Gazzetta n. 158 del 8 luglio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 27 giugno 2008
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Veneto».

IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo agroalimentare, qualita' e tutela del consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1996 recante disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle Regioni o Province Autonome del territorio nazionale;
Visto il decreto del Ministero risorse agricole del 21 novembre 1995, con il quale e' stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Veneto» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;
Vista la domanda della regione Veneto del 31 agosto 2007, intesa ad ottenere la modifica al disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Veneto»;
Visto il parere favorevole della stessa regione;
Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini espresso nella riunione del 13 febbraio 2008 sulla sopra indicata domanda e sulla proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 60 dell'11 marzo 2008;
Vista l'istanza presentata in data 28 aprile 2008 dal Consorzio Cantine Sociali della Provincia di Verona, intesa ad apportare talune modifiche ed integrazioni alla predetta proposta di disciplinare;
Visto il parere del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini espresso sulla istanza del citato Consorzio Cantine Sociali della Provincia di Verona nella riunione del 14 e 15 maggio 2008, in base al quale sono state parzialmente accolte le richieste formulate nella stessa istanza;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Veneto» in conformita' ai pareri espressi dal sopra citato Comitato;
Ritenuto altresi' di dover proceder all'aggiornamento dell'elenco dei codici delle tipologie dei vini della i.g.t. in questione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;

Decreta:

Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Veneto», approvato con decreto del Ministero risorse agricole del 21 novembre 1995 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2008/2009.
 
Art. 2.
1. Soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2008/2009, i vini a indicazione geografica tipica «Veneto», provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo elenco delle vigne, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'elenco delle vigne «Veneto», nel rispetto delle disposizioni di cui all'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2002.
 
Art. 3.
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica in vigore.
 
Art. 4.
1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Veneto», e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 
Art. 5.
1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici dei vini a i.g.t. di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a i.g.t. «Veneto» sono sostituiti con i codici riportati nell'allegato «A».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 giugno 2008
Il direttore generale: Deserti
 
Allegato

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Allegato A

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