Gazzetta n. 159 del 9 luglio 2008 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 25 giugno 2008
Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

LA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ai sensi dei quali gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali debbono concludersi i procedimenti di propria competenza e individuano le relative unita' organizzative responsabili;
Visto l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico Bancario - «TUB»), nella parte in cui prevede che la Banca d'Italia stabilisce i termini per provvedere e individua il responsabile del procedimento e prescrive che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della Finanza - «TUF»), che richiede alla Banca d'Italia la definizione dei termini e delle procedure per l'adozione degli atti e dei procedimenti di competenza;
Visto l'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, il quale prevede, tra l'altro, che ai procedimenti della Banca d'Italia volti all'emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e stabilisce che la Banca d'Italia disciplina con propri regolamenti l'applicazione dei principi previsti dal medesimo articolo, indicando i casi di necessita' e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui e' ammesso derogarvi;
Visto il proprio «regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni», adottato con provvedimento del 27 giugno 2006 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2006 - serie generale - supplemento ordinario;
Visto il proprio provvedimento del 21 dicembre 2007, che ha integrato il regolamento in relazione al trasferimento alla Banca d'Italia delle competenze e dei poteri dell'Ufficio italiano dei cambi;
Visto il proprio provvedimento del 9 luglio 2007, recante il 7° aggiornamento della circolare n. 216 del 5 agosto 1996 («Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale»);
Visto il proprio regolamento in materia di vigilanza prudenziale per le SIM del 24 ottobre 2007;
Visto il provvedimento della Banca d'Italia e della CONSOB del 29 ottobre 2007, recante il regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio;
Visti i propri provvedimenti del 5 dicembre 2007, recanti rispettivamente: i) «Disposizioni di vigilanza - Semplificazione dei procedimenti amministrativi di vigilanza», con riguardo ai procedimenti disciplinati dalle Istruzioni per le banche (circolare n. 229 del 21 aprile 1999); ii) 1° aggiornamento della circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 («Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche»); iii) 8° aggiornamento della circolare n. 216 del 5 agosto 1996 («Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale»); iv) 2° aggiornamento della circolare n. 253 del 26 marzo 2004 («Istruzioni di vigilanza per gli istituti di moneta elettronica»);
Visto il proprio provvedimento del 25 gennaio 2008, recante «Disposizioni di vigilanza - Unita' organizzativa responsabile del riconoscimento delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito»;
Visto il proprio provvedimento del 27 febbraio 2008, recante modifiche ai regolamenti del 4 agosto 2000 in materia di intermediari del mercato mobiliare e del 14 aprile 2005 sulla gestione collettiva del risparmio;
Visti i propri provvedimenti del 28 febbraio 2008, recanti rispettivamente: i) «Disposizioni di vigilanza - Banche di garanzia collettiva dei fidi»; ii) 9° aggiornamento della circolare n. 216 del 5 agosto 1996 («Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale»);
Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria.
2. L'elenco in allegato, che costituisce parte integrante del regolamento, contiene i procedimenti di vigilanza e le fasi procedimentali svolte dalla Banca d'Italia nell'ambito di procedimenti di competenza di altre autorita' e individua, per ciascuno di essi, oltre all'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, il relativo termine di conclusione. Per i procedimenti per i quali il termine non sia stabilito da fonte legislativa o regolamentare vale il termine di centoventi giorni.
3. Qualora piu' procedimenti amministrativi siano connessi, in quanto caratterizzati da dipendenza causale ovvero attinenti ad un'operazione economico-finanziaria unitaria, si applica per tutti i procedimenti il termine di conclusione piu' lungo tra quelli stabiliti per i singoli procedimenti; nel caso in cui il termine di conclusione di qualcuno dei procedimenti connessi sia fissato dalla legge, tale termine costituira' quello di conclusione di tutti i procedimenti connessi. Per tali procedimenti, la Banca d'Italia, nella comunicazione di avvio del procedimento, dichiara la connessione e indica il termine unico di conclusione di tutti i procedimenti stessi.
4. Per i procedimenti di riesame di provvedimenti gia' emanati si applicano gli stessi termini indicati per il procedimento principale o il diverso termine previsto da fonte legislativa o regolamentare.
 
Art. 2.
Decorrenza del termine per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda o del diverso atto di iniziativa, comunque denominato. Le domande inviate per fax e per via telematica sono valide in presenza delle condizioni richieste dagli articoli 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. La domanda deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla vigente normativa, utilizzando, ove possibile, appositi moduli predisposti dalla Banca d'Italia e deve essere corredata della prescritta documentazione.
3. Se la domanda e' irregolare o incompleta, ne viene data comunicazione all'istante entro un termine pari alla meta' di quello fissato per la durata del procedimento, o nel termine eventualmente diverso previsto da specifica disposizione, indicando le cause della irregolarita' o della incompletezza. In questi casi, il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
4. Qualora, nel corso del procedimento, la parte istante fornisca d'iniziativa nuovi documenti o notizie, tali da modificare elementi essenziali dell'istanza, la presentazione dei documenti o delle notizie equivale alla presentazione di una nuova istanza. In questo caso, il termine per la conclusione del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento di tali documenti o notizie.
 
Art. 3.
Decorrenza del termine per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti di competenza avviati d'ufficio il termine, salvo diversa indicazione contenuta nell'elenco, decorre dal primo atto d'impulso della Banca d'Italia.
 
Art. 4.
Decorrenza del termine per le fasi procedimentali

1. Per le fasi procedimentali avviate dalla Banca d'Italia su richiesta di altre autorita', il termine decorre dal ricevimento dell'atto di impulso proveniente dall'Autorita' che procede.
2. Per le fasi procedimentali avviate d'ufficio dalla Banca d'Italia, il termine decorre dal primo atto d'impulso di quest'ultima.
 
Art. 5.
Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Qualora per il numero dei destinatari non sia possibile o risulti particolarmente gravosa la comunicazione personale dell'avvio del procedimento, il responsabile del procedimento pubblica la comunicazione di avvio sul sito Internet della Banca d'Italia, indicando le ragioni che giustificano la deroga.
 
Art. 6.
Partecipazione al procedimento

1. Coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari alla meta' di quello fissato per l'adozione del provvedimento, salvi i diversi termini previsti per specifici procedimenti.
2. Tale termine viene computato a partire dalla data di comunicazione di avvio del procedimento, nella quale deve essere data notizia anche del termine medesimo.
3. La presentazione di memorie e documenti oltre il termine indicato nel comma 1 non puo' comunque determinare il differimento del termine finale del procedimento.
 
Art. 7.
Conclusione dei procedimenti

1. I termini per la conclusione dei procedimenti e delle fasi procedimentali indicati nell'elenco in allegato si riferiscono alla data di adozione del provvedimento o atto finale.
2. Nei procedimenti ad istanza di parte per i quali la legge prevede che il silenzio dell'amministrazione equivalga ad accoglimento della domanda, l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato all'interessato, anche mediante fax e strumenti telematici, entro il termine di conclusione del procedimento.
 
Art. 8.
Sospensione e interruzione dei termini

1. I termini stabiliti per la conclusione di singoli procedimenti o fasi procedimentali possono essere sospesi, per una sola volta salvo diversa previsione di legge o di regolamento, qualora la Banca d'Italia richieda informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in suo possesso o non direttamente acquisibili presso altre amministrazioni o autorita'.
2. In considerazione della complessita' delle attivita' istruttorie necessarie all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, per i relativi procedimenti o fasi procedimentali di competenza della Banca d'Italia i termini possono essere altresi' sospesi quando si renda necessario effettuare approfondimenti istruttori tramite accertamenti ispettivi o l'acquisizione di pareri, anche non obbligatori, di altre amministrazioni o autorita' nazionali ed estere.
3. Nei casi indicati ai commi precedenti i termini riprendono a decorrere dal ricevimento o dall'acquisizione delle integrazioni dell'istruttoria e, in caso di accertamenti ispettivi, dalla data di apposizione del visto del Governatore al rapporto. In ogni caso, la sospensione non potra' eccedere 180 giorni.
4. Ove sussista l'esigenza di effettuare approfondimenti istruttori determinanti ai fini del rilascio di parere da parte della Banca d'Italia, il termine stabilito puo' essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso entro un termine, decorrente dal ricevimento dei dati integrativi, pari alla meta' di quello fissato per il rilascio del parere stesso.
5. Restano ferme le ulteriori ipotesi di sospensione e di interruzione dei termini di conclusione dei procedimenti stabilite per legge o per regolamento.
 
Art. 9. Individuazione dell'Unita' organizzativa responsabile del
procedimento

1. L'unita' organizzativa responsabile del procedimento e' la Struttura indicata nell'elenco in allegato.
2. Per i procedimenti per i quali siano indicate nell'elenco in allegato piu' unita' organizzative in alternativa:
a) il Servizio «Supervisione gruppi bancari» e' responsabile dei procedimenti amministrativi riguardanti i gruppi e gli intermediari bancari e finanziari accentrati;
b) il Servizio «Supervisione intermediari specializzati» e' responsabile dei procedimenti amministrativi riguardanti i gruppi e gli intermediari bancari e finanziari accentrati specializzati;
c) la Filiale territorialmente competente oppure l'Unita' di «Coordinamento d'area e collegamento filiali» dell'Area vigilanza bancaria e finanziaria presso l'Amministrazione centrale sono responsabili dei procedimenti amministrativi riguardanti i gruppi e gli intermediari bancari e finanziari decentrati.
3. Le liste dei gruppi e degli intermediari pubblicate e aggiornate dalla Banca d'Italia nel proprio sito Internet individuano, per ciascun soggetto vigilato, la struttura responsabile dei relativi procedimenti. Le variazioni delle stesse liste sono altresi' pubblicate nel Bollettino di vigilanza previsto all'art. 8 del TUB e comunicate individualmente ai gruppi e agli intermediari interessati.
4. Qualora gli intermediari siano sottoposti alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dal titolo IV, capo I, sezione I e capo II del TUB e dalla parte II, Titolo IV, Capo II del TUF o versino in liquidazione ordinaria, come previsto dal Titolo IV, sezione V del TUB, il Servizio «Rapporti esterni e affari generali», subentra, come unita' organizzativa responsabile, alle unita' organizzative indicate nell'elenco in allegato.
 
Art. 10.
Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entrera' in vigore il 1° agosto 2008.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi avviati dopo la sua entrata in vigore.
3. Ai procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino alla loro conclusione continueranno ad essere applicate le disposizioni del regolamento della Banca d'Italia adottato con provvedimento del 27 giugno 2006 nonche' le disposizioni dei provvedimenti della Banca d'Italia ad esso successivi richiamati in premessa.
4. Per i procedimenti amministrativi di cui al precedente comma le unita' organizzative responsabili previste dal citato regolamento del 27 giugno 2006, sono cosi' sostituite:
a) per gli intermediari bancari e finanziari accentrati: il Servizio concorrenza, normativa e affari generali e' sostituito dal Servizio rapporti esterni e affari generali; il Servizio vigilanza sugli enti creditizi dal Servizio supervisione gruppi bancari e dal Servizio supervisione intermediari specializzati per le banche specializzate; il Servizio vigilanza sull'intermediazione finanziaria dal Servizio supervisione intermediari specializzati;
b) per gli intermediari bancari e finanziari decentrati: il Servizio vigilanza sugli enti creditizi e il Servizio vigilanza sull'intermediazione finanziaria dall'«Unita' di coordinamento d'area e collegamento filiali» dell'Area vigilanza bancaria e finanziaria.
Roma, 25 giugno 2008
Il Governatore: Draghi
 
Allegato

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