Gazzetta n. 160 del 10 luglio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 27 giugno 2008 |
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani». |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo agroalimentare qualita' e tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1996, recante disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni o province autonome del territorio nazionale; Visto il decreto del Ministero delle risorse agricole del 21 novembre 1995, con il quale e' stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Colli Trevigiani» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, modificato dal decreto ministeriale 27 febbraio 1996; Vista la domanda della regione Veneto del 31 agosto 2007, intesa ad ottenere la modifica al disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani»; Visto il parere favorevole della stessa regione; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini espresso nella riunione del 13 febbraio 2008 sulla sopra indicata domanda e sulla proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 65 del 17 marzo 2008; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani», in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato; Ritenuto altresi' di dover proceder all'aggiornamento dell'elenco dei codici delle tipologie dei vini della I.G.T. in questione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;
Decreta:
Art. 1. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani», approvato con decreto del Ministero delle risorse agricole del 21 novembre 1995 e modificato dal decreto ministeriale 27 febbraio 1996, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2008/2009. |
| Art. 2. 1. soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2008/2009, i vini a indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani», provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo elenco delle vigne, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'elenco delle vigne «Colli Trevigiani», nel rispetto delle disposizioni di cui all'Accordo Stato-regioni del 25 luglio 2002. |
| Art. 3. 1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica in vigore. |
| Art. 4. 1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani», e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. |
| Art. 5. 1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici dei vini a I.G.T. di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a I.G.T. «Colli Trevigiani» sono sostituiti con i codici riportati nell'allegato A. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 giugno 2008
Il direttore generale: Deserti |
| Annesso
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «COLLI TREVIGIANI» Art. 1.
La indicazione geografica «Colli Trevigiani», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art. 2.
La indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante. I vini ad indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Treviso. La indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» con la specificazione di tino dei seguenti vitigni, o del relativo sinonimo il cui uso in etichetta e' consentito dalla vigente normativa comunitaria e nazionale: Bianchetta trevigiana, I.M. 6 0.13, Malvasia, (da Malvasia istriana), Muller Thurgau, Pinot bianco Pinot grigio Prosecco, Riesling renano Riesling italico, Sauvignon, Traminer, Verdiso, Verduzzo (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano), Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, I.M. 2.15, Malbech, Marzemino, Merlot, Pinot nero (anche vinificato in bianco), Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso Veronese), Refosco dal peduncolo rosso, Wildbacher, Tai (da Tocai friulano), Boschera, Carmenere, Syrah, Marzemina bianca, Rebo, Petit Verdot, Prosecco lungo, Manzoni rosa e Manzoni moscato e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno 1'85% dai corrispondenti vitigni. Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Carmenere. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Treviso fino ad un massimo del 15%. I vini ad indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante; i soli vini derivanti da vitigni a bacca rossa possono essere prodotti anche nella tipologia novello.
Art 3.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» comprende l'area collinare del territorio amministrativo della provincia di Treviso come di seguito delimitata: «dalla localita' Ciano in comune di Crocetta del Montello il limite prosegue verso est lungo la provinciale detta «panoramica del Montello» fino al punto di uscita sulla stessa della trasversale del Montello contraddistinta con il n. 14; dall'incrocio segue una linea retta verticale rispetto alla «panoramica» fino a raggiungere l'orlo del colle che da' sul fiume Piave. Da questo punto il limite segue in direzione est la parte alta della scarpata del Montello che costeggia il Piave fino alla localita' detta Case Saccardo in comune di Nervesa della Battaglia, prosegue quindi verso sud-est, lungo il confine tra i comuni di Nervesa e Susegana lungo la litoranea del Piave che passando per l'idrometro conduce all'abitato di Nervesa, da dove piega ad ovest lungo la strada statale n. 248 « Schiavonesca Marosticana» che percorre fino al confine della provincia di Treviso con quella di Vicenza, in prossimita' del km 42,500 circa, nel comune di S. Zenone degli Ezzelini. In corrispondenza di tale confine, segue verso nord la strada per Liedolo, supera tale centro abitato in localita' capitello, piega ad est lungo la strada per Mezzociel. Di qui prosegue lungo 1a strada per Fonte Alto, da dove piega nord costeggiando la strada per Paderno del Grappa. Superato il paese Paderno del Grappa, il limite segue la rotabile in direzione nord per Possagno del Grappa, toccando Tuna, Rover e giunto in localita' Fornace piega a nord-ovest per la localita' Roi di Possagno, da dove, costeggiando il torrentello raggiunge la localita' Giustinet. Prosegue, quindi verso est tenendosi a monte della «Pedemontana» del Grappa ad una quota di circa 300 metri e cioe' al limite di vegetazione naturale della vite. Il confine passa pertanto sopra il paese di Possagno in corrispondenza del tempio del Canova poco sopra l'abitato di Obledo e di Cavaso del Tomba, mantenendosi ad una distanza media di circa 400 metri a nord della pedemontana del Grappa. Riavvicinandosi a tale strada, il limite raggiunge la parte alta dell'abitato di Grenigo in comune di Cavaso da dove in linea retta giunge alla localita' Costa Alta. Da qui, a quota 303, segue dagli inizi la strada che passando nei pressi della colonia Pedemontana porta a sud est sulla pedemontana del Grappa. Scende quindi per tale strada e ritornando sulla pedemontana del Grappa, il limite costeggia quest'ultima fino al suo punto di intersezione con la statale n. 348 «Feltrina», una volta superato il centro abitato di Pederobba. Segue quindi detta strada fino ad Onigo di Pederobba, in corrispondenza del quale piega ad est seguendo la strada per Covolo, tocca Pieve, Rive costeggia il canale Brentella fino a quota 160 e poi, verso nord-est raggiunge Covolo, lo supera e giunge a Barche, dove raggiunge la quota 146 in prossimita' della riva del Piave. Da quota 146 prosegue lungo la strada verso sud fino ad incrociare quella per Crocetta del Montello in prossimita' del km 27,800 circa. Lungo tale strada prosegue verso sud e all'altezza della localita' Fornace piega a sudest per quella che raggiunge Rivasecca, la supera e seguendo sempre verso sud-est la strada che costeggia il canale di Castelviero, raggiunge la localita' Ciano da dove e' iniziata la delimitazione. Il confine nord prende come punto di partenza localita' Fornace, prosegue lungo il greto della sinistra del fiume Piave ai confini fino con la provincia di Belluno. Segue detto confine provinciale fino a quota 582 sotto Crocra. Prosegue a est toccando Tomba, C. Spinazze', C. Trenta e proseguendo in linea retta nella stessa direzione raggiunge i confini con il comune di Valdobbiadene. Scende lungo i medesimi fino a M. Perlo (quota 610) si stacca verso est fino a Casa Simonetto per arrivare al Monte Castello, passando sotto le casere S. Maria, Zoppe', Geronazzo. Dal Monte Castello entra nel borgo Val di Guietta costeggiando a 100 metti a monte la strada che porta a Combai e raggiunge la piazza, di detto paese. Da qui il confine nord e' delimitato da una linea a nord della strada pedemontana corrispondente alla curva di livello di 500 metri. Passa a nord dei comuni di Miane, Follina, Cison di Valmarino, Revine, Vittorio Veneto, fino ad incontrare la strada statale n. 51 di Alemagna in localita' Savassa. Quindi riprende a est di detta strada statale, la curva di livello 500 metri passando a nord del comune di Fregona e Sarmede fino ad incontrare il confine con la provincia di Pordenone in localita' Valbona a quota 608. Segue a sud detto confine provinciale fino a Torricello in comune di Cordignano. Da qui attraversa il centro di Cordignano prosegue verso ovest lungo la strada che conduce a Vittorio Veneto fino all'incrocio con la linea di confine con il comune di Colle Umberto in localita' S. Stefano. Da qui si dirige a sud, seguendo il confine tra i comuni di Cordignano e Colle Umberto fino a raggiungere la localita' 4 Strade sulla strada statale n. 13 Pontebbana. Segue quindi verso ovest detta strada statale e passando per il centro storico di Conegliano, arriva a Susegana, passa la strada provinciale della Barca a Colfosco e prosegue lungo la strada Colfosco-Pieve di Soligo fino in localita' Colombere. Segue poi la linea di delimitazione attraversando il quartier del Piave, il confine amministrativo del comune di Farra di Soligo fino a raggiungere in localita' Palu' a sud, di Campagnola i confini amministrativi del comune di Vidor. Segue a sud i medesimi fino al greto della sinistra del fiume Piave. Prosegue ad ovest lungo il medesimo fino alta localita' Fornace».
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani», anche con la specificazione del vitigno, a tonnellate 25, ad eccezione dei vitigni: Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Chardonnay, Cabernet franc, Riesling renano, Traminer, Incrocio Manzoni, 6.0.13., Sauvignon, Boschera, Carmenere, Marzemina bianca, Rebo, Petit Verdot e Manzoni moscato, per i quali non deve essere superiore a tonnellate 19 e per Syrah e Manzoni rosa rispettivamente a 15 e 12 tonnellate. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» devono assicurare ai vini il titolo alcometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.
Art. 5.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore al 80%, per tutti i tipi di vino.
Art. 6.
I vini ad indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa.
Art. 7.
Alla indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.
----> Vedere tabella da pag. 43 a pag. 44 <---- |
|
|
|