Gazzetta n. 163 del 14 luglio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 23 gennaio 2008
Ulteriori modifiche al decreto 2 marzo 2006, concernente disposizioni per il finanziamento delle iniziative a vantaggio dei consumatori.

IL DIRETTORE GENERALE
per la concorrenza ed i consumatori

Visto l'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto l'art. 2 del decreto del Ministro delle attivita' produttive del 23 novembre 2004;
Visto il decreto del direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del 2 marzo 2006, come modificato dai successivi decreti del direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del 6 giugno 2006 e del 13 ottobre 2006;
Visti, in particolare, gli articoli 10 concernente assistenza nelle ADR e 11 concernente monitoraggio e banca dati;
Vista la nota in data 18 dicembre 2007 (Prot. MSE n. 39254 del 21 dicembre 2007) con la quale Unioncamere, a seguito di una attivita' di snellimento delle procedure amministrative nonche' di sensibilizzazione dei destinatari delle iniziative, chiede una proroga dei termini relativamente alle attivita' di conciliazione di cui all'art. 10 del decreto 2 marzo 2006 al 31 dicembre 2008 e alla connessa banca dati e attivita' di monitoraggio di cui all'art. 11 del citato decreto 2 marzo 2006 al 30 aprile 2009, al fine di un migliore e completo utilizzo delle risorse ivi previste;
Considerata la necessita' di disporre, limitatamente all'art. 10 del decreto 2 marzo 2006, una proroga del termine previsto dal comma 8 del medesimo articolo secondo quanto richiesto da Unioncamere, nonche' di prevedere un termine ultimativo dell'attivita' di banca dati e di monitoraggio posteriore al suddetto termine di conclusione dell'attivita' di conciliazione di cui all'art. 10 del decreto 2 marzo 2006, in quanto attivita' strettamente collegata ai sensi dei commi 1 e 4 del citato art. 11;
Decreta :

Art. 1.
Modifiche all'art. 10

1. All'art. 10 del decreto del direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del 2 marzo 2006, come modificato dal successivo decreto del 13 ottobre 2006, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8, le parole «fino al termine di ventiquattro mesi"», sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2008.».
 
Art. 2.
Modifiche all'art. 11

1. All'art. 11 del decreto del direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del 2 marzo 2006, come modificato dal successivo decreto del 13 ottobre 2006, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente comma:
«4-bis. Le iniziative e le attivita' previste dal presente articolo dovranno essere completate entro il 30 aprile 2009».
Roma, 23 gennaio 2008
Il direttore generale: Vecchio
 
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