Gazzetta n. 164 del 15 luglio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 16 giugno 2008
Riconoscimento, al sig. Bertacche Pier Angelo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli l e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Bertacche Pier Angelo, nato il 22 giugno 1972 a Monselice-PD (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale conseguito nel Regno Unito, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A - settori civile ambientale e industriale - e l'esercizio in Italia della medesima professione;
Considerato che il richiedente ha superato nell'anno accademico 1998/1999 un certo numero di esami presso la Universita' degli studi di Ferrara nel corso di laurea in «Ingegneria civile, indirizzo idraulica»;
Considerato che grazie agli esami sostenuti in Italia, il sig. Bertacche e' stato ammesso al secondo anno del corso universitario che gli ha consentito di acquisire il titolo accademico triennale di «Bachelor of Engineering» nel luglio 2001 presso la «Brunel University» a Londra;
Considerato inoltre ha conseguito un «Master of Science» nel novembre 2004 presso la «University of London»;
Considerato infine che ha documentato di aver maturato esperienza pluriennale nell'ambito professionale per il quale ha chiesto il riconoscimento;
Rilevato che, secondo la attestazione della competente autorita' britannica, nel caso del sig. Bertacche si tratta di una professione non regolamentata ai sensi della direttiva 2005/36/CE, e pertanto e' essenziale il possesso di esperienza professionale per un periodo di tempo non inferiore a due anni negli ultimi dieci;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 marzo 2008 in cui, con il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri, e' stata respinta l'istanza volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione A - settore civile ambientale dell'albo degli ingegneri, in quanto la formazione accademico-professionale documentata dal sig. Bertacche non e' stata ritenuta assimilabile a quella degli iscritti in tale settore, ove le lacune cosi' emerse non possono essere colmate tramite l'applicazione di misure compensative;
Rilevato che nella medesima seduta della Conferenza dei servizi, in ordine alla iscrizione nella sezione A settore industriale sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare delle misure compensative;
Visto l'art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007;
Decreta:

Art. 1.

Al sig. Bertacche Pier Angelo, nato il 22 giugno 1972 a Monselice-PD (Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della medesima professione in Italia. Il riconoscimento e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6 mesi; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie: 1) impianti elettrici.
 
Art. 3.

L'istanza relativa all'iscrizione all'albo «ingegneri» sezione A - settore civile ambientale, per le ragioni in motivazione, e' respinta.
Roma, 16 giugno 2008
p. Il direttore generale: d'Alessandro
 
Allegato A

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.
L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. All'esame orale il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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