Gazzetta n. 164 del 15 luglio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 11 dicembre 2007
Disposizioni attuative dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;
Visto il regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e FEASR;
Visto il regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;
Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno dello sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante la soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 ottobre 2006, recante riconoscimento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) quale organismo di coordinamento per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 6, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1290/2005;
Vista la nota dell'AGEA - Area coordinamento n. ACIU.2007.874 del 25 ottobre 2007 con la quale si chiede alla Commissione europea di valutare le procedure di utilizzo dei versamenti FEASR e la nota di risposta della Commissione europea - DG agricoltura e dello sviluppo rurale n. AGR. 28959 del 12 novembre 2007 con la quale la Commissione ha indicato che non ha osservazioni da fare sulle procedure di utilizzazione dei fondi FEASR;
Ritenuto che e' opportuno individuare l'organismo competente per la determinazione delle assegnazioni mensili dei fondi corrispondenti alle quote di finanziamento comunitario e cofinanziamento nazionale spettanti a ciascun organismo pagatore tenuto conto delle previsioni mensili di spesa dagli stessi formulate;
Decreta:

Art. 1.

Nei limiti di spesa determinati dal piano di finanziamento di ciascun programma di sviluppo rurale, di cui all'art. 15 del regolamento (CE) n. 883/2006, l'AGEA, in qualita' di organismo di coordinamento, e' competente a determinare le assegnazioni mensili dei fondi comunitari e nazionali spettanti a ciascun organismo pagatore riconosciuto, tenuto conto delle previsioni di spesa mensili dagli stessi formulate.
 
Art. 2.

Le richieste di assegnazione dei fondi, di cui all'art. i, sono inoltrate mensilmente dall'organismo di coordinamento al Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, che provvede, sulla base delle stesse, ad erogare agli organismi pagatori le somme pervenute dalla UE e le corrispondenti quote di cofinanziamento statale a carico della legge n. 183/1987.
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 dicembre 2007
Il Ministro: De Castro
 
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