Gazzetta n. 164 del 15 luglio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 1 luglio 2008
Autorizzazione, all'organismo denominato «CSQA Certificazione Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Casatella Trevigiana».

IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo agroalimentare, per la qualita'
e per la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il decreto 4 luglio 2006 relativo all'autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Casatella Trevigiana» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 26 maggio 2004;
Visto il Regolamento (CE) n. 487/2008 del 2 giugno 2008 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Casatella Trevigiana»;
Considerato che l'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ha adeguato il piano gia' predisposto per il controllo della denominazione «Casatella Trevigiana» apportando le modifiche rese necessarie dalla registrazione a livello europeo come denominazione di origine protetta mediante il gia' citato Regolamento (CE) n. 487/2008 del 2 giugno 2008;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa con decreto del 4 luglio 2006, all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione protetta transitoriamente a livello nazionale «Casatella Trevigiana» e' da considerarsi riferita alla denominazione di origine protetta «Casatella Trevigiana», registrata in ambito europeo con Reg. (CE) 487/2008 del 2 giugno 2008.
 
Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha la durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.
Alla scadenza del terzo anno, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare l'organismodenominato «CSQA Certificazioni Srl», o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° luglio 2008
Il direttore generale: Deserti
 
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