Gazzetta n. 165 del 16 luglio 2008 (vai al sommario)
LEGGE 14 luglio 2008, n. 123
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:
Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. E' abrogato il decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 107 del 2008.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 luglio 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1145):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) il 23 maggio 2008.
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede
referente, il 27 maggio 2008 con pareri del comitato per la
legislazione e delle commissioni I, II, IV, V, VI, VII, IX,
X, XI, XII, XIII, XIV.
Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il
29 maggio 2008; il 4, 5, 10, 12, 17, 18 giugno 2008.
Esaminato in aula il 16, 17, 18, 19 giugno 2008 ed
approvato il 24 giugno 2008.
Senato della Repubblica (atto n. 832):
Assegnato alla 13ª commissione (Ambiente), in sede
referente, il 26 giugno 2008 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 14ª e della
commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 1° luglio 2008.
Esaminato dalla 13ª commissione, in sede referente, il
1° e 2 luglio 2008.
Esaminato in aula ed approvato il 9 luglio 2008.

Avvertenza:

Il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 20
del 23 maggio 2008.
A norma dell'articolo 15, comma 5, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato dalle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 31.
 
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 23 MAGGIO 2008, N. 90

All'articolo 1:
al comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso;
al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Alle attivita' di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili sulle gestioni esistenti e, in via residuale, sul Fondo per la protezione civile per la parte preordinata alla gestione delle emergenze".
All'articolo 2:
al comma 1, dopo le parole: "tutela della salute e dell'ambiente" sono inserite le seguenti: "previste dal diritto comunitario";
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Il Capo del Dipartimento della protezione civile per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato non percepisce ulteriori emolumenti";
al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Sottosegretario di Stato e' altresi' autorizzato a porre in essere, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le procedure sopra descritte, misure di recupero e riqualificazione ambientale nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 17";
dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Senza compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle vigenti ordinanze di protezione civile, il personale delle Forze armate impiegato per lo svolgimento delle attivita' di vigilanza e protezione, di cui al comma 7, agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e puo' procedere all'identificazione e all'immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita' di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale";
dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
"8-bis. Il rimborso degli oneri derivanti dal concorso reso dalle amministrazioni dello Stato per le finalita' di cui al presente decreto e' effettuato dal soggetto delegato mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione dell'amministrazione interessata, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 17";
al comma 9, la parola: "ostacoli" e' sostituita dalla seguente: "ostacola" e la parola: "complessiva" e' soppressa;
al comma 12, le parole: "ricorso di interventi" sono sostituite dalle seguenti: "ricorso ad interventi" e dopo le parole: "a valere sulle risorse" sono inserite le seguenti: "dei comuni interessati";
dopo il comma 12 e' aggiunto il seguente:
"12-bis. Il Sottosegretario di Stato, sessanta giorni prima della cessazione dello stato di emergenza, presenta al Parlamento una relazione nella quale quantifica tutti gli oneri relativi agli interventi realizzati a carico delle risorse di cui all'articolo 17, indicando puntualmente e in modo motivato le esigenze in atto, le risorse disponibili e i soggetti pubblici e privati ai quali verranno affidati gli oneri della gestione ordinaria del ciclo dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania".
All'articolo 3:
al comma 1, dopo le parole: "relativi ai reati" sono inserite le seguenti: ", consumati o tentati,", le parole: "nonche' a quelli ad essi" sono sostituite dalle seguenti: "nonche' in quelli" e dopo le parole: "dell'articolo 12 del codice di procedura penale," sono inserite le seguenti: "attinenti alle attribuzioni del Sottosegretario di Stato, di cui all'articolo 2 del presente decreto,";
al comma 4, le parole: "il Procuratore della Repubblica di Napoli" sono sostituite dalle seguenti: "il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli";
al comma 5, primo periodo, le parole: "delle disposizioni medesime" sono sostituite dalle seguenti: "del presente decreto";
al comma 7, primo periodo, dopo le parole: "personale amministrativo in servizio" sono inserite le seguenti: ", ivi compreso quello in servizio presso i tribunali militari e la corte militare d'appello, d'intesa con il Ministro della difesa,".
All'articolo 5:
al comma 1, dopo la parola: "20.03.01" e' inserita la seguente: "; 20.03.99";
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e successive modificazioni, e tenuto conto del parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1 del presente articolo, nonche' della consultazione gia' intervenuta con la popolazione interessata, e' autorizzato l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra, fatti salvi i rinnovi autorizzativi periodici previsti dal citato decreto legislativo";
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. La struttura del Sottosegretario di Stato mette a disposizione tutte le informazioni riguardanti le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 e le relative procedure, e ne informa la Commissione europea conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, e successive modificazioni";
al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", per la cui individuazione si provvede in sede di autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e successive modificazioni";
il comma 4 e' soppresso.
All'articolo 6:
al comma 1, secondo periodo, le parole: "senza oneri" sono sostituite dalle seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri";
al comma 2:
al primo periodo, la parola: "nonche'" e' soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' per la produzione di combustibile da rifiuti di qualita' (CDR-Q) da utilizzarsi in co-combustione nei cementifici e nelle centrali termoelettriche"; al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", entro un limite di spesa di euro 10.900.000".
Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:
"Art. 6-bis. - (Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti - termovalorizzatore di Acerra) - 1. Allo scopo di favorire il rientro nelle competenze degli enti che vi sono ordinariamente preposti, e' trasferita alle province della regione Campania la titolarita' degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, di cui all'articolo 6, ubicati nei rispettivi ambiti territoriali. Le province rimangono estranee alle situazioni debitorie e creditorie insorte anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107.
2. Le province della regione Campania, nelle more dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, si avvalgono, in via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, delle risorse umane e strumentali strettamente afferenti alla gestione degli impianti di cui al comma 1. 3. In attesa della definizione delle procedure previste dal comma 2, il Sottosegretario di Stato richiede, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2009, l'impiego delle Forze armate per la conduzione tecnica e operativa degli impianti predetti.
4. Resta fermo l'obbligo del completamento del termovalorizzatore di Acerra (NA) per le societa' gia' affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti nella regione Campania. 5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente della regione Campania provvede all'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto. 6. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a valere sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti.
Art. 6-ter. - (Disciplina tecnica per il trattamento dei rifiuti) - 1. Nelle more dell'espletamento delle procedure di valutazione di cui all'articolo 6, comma 1, e' autorizzato, presso gli impianti ivi indicati, il trattamento meccanico dei rifiuti urbani, per i quali, all'esito delle relative lavorazioni, si applica in ogni caso, fermo quanto disposto dall'articolo 18, la disciplina prevista per i rifiuti codice CER 19.12.12, CER 19.12.02, CER 19.05.01; presso i medesimi impianti sono altresi' autorizzate le attivita' di stoccaggio e di trasferenza dei rifiuti stessi.
2. Fermo quanto disposto dall'articolo 18, e in deroga alle disposizioni di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti comunque provenienti dagli impianti di cui al comma 1 del presente articolo sono destinati ad attivita' di recupero ovvero di smaltimento secondo quanto previsto dagli allegati B e C alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, ai fini delle successive fasi di gestione, detti rifiuti sono sempre assimilati, per quanto previsto dall'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, alla tipologia di rifiuti avente codice CER 20.03.01".
All'articolo 7:
al comma 2:
al primo periodo, le parole: "e' aggiunto, in fine, il seguente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi" e dopo le parole: "Segretario generale" e' inserito il seguente periodo: ". Al conferimento dell'incarico di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La copertura dei relativi oneri e' assicurata mediante soppressione di un posto di funzione di livello dirigenziale generale, effettivamente ricoperto, di cui all'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, nonche' mediante la soppressione di posti di funzione di livello dirigenziale non generale, effettivamente ricoperti, in modo da garantire l'invarianza della spesa";
il comma 3 e' soppresso;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali".
All'articolo 8:
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti della regione Campania di cui al presente decreto e ferma restando la necessita' di adottare misure di salvaguardia ambientale e di tutela igienico-sanitaria, e' autorizzato l'esercizio degli impianti in cui i rifiuti aventi i codici CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99 sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e sono altresi' autorizzati lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento e il deposito temporaneo limitatamente ai rifiuti aventi i medesimi codici sopra richiamati";
il comma 3 e' soppresso.
Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:
"Art. 8-bis. - (Misure per favorire la realizzazione dei termovalorizzatori) - 1. Per superare la situazione di emergenza e per assicurare un'adeguata capacita' complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti in Campania, per gli impianti di termovalorizzazione localizzati nei territori dei comuni di Salerno, Napoli e Santa Maria La Fossa (CE), il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta motivata del Sottosegretario di Stato, definisce, con riferimento alla parte organica dei rifiuti stessi, le condizioni e le modalita' per concedere, con propri decreti, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992, anche in deroga ai commi 1117 e 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e al comma 137 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244".
All'articolo 9:
al comma 2, dopo la parola: "19.02.06;" sono inserite le seguenti: "20.03.99, fermo restando quanto previsto dal comma 3;" e dopo le parole: "presso i suddetti impianti e' inoltre autorizzato" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto della distinzione tra categorie di discariche di cui alla normativa comunitaria tecnica di settore,";
al comma 3, la parola: "20.03.01" e' sostituita dalle seguenti: "20.03.99, salva diversa classificazione effettuata dal gestore prima del conferimento in discarica";
dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Fatte salve le intese ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 19 del presente decreto, e' vietato il trasferimento, lo smaltimento o il recupero di rifiuti in altre regioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
All'articolo 10:
al comma 1 sono premesse le seguenti parole: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 4," e dopo le parole: "attivita' di" e' inserita la seguente: "pretrattamento,";
al comma 2, dopo le parole: "per il periodo di tempo strettamente necessario" sono inserite le seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2009"; le parole: "nella misura non superiore al 50 per cento rispetto ai limiti" sono sostituite dalle seguenti: "in una misura che non superi di oltre il 50 per cento i limiti"; le parole: "senza maggiori oneri" sono sostituite dalle seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"; dopo le parole: "non spetta alcun compenso" sono inserite le seguenti: ", emolumento o rimborso spese"; dopo le parole: "di valutare" sono inserite le seguenti: ", in relazione agli obiettivi di qualita' previsti dalle direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e 2006/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, attraverso un'apposita pianificazione di monitoraggi continui," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' di proporre agli enti territorialmente competenti le eventuali misure di salvaguardia".
All'articolo 11:
al comma 1, le parole da: "31 dicembre 2008" fino a: "e al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009, al 35 per cento entro il 31 dicembre 2010 e al 50 per cento entro il 31 dicembre 2011, fissati dal Piano regionale dei rifiuti adottato con ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti n. 500 del 30 dicembre 2007, e' imposta una maggiorazione sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti indifferenziati pari rispettivamente al 15 per cento, al 25 per cento e al 40 per cento";
al comma 4, le parole: "nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito delle risorse disponibili del bilancio degli enti locali interessati e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
al comma 6, dopo le parole: "regione Campania," sono inserite le seguenti: "anche in forma associata," e le parole: "nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito delle risorse disponibili del bilancio degli enti locali interessati e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
al comma 8, le parole: "della provincie" sono sostituite dalle seguenti: "delle province";
al comma 12:
al primo periodo, dopo le parole: "di compensazione ambientale" sono inserite le seguenti: "e bonifica";
al secondo periodo, le parole: "per l'importo di 47 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite massimo di 47 milioni di euro" e dopo le parole: "del Fondo per le aree sottoutilizzate" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,".
All'articolo 12:
al comma 1, le parole: "per l'importo massimo di quaranta milioni di euro" sono soppresse; il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 e del presente articolo si provvede, nel limite massimo di quaranta milioni di euro, con le risorse del Fondo di cui all'articolo 17".
All'articolo 13:
al comma 1, dopo le parole: "l'informazione e la partecipazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati," sono inserite le seguenti: "al fine di promuovere il rispetto dell'ambiente, anche stimolando l'adozione di comportamenti e abitudini tali da favorire lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti," e le parole: "senza maggiori oneri" sono sostituite dalle seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato";
al comma 3, le parole: "senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato";
al comma 5, le parole: "interventi didattico-educativi integrativi" sono sostituite dalle seguenti: "attivita' aggiuntive di insegnamento".
All'articolo 14, al comma 1, dopo le parole: "nonche' l'articolo 5-bis" sono inserite le seguenti: ", comma 5,".
All'articolo 15:
al comma 1, alinea, le parole: "Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 17, destinate ad iniziative di spese di parte corrente," sono soppresse;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nonche' delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 6-bis, si provvede a valere sulle risorse destinate ad interventi di parte corrente di cui all'articolo 17, nel limite di euro 12.214.000";
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, dopo le parole: "insuscettibili di pignoramento o sequestro" sono aggiunte le seguenti: "fino alla definitiva chiusura delle pertinenti contabilita' speciali"".
All'articolo 16:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: "anche in soprannumero," sono soppresse;
la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) al fine di assicurare interventi adeguati alla risoluzione delle problematiche di cui all'articolo 1, il Dipartimento della protezione civile puo' usufruire di personale specializzato con ruolo dirigenziale, assunto a tempo determinato mediante concorso pubblico, con scadenza al 31 dicembre 2009, anche con contratti di diritto privato";
al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 1, lettera a), e 2, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978";
la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Misure per garantire la funzionalita' dell'Amministrazione".
All'articolo 17:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito il Fondo per l'emergenza rifiuti Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell'anno 2008, che costituisce limite di spesa per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, ad eccezione delle spese derivanti dagli articoli 11, comma 12, e 16. La dotazione del Fondo di cui al periodo precedente e' assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e' trasferita, nell'anno 2008, su apposita contabilita' speciale per l'attuazione degli interventi di cui al precedente periodo. Una quota della medesima dotazione, pari al 10 per cento, e' destinata a spese di parte corrente"; al comma 2, le parole: "all'articoli 61" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 61";
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. All'attuazione dell'articolo 16, comma 1, lettera b), si provvede a valere sulle risorse di parte corrente del Fondo per la protezione civile, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato";
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Il Sottosegretario di Stato provvede al monitoraggio degli impegni finanziari assunti, a valere sulla contabilita' speciale di cui al comma 1, in attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, informando il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per il periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alla dotazione del Fondo di cui al comma 1 si provvede a valere sul Fondo per la protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.
3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti criteri, tempi e modalita' per l'acquisizione al bilancio dello Stato, attraverso la riduzione dei trasferimenti, di somme corrispondenti alle entrate previste dalla riscossione della tassa o della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei comuni riconosciuti, sulla base dei criteri determinati dal decreto medesimo, inadempienti agli obblighi relativi all'attivita' di raccolta e smaltimento dei suddetti rifiuti. La disposizione di cui al presente comma si applica anche in relazione alle somme gia' destinate dallo Stato alle regioni interessate dalla dichiarazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Relativamente alla quota della tariffa riferita alla contribuzione statale, il decreto determina, con riferimento agli enti che rientrino in entrambe le fattispecie di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, l'importo delle somme da acquisire al bilancio dello Stato, in misura tale da non pregiudicare l'equilibrio finanziario degli enti medesimi".
All'articolo 18:
all'alinea, le parole da: ", il Sottosegretario" fino alla fine dell'alinea sono sostituite dalle seguenti: "e fermo restando il rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, della sicurezza sul lavoro, dell'ambiente e del patrimonio culturale, il Sottosegretario di Stato e i capi missione sono autorizzati, ove necessario per la salvaguardia della salute pubblica e per il tempo strettamente necessario a garantire la tutela di tale interesse, a derogare alle seguenti disposizioni:";
al trentatreesimo capoverso (decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36), le parole: "2," e "6," sono soppresse; le parole da:"8" a "13," sono sostituite dalle seguenti: "fermo il rispetto dell'articolo 6 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999; articoli 8, 9 e 10, limitatamente alla tempistica e alle modalita' ivi previste,"; le parole: "e 16" sono sostituite dalle seguenti: ", fermo il rispetto dell'articolo 10 della citata direttiva 1999/31/CE;" e dopo le parole: "dell'allegato I" sono aggiunte le seguenti: ", quarto capoverso";
al trentacinquesimo capoverso (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), dopo le parole: "decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63," sono inserite le seguenti: "e dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62,";
al trentasettesimo capoverso (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), le parole da: "101" fino a: "125," sono soppresse; dopo la parola: "178" sono inserite le seguenti: ", limitatamente ai commi 4 e 5"; le parole: "183, 191, 192," sono soppresse; le parole: "196, 200," sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente ai commi 5 e 6,"; le parole: "209, 211," sono soppresse; dopo la parola: "212" sono inserite le seguenti: ", limitatamente ai commi da 5 a 13" e le parole da: "242" fino a: "304" sono soppresse.
Dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente:
"Art. 19-bis. - (Relazione al Parlamento) - 1. Entro il 31 dicembre 2008 e, successivamente, ogni sei mesi, il Governo presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, con particolare riferimento alle misure previste dagli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 18, nonche' sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti. Nella relazione e' fornita dettagliata illustrazione dell'impiego del Fondo di cui all'articolo 17 e di ogni altro finanziamento eventualmente destinato alle finalita' del presente decreto, con distinta indicazione degli interventi per i quali le risorse sono state utilizzate. La relazione espone, altresi', le modalita' con cui, nel ricorrere alle deroghe di cui all'articolo 18, e' stato assicurato il rispetto dei principi fondamentali in materia igienico-sanitaria".
 
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