IL RETTORE
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare l'art. 6, comma 9; Visto il decreto rettorale n. 2454 del 30 settembre 1996 con cui e' stato emanato lo statuto di questa Universita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1996, n. 165 e successive modifiche; Vista la delibera del senato accademico della seduta in data 17 aprile 2008 con cui sono state approvate le modifiche allo statuto riguardanti gli articoli: Art. 19 «Innovazioni, attivita' di sperimentazione e protezione»; introduzione dell'Art. 19-bis «Partecipazione ad organismi privati»; Art. 25 «Giunta di Facolta»; Art. 51 «Il senato accademico - Composizione»; introduzione dell'art. 51-bis «Norma Transitoria»; Art. 76 «Incompatibilita» e Allegato A1) «Aree per l'elezione dei rappresentanti nel senato accademico»; Vista la nota del M.I.U.R. prot. n. 1698 dell'11 giugno 2008 con la quale il predetto Ministero ha comunicato di non aver osservazioni da formulare in merito alle modifiche statutarie sopra indicate; Visto l'art. 83, comma 1 dello statuto di Ateneo; Decreta:
Di emanare, ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989 le modifiche allo statuto riguardanti gli articoli: art. 19, introduzione dell'art. 19-bis, art. 25, art. 51, introduzione dell'art. 51-bis, art. 76, Allegato A1), nel testo che segue, le cui modifiche sono evidenziate in corsivo. Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...)) Art. 19. (( Innovazioni, attivita' di sperimentazione e protezione
L'attribuzione del diritto di conseguire il brevetto per le invenzioni industriali realizzate a seguito di attivita' di ricerca scientifica svolte utilizzando, comunque, strutture e mezzi finanziari forniti dall'Universita' e' regolata in via generale dalle norme di legge vigenti. )) Art. 19-bis. (( Partecipazione ad organismi privati
Per lo svolgimento di attivita' strumentali alle attivita' didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali l'Universita' e le sue strutture possono costituire o partecipare a soggetti di diritto privato, quali societa', consorzi e spin-off accademici, associazioni, fondazioni, secondo modalita' e limiti previsti dai regolamenti di Ateneo. )) Art. 25. Giunta di facolta'
1. La giunta di facolta' svolge funzioni istruttorie e preparatorie dei punti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio di facolta' e coopera all'esecuzione delle delibere adottate dal consiglio. 2. La giunta e' composta da membri di diritto e/o eletti dal consiglio di facolta' tra i suoi componenti nel numero e secondo le modalita' stabilite dal regolamento interno e dura in carica fino alla scadenza del mandato del preside (modifica introdotta con decreto rettorale n. 1477 del 7 agosto 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2003 - serie generale - n. 212). (( 3. La giunta puo' anche esercitare poteri delegati dal consiglio di facolta'. A tal fine il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri, precisando oggetto, durata e modalita' di esercizio della delega. La delega perde comunque la propria efficacia alla fine del mandato del preside. Alla giunta non possono essere delegati i provvedimenti relativi alla: a) istituzione di corsi di studio; b) attribuzione ai settori scientifico-disciplinari dei posti disponibili di professore o ricercatore ed alla loro copertura; c) formulazione dei piani pluriennali di sviluppo; d) proposizione di modifiche statutarie; e) chiamate di professori e ricercatori. )) Art. 51. Il senato accademico - Composizione
1. Il senato accademico e' composto da: a) il rettore che lo presiede; b) i presidi, in rappresentanza delle facolta'; c) un rappresentante dei professori ordinari, un rappresentante dei professori associati, un rappresentante dei ricercatori eletto tra i ricercatori confermati per ciascuna delle macro aree di cui all'allegato A1), eletti secondo modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo; (( d) due direttori di dipartimento, eletti dai direttori di dipartimento, uno appartenente ad un'area scientifica dei settori disciplinari MAT, INF, FIS, ICAR, ING-IND, ING-INF, GEO, AGR, VET, CHIM, BIO, MED ed uno appartenente ad un'area umanistica L-ANT, L-OR, L-FIL-LET, L-LIN, L-ART, M-STO, M-DEA, M-GGR, M-FIL, M-PED, M-PSI, M-EDF, IUS, SECS-P, SECS-S, SPS dell'allegato 1 dello statuto; )) e) tre rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, eletti con le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo, ad esclusione delle competenze di cui ai punti b), c), e p) dell'art. 50, comma 2; f) una rappresentanza degli studenti pari al 15% del totale dei membri di cui alle lettere a), b), c), d), e), designata dal consiglio degli studenti tra i suoi componenti, limitatamente alle competenze di cui alle lettere a), b), f), i), l), m), per quel che riguarda le strutture didattiche, n) e o) dell'art. 50, comma 2. Il direttore amministrativo partecipa alle riunioni del senato accademico e puo' esprimere pareri. 2. Rappresentanti della regione, delle province e dei comuni capoluogo e di altri comuni eventualmente interessati sono invitati alle sedute del senato accademico relative alla determinazione dei piani di cui alle lettere a) e b) dell'art. 50, comma 2. 3. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un funzionario designato dal rettore. 4. I membri elettivi o designati durano in carica quattro anni. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni. (Modifica emanata con decreto rettorale n. 2156 del 26 ottobre 2004 - Gazzetta Ufficiale - n. 264 del 10 novembre 2004). 5. Il senato accademico si articola in commissioni con compiti istruttori e referenti secondo modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. 6. Il senato accademico e' validamente costituito con la presenza della meta' piu' uno dei componenti aventi pienezza di poteri su tutte le questioni di competenza dell'organo. 7. Le delibere sono validamente adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Art. 51-bis. (( Norma transitoria
1. All'entrata in vigore delle modifiche apportate all'art. 51 verranno indette votazioni per l'inserimento dei rappresentanti dei direttori di dipartimento e per l'integrazione dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo per la rimanente parte del quadriennio cui si riferisce il mandato con le modalita' stabilite nel regolamento generale di Ateneo. )) Art. 76. Incompatibilita'
1. Le funzioni di rettore, pro-rettore vicario, preside di facolta', presidente di consiglio di corso di studio, direttore di centro di spesa, (( con esclusione dei direttori di dipartimento eletti in senato accademico, )) membro del consiglio di amministrazione, membro elettivo del senato accademico, membro della giunta di ateneo, membro del consiglio degli studenti, non sono compatibili tra loro, salvo quanto previsto dall'art. 46, comma 2. 2. Le cariche di preside di facolta', presidente di corso di studio, direttore di scuola di specializzazione, direttore di dipartimento, direttore di centro di servizio sono incompatibili: a) con il collocamento in congedo per esclusiva attivita' di ricerca scientifica ex art. 17 decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980; b) con il collocamento in congedo per motivi di studio all'estero ex art. 10 della legge n. 311/1958. Il titolare di una delle cariche sopra indicate che abbia ottenuto l'autorizzazione al congedo suddetto deve optare tra le dimissioni dalla carica e la rinuncia al congedo. Allegato A1)
===================================================================== | Arree per l'elezione dei | rappresentanti nel senato Area | accademico Settori disciplinari ===================================================================== 1) Scienze matematiche e | informatiche, scienze fisiche, | ingegneria civile ed architettura,| ingegneria industriale e |MAT, INF, FIS ICAR, ING-IND, dell'informazione |ING-INF --------------------------------------------------------------------- 2) Scienze della Terra, scienze | agrarie e veterinarie |GEO, AGR, VET --------------------------------------------------------------------- 3) Scienze chimiche, scienze | biologiche, scienze mediche |CHIM, BIO, MED --------------------------------------------------------------------- 4) Scienze dell'antichita', | filologico-letterarie, e storico | artistiche, scienze storiche, |L-ANT, L-OR, L-FIL-LET, L-LIN, filosofiche e storico artistiche, |L-ART, M-STO, M-DEA, M-GGR, M-FIL, pedagogiche e psicologiche |M-PED, M-PSI, M-EDF --------------------------------------------------------------------- 5) Scienze giuridiche, scienze | economiche e statistiche, scienze | politiche e sociali |IUS, SECS-P, SECS-S, SPS
Perugia, 25 giugno 2008 Il rettore: Bistoni |