Gazzetta n. 165 del 16 luglio 2008 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 luglio 2008 |
Interventi di protezione civile diretti a fronteggiare il contesto emergenziale in atto nel territorio delle isole Eolie. (Ordinanza n. 3691). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Lipari; Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2002, con il quale e' stata disposta la proroga del sopra citato stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2003, con il quale e' stata disposta la proroga e la dichiarazione dello stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2003, rispettivamente nel territorio del comune di Lipari e nelle prospicienti aree marine; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2003, con il quale e' stata disposta la proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004, con il quale e' stata disposta la proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie fino al 31 dicembre 2005; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2005, con il quale e' stata disposta la proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie fino al 31 dicembre 2006; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2006, con il quale e' stata disposta la proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie fino al 31 dicembre 2007; Vista l'ordinanza di protezione civile del 2 luglio 2002, n. 3225 recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale afflusso turistico nelle isole del comune di Lipari»; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, recante: «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile»; Vista l'ordinanza di protezione civile del 28 gennaio 2005, n. 3397 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile» e, in particolare, l'art. 7; Visto l'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3417 del 28 gennaio 2005, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»; Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 28 luglio 2006, art. 7; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2008 con cui e' stato prorogato lo stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2008, nel territorio delle isole Eolie; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2008, n. 3646, recante: «Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare il contesto emergenziale in atto nel territorio delle isole Eolie»; Considerato che in seguito all'emanazione del citato provvedimento emergenziale con il quale il Prefetto di Messina e' nominato Commissario delegato si rende necessario effettuare la compiuta ricognizione dei poteri commissariali; Ritenuto che l'approssimarsi della stagione estiva acuisce la situazione di emergenza in atto nel territorio delle isole Eolie, e che, pertanto, si rende necessario provvedere con ogni consentita urgenza alla ricognizione dei compiti e delle funzioni commissariali al fine di assicurare la salvaguardia della popolazione e del territorio altresi' assicurando l'operato commissariale; Considerata, altresi', l'esigenza di garantire la continuita' delle azioni gia' intraprese per conseguire il definitivo superamento del contesto di criticita' che interessa le isole Eolie; Viste le note del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri 21341, del 3 aprile 2008 e 24945, del 16 aprile 2008; Acquisita l'intesa della Regione siciliana con nota 32139, del 1° luglio 2008; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone:
Art. 1. 1. Al fine di assicurare la risoluzione del contesto emergenziale in atto nel territorio delle isole Eolie il Commissario delegato-Prefetto di Messina nominato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2008, n. 3646 esercita le funzioni di cui all'ordinanza n. 3225/2002, articoli 1, 2 e 4 anche mediante l'esercizio dei poteri derogatori di cui all'art. 6 della medesima ordinanza e dell'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, nonche' le ulteriori funzioni indicate nei commi seguenti. 2. Il Commissario delegato-Prefetto di Messina provvede per il ripristino e per la realizzazione di ulteriori adeguate infrastrutture, in particolare viarie e portuali, sull'intero territorio delle isole Eolie. 3. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266 il comma 1, primo capoverso e' sostituito dal seguente: «Il Capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato, in relazione agli effetti indotti dal vulcanismo in atto nel territorio delle isole Eolie, svolge le attivita' e pone in essere gli interventi inerenti al ciclo dell'emergenza per quanto concerne le fasi della previsione, monitoraggio, sorveglianza, presidio ed allertamento assicurando il potenziamento ed il funzionamento delle strutture e dei mezzi inerenti a tali fasi, anche avvalendosi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Prefetto di Messina - Commissario delegato per le fasi del ciclo dell'emergenza riguardanti le attivita' di contrasto, soccorso e assistenza alle popolazioni effettua gli interventi urgenti per rimuovere ogni situazione di pericolo per l'incolumita' pubblica e privata e pone in essere le attivita' di prima assistenza e sistemazione delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi». 4. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266 e' abrogata la frase «ed il Sindaco del Comune di Lipari» . 5. Agli articoli 2, 3 e 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266 le parole «Il Sindaco di Lipari», sono sostituite dalle seguenti «il Commissario delegato-Prefetto di Messina». 6. All'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266 la frase «d'intesa con il Commissario delegato ed il Sindaco di Lipari» e' sostituita dalla seguente «d'intesa con il Commissario delegato Prefetto di Messina». 7. All'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266 la frase «Il Capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato ovvero il Sindaco del Comune di Lipari sono autorizzati» e' sostituita dalla seguente «Il Commissario delegato - Prefetto di Messina e' autorizzato». 8. All'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266 dopo le parole «Commissario delegato» sono inserite le seguenti «Prefetto di Messina». 9. All'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266 la frase «il Sindaco del Comune di Lipari e' nominato funzionario delegato ed» e' sostituita dalla seguente «Il Commissario delegato - Prefetto di Messina». 10. All'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266 e' aggiunto il seguente comma « 6. Il Dipartimento della protezione civile pone in essere le attivita' di supporto logistico per la manutenzione e la gestione delle reti di monitoraggio e di sorveglianza afferenti al Dipartimento anche attraverso i centri di competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento n. 4324, dell'11 settembre 2007, unitamente alle azioni per la manutenzione e gestione delle pertinenze tecnologiche e logistiche e per lo svolgimento di attivita' tecniche di valutazione, anche scientifica, e di pianificazione di protezione civile poste in essere dal Centro operativo avanzato istituito presso l'isola di Stromboli che costituisce presidio territoriale avanzato del medesimo Dipartimento.» 11. All'art. 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2004, n. 3375 la frase «il Sindaco del comune di Lipari - Commissario delegato, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, fornisce alle competenti autorita', entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza» e' sostituita dalla seguente «Il Commissario delegato - Prefetto di Messina fornisce alle competenti autorita', entro trenta giorni». Il periodo temporale indicato e' da intendersi decorrente dalla data di pubblicazione della presente ordinanza. 12. All'art. 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2005, n. 3397 le parole «Il Commissario delegato - Sindaco del comune di Lipari» sono sostituite dalle seguenti «Il Commissario delegato - Prefetto di Messina». 13. All'art. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2005, n. 3452 la frase «il Sindaco del comune di Lipari - Commissario delegato» e' sostituita dalla seguente «il Commissario delegato - Prefetto di Messina». 14. Per l'espletamento delle funzioni di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato - Prefetto di Messina e' autorizzato ad avvalersi delle amministrazioni periferiche dello Stato, della Regione, della Provincia, dei Comuni di Lipari, Leni, S. Marina Salina, Malfa, dell'Universita' degli studi di Messina e di istituzioni scientifiche, senza oneri a carico dei fondi attribuiti al Commissario delegato. 15. Il Commissario delegato - Prefetto di Messina e' autorizzato ad avvalersi di un Comitato tecnico amministrativo per l'istruttoria tecnico amministrativa degli interventi, la valutazione ed ogni altra eventuale procedura afferente all'approvazione dei progetti. Detto Comitato e' composto da un Avvocato dello Stato, da due dirigenti ingegneri designati dalla Regione siciliana, da un ingegnere dell'Ufficio del genio civile opere marittime, nonche' da un dirigente dotato della necessaria professionalita' anche titolare di posizione di vertice nell'amministrazione di provenienza. Con separato atto il Commissario delegato - Prefetto di Messina determina il compenso, sulla base di criteri di rigorosa perequazione connessi alla specifica professionalita' posseduta dai componenti, da attribuire ai detti componenti con oneri a carico dei fondi commissariali. 16. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali il Commissario delegato - Prefetto di Messina e' autorizzato ad istituire una struttura amministrativa composta da non piu' di tre unita' di personale in servizio presso la Prefettura di Messina. A detto personale verra' attribuito, in ragione delle funzioni svolte e dei livelli di responsabilita' assunti, un compenso determinato con apposito provvedimento commissariale con oneri a carico dei fondi commissariali. 17. Al fine di realizzare risparmi di spesa e' abrogato l'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2006, n. 3536. |
| Art. 2. 1. Il Commissario delegato - Prefetto di Messina redige, concordandolo con la Regione siciliana, un programma degli interventi finalizzati alla risoluzione del contesto emergenziale ad esclusione delle attivita' che necessitano dell'immediato avvio in relazione al citato contesto emergenziale. 2. Il Commissario delegato informa la Regione siciliana dello stato di attuazione degli interventi, anche in relazione ai connessi aspetti finanziari. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 luglio 2008 Il Presidente: Berlusconi |
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