Gazzetta n. 167 del 18 luglio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 11 aprile 2008
Riorganizzazione dell'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modificazioni al titolo V della parte seconda della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 recante "Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 4, comma 4;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 e, in particolare, l'articolo 1, comma 7, con il quale e' stato istituito il Ministero della pubblica istruzione, nonche' i commi 10, 23 e 25 del medesimo articolo 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2006;
Visto l'articolo 2, commi 159, 160 e 161, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a comma 416, e commi da 601 a 625;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale e' stato approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il D.P.R. 29 novembre 2007, n. 259, recante il "Regolamento di riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della pubblica istruzione", registrato dalla Corte dei Conti in data 14 gennaio 2008, reg. 1, foglio 12;
Visto il D.P.R. 21 dicembre 2007, n. 260 concernente il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione", registrato dalla Corte dei Conti in data 14 gennaio 2008, reg. 1, foglio 13, ed in particolare l'art. 2, comma 4, l'art. 4 comma 4 e l'art. 7, comma 8;
Vista la proposta formulata dall'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria e accertato che la stessa e' stata oggetto di informativa alle OO.SS. nazionali come previsto dall'art. 7, comma 9 del DPR del 21 dicembre 2007, n. 260;
Sentite le organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione;

DECRETA

Articolo 1
(Funzioni dell'Ufficio scolastico regionale)

1. Fatte salve le funzioni previste in capo agli Uffici Scolastici Regionali (USR) dalla vigente normativa (art. 7 del DPR 21 dicembre 2007, n. 260 - in G.U. n. 18 del 22 gennaio 2008, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione), l'Ufficio Scolastico Regionale (USR) per l'Umbria, di livello dirigenziale generale, con sede in Perugia, quale autonomo centro di responsabilita' amministrativa, si articola per funzioni e sul territorio a livello provinciale in centri di erogazione di servizi amministrativi, di monitoraggio e di supporto alle scuole, denominati uffici scolastici provinciali (USP), con sede nei Capoluoghi di Provincia.
2. L'USR integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n, 112 e promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta formativa sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali. L'USR cura altresi' i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, per l'educazione degli adulti, per l'istruzione e formazione tecnica superiore, per i rapporti scuola-lavoro.
3. L'USR provvede alla costituzione dell'organo collegiale di cui all'art. 75, comma 3, del D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300 e della segreteria del consiglio stesso a norma dell'art. 4 del D.lgs. 30 giugno 1999, n. 233.
4. Ai sensi all'art. 7, comma 8 del citato DPR 260/2007 L'USR per l'Umbria si articola in 5 uffici dirigenziali non generali e in 8 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.
5. I compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'USR per l'Umbria sono individuati dal successivo art. 2. Ove non diversamente specificato e salvo espressa delega del Direttore Generale, restano alla competenza della Direzione Generale: i rapporti con il gestore del sistema informativo; le competenze dell'Ufficio Relazioni con il pubblico (URP); la gestione del sito WEB regionale; i rapporti con l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) e con l'Istituto Nazionale di valutazione (INVALSI); la gestione e la vigilanza dei fondi europei e di quelli nazionali finalizzati alla coesione sociale, destinati al settore dell'istruzione; l'applicazione del decreto legislativo 626/94; l'attivita' di supporto ai revisori dei conti dell'istruzione; le relazioni sindacali; il monitoraggio dei servizi dell'U.S.R e valutazione della soddisfazione dell'utenza.
 
Articolo 2
(Uffici di livello dirigenziale non generale dell'USR per l'Umbria)

1. L'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria si articola per funzioni in n. 3 uffici di livello dirigenziale non generale le cui competenze, esercitate a livello regionale, sono indicate a fianco di ciascuno.
a) UFFICIO I (Ordinamenti scolastici, informazione e comunicazione - studenti) - Vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati. L'espletamento di tali compiti postula l'attivazione, per un verso, di interventi mirati ed efficaci di informazione, formazione e sostegno e per l'altro richiede azioni di vigilanza sistematiche ed incisive volte a vigilare su eventuali limitazioni e condizionamenti della legislazione regionale delle norme statali sull'istruzione e finalizzati a garantire la conformita' dell'offerta formativa agli assetti ordinamentali, la qualita' dell'offerta formativa, l'esercizio del diritto-dovere, la salvaguardia dell'identita' nazionale pur nella varieta' delle linee operative, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle attese delle realta' territoriali. Attiva la politica scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilita' organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche. L'espletamento di tale funzione si basa su una stretta correlazione tra l'attivita' dell'USR e gli USP. Il raccordo tra i citati uffici deve consentire di fornire alle istituzioni scolastiche autonome servizi di consulenza e di supporto sia di carattere didattico e organizzativo, sia tecnico-amministrativo. Esercita la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non, nonche' la vigilanza sulle scuole straniere in Italia. Tale compito assume rilievo anche in relazione all'adozione dei provvedimenti di attribuzione della parita' nei confronti di scuole non statali, tenuto conto che le scuole paritarie, unitamente a quelle statali, costituiscono il sistema nazionale di istruzione. Cura l'attuazione nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti. In un sistema educativo e formativo che investe sulla centralita' dell'alunno e sul forte rapporto scuola-famiglia numerose sono le iniziative e la gamma ampia e complessa degli interventi rientranti nelle politiche a favore degli studenti: dalle azioni di prevenzione e di contrasto della dispersione scolastica e del disagio giovanile, alle politiche sociali in favore dei giovani; dai servizi a sostegno delle attivita' promosse dagli studenti, agli indirizzi e alle strategie nazionali in materia di rapporti scuola-sport, attivita' motorie, anche in collaborazione con le famiglie e il mondo del volontariato con competenze specifiche. Assicura la diffusione delle informazioni, attraverso un sistema di comunicazione territoriale diretto a favorire il flusso delle informazioni nei confronti di quanti, a vario titolo, siano interessati all'attivita' dell'USR (famiglie, istituzioni scolastiche, personale in servizio e a riposo, enti e organismi esterni, soggetti sociali e culturali, organizzazioni sindacali e imprenditoriali, mezzi di informazione, ecc.).
b) UFFICIO II (Diritto allo studio e contenzioso - dirigenza scolastica e relazioni sindacali e personale scolastico) - Cura il reclutamento, lo stato giuridico ed economico dei dirigenti di seconda fascia e dei dirigenti scolastici adottando i relativi atti di incarico e la stipula i contratti individuali di lavoro e cura, altresi', le relazioni sindacali e contrattazioni a livello regionale relative al personale della scuola e dell'amministrazione. Svolge attivita' di verifica e di vigilanza al fine di rilevare l'efficienza delle attivita' delle istituzioni scolastiche e di valutare il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa. La verifica in ordine al raggiungimento dei risultati va effettuata attraverso mirate ed efficaci azioni di monitoraggio degli esiti anche in rapporto alla qualita' degli interventi. Esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola e del personale amministrativo in servizio presso gli uffici scolastici periferici. Tale legittimazione deve intendersi comprensiva oltre delle vertenze riguardanti il personale della scuola anche quelle riguardanti il personale in servizio presso l'USR e presso gli Uffici scolastici provinciali, compresi i dirigenti, in conformita' dell'art. 16 del d.lgs. n. 165/2001, considerato che il datore di lavoro di tale personale e' rappresentato dall'USR. Restano ovviamente esclusi dalla legittimazione passiva gli atti emessi direttamente dall'amministrazione centrale e a questa imputabili. Non sono altresi' comprese nella legittimazione processuale le controversie attinenti la svolgimento del rapporto di lavoro del personale scolastico, di ruolo e non di ruolo, per le quali in forza dell'art. 14 del DPR n. 275/99, legittimato passivo e' l'istituzione scolastica con la quale il rapporto stesso viene intrattenuto.
c) UFFICIO III (Pianificazione delle risorse finanziarie) - Assegna alle istituzioni scolastiche ed educative, nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati alla sua gestione, le risorse finanziarie e le risorse di personale. La pianificazione del fabbisogno di risorse finanziarie e l'accorta e razionale distribuzione e assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche ed educative costituiscono, unitamente alla instaurazione di una costante interlocuzione con le organizzazioni sindacali, aspetti di rilievo dell'esito dell'attivita' dell'USR e dai quali dipende il raggiungimento degli obiettivi propri delle istituzioni scolastiche. Formula al dipartimento per la programmazione proposte per le proprie necessita' di risorse finanziarie, strumentali e di personale. A tal fine, gli interventi di monitoraggio e di valutazione degli esiti posti in essere in raccordo con le articolazioni provinciali, le istituzioni scolastiche e l'amministrazione centrale. procedono anche alla verifica e valutazione sia della legittimita' e regolarita' della spesa sia dei risultati raggiunti. Provvede alla gestione amministrativa e contabile delle attivita' strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comune agli uffici dell'amministrazione regionale.
 
Articolo 3
(Compiti degli Uffici scolastici provinciali - USP)

1. A norma dell'art. 7, comma 2, del D.P.R. 21 dicembre 2007, n. 260, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria si articola sul territorio a livello provinciale, secondo quanto determinato nell'art. 1 del presente provvedimento, negli Uffici Scolastici Provinciali.
2. Gli Uffici Scolastici Provinciali curano le incombenze loro assegnate direttamente dal citato D.P.R. 260/2007 e quelle delegate dal Direttore Generale Regionale per realizzare la migliore funzionalita' ed efficienza nell'erogazione dei servizi; a tal fine, per facilitare le relazioni funzionali tra gli uffici dell'amministrazione e le istituzioni scolastiche, propongono all'approvazione del Direttore Generale uno schema di organigramma che rifletta sostanzialmente l'organizzazione in aree funzionali e in uffici della Direzione Generale.
3. Gli Uffici Scolastici Provinciali provvedono, in particolare: al raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo di istruzione; alla cura delle relazioni con le RSU; all'assistenza agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e contabili, all'istituzione, aggiornamento e gestione delle graduatorie del personale della scuola, alla formulazione di proposte al Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale per l'assegnazione delle risorse umane di organico ai singoli istituti scolastici; al tempestivo trasferimento alle scuole dei fondi assegnati alle contabilita' speciali; al supporto agli istituti scolastici per lo sviluppo ed il rafforzamento dell'autonomia scolastica, per la progettazione e per l'innovazione dell'offerta formativa e per l'integrazione dell'azione scolastica per le competenze e responsabilita' degli altri attori locali a favore dei diversamente abili e dei soggetti in difficolta'; a svolgere i periodici monitoraggi programmati dell'impiego tempestivo e corretto delle risorse finanziarie assegnate alle scuole, chiedendo, a tal fine, se necessario, opportuna collaborazione ai revisori dei conti; al supporto e lo sviluppo delle reti di scuole e dei gruppi provinciali di studio istituiti dal Direttore Generale per l'attuazione dei programmi di sviluppo dell'autonomia scolastica e per le attivita' di informazione e formazione sui nuovi ordinamenti e curricoli; a svolgere tutti i compiti ed attivita', anche di carattere informale, finalizzate alla costituzione in ambito locale di interlocuzioni, collaborazioni e raccordi con gli enti, soggetti, organismi, associazioni a vario titolo coinvolti ed interessati all'istruzione ed alla formazione.
4. Per i compiti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono istituiti n.2 Uffici scolastici provinciali di livello dirigenziale non generale in corrispondenza delle Province sotto indicate:
a) Perugia
b) Terni
 
Articolo 4
(Funzioni tecnico-ispettive)

1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti in servizio presso l'USR per l'Umbria investiti dell'esercizio della funzione ispettiva tecnica, collocato in posizione di dipendenza funzionale dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, assolve alle funzioni previste dall'art. 397 del D.Lg.vo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Oltre alle funzioni di cui al comma precedente, il corpo ispettivo svolge anche compiti che l'art. 2, comma 5, del DPR 260/2007 attribuisce alla funzione con riferimento ai fenomeni del bullismo, delle devianze giovanili, dell'assiduita' della frequenza e della continuita' delle prestazioni da parte dei docenti.
3. Le modalita' di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate con apposito atto di indirizzo del Ministro.
 
Articolo 5
(Disposizioni transitorie)

1. Gli effetti del presente decreto decorrono dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Il presente decreto sara' sottoposto ai controlli di legge, e, quindi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il presente decreto sara' sottoposto ai controlli di legge.
Roma, 11 aprile 2008
Il Ministro: Fioroni

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 283
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone