Gazzetta n. 167 del 18 luglio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 11 aprile 2008
Riorganizzazione dell'Ufficio scolastico regionale per il Veneto.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modificazioni al titolo V della parte seconda della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 recante "Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 4, comma 4;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 e, in particolare, l'articolo 1, comma 7, con il quale e' stato istituito il Ministero della pubblica istruzione, nonche' i commi 10, 23 e 25 del medesimo articolo 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2006;
Visto l'articolo 2, commi 159, 160 e 161, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a comma 416, e commi da 601 a 625;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale e' stato approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il D.P.R. 29 novembre 2007, n. 259, recante il "Regolamento di riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della pubblica istruzione", registrato dalla Corte dei Conti in data 14 gennaio 2008, reg. 1, foglio 12;
Visto il D.P.R. 21 dicembre 2007, n. 260 concernente il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione", registrato dalla Corte dei Conti in data 14 gennaio 2008, reg. 1, foglio 13, ed in particolare l'art. 2, comma 4; l'art. 4 comma 4 e l'art. 7 comma 8;
Vista la proposta formulata dall'Ufficio scolastico regionale per il Veneto e accertato che la stessa e' stata oggetto di informativa alle OO.SS. nazionali come previsto dall'art. 7, comma 9 del DPR del 21/12/2007, n. 260;
Sentite le organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione;

DECRETA

Articolo 1
(Funzioni dell'Ufficio scolastico regionale)

1. Fatte salve le funzioni previste in capo agli Uffici Scolastici Regionali (USR) dalla vigente normativa (art. 7 del DPR 21 dicembre 2007, n. 260 - in G.U. n. 18 del 22.1.2008, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione), l'Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il Veneto, di livello dirigenziale generale, con sede in Venezia, quale autonomo centro di responsabilita' amministrativa, si articola per funzioni e sul territorio a livello provinciale in centri di erogazione di servizi amministrativi, di monitoraggio e di supporto alle scuole, denominati uffici scolastici provinciali (USP), con sede nei Capoluoghi di Provincia.
2. L'USR integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta formativa sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali. L'USR cura altresi' i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, per l'educazione degli adulti, per l'istruzione e formazione tecnica superiore, per i rapporti scuola-lavoro.
3. L'USR provvede alla costituzione dell'organo collegiale di cui all'art. 75, comma 3, del D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300 e della segreteria del consiglio stesso a norma dell'art. 4 del D.L.vo 30 giugno 1999, n. 233.
4. Ai sensi all'art. 7, comma 8 del citato DPR 260/2007 L'USR per il Veneto si articola in 14 uffici dirigenziali non generali e in 21 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.
5. I compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'USR per il Veneto sono individuati dal successivo art. 2. Ove non diversamente specificato e salvo espressa delega del Direttore Generale, restano alla competenza della Direzione Generale: le competenze dell'Ufficio Relazioni con il pubblico (URP); la gestione del sito WEB regionale; i rapporti con l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) e con l'Istituto Nazionale di valutazione (INVALSI); la gestione e la vigilanza dei fondi europei e di quelli nazionali finalizzati alla coesione sociale, destinati al settore dell'istruzione; l'applicazione del decreto legislativo 626/94; il monitoraggio dei servizi dell'U.S.R e valutazione della soddisfazione dell'utenza.
 
Articolo 2 (Uffici di livello dirigenziale non generale dell'USR per il Veneto)

1. L'Ufficio scolastico regionale per il Veneto si articola per funzioni in n. 7 uffici di livello dirigenziale non generale le cui competenze, esercitate a livello regionale, sono indicate a fianco di ciascuno.
a) UFFICIO I (Ordinamenti - formazione - diritto allo studio) - Ordinamenti scolastici: attuazione e rispetto degli ordinamenti scolastici; applicazione delle norme generali sull'istruzione in materia di carriera scolastica degli alunni, obbligo d'istruzione, scrutini ed esami di Stato. Valutazione del sistema scolastico: promozione della valutazione e autovalutazione d'istituto e dell'efficacia dell'azione formativa; attivazione delle politiche nazionali in materia di valutazione del sistema e degli apprendimenti. Formazione ed aggiornamento del personale della scuola: contrattazione integrativa regionale ed attuazione del piano annuale di formazione; rilevazione dei bisogni formativi del personale e monitoraggio delle attivita' di formazione delle scuole. Diritto allo studio e politiche per gli studenti, partecipazione dei genitori: attivazione delle politiche nazionali in materia di inclusione degli studenti con cittadinanza non italiana; sviluppo dei servizi formativi e dei supporti tecnici per gli studenti disabili e per gli studenti che usufruiscono dell'istruzione domiciliare; attuazione delle direttive generali in materia di orientamento scolastico ed universitario, di contrasto alla dispersione scolastica e di cura delle eccellenze; attivazione delle politiche nazionali per gli studenti; organizzazione e rapporti con il forum regionale delle associazioni dei genitori.
b) UFFICIO II (Rapporti con la Regione e gli Enti locali - progetti europei) - Rete scolastica ed offerta formativa sul territorio - edilizia scolastica - calendario scolastico: cura dei rapporti con la Regione e con gli Enti locali per la ricognizione delle esigenze formative sul territorio; integrazione dell'azione dell'Amministrazione Scolastica con quella della Regione e degli Enti Locali in ordine all'assetto della rete scolastica e alla programmazione dell'offerta formativa; attivazione delle politiche nazionali in materia di educazione degli adulti, in stretto collegamento con le competenze della Regione e degli Enti Locali; cura dei rapporti con la Regione e gli Enti Locali riguardo all'edilizia scolastica; cura dei rapporti con la Regione per la determinazione del calendario scolastico. Offerta formativa integrata - istruzione e formazione tecnica superiore: programmazione dei percorsi integrati di istruzione, formazione e lavoro per quanto di competenza dello Stato; collaborazione con la Regione per il funzionamento dell'anagrafe regionale degli studenti in obbligo formativo; sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore per quanto di competenza dello Stato. Rapporti scuola - lavoro: incentivazione e supporto alle scuole per la diffusione degli stages e dell'alternanza scuola-lavoro, in collaborazione con la Regione. Progetti europei e internazionali: diffusione dei bandi della Comunita' europea; promozione e valorizzazione dei Progetti europei e internazionali.
c) UFFICIO III (Personale della scuola) - Organici delle scuole: elaborazione delle direttive e degli indirizzi generali per la determinazione degli organici; vigilanza sull'uniformita' dell'azione amministrativa e valutazione delle proposte di organico formulate dagli Uffici Scolastici Provinciali; determinazione delle piante organiche delle scuole; informazione alla Regione e relazioni sindacali. Reclutamento e stato giuridico del personale docente, educativo e A.T.A.: attuazione delle direttive generali e vigilanza sull'uniformita' dell'azione amministrativa degli Uffici scolastici Provinciali in ordine alla gestione delle graduatorie; gestione dei concorsi regionali per il personale docente, educativo e A.T.A. e delle gare di appalto di servizi per la pulizia nelle scuole; contrattazione integrativa regionale nelle materie relative allo stato giuridico del personale; indirizzo e vigilanza sull'attuazione degli istituti contrattuali riguardanti lo stato giuridico del personale; coordinamento delle operazioni di mobilita' e di nomina del personale per l'avvio dell'anno scolastico.
d) UFFICIO IV (Parita' scolastica) - Parita' scolastica e scuole non paritarie: attribuzione e revoca della parita' scolastica e riconoscimento delle scuole non paritarie, vigilanza sul funzionamento e sul mantenimento dei requisiti; rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative delle scuole paritarie e non paritarie; procedure in ordine all'assegnazione di risorse alle scuole paritarie. Scuole straniere in Italia: riconoscimento e vigilanza.
e) UFFICIO V (Risorse finanziarie) - Assegnazione risorse finanziarie: assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche, nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati alla gestione dell'Ufficio Scolastico Regionale. Revisori dei conti: definizione degli ambiti scolastici territoriali; indirizzo alle attivita' dei revisori dei conti. Efficienza dell'attivita' delle istituzioni scolastiche: analisi e valutazione, in conformita' agli standard definiti a livello nazionale, dell'efficienza delle istituzioni scolastiche con riferimento a: linee di tendenza della gestione amministrativo contabile (modalita' di allocazione delle risorse finanziarie, tipologie e capacita' di spesa, verifica della correttezza degli adempimenti, rispetto dei tempi); tendenze emergenti dall'utilizzazione delle risorse finanziarie per la valutazione del grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa. Gestione economico finanziaria dell'Ufficio Scolastico Regionale: formulazione al Dipartimento per la Programmazione di proposte per le necessita' di risorse finanziarie; attribuzione risorse agli Uffici Scolastici Provinciali; gestione amministrativo-contabile della Direzione Generale.
f) UFFICIO VI (Affari generali e risorse umane dell'amministrazione) - Coordinamento dell'azione degli Uffici Scolastici Provinciali: coordinamento e vigilanza sull'uniformita' dell'azione amministrativa degli Uffici Scolastici Provinciali nelle materie attribuite alla loro competenza o loro delegate. Stato giuridico dei dirigenti scolastici: reclutamento; affidamento e revoca incarichi; mobilita' professionale; attuazione degli istituti contrattuali e gestione dello stato giuridico; contrattazione integrativa regionale e relazioni sindacali. Risorse umane dell'amministrazione scolastica: gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dell'Amministrazione scolastica; attuazione degli istituti contrattuali e gestione dello stato giuridico del personale dell'amministrazione scolastica; formazione e aggiornamento del personale; contrattazione integrativa di sede e relazioni sindacali; supporto per l'organizzazione del lavoro e la semplificatone dei procedimenti. Servizi economali e logistici: gestione dei servizi economali e logistici della sede dell'Ufficio Scolastico Regionale. Sistema informativo: rapporti con il gestore del sistema informativo; gestione delle risorse tecnologiche e supporto al loro utilizzo.
g) UFFICIO VII (Contenzioso, disciplina e attivita' legale) - Procedimenti disciplinari e paradisciplinari del personale della scuola: gestione dei procedimenti disciplinari, di sospensione dal servizio e di trasferimento per incompatibilita' ambientale. Gestione del contenzioso: istruttoria dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato; attivita' di conciliazione; rappresentanza in giudizio dell'amministrazione. Consulenza legale: attivita' di consulenza ed assistenza tecnico legale.
 
Articolo 3
(Compiti degli Uffici scolastici provinciali - USP)

1. A norma dell'art. 7, comma 2, del D.P.R. 21 dicembre 2007, n. 260, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto si articola sul territorio a livello provinciale, secondo quanto determinato nell'art. 1 del presente provvedimento, negli Uffici Scolastici Provinciali.
2. Gli Uffici Scolastici Provinciali curano le incombenze loro assegnate direttamente dal citato D.P.R. 260/2007 e quelle delegate dal Direttore Generale Regionale per realizzare la migliore funzionalita' ed efficienza nell'erogazione dei servizi; a tal fine, per facilitare le relazioni funzionali tra gli uffici dell'amministrazione e le istituzioni scolastiche, propongono all'approvazione del Direttore Generale uno schema di organigramma che rifletta sostanzialmente l'organizzazione in aree funzionali e in uffici della Direzione Generale.
3. Gli Uffici Scolastici Provinciali provvedono, in particolare: al raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo di istruzione; alla cura delle relazioni con le RSU; all'assistenza agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e contabili, all'istituzione, aggiornamento e gestione delle graduatorie del personale della scuola, alla formulazione di proposte al Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale per l'assegnazione delle risorse umane di organico ai singoli istituti scolastici; al tempestivo trasferimento alle scuole dei fondi assegnati alle contabilita' speciali; al supporto agli istituti scolastici per lo sviluppo ed il rafforzamento dell'autonomia scolastica, per la progettazione e per l'innovazione dell'offerta formativa e per l'integrazione dell'azione scolastica per le competenze e responsabilita' degli altri attori locali a favore dei diversamente abili e dei soggetti in difficolta'; a svolgere i periodici monitoraggi programmati dell'impiego tempestivo e corretto delle risorse finanziarie assegnate alle scuole, chiedendo, a tal fine, se necessario, opportuna collaborazione ai revisori dei conti; al supporto e lo sviluppo delle reti di scuole e dei gruppi provinciali di studio istituiti dal Direttore Generale per l'attuazione dei programmi di sviluppo dell'autonomia scolastica e per le attivita' di informazione e formazione sui nuovi ordinamenti e curricoli; a svolgere tutti i compiti ed attivita', anche di carattere informale, finalizzate alla costituzione in ambito locale di interlocuzioni, collaborazioni e raccordi con gli enti, soggetti, organismi, associazioni a vario titolo coinvolti ed interessati all'istruzione ed alla formazione.
4. Per i compiti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono istituiti n.7 Uffici scolastici provinciali di livello dirigenziale non generale in corrispondenza delle Province sotto indicate:
a) Belluno
b) Padova
c) Rovigo
d) Treviso
e) Venezia
f) Verona
g) Vicenza
 
Articolo 4
(Funzioni tecnico-ispettive)

1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti in servizio presso l'USR per il Veneto investiti dell'esercizio della funzione ispettiva tecnica, collocato in posizione di dipendenza funzionale dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, assolve alle funzioni previste dall'art. 397 del D.Lg.vo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Oltre alle funzioni di cui al comma precedente, il corpo ispettivo svolge anche compiti che l'art. 2, comma 5, del DPR 260/2007 attribuisce alla funzione con riferimento ai fenomeni del bullismo, delle devianze giovanili, dell'assiduita' della frequenza e della continuita' delle prestazioni da parte dei docenti.
3. Le modalita' di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate con apposito atto di indirizzo del Ministro.
 
Articolo 5
(Disposizioni transitorie)

1. Gli effetti del presente decreto decorrono dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Il presente decreto sara' sottoposto ai controlli di legge, e, quindi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il presente decreto sara' sottoposto ai controlli di legge.
Roma, 11 aprile 2008
Il Ministro: Fioroni

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 284
 
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