Gazzetta n. 167 del 18 luglio 2008 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DELLA CALABRIA
DECRETO RETTORALE 25 giugno 2008
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed, in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto lo Statuto di autonomia dell'Universita' degli studi della Calabria, emanato con decreto rettorale n. 450 del 28 febbraio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997 e successive modificazioni;
Visto nello specifico l'art. 7.5 dello Statuto riguardante la procedura per le relative modifiche;
Viste le deliberazioni assunte, nell'adunanza del 30 maggio 2008, dal Senato accademico integrato secondo la previsione dell'art. 7.5 dello Statuto di autonomia;
Vista la nota circolare prot. n. 622 del 14 febbraio 2005 del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica direzione generale per l'Universita' - Ufficio I, con la quale sono state impartite istruzioni per la trasmissione degli statuti e dei regolamenti strutturali di Ateneo ai fini del controllo di legittimita' e di merito;
Vista la nota del rettore n. 17429 del 5 giugno 2008 con la quale e' stato inoltrato al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il testo dello statuto di autonomia, modificato dalla suddetta delibera, per il controllo previsto all'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;
Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca, prot. n. 2170 del 18 giugno 2008 con la quale non si evidenziano rilievi in merito alle modifiche proposte;

Decreta:

Gli articoli 5.3, 5.4, 5.6, 6.3, 7.1 dello statuto di autonomia dell'Universita' della Calabria, emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono cosi' modificati:

Titolo V - Autonomia organizzativa

Art. 5.3 - Dirigenti e responsabilita' dirigenziale.
1. I dirigenti dell'Universita' sono iscritti nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia.
2. Per l'accesso alla qualifica di dirigente, gli incarichi, le funzioni, il trattamento economico, la mobilita', la responsabilita', la verifica dei risultati e di quanto altro richiesto, si applicano le procedure e le modalita' stabilite dalla vigente normativa e dai contratti collettivi per l'area dirigenziale, oltre alle disposizioni recate dal presente statuto e dai regolamenti.
3. I dirigenti, in particolare, collaborano con il direttore amministrativo, nell'ambito delle relative competenze e responsabilita' organizzativa, per le strutture cui sono preposti, per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti degli organi di governo, alla cui formulazione partecipano con attivita' istruttoria, di analisi e con autonome proposte e della cui attuazione, anche mediante l'adozione di atti che impegnano all'esterno l'Amministrazione, sono direttamente responsabili.
4. Spetta ai dirigenti la nomina dei responsabili dei procedimenti.
5. Sono esclusi dalla competenza dei dirigenti gli atti e le funzioni che la legge, lo statuto ed i regolamenti attribuiscono al rettore ed agli altri organi accademici ed al direttore amministrativo.
6. Gli incarichi dirigenziali sono disposti dal direttore amministrativo cui compete anche la eventuale revoca. I dirigenti ai quali non sia affidata una specifica responsabilita' organizzativa svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca od altri incarichi, su incarico del direttore amministrativo.
7. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato.
8. Il direttore amministrativo, per comprovate e specifiche ragioni di servizio, puo' affidare funzioni dirigenziali a dipendenti di qualifica non dirigenziale che ricoprano le posizioni piu' elevate nell'ambito degli uffici dell'Universita' ed idonei a ricoprire temporaneamente l'incarico. Art. 5.4 - Regolamenti.
1. Il Regolamento generale d'ateneo contiene le norme relative all'organizzazione complessiva dell'Universita', alle modalita' di elezione degli organi e precisa le modalita' di attuazione dei principi generali stabiliti dal presente Statuto.
Il regolamento generale d'Ateneo e' deliberato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.
Il regolamento generale d'Ateneo e' emanato dal rettore.
2. Il regolamento didattico di Ateneo contiene gli ordinamenti didattici dei corsi di studio e delle scuole di specializzazione.
Il regolamento didattico di Ateneo e' deliberato dal senato accademico su proposta delle strutture didattiche ed e' emanato con decreto del rettore.
3. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono approvati secondo le procedure previste dal regolamento didattico di Ateneo e sono emanati con decreto del rettore. I regolamenti didattici delle scuole di specializzazione sono approvati dal senato accademico su proposta dei consigli delle scuole e sono emanati con decreto del rettore.
4. Il regolamento della scuola superiore di scienze delle amministrazioni pubbliche e' approvato dal senato accademico su proposta del consiglio della scuola ed e' emanato con decreto del rettore.
5. Il regolamento per il dottorato di ricerca contiene le norme generali di istituzione e funzionamento dei corsi. Il regolamento e' approvato dal senato accademico, sentiti il comitato di coordinamento e programmazione e il consiglio di amministrazione per quanto di sua competenza, ed e' emanato dal rettore.
6. I regolamenti delle facolta', dei corsi di studio, delle scuole di specializzazione e dei dipartimenti, deliberati a maggioranza assoluta dai rispettivi consigli, sono approvati dal Senato accademico, il quale, per gli aspetti di carattere amministrativo-contabile, acquisisce il parere del consiglio di amministrazione.
7. Il senato accademico, entro il termine di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimita' e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi, i regolamenti sono emanati dal rettore.
8. Il senato accademico, puo', per una sola volta, rinviare i regolamenti all'organo proponente, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito.
9. Gli organi proponenti possono non conformarsi ai soli rilievi di merito, con deliberazione adottata dalla maggioranza dei componenti.
Quando tale maggioranza non sia raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate. Art. 5.6 - Pubblicita' degli atti
1. I verbali delle adunanze degli organi collegiali sono pubblici.
2. Gli estratti delle deliberazioni sono a disposizione entro 30 giorni dalla loro adozione.
3. Ogni appartenente all'Universita' ha il diritto di ottenere, a richiesta, gli estratti dei verbali dagli uffici che ne hanno la custodia.
4. I verbali del senato accademico e del consiglio di amministrazione sono trasmessi in copia ai dipartimenti, alle facolta', al centro residenziale ed al consiglio degli studenti entro un mese dall'approvazione.
5. Un apposito ufficio dell'Universita', nello spirito di quanto previsto dall'art. 1.2, comma 5, provvede alla pubblicazione mensile delle deliberazioni di interesse generale del consiglio di amministrazione, del senato accademico e degli altri organi e strutture dell'Universita', delle dichiarazioni del collegio dei probiviri e delle deliberazioni del consiglio degli studenti.

Titolo VI - Il centro residenziale

Art. 6.3 - Il direttore amministrativo del centro residenziale.
1. Il direttore amministrativo e' nominato dal rettore, sentito il presidente del centro residenziale, tra il personale dell'Universita', con qualifica di dirigente.
2. La durata del mandato coincide con quella del presidente del centro residenziale.
3. Il direttore amministrativo del centro residenziale:
collabora con il presidente alla redazione del programma annuale delle attivita' del centro residenziale e predispone il bilancio preventivo e consuntivo;
e' responsabile dell'effettuazione delle gare d'appalto;
propone all'approvazione del consiglio di amministrazione del centro residenziale, per la controfirma del presidente, le spese di importo unitario superiore ad una cifra fissata annualmente dallo stesso Consiglio in sede di approvazione del bilancio preventivo;
e' preposto al personale del centro residenziale;
e' consegnatario del patrimonio inventariato del centro residenziale;
cura la conservazione del patrimonio e la tenuta degli inventari;
cura la regolarita' e la funzionalita' del servizio mensa;
cura il coordinamento tra le attivita' amministrative del centro residenziale e dell'Universita';
su indicazione del Presidente provvede alla convocazione delle riunioni del Consiglio di amministrazione del centro residenziale e della loro verbalizzazione;
cura la formulazione delle graduatorie per le assegnazioni degli alloggi;
redige, mantiene aggiornato e presenta al Consiglio di Amministrazione, entro il 1° luglio ed il 1° febbraio di ciascun anno, il censimento dei legittimi assegnatari di alloggio.

Titolo VII - Norme finali e comuni

Art. 7.1 - Norme per le designazioni elettive.
1. Le votazioni per l'elezione del rettore, dei presidi di facolta', dei direttori delle scuole di specializzazione, dei presidenti dei consigli dei corsi di studio, dei direttori di dipartimento e delle altre strutture didattiche sono valide se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, con esclusione delle votazioni di ballottaggio.
2. Per le altre strutture dell'Universita', la definizione dell'elettorato attivo e passivo e le modalita' delle votazioni per l'attribuzione delle cariche elettive sono definite dai rispettivi regolamenti.
3. Nelle designazioni elettive previste dal presente statuto, ogni avente diritto esprime una sola preferenza.
4. Le votazioni per le designazioni elettive, ad eccezione di quelle delle rappresentanze studentesche, sono valide se vi ha preso parte almeno il trenta per cento degli aventi diritto al voto.
5. L'assenza dei rappresentanti di una o piu' categorie da un organo collegiale per la mancata validita' delle elezioni non inficia la costituzione dell'organo medesimo.
6. Nel sesto mese antecedente la scadenza del mandato del rettore, dei presidi di facolta', dei direttori delle scuole di specializzazione, dei presidenti dei consigli dei corsi di studio, dei direttori di dipartimento e delle altre strutture didattiche, le elezioni sono indette dal decano dei professori di prima fascia rispettivamente dell'Universita', della facolta', della scuola di specializzazione, del corso di studio, del dipartimento o della struttura didattica interessata. Il decano provvede alla costituzione del seggio elettorale ed alla designazione del suo Presidente, nella persona di un professore di prima fascia.
7. Nessuna designazione elettiva puo' essere assunta per piu' di due mandati consecutivi, se di durata quadriennale, e tre se di durata diversa e comunque inferiore a quattro. Nel caso di cariche elettive in organi collegiali e di interruzione anticipata del mandato, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato che e' stato interrotto. Ai fini del computo del numero dei mandati, quello incompleto e' computato solo se supera la meta' della durata normale.
8. Tale previsione non si applica agli organi monocratici: rettore, presidi di facolta', direttori di dipartimento, presidenti dei corsi di studio, direttori delle scuole di specializzazione e presidente del centro residenziale.
9. Una rielezione dopo due mandati consecutivi puo' avvenire solo dopo un periodo pari almeno alla durata di un intero mandato.
10. I professori di prima fascia che assumono il mandato di rettore, di pro-rettore, di preside di facolta' o di direttore di dipartimento devono avere esercitato l'opzione di tempo pieno o aver presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, che avra' effetto dall'inizio del mandato.
11. Gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i professori incaricati stabilizzati, ai fini dell'elettorato attivo e passivo, sono equiparati ai ricercatori confermati.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Ateneo.
Arcavacata di Rende, 25 giugno 2008
Il rettore: Latorre
 
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