Gazzetta n. 168 del 19 luglio 2008 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 2008 |
Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»; Viste le disposizioni degli articoli 80, 81 e 83 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale per l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica relativo al personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Viste le disposizioni dell'art. 81 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, relative alle modalita' di costituzione della delegazione di parte pubblica e della delegazione sindacale, tra le quali intercorre il procedimento negoziale; Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 3 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2006, relativo alla individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il quadriennio 2006-2009, per gli aspetti giuridici, e per il biennio 2006-2007, per gli aspetti economici, riguardante il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»; Vista l'ipotesi di accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007, sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 217 del 2005, in data 14 marzo 2008 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali, rappresentative sul piano nazionale: F. VVF CISL (Federazione VVF CISL); AP VVF (Alte professionalita' dei Vigili del fuoco); SI.N.DIR. VVF (Sindacato nazionale direttivi e dirigenti dei Vigili del fuoco); FP CGIL VVF (Confederazione generale italiana del lavoro - Funzione pubblica coordinamento nazionale dei Vigili del fuoco); UIL PA VVF dirigenti e direttivi (Unione lavoratori italiana pubblica amministrazione Vigili del fuoco); USPPI dirigenti (Federazione nazionale sindacale USPPI dirigenti); Visti l'art. 15 del decreto-legge 1° ottobre 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e l'articolo 3, commi 133, 135 e 136 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008); Visto l'art. 83, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del 2005; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2008, con la quale e' stata approvata, ai sensi del citato art. 83, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del 2005, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui al comma 3 del medesimo art. 83, l'ipotesi di accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007; Vista la delibera di attendibilita' dei costi quantificati e della loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio, espressa dal III Collegio delle sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti nell'adunanza del 16 aprile 2008, ai sensi dell'art. 83, comma 6, del decreto legislativo n. 217 del 2005; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1. Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto si applica al personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Le disposizioni del presente decreto integrano quelle relative ai periodi dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 di recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. |
| Art. 2. Congedo ordinario
1. Il personale direttivo e dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di congedo ordinario pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 2. Durante tale periodo spetta la normale retribuzione comprensiva, per il personale direttivo, delle indennita' corrisposte per dodici mensilita' esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e le indennita' connesse a particolari condizioni di lavoro, e, per il personale dirigente, comprensiva della retribuzione di rischio e posizione, di cui all'art. 77 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 3. Per il personale direttivo la durata del congedo ordinario e' ridotta a trenta giorni per i primi tre anni di servizio, comprendendo in essi il periodo del corso di formazione iniziale. 4. In caso di orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato e' considerato non lavorativo ed i giorni di congedo ordinario spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 5. A tutto il personale direttivo e dirigente spettano altresi' quattro giornate di riposo da fruire nell'arco dell'anno solare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 6. Per il personale direttivo nell'anno di assunzione in servizio e per il personale direttivo e dirigente nell'anno di cessazione dal servizio la durata del congedo ordinario e' determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il personale direttivo e dirigente conserva il diritto al congedo ordinario in tutte le ipotesi di assenza dal servizio che ne prevedano la maturazione. 8. Il congedo ordinario costituisce un diritto irrinunciabile e non e' monetizzabile, salvo quanto previsto dal comma 12. 9. Costituisce specifica responsabilita' del personale direttivo e dirigente programmare il proprio congedo ordinario tenendo conto delle esigenze del servizio affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinche' sia assicurata, nel periodo di assenza, la continuita' delle attivita' ordinarie e straordinarie. 10. In caso di rientro anticipato dal congedo ordinario per necessita' di servizio, il personale ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonche' all'indennita' di missione, qualora prevista, per la durata del medesimo viaggio; il personale ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di congedo ordinario non goduto. 11. Il congedo ordinario e' sospeso da malattie che si protraggano per piu' di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del personale informare tempestivamente l'amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria. 12. In presenza di motivate, gravi esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento del congedo ordinario nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili derivanti dalla partecipazione ad emergenze e/o eventi di particolare gravita', il periodo di congedo ordinario potra' essere fruito entro l'anno successivo. 13. Fermo restando il disposto di cui al comma 8, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa sara' rimborsato l'eventuale residuo di ferie non fruito dal personale direttivo e dirigente per documentate esigenze di servizio. 14. Il periodo di congedo ordinario non e' riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento del congedo ordinario, al rientro dalla malattia, deve essere previamente autorizzato in relazione alle esigenze di servizio, anche in deroga ai termini di cui al comma 12. 15. Al personale direttivo con anzianita' di servizio superiore a 28 anni, il congedo ordinario e' incrementato di un giorno. |
| Art. 3. Festivita'
1. Sono considerate festive le domeniche. 2. Sono, altresi', considerati festivi tutti i giorni riconosciuti come tali dalla legge a tutti gli effetti civili e la ricorrenza di S. Barbara. 3. La ricorrenza del Santo patrono della localita' in cui il personale presta servizio e' considerata giorno festivo se ricadente in un giorno ordinariamente lavorativo. 4. Le festivita' nazionali, quella del Santo patrono e la ricorrenza di S. Barbara, se coincidenti con la domenica non danno luogo a riposo compensativo ne' a monetizzazione. 5. Per il personale direttivo, il riposo settimanale non deve essere inferiore alle ventiquattro ore e cade normalmente di domenica, salve diverse articolazioni dell'orario di lavoro. 6. Il personale direttivo e dirigente appartenente alle religioni ebraica ed islamica, nonche' alle altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato, ha il diritto di fruire, a richiesta, di un giorno di riposo settimanale diverso da quello domenicale. In tal caso la giornata lavorativa non prestata e' recuperata in altro giorno lavorativo, d'intesa con il responsabile della struttura o con il dirigente sovraordinato. |
| Art. 4. Assenze per malattia
1. In caso di assenza per malattia e per infortunio non dipendente da causa di servizio, il personale direttivo e dirigente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi, durante il quale gli verra' corrisposta la retribuzione prevista al comma 6. Ai fini del computo del predetto periodo di 18 mesi si sommano le assenze allo stesso titolo verificatesi nei 3 anni precedenti l'episodio morboso in corso. 2. Superato tale periodo, al dipendente che ne abbia fatto richiesta puo' essere concesso, in casi particolarmente gravi, un ulteriore periodo non superiore a 18 mesi durante il quale non sara' dovuta retribuzione. In tale ipotesi, qualora l'amministrazione ritenga di accogliere la richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo, procedera' con le modalita' previste dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari, all'accertamento delle sue condizioni di salute anche al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneita' fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Tale accertamento e' effettuato mediante visita medico-collegiale durante la quale l'interessato ha diritto di farsi assistere da un medico di fiducia. 3. Alla scadenza dei periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento previsto dal comma 2 sia dichiarato permanentemente non idoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione puo', salvo particolari esigenze, disporre la cessazione del rapporto di lavoro. 4. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti. 5. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da Tbc ed altre particolari malattie. 6. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenta per malattia e' il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennita' pensionabili, con esclusione di ogni compenso accessorio comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, al dipendente competono anche gli istituti di retribuzione fissa e ricorrente; b) 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti. 7. Nei periodi di cui al comma 6 ai dirigenti compete la retribuzione di risultato nella misura in cui l'attivita' svolta risulti comunque valutabile a tal fine. 8. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l'infezione da HIV-AIDS nelle fasi a basso indice di disabilita' specifica (attualmente indice di Karnossky), ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente azienda sanitaria locale o struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto all'intera retribuzione prevista dal comma 6, lettera a). 9. Per il personale direttivo la disciplina di cui al comma 8 si applica anche nelle ipotesi nelle quali la menomazione sia ascrivibile alle categorie dalla I alla V della tabella A, di cui al decreto legislativo n. 834/1981, per i giorni di eventuali cure termali, la cui necessita', relativamente alla gravita' dello stato di invalidita', sia debitamente documentata. 10. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 8, l'amministrazione favorisce un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati. 11. Nel caso di malattia insorta nell'arco della giornata lavorativa durante l'orario di servizio, qualora il funzionario direttivo abbia lasciato la sede di lavoro, la giornata non sara' considerata assenza per malattia se la relativa certificazione medica ha decorrenza dal giorno successivo a quello della parziale prestazione lavorativa. In tale ipotesi, lo stesso, ai fini del completamento dell'orario, recuperera' le ore non lavorate concordandone i tempi e le modalita' con il dirigente. Nel caso in cui il certificato medico coincida con la giornata della parziale prestazione lavorativa, la stessa sara' considerata assenza per malattia e il dipendente potra' invece utilizzare le ore lavorate come riposo compensativo di pari entita'. 12. L'assenza per malattia deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza, salvo giustificato impedimento. 13. Il dipendente e' tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza nel rispetto della normativa vigente entro i due giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso e' prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 14. L'amministrazione dispone il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge fin dal primo giorno di assenza, attraverso la competente azienda sanitaria locale. 15. Il dipendente, che durante l'assenza eventualmente dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove puo' essere reperito. 16. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, e' tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. 17. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilita', dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 18. I controlli di malattia non sono estensibili alle assenze dal servizio della madre o del padre per malattia del proprio bambino. 19. Il dirigente si attiene, in occasione delle proprie assenze per malattia, alle predette norme di comportamento che regolano la materia, in particolare provvedendo alla tempestiva comunicazione alla struttura di riferimento dello stato di infermita' e del luogo di dimora e alla produzione della certificazione eventualmente necessaria. 20. Nel caso in cui l'infermita' derivante da infortunio non sul lavoro sia causata da responsabilita' di terzi, il dipendente e' tenuto a darne comunicazione all'amministrazione, la quale ha diritto di recuperare dal terzo responsabile le retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del comma 6, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. |
| Art. 5. Infortuni sul lavoro e assenze per malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione fissa mensile, nonche' gli istituti di retribuzione fissa e ricorrente, per il personale dirigente comprensiva della retribuzione di posizione fissa e variabile. Le norme relative alle fasce orarie di reperibilita' che il dipendente deve osservare ai fini del controllo del suo stato di malattia non si applicano alle assenze dal servizio dovute ad infortuni sul lavoro, per il periodo di prognosi certificato dall'organismo medico. 2. In caso di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al dipendente spetta la retribuzione di cui al comma precedente per tutto il periodo di conservazione del posto di lavoro. 3. Nulla e' innovato per quanto riguarda il procedimento previsto dalle vigenti disposizioni per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermita', per la corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilita' permanente. Restano altresi' ferme le disposizioni vigenti che prevedono la copertura delle spese per cure, per ricoveri in strutture sanitarie e per protesi, conseguenti alle infermita' dipendenti da causa di servizio. |
| Art. 6. Permessi retribuiti
1. Il personale direttivo e dirigente ha diritto di assentarsi nei seguenti casi: partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero per la frequenza di seminari convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale facoltativi connessi con la propria attivita' lavorativa entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun anno; decesso o documentata grave infermita' del coniuge o del convivente, purche' la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un affine di primo grado, in ragione di tre giorni all'anno per evento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53. 2. A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell'anno, tre giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari, debitamente documentati. Nei permessi di cui al presente comma rientra l'effettuazione di testimonianze per fatti non di ufficio, nonche' l'assenza motivata da gravi calamita' naturali che rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e piu' favorevoli disposti dalle competenti autorita'. 3. Il personale direttivo e dirigente ha altresi' diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio, che puo' essere richiesto anche entro i trenta giorni successivi all'evento. In caso di partecipazione ai corsi di ingresso, il personale direttivo puo' richiedere il permesso retribuito di cui al presente comma dopo la conclusione dei medesimi corsi. 4. I permessi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare; gli stessi permessi non riducono il congedo ordinario e sono valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio. 5. Durante i predetti periodi di assenza al personale spetta la retribuzione di cui all'art. 2, comma 2. 6. I permessi previsti dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, come modificato ed integrato dall'art. 19 della legge 8 marzo 2000, n. 53, non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono il congedo ordinario. 7. Il personale direttivo e dirigente ha, altresi', diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge, compresi quelli disciplinati dall'art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584, come sostituito dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107, e l'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 52, che prevedono rispettivamente permessi per donatori di sangue e per i donatori di midollo osseo. 8. Per il personale direttivo la durata dei permessi previsti dal presente articolo e' corrispondente alla durata della giornata lavorativa di sei ore e se inserito in turni si considera l'equivalenza in ore. In caso di fruizione del permesso giornaliero per la durata complessiva del turno, le ore eccedenti vengono scomputate dal monte ore individuale della banca delle ore del dipendente. Il permesso relativo alla donazione gratuita del sangue, in quanto concesso allo scopo del recupero fisico del dipendente, copre comunque le ventiquattro ore successive alla donazione, a prescindere dal fatto che la prestazione si effettui in orario giornaliero ovvero in turni. |
| Art. 7. Personale convocato dalla magistratura per fatti inerenti al servizio
1. Il personale direttivo tenuto a svolgere atti o chiamato a comparire davanti alla magistratura per fatti inerenti il servizio, in considerazione della improcrastinabilita' e della imprevedibilita' dell'attivita' da effettuare, ha diritto, in caso di impegno al di fuori dell'orario di lavoro, alla corresponsione dello straordinario. Il personale direttivo e dirigente chiamato a comparire davanti alla magistratura per fatti inerenti il servizio in sede diversa da quella ove presta servizio ha diritto al rimborso delle spese secondo le modalita' vigenti per il personale comandato in servizio fuori sede. |
| Art. 8. Aspettative per motivi personali e di famiglia
1. Al personale direttivo e al personale dirigente possono essere concessi, a domanda, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per motivi personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianita', per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio. 2. Al fine del calcolo del triennio di cui al comma 1 si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia. 3. Qualora l'aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno di eta', tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell'anzianita', sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti. 4. L'aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianita', puo' essere, altresi', concessa al personale direttivo e dirigente: a) per la durata di due anni e per una sola volta nell'arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, dal regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278. Tale aspettativa non e' computata ai fini previdenziali. Il dipendente puo' procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, secondo i criteri della prosecuzione volontaria. Tale aspettativa puo' essere fruita anche frazionatamene e puo' essere cumulata con l'aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata allo stesso titolo; b) per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o altra amministrazione pubblica con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di prova. 5. Al personale direttivo puo' essere, inoltre, concessa l'aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianita' per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra amministrazione pubblica o in organismi dell'Unione europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato. 6. E' comunque fatta salva l'applicazione di altre fattispecie di aspettativa non retribuita previste da specifiche disposizioni di legge. 7. Il personale direttivo e dirigente non puo' usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo. 8. I periodi di aspettativa sono fruibili anche frazionatamente e non si cumulano con le assenze per malattia. 9. L'amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il personale a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il funzionario o il dirigente, per le stesse motivazioni, puo' riprendere servizio di propria iniziativa. 10. Qualora i dipendenti, salvo i casi di comprovato impedimento, non si presentino a riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 9, viene disposta la decadenza dall'impiego. 11. In tutti i casi, alla ripresa dell'attivita' lavorativa, il dipendente frequenta gli eventuali corsi di formazione ritenuti necessari dall'amministrazione. |
| Art. 9. Congedi per la formazione
1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall'art. 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, per quanto attiene alle finalita' e durata, sono concessi al personale direttivo e dirigente, salvo comprovate esigenze di servizio, per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. 2. Al personale con anzianita' di servizio di almeno cinque anni, possono essere concessi a richiesta i congedi di cui al comma 1 nella misura percentuale complessiva del 10% del personale di ogni ruolo in servizio presso ciascuna sede; il numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base della consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno. 3. Durante il periodo di congedo per la formazione il personale conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non e' computabile nell'anzianita' di servizio e non e' cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Il dipendente puo' procedere al riscatto del periodo di congedo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria. 4. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, il personale interessato ed in possesso della prescritta anzianita', deve presentare una specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attivita' formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attivita' formative. 5. La contrattazione integrativa a livello nazionale individua i criteri da adottare nel caso in cui le domande presentate siano eccedenti rispetto alla percentuale di cui al comma 2. 6. L'Amministrazione puo' non accogliere la richiesta di congedo formativo di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni: a) il periodo previsto di assenza superi la durata di undici mesi consecutivi; b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarita' e la funzionalita' dei servizi. 7. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici e dei Comandi con l'interesse formativo del dipendente, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalita' del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 4, l'Amministrazione puo' differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del dipendente tale periodo puo' essere piu' ampio per consentire la utile partecipazione al corso. 8. In caso di grave e documentata infermita', individuata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione all'Amministrazione, si da' luogo ad interruzione del congedo medesimo. Il periodo di assenza rimane regolato dalle disposizioni del presente decreto concernenti le assenze per malattia. 9. Il dipendente che abbia dovuto rinviare o interrompere il congedo formativo ai sensi dei commi 6 e 7 puo' rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorita'. |
| Art. 10. Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio
1. Il personale direttivo e dirigente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476, oppure che usufruisca delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, e' collocato, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa. Il periodo e' considerato utile ad ogni altro effetto. Ai sensi dell'articolo 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza. Qualora dopo il conseguimento del dottorato di ricerca il rapporto di lavoro cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti. |
| Art. 11. Congedi dei genitori
1. Al personale direttivo e dirigente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternita' e della paternita' contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Nel periodo di astensione obbligatoria per congedo di maternita' o paternita', ai sensi degli articoli 16 e 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, alla lavoratrice madre, o al lavoratore padre nell'ipotesi di cui all'articolo 28 del citato decreto legislativo, spetta l'intera retribuzione fissa mensile di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' per il personale dirigente quella di risultato nella misura in cui l'attivita' svolta risulti comunque valutabile a tal fine. 3. In caso di parto prematuro, alla lavoratrice madre, o al lavoratore padre spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria per congedo di maternita' o paternita' non goduti prima della data presunta del parto. 4. Nell'ambito del periodo di congedo parentale di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza, fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianita' di servizio. Per tale assenza spetta l'intera retribuzione fissa mensile di cui al comma 2 del presente articolo. 5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e fino al compimento del terzo anno di vita, nei casi previsti dall'articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, alle lavoratrici madri ed, in alternativa, ai lavoratori padri sono riconosciuti, per ciascun anno di eta' del bambino, trenta giorni di assenza retribuita secondo le modalita' indicate nel comma 4. 6. I periodi di assenza di cui ai commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalita' di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'articolo 32, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa comunicazione, con l'indicazione della durata, all'ufficio competente di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La comunicazione puo' essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purche' sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione. 8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma, la comunicazione puo' essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro. 9. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, qualora durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto, si accerti che l'espletamento dell'attivita' lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, l'Amministrazione provvede, con il consenso dell'interessata, al temporaneo conferimento, nell'ambito di quelle disponibili, di funzioni dirigenziali che comportino minor aggravio psicofisico. 10. Al personale rientrato in servizio a seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall'articolo 17 della legge 8 marzo 2000, n. 53. 11. Nel caso di parto plurimo, ciascun genitore ha diritto a fruire, per ogni nato, del numero di mesi di congedo parentale previsti dagli articoli 32 e 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. 12. I controlli di malattia non sono estensibili alle assenze dal servizio della madre o del padre per malattia del proprio bambino. |
| Art. 12. Tutela delle lavoratrici madri
1. Le lavoratrici madri adibite al servizio di soccorso dovranno essere impiegate a servizi giornalieri connessi con l'attivita' operativa che non comportino pericoli per la gestazione, a partire dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto. 2. Sono escluse dalla effettuazione di turni notturni le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino. 3. A domanda, la madre o il padre in situazione monoparentale puo' chiedere l'esonero dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio. 4. I genitori che espletano funzioni tecnico operative possono richiedere l'esonero dalla sovrapposizione completa dei turni fino a sei anni di eta' dei figli. 5. La lavoratrice madre con figli di eta' inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerata dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni, non puo' essere inviata in missione fuori sede per piu' di una giornata, senza il consenso. |
| Art. 13. Linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale
1. La formazione e l'aggiornamento professionale del personale e' disciplinata dall'articolo 142 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 2. Le linee generali per la realizzazione dei programmi di formazione e aggiornamento sono definite in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'articolo 15. |
| Art. 14. Linee di indirizzo per la garanzia ed il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attivita' socio-assistenziali del personale
1. Con successivo accordo integrativo ai sensi dell'articolo 15 saranno definite le linee di indirizzo per la garanzia ed il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attivita' socio assistenziali del personale. |
| Art. 15. Contrattazione integrativa
1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 82 e 84 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la contrattazione integrativa si effettua tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo quadriennale recepito dal presente decreto. 2. Il personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che sia componente delle rappresentanze sindacali aziendali non puo' essere titolare di relazioni sindacali ai fini di quanto previsto dall'articolo 84, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 3. La contrattazione integrativa si svolge sulle seguenti materie: a) attuazione della disciplina concernente il trattamento economico accessorio, ivi compreso quello collegato al risultato connesso al raggiungimento degli obiettivi assegnati; b) attuazione della disciplina per le pari opportunita'; c) implicazioni sulla qualita' del lavoro, sulla professionalita' e sulla mobilita' dei dirigenti derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei processi di esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi; d) linee generali per la realizzazione dei programmi di formazione e aggiornamento; e) criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale e delle turnazioni del personale direttivo; f) le linee di indirizzo per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attivita' socio-assistenziali. 4. Nelle materie di contrattazione integrativa, decorsi 30 giorni dall'inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto un accordo, le parti riassumono la liberta' di iniziativa; d'intesa tra le parti, il termine e' prorogabile di altri 30 giorni. 5. La contrattazione integrativa non puo' essere in contrasto con i vincoli risultanti dal presente decreto o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del bilancio della Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. 6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 7. Per le materie oggetto della contrattazione integrativa nazionale e della contrattazione decentrata a livello centrale e periferico si applica la normativa derivante dai relativi precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi. |
| Art. 16. Informazione
1. L'Amministrazione, allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti, fornisce tutte le informazioni necessarie sugli atti di valenza generale concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane, inviandone apposita documentazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo quadriennale recepito dal presente decreto. 2. L'informazione e' fornita dall'Amministrazione in via preventiva nelle materie per le quali e' prevista la contrattazione integrativa nazionale e la contrattazione decentrata a livello centrale e periferico, la concertazione o la consultazione e, comunque, a livello centrale o locale secondo la ripartizione delle proprie competenze, sulle seguenti materie: in sede di Amministrazione centrale: a) criteri generali di programmazione della mobilita' interna; b) criteri generali per l'organizzazione del lavoro; c) stato dell'occupazione e politiche degli organici; d) applicazione dei parametri concernenti la qualita' e produttivita' dei servizi a rapporti con l'utenza; e) iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale; f) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; g) affidamento all'esterno dei servizi; h) attivita' e programmi di ricerca e sviluppo; i) previsione di bilancio relativa al personale; j) programmazione delle attivita' di formazione del personale; k) criteri per la definizione degli standard psicofisici richiesti al personale in servizio; l) conferimento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali, nonche' le relative procedure. in sede di Amministrazione locale: A) politiche degli organici aventi riflessi sulla sede locale; B) criteri di massima riguardanti l'organizzazione del lavoro; C) programmazione delle attivita' di formazione del personale; D) misure programmate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; E) iniziative volte al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale. 3. L'informazione e' fornita in via successiva dall'Amministrazione per gli atti di gestione adottati e la verifica dei risultati sulle materie demandate agli accordi negoziali, anche integrativi o decentrati, e, comunque, sulle iniziative concernenti: in sede di Amministrazione centrale: a) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro; b) attuazione dei programmi di formazione del personale; c) andamento generale della mobilita' del personale, anche d'ufficio; d) distribuzione complessiva delle ore di lavoro straordinario e utilizzo delle relative prestazioni; e) parametri e risultati concernenti la qualita' e la produttivita' dei servizi prestati; f) misure in materia di igiene e sicurezza nel luogo di lavoro; g) qualita' del servizio in rapporto con l'utenza; h) stato dell'occupazione e politiche degli organici; in sede di Amministrazione locale: A) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro; B) parametri e risultati concernenti la qualita' e la produttivita' dei servizi prestati; C) attuazione dei programmi di formazione del personale; D) misure in materia di igiene e sicurezza nel luogo di lavoro; E) distribuzione complessiva delle ore di lavoro straordinario prestate. 4. Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato dall'Amministrazione consenta la raccolta e l'utilizzo di dati sulla quantita' e qualita' delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, e' assicurata un'adeguata tutela della riservatezza della sfera personale dei lavoratori. |
| Art. 17. Consultazione
1. La consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo quadriennale recepito dal presente decreto e' attivata facoltativamente dall'Amministrazione prima dell'autonoma adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro. 2. La consultazione delle medesime organizzazioni sindacali si effettua, comunque, obbligatoriamente, sulle seguenti materie: a) organizzazione e disciplina degli uffici; b) definizione delle dotazioni organiche e loro variazioni; c) distribuzione e variazione territoriale delle dotazioni organiche; d) codici di comportamento; e) implicazioni degli effetti delle innovazioni organizzative e tecnologiche e dei processi di esternalizzazione, disattivazione, riqualificazione o riconversione dei servizi sulla qualita' del lavoro, sulla professionalita' e sulla mobilita' dei dirigenti; f) modalita' per periodica designazione dei rappresentanti per la composizione del Collegio Arbitrale; g) materie e procedure di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; h) regolamento di servizio di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; i) costituzione dei Comitati per le pari opportunita' ed individuazione delle materie per le quali essi formulano pareri e proposte per favorire effettive pari opportunita' nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale. 3. Per le materie di cui alle lettere a) ed e) la consultazione obbligatoria si effettua anche a livello di Amministrazione locale; e' inoltre prevista la consultazione del rappresentante per la sicurezza nei casi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. |
| Art. 18. Concertazione
1. La concertazione e' attivata, mediante richiesta scritta, entro tre giorni dal ricevimento dell'informazione preventiva, da parte delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo quadriennale recepito dal presente decreto e si svolge in appositi incontri che iniziano, di norma, entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilita', correttezza e trasparenza. 2. Nella concertazione le parti verificano la possibilita' di un accordo, mediante un confronto che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione, trascorsi i quali l'Amministrazione ha facolta' di assumere le proprie autonome determinazioni; dell'esito della concertazione e' redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti nelle materie che ne sono oggetto. 3. La concertazione si effettua sulle seguenti materie: a) definizione dei criteri sui carichi di lavoro degli uffici; b) verifica periodica della produttivita' degli uffici; c) implicazioni dei processi generali di riorganizzazione dell'amministrazione; d) criteri generali per i sistemi di valutazione annuale dei direttivi e dei dirigenti; e) modalita' di applicazione delle normative in materia di pari opportunita'; f) criteri generali di graduazione degli incarichi di funzioni dirigenziali; g) criteri generali di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali; h) criteri generali per la mobilita' volontaria del personale direttivo. 5. Per le materie di cui alle lettere a) e b) la concertazione si effettua anche a livello di amministrazione locale. |
| Art. 19. Contributi sindacali
1. Il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha facolta' di rilasciare delega, a favore dell'organizzazione sindacale prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega e' rilasciata per iscritto ed e' trasmessa, a cura del dipendente o dell'organizzazione sindacale interessata, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nonche' alla competente Direzione provinciale dei servizi vari del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio. 3. Il dipendente puo' revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1, inoltrando la relativa comunicazione alle amministrazioni di cui al comma 1 e all'organizzazione sindacale interessata. 4. Le trattenute devono essere operate dall'Amministrazione sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalita' concordate con la medesima amministrazione. 5. L'Amministrazione e' tenuta, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali. |
| Art. 20. Federazioni sindacali
1. Ai soli fini dell'accertamento della rappresentativita', le organizzazioni sindacali che abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma ad una nuova aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino titolari, purche' il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarita' delle deleghe che ad esso vengono imputate, o che le deleghe siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto. 2. E' esclusa l'attribuzione delle deleghe dell'affiliato all'affiliante in caso di affiliazione o di altra forma aggregativa tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto. Per i casi di incorporazione o fusione di una organizzazione sindacale in un soggetto gia' esistente, e' consentita l'attribuzione delle deleghe della predetta organizzazione sindacale al soggetto gia' esistente, per successione a titolo universale. 3. Le organizzazioni sindacali di cui ai commi 1 e 2, ultima parte, hanno l'onere di fornire al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile idonea documentazione, consistente nella copia delle determinazioni adottate dai competenti organi statutari, dalla quale risulti chiaramente che il soggetto sindacale in capo al quale si deve accertare la rappresentativita' e' titolare in proprio di delega per il versamento dei contributi sindacali e che allo stesso sono imputate, per effettiva successione, le deleghe delle quali risultino titolari le predette organizzazioni costituenti, incorporate per fusione, affiliate, federate o aderenti in altre forme comunque denominate. La citata documentazione e' trasmessa al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile con lettera raccomandata a/r a firma del legale rappresentante delle medesime associazioni sindacali. Sono escluse mere note di comunicazione non corredate dalle modificazioni statutarie e che non diano conto degli elementi di effettivita' necessari per la successione nella titolarita' delle deleghe del nuovo soggetto e che ad esso vengano imputate. Per la data di ricezione fa testo quella risultante sull'avviso di ricevimento della raccomandata. 4. Ai fini dell'accertamento della rappresentativita' del biennio contrattuale 2008-2009, le organizzazioni sindacali di cui ai commi 1 e 2, ultima parte, per i casi di fusione, affiliazione, incorporazione o di altra forma associativa comunque denominata, avvenuti entro il 31 dicembre 2007, possono provvedere all'onere derivante dal comma 3 fino alla data ultima del 31 marzo 2008. Qualora, entro il 31 marzo 2008, i citati soggetti sindacali non forniscano la documentazione richiesta nel comma 3, e, quindi, garanzie sulla effettivita' della delega, non sara' possibile riconoscere in capo alla nuova aggregazione associativa o al soggetto gia' esistente la rappresentativita' per il biennio 2008-2009, con le modalita' fissate nei medesimi commi 1 e 2, ultima parte. In tale ultimo caso, ogni singola organizzazione sindacale sara' misurata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 81 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dell'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base delle deleghe di cui era direttamente titolare e intestataria alla data del 31 dicembre 2007. Qualora, entro il predetto termine del 31 marzo 2008, le decisioni in materia siano state adottate dai competenti organismi statutari ed inviata la relativa documentazione di cui al comma 3, ma non sia ancora intervenuta la ratifica congressuale, se statutariamente prevista, tale ratifica, in via eccezionale, puo' intervenire entro e non oltre il 15 aprile 2008. 5. Le prerogative sindacali sono assegnate al soggetto sindacale rappresentativo di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, concernente l'individuazione della delegazione sindacale trattante, ai sensi dell'articolo 81 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. I poteri e le competenze contrattuali, relativi agli Accordi integrativi nazionali e decentrati, riconosciuti ai rappresentanti dei citati soggetti sindacali rappresentativi, in quanto firmatari dell'ipotesi di Accordo quadriennale di cui all'articolo 83, comma 1, del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono esercitati in nome e per conto degli stessi. Pertanto, nei menzionati Accordi integrativi e decentrati la sottoscrizione avviene esclusivamente in rappresentanza della organizzazione sindacale rappresentativa. In caso di affiliazione o altra forma aggregativa tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto, l'organizzazione sindacale affiliante, se rappresentativa, e' unica titolare dei distacchi, dei permessi e delle altre prerogative sindacali di cui al presente decreto. 6. Allo scopo di garantire la certezza e la stabilita' delle relazioni sindacali, nel rispetto dei commi 1 e 2, ultima parte, e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 81 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dell'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora nell'ambito di un soggetto sindacale rappresentativo si verifichi un mutamento associativo, compreso il mero cambio di denominazione, il mutamento produce effetti soltanto al successivo periodico accertamento della rappresentativita' previsto dal comma 7. 7. Il Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, procede, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, all'accertamento della rappresentativita' delle associazioni sindacali in corrispondenza dell'inizio di ciascuna stagione contrattuale di riferimento, sulla base dei dati associativi rilevati dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con le modalita' di cui all'articolo 24. 8. Le organizzazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali con riserva per motivi giurisdizionali, in caso di esito sfavorevole del giudizio, dovranno restituire al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile il corrispettivo economico dei distacchi e delle ore di permesso fruite e non spettanti. Analogamente si procede, fatto salvo quanto previsto al comma 9, nei confronti delle organizzazioni sindacali in caso di superamento del contingente dei permessi sindacali loro spettanti, verificati annualmente a consuntivo dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 24, comma 3. 9. Dal 1° gennaio 2007, nel caso in cui nell'anno di riferimento un soggetto sindacale abbia superato il contingente dei permessi sindacali di cui all'articolo 23, l'Amministrazione, previo consenso dell'organizzazione sindacale interessata, in luogo del recupero diretto di cui al comma 8, puo' compensare l'eccedenza nell'anno immediatamente successivo detraendo dal relativo monte-ore di spettanza il numero di ore risultate eccedenti nell'anno precedente. Nel caso in cui l'associazione sindacale nell'anno successivo a quello in cui si e' verificata l'eccedenza non abbia un contingente a disposizione, ovvero esso non sia sufficiente, si dara' luogo a quanto previsto nel comma 8. |
| Art. 21. Distacchi sindacali
1. Alla ripartizione del contingente complessivo dei distacchi tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, concernente l'individuazione della delegazione sindacale trattante, ai sensi dell'articolo 81 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, provvede il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun biennio. La ripartizione, che ha validita' fino alla successiva, e' effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'Amministrazione, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. 2. Le richieste di distacco sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed alla Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la quale cura gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emana il decreto di distacco entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 4, ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di cui al comma 1, e' considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ogni singolo distacco in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca e' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alla Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca. 3. Possono essere autorizzati distacchi nell'ambito del contingente indicato nel comma 1, soltanto in favore del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ricopre la carica di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, secondo le comunicazioni formali circa la composizione degli stessi organismi fatte pervenire da ciascuna organizzazione sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alla Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 4. Ferma restando l'attuale disciplina ed il loro numero complessivo, i distacchi possono essere fruiti dai dirigenti sindacali di cui al comma 1, di norma, fino al limite massimo del 50%, frazionatamente, per periodi, comunque, non inferiori a tre mesi ciascuno con esclusione della frazionabilita' dell'orario giornaliero, previo accordo dell'organizzazione sindacale interessata con l'Amministrazione. 5. Nei limiti di cui al comma 4, i distacchi, per il solo personale con rapporto di lavoro a tempo pieno, possono essere utilizzati con articolazione della prestazione di servizio ridotta al 50%, previo accordo del dipendente stesso con l'Amministrazione sulla tipologia di orario prescelta, tra quelle sotto indicate: a) in tutti i giorni lavorativi; b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno, in modo da rispettare come media la durata del lavoro settimanale, fissata per la prestazione ridotta nell'arco temporale preso in considerazione. 6. Nel caso di utilizzo della facolta' di cui al comma 5, il numero dei dirigenti sindacali in distacco risultera' aumentato in misura corrispondente, fermo restando l'intero ammontare dei distacchi, arrotondando le eventuali frazioni risultanti all'unita' superiore. 7. Nel caso di distacco disposto ai sensi del comma 5, per la parte economica si applica il comma 8 e, per il diritto alle ferie ed al periodo di prova in caso di vincita di concorso o passaggio di qualifica (purche' in tale ipotesi sia confermato il distacco con prestazione lavorativa ridotta), si applica la disciplina emanata in attuazione dell'articolo 144, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per il rapporto di lavoro part-time, orizzontale o verticale, secondo le tipologie del comma 5. Tale ultimo rinvio va inteso solo come una modalita' di fruizione dei distacchi che, pertanto, non si configurano come un rapporto di lavoro part-time e non incidono sulla determinazione delle percentuali massime previste, in via generale, per la costituzione di tali rapporti di lavoro. 8. I periodi di distacco sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione, anche ai fini della mobilita' e del trattamento pensionistico, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennita' per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni. In caso di distacco ai sensi del comma 5, al dirigente sindacale e' garantito il trattamento economico complessivo nella misura intera con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche. Il trattamento accessorio legato alla produttivita' o alla retribuzione di risultato e' attribuito in base all'apporto partecipativo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi assegnati. 9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 170 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, in sede di prima applicazione del procedimento negoziale di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo n. 217/2005, non viene individuato il contingente dei distacchi sindacali per il personale direttivo e dirigente. |
| Art. 22. Aspettative sindacali
1. Il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ricopre la carica di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 21, puo' fruire di aspettative sindacali non retribuite; il tempo trascorso in aspettativa non e' computato ai fini della progressione in carriera; i dirigenti sindacali che cessano da tale posizione prendono nel ruolo il posto di anzianita' che loro spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa. 2. Le richieste di aspettativa sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, di cui al comma 1, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed alla Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la quale cura gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emana il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 21, e' considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. 3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca e' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed alla Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca. |
| Art. 23. Permessi sindacali retribuiti
1. Per l'espletamento del proprio mandato, il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ricopre la carica di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 21 non collocato in distacco ai sensi del medesimo articolo 21 puo' fruire di permessi sindacali retribuiti con le modalita' e nei limiti di quanto previsto nel presente articolo. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto del Presidente della Repubblica, il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del medesimo personale e' determinato in 1020 ore. 3. Le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al comma 1, continuano, qualora non piu' rappresentative, a fruire dei permessi sindacali pro rata, fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, concernente l'individuazione della delegazione trattante di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. In tale ipotesi, ove risulti una utilizzazione dei permessi sindacali in misura superiore a quella spettante pro rata, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile dovra' essere restituito il corrispettivo economico delle ore di permesso non spettanti. 4. Nel monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3 non si computa il tempo impiegato, durante l'orario di lavoro, esclusivamente per la partecipazione del personale di cui al comma 1 a riunioni con l'Amministrazione su formale e diretta convocazione di quest'ultima, limitatamente al tempo strettamente necessario alla partecipazione stessa. 5. Alla ripartizione del monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale di cui al comma 1, provvede il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, previo accertamento del grado di rappresentativita' delle organizzazioni sindacali legittimate e sentite le organizzazioni medesime, entro il 31 marzo di ciascun anno, in rapporto al numero delle deleghe complessivamente conferite all'amministrazione dal personale direttivo e dirigente per la riscossione del contributo sindacale, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. 6. Nel periodo 1° gennaio-31 marzo, in attesa della successiva ripartizione, l'Amministrazione puo' autorizzare, in via provvisoria, la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25% del contingente previsto nell'anno precedente per ciascuna organizzazione sindacale avente titolo. 7. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima e, in casi eccezionali, almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'Amministrazione autorizza il permesso sindacale, salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio, da comunicarsi in forma scritta. 8. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilita' dell'associazione sindacale di appartenenza dello stesso. In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto, l'organizzazione sindacale interessata provvedera' a darne comunicazione al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente. 9. Tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il personale direttivo i permessi sindacali sono autorizzati in misura pari alle ore corrispondenti al turno di servizio giornaliero, secondo la durata prevista dalla programmazione settimanale e non possono superare mensilmente, per ciascun dirigente sindacale, nove turni giornalieri di servizio, con esclusione da tale computo dei permessi di cui al comma 4. 10. Nel limite del 50 per cento del monte ore annuo assegnato dall'Amministrazione, per il personale direttivo possono essere autorizzati permessi sindacali di durata superiore al limite dei nove turni giornalieri per ciascun mese, previsti dal comma precedente, alle organizzazioni sindacali aventi titolo che ne facciano richiesta nominativa al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile entro il termine di trenta giorni antecedenti la data di decorrenza del cumulo richiesto. L'Amministrazione, verificato il rispetto della percentuale prevista, autorizza il cumulo entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta. 11. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni. |
| Art. 24. Adempimenti della Amministrazione
1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile procede all'accertamento delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, ai fini di cui agli articoli 81 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, 21, comma 1, e 23, comma 5, del presente decreto. A tale scopo vengono presi in considerazione i dati associativi relativi alle associazioni sindacali risultanti nel repertorio delle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, aggiornato al 31 gennaio dello stesso anno in cui si procede alla rilevazione. Ai fini della consistenza associativa vengono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,50% dello stipendio. Ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dell'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il dato associativo e' espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. A tale fine, non conta il numero dei lavoratori associati al sindacato ma il numero delle trattenute per i contributi sindacali effettivamente operate in busta paga tramite delega di cui e' titolare il soggetto sindacale. Per tale motivo il dato associativo e' rilevato direttamente dalla busta paga del personale direttivo e dirigente in quanto solo a fronte del contributo versato la delega diviene effettiva. Al fine di contare anche le deleghe rilasciate nel mese di dicembre dell'anno di riferimento della rilevazione, la lettura viene effettuata dalla busta paga del mese di gennaio immediatamente successivo, in quanto, solo in essa, sono rilevabili tutte le deleghe attive rilasciate entro l'ultimo giorno del mese di dicembre, stante l'obbligo dell'Amministrazione di procedere alla trattenuta del contributo sindacale dal mese immediatamente successivo a quello del rilascio della delega. Nel caso in cui la delega rilasciata nel mese di dicembre non risulti contabilizzata nella busta paga del mese di gennaio, la stessa non e' valida ai fini del calcolo della rappresentativita' non essendo dimostrata la sua attivazione. Tale modalita', valida per tutte le rilevazioni e, quindi, anche per quella in corso relativa alla raccolta delle deleghe al 31 dicembre 2007, evita di considerare, ai fini della rappresentativita', deleghe fittizie e cioe' quelle che, eventualmente rilasciate dai lavoratori negli ultimi giorni utili di dicembre, sono revocate nei primi giorni del successivo mese di gennaio, sicche' la delega pur rilasciata non diviene mai effettiva. L'obbligo dell'Amministrazione di procedere alla tempestiva e corretta trattenuta del contributo sindacale comporta, ovviamente, la responsabilita' del dirigente competente. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile fornisce alle rispettive organizzazioni sindacali nazionali i dati riferiti alle predette deleghe e le incontra per la certificazione dei dati e per la sottoscrizione della relativa documentazione. Ove dovessero essere riscontrati errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nel corso del quale si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa documentazione nel caso di riscontro positivo della richiesta. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile invia, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate, eventualmente predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica. 2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e' tenuto a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente. 3. Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun anno, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 2, e' tenuto a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente, con l'indicazione per ciascun nominativo della data in cui e' stato fruito il permesso e il numero delle ore utilizzate. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente decreto. 4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre ispezioni nei confronti del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nel caso in cui non ottemperi tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 2 e 3 e puo' fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e dell'articolo 22, comma 2. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dall'Amministrazione competente, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 2 e 3, distinti per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della Pubblica Amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93. 6. I dirigenti che dispongono o consentono l'utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente. |
| Art. 25. Altre forme di partecipazione sindacale
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del presente decreto, e' istituito un Osservatorio composto da rappresentanti dell'Amministrazione e delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, avente il compito di esaminare le problematiche connesse alla prestazione dei servizi a pagamento da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. L'Osservatorio esaminera' in particolare l'opportunita' di rivisitare l'articolazione economico-funzionale dei servizi di cui sopra, nel rispetto della normativa generale sull'orario di lavoro, con l'obiettivo di individuare formule esecutive e procedure operative di maggiore equilibrio per il personale interessato, consolidando gli aspetti economici derivanti dai servizi medesime. 3.E' compito dell'Osservatorio formulare proposte per gli aspetti organizzativi della materia e per la modifica e l'integrazione degli accordi sindacali da valutare nelle competenti sedi. |
| Art. 26. Norma di rinvio
1. Il sistema delle relazioni sindacali e dei diritti sindacali, per quanto non disciplinato dal presente decreto, continuano ad essere regolati dai precedenti accordi nazionali quadro e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento. |
| Art. 27. Nuovi stipendi
1. La decorrenza degli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, in applicazione dell'articolo 15 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, viene retrodatata al 1° febbraio 2007. 2. Le misure degli stipendi annui lordi di cui al comma precedente e le misure degli incrementi mensili lordi sono riportate nella tabella seguente:
===================================================================== | Incrementi mensili | Nuovi stipendi annui |lordi dal 1° febbraio | lordi dal 1° febbraio Direttivi | 2007 (euro) | 2007 (euro) ===================================================================== Direttore | | vicedirigente con | | scatto 26 anni |305,78 |27.198,59 --------------------------------------------------------------------- Direttore | | vicedirigente con | | scatto 16 anni |205,23 |25.842,93 --------------------------------------------------------------------- Direttore | | vicedirigente |96,34 |24.387,26 --------------------------------------------------------------------- Direttore |88,90 |22.294,67 --------------------------------------------------------------------- Vice direttore |83,81 |20.865,74 --------------------------------------------------------------------- Direttore | | medico-vicedirigente | | con scatto 26 anni |305,78 |27.198,59 --------------------------------------------------------------------- Direttore | | medico-vicedirigente | | con scatto 16 anni |205,23 |25.842,93 --------------------------------------------------------------------- Direttore | | medico-vicedirigente |96,34 |24.387,26 --------------------------------------------------------------------- Direttore medico |88,90 |22.294,67 --------------------------------------------------------------------- Vice direttore medico |83,81 |20.865,74 --------------------------------------------------------------------- Direttore | | ginnico-sportivo | | vicedirigente con | | scatto 26 anni |305,78 |27.198,59 --------------------------------------------------------------------- Direttore | | ginnico-sportivo | | vicedirigente con | | scatto 16 anni |205,23 |25.842,93 --------------------------------------------------------------------- Direttore | | ginnico-sportivo | | vicedirigente |96,34 |24.387,26 --------------------------------------------------------------------- Direttore | | ginnico-sportivo |88,90 |22.294,67 --------------------------------------------------------------------- Vice direttore | | ginnico-sportivo |83,81 |20.865,74
3. I valori stipendiali di cui al comma precedente riassorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2006 ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007. 4. Gli stipendi di cui ai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modificano le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335. |
| Art. 28. Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 4, le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 27 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti delle indennita' di buonuscita e di licenziamento, nonche' di quella prevista dall'articolo 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. 3. Le misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 27 hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 1° febbraio 2007. |
| Art. 29. Indennita' di rischio
1. Le misure dell'indennita' di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come previste all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, sono retrodatate ed incrementate a decorrere dal 1° marzo 2007 nei seguenti importi mensili lordi:
===================================================================== | Incrementi mensili | Misure mensili lorde | lordi dal 1° marzo | dal 1° marzo 2007 Direttivi | 2007 (euro) | (euro) ===================================================================== Direttore | | vicedirigente con | | scatto 26 anni |57,19 |668,00 --------------------------------------------------------------------- Direttore | | vicedirigente con | | scatto 16 anni |57,19 |668,00 --------------------------------------------------------------------- Direttore | | vicedirigente |57,19 |668,00 --------------------------------------------------------------------- Direttore |51,59 |612,00 --------------------------------------------------------------------- Vice direttore |47,10 |567,00 --------------------------------------------------------------------- Direttore | | medico-vicedirigente | | con scatto 26 anni |57,19 |668,00 --------------------------------------------------------------------- Direttore | | medico-vicedirigente | | con scatto 16 anni |57,19 |668,00 --------------------------------------------------------------------- Direttore | | medico-vicedirigente |57,19 |668,00 --------------------------------------------------------------------- Direttore medico |51,59 |612,00 --------------------------------------------------------------------- Vice direttore medico |47,10 |567,00 --------------------------------------------------------------------- Direttore | | ginnico-sportivo | | vicedirigente con | | scatto 26 anni |57,19 |668,00 --------------------------------------------------------------------- Direttore | | ginnico-sportivo | | vicedirigente con | | scatto 16 anni |57,19 |668,00 --------------------------------------------------------------------- Direttore | | ginnico-sportivo | | vicedirigente |57,19 |668,00 --------------------------------------------------------------------- Direttore | | ginnico-sportivo |51,59 |612,00 --------------------------------------------------------------------- Vice direttore | | ginnico-sportivo |47,10 |567,00
2. Le misure mensili di cui al comma precedente sono corrisposte per tredici mensilita'. 3. Gli importi di cui al precedente comma 1 riassorbono gli incrementi attribuiti a decorrere dal 1° settembre 2007 ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007. |
| Art. 30. Fondo di produttivita'
1. Il Fondo di produttivita' di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, fermi restando gli incrementi previsti dal medesimo articolo, comma 2, e' ulteriormente incrementato delle seguenti misure: anno 2007 di euro 66.000; a decorrere dall'anno 2008 di euro 58.000. 2. L'incremento di euro 58.000 previsto dal comma precedente a decorrere dall'anno 2008 verra' utilizzato anche per compensare la maggiore responsabilita' derivante dal conferimento di direzione transitoria dell'ufficio dirigenziale, formalmente attribuita, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 3. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. 4. Restano ferme le disposizioni relative alla composizione del predetto Fondo ed all'utilizzo dello stesso previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007. |
| Art. 31. Ulteriori risorse per il fondo di produttivita'
1. Le risorse previste dall'articolo 3, comma 136, della legge 24 dicembre del 2007, n. 244, riferite al personale direttivo, pari ad euro164.000 per l'anno 2008, confluiscono nel fondo di produttivita' di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 e vengono destinate per lo stesso anno al miglioramento della qualita' del servizio di soccorso prestato. 2. Ai fini di cui al comma 1, le risorse verranno utilizzate prioritariamente per il riconoscimento economico delle prestazioni rese in occasione delle festivita' particolari, per compensare le specifiche attivita' istituzionali svolte dal personale al di fuori della sede di servizio e per corrispondere emolumenti finalizzati ad incentivare i controlli in materia di prevenzione incendi e sicurezza tecnica. 3. Le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al comma precedente sono stabilite in apposito accordo decentrato a livello nazionale. 4. Le somme di cui al comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato e non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. |
| Art. 32. Personale convocato per controlli sanitari
1. Il personale direttivo convocato dalle Commissioni Medico Ospedaliere dal Servizio Sanitario Nazionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero dagli organi competenti al controllo sanitario dei dipendenti ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 210/1984 (libretto sanitario di rischio) ha diritto al recupero delle ore impegnate oltre l'orario di lavoro. |
| Art. 33. Assegnazione temporanea
1. L'Amministrazione, compatibilmente con le esigenze di servizio, puo' concedere al personale che ne abbia fatto domanda, per gravissimi motivi di carattere familiare e personale debitamente documentati, l'assegnazione anche in sovrannumero temporaneo all'organico in altra sede di servizio per un periodo non superiore a sessanta giorni, rinnovabile, a condizione che l'interessato comprovi - per ciascun periodo - l'attualita' delle condizioni. 2. L'assegnazione temporanea non comporta la corresponsione degli emolumenti e rimborsi comunque previsti per il servizio fuori sede. 3. I criteri vigenti per l'assegnazione temporanea a domanda mantengono la loro validita' in attesa che l'Amministrazione e le Organizzazioni sindacali rappresentative pervengano alla revisione. |
| Art. 34. Permessi brevi
1. Previa valutazione delle esigenze di servizio da parte del responsabile dell'unita' organizzativa, puo' essere concesso al personale direttivo che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell'anno. 2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al responsabile dell'unita' di cui al comma 1 di adottare le misure organizzative necessarie. 3. Il funzionario e' tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del responsabile dell'unita'. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata. 4. Possono essere recuperate le ore straordinarie effettuate mediante permessi brevi di cui al comma 1. Restano ferme le normative gia' in vigore, purche' compatibili con il presente articolo. |
| Art. 35. Permessi retribuiti per diritto allo studio
1. Al personale direttivo sono concessi - anche in aggiunta alle attivita' formative programmate dall'amministrazione speciali permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio presso ciascuna sede di servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unita' superiore. 2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, e per sostenere i relativi esami. Nell'ambito della contrattazione integrativa potranno essere previsti ulteriori tipologie di corsi di durata almeno annuale per il conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall'Unione europea, anche finalizzati all'acquisizione di specifica professionalita'. 3. Il personale direttivo interessato ai corsi non puo' essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario ne' al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale. 4. Qualora il numero delle richieste superi le disponibilita' individuate ai sensi del comma 1, per la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorita': a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi ed abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti; b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo; c) dipendenti ammessi a frequentare le attivita' didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b). 5. Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nel comma 4 sussista ancora parita' di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parita', secondo l'ordine decrescente di eta'. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite in sede di contrattazione integrativa di Amministrazione. 6. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione agli stessi o altra idonea documentazione preventivamente concordata con l'Amministrazione, l'attestato degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi gia' utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali. 7. Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l'esercizio di un tirocinio, l'Amministrazione potra' valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilita' e delle esigenze di servizio, modalita' di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso. 8. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il dipendente, in alternativa ai permessi previsti nel presente articolo, puo' utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'articolo 6, comma 1. |
| Art. 36. Nuovi stipendi
1. La decorrenza degli stipendi annui lordi del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, in applicazione dell'articolo 15 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, viene retrodatata al 1° febbraio 2007. 2. Le misure degli stipendi annui lordi di cui al comma precedente e le misure degli incrementi mensili lordi sono riportate nella tabella seguente:
===================================================================== | Incrementi mensili | Nuovi stipendi annui |lordi dal 1° febbraio | lordi dal 1° febbraio Dirigenti | 2007 (euro) | 2007 (euro) ===================================================================== Dirigente generale |218,28 |50.000,00 --------------------------------------------------------------------- Dirigente superiore |210,67 |40.000,00 --------------------------------------------------------------------- Primo dirigente con | | scatto 26 anni |177,33 |39.400,00 --------------------------------------------------------------------- Primo dirigente |171,41 |39.100,00 --------------------------------------------------------------------- Dirigente superiore | | medico |210,67 |40.000,00 --------------------------------------------------------------------- Primo dirigente medico| | con scatto 26 anni |177,33 |39.400,00 --------------------------------------------------------------------- Primo dirigente medico|171,41 |39.100,00 --------------------------------------------------------------------- Dirigente superiore | | ginnico sportivo |210,67 |40.000,00 --------------------------------------------------------------------- Primo dirigente | | ginnico sportivo con | | scatto 26 anni |177,33 |39.400,00 --------------------------------------------------------------------- Primo dirigente | | ginnico sportivo |171,41 |39.100,00
3. I valori stipendiali di cui al comma precedente riassorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2006 ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007. 4. Gli stipendi di cui ai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2001 nella voce stipendio tabellare non modificano le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335. |
| Art. 37. Effetti dei nuovi stipendi
1. . Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 4, le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 36 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti delle indennita' di buonuscita e di licenziamento, nonche' di quella prevista dall'articolo 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. |
| Art. 38. Fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato
1. Il Fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, fermi restando gli incrementi previsti al comma 3 del medesimo articolo, e' ulteriormente aumentato delle seguenti risorse annue: anno 2007 di euro 207.000; a decorrere dall'anno 2008 di euro 133.000. 2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. Restano ferme le disposizioni relative alla composizione del predetto Fondo ed all'utilizzo dello stesso previste dagli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007. |
| Art. 39. Ulteriori risorse per il fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato
1. Le risorse previste dall'articolo 3, comma 136, della legge 24 dicembre del 2007, n. 244, riferite al personale dirigente, pari ad euro 121.000 per l'anno 2008, confluiscono nel Fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 e vengono destinate per lo stesso anno al miglioramento della qualita' del servizio di soccorso prestato. 2. Le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al comma precedente sono stabilite in apposito accordo decentrato a livello nazionale. 3. Le somme di cui al comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato e non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. |
| Art. 40. Proroga di efficacia di norme
1. Al personale di cui all'articolo 1, comma 1, continua ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto ed in quanto compatibile con le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, la disciplina contrattuale relativa al predetto personale. |
| Art. 41. Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 1.285.000 euro per l'anno 2007, in 810.000 euro per l'anno 2008 e in 432.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede: per l'anno 2007, quanto a 604.000 euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 15, comma 1, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222 e quanto a 681.000 euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; per l'anno 2008, quanto a 204.000 euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 228.000 euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 135, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quanto a 378.000 euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 136, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; a decorrere dall'anno 2009, quanto a 204.000 euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quanto a 228.000 euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 135, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 7 maggio 2008
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Amato, Ministro dell'interno Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2008 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 292 |
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