Gazzetta n. 168 del 19 luglio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 8 luglio 2008
Riconoscimento, alla sig.ra Zangirolami Milena, di titolo professionale extracomunitario, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Vista l'istanza della sig.ra Zangirolami Milena, nata a Verona (Italia) il 19 marzo 1975, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale spagnolo, ai fini dell'esercizio in Italia dell'attivita' di psicoterapeuta;
Rilevato che la sig.ra Zangirolami e' in possesso della laurea in psicologia, conseguita presso l'Universita' degli studi «La Sapienza» di Roma nel novembre 2001, omologata in Spagna con provvedimento del gennaio 2005;
Rilevato che la richiedente ha superato l'esame di abilitazione alla professione di psicologa, presso la stessa Universita', nella sessione di giugno 2003;
Vista l'iscrizione al «Colegio de Psicologos» della Catalogna dal febbraio 2005;
Considerato inoltre che la sig.ra Zangirolami ha conseguito in Spagna presso la «Universitat de Barcelona» i seguienti titoli accademici: «Titol de Master en Terapia sexual i de Parella» negli anni accademici 2003/2005, e «Diploma de Postgrau» nell'anno accademico 2004/2005;
Vista l'esperienza professionale maturata dalla richiedente, come documentato in atti;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 18 aprile 2008;
Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Considerato che non ha dimostrato di essere in possesso di una formazione accademico-professionale completa rispetto a quella richiesta in Italia per l'esercizio della attivita' di «psicoterapeuta», si ritiene necessaria l'applicazione di una misura compensativa consistente in una prova attitudinale orale oppure in un tirocinio;
Visto l'art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.
Alla sig.ra Zangirolami Milena, nata a Verona (Italia) il 19 marzo 1975, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli di cui in premessa quali titoli validi ai fini dell'esercizio della «psicoterapia» in Italia.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 18 mesi. Le modalita' di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova, ove oggetto di scelta della richiedente, verte sulle seguenti materie: 1) psicologia dello sviluppo, dell'educazione e psicologia scolastica, 2) psicologia dinamica, 3) psicologia clinica e della salute, 4) legislazione e deontologia professionale.
Roma, 8 luglio 2008
Il direttore generale: Frunzio
 
Allegato A
a) Prova attitudinale: la candidata dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova e' volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3, detto tirocinio sara' articolato nel modo seguente: 6 mesi presso un consultorio familiare, 6 mesi presso un Centro di salute mentale, 6 mesi presso un Servizio di psicologia dell'eta' evolutiva. La richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di' disponibilita' dello psicologo tutor. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento dello stesso, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone