Gazzetta n. 169 del 21 luglio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 maggio 2008
Istituzione ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del concorso pronostici su base ippica denominato «V7».

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Visto l'art. 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha stabilito che il Ministro dell'economia e delle finanze determini, con proprio decreto, la posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici;
Visto l'art. 11-quinquiesdecies, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, con legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha stabilito che eventuali variazioni della posta unitaria per qualunque tipo di scommessa sono determinate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, societa' o allibratori da essi individuati;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si e' provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi proventi;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il capo del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali del 25 ottobre 2004, recante regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli;
Visto l'art. 1, comma 87 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale prevede che, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e' istituito un nuovo concorso pronostici su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) formula di gioco caratterizzata dalla possibilita' di garantire elevati premi ai giocatori;
b) assegnazione del 50 per cento della posta di gioco a montepremi, del 5,71 per cento alle attivita' di gestione, dell'8 per cento come compenso per l'attivita' dei punti di vendita, del 25 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e dell'11,29 per cento a favore dell'UNIRE;
c) raccolta del concorso pronostici da parte dei concessionari di cui all'art. 38, commi 2 e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, delle agenzie di scommessa, nonche' negli ippodromi adottando le disposizioni tecniche che disciplinano il concorso pronostici su base ippica;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 18 giugno 2007, recante disposizioni sulle modalita' di gestione degli importi dovuti dai concessionari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la loro allocazione nel bilancio dell'Amministrazione, le modalita' ed i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto, nonche' gli adempimenti contabili del concessionario, derivanti dalla gestione della nuova scommessa ippica a totalizzatore;
Visto il decreto direttoriale 13 dicembre 2007, concernente la raccolta delle formule di scommessa ippica a totalizzatore denominata «Ippica nazionale»;
Visto il decreto direttoriale 18 gennaio 2008, concernente misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dell'ippica nazionale e del nuovo concorso pronostici su base ippica;
Considerato che occorre adottare il provvedimento di cui all'art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ai fini dell'istituzione di un nuovo concorso pronostici su base ippica, nel rispetto dei sopraindicati criteri.

Dispone:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto definisce le modalita' attuative del concorso pronostici su base ippica, denominato «V7».
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) UNIRE, l'Unione nazionale incremento razze equine;
c) apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperto il concorso pronostici ed il totalizzatore nazionale e' abilitato ad accettare le giocate;
d) cedola di caratura, la quota unitaria di partecipazione ad una giocata a caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione;
e) chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiuso il concorso pronostici ed il totalizzatore nazionale non e' piu' abilitato ad accettare giocate;
f) colonna, l'insieme dei sette pronostici, uno per ogni evento, espressi dal partecipante relativamente al concorso;
g) concessionario, l'operatore di gioco individuato da AAMS, nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria, al quale e' affidata l'attivita' di gestione in base a quanto stabilito nella convenzione di concessione;
h) concorso, l'insieme degli eventi su base ippica oggetto del concorso pronostici di cui al comma 1;
i) disponibile a vincite o Montepremi, l'importo da ripartire tra i pronostici vincenti;
l) esito, il risultato certificato da AAMS di ciascun evento;
m) evento, ciascuna delle corse di cavalli inserita nel concorso;
n) giocata, i pronostici effettuati dal partecipante per le corse del concorso;
o) giocata accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale;
p) giocata a caratura, la ripartizione, tra piu' partecipanti, di una giocata o di una giocata sistemistica mediante emissione di cedole di caratura;
q) giocata sistemistica, la combinazione di giocate derivante dal pronostico di un numero di cavalli superiore a quello minimo;
r) giocata valida, la giocata accettata dal totalizzatore nazionale e successivamente non annullata;
s) palinsesto o campo partenti, il documento contenente l'elenco delle corse e dei cavalli oggetto del concorso pronostici e di tutte le altre informazioni necessarie per l'effettuazione dei pronostici;
t) partecipante o giocatore, colui che effettua la giocata;
u) posta unitaria di gioco, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna colonna;
v) pronostico vincente, la colonna indicante i pronostici conformi agli esiti degli eventi oggetto del concorso;
z) punto di vendita o luogo di vendita, l'esercizio collegato ad uno dei concessionari di cui all'art. 38, commi 2 e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero l'agenzia di scommesse abilitata alla raccolta delle scommesse ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, e del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, ovvero l'ippodromo;
aa) quota, il numero che, moltiplicato per la posta unitaria di gioco, determina l'importo della vincita di ciascun pronostico vincente;
bb)ricevuta di partecipazione, il titolo al portatore che certifica l'avvenuta registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita o di rimborso, l'unico documento valido per la riscossione degli stessi;
cc)riporto o jackpot, il montepremi che, nel caso in cui non risultino pronostici vincenti, e' riassegnato al montepremi del successivo concorso;
dd)riunione, l'insieme delle corse di un ippodromo previste in un determinato giorno;
ee)schedina di gioco, il supporto cartaceo la cui funzione e' esclusivamente quella di indicare i pronostici espressi dal partecipante;
ff)terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica utilizzata dai luoghi di vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione dei pronostici indicati nelle schedine di gioco e la stampa delle ricevute di partecipazione;
gg)totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, esercitato da AAMS ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, per la gestione del concorso pronostici.
 
Art. 2.

Soggetti abilitati alla raccolta

1. La raccolta del concorso e' effettuata dai concessionari di cui all'art. 38, commi 2 e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonche', con le modalita' di cui al decreto direttoriale 13 dicembre 2007, dalle agenzie di scommesse abilitate alla raccolta delle scommesse ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, e del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e dagli ippodromi.
2. Il concorso e' gestito da AAMS mediante il Totalizzatore nazionale.
 
Art. 3.

Ripartizione della posta di gioco

1. La posta unitaria del concorso di cui all'art. 1, comma 1, e' pari ad euro 0,50 per ciascuna colonna. La giocata minima e' di due colonne.
2. La posta unitaria e' assegnata:
a) per il 50 per cento a montepremi;
b) per il 3,45 per cento a compenso per l'attivita' di gestione del concessionario;
c) per il 2,26 per cento a compenso per l'attivita' di gestione di AAMS;
d) per l'8 per cento a compenso dell'attivita' dei punti di vendita;
e) per il 25 per cento a entrate erariali sotto forma di imposta unica;
f) per l'11,29 per cento a favore dell'UNIRE.
 
Art. 4.

Modalita' di partecipazione

1. La partecipazione al concorso e' effettuata contrassegnando i numeri identificativi dei cavalli pronosticati vincenti per ciascuna corsa, sulla schedina di gioco ovvero con la digitazione dei numeri stessi sui terminali di gioco da parte degli addetti ai terminali, su dettatura effettuata dal partecipante.
2. La schedina di gioco riporta il logo di AAMS, il logo «gioco sicuro», il logo UNIRE, il logo del concorso, il numero del concorso nonche' due aree all'interno delle quali, per ciascuna delle sette corse oggetto del concorso, sono riportati i numeri pronosticabili da 1 a 20.
3. La partecipazione a distanza al concorso e' effettuata con le modalita' stabilite dal decreto direttoriale 18 gennaio 2008.
 
Art. 5.

Annullamento della giocata

1. E' consentito l'annullamento di una giocata entro centoventi secondi dall'emissione della ricevuta di partecipazione anche se dallo stesso terminale sono state accettate altre giocate, a condizione che l'accettazione delle giocate da parte del Totalizzatore nazionale sia ancora aperta.
2. In caso di ritiro di uno o piu' cavalli pronosticati e' consentita, ad accettazione delle giocate ancora aperta, la sostituzione della giocata, con annullamento della giocata contenente i numeri dei cavalli ritirati ed emissione di una nuova giocata di importo pari o superiore a quella annullata.
3. L'orario di riferimento e' quello del Totalizzatore nazionale.
 
Art. 6.

Ricevuta di partecipazione

1. L'accettazione della giocata e' certificata esclusivamente dalla ricevuta emessa dal terminale di gioco, secondo i dati forniti dal Totalizzatore nazionale.
2. La verifica della corrispondenza tra i dati riportati sulla ricevuta e quelli contrassegnati sulla schedina ovvero dettati agli addetti ai terminali, e' responsabilita' del partecipante, il quale e' tenuto a segnalare immediatamente ogni difformita'. In caso di difformita', il partecipante puo' chiedere l'annullamento della ricevuta secondo quanto previsto dall'art. 5.
3. La ricevuta di partecipazione e' emessa dal terminale di gioco dopo che la giocata e' stata accettata e registrata dal Totalizzatore nazionale.
4. La ricevuta di partecipazione contiene almeno i seguenti elementi:
a) denominazione e codice identificativo del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;
c) numero della giocata, giorno, mese ed anno di effettuazione della medesima;
d) nome o sigla degli ippodromi e numero della corsa inserita nel palinsesto;
e) pronostici effettuati;
f) numero delle colonne accettate;
g) identificativo univoco assegnato alla giocata dal Totalizzatore nazionale;
h) importo complessivo della giocata;
i) orario (ore, minuti e secondi) e data (giorno, mese ed anno) della giocata registrata dal Totalizzatore nazionale;
l) numero di ripetizioni della giocata;
m) logo del concorso;
n) logo di AAMS;
o) logo «gioco sicuro»;
p) logo di UNIRE.
 
Art. 7.

Giocate sistemistiche ed a caratura

1. Per la partecipazione al concorso sono ammesse le giocate sistemistiche nonche' le giocate a caratura.
2. Per le giocate sistemistiche accettate attraverso terminali di gioco, prima dell'emissione della ricevuta di partecipazione, il sistema e' sviluppato automaticamente dal terminale; il numero di colonne derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante, dall'addetto al terminale, prima dell'emissione della ricevuta.
3. Per ogni giocata a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole quante sono le suddivisioni stabilite all'atto della giocata. Il prezzo unitario di ciascuna cedola di caratura e' pari al valore complessivo della giocata convalidata dal Totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura. La giocata a caratura non puo' essere inferiore a 20 colonne. Il numero delle cedole di caratura e' compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di 100. L'importo unitario della cedola di caratura non puo' essere inferiore a quello della giocata minima di cui all'art. 3, comma 1.
4. Ciascuna cedola originale di caratura, integra in ogni sua parte, costituisce ricevuta e titolo per la riscossione della vincita, determinata dal quoziente tra l'importo delle vincite realizzate con l'intera giocata a caratura ed il numero totale delle cedole emesse. L'importo della vincita di ciascuna cedola di caratura e' troncato alla seconda cifra decimale.
5. In deroga all'art. 5, le giocate a caratura non sono annullabili.
6. La cedola di caratura, che costituisce la ricevuta di partecipazione, contiene oltre agli elementi di cui all'art. 6, comma 4, il numero identificativo progressivo della cedola di caratura ed il numero totale delle cedole emesse relative alla giocata, l'importo della giocata a caratura e l'importo della singola cedola di caratura, troncato al centesimo di euro.
 
Art. 8.

Registrazione e conservazione delle giocate

1. Ogni giocata accettata e' registrata dal Totalizzatore nazionale ed archiviata con modalita' che ne consentono la rilettura ed impediscono l'alterazione dei dati conservati.
2. I dati relativi al totale delle giocate accettate ed al loro importo complessivo nonche' i supporti contenenti tutte le giocate accettate, sono conservati da AAMS.
 
Art. 9.

Calcolo della quota di vincita

1. Il montepremi e' ripartito tra due categorie di vincita, alternative tra loro e non cumulabili, con l'attribuzione del:
a) 60 per cento, alla combinazione vincente di cui all'art. 20, comma 1, lettera a), che costituisce la prima categoria;
b) 40 per cento, alla combinazione vincente di cui all'art. 20, comma 1, lettera b), che costituisce la seconda categoria.
2. Le combinazioni vincenti sono certificate da AAMS sulla base delle comunicazioni ufficiali fornite dall'UNIRE.
3. L'importo della vincita e' pari al prodotto tra la quota e la posta unitaria di gioco.
4. Qualora nessun pronostico indichi la combinazione vincente, il disponibile a vincite e' destinato a jackpot.
5. Il calcolo della quota, espressa da un numero troncato alla seconda cifra decimale, e' effettuato come segue:
a) si determina il montepremi delle giocate totalizzate, costituito dall'ammontare di cui all'art. 3, comma 2, lettera a);
b) il montepremi di cui alla lettera a), aumentato dell'eventuale jackpot, e' ripartito tra le categorie di vincita di cui al comma 1, lettere a) e b);
c) dal montepremi di ciascuna categoria, si detrae un importo pari al prodotto tra il numero dei pronostici vincenti e la posta unitaria; la differenza che ne risulta si divide per il prodotto tra il numero dei pronostici vincenti e la posta unitaria. Tale quoziente, aumentato di uno, costituisce la quota;
d) la quota del totalizzatore non puo' essere inferiore ad uno.
6. In caso di arrivo in parita' al primo posto di due o piu' cavalli, per una o piu' delle corse oggetto del concorso sono determinate tante combinazioni vincenti quanti sono i cavalli arrivati in parita'. Per la prima categoria, sono considerate vincenti con quote separate tutte le colonne che indicano i cavalli in parita' mentre, per la seconda categoria, sono considerate vincenti con quota unica tutte le colonne che indicano i cavalli in parita'.
7. In caso di ritiro o non regolare partenza di uno, due o tre cavalli, si applicano ai fini del calcolo della quota di vincita le disposizioni di cui all'art. 21, comma 3.
8. L'importo risultante dalla differenza tra il montepremi ed il valore delle vincite cosi' come calcolate al comma 5, e' di pertinenza dell'UNIRE.
9. In nessun caso la quota relativa alla categoria di vincita di cui al comma 1, lettera b) puo' essere superiore a quella della categoria di vincita, di cui al comma 1, lettera a). In tal caso e' costituito un montepremi per entrambe le categorie ed e' calcolata un'unica quota, secondo le modalita' di cui al comma 5, lettera c). Resta fermo che la quota unica cosi' determinata non puo' essere inferiore ad uno.
10. In caso di mancata effettuazione di una, due o tre corse oggetto del concorso pronostici, fermo restando quanto disposto all'art. 21, comma 2, e' prevista un'unica categoria di vincita, alla quale e' assegnato l'intero montepremi. In caso di mancata effettuazione di quattro o piu' corse si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera c).
 
Art. 10.

Rimborsi

1. Il partecipante ha diritto al rimborso della giocata:
a) nel caso in cui, per motivi tecnici, non sia possibile la totalizzazione ovvero il riscontro delle giocate accettate;
b) in caso di mancata chiusura dell'accettazione delle giocate entro l'orario di effettiva partenza della prima corsa di cui all'art. 15, comma 3, limitatamente alle giocate accettate oltre l'orario di effettiva partenza comunicato dall'UNIRE;
c) qualora quattro o piu' corse oggetto di pronostico:
i. non si siano svolte entro il giorno successivo a quello in programma;
ii. contengano ciascuna un numero di cavalli regolarmente partiti inferiore a cinque;
iii. siano intervenute modificazioni su quanto specificato alle lettere d), e), f), g), h) e i) del programma ufficiale palinsesto delle corse, di cui all'art. 15, comma 4, non contemplate nelle tolleranze dei regolamenti delle corse dei Paesi in cui si svolge l'evento;
iv. non sia convalidato alcun ordine d'arrivo;
d) per le colonne che contengono quattro o piu' cavalli ritirati o non regolarmente partiti, dopo la chiusura dell'accettazione.
2. Il partecipante, informato del diritto al rimborso con apposito comunicato affisso nei luoghi di vendita, puo' chiedere il rimborso entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.
3. L'importo, la data e l'orario del rimborso risultano da annotazione apposta sulla ricevuta di partecipazione, oppure su specifica ricevuta emessa dal terminale all'atto del rimborso.
4. I resti determinati dal rimborso di carature sono di pertinenza dell'UNIRE.
 
Art. 11.

Pubblicita' degli esiti e comunicazioni

1. AAMS, oltre a darne diffusione attraverso il proprio sito internet, comunica ai concessionari gli esiti degli eventi oggetto del concorso pronostici, ai fini dell'esposizione al pubblico nei luoghi di vendita.
2. La combinazione vincente del concorso e' certificata da AAMS sulla base delle comunicazioni ufficiali fornite dall'UNIRE.
 
Art. 12.

Rimborsi non richiesti e vincite non riscosse

1. I rimborsi non richiesti e le vincite non riscosse entro i termini stabiliti sono di pertinenza dell'UNIRE.
 
Art. 13.

Termini di decadenza

1. I partecipanti decadono dal diritto alla riscossione delle vincite e dal diritto a richiedere i rimborsi presso i luoghi di vendita del concorso nel caso in cui la verifica della ricevuta di partecipazione non e' effettuata, secondo le modalita' di cui all'art. 16, nel termine di 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti del concorso.
2. E' fatta salva l'esperibilita' dell'azione innanzi all'autorita' giudiziaria competente.
 
Art. 14.

Soluzione delle controversie

1. La soluzione delle controversie, escluse quelle di natura fiscale, insorte in sede di interpretazione e di esecuzione del presente decreto e' demandata all'organo di cui all'art. 2, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385.
2. Il reclamo scritto e' inoltrato, per il tramite di AAMS, all'organo di cui al comma 1, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dalla convalida delle giocate.
3. E' fatta, comunque, salva l'esperibilita' dell'azione innanzi all'autorita' giudiziaria competente.
 
Art. 15.

Palinsesto del concorso

1. Il palinsesto del concorso costituisce il documento in riferimento al quale le giocate sono effettuate ed accettate. Il palinsesto contiene tutte le informazioni necessarie per l'effettuazione delle giocate ed e' reso pubblico prima dell'inizio dell'accettazione delle stesse.
2. Il campo partenti delle corse oggetto del concorso, contenuto nel palinsesto predisposto dall'UNIRE, e' comunicato ai concessionari, che provvedono a darne diffusione in tutti i punti di vendita.
3. L'accettazione delle giocate e' chiusa all'atto di effettiva partenza della prima corsa in ordine cronologico prevista nel palinsesto.
4. Il palinsesto del concorso contiene:
a) il giorno e l'orario di svolgimento delle corse;
b) i tipi di corsa;
c) il nome degli ippodromi;
d) la distanza delle corse;
e) il numero identificativo di ciascuna corsa nell'ambito della riunione;
f) il tipo di pista per le corse al galoppo;
g) la distanza per ciascun cavallo per le corse al trotto con resa di metri;
h) i nomi dei cavalli dichiarati partenti;
i) i numeri di partenza che contraddistinguono i cavalli partenti;
l) il peso portato dal cavallo nelle corse al galoppo;
m) la monta nelle corse al galoppo e la guida nelle corse al trotto;
n) il numero di steccato per le corse al galoppo;
o) i cavalli con paraocchi nelle corse al galoppo.
 
Art. 16.

Verifica delle ricevute di partecipazione

1. L'originale della ricevuta di partecipazione, integra in ogni sua parte, costituisce l'unico titolo al portatore valido per la riscossione delle vincite e l'ottenimento dei rimborsi, a seguito di apposita verifica in base alla quale il concessionario ovvero il gestore del luogo di vendita, se non coincidente con il concessionario, procede alla verifica, attraverso il terminale di gioco, della non contraffazione materiale della ricevuta di partecipazione ed alla verifica dei dati contenuti nella ricevuta stessa presso il Totalizzatore nazionale.
 
Art. 17.

Modalita' di pagamento delle vincite e dei rimborsi

1. I concessionari pagano le vincite ed effettuano i rimborsi di propria competenza secondo le modalita' di cui agli articoli 18 e 19.
2. Il concessionario custodisce, per cinque anni, anche mediante archiviazione su supporti informatici che consentono la rilettura ed impediscono l'alterazione del contenuto, le ricevute delle giocate vincenti e pagate nonche' quelle dei rimborsi effettuati.
 
Art. 18.

Modalita' di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo fino a
3.000,00 euro

1. Il pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo fino a 3.000,00 euro, e' effettuato in contanti, successivamente alla comunicazione ufficiale degli esiti e previa verifica della ricevuta di partecipazione secondo le modalita' di cui all'art. 16, presso qualsiasi punto di vendita del concorso collegato con il concessionario titolare del punto di vendita nel quale e' stata effettuata la giocata.
 
Art. 19.

Modalita' di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo
superiore a 3.000,00 euro

1. Il pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo superiore a 3.000,00 euro e' effettuato, mediante accredito su conto corrente bancario oppure mediante emissione di assegno circolare, entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti e previa verifica della ricevuta di partecipazione secondo le modalita' di cui all'art. 16 presso qualsiasi punto di vendita del concorso collegato con il concessionario titolare del punto di vendita nel quale e' stata effettuata la giocata.
2. Le vincite ed i rimborsi di cui al comma 1, per importi fino a 100.000,00 euro, sono pagati entro il termine di 14 giorni dalla data di presentazione della ricevuta, ovvero, per importi superiori a 100.000,00 euro, entro il termine di 21 giorni dalla data di presentazione della ricevuta di partecipazione.
 
Art. 20.

Caratteristiche del concorso

1. Il concorso consiste nel pronosticare:
a) per la prima categoria di vincita, i cavalli classificati al primo posto del campo partenti di ciascuna delle sette corse oggetto del concorso;
b) per la seconda categoria di vincita, i cavalli classificati al primo posto del campo partenti di sei delle sette corse oggetto del concorso.
2. Sono consentite giocate sistemistiche.
 
Art. 21.

Calcolo delle quote di vincita in caso di ritiri o corse annullate

1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 9, nel caso in cui una, due o tre delle corse oggetto del concorso non si siano svolte entro il giorno successivo a quello in programma, ovvero contengano un numero di cavalli regolarmente partiti inferiore a cinque, ovvero siano intervenute modificazioni di quanto previsto alle lettere d), e), f), g), h) ed i) del palinsesto delle corse, di cui all'art. 15, comma 4, non contemplate nelle tolleranze dei regolamenti delle corse dei Paesi in cui si svolge l'evento, ovvero non sia disponibile l'ordine d'arrivo, tali corse sono da ritenersi nulle ai fini del concorso e, pertanto, i pronostici vincenti sono determinati sulle restanti corse ritenute valide ai fini del gioco.
2. In caso di ritiro o non regolare partenza di uno o piu' cavalli su ciascuna di quattro o piu' corse, l'importo relativo alle colonne nelle quali figurino tali cavalli e' rimborsato con le modalita' di cui agli articoli 18 e 19.
3. Gli importi relativi alle colonne contenenti rispettivamente uno, due o tre cavalli ritirati, sono contabilizzati al fine di costituire disponibili a vincite separati, ognuno dei quali sara' suddiviso tra quelle colonne nelle quali sono indicati gli altri cavalli vincenti nelle corse oggetto dei rispettivi pronostici. In caso di arrivo in parita' si procedera' al calcolo di una quota unica.
4. Nell'ipotesi in cui una o piu' quote di vincita determinate ai sensi del comma 3 fossero superiori a quelle determinate ai sensi dell'art. 9, si costituira' un unico disponibile per vincite da suddividere tra tutte le colonne indicanti esattamente la combinazione vincente e le colonne che contengono uno, due o tre cavalli ritirati e che indicano gli altri cavalli vincenti nelle restanti corse oggetto di pronostico. Nel caso in cui una quota relativa a due o tre cavalli ritirati dovesse risultare superiore ad una riferita a uno o due cavalli ritirati si costituira' un unico disponibile per vincite da suddividere tra tutte le colonne che contengono uno, due, tre cavalli ritirati. Nel caso in cui nessuna colonna contenente uno, due o tre cavalli ritirati e/o non regolarmente partiti indichi correttamente gli altri cavalli della combinazione vincente, il disponibile a vincite di tale categoria di vincita e' destinato a jackpot.
 
Art. 22.

Flussi finanziari e rendicontazione contabile

1. Le modalita' operative di gestione degli importi dovuti dai concessionari, la allocazione nel bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tali importi, le modalita' ed i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto, gli adempimenti contabili, giudiziali ed amministrativi dei concessionari, compresi i modelli da utilizzare per il versamento del saldo settimanale e quelli attestanti il regolare utilizzo dei fondi versati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul conto corrente del concessionario per il pagamento delle vincite e dei rimborsi di cui all'art. 17, sono effettuate secondo le disposizioni di cui al decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 18 giugno 2007.
 
Art. 23.

Decorrenza

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del primo palinsesto di cui all'art. 15.
Il presente decreto sara' trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 maggio 2008
Il direttore generale: Tino

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2008 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio 145
 
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