Gazzetta n. 170 del 22 luglio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 11 giugno 2008 |
Riconoscimento, alla sig.ra Skendaj Daniela, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, e successive integrazioni; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Vista l'istanza della sig.ra Skendaj Daniela, nata a Tirana (Albania) il 28 ottobre 1976, cittadina italiana, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale albanese di Avokat, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza, conseguito presso l'«Alma Mater Studiorum» di Bologna il 16 giugno 2004; Considerato inoltre che e' iscritta presso la «Dhoma Kombetare e Avokateve», dal 31 marzo 2007; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 14 marzo 2008 in cui si esprimeva parere favorevole per l'applicazione della prova ridotta in considerazione della laurea italiana e degli esami sostenuti in Italia; Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata; Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;
Decreta:
Art. 1. Alla sig.ra Skendaj Daniela, nata a Tirana (Albania) il 28 ottobre 1976, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 11 giugno 2008 p. Il direttore generale: d'Alessandro |
| Allegato A
a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova scritta consiste in una materia a scelta del candidato tra le seguenti: 1) diritto civile; 2) diritto penale; 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale); 4) diritto processuale civile; 5) diritto processuale penale. c) La prova orale e' unica e consiste su due materie di cui una a scelta tra le seguenti: 1) diritto penale; 2) diritto civile; 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto amministrativo (sostanziale e processuale); 7) diritto processuale civile; 8) diritto processuale penale; 9) diritto internazionale privato, l'altra su deontologia e ordinamento forense. d) La candidata potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta. e) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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