Gazzetta n. 171 del 23 luglio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 8 luglio 2008 |
Riconoscimento, alla sig.ra Mora Diaz Luz Marina, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e l'esercizio della professione in Italia. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, relativo alla costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, a norma dell'art. 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34; Vista l'istanza della sig.ra Mora Diaz Luz Marina, nata a Santa Fe' de Bogota' (Colombia) il 15 febbraio 1964, cittadina colombiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 394/99 e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo di «Contador publico» rilasciato dalla «Junta Central de Contadores» colombiana nel 1994, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di dottore commercialista ed esperto contabile; Visto che ha conseguito il titolo accademico di «Contador publico» presso la «Universidad Libre» di Santa Fe' de Bogota' nel 1993; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 22 maggio 2007, in cui sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «dottore commercialista» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 22, n. 2, del decreto legislativo n. 206/2007; Visto altresi' l'art. 49, comma 3, del decreto presidenziale n. 394/1999 e successive modifiche; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato con legge n. 189/2002, e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato con legge n. 189/2002, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, rinnovato dalla Questura di Vicenza in data 28 marzo 2006 valido fino al 3 marzo 2008; Considerato che l'interessata ha richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto ed e' in possesso della ricevuta che assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero di godere dei diritti derivanti dal possesso del titolo di soggiorno;
Decreta:
Art. 1. Alla sig.ra Mora Diaz Luz Marina, nata a Santa Fe' de Bogota' (Colombia) il 15 febbraio 1964, cittadina colombiana, e' riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione alla sezione B dell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori. |
| Art. 2. L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni. Al fine dell'iscrizione stessa, il richiedente dovra' pertanto acquisire - ai sensi dell'art. 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni l'attestazione della direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate. |
| Art. 3. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto tributario; 2) diritto commerciale; 3) revisione; 4) diritto fallimentare; 5) deontologia professionale. |
| Art. 4. Le modalita' di svolgimento della prova, consistente in un esame orale da svolgersi in lingua italiana, sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 8 luglio 2008 Il direttore generale: Frunzio |
| Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) L'esame consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. c) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione alla sezione B dell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili. |
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