Gazzetta n. 171 del 23 luglio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 21 aprile 2008
Determinazione degli organici del personale insegnante di religione cattolica, per l'anno scolastico 2005/2006.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

e con
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, di approvazione del regolamento concernente l'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, che reca esecuzione all'intesa tra l'Autorita' scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, con il quale sono state apportate modifiche all'intesa di cui al decreto n. 751/1985;
Visti il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare il titolo II, recante disposizioni sulla formazione delle classi e il decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141, inerente la formazione delle classi con alunni disabili;
Vista la legge 22 novembre 2002, n. 268, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'universita', la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale;
Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, recante norme in materia di curricoli delle istituzioni scolastiche;
Vista la legge 20 agosto 2001, n. 333, di conversione del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico;
Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e scuole di ogni ordine e grado;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, inerente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Scuola»;
Preso atto dei dati acquisiti ed elaborati a mezzo del Sistema Informativo del Ministero, in merito alla determinazione dell'organico di diritto per l'anno scolastico 2005/2006, delle istituzioni scolastiche della scuola dell'infanzia, nonche' degli altri gradi di istruzione;
Tenuto conto, altresi', della rilevazione effettuata tramite il medesimo Sistema e poi convalidata dai competenti dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali, in merito alle ore di insegnamento di religione cattolica conseguenti alle classi istituite nel succitato organico di diritto, del numero degli alunni che intendono avvalersi di tale insegnamento, nonche' dei docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria per i quali e' prevedibile l'affidamento di tale insegnamento per l'anno scolastico 2005/2006;
Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della citata legge 18 luglio 2003, n. 186, «il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica e la sua ripartizione su base regionale, nella misura del 70 per cento dei posti di insegnamento complessivamente funzionanti»;
Fornita la prescritta informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Scuola»;

Decreta:

Art. 1.

Consistenza dotazioni

1. La consistenza dei posti previsti, per l'anno scolastico 2005/2006, dell'insegnamento della religione cattolica, articolata su base regionale, e' indicata nell'allegata tabella «A», costituente parte integrante del presente provvedimento.
2. Le dotazioni organiche regionali, determinate in misura del settanta per cento dei posti di insegnamento complessivamente istituiti, sono indicate nella colonna «f» della tabella «A» di cui al comma 1.
3. L'entita' dei posti e' definita sulla base del numero complessivo delle ore di insegnamento, rapportate ai divisori orari relativi alla costituzione dei posti e delle cattedre di insegnamento di ciascun grado di istruzione.
4. Per effetto di quanto prescritto dall'art. 1, comma 3, della legge 18 luglio 2003, n. 186, nel computo di cui al presente articolo non sono conteggiate le ore di insegnamento attribuite ai docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, per effetto dell'Intesa citata in preambolo.
 
Art. 2.

Ripartizione dotazione organica

1. Entro il limite riportato nella colonna «f» della tabella «A», il dirigente dell'ufficio scolastico regionale effettua, per ciascuno dei ruoli indicati all'art. 1, comma 1, della legge n. 186/2003, la ripartizione dei posti dell'organico di diritto, con riferimento al territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.
2. In via residuale possono essere costituiti posti di insegnamento con contributi orari di gradi di istruzione anche differenti, purche' le quote orarie afferiscano al medesimo ruolo regionale.
 
Art. 3.

Gestione della situazione di fatto

1. Ai sensi della legge 2 agosto 2001, n. 333, art. 3, i Dirigenti scolastici dispongono, a seguito dell'aumento effettivo del numero degli alunni, accertata nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, l'istituzione di quote di orario dell'insegnamento della religione cattolica, in relazione alle scelte delle famiglie e degli alunni.
2. Per effetto di quanto prescritto dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, art. 2, i medesimi Dirigenti provvedono, nella medesima fase di adeguamento dell'organico, alla soppressione delle quote di orario conseguenti ad accorpamenti di classi.
 
Art. 4.

Oneri finanziari

Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui all'art. 1 gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero della pubblica istruzione.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Roma, 21 aprile 2008

Il Ministro
della pubblica istruzione
Fioroni
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa
Il Ministro
per la funzione pubblica
Nicolais

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 38
 
Tabella A

----> Vedere Tabella a pag. 11 <----
 
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