Gazzetta n. 172 del 24 luglio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 24 aprile 2008
Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2008/2009.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visti: l'art. 1, comma 72, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' l'art. 26 del decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e l'art. 1 del decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200, riguardanti l'organico funzionale rispettivamente della scuola elementare e materna;
Visto l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che ha previsto l'attribuzione dell'autonomia scolastica alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale e' stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto ministeriale 13 giugno 2006, n. 47, e la nota esplicativa prot. n. 721 del 22 giugno 2006, che ha disposto l'elevazione sino al 20% dei limiti di flessibilita' riservati alle istituzioni scolastiche dei diversi ordini e gradi di scuola ai sensi dell'art. 8 del regolamento in materia di autonomia scolastica n. 275/99;
Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, in materia di curricoli delle istituzioni scolastiche;
Visti: l'art. 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente l'assegnazione dei posti per attivita' di sostegno agli alunni portatori di handicap;
Vista la legge 20 agosto 2001, n. 333, di conversione del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;
Vista la legge 22 novembre 2002, n. 268, di conversione del decreto legislativo 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'universita', la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, ai sensi della citata legge n. 53/2003;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e in particolare l'art. 3, commi 88-90»;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e in particolare l'art. 1, comma 128»;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in particolare il capo IV, che ha previsto norme di raccordo e continuita' tra il primo e secondo ciclo;
Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola;
Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141, recante norme sulla formazione delle classi con alunni in situazione di handicap;
Visti il decreto ministeriale 15 marzo 1997, n. 176, e il decreto interministeriale 18 dicembre 2002, n. 131, nella parte relativa ai parametri minimi contemplati per il funzionamento dei convitti e degli educandati dello Stato, e alla definizione degli organici del personale educativo;
Visto il decreto ministeriale del 25 maggio 2007, n. 41, relativo alla riduzione del carico orario settimanale di lezione degli istituti professionali in applicazione dell'art. 1, comma 605, della legge n. 296/1996;
Visto il decreto ministeriale del 3 ottobre 2007, n. 80, recante disposizioni in materia di interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti scolastici;
Visto il decreto ministeriale del 22 agosto 2007, n. 139, regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo scolastico emanato in attuazione dell'art. 1, comma 622, della legge n. 296/2006;
Vista la circolare ministeriale n. 110 del 14 dicembre 2007 riguardante le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l'a.s. 2008/09;
Vista la circolare ministeriale n. 29 prot. n. 464, del 5 marzo 2004, avente ad oggetto «Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 - indicazioni e istruzioni»;
Visto l'art. 35, comma 1, della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede che «le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarieta' d'insegnamento di ciascuna disciplina» e che, in via transitoria, tale disposizione si applica nei limiti in cui, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarieta', escluse quelle derivanti dall'utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento di frazioni di orario gia' comprese in cattedre costituite fra piu' scuole;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge n. 233, del 17 luglio 2006, con il quale e' stato istituito il Ministero della pubblica istruzione e sono state trasferire allo stesso le funzioni e le risorse gia' attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dall'art. 50, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 300, del 30 luglio 1999;
Vista la legge 12 luglio 2006, n. 228, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 173, del 12 gennaio 2006, recante «proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione», con la quale e' stata disposta la proroga: all'anno scolastico 2007-2008 del regime transitorio concernente l'accesso anticipato alla scuola dell'infanzia; all'anno scolastico 2008/2009 delle disposizioni per la definizione degli organici del personale docente della scuola secondaria di primo grado secondo la previsione del decreto del Presidente della Repubblica n. 782/1982; il rinvio all'anno scolastico 2008/2009 dell'avvio della riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado di cui al decreto legislativo n. 226/2005;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Visto in particolare l'art. 1, comma 605, che prevede che per meglio qualificare il ruolo e l'attivita' dell'Amministrazione scolastica, il Ministro della pubblica istruzione adotti provvedimenti che prevedano «nel rispetto della normativa vigente, la revisione a decorrere dall'anno scolastico 2007/08, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilita' dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i diversi ordini a gradi di scuola e le diverse realta' territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni classe dello 0,4;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, nella legge n. 176 del 25 ottobre 2007, in particolare l'art. 1 che, tra l'altro, prevede il ripristino del tempo pieno nella scuola primaria secondo il modello di cui all'art. 130, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato;
Visto in particolare l'art. 2, commi da 411 a 414, che per meglio qualificare il ruolo e l'attivita' dell'Amministrazione scolastica, anche attraverso misure di carattere strutturale, prevede l'adozione dei seguenti provvedimenti:
«411. a) a partire dall'anno scolastico 2008/2009, per l'istruzione liceale, l'attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento, ai sensi del decreto ministeriale n. 234 del 26 giugno 2000, e' subordinata alla valutazione della congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali;
b) il numero delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo dell'istruzione secondaria di secondo grado si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento. Negli istituti in cui sono presenti ordini o sezioni di diverso tipo, le classi prime si determinano separatamente per ogni ordine e tipo di sezione;
c) il secondo periodo del comma 1 dell'art. 3 della legge 20 agosto 2001, n. 333, e' sostituito dal seguente: "Incrementi del numero delle classi, ove necessario, sono disposti dal dirigente scolastico interessato previa autorizzazione del competente direttore generale regionale, secondo i parametri di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331";
412. Le economie di spesa di cui all'art. 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da conseguire ai sensi dei commi da 605 a 619 del medesimo articolo, nonche' quelle derivanti dagli interventi di cui al comma i, lettere a), b), c) e d), del presente articolo sono complessivamente determinate come segue: euro 535 milioni per l'anno 2008, euro 897 milioni per l'anno 2009, euro 1.218 milioni per l'anno 2010 ed euro 1.432 milioni a decorrere dall'anno 2011. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio relativi agli interventi di cui al comma 1, lettere da a) a d), del presente articolo, si applica la procedura prevista dall'art. 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
413. Fermo restando quanto previsto dal comma 605, lettera b), dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, non puo' superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce modalita' e criteri per il conseguimento dell'obiettivo di cui al precedente periodo. Tali criteri e modalita' devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse ed in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili.
414. La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno e' progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Conseguentemente, anche al fine di evitare la formazione di nuovo personale precario, all'art. 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da: "nonche' la possibilita'" fino a: "particolarmente gravi", fermo restando il rispetto dei principi sull'integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti non compatibili con le disposizioni previste dal comma 3 del presente articolo e dal presente comma.»;
Informate le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola;

Decreta:

Art. 1.

Consistenze dotazioni

1. Le consistenze delle dotazioni organiche nazionali e regionali relativamente alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I e II grado per l'anno scolastico 2008/2009 sono quelle riportate rispettivamente nelle allegate tabelle «A», «B», «C», «D», «E», «F», «G» e «H» e costituiscono parte integrante del presente provvedimento. Tali consistenze sono la conseguenza dell'intervento di contenimento delle classi e degli organici del personale docente e che, insieme ad altre modalita' organizzative, quali il migliore utilizzo del personale di ruolo, gli interventi sul sostegno, legati alla rimodulazione organizzativa sull'organico di fatto e quelli di riassorbimento dei soprannumerari e degli inidonei, ed altre azioni di cui alla tabella H, nonche' al contestuale parallelo intervento sull'organico del personale ATA, concorrono al raggiungimento del complessivo obiettivo di contenimento previsto dalla legge finanziaria 2008.
2. Le dotazioni organiche, definite in base alla previsione dell'entita' della popolazione scolastica e con riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap, tengono conto del grado di densita' demografica delle varie province di ciascuna regione, della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale, delle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati, delle condizioni socio-economiche e di disagio sociale delle diverse realta'. Sono determinate, altresi', in relazione all'articolazione e alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche rapportate al numero degli alunni ed alla distribuzione degli stessi nelle classi e nei plessi, alle situazioni edilizie, secondo parametri e i criteri previsti dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e dal decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141, e successive modifiche ed integrazioni, nonche', per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, comma 412, della legge finanziaria n. 244/2007.
3. Per la scuola primaria e alla scuola dell'infanzia, le citate consistenze tengono conto anche delle situazioni relative agli organici funzionali, cosi' come previste rispettivamente dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e dal decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200.
4. Con riferimento all'istruzione secondaria, le dotazioni organiche sono determinate con riguardo alle articolazioni orarie dei diversi curricoli e alle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni.
5. Ai fini di cui dall'art. 2, comma 1, lettera f) e dall'art. 7, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, le dotazioni organiche della scuola primaria (tabella B) sono incrementate del numero dei posti riportati nella tabella «B1», mentre le dotazioni organiche della scuola dell'infanzia (tabella A) sono incrementate del numero dei posti riportati nella tabella «A1». Entrambe le tabelle «A1» e «B1» costituiscono parte integrate del presente decreto.
6. I direttori regionali, ai fini dell'acquisizione dei dati e degli elementi utili relativi all'andamento della popolazione scolastica nelle realta' territoriali di propria competenza, si avvalgono della collaborazione dell'apposita struttura di rilevazione, di monitoraggio e di verifica e promuovono conferenze di servizio, confronti e di consultazioni con la partecipazione dei responsabili dei USP e dei dirigenti scolastici, finalizzati all'esame e allo approfondimento puntuale ed esaustivo della materia, nonche' alla individuazione e definizione degli aspetti e delle situazioni problematiche.
 
Art. 2.

Dotazioni provinciali

1. I direttori generali degli uffici scolastici regionali, informate le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto, provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche tra le circoscrizioni provinciali di competenza, avendo cura, altresi', di sensibilizzare le Regioni sull'attuazione del piano dell'offerta formativa. L'assegnazione delle risorse e' effettuata con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonche' alle possibilita' di impiego flessibile delle stesse risorse, in conformita' di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che detta norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresi', tenersi conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo alle zone montane e alle piccole isole; specifico riguardo si dara' anche alle zone in cui siano presenti tassi particolarmente elevati di dispersione e di abbandono.
2. I direttori generali regionali, previa informativa alle organizzazioni sindacali, possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi di istruzione, nonche' disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticita', anche ai fini della prosecuzione di progetti di rilevanza pedagogica-didattica, formativa e sociale, l'accantonamento di un'aliquota di posti delle dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate.
3. Le dotazioni organiche di istituto sono definite dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale su proposta dei dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate nel limite dell'organico regionale assegnato. A tal fine, i dirigenti scolastici rappresentano, adeguatamente motivandole, al direttore generale regionale le esigenze definite nel piano dell'offerta formativa e ogni altro elemento ritenuto utile, improntando le proposte a criteri di efficienza e razionale contenimento della spesa e procurando che, sulla base dell'andamento della popolazione scolastica negli ultimi anni, dei dati desumibili dall'anagrafe degli alunni, nonche' degli altri elementi in possesso, la previsione sia rispondente alle reali esigenze.
4. I direttori generali regionali, una volta acquisite le proposte formulate dai dirigenti scolastici, procedono alle opportune verifiche e controlli ed alla eventuale attivazione di interventi modificativi delle previsioni effettuate dalle singole istituzioni scolastiche, e rendano definitivi i dati, dandone formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate e al Sistema informativo.
5. I direttori generali regionali al fine di conseguire gli obiettivi fissati dall'art. 1, commi 605 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), come rimodulati dall'art. 2, comma 412, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), attraverso la valorizzazione della responsabilita' delle istituzioni scolastiche, possono prevedere di non procedere allo sdoppiamento delle classi in presenza di un limitato numero di alunni eccedente i parametri previsti dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 3.

Scuola primaria

1. L'articolazione e la quantificazione delle attivita' educative, didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall'art. 7 del decreto legislativo n. 59/2004.
2. Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 ottobre 2007, n. 176, e' reintrodotta l'organizzazione di classi funzionanti a tempo pieno, con orario settimanale di quaranta ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa di cui all'art. 130 del decreto legislativo n. 294/1994. La predetta organizzazione e' realizzata nei limiti della dotazione complessiva dell'organico di diritto determinata con il presente decreto interministeriale emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il numero dei posti per le attivita' di tempo pieno devono essere attivati a livello nazionale nel rispetto dei limiti di spesa previsti a legislazione vigente per il personale della scuola e senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanza pubblica.
Classi a tempo pieno possono essere attivate solo in presenza di strutture idonee, l'orario settimanale, ivi compreso il tempo mensa, deve essere previsto di norma in 40 ore e la programmazione didattica deve prevedere l'orario obbligatoriamente antimeridiano e pomeridiano.
3. L'insegnamento della lingua inglese, e' impartito in maniera generalizzata obbligatoriamente per un'ora alla settimana nella prima classe, mediamente per due ore e mezza per classe alla settimana nel primo biennio, per tre ore per classe alla settimana nel secondo biennio.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'insegnamento della lingua straniera deve essere impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell'organico di istituto sempre in possesso di tali requisiti. In tale ottica, i dirigenti scolastici porranno in essere tutti gli accorgimenti organizzativi affinche' tutti i docenti in servizio nell'istituzione scolastica, in possesso dei requisiti richiesti, impartiscano l'insegnamento delle lingua straniera nelle due classi del modulo. Solo per le ore di insegnamento di lingua straniera che non sia stato possibile coprire attivando la citata procedura possono essere istituiti posti da assegnare a docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, sempreche' per ciascun posto si raggiugnano almeno 18 ore di insegnamento.
 
Art. 4.

Disposizioni generali per l'istruzione secondaria

1. Al fine della piena valorizzazione dell'autonomia e della migliore qualificazione dei servizi scolastici, la determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione e' effettuata tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese quelle connesse all'integrazione degli alunni portatori di handicap, e tenendo conto dell'eventuale articolazione della scuola in sezioni staccate, sedi coordinate e corsi serali.
2. Ai sensi dell'art. 35, primo comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarieta' d'insegnamento di ciascuna disciplina. Il disposto di cui al presente comma trova applicazione nel caso in cui nelle singole istituzioni scolastiche non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarieta', fatta eccezione per le cattedre costituite tra piu' scuole per le quali la possibilita' di salvaguardare la titolarita' va accertata una volta soddisfatte le esigenze di completamento a 18 ore delle cattedre interne.
I posti costituiti ai soli fini della salvaguardia delle titolarita' non sono disponibili per le operazioni di mobilita'. Tale procedura si applica anche all'istruzione professionale stante la riduzione dell'orario settimanale di lezione disposta con decreto ministeriale n. 41 del 25 maggio 2007.
Nelle scuole secondarie di primo grado le cattedre relative alle classi di concorso A028, A030, A032 e alla lingua straniera, sono ricondotte a 18 ore di insegnamento nei limiti in cui sia possibile utilizzare, dopo la formazione delle cattedre interne ed esterne secondo la normale procedura, eventuali spezzoni residui presenti in ambito provinciale per la costituzione della cattedre orario esterne.
3. Per l'ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all'interno di ciascuna sede centrale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi (anche associate) della stessa scuola. In presenza di docente titolare in una delle sedi sopraindicate, la titolarita' va salvaguardata se nella sede stessa sia disponibile almeno un terzo delle ore. In presenza di piu' titolari, la titolarita' e' assegnata sull'una o sull'altra sede in base al maggior apporto di orario; in caso di uguale consistenza oraria degli spezzoni, la titolarita' viene attribuita alla sede che offre maggiori garanzie di stabilita' del posto e, in subordine, alla sede principale. Analogamente si procede in assenza di titolari.
4. Nei corsi serali gli eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica.
5. Qualora gli spezzoni residui non possono essere utilizzati secondo le modalita' di cui ai commi precedenti, si procede alla fase associativa per la costituzione di posti di insegnamento tra istituzioni scolastiche autonome secondo la normativa attualmente in vigore.
6. I dirigenti scolastici, fatte salve le priorita' indicate ai commi precedenti, prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato di propria competenza, attribuiscono spezzoni orari fino a 6 ore ai docenti in servizio nell'istituzione, con il loro consenso, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
 
Art. 5.

Scuola secondaria di I grado

1. L'articolazione e la quantificazione delle attivita' educative e didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall'art. 10 del decreto legislativo n. 59/2004, integrato dal capo IV, articoli 23/26, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
2. Tenuto conto della proroga all'anno scolastico 2008/2009 della fase transitoria di attivazione del nuovo ordinamento, disposta dall'art. 1, comma 7, della legge 12 luglio 2006, n. 228, l'assetto organico della scuola secondaria di I grado e' confermato secondo i criteri fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 ottobre 2007, n. 176, i posti per le attivita' di tempo prolungato devono essere attivati nell'ambito della dotazione complessiva dell'organico di diritto determinata con il presente decreto interministeriale emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il numero dei posti per le attivita' di tempo prolungato devono essere attivati a livello nazionale nel rispetto dei limiti di spesa previsti a legislazione vigente per il personale della scuola e senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanza pubblica.
Classi a tempo prolungato di cui al decreto ministeriale 22 luglio 1983, possono essere attivate solo in presenza di adeguate strutture edilizie e attrezzature idonee; l'orario settimanale, ivi compreso il tempo mensa, deve essere stabilito in non meno di 36 fino a 40 ore e l'organizzazione della didattica deve prevedere l'orario obbligatoriamente antimeridiano e pomeridiano.
 
Art. 6.

Formazione delle classi nelle scuole di istruzione secondaria di II
grado

1. Il numero delle classi prime e di quelle iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio (prima classe del liceo classico, terza classe dei licei scientifici, dei licei artistici e degli istituti tecnici, terza classe degli istituti professionali nei quali sia possibile accedere dal biennio comune a piu' corsi di qualifica, prima o unica classe dei corsi post-qualifica per il conseguimento della maturita' professionale o della maturita' d'arte applicata) si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento, con lo stesso procedimento di cui all'art. 18, comma 1 del decreto ministeriale n. 331/1998. Per indirizzi si intendono i vari corsi di studio presenti nelle diverse tipologie di istituto (es. in un istituto tecnico commerciale: indirizzo IGEA, indirizzo programmatori, indirizzo progetto Mercurio; in un istituto per geometri: indirizzo geometri tradizionale e indirizzo progetto Cinque); in un istituto per il turismo: indirizzo tradizionale e indirizzo ITER).
2. Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti ordini, istituti o sezioni di diverso tipo (es. istituto agrario con istituto per la ristorazione, istituto commerciale con sezione annessa di geometra o periti aziendali, il liceo classico con il liceo scientifico), le classi prime si determinano separatamente per ogni ordine, istituto o tipo di sezione, secondo la procedura di cui all'art. 18, comma 1, del decreto ministeriale n. 331/1998.
3. Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione anche sperimentali funzionanti con un solo corso sono costituite con non meno di 20 di alunni.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, e' consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purche' le classi siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza sia costituito da almeno 12 alunni.
5. Per l'istruzione liceale, l'attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento ai sensi del decreto ministeriale n. 234/2000 il cui carico orario e' pari o superiore alle 34 ore settimanali, e' subordinata alla valutazione della congruita' dei quadri orari e dei piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali, salvo motivate deroghe, da verificare attentamente in sede locale, in relazione a corsi di riconosciuta valenza formativa.
6. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni indirizzi sia insufficiente per la costituzione di una classe, il competente Consiglio di istituto stabilisce i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa scuola, ferma restando la possibilita' per gli stessi alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l'indirizzo di specializzazione o la sperimentazione richiesti.
7. Le classi intermedie vanno accorpate ove si preveda che funzioneranno con un numero di alunni inferiore alla media indicata dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331; parimenti si procede all'accorpamento delle classi finali qualora se ne preveda il funzionamento con un numero esiguo di alunni, avendo comunque cura di non frazionare il gruppo classe.
8. Le cattedre di educazione fisica sono costituite in relazione al numero delle classi anziche' per squadre distinte per sesso. Queste ultime possono essere attivate, previa deliberazione del collegio dei docenti, valutate le attitudini e le esigenze degli alunni, qualora non comportino incrementi di ore o di cattedre.
9. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui ai decreti ministeriali n. 331/1998 e n. 141/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 7.

Dotazione organica dei centri provinciali per l'istruzione degli
adulti

L'organizzazione e la dotazione organica dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti e' regolata dal decreto ministeriale 25 ottobre 2007 emanato in applicazione della legge dell'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. In relazione all'attuazione progressiva della citata disposizione, la dotazione organica assegnata a livello regionale ai centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in eta' adulta, rimane confermata nelle attuali consistenze e non puo' superare quella relativa all'organico di diritto dell'anno scolastico 2007/2008. Eventuali variazioni, debitamente motivate, sono consentite solo entro la consistenza delle dotazioni organiche assegnate ad ogni singola regione.
 
Art. 8.

Sezioni ospedaliere

Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell'istruzione secondaria di II grado, di cui al decreto interministeriale 28 novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni di cui all'art. 4, comma 3 dello stesso decreto, sia per le aree di indirizzo, e' effettuata in organico di diritto avendo esclusivo riguardo alle risorse umane e alle professionalita' ritenute indispensabili per la piu' corretta e proficua azione didattica in ambiente di cura.
 
Art. 9.

Dotazione organica di sostegno

1. A decorrere dall'anno scolastico 2008/09, ai sensi dell'art. 2, comma 413, della legge n. 244/2007, la dotazione organica dei posti di sostegno per l'integrazione degli alunni disabili e' determinata sulla base del 25 per cento delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007. Tale dotazione fissa le complessive quantita' dei posti di sostegno annualmente attivabili a livello nazionale ed e' comprensiva delle eventuali deroghe necessarie per l'integrazione degli alunni disabili.
2. Per l'anno scolastico 2008/09 il numero dei posti di sostegno complessivamente attivabili in ciascuna regione, compresi quelli dell'organico di diritto, non puo' superare le quantita' stabilite nella tabella E, colonna C, e tende a realizzare al livello regionale il graduale raggiungimento del rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili.
3. La dotazione organica di diritto dei posti di sostegno per l'anno scolastico 2008/09 e' stabilita nella medesima tabella E, colonna A, che riporta la prima quota dell'incremento della dotazione di diritto di cui all'art. 2, comma 414, della legge n. 244/2007. La progressiva e graduale rideterminazione dei posti di sostegno in organico di diritto per il triennio 2008-2010, prevista dal citato art. 2, comma 414 della legge n. 244/2007, fino al raggiungimento nell'a.s. 2010/2011 del 70 per cento dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007 e' riportata nella tabella F.
5. I direttori generali regionali sentite le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche competenti individuano di comune accordo le modalita' di distribuzione delle risorse di personale e materiali utili all'integrazione dell'alunno disabile, anche attraverso la costituzioni di reti di scuole.
6. I direttori generali regionali determinano la dotazione organica per ciascun grado di istruzione, definendo l'organico di diritto nei limiti della consistenza indicata nella colonna A della tabella E, e quelle dell'adeguamento dell'organico alle situazioni di diritto secondo le quantita' riportate nella colonna B della tabella E.
7. Nell'ambito dei contingenti assegnati i direttori generali regionali assicurano la distribuzione degli insegnanti di sostegno correlata alla effettiva presenza di alunni disabili, tenendo anche conto delle risorse messe a disposizione dalle regioni e dagli enti locali.
8. Sulle disponibilita' corrispondenti alla differenza tra i posti della dotazione regionale complessiva di cui al comma 2, e quelli attivati in organico di diritto di cui al comma 3 possono essere assegnati, con provvedimenti di durata annuale, docenti in servizio a tempo indeterminato, ovvero possono essere disposte assunzioni a tempo determinato fino al termine delle attivita' didattiche.
 
Art. 10.

Istituzioni educative

Per le istituzioni educative rimangono confermate le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto interministeriale n. 131 del 18 dicembre 2002.
 
Art. 11.

Scuole funzionanti presso educandati femminili statali

Le classi e i posti di insegnamento delle scuola di ogni ordine e grado funzionanti presso gli Educandati femminili statali, di cui all'art. 204 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono determinati secondo le disposizioni del presente decreto e sono assunti nell'organico di diritto nei limite delle consistenze organiche provinciali.
 
Art. 12.

Sperimentazione dell'organico

Con successivo provvedimento saranno individuate le province interessate alla sperimentazione di cui all'art. 2, commi da 417 a 424, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), nonche' le finalita', criteri e metodi della sperimentazione di un modello organizzativo volto ad innalzare la qualita' del servizio di istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia della spesa.
 
Art. 13.

Gestione delle situazioni di fatto

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 411, lettera c) della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), i dirigenti scolastici possono disporre incrementi del numero delleclassi dell'istruzione primaria e dell'istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessita' legate all'aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni, previa autorizzazione del direttore generale regionale secondo i criteri ed i parametri di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 3 giugno 1999 n. 141, dal decreto interministeriale 18 dicembre 2002 n. 131, dal decreto interministeriale n. 57 del 20 luglio 2004 e dal presente decreto.
2. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002, i medesimi dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione degli alunni rispetto alla previsione, procedono all'accorpamento delle classi secondo le disposizioni citate nel precedente comma.
3. Non sono ammessi sdoppiamenti ne' istituzioni di nuove classi dopo l'inizio dell'anno scolastico, salvo nel caso di incrementi di alunni conseguenti al mancato recupero dei debiti formativi la cui verifica sia stata programmata dopo il 31 agosto. In presenza di alunni che non hanno saldato il debito, non si procede comunque all'istituzione o allo sdoppiamento delle classi qualora il numero degli alunni per classe non superi le 31 unita'.
4. Le variazioni di cui al comma 1 rivestono carattere eccezionale e debbono rivelarsi assolutamente indispensabili per far fronte ad eventuali incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione dell'organico di diritto e non devono ricadere entro la previsione di cui all'art. 9 del decreto ministeriale n. 331/1998 relativo alla possibilita' di derogare, in misura non superiore al 10 %, al numero massimo e minimo di alunni per classe previsto per ciascun grado di istruzione. Le proposte di variazioni delle classi devono essere tempestivamente comunicate, comunque, non oltre il 10 luglio, al competente direttore regionale e agli USR di riferimento, per la prevista autorizzazione di cui al comma 1.
5. Ulteriori posti per il funzionamento delle sezioni carcerarie, di quelle ospedaliere e delle attivita' inerenti ai corsi di istruzione per adulti previsti dall'ordinanza ministeriale 29 luglio 1997, n. 455 e dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001 possono essere attivati in presenza di personale in esubero, che non possa essere utilizzato su posti e ore di insegnamento disponibili fino al termine delle attivita' didattiche.
 
Art. 14.

Verifica e monitoraggio

1. Gli Uffici regionali effettuano il monitoraggio iniziale e in itinere della consistenza delle dotazioni organiche definite in base alle disposizioni del presente decreto, al fine di assicurare, nel rispetto dei contingenti di posti assegnati, la rispondenza delle dotazioni stesse agli obiettivi formativi. I medesimi uffici effettuano, inoltre, il monitoraggio delle operazioni di avvio dell'anno scolastico, vigilando sul puntuale espletamento delle operazioni stesse e affinche' gli incrementi delle classi e dei posti, compresi quelli di sostegno, siano contenuti nei limiti delle effettive, inderogabili necessita'.
2. L'apposita struttura istituita presso l'Amministrazione centrale assicura la verifica costante dell'andamento delle operazioni anche sotto il profilo dell'incidenza sulla spesa e della rigorosa osservanza della normativa regolante la materia. Ai fini suddetti, i direttori generali regionali, si avvalgono dell'apposita struttura costituita presso ciascuno ufficio scolastico regionale per gli aggiornamenti nell'ambito del sistema e la necessaria circolarita' delle informazioni.
 
Art. 15.

Scuole di lingua slovena

Con proprio decreto il direttore generale dell'Ufficio regionale del Friuli-Venezia Giulia definisce le dotazioni organiche provinciali degli istituti e scuole di lingua slovena, nei limiti delle dotazioni regionali.
 
Art. 16.

Oneri finanziari

Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alle tabelle «A», «B», «C», «D», «E» e «G» gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Gli oneri derivanti dagli incrementi delle dotazioni organiche di cui alle tabelle A1 e B1 sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53 e dell'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Il Ministro
della pubblica istruzione
Fioroni
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 41
 
----> Vedere Tabelle da pag. 19 a pag. 23 <----
 
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