IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese; Considerato che l'art. 2, comma 2 del suddetto decreto legislativo prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto in conformita' con le disposizioni dell'Unione europea indichi ed aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/O (G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione, con la quale sono state, altresi', sostituite le precedenti comunicazioni relative al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione; Considerato che il nuovo metodo prevede che il tasso di riferimento e attualizzazione venga determinato aggiungendo al tasso base fissato dalla Commissione europea 100 punti base; Considerato che la Commissione europea rende pubblico il predetto tasso base su Internet all'indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/refere nce rates.html; Considerato che il predetto tasso base e' stato fissato dalla Commissione europea con decorrenza 1° luglio 2008 nella misura pari al 4,59%;
Decreta:
Art. 1. 1. A partire dal 1° luglio 2008, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese e' pari a 5,59%. Roma, 10 luglio 2008 Il Ministro: Scajola |