Gazzetta n. 173 del 25 luglio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA DIFESA |
DECRETO 2 maggio 2008 |
Dismissione dei beni del demanio militare aeronautico dell'aeroporto di Ancona Falconara. |
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IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
I MINISTRI DEI TRASPORTI, DELLE INFRASTRUTTURE E DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni; Visti la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa e il regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 9 novembre 2004, n. 265, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile e delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione; Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151, recante norme di revisione della parte aeronautica del codice della navigazione; Visto in particolare, il terzo comma dell'art. 693 del codice della navigazione, il quale prevede che «I beni del demanio militare aeronautico, non piu' funzionali ai fini militari e da destinare alla aviazione civile in quanto strumentali all'attivita' del trasporto aereo, sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e trasferiti al demanio aeronautico civile per l'assegnazione in uso gratuito all'ENAC ed il successivo affidamento in Concessione»; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri e in particolare l'art. 1, commi 4 e 5; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, concernente l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dei trasporti, cosi' come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 aprile 2007; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante l'istituzione dell'Ente nazionale della navigazione civile (ENAC) e, in particolare l'art. 8, comma 2, il quale prevede che con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministro del tesoro e delle finanze, vengono assegnati all'ENAC, in uso gratuito, i beni del demanio aeroportuale per il successivo affidamento dei beni medesimi ai gestori aeroportuali; Visto il «Protocollo d'intesa propedeutico a specifici accordi di programma» del 14 ottobre 2004, tra il Ministero della difesa il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, finalizzato al trasferimento al demanio statale, ramo trasporti - aviazione civile - di aeroporti o sedimi aeroportuali attualmente in capo al demanio della Difesa; Visto il decreto del Ministro della difesa in data 25 gennaio 2008, recante atto di indirizzo relativo agli aeroporti militari a doppio uso militare-civile (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 57 del 7 marzo 2008); Ravvisata la necessita' di dare applicazione al disposto del citato terzo comma dell'art. 693 del codice della navigazione, con l'individuazione dei beni del demanio militare aeronautico non piu' funzionali ai fini militari da destinare all'aviazione civile in quanto strumentali all'attivita' del trasporto aereo; Ravvisata la necessita' di dare contestuale attuazione al disposto del richiamato art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 250 del 1997, ai fini del contemporaneo trasferimento al demanio aeronautico civile per l'assegnazione gratuita all'ENAC e il successivo affidamento in concessione dei beni del demanio aeronautico militare individuati ai sensi del richiamato art. 693, terzo comma, del codice della navigazione, per mantenere la necessaria continuita' della gestione del traffico civile aeroportuale; Visto il verbale del Ministero della difesa - Gabinetto del Ministro, recante il resoconto della riunione tenutasi in data 3 aprile 2008, del gruppo di lavoro di vertice composto dai rappresentanti dei Ministeri della difesa, delle infrastrutture, dei trasporti e dell'economia e delle finanze, nonche' degli enti interessati, che hanno analizzato la dismissione dei beni, in particolare, del compendio aeroportuale di Ancona Falconara; Vista la determinazione dello Stato maggiore dell'Aeronautica, assunta con foglio n. MDAAVSMA 22027 in data 18 marzo 2008, confermata dallo Stato maggiore della difesa, con foglio n. 141/1481/4665.5 in data 9 aprile 2008, circa il cessato interesse, ai fini militari, dei beni individuati nel progetto di dismissione appartenenti al compendio aeroportuale di Ancona Falconara; Vista la determinazione del Ministero dei trasporti, assunta con foglio n. 1496 in data 31 marzo 2008, circa l'effettiva strumentalita' ai fini del trasporto aereo degli stessi beni descritti nel richiamato progetto di dismissione;
Decreta:
Art. 1. 1. I beni del demanio militare aeronautico dell'aeroporto di Ancona Falconara, individuati e descritti nell'annesso tecnico e relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, dichiarati non piu' funzionali ai fini militari, sono destinati all'aviazione civile con trasferimento al demanio aeronautico civile (demanio pubblico dello Stato ramo trasporti - aviazione civile) nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data del presente decreto, in quanto strumentali all'attivita' del trasporto aereo civile. 2. I beni trasferiti ai sensi del comma 1, sono assegnati, contestualmente, in uso gratuito all'ENAC, ai sensi dell'art. 8, comma 2, dei decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250. |
| Art. 2. 1. L'aeroporto di Ancona Falconara assume, dalla data del presente decreto, lo stato giuridico di aeroporto civile appartenente allo Stato, aperto al traffico civile. 2. I servizi di assistenza per la navigazione aerea sono gia' garantiti dall'Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo (ENAV) S.p.A., in applicazione della normativa vigente. Il presente decreto sara' comunicato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 maggio 2008
Il Ministro della difesa Parisi Il Ministro dei trasporti Bianchi Il Ministro delle infrastrutture Di Pietro Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2008 Ministeri istituzionali, Difesa, registro n. 8, foglio n. 177 |
| Annesso
----> Vedere Annesso da pag. 37 a pag. 41 <---- |
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