Gazzetta n. 173 del 25 luglio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 5 maggio 2008
Attuazione del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150, per quanto riguarda gli esami delle sementi eseguiti sotto sorveglianza ufficiale.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante norme per la disciplina dell'attivita' sementiera;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che integra e modifica la legge n. 1096/71;
Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150, che modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73 e la legge n. 195/76 per cio' che concerne gli esami delle sementi eseguiti sotto sorveglianza ufficiale;
Visto in particolare, l'art. 26-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73 e l'art. 2 della legge n. 195/76 che disciplinano, rispettivamente, le modalita' per l'effettuazione del controllo delle sementi sotto sorveglianza ufficiale per le varieta' di cereali, di piante foraggere, di barbabietola, di piante oleaginose e da fibra e di piante di specie ortive;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Decreta:

Art. 1.

Ispezione in campo e autorizzazione del personale

1. Le ispezioni previste dall'art. 26-bis, comma 1, lettera A), del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73 e dall'art. 2, comma 5, lettera A) della legge n. 195/76 sono effettuate da personale alle dipendenze di un'impresa in possesso della licenza di produzione a scopo di commercializzazione dei prodotti sementieri, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150, che ha sostituito l'art. 2 della legge n. 1096/71, e in possesso delle necessarie qualificazioni tecniche.
2. Il personale di cui al comma 1 e' autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su indicazione dell'Ente nazionale sementi elette. A tal fine l'Ente nazionale sementi elette organizza, secondo modalita' e criteri stabiliti dall'ente medesimo, appositi corsi di formazione. L'individuazione del personale e' condizionata alla partecipazione e al superamento di un esame finale dei corsi di formazione organizzati dall'Ente nazionale sementi elette.
 
Art. 2.

Controlli delle sementi e autorizzazione dei laboratori e del
personale

1. I controlli previsti dall'art. 26-bis, comma 1, lettera B), del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73 e dall'art. 2, comma 5, lettera B) della legge n. 195/76 sono eseguiti da laboratori di controllo che dispongano di una persona incaricata delle analisi delle sementi direttamente responsabile delle operazioni tecniche di laboratorio e in possesso delle qualifiche necessarie per dirigere un laboratorio di controllo delle sementi.
2. I responsabili dei laboratori e il personale incaricato delle analisi delle sementi devono possedere le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalita' vigenti per le analisi ufficiali e confermate mediante esami ufficiali.
3. Possono operare come laboratori indipendenti solo i laboratori in possesso di accreditamento ISTA per le specie e i metodi d'analisi d'interesse.
4. Il personale di cui ai commi 2 e 3 e' autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su indicazione dell'Ente nazionale sementi elette. A tal fine l'Ente nazionale sementi elette organizza, secondo modalita' e criteri stabiliti dall'ente medesimo, appositi corsi di formazione.
5. I locali, le attrezzature, i metodi applicati e il volume di attivita' dei laboratori, devono soddisfare le condizioni fissate nell'allegato 1 al presente decreto che ne costituisce parte integrante, in particolare per quanto riguarda i metodi di analisi, ove non specificato, si deve fare riferimento alle norme ISTA in vigore. I locali e le attrezzature dei laboratori sono considerati ufficialmente soddisfacenti, al fine del controllo delle sementi nell'ambito dell'autorizzazione, dall'Ente nazionale sementi elette.
 
Art. 3.

Campionamento delle sementi e autorizzazione del personale

1. I campionamenti previsti dall'art. 26-bis, comma 1, lettera C), del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73 e dall'art. 2, comma 5, lettera C) della legge n. 195/76 sono eseguiti da personale che possiede le necessarie qualificazioni tecniche ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalita' vigenti per i campionatori ufficiali e confermate mediante esami ufficiali.
2. Il personale di cui al comma 1 e' autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su proposta dell'Ente nazionale sementi elette. A tal fine l'Ente nazionale sementi elette organizza, secondo modalita' e criteri stabiliti dall'ente medesimo, d'intesa con il Ministero vigilante, appositi corsi di formazione.
 
Art. 4.

Controlli e sanzioni

1. Il controllo sulle attivita' previste dal presente decreto si esercita sulle colture in campo, durante la manipolazione e conservazione del prodotto da immettere in commercio nonche' mediante prove colturali che si eseguono a mezzo di allevamento di campioni. La valutazione dell'efficienza dei laboratori autorizzati si esercita, anche, attraverso la verifica dei risultati ottenuti in «test di performance» organizzati dall'Ente nazionale delle sementi elette.
2. Qualora, durante l'effettuazione dei controlli, sia accertata una delle violazioni di cui all'art. 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150, l'Ente nazionale delle sementi elette o altri enti incaricati dei controlli trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali apposito verbale.
3. Costituiscono casi di inadempienza ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150:
a) in relazione all'attivita' di laboratorio:
analisi effettuate da personale non in possesso di autorizzazione riconosciuta sulla base del presente decreto;
divergenze statisticamente significative, nei risultati di analisi relativi a una campagna di riferimento, rispetto a quelli ufficiali. Le metodologie di confronto sono fissate dall'Ente nazionale sementi elette, tenuto conto dei criteri ISTA per la comparazione dei risultati d'analisi;
negligenza nella tenuta dei locali adibiti a laboratorio o nella taratura delle apparecchiature a disposizione;
utilizzo di metodologie non conformi a quanto stabilito dall'art. 26-bis punto B, a), 1) del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.
b) in relazione all'attivita' di ispezione in campo: negligenza nell'esecuzione degli accertamenti previsti e mancato rispetto delle indicazioni impartite dall'Ente nazionale sementi elette;
c) in relazione all'attivita' di campionamento:
divergenze statisticamente significative, nei risultati di analisi relativi a una campagna di riferimento, rispetto a quelli ufficiali. Le metodologie di confronto sono fissate dall'Ente nazionale sementi elette, tenuto conto dei criteri ISTA per la comparazione dei risultati d'analisi;
negligenza nell'esecuzione degli accertamenti previsti e mancato rispetto delle indicazioni impartite dall'Ente nazionale sementi elette.
Il presente decreto e' soggetto al visto della Corte dei conti ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 maggio 2008
Il Ministro: De Castro Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 186
 
Allegato 1

CONDIZIONI PER L'AUTORIZZAZIONE DEL LABORATORIO

1. Prescrizioni relative ai locali.
Le dimensioni dovranno essere proporzionate al personale operante ed al numero di analisi effettuate.
I locali dovranno essere luminosi, salubri, ben areati e destinati esclusivamente alle analisi delle sementi.
Le aree di lavoro destinate alle diverse analisi dovranno essere separate e la preparazione dei campioni di analisi dovra' essere effettuata in locale separato, ma attiguo. 2. Attrezzature e dotazioni.
Il laboratorio dovra' essere dotato delle apparecchiature necessarie all'esecuzione delle analisi richieste per la certificazione delle specie oggetto di autorizzazione, ai fini della corretta applicazione dei metodi ufficiali di analisi nazionali e delle Norme ISTA (International Rules for Seed Testing) in vigore.
Di seguito, vengono considerate le prescrizioni relative alle analisi comuni alla generalita' delle specie, mentre per l'esecuzione di analisi fitosanitarie o di altra particolare natura e' necessario fare riferimento ai protocolli utilizzati per la certificazione delle sementi.
2.1. Preparazione dei campioni di analisi: divisore di tipologia e dimensione idonee per le specie oggetto di autorizzazione.
2.2. Analisi di purezza specifica e Ricerca dei Semi Estranei: lenti di ingrandimento, setacci di vario calibro, pinze da laboratorio, tavolette, uncini, bilance di portata e grado di precisione idonei per la/e specie oggetto di autorizzazione (vedi tabella 1).
Tabella 1. Numero di cifre decimali da considerare in relazione al peso del campione di analisi.

----> Vedere Tabella a pag. 50 <----
Per le analisi delle sementi di Dactylis glomerata, Poa pratensis, Poa trivialis, il laboratorio dovra' essere dotato di apparecchio soffiatore idoneo all'utilizzo del metodo della corrente d'aria uniforme.
Per le analisi delle sementi di Oryza sativa, il laboratorio dovra' essere dotato di apparecchio idoneo alla sbramatura, al fine di determinare il numero di cariossidi a pericarpo rosso presenti nel campione di analisi.
Per la ricerca di Cuscuta spp in talune specie e' consigliato l'utilizzo di una decuscutatrice elettromagnetica da laboratorio.
2.3. Analisi della germinabilita'.
2.3.1. Camere o armadi di germinazione con controllo delle condizioni climatiche:
temperatura con oscillazione massima di þ 2 °C rispetto alla temperatura prescritta; nel caso di alternanza di temperatura, i valori prescritti devono essere raggiunti nel termine massimo di 2 ore;
umidita' prossima al livello di saturazione; qualora vengano utilizzate apparecchiature prive di controllo dell'umidita', e' necessario limitare al massimo l'evaporazione dai substrati di germinazione, ricorrendo ad altri dispositivi;
luce fredda ottenuta da fonti di illuminazione con intensita' regolabile tra 250 e 1250 lux (non obbligatoria per tutte le specie, ma comunque consigliata nella maggioranza dei casi).
2.3.2. Armadio frigorifero (4/10 °C) per il trattamento della pre-refrigerazione (ove contemplato).
2.3.3. Germinatoi (capsule Petri in vetro o plastica, bacinelle, altri recipienti) in numero adeguato e di dimensioni idonee.
2.3.4. Substrati di germinazione:
carta da filtro (in dischi o pieghettata) priva di sostanze chimiche dannose e di ogni altra contaminazione, di adeguato spessore ed elevata capacita' di assorbimento;
sabbia silicea costituita da particelle di diametro compreso fra 0,05 e 0,80 mm, priva di sostanze tossiche e di ogni altra contaminazione, sterile o sterilizzata dal laboratorio.
2.3.5. Altro.
A seconda delle specie oggetto di autorizzazione, il laboratorio dovra' essere dotato di particolari apparecchiature (apparecchio per il prelavaggio, stufa per la pre-essicazione) e fornito di particolari reagenti (es. KNO3, GA3) necessari per l'applicazione di trattamenti speciali indicati dai metodi ufficiali di analisi nazionali e dalle Norme ISTA. 3. Altre condizioni.
3.1. Conservazione dei campioni: il laboratorio dovra' essere dotato di un'attrezzatura atta allo stoccaggio dei campioni destinati alla conservazione per almeno 1 anno dalla data di analisi, in idonee condizioni (temperatura non superiore a 15 °C - umidita' relativa inferiore al 50%).
3.2. Archivio: il laboratorio deve conservare copia dei certificati di analisi, le schede di analisi, i rapporti di taratura e controllo degli strumenti per almeno 6 anni.
3.3. Collezione di riferimento: il laboratorio deve possedere una collezione di semi appartenenti alle specie coltivate analizzate e a quelle affini, nonche' alle specie infestanti piu' comunemente reperite nei campioni di sementi oggetto di analisi.
3.4. Documentazione di riferimento: il laboratorio deve disporre di documentazione normativa e tecnica inerente la certificazione delle sementi e, in particolare, le analisi di laboratorio.
Le modalita' di utilizzo e controllo delle apparecchiature e dei substrati e, in generale, le dotazioni e l'operativita' del laboratorio sono oggetto di verifica da parte dell'autorita' incaricata della certificazione delle sementi. 4. Volume di attivita'.
Il numero massimo di analisi che possono essere effettuate dal laboratorio e' commisurato all'organizzazione dello stesso e al numero di analisti autorizzati che vi lavorano.
Il mantenimento dell'autorizzazione e' subordinato all'esercizio continuativo dell'attivita' d'analisi.
 
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