Gazzetta n. 173 del 25 luglio 2008 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 92
Testo del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 122 del 26 maggio 2008), coordinato con la legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 6), recante: «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica».

Avvertenza:

- Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dall'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al sono fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.

Modifiche al codice penale

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 235 e' sostituito dal seguente:
«Art. 235 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero (( o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea )) sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni. (( Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalita' di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. ))
Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. (( In tal caso e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo»; ))
b) l'articolo 312 e' sostituito dal seguente:
«Art. 312 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero (( o il cittadino appartenente ad uno Stato membro )) dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della liberta' personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo. (( Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalita' di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.». ))
Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. (( In tal caso e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo»;
«b-bis) all'articolo 416-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sette a dodici anni»;
2) al secondo comma, le parole: «da sette a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da nove a quattordici anni»;
3) al quarto comma, le parole: «da sette» sono sostituite dalle seguenti: «da nove» e le parole: «da dieci» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici».
4) all'ottavo comma, dopo le parole: «comunque localmente denominate,» sono inserite le seguenti: «anche straniere,»;
5) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Associazioni di tipo mafioso anche straniere».
b-ter) l'articolo 495 e' sostituito dal seguente:
«Art. 495 (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri). - Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identita', lo stato o altre qualita' della propria o dell'altrui persona e' punito con la reclusione da uno a sei anni.
La reclusione non e' inferiore a due anni:
1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;
2) se la falsa dichiarazione sulla propria identita', sul proprio stato o sulle proprie qualita' personali e' resa all'autorita' giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome»;
b-quater) dopo l'articolo 495-bis, e' inserito il seguente:
«Art. 495-ter (Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali). - Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell'altrui corpo utili per consentire l'accertamento di identita' o di altre qualita' personali, e' punito con la reclusione da uno a sei anni.
Il fatto e' aggravato se commesso nell'esercizio di una professione sanitaria»;
b-quinquies) l'articolo 496 e' sostituito dal seguente:
«Art. 496 (False dichiarazioni sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri). - Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identita', sullo stato o su altre qualita' della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni».
«b-sexies) all'articolo 576, primo comma, e' aggiunto il seguente numero:
"5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio"». ))

c) all'articolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: (( «sette»; ))
2) dopo il secondo comma, e' inserito il seguente:
«Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.»;
3) al terzo comma, le parole: «anni dodici» sono sostituite dalle seguenti: «anni quindici»; (( c-bis) all'articolo 157, sesto comma, le parole: «589, secondo e terzo comma», sono sostituite dalle seguenti: «589, secondo, terzo e quarto comma». ))
d) al terzo comma dell'articolo 590, e' aggiunto il seguente periodo:
«Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni»;
e) dopo l'articolo 590 e' inserito il seguente:
«Art. 590-bis (Computo delle circostanze). - Quando ricorre la circostanza di cui all'art. 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'articolo 590, (( terzo comma, ultimo periodo, )) le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantita' di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.»;
f) all'articolo 61, primo comma, dopo il numero 11 e' (( aggiunto )) il seguente:
«11-bis. (( l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova )) illegalmente sul territorio nazionale.»:
«f-bis» (( all'articolo 62-bis, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:
«In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non puo` essere, per cio' solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma.». ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo degli articoli 61 e 62 codice
penale come modificato dalla presente legge:
«Art. 61 (Circostanze aggravanti comuni) - Aggravano il
reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze
aggravanti speciali le circostanze seguenti:
1. l'avere agito per motivi abietti o futili;
2. l'aver commesso il reato per eseguirne od
occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a
se' o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero
la impunita' di un altro reato;
3. l'avere, nei delitti colposi agito nonostante la
previsione dell'evento;
4. l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con
crudelta' verso le persone;
5. l'avere profittato di circostanze di tempo, di
luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata
difesa;
6. l'avere il colpevole commesso il reato durante il
tempo, in cui si e' sottratto volontariamente alla
esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di
cattura o di carcerazione spedito per un precedente reato;
7. l'avere, nei delitti contro il patrimonio o che
comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti
determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona
offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante
gravita';
8. l'avere aggravato o tentato di aggravare le
conseguenze del delitto commesso;
9. l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o
con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione
o a un pubblico servizio, ovvero alla qualita' di ministro
di un culto;
10. l'avere commesso il fatto contro un pubblico
ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio,
o rivestita della qualita' di ministro del culto cattolico
o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente
diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a
causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
11. l'avere commesso il fatto con abuso di autorita'
o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di
ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di
ospitalita';
11-bis. l'aver il colpevole commesso il fatto mentre
si trova illegalmente sul territorio nazionale.».
«Art. 62-bis. (Circostanze attenuanti generiche). - Il
giudice, indipendentemente dalle circostanze previste
nell'articolo 62, puo' prendere in considerazione altre
circostanze diverse, qualora le ritenga tali da
giustificare una diminuzione della pena. Esse sono
considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di
questo capo, come una sola circostanza, la quale puo' anche
concorrere con una o piu' delle circostanze indicate nel
predetto articolo 62.
Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene
conto dei criteri di cui all'art. 133, primo comma, numero
3), e secondo comma, nei casi previsti dall'art. 99, quarto
comma, in relazione ai delitti previsti dall'art. 407,
comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel
caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non
inferiore nel minimo a cinque anni
In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per
altri reati a carico del condannato non puo' essere,
percio' solo, posta a fondamento della concessione delle
circostanze di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 157 c.p. come
modificato dalla presente legge:
«Art. 157 (Prescrizione. Tempo necessario a
prescrivere). - La prescrizione estingue il reato decorso
il tempo corrispondente al massimo della pena edittale
stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a
sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si
tratta di contravvenzione, ancorche' puniti con la sola
pena pecuniaria.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha
riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato
consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione
per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le
circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le
quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da
quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual
caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto
per l'aggravante.
Non si applicano le disposizioni dell'art. 69 e il
tempo necessario a prescrivere e' determinato a norma del
secondo comma.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente
o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria,
per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha
riguardo soltanto alla pena detentiva.
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da
quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il
termine di tre anni.
I termini di cui ai commi che precedono sono
raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589,
secondo, terzo e quarto comma, nonche' per i reati di cui
all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di
procedura penale.
La prescrizione e' sempre espressamente rinunciabile
dall'imputato.
La prescrizione non estingue i reati per i quali la
legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto
dell'applicazione di circostanze aggravanti.».
- Si riporta il testo dell'art. 416-bis codice penale
come modificato dalla presente legge.
«Art. 416-bis (Associazione di tipo mafioso anche
straniere). - Chiunque fa parte di un'associazione di tipo
mafioso formata da tre o piu' persone, e' punito con la
reclusione da sette a dodici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano
l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la
reclusione da nove a quattordici anni.
L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne
fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del
vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
di omerta' che ne deriva per commettere delitti, per
acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o
comunque il controllo di attivita' economiche, di
concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero
esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in
occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione e' armata si applica la pena della
reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal
primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi
previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i
partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento
della finalita' dell'associazione, di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
deposito.
Se le attivita' economiche di cui gli associati
intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il
profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
sono aumentate da un terzo alla meta'.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alla camorra, alle altre associazioni, comunque
localmente denominate, anche straniere, che valendosi della
forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono
scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo
mafioso.».
- Si riporta il testo dell'art. 576 codice penale come
modificato dalla presente legge:
«Art. 576 (Circostanze aggravanti. Pena di morte). - Si
applica la pena di morte se il fatto preveduto
dall'articolo precedente e' commesso:
1. col concorso di taluna delle circostanze indicate
nel n. 2 dell'art. 61;
2. contro l'ascendente o il discendente, quando
concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4
dell'art. 61 o quando e' adoperato un mezzo venefico o un
altro mezzo insidioso, ovvero quando vi e' premeditazione;
3. dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla
cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi
di sussistenza durante la latitanza;
4. dall'associato per delinquere, per sottrarsi
all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;
5. nell'atto di commettere taluno dei delitti preveduti
dagli articoli 519, 520 e 521.
5-bis) contro un ufficiale o agente di P.G., ovvero un
ufficiale o agente di P.S., nell'atto o a causa
dell'adempimento delle funzioni o del servizio.
E' latitante, agli effetti della legge penale, chi si
trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'art. 61.».
- Si riporta il testo dell'art. 589 codice penale come
modificato dalla presente legge:
«Art. 589 (Omicidio colposo). - Chiunque cagiona per
colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione
da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto e' commesso con violazione delle norme
sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e'
della reclusione da due a sette anni.
Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni
se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi
dell'art. 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
o psicotrope.
Nel caso di morte di piu' persone, ovvero di morte di
una o piu' persone e di lesioni di una o piu' persone, si
applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave
delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la
pena non puo' superare gli anni quindici.».
- Si riporta il sesto comma dell'art. 157 codice
penale, come modificato dalla presente legge:
«I termini di cui ai commi che precedono sono
raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589,
secondo, terzo e quarto comma, nonche' per i reati di cui
all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di
procedura penale.».
- Si riporta il testo dell'art. 590 codice penale come
modificato dalla presente legge:
«Art. 590 (Lesioni personali colpose) - Chiunque
cagiona ad altri per colpa una lesione personale e' punito
con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a
euro 309.
Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da
uno a sei mesi o della multa da Euro 123 a Euro 619, se e'
gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della
multa da euro 309 a Euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da
tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e
la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da
uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla
circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto
in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da
soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o
psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della
reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni
gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a
quattro anni.
Nel caso di lesioni di piu' persone si applica la pena
che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni
commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della
reclusione non puo' superare gli anni cinque.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa,
salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso,
limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative
all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una
malattia professionale.».



 
Art. 2.

Modifiche al codice di procedura penale

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: (( «0a) all'articolo 51:
1) al comma 3-ter, dopo le parole: «Nei casi previsti dal comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e dai commi 3-quater e 3-quinquies»;
2) al comma 3-quater, il secondo periodo e' soppresso;
Ob) all'articolo 328:
1) al comma 1-bis le parole: «comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis e 3-quater»;
2) il comma 1-ter e' abrogato;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente»;. »)
a) all'articolo 260, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. L'autorita' giudiziaria procede, altresi', anche su richiesta dell'organo accertatore, alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti. L'autorita' giudiziaria dispone il prelievo di uno o piu' campioni con l'osservanza delle formalita' di cui all'articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua.
3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, puo' procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorita' giudiziaria. La distruzione puo' avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorita' giudiziaria. E' fatta salva la facolta' di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.»; (( «a-bis) nella rubrica dell'articolo 260 sono aggiunte le seguenti parole: «. Distruzione di cose sequestrate"». ))
b) al comma 1 dell'articolo 371-bis, dopo le parole: «nell'articolo 51, comma 3-bis» sono inserire le seguenti: «e in relazione ai procedimenti di prevenzione (( antimafia»; )) (( b-bis) all'articolo 381, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale;
m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali, previste dall'articolo 495-ter del codice penale»; ))

c) il comma 4 dell'articolo 449 e' sostituito dal seguente:
«4. Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza e' gia' stato convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando l'imputato in udienza non oltre il (( trentesimo )) giorno dall'arresto, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini.»;
d) al comma 5 dell'articolo 449, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione.». (( Al medesimo comma 5 dell'articolo 449, al secondo periodo, la parola «quindicesimo» e' sostituita dalla seguente: «trentesimo»; ))
e) al comma 1 dell'articolo 450, le parole: «Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo,» sono sostituite dalle seguenti: «Quando procede a giudizio direttissimo,»;
f) al comma 1 dell'articolo 453, le parole: «il pubblico ministero puo' chiedere», sono sostituite (( dalle seguenti )) «salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede»;
g) all'articolo 453, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini.
1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis e' formulata dopo la definizione del procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame.»;
h) all'articolo 455, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Nei casi di cui all'articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare e' stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.»;
i) all'articolo 599, i commi 4 e 5 sono abrogati;
l) all'articolo 602, il comma 2 e' abrogato;
m) all'articolo 656, comma 9, lettera a), dopo le parole: «della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: (( «nonche' di cui agli articoli 423-bis, 624, quando ricorrono due o piu' circostanze tra quelle indicate dall'articolo 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice,. ))



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 51 del codice di
procedura penale, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
del procuratore della Repubblica distrettuale). - 1. Le
funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di
primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica
presso il tribunale [o presso la pretura];
b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della
procura generale presso la corte di appello o presso la
corte di cassazione.
2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal
comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della
procura generale presso la corte di appello.
Nei casi di avocazione previsti dall'art. 371-bis, sono
esercitate dai magistrati della Direzione nazionale
antimafia.
3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice
competente a norma del capo II del titolo I.
3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma,
600, 601, 602, 416-bis e 630 del codice penale, per i
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso
articolo, nonche' per i delitti previsti dall'art. 74 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'art. 291-quater
del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 le funzioni indicate nel
comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico
ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto
nel cui ambito ha sede il giudice competente.
3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai
commi 3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il
procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la
corte di appello puo', per giustificati motivi, disporre
che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento
siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore
della Repubblica presso il giudice competente.
3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le
funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente.
3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 600-bis,
600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 615-ter,
615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater,
617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater,
640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni
indicate nel comma 1, lettera a), del presente
articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero
presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui
ambito ha sede il giudice competente.».
- Si riporta il testo dell'art. 328 del codice di
procedura penale come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 328 (Giudice per le indagini preliminari). - 1.
Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico
ministero, delle parti private e della persona offesa dal
reato, provvede il giudice per le indagini preliminari.
1-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti
indicati nell'art. 51 commi 3-bis e 3-quater, le funzioni
di giudice per le indagini preliminari sono esercitate,
salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato
del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha
sede il giudice competente.
1-ter. (Abrogato).
1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti indicati nell'art. 51, comma 3-quinquies, le
funzioni di giudice per le indagini preliminari e le
funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono
esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un
magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel
cui ambito ha sede il giudice competente.».
- Si riporta il testo dell'art. 260 del codice di
procedura penale, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 260 (Apposizione dei sigilli alle cose
sequestrate. Cose deperibili. Distruzione di cose
sequestrate). - 1. Le cose sequestrate si assicurano con il
sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni
dell'autorita' giudiziaria e dell'ausiliario che la assiste
ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro
mezzo, anche di carattere elettronico o informatico, idoneo
a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia.
2. L'autorita' giudiziaria fa estrarre copia dei
documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni
delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di
difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in
cancelleria o segreteria gli originali dei documenti,
disponendo, quanto alle cose, in conformita' dell'art. 259.
Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi
informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati
supporti, mediante procedura che assicuri la conformita'
della copia all'originale e la sua immodificabilita'; in
tali casi, la custodia degli originali puo' essere disposta
anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla
segreteria.
3. Se si tratta di cose che possono alterarsi,
l'autorita' giudiziaria ne ordina, secondo i casi,
l'alienazione o la distruzione.
3-bis. L'autorita' giudiziaria procede, altresi', anche
su richiesta dell'organo accertatore alla distruzione delle
merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il
possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le
stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la
custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per
la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando,
anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi dell'art.
360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti.
L'autorita' giudiziaria dispone il prelievo di uno o piu'
campioni con l'osservanza delle formalita' di cui all'art.
364 e ordina la distruzione della merce residua.
3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico
di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di
tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, puo'
procedere alla distruzione delle merci contraffatte
sequestrate, previa comunicazione all'autorita'
giudiziaria. La distruzione puo' avvenire dopo 15 giorni
dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorita'
giudiziaria. Efatta salva la facolta' di conservazione di
campioni da utilizzare a fini giudiziari.».
- Si riporta il testo dell'art. 371-bis del codice di
procedura penale come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 371-bis (Attivita' di coordinamento del
procuratore nazionale antimafia). - 1. Il procuratore
nazionale antimafia esercita le sue funzioni in relazione
ai procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51,
comma 3-bis e in relazione ai procedimenti di prevenzione.
A tal fine dispone della direzione investigativa antimafia
e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di
polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego
a fini investigativi.
2. Il procuratore nazionale antimafia esercita funzioni
di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al
fine di rendere effettivo il coordinamento delle attivita'
di indagine, di garantire la funzionalita' dell'impiego
della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e
di assicurare la completezza e tempestivita' delle
investigazioni.
3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli
dalla legge, il procuratore nazionale antimafia, in
particolare:
a) d'intesa con i procuratori distrettuali
interessati, assicura il collegamento investigativo anche
per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale
antimafia;
b) cura, mediante applicazioni temporanee dei
magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni
distrettuali antimafia, la necessaria flessibilita' e
mobilita' che soddisfino specifiche e contingenti esigenze
investigative o processuali;
c) ai fini del coordinamento investigativo e della
repressione dei reati provvede all'acquisizione e
all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti
alla criminalita' organizzata;
d-e) (soppresse);
f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche
direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere
contrasti riguardanti le modalita' secondo le quali
realizzare il coordinamento nell'attivita' di indagine;
g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al
fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive
specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di
promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;
h) dispone con decreto motivato, reclamabile al
procuratore generale presso la corte di cassazione,
l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno
dei delitti indicati nell'art. 51 comma 3-bis quando non
hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere
o rendere effettivo il coordinamento e questo non e' stato
possibile a causa della:
1) perdurante e ingiustificata inerzia nella
attivita' di indagine;
2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri
previsti dall'art. 371 ai fini del coordinamento delle
indagini;
3) (soppresso).
4. Il procuratore nazionale antimafia provvede alla
avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie
informazioni personalmente o tramite un magistrato della
Direzione nazionale antimafia all'uopo designato. Salvi
casi particolari, il procuratore nazionale antimafia o il
magistrato da lui designato non puo' delegare per il
compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico
ministero.».
- Si riporta il testo dell'art. 381 del codice di
procedura penale, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 381 (Arresto facoltativo in flagranza). - 1. Gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno
facolta' di arrestare chiunque e' colto in flagranza di un
delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la
legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel
massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il
quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a cinque anni.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
hanno altresi' facolta' di arrestare chiunque e' colto in
flagranza di uno dei seguenti delitti:
a) peculato mediante profitto dell'errore altrui
previsto dall'art. 316 del codice penale;
b) corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio prevista dagli articoli 319, comma 4 e 321 del
codice penale;
c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
prevista dall'art. 336, comma 2 del codice penale;
d) commercio e somministrazione di medicinali guasti
e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443
e 444 del codice penale;
e) corruzione di minorenni prevista dall'art. 530 del
codice penale;
f) lesione personale prevista dall'art. 582 del
codice penale;
g) furto previsto dall'art. 624 del codice penale;
h) danneggiamento aggravato a norma dell'art. 635,
comma 2 del codice penale;
i) truffa prevista dall'art. 640 del codice penale;
l) appropriazione indebita prevista dall'art. 646 del
codice penale;
l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale
pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma,
e 600-quater del codice penale, anche se relative al
materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1 del
medesimo codice;
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi
non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24, comma 1
della legge 18 aprile 1975, n. 110 ;
m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento
di identificazione falso previsti dall'art. 497-bis del
codice penale.
m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un
pubblico ufficiale sulla identita' o su qualita' personali
proprie o di altri, prevista dall'art. 495 del codice
penale;
m-quater) fraudolente alterazioni per impedire
l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali,
previste dall'art. 495-ter del codice penale;
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela,
l'arresto in flagranza puo' essere eseguito se la querela
viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente
nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la
querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si
procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura e'
giustificata dalla gravita' del fatto ovvero dalla
pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o
dalle circostanze del fatto.
4-bis. Non e' consentito l'arresto della persona
richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria
o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto
delle informazioni o il rifiuto di fornirle.».
- Si riporta il testo dell'art. 449 del codice di
procedura penale, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 449 (Casi e modi del giudizio direttissimo). - 1.
Quando una persona e' stata arrestata in flagranza di un
reato, il pubblico ministero, se ritiene di dover
procedere, puo' presentare direttamente l'imputato in stato
di arresto davanti al giudice del dibattimento, per la
convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore
dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le
disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.
2. Se l'arresto non e' convalidato, il giudice
restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice
procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato
e il pubblico ministero vi consentono.
3. Se l'arresto e' convalidato, si procede
immediatamente al giudizio.
4. Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza
e' gia' stato convalidato, procede al giudizio direttissimo
presentando l'imputato in udienza non oltre il trentesimo
giorno dall'arresto, salvo che cio' pregiudichi gravemente
le indagini.
5. Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio
direttissimo, salvo che cio' pregiudichi gravemente le
indagini, nei confronti della persona che nel corso
dell'interrogatorio ha reso confessione. L'imputato libero
e' citato a comparire a una udienza non successiva al
trentesimo giorno dalla iscrizione nel registro delle
notizie di reato. L'imputato in stato di custodia cautelare
per il fatto per cui si procede e' presentato all'udienza
entro il medesimo termine.
6. Quando il reato per cui e' richiesto il giudizio
direttissimo risulta connesso con altri reati per i quali
mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale
rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei
confronti degli altri imputati, salvo che cio' pregiudichi
gravemente le indagini. Se la riunione risulta
indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario.»
- Si riporta il testo dell'art. 450 del codice di
procedura penale come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 450 (Instaurazione del giudizio direttissimo). -
1. Quando procede a giudizio direttissimo, il pubblico
ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato
arrestato in flagranza o in stato di custodia cautelare.
2. Se l'imputato e' libero, il pubblico ministero, lo
cita a comparire all'udienza per il giudizio direttissimo.
Il termine per comparire non puo' essere inferiore a tre
giorni.
3. La citazione contiene i requisiti previsti dall'art.
429, comma 1, lettere a), b), c), f), con l'indicazione del
giudice competente per il giudizio nonche' la data e la
sottoscrizione. Si applica inoltre la disposizione
dell'art. 429, comma 2.
4. Il decreto, unitamente al fascicolo previsto
dall'art. 431, formato dal pubblico ministero, e' trasmesso
alla cancelleria del giudice competente per il giudizio.
5. Al difensore e' notificato senza ritardo a cura del
pubblico ministero l'avviso della data fissata per il
giudizio.
6. Il difensore ha facolta' di prendere visione e di
estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero,
della documentazione relativa alle indagini espletate.».
- Si riporta il testo dell'art. 453 del codice di
procedura penale, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 453 (Casi e modi di giudizio immediato). - 1.
Quando la prova appare evidente, salvo che cio' pregiudichi
gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede il
giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini
e' stata interrogata sui fatti dai quali emerge l'evidenza
della prova ovvero, a seguito di invito a presentarsi
emesso con l'osservanza delle forme indicate nell'art. 375,
comma 3, secondo periodo, la stessa abbia omesso di
comparire, sempre che non sia stato adottato un legittimo
impedimento e che non si tratti di persona irreperibile.
1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio
immediato, anche fuori dai termini di cui all'art. 454,
comma 1, e comunque entro centottanta giorni
dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al
quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato
di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi
gravemente le indagini.
1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis e' formulata
dopo la definizione del procedimento di cui all'art. 309,
ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione
della richiesta di riesame.
2. Quando il reato per cui e' richiesto il giudizio
immediato risulta connesso con altri reati per i quali
mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale
rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei
confronti degli altri imputati, salvo che cio' pregiudichi
gravemente le indagini. Se la riunione risulta
indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario.
3. L'imputato puo' chiedere il giudizio immediato a
norma dell'art. 419, comma 5.».
- Si riporta il testo dell'art. 455 del codice di
procedura penale come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 455 (Decisione sulla richiesta di giudizio
immediato). - 1. Il giudice, entro cinque giorni, emette
decreto con il quale dispone il giudizio immediato ovvero
rigetta la richiesta ordinando la trasmissione degli atti
al pubblico ministero.
1-bis. Nei casi di cui all'art. 453, comma 1-bis, il
giudice rigetta la richiesta se l'ordinanza che dispone la
custodia cautelare e' stata revocata o annullata per
sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza).».
- Si riporta il testo dell'art. 599 del codice di
procedura penale come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 599 (Decisioni in camera di consiglio). - 1.
Quando l'appello ha esclusivamente per oggetto la specie o
la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di
comparazione fra circostanze, o l'applicabilita' delle
circostanze attenuanti generiche, di sanzioni sostitutive,
della sospensione condizionale della pena o della non
menzione della condanna nel certificato del casellario
giudiziale, la corte provvede in camera di consiglio con le
forme previste dall'art. 127.
2. L'udienza e' rinviata se sussiste un legittimo
impedimento dell'imputato che ha manifestato la volonta' di
comparire.
3. Nel caso di rinnovazione dell'istruzione
dibattimentale, il giudice assume le prove in camera di
consiglio, a norma dell'art. 603, con la necessaria
partecipazione del pubblico ministero e dei difensori. Se
questi non sono presenti quando e' disposta la
rinnovazione, il giudice fissa una nuova udienza e dispone
che copia del provvedimento sia comunicata al pubblico
ministero e notificata ai difensori.
4. 5. (abrogati).».
- Si riporta il testo dell'art. 602 del codice di
procedura penale come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 602 (Dibattimento di appello). - 1. Nell'udienza,
il presidente o il consigliere da lui delegato fa la
relazione della causa.
2. (abrogato).
3. Nel dibattimento puo' essere data lettura, anche di
ufficio, di atti del giudizio di primo grado nonche', entro
i limiti previsti dagli articoli 511 e seguenti, di atti
compiuti nelle fasi antecedenti.
4. Per la discussione si osservano le disposizioni
dell'art. 523.».
- Si riporta il testo dell'art. 656 del codice di
procedura penale come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 656 (Esecuzione delle pene detentive). - 1.
Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena
detentiva, il pubblico ministero emette ordine di
esecuzione con il quale, se il condannato non e' detenuto,
ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine e' consegnata
all'interessato.
2. Se il condannato e' gia' detenuto, l'ordine di
esecuzione e' comunicato al Ministro di grazia e giustizia
e notificato all'interessato.
3. L'ordine di esecuzione contiene le generalita' della
persona nei cui confronti deve essere eseguito e
quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il
dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie
all'esecuzione. L'ordine e' notificato al difensore del
condannato.
4. L'ordine che dispone la carcerazione e' eseguito
secondo le modalita' previste dall'art. 277.
5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo
di maggiore pena, non e' superiore a tre anni o sei anni
nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il
pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9,
ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il
decreto di sospensione sono notificati al condannato e al
difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in
difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del
giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni puo' essere
presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla
documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione
di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli
articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'art.
94 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della
pena di cui all'art. 90 dello stesso testo unico. L'avviso
informa altresi' che, ove non sia presentata l'istanza o la
stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e
seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena
avra' corso immediato.
6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o
dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato
dal pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente
alla documentazione, al tribunale di sorveglianza
competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio
del pubblico ministero. Se l'istanza non e' corredata dalla
documentazione utile, questa, salvi i casi di
inammissibilita', puo' essere depositata nella cancelleria
del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima
dell'udienza fissata a norma dell'art. 666, comma 3. Resta
salva, in ogni caso, la facolta' del tribunale di
sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di
documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a
norma dell'art. 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza
decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento
dell'istanza.
7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa
condanna non puo' essere disposta piu' di una volta, anche
se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a
diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima,
diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione
dell'esecuzione della pena di cui all'art. 90 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora
l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il
tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la
respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il
decreto di sospensione dell'esecuzione. Il pubblico
ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata
e' inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, nonche', nelle more della decisione del
tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero
di cui all'art. 94 del medesimo testo unico non risulta
iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione
della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il
pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale
di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.
8-bis. Quando e' provato o appare probabile che il
condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso
di cui al comma 5, il pubblico ministero puo' assumere,
anche presso il difensore, le opportune informazioni,
all'esito delle quali puo' disporre la rinnovazione della
notifica.
9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non
puo' essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui
all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, nonche' di cui agli
articoli 423-bis, 624, quando ricorrono due o piu'
circostanze tra quelle indicate all'art. 625, 624-bis del
codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante
di cui all'art. 61, primo comma, numero 11-bis, del
medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano
agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'art. 89 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni;
b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto
della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia
cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene
definitiva;
c) nei confronti dei condannati ai quali sia stata
applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma,
del codice penale».
10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il
condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto
oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero
sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e
trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di
sorveglianza perche' provveda alla eventuale applicazione
di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino
alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato
permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo
corrispondente e' considerato come pena espiata a tutti gli
effetti. Agli adempimenti previsti dall'art. 47-ter della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,
provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.



 
(( Art. 2-bis.

Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271.

1. L'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' sostituito dal seguente:
«Art. 132-bis (Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi). - 1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi e' assicurata la priorita' assoluta:
a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalita' organizzata, anche terroristica;
b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;
c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;
d) ai processi nei quali l'imputato e' stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
e) ai processi nei quali e' contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;
f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato.
2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali e' prevista la trattazione prioritaria.». ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo
dell'art. 407 del codice di procedura penale:
«Art. 407 (Termini di durata massima delle indagini
preliminari). - 1. Salvo quanto previsto all'art. 393
comma 4, la durata delle indagini preliminari non puo'
comunque superare diciotto mesi.
2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le
indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e
422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi
aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2,
e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43;
2) delitti consumati o tentati di cui agli
articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630
dello stesso codice penale;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine
di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo
stesso articolo;
4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o
di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche'
delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306,
secondo comma, del codice penale;
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge
18 aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente
alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
7) delitto di cui all'art. 416 del codice penale
nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza;
7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600,
600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 602, 609-bis nelle
ipotesi aggravate previste dall'art. 609-ter, 609-quater,
609-octies del codice penale;
b) notizie di reato che rendono particolarmente
complesse le investigazioni per la molteplicita' di fatti
tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone
sottoposte alle indagini o di persone offese;
c) indagini che richiedono il compimento di atti
all'estero;
d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il
collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma
dell'art. 371.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 415-bis, qualora il
pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o
richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge
o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo
la scadenza del termine non possono essere utilizzati.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo
dell'art. 99 del codice penale:
«Art. 99 (Recidiva). - Chi, dopo essere stato
condannato per un delitto non colposo, ne commette un
altro, puo' essere sottoposto ad un aumento di un terzo
della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.
La pena puo' essere aumentata fino alla meta':
1) se il nuovo delitto non colposo e' della stessa
indole;
2) se il nuovo delitto non colposo e' stato commesso
nei cinque anni dalla condanna precedente;
3) se il nuovo delitto non colposo e' stato commesso
durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il
tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente
all'esecuzione della pena.
Qualora concorrano piu' circostanze fra quelle indicate
al secondo comma, l'aumento di pena e' della meta'.
Se il recidivo commette un altro delitto non colposo,
l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, e'
della meta' e, nei casi previsti dal secondo comma, e' di
due terzi.
Se si tratta di uno dei delitti indicati all'art. 407,
comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,
l'aumento della pena per la recidiva e' obbligatorio e, nei
casi indicati al secondo comma, non puo' essere inferiore
ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.
In nessun caso l'aumento di pena per effetto della
recidiva puo' superare il cumulo delle pene risultante
dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo
delitto non colposo.».



 
(( Art. 2-ter.

Misure per assicurare la rapida definizione dei processi relativi a
reati per i quali e' prevista la trattazione prioritaria

1. Al fine di assicurare la rapida definizione dei processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i quali e' prevista la trattazione prioritaria, nei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come sostituito dall'articolo 2-bis del presente decreto, i dirigenti degli uffici possono individuare i criteri e le modalita' di rinvio della trattazione dei processi per reati commessi fino al 2 maggio 2006 in ordine ai quali ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'indulto, ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241, e la pena eventualmente da infliggere puo' essere contenuta nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 241 del 2006. Nell'individuazione dei criteri di rinvio di cui al presente comma i dirigenti degli uffici tengono, altresi', conto della gravita' e della concreta offensivita' del reato, del pregiudizio che puo' derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonche' dell'interesse della persona offesa.
2. Il rinvio della trattazione del processo non puo' avere durata superiore a diciotto mesi e il termine di prescrizione del reato rimane sospeso per tutta la durata del rinvio.
3. Il rinvio non puo' essere disposto se l'imputato si oppone ovvero se e' gia' stato dichiarato chiuso il dibattimento.
4. I provvedimenti di cui al comma 1 sono tempestivamente comunicati al Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, nonche' sulla trattazione prioritaria e sulla durata dei processi. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere le valutazioni effettuate ai sensi del presente comma.
5. La parte civile costituita puo' trasferire l'azione in sede civile. In tal caso, i termini per comparire, di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile, sono abbreviati fino alla meta' e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale.
6. Nel corso dei processi di primo grado relativi ai reati in ordine ai quali, in caso di condanna, deve trovare applicazione la legge 31 luglio 2006, n. 241, l'imputato o il suo difensore munito di procura speciale e il pubblico ministero, se ritengono che la pena possa essere contenuta nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 241 del 2006, nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono formulare richiesta di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, anche se risulti decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1, del medesimo codice di procedura penale.
7. La richiesta di cui al comma 6 puo' essere formulata anche quando sia gia' stata in precedenza presentata altra richiesta di applicazione della pena, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero ovvero la stessa sia stata rigettata dal giudice, sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente. ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge
31 luglio 2006, n. 241 (Concessione di indulto):
«Art. 1. - 1. E' concesso indulto, per tutti i reati
commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura non
superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore
a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene
detentive. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo
comma dell'art. 151 del codice penale.».
- Si riporta il testo dell'art. 86 del Regio-decreto
30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario).
«Art. 86 (Relazioni sull'amministrazione della
giustizia). - 1. Entro il ventesimo giorno dalla data di
inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della
giustizia rende comunicazioni alle Camere
sull'amministrazione della giustizia nel precedente anno
nonche' sugli interventi da adottare ai sensi dell'art. 110
della Costituzione e sugli orientamenti e i programmi
legislativi del Governo in materia di giustizia per l'anno
in corso. Entro i successivi dieci giorni, sono convocate
le assemblee generali della Corte di cassazione e delle
corti di appello, che si riuniscono, in forma pubblica e
solenne, con la partecipazione del Procuratore generale
presso la Corte di cassazione, dei procuratori generali
presso le corti di appello e dei rappresentanti
dell'avvocatura, per ascoltare la relazione
sull'amministrazione della giustizia da parte del primo
Presidente della Corte di cassazione e dei presidenti di
corte di appello. Possono intervenire i rappresentanti
degli organi istituzionali, il Procuratore generale e i
rappresentanti dell'avvocatura.».
- Si riporta il testo dell'art. 163-bis del codice di
procedura civile:
«Art. 163-bis (Termini per comparire). - Tra il giorno
della notificazione della citazione e quello dell'udienza
di comparizione debbono intercorrere termini liberi non
minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si
trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova
all'estero.
Nelle cause che richiedono pronta spedizione il
presidente puo', su istanza dell'attore e con decreto
motivato in calce dell'atto originale e delle copie della
citazione, abbreviare fino alla meta' i termini indicati
dal primo comma.
Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo
indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima
della scadenza del termine minimo, puo' chiedere al
presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di
quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle
parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata
dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve
essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque
giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente.».
- Si riporta il testo dell'art. 75 del codice di
procedura penale:
«Art. 75 (Rapporti tra azione civile e azione penale).
- 1. L'azione civile proposta davanti al giudice civile
puo' essere trasferita nel processo penale fino a quando in
sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito
anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale
facolta' comporta rinuncia agli atti del giudizio; il
giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento
civile.
2. L'azione civile prosegue in sede civile se non e'
trasferita nel processo penale o e' stata iniziata quando
non e' piu' ammessa la costituzione di parte civile.
3. Se l'azione e' proposta in sede civile nei confronti
dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel
processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado,
il processo civile e' sospeso fino alla pronuncia della
sentenza penale non piu' soggetta a impugnazione, salve le
eccezioni previste dalla legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 444 del codice di
procedura penale:
«Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una
penadetentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze
e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis
e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-quater, primo,
secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma,
600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o
commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche'
609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice
penale, nonche' quelli contro coloro che siano stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali e per
tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma,
del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,
nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza
l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata
la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti
motivi per la compensazione totale o parziale. Non si
applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia, alla concessione della
sospensione condizionale della pena. In questo caso il
giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non
puo' essere concessa, rigetta la richiesta.».
- Si riporta il testo dell'art. 446 del codice di
procedura penale:
«Art. 446 (Richiesta di applicazione della pena e
consenso). - 1. Le parti possono formulare la richiesta
prevista dall'art. 444, comma 1, fino alla presentazione
delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422,
comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se
e' stato notificato il decreto di giudizio immediato, la
richiesta e' formulata entro il termine e con le forme
stabilite dall'art. 458, comma 1.
2. La richiesta e il consenso nell'udienza sono
formulati oralmente; negli altri casi sono formulati con
atto scritto.
3. La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente
o a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione e'
autenticata nelle forme previste dall'art. 583 comma 3.
4. Il consenso sulla richiesta puo' essere dato entro i
termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era
stato negato.
5. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la
volontarieta' della richiesta o del consenso, dispone la
comparizione dell'imputato.
6. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve,
enunciarne le ragioni.».



 
Art. 3.
Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo le parole: «derivi una malattia di durata superiore a venti giorni» sono inserite le seguenti: «, nonche' ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,».



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante «Disposizioni
sulla competenza penale del giudice di pace, a norma
dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468.» (in
Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2000, n. 234) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 4 (Competenza per materia). - 1. Il giudice di
pace e' competente:
a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli
articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al
secondo comma perseguibili a querela di parte, 590,
limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di
parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa
professionale e dei fatti commessi con violazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o
relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato
una malattia professionale quando, nei casi anzidetti,
derivi una malattia di durata superiore a venti giorni,
nonche' ad esclusione delle fattispecie di cui all'art.
590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da
soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art.
186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da
soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o
psicotrope, 594, 595, primo e secondo comma, 612, primo
comma, 626, 627, 631, salvo che ricorra l'ipotesi di cui
all'art. 639-bis, 632, salvo che ricorra l'ipotesi di cui
all'art. 639-bis, 633, primo comma, salvo che ricorra
l'ipotesi di cui all'art. 639-bis, 635, primo comma, 636,
salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis, 637,
638, primo comma, 639 e 647 del codice penale;
b) per le contravvenzioni previste dagli
articoli 689, 690, 691, 726, primo comma, e 731 del codice
penale.
2. Il giudice di pace e' altresi' competente per i
delitti, consumati o tentati, e per le contravvenzioni
previsti dalle seguenti disposizioni:
a) articoli 25 e 62, terzo comma, del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, recante «testo unico in materia di
sicurezza»;
b) articoli 1095, 1096 e 1119 del regio decreto
30 marzo 1942, n. 327, recante «Approvazione del testo
definitivo del codice della navigazione»;
c) art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
4 agosto 1957, n. 918, recante «Approvazione del testo
organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini»;
d) articoli 102 e 106 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante «testo
unico delle leggi per l'elezione della Camera dei
deputati»;
e) art. 92 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante «Testo unico
delle leggi per la composizione e la elezione degli organi
delle amministrazioni comunali»;
f) art. 15, secondo comma, della legge 28 novembre
1965, n. 1329, recante «Provvedimenti per l'acquisto di
nuove macchine utensili»;
g) art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362,
recante «Norme di riordino del settore farmaceutico»;
h) art. 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e
sulla iniziativa legislativa del popolo»;
i) articoli 3, terzo e quarto comma, 46, quarto
comma e 65, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante «Nuove norme in
materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio
delle ferrovie e di altri servizi di trasporto»;
l) articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982, n.
528, recante «Ordinamento del gioco del lotto e misure per
il personale del lotto»;
m) art. 17, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n.
107, recante «Disciplina per le attivita' trasfusionali
relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la
produzione di plasmaderivati»;
n) art. 15, comma 3, del decreto legislativo
27 settembre 1991, n. 311, recante «Attuazione delle
direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di
recipienti semplici a pressione, a norma dell'articolo 56
della legge 29 dicembre 1990, n. 428»;
o) art. 11, comma 1, del decreto legislativo
27 settembre 1991, n. 313, recante «Attuazione della
direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza
dei giocattoli, a norma dell'articolo 54 della legge
29 dicembre 1990, n. 428»;
p) [abrogato];
q) articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada»;
r) art. 10, comma 1, del decreto legislativo
14 dicembre 1992, n. 507, recante «Attuazione della
direttiva n. 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi
medici impiantabili attivi»;
s) art. 23, comma 2, del decreto legislativo
24 febbraio 1997, n. 46, recante «Attuazione della
direttiva n. 90/385/CEE concernente i dispositivi medici».
3. La competenza per i reati di cui ai commi 1 e 2 e'
tuttavia del tribunale se ricorre una o piu' delle
circostanze previste dagli articoli 1 del decreto-legge
15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e 3 del decreto-legge
26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
4. Rimane ferma la competenza del tribunale per i
minorenni».



 
Art. 4.

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni

(( 01. Alla tabella allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al capoverso «art. 187» le parole: «commi 7 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 8» ))
1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), le parole: «l'arresto fino a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto fino a sei mesi»;
b) al comma 2, lettera c), le parole: «l'arresto fino a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto da tre mesi ad un anno» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, (( secondo comma, del codice penale, )) salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro puo' essere affidato in custodia al trasgressore, (( salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera. La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.»;
«b-bis) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223»; ))

c) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente:
«2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, puo' essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.»;
d) al comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente:
«Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e' punito con le pene di cui al comma 2, lettera c); (( e) al comma 7, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalita' e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione»; ))
f) al comma 7, quinto periodo, le parole: «Quando lo stesso soggetto compie piu' violazioni nel corso di un biennio,», sono sostituite dalle seguenti: «Se il fatto e' commesso da soggetto gia' condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato,».
2. Al comma 1 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «e' punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «e' punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un anno»;
b) alla fine e' aggiunto il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonche' quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186.». (( 2-bis. All'articolo 187, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI,» sono sostituite dalle seguenti: «e si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 1,». ))
3. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6, le parole: «da tre mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»;
b) al comma 7, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a tre anni».
4. All'articolo 222, comma 2, (( del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, )) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto di cui al terzo periodo e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.».



Riferimenti normativi:

- Si riporta la tabella allegata all'art. 126-bis
(Patente a punti) del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, recante «Nuovo codice della strada» (in Gazzetta
Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114) come modificata dalla
presente legge:

----> Vedere legge a pag. 68 <----

Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre
2003 a soggetti che non siano gia' titolari di altra
patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella
presente tabella, per ogni singola violazione, sono
raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i
primi tre anni dal rilascio.
- Si riportano gli articoli 186, 187, 189 e 222 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada» come modificati dalla presente legge:
«Art. 186 Guida sotto l'influenza dell'alcool). - 1. E'
vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza
dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove
il fatto non costituisca piu' grave reato:
a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia
stato accertato un valore corrispondente ad un tasso
alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per
litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto
fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non
superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento
del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da sei
mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000,
l'arresto da tre mesi ad un anno, qualora sia stato
accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico
superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento
del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno
a due anni. La patente di guida e' sempre revocata, ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il
reato e' commesso dal conducente di un autobus o di un
veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a
3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva
nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano
le disposizioni dell'art. 223. Con la sentenza di condanna
ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti,
anche se e' stata applicata la sospensione condizionale
della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con
il quale e' stato commesso il reato ai sensi dell'art. 240,
secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo
stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo
sottoposto a sequestro puo' essere affidato in custodia al
trasgressore, salvo che risulti che abbia commesso in
precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla
presente lettera. La procedura di cui ai due periodi
precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un
incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono
raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c)
del medesimo comma 2, e' disposto il fermo amministrativo
del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo primo,
sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga
a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso
l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli
articoli 222 e 223.
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al
presente articolo e' il tribunale in composizione
monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni
accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in
caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai
sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere
guidato da altra persona idonea, puo' essere fatto
trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino
alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al
proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie
per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto
sono interamente a carico del trasgressore.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare
l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al
comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12,
commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero
dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e
senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono
sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non
invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al
comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente
ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il
conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione
psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli
organi di Polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2,
anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o
comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con
strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e
sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso
alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di
Polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, da parte
delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o
comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie
rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa
certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni
accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei
dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi
necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al
presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi
destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di
cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si
applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'art. 187.
6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5
risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico
superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato e'
considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione
delle sanzioni di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in
caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5,
il conducente e' punito con le pene di cui al comma 2,
lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che
precede comporta la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida per un periodo da
sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le
stesse modalita' e procedure previste dal comma 2,
lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona
estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale e'
disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina
che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le
disposizioni del comma 8. Se il fatto e' commesso da
soggetto gia' condannato nei due anni precedenti per il
medesimo reato, e' sempre disposta la sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente di
guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la
sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il
prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita
medica ai sensi dell'art. 119, comma 4, che deve avvenire
nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non
vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto puo'
disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di
guida fino all'esito della visita medica.
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5
risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico
superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando
l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il
prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della
patente fino all'esito della visita medica di cui al
comma 8.».
«Art.187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica
per uso di sostanze stupefacenti). - 1. Chiunque guida in
stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto
sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con l'ammenda
da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un
anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di
guida e' sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II,
del titolo VI, quando il reato e' commesso dal conducente
di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero
in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della
patente si applicano le disposizioni dell'art. 223. Si
applicano le disposizioni dell'art. 186, comma 2,
lettera c), quinto e sesto periodo, nonche' quelle di cui
al comma 2-quinquies del medesimo art. 186.
1-bis. Se il conducente in stato di alterazione
psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o
psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al
comma 1 sono raddoppiate e si applicano le disposizioni
dell'ultimo periodo del comma 1, salvo che il veicolo
appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in
ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste
dagli articoli 222 e 223.
1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al
presente art. e' il tribunale in composizione monocratica.
Si applicano le disposizioni dell'art. 186, comma 2-quater.
2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare
l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al
comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12,
commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero
dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e
senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono
sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non
invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono
esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole
motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi
sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale
di cui all'art. 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori
obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente
presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai
suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le
strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o
comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di
campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione
degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze
stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica.
Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti,
compatibilmente con le attivita' di rilevamento e soccorso.
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su
richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'art.
12, commi 1 e 2, effettuano altresi' gli accertamenti sui
conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti
alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi
possono contestualmente riguardare anche il tasso
alcoolemico previsto nell'art. 186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di
Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla
prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto
della riservatezza dei dati in base alle vigenti
disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento
degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono
reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale
della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge
17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario
positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura
dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti,
al prefetto del luogo della commessa violazione per gli
eventuali provvedimenti di competenza.
5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai
commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli
accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo,
se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente
si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo
l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli
organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della
patente di guida fino all'esito degli accertamenti e,
comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si
applicano le disposizioni dell'art. 216 in quanto
compatibili. La patente ritirata e' depositata presso
l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.
6. Il prefetto, sulla base della certificazione
rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il
conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'art.
119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della
patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve
avvenire nel termine e con le modalita' indicate dal
regolamento.
7. [abrogato].
8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di
rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il
conducente e' soggetto alle sanzioni di cui all'art. 186,
comma 7. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la
sospensione della patente, il prefetto ordina che il
conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'art.
119.».
«Art. 189 (Comportamento in caso di incidente). - 1.
L'utente della strada, in caso di incidente comunque
ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di
fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro
che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in
atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della
circolazione e, compatibilmente con tale esigenza,
adoperarsi affinche' non venga modificato lo stato dei
luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle
responsabilita'.
3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole
cose, i conducenti e ogni altro utente della strada
coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio
alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161.
Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi,
dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla
circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta
urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le
modalita' dell'incidente.
4. In ogni caso i conducenti devono, altresi', fornire
le proprie generalita', nonche' le altre informazioni
utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate
o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi
possibili gli elementi sopraindicati.
5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non
ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con
danno alle sole cose, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 259 a
euro 1.036. In tale caso, se dal fatto deriva un grave
danno ai veicoli coinvolti tale da determinare
l'applicazione della revisione di cui all'art. 80, comma 7,
si applica la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da quindici giorni a due
mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI
6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso
di incidente con danno alle persone, non ottempera
all'obbligo di fermarsi, e' punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno
a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le
misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del
codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti
previsti dall'art. 280 del medesimo codice, ed e' possibile
procedere all'arresto, ai sensi dell'art. 381 del codice di
procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi
previsti.
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non
ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente
alle persone ferite, e' punito con la reclusione da un anno
a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un
periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore
a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
VI.
8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti
assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona,
mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di
polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il
delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose,
non e' soggetto all'arresto stabilito per il caso di
flagranza di reato.
8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le
ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si
mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria,
non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo
del comma 6.
9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai
commi 2, 3 e 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.».
«Art. 222 (Sanzioni amministrative accessorie
all'accertamento di reati). - 1. Qualora da una violazione
delle norme di cui al presente codice derivino danni alle
persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le
sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonche' le
sanzioni amministrative accessorie della sospensione o
della revoca della patente.
2. Quando dal fatto derivi una lesione personale
colposa la sospensione della patente e' da quindici giorni
a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale
colposa grave o gravissima la sospensione della patente e'
fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la
sospensione e' fino a quattro anni. Se il fatto di cui al
terzo periodo e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza
alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c),
ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa
accessoria della revoca della patente.
2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente fino a quattro anni e' diminuita
fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai
sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura
penale.
3. Il giudice puo' applicare la sanzione amministrativa
accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di
recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo
di cinque anni a decorrere dalla data della condanna
definitiva per la prima violazione».



 
Art. 5.

Modifiche (( al testo unico di cui al )) decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286

(( 01. All'articolo 12, comma 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando il fatto e' commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o piu' persone, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'". ))
1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: (( «5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, da' alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno in un immobile di cui abbia disponibilita', ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. )) La condanna con provvedimento irrevocabile (( ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se e' stata concessa la sospensione condizionale della pena, )) comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.». (( 1-bis) all'articolo 13, comma 3, quinto periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la parola: «quindici» e' sostituita dalla seguente: "sette"».
1-ter. All'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. ))




Riferimenti normativi:

- Si riportano gli articoli 12, 13 e 22 del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
recante «testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero» (in Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191)
come modificati dalla presente legge:
«Art. 12 (Disposizioni contro le immigrazioni
clandestine). (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10). - 1.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
in violazione delle disposizioni del presente testo unico
compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio
dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a
procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la
persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza
permanente, e' punito con la reclusione da uno a cinque
anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del
codice penale, non costituiscono reato le attivita' di
soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei
confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque
presenti nel territorio dello Stato.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto,
compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel
territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del
presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso
illegale in altro Stato del quale la persona non e'
cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e'
punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con
la multa di 15.000 euro per ogni persona.
3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza
illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu'
persone;
b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale
la persona e' stata esposta a pericolo per la sua vita o la
sua incolumita';
c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale
la persona e' stata sottoposta a trattamento inumano o
degradante;
c-bis) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in
concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di
trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o
comunque illegalmente ottenuti.
3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al
fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o
comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano
l'ingresso di minori da impiegare in attivita' illecite al
fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva e'
aumentata da un terzo alla meta' e si applica la multa di
25.000 euro per ogni persona.
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle
previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale,
concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e
3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla
quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle
predette aggravanti.
3-quinquies. Per i delitti previsti dai
commi precedenti le pene sono diminuite fino alla meta' nei
confronti dell'imputato che si adopera per evitare che
l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'
giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi
per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la
cattura di uno o piu' autori di reati e per la sottrazione
di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
3-sexies. All'art. 4-bis, comma 1, terzo periodo, della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,
dopo le parole: «609-octies del codice penale» sono
inserite le seguenti: «nonche' dall'art. 12, commi 3, 3-bis
e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286».
3-septies. [abrogato].
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio
l'arresto in flagranza ed e' disposta la confisca del mezzo
di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel
caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio
direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e
salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla
condizione di illegalita' dello straniero o nell'ambito
delle attivita' punite a norma del presente articolo,
favorisce la permanenza di questi nel territorio dello
Stato in violazione delle norme del presente testo unico,
e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la
multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto e'
commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero riguarda
la permanenza di cinque o piu' persone, la pena e'
aumentata da un terzo alla meta'. Quando il fatto e'
commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero riguarda
la permanenza di cinque o piu' persone, la pena e'
aumentata da un terzo alla meta».
5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto
profitto, da' alloggio ad uno straniero, privo di titolo di
soggiorno in un immobile di cui abbia disponibilita',
ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, e' punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con
provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena
su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice
di procedura penale, anche se e' stata concessa la
sospensione condizionale della pena, comporta la confisca
dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al
reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni
confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove
disposta, dei beni confiscati sono destinate al
potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione
dei reati in tema di immigrazione clandestina.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, e' tenuto
ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso
dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello
Stato, nonche' a riferire all'organo di polizia di
frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi
mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In
caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di
cui al presente comma, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a
euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei
casi piu' gravi e' disposta la sospensione da uno a dodici
mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o
concessione rilasciata dall'autorita' amministrativa
italiana inerenti all'attivita' professionale svolta e al
mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al
contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte
nell'ambito delle direttive di cui all'art. 11, comma 3,
gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle
province di confine e nelle acque territoriali possono
procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di
trasporto e delle cose trasportate, ancorche' soggetti a
speciale regime doganale, quando, anche in relazione a
specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono
fondati motivi che possano essere utilizzati per uno dei
reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei
controlli e delle ispezioni e' redatto processo verbale in
appositi moduli, che e' trasmesso entro quarantotto ore al
procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i
presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore.
Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia
giudiziaria possono altresi' procedere a perquisizioni, con
l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 352,
commi 3 e 4 del codice di procedura penale.
8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di
polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei
reati previsti dal presente articolo, sono affidati
dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia
giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli
organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego
in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello Stato
o ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di
protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di
trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art.
100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309.
8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze
di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si
applicano le disposizioni dell'art. 301-bis, comma 3, del
testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
8-ter. La distruzione puo' essere direttamente disposta
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorita'
da lui delegata, previo nullaosta dell'autorita'
giudiziaria procedente.
8-quater. Con il provvedimento che dispone la
distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresi' fissate
le modalita' di esecuzione.
8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di
provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta,
assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne
abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono
alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o
trasferiti per le finalita' di cui al comma 8, sono
comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione
dei beni confiscati. Ai fini della determinazione
dell'eventuale indennita', si applica il comma 5 dell'art.
301-bis del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e
successive modificazioni.
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna
per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonche'
le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta,
dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle
attivita' di prevenzione e repressione dei medesimi reati,
anche a livello internazionale mediante interventi
finalizzati alla collaborazione e alla assistenza
tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi
interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, rubrica «Sicurezza pubblica».
9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che
incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una
nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia
adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti,
puo' fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono
rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della
nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la
stessa in un porto dello Stato.
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le
competenze istituzionali in materia di difesa nazionale,
possono essere utilizzate per concorrere alle attivita' di
cui al comma 9-bis.
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere
esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che
da parte delle navi della Marina militare, anche da parte
delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti
dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi
bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera
nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti
di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.
9-quinquies. Le modalita' di intervento delle navi
della Marina militare nonche' quelle di raccordo con le
attivita' svolte dalle altre unita' navali in servizio di
polizia sono definite con decreto interministeriale dei
Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle
finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e
9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i
controlli concernenti il traffico aereo.».
«Art. 13 (Espulsione amministrativa) (Legge 6 marzo
1998, n. 40, art. 11). - 1. Per motivi di ordine pubblico o
di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno puo'
disporre l'espulsione dello straniero anche non residente
nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al
Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli
affari esteri.
2. L'espulsione e' disposta dal prefetto quando lo
straniero:
a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi
ai controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi
dell'art. 10;
b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in
assenza della comunicazione di cui all'art. 27,
comma 1-bis, o senza aver richiesto il permesso di
soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia
dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di
soggiorno e' stato revocato o annullato, ovvero e' scaduto
da piu' di sessanta giorni e non e' stato chiesto il
rinnovo;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate
nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o
nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n.
646.
2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai
sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello
straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi
dell'art. 29, si tiene anche conto della natura e della
effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, della
durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche'
dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con
il suo Paese d'origine.
3. L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto
motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a
gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo
straniero e' sottoposto a procedimento penale e non si
trova in stato di custodia cautelare in carcere, il
questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla
osta all'autorita' giudiziaria, che puo' negarlo solo in
presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in
relazione all'accertamento della responsabilita' di
eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti
per reati connessi, e all'interesse della persona offesa.
In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa fino
a quando l'autorita' giudiziaria comunica la cessazione
delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla
osta, provvede all'espulsione con le modalita' di cui al
comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora
l'autorita' giudiziaria non provveda entro sette giorni
dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della
decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore puo'
adottare la misura del trattenimento presso un centro di
identificazione ed espulsione, ai sensi dell'art. 14
3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il
giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida,
salvo che applichi la misura della custodia cautelare in
carcere ai sensi dell'art. 391, comma 5, del codice di
procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le
quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi del
comma 3.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano
anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo
che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi
ragione la misura della custodia cautelare in carcere
applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso
provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione
della misura, decide sul rilascio del nulla osta
all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento e'
immediatamente comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter,
il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se
non e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone il
giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. E'
sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo
comma dell'art. 240 del codice penale. Si applicano le
disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine
previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima
del termine di prescrizione del reato piu' grave per il
quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica
l'art. 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero
era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata
massima della custodia cautelare, quest'ultima e'
ripristinata a norma dell'art. 307 del codice di procedura
penale.
3-sexies. [abrogato].
4. L'espulsione e' sempre eseguita dal questore con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica
ad eccezione dei casi di cui al comma 5.
5. Nei confronti dello straniero che si e' trattenuto
nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno
e' scaduto di validita' da piu' di sessanta giorni e non ne
e' stato chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene
l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il
termine di quindici giorni. Il questore dispone
l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero,
qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che
quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore
comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore
dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente
competente il provvedimento con il quale e' disposto
l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del
provvedimento del questore di allontanamento dal territorio
nazionale e' sospesa fino alla decisione sulla convalida.
L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio
con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il
giudice tiene l'udienza. Si applicano le disposizioni di
cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto
compatibili. Il giudice provvede alla convalida, con
decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dal presente art. e sentito
l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del
procedimento di convalida, lo straniero espulso e'
trattenuto in uno dei centri di identificazione ed
espulsione, di cui all'art. 14, salvo che il procedimento
possa essere definito nel luogo in cui e' stato adottato il
provvedimento di allontanamento anche prima del
trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la
convalida e' concessa, il provvedimento di accompagnamento
alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non e'
concessa ovvero non e' osservato il termine per la
decisione, il provvedimento del questore perde ogni
effetto. Avverso il decreto di convalida e' proponibile
ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende
l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale.
Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di
pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento
della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.
5-ter. Al fine di assicurare la tempestivita' del
procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai
commi 4 e 5, ed all'art. 14, comma 1, le questure
forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse
disponibili, il supporto occorrente e la disponibilita' di
un locale idoneo.
6. [abrogato].
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui
al comma 1 dell'art. 14, nonche' ogni altro atto
concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono
comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle
modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua
da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere
presentato unicamente il ricorso al al giudice di pace del
luogo in cui ha sede l'autorita' che ha disposto
l'espulsione. Il termine e' di sessanta giorni dalla data
del provvedimento di espulsione. Il giudice di pace
accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico
provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni
dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al
presente comma puo' essere sottoscritto anche
personalmente, ed e' presentato anche per il tramite della
rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese
di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte
della persona interessata, e' autenticata dai funzionari
delle rappresentanze diplomatiche o consolari che
provvedono a certificarne l'autenticita' e ne curano
l'inoltro all'autorita' giudiziaria. Lo straniero e'
ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore
legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata
avanti all'autorita' consolare. Lo straniero e' altresi'
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all'art. 29 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.
9. [abrogato].
10. [abrogato].
11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi
del comma 1 e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sede di Roma.
12. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, lo
straniero espulso e' rinviato allo Stato di appartenenza,
ovvero, quando cio' non sia possibile, allo Stato di
provenienza.
13. Lo straniero espulso non puo' rientrare nel
territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione
del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo
straniero e' punito con la reclusione da uno a quattro anni
ed e' nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla
frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del
presente comma non si applica nei confronti dello straniero
gia' espulso ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere a)
e b), per il quale e' stato autorizzato il
ricongiungimento, ai sensi dell'art. 29.
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il
trasgressore del divieto di reingresso e' punito con la
reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, gia'
denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso,
abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica
la pena della reclusione da uno a cinque anni.
13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e'
obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori
dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.
14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di
cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel
decreto di espulsione puo' essere previsto un termine piu'
breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto
conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato
nel periodo di permanenza in Italia.
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano
allo straniero che dimostri sulla base di elementi
obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima
della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998,
n. 40. In tal caso, il questore puo' adottare la misura di
cui all'art. 14, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente
articolo e' valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e
in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.»
«Art. 22. - Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20; legge 30 dicembre
1986, n. 943, articoli 8, 9 e 11; legge 8 agosto 1995, n.
335, art. 3, comma 13).
1. In ogni provincia e' istituito presso la
prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello
unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero
procedimento relativo all'assunzione di lavoratori
subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare
in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato con uno straniero residente
all'estero deve presentare allo sportello unico per
l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di
quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella
ove avra' luogo la prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalita' di
sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
c) la proposta di contratto di soggiorno con
specificazione delle relative condizioni, comprensiva
dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di
lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di
provenienza;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni
variazione concernente il rapporto di lavoro.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta
dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia puo' richiedere,
presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c)
del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o piu' persone
iscritte nelle liste di cui all'art. 21, comma 5,
selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di
attuazione.
4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le
richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di
cui all'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, competente in relazione alla provincia di residenza,
domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a
diffondere le offerte per via telematica agli altri centri
ed a renderle disponibili su sito internet o con ogni altro
mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti
dall'art. 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.
Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna
domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario,
anche per via telematica, il centro trasmette allo
sportello unico richiedente una certificazione negativa,
ovvero le domande acquisite comunicandole altresi' al
datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il
centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello
unico procede ai sensi del comma 5.
5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel
complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla
presentazione della richiesta, a condizione che siano state
rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le
prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile
alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il
questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici,
quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'art. 3,
comma 4, e dell'art. 21, e, a richiesta del datore di
lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice
fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via
telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha
validita' per un periodo non superiore a sei mesi dalla
data del rilascio.
6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di
origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti
di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione
del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per
l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo
straniero si reca presso lo sportello unico per
l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma
del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a
cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorita'
consolare competente ed al centro per l'impiego competente.
7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo
sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del
rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, e' punito
con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per
l'accertamento e l'irrogazione della sanzione e' competente
il prefetto.
8. Salvo quanto previsto dall'art. 23, ai fini
dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore
extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato
dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di
stabile residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite
collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche
relative ai lavoratori extracomunitari ai quali e' concesso
il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque
idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresi' il
rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi
delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base
delle informazioni ricevute, costituisce un «Archivio
anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da condividere
con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle
informazioni avviene in base a convenzione tra le
amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono
trasmesse, in via telematica, a cura delle questure,
all'ufficio finanziario competente che provvede
all'attribuzione del codice fiscale.
10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed
il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni
adottate nei decreti di cui all'art. 3, comma 4.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce
motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore
extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente
soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il
posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' essere iscritto
nelle liste di collocamento per il periodo di residua
validita' del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che
si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale,
per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di
attuazione stabilisce le modalita' di comunicazione ai
centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del
lavoratore straniero nelle liste di collocamento con
priorita' rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie
dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di
soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui
permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei
termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa di euro cinquemila per ogni lavoratore impiegato.
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali
dall'art. 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore
extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di
sicurezza sociale maturati e puo' goderne indipendentemente
dalla vigenza di un accordo di reciprocita' al verificarsi
della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa
vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di eta',
anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto
dall'art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di
assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n.
152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino
regolare attivita' di lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono
chiedere il riconoscimento di titoli di formazione
professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi
specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego,
dispone condizioni e modalita' di riconoscimento delle
qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario
puo' inoltre partecipare, a norma del presente testo unico,
a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione
programmati nel territorio della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e
delle relative norme di attuazione.».



 
Art. 6.

Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni
di competenza statale

1. L'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' sostituito dal seguente:
«Art. 54 (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale). - 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone (( preventivamente )) il prefetto.
2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno-Autorita' nazionale di pubblica sicurezza.
3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresi', alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.
4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, (( adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, )) al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono (( preventivamente )) comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. (( 4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno e' disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumita' pubblica e alla sicurezza urbana. ))
5. Qualora i provvedimenti (( adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino )) conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento. (( 5-bis. Il Sindaco segnala alle competenti autorita', giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato. ))
6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessita' dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco puo' modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.
7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 e' rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco puo' provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.
8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
9. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto puo' disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonche' dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, puo' delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco puo' conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto puo' intervenire con proprio provvedimento.
12. Il Ministro dell'interno puo' adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.
 
(( Art. 6-bis.

Modifiche all'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n.
689

1. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' sostituito dal seguente:
«Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma». ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta l'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689, recante «Modifiche al codice penale» (in Gazzetta
Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo, oltre alle spese del procedimento, entro il
termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o,
se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli
estremi della violazione.
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze
comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale,
all'interno del limite edittale minimo e massimo della
sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del
pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni
del primo comma.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei
casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge non consentivano l'oblazione.».



 
Art. 7.

(( Collaborazione della polizia municipale e provinciale nell'ambito
dei piani coordinati di controllo del territorio ))


(( 1. I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, che possono realizzarsi anche per specifiche esigenze dei comuni diversi da quelli dei maggiori centri urbani, determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia municipale e provinciale e gli organi di Polizia dello Stato.
2. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, determina le procedure da osservare per assicurare, nel corso dello svolgimento di tali piani coordinati di controllo del territorio, le modalita' di raccordo operativo tra la polizia municipale, la polizia provinciale e gli organi di Polizia dello Stato». ))




Riferimenti normativi:

- L'art. 17 della legge 26 marzo recante: «Interventi
legislativi in materia di tutela della sicurezza dei
cittadini».(in G. U. 19 aprile 2001, n. 91) reca:
«Art. 17. - 1. Il Ministro dell'interno impartisce e
aggiorna annualmente le direttive per la realizzazione, a
livello provinciale e nei maggiori centri urbani, di piani
coordinati di controllo del territorio da attuare a cura
dei competenti uffici della Polizia di Stato e comandi
dell'Arma dei carabinieri e, per i servizi pertinenti alle
attivita' d'istituto, del Corpo della Guardia di finanza,
con la partecipazione di contingenti dei corpi o servizi di
polizia municipale, previa richiesta al sindaco, o
nell'ambito di specifiche intese con la predetta autorita',
prevedendo anche l'istituzione di presidi mobili di
quartiere nei maggiori centri urbani, nonche' il
potenziamento e il coordinamento, anche mediante idonee
tecnologie, dei servizi di soccorso pubblico e pronto
intervento per la sicurezza dei cittadini .
2. Qualora vittime di reati siano soggetti portatori di
handicap, persone anziane o altrimenti impedite, in seguito
alle richieste di intervento da questi inoltrate un
appartenente alle forze dell'ordine si reca al domicilio
della vittima stessa anche al fine di stendere e ricevere
la relativa denuncia. Le modalita' di attuazione del
servizio sono stabilite con protocolli di intesa tra comuni
e prefetture.
3. Ai fini della prevenzione dei delitti di
ricettazione, riciclaggio o reimpiego dei beni di
provenienza illecita o di quelli concernenti armi o
esplosivi, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza
esercitano i controlli di cui all'art. 16 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativamente alle
attivita' soggette ad autorizzazione disciplinata dallo
stesso testo unico o da altre disposizioni di legge ed
individuate dal Ministro dell'interno con regolamento da
adottare di concerto con il Ministro della giustizia, con
il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con il Ministro dei trasporti e della
navigazione e con il Ministro per gli affari regionali, ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
4. Relativamente alle attivita' sottoposte ai controlli
di prevenzione di cui al comma 3, il prefetto, per motivate
esigenze di ordine e sicurezza pubblica, puo' richiedere
all'organo competente per il rilascio del provvedimento
autorizzatorio, che provvede in base alle disposizioni di
legge o di regolamento in vigore, la sospensione o la
revoca del provvedimento stesso, ovvero la cessazione
dell'attivita' esercitata in assenza di questo. Resta fermo
quanto previsto dall'art. 9 della legge 25 agosto 1991, n.
287.
5. La relazione di cui all'art. 113 della legge
1° aprile 1981, n. 121, comprende anche tutti i dati
relativi alle iniziative di cui al presente articolo,
suddivisi su base provinciale. Il Senato della Repubblica e
la Camera dei deputati definiscono modalita' per l'esame di
tale relazione.».



 
(( Art. 7-bis.

Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio

1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalita', ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, puo' essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il piano puo' essere autorizzato per un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unita'.
2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate di cui al comma 1 e' adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.
3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma l, il personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e puo' procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita' di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del decreto di cui al comma 2, stabiliti entro il limite di spesa di 31,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, comprendenti le spese per il trasferimento e l'impiego del personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario e di un'indennita' onnicomprensiva determinata ai sensi dell'articolo 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128, e comunque non superiore al trattamento economico accessorio previsto per le Forze di polizia, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e a 16 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2008 e a 8 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 18,2 milioni di euro per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». ))




Riferimenti normativi:

- L'art. 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante
«Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza» (in Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100)
reca:
«Art 13. Prefetto.
Il prefetto e' autorita' provinciale di pubblica
sicurezza.
Il prefetto ha la responsabilita' generale dell'ordine
e della sicurezza pubblica nella provincia e sovraintende
all'attuazione delle direttive emanate in materia.
Assicura unita' di indirizzo e coordinamento dei
compiti e delle attivita' degli ufficiali ed agenti di
pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure
occorrenti.
A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente
informato dal questore e dai comandanti provinciali
dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su
quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza
pubblica nella provincia.
Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre
forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle
leggi vigenti e ne coordina le attivita'.
Il prefetto trasmette al Ministro dell'interno
relazioni sull'attivita' delle forze di polizia in
riferimento ai compiti di cui al presente articolo.
Il prefetto tiene informato il commissario del Governo
nella regione sui provvedimenti che adotta nell'esercizio
dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge.».
- L'art. 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante
«Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico» (in Gazzetta
Ufficiale 24 maggio 1975, n. 136) dispone:
«Art. 4. In casi eccezionali di necessita' e di
urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento
dell'autorita' giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della
polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso di
operazioni di polizia possono procedere, oltre che
all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto,
al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi,
esplosivi e strumenti di effrazione, di persone il cui
atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche
e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono
giustificabili.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente la
perquisizione puo' estendersi per le medesime finalita' al
mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per
giungere sul posto.
Delle perquisizioni previste nei commi precedenti deve
essere redatto verbale, su apposito modulo che va trasmesso
entro quarantott'ore al procuratore della Repubblica e, nel
caso previsto dal primo comma, consegnato
all'interessato.».
- L'art. 349 del codice di procedura penale dispone:
«Art. 349. Identificazione della persona nei cui
confronti vengono svolte le indagini e di altre persone.
1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione
della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
e delle persone in grado di riferire su circostanze
rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
2. Alla identificazione della persona nei cui confronti
vengono svolte le indagini puo' procedersi anche eseguendo,
ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e
antropometrici nonche' altri accertamenti.
2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2
comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il
consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede
al prelievo coattivo nel rispetto della dignita' personale
del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa
oralmente e confermata per iscritto, del pubblico
ministero.
3. Quando procede alla identificazione, la polizia
giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono
svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio
per le notificazioni a norma dell'art. 161. Osserva inoltre
le disposizioni dell'art. 66.
4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta
di farsi identificare ovvero fornisce generalita' o
documenti di identificazione in relazione ai quali
sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsita',
la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e
ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per
la identificazione e comunque non oltre le dodici ore
ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero,
non oltre le ventiquattro ore, nel caso che
l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure
occorra l'assistenza dell'autorita' consolare o di un
interprete, ed in tal caso con facolta' per il soggetto di
chiedere di avvisare un familiare o un convivente.
5. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo e'
stato compiuto e' data immediata notizia al pubblico
ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le
condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della
persona accompagnata.
6. Al pubblico ministero e' data altresi' notizia del
rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui esso
e' avvenuto.».
- L'art. 20 della legge 26 marzo 2001 recante:
«Interventi legislativi in materia di tutela della
sicurezza dei cittadini» (in Gazzetta Ufficiale 26 marzo
2001, n. 128) dispone:
«Art. 20. 1. Al personale militare impiegato
nell'ambito dei programmi di cui all'art. 18, e con
riferimento al periodo di effettivo impiego nell'ambito di
tali programmi, e' attribuita una indennita'
onnicomprensiva determinata con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con i Ministri dell'interno e della difesa. Per
tale personale militare la predetta indennita', aggiuntiva
al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non
puo' superare il trattamento economico accessorio previsto
per il personale delle Forze di polizia:».



 
Art. 8.

Accesso della polizia municipale al Centro elaborazione dati del
Ministero dell'interno

1. All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: (( a) al comma 1, le parole: «schedario dei veicoli rubati operante» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «schedario dei veicoli rubati e allo schedario dei documenti d'identita' rubati o smarriti operanti presso il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 121. Il personale della polizia municipale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza puo' altresi' accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, in relazione a quanto previsto dall'articolo 54, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il personale di cui al comma 1 addetto ai servizi di polizia stradale ed in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza puo' essere, altresi', abilitato all'inserimento, presso il Centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati relativi ai veicoli rubati e ai documenti rubati o smarriti, di cui al comma 1, acquisiti autonomamente.».
1-bis. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), per l'accesso allo schedario dei documenti d'identita' rubati o smarriti, nonche' alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno di cui al comma 1, sono effettuati con le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI. ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta l'art. 16-quater del decreto-legge
18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 marzo 1993, n. 68, recante «Disposizioni urgenti
in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica»
come modificato dalla presente legge:
«Art. 16-quater. Disposizioni relative ai servizi di
polizia stradale della polizia municipale.
1. Il personale della polizia municipale addetto ai
servizi di polizia stradale accede ai sistemi informativi
automatizzati del pubblico registro automobilistico e della
direzione generale della motorizzazione civile e puo'
accedere, in deroga all'art. 9 della legge 1° aprile 1981,
n. 121, e successive modificazioni, qualora in possesso
della qualifica di agente di pubblica sicurezza, allo
schedario dei veicoli rubati e allo schedario dei documenti
d'identita' rubati o smarriti operanti presso il Centro
elaborazione dati di cui all'art. 8 della predetta legge n.
121. Il personale della polizia municipale in possesso
della qualifica di agente di' pubblica sicurezza puo'
altresi' accedere alle informazioni concernenti i permessi
di soggiorno rilasciati e rinnovati, in relazione a quanto
previsto dall'art. 54, comma 5-bis, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267,e successive modificazioni.
1-bis. Il personale di cui al comma 1 addetto ai
servizi di polizia stradale ed in possesso della qualifica
di agente di pubblica sicurezza puo' essere, altresi',
abilitato all'inserimento, presso il Centro elaborazione
dati ivi indicato, dei dati relativi ai veicoli rubati e ai
documenti rubati o smarriti, di cui al comma 1, acquisiti
autonomamente.
2. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa
telematica dell'ANCI, sono effettuati con le modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri dei trasporti e delle finanze,
sentiti l'ANCI e l'Automobile club d'Italia (ACI) .
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto sono apportate le
occorrenti modificazioni al regolamento, previsto dall'art.
11, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1982, n. 378.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 8 della
legge 1° aprile 1981, n. 121 recante: «Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.» (in
Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100):
«Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati). -
E' istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito
dell'ufficio di cui alla lettera c) del primo
comma dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per la
raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'art. 6,
lettera a), e all'art. 7.
Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione,
classificazione e conservazione negli archivi magnetici
delle informazioni e dei dati nonche' alla loro
comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'art.
9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi
del comma seguente.
Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una
commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto
all'ufficio di cui alla lettera c) del primo
comma dell'art. 5, per la fissazione dei criteri e delle
norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle
operazioni di cui al comma precedente e per il controllo
tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte
del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e
le norme tecniche predetti divengono esecutivi con
l'approvazione del Ministro dell'interno.».
Per l'art. 54 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si vedano i riferimenti
normativi all'art. 6.



 
(( Art. 8-bis.

Accesso degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto al Centro elaborazione dati del
Ministero dell'interno

1. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto, per finalita' di sicurezza portuale e dei trasporti marittimi, possono accedere ai dati e alle informazioni del Centro elaborazione dati di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, limitatamente a quelli correlati alle funzioni attribuite agli stessi ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Detto personale puo' essere, altresi', abilitato all'inserimento presso il medesimo Centro dei corrispondenti dati autonomamente acquisiti.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati i dati e le informazioni di cui al comma 1 e sono stabilite le modalita' per effettuare i collegamenti per il relativo accesso.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento, previsto dall'articolo 11, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378. ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo degli articoli 9 e 11 della legge
1° aprile 1981, n. 121 recante: «Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.» (in
Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100):
«Art. 9 (Accesso ai dati ed informazioni e loro uso). -
L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli
archivi automatizzati del Centro di cui all'articolo
precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli
ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di
polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai
funzionari dei servizi di sicurezza, nonche' agli agenti di
polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente
autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo art.
11.
L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al
comma precedente e' consentito all'autorita' giudiziaria ai
fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in
corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura
penale.
E' comunque vietata ogni utilizzazione delle
informazioni e dei dati predetti per finalita' diverse da
quelle previste dall'art. 6, lettera a). E' altresi'
vietata ogni circolazione delle informazioni all'interno
della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel
primo comma del presente articolo.»
«Art. 11 (Procedure). - Mediante regolamento, da
emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono
stabilite le procedure per la raccolta dei dati e delle
informazioni di cui all'art. 6, lettera a), e all'art. 7,
per l'accesso e la comunicazione dei dati stessi ai
soggetti previsti dall'art. 9, nonche' per la correzione o
cancellazione dei dati erronei e la integrazione di quelli
incompleti.
Un particolare regime di autorizzazioni da parte dei
capi dei rispettivi uffici e servizi, quando non siano
questi a fare diretta richiesta dei dati e delle
informazioni, deve essere previsto dal regolamento per i
soggetti indicati nel primo comma dell'art. 9.».



 
Art. 9.

Centri di identificazione ed espulsione

1. Le parole: «centro di permanenza temporanea» ovvero: «centro di permanenza temporanea ed assistenza» sono sostituite, in generale, in tutte le disposizioni di legge o di regolamento, dalle seguenti: «centro di identificazione ed espulsione» quale nuova denominazione delle medesime strutture.
 
Art. 10.

(( Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575

1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;
b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2. - 1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia, anche se non vi e' stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.
2. Quando non vi e' stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore puo' imporre all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.
3. Nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi della presente legge, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1»;
c) all'articolo 2-bis:
1) al comma 1, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il direttore della Direzione investigativa antimafia»;
2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente. Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento esso prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa»;
d) all'articolo 2-ter:
«1) al secondo comma, dopo le parole: "A richiesta del procuratore della Repubblica," sono inserite le seguenti: "del direttore della Direzione investigativa antimafia,";
2) il primo periodo del terzo comma e' sostituito dal seguente: "Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti e' instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica, nonche' dei beni che risultino essere frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego";
3) al sesto e al settimo comma, dopo le parole: "del procuratore della Repubblica," sono inserite le seguenti: "del direttore della Direzione investigativa antimafia,";
4) sono aggiunti in fine i seguenti commi:
"Se la persona nei cui confronti e' proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.
La confisca puo' essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso.
Quando risulti che beni confiscati con provvedimento definitivo dopo l'assegnazione o la destinazione siano rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilita' o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si puo' disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.
Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone la confisca il giudice dichiara la nullita' dei relativi atti di disposizione.
Ai fini di cui al comma precedente, fino a prova contraria si presumono fittizi:
a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonche' dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;
b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione";
e) all'articolo 3-bis, settimo comma, dopo le parole: "su richiesta del procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: ", del direttore della Direzione investigativa antimafia";
f) all'articolo 3-quater, ai commi 1 e 5, dopo le parole: "il procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: "presso il tribunale del capoluogo del distretto, il direttore della Direzione investigativa antimafia";
g) all'articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: "su richiesta del procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: ", del direttore della Direzione investigativa antimafia"». ))




Riferimenti normativi:

- Si riportano gli articoli 1, 2-bis, 2-ter, 3-bis,
3-quater e 10-quater della legge 31 maggio 1975, n. 575
recante «Disposizioni contro la mafia» (in Gazzetta
Ufficiale 5 giugno 1965, n. 138) come modificati dalla
presente legge:
«Art. 1. - La presente legge si applica agli indiziati
di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla
camorra o ad altre associazioni, comunque localmente
denominate, che perseguono finalita' o agiscono con metodi
corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso
nonche' ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti
dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».
«Art. 2-bis - 1. Il procuratore della Repubblica, il
direttore della Direzione investigativa antimafia, o il
questore territorialmente competente a richiedere
l'applicazione di una misura di prevenzione procedono,
anche a mezzo della guardia di finanza o della polizia
giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle
disponibilita' finanziarie e sul patrimonio dei soggetti
indicati all'art. 1 nei cui confronti possa essere proposta
la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della
pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di
soggiorno, nonche', avvalendosi della guardia di finanza o
della polizia giudiziaria, ad indagini sull'attivita'
economica facente capo agli stessi soggetti allo scopo
anche di individuare le fonti di reddito.
2. Accertano, in particolare, se dette persone siano
titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di
abilitazioni all'esercizio di attivita' imprenditoriali e
commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e
pubblici registri, se beneficiano di contributi,
finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello
stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da
parte dello Stato, degli enti pubblici o delle Comunita'
europee.
3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del
coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio
hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonche'
nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, societa',
consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti
medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente.
4. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si
prevede debba essere disposta la confisca ai sensi
dell'art. 2-ter vengano dispersi, sottratti od alienati, il
procuratore della Repubblica o il questore, con la
proposta, possono richiedere al presidente del tribunale
competente per l'applicazione della misura di prevenzione
di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima
della fissazione dell'udienza.
5. Il presidente del tribunale provvede con decreto
motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro
eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato
dal tribunale entro trenta giorni dalla proposta. Si
osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art.
2-ter; se i beni sequestrati sono intestati a terzi si
applica il procedimento di cui al quinto comma dello stesso
art. 2-ter.
6. Il procuratore della Repubblica e il questore
possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della
pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonche'
alle imprese, societa' ed enti di ogni tipo informazioni e
copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle
indagini nei confronti dei soggetti di cui ai
commi precedenti. Previa autorizzazione del procuratore
della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di
polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della
documentazione con le modalita' di cui agli articoli 253,
254, e 255 del codice di procedura penale.
6-bis. Le misure di prevenzione personali e
patrimoniali possono essere richieste e applicate
disgiuntamente. Le misure patrimoniali possono essere
disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per
la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel
corso del procedimento esso prosegue nei confronti degli
eredi o comunque degli aventi causa.».
«Art. 2-ter. - Nel corso del procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste
dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, iniziato
nei confronti delle persone indicate nell'art. 1, il
tribunale, ove necessario, puo' procedere ad ulteriori
indagini oltre quelle gia' compiute a norma
dell'articolo precedente.
Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della
legge 22 maggio 1975, n. 152, il tribunale, anche
d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei
beni dei quali la persona nei cui confronti e' iniziato il
procedimento risulta poter disporre, direttamente o
indirettamente, quando il loro valore risulta
sproporzionato al reddito dichiarato o all'attivita'
economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti
indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il
frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il
reimpiego. A richiesta del procuratore della Repubblica,
del direttore della Direzione investigativa antimafia, del
questore o degli organi incaricati di svolgere ulteriori
indagini a norma del primo comma, nei casi di particolare
urgenza il sequestro e' disposto dal Presidente del
tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non e'
convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi.
Con l'applicazione della misura di prevenzione il
tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui
la persona, nei cui confronti e' instaurato il
procedimento, non possa giustificare la legittima
provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o
giuridica, risulti essere titolare o avere la
disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato
al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul
reddito, o alla propria attivita' economica, nonche' dei
beni che risultino essere frutto di attivita' illecite o ne
costituiscano il reimpiego. Ai fini del computo dei termini
suddetti e di quello previsto dal comma 5 dell'art. 2-bis
si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di
durata della custodia cautelare, previste dal codice di
procedura penale, in quanto compatibili.
Il sequestro e' revocato dal tribunale quando e'
respinta la proposta di applicazione della misura di
prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni
di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva
disporre direttamente o indirettamente.
Se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi,
questi sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato,
ad intervenire nel procedimento e possono, anche con
l'assistenza di un difensore, nel termine stabilito dal
tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro
deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile
ai fini della decisione sulla confisca.
I provvedimenti previsti dal presente articolo possono
essere adottati, su richiesta del procuratore della
Repubblica, del direttore della Direzione investigativa
antimafia, o del questore, quando ne ricorrano le
condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di
prevenzione, ma prima della sua cessazione. Sulla richiesta
provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di
prevenzione, con le forme previste per il relativo
procedimento e rispettando le disposizioni di cui al
precedente comma.
Anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero
della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di
prevenzione, il procedimento di prevenzione puo' essere
proseguito ovvero iniziato, su proposta del procuratore
della Repubblica del direttore della Direzione
investigativa antimafia, o del questore competente per il
luogo di ultima dimora dell'interessato, ai soli fini
dell'applicazione dei provvedimenti di cui al presente
articolo relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere
che siano il frutto di attivita' illecite o ne
costituiscano il reimpiego.
Agli stessi fini il procedimento puo' essere iniziato o
proseguito allorche' la persona e' sottoposta ad una misura
di sicurezza detentiva o alla liberta' vigilata.
In ogni caso il sequestro e la confisca possono essere
disposti anche in relazione a beni sottoposti a sequestro
in un procedimento penale, ma i relativi effetti sono
sospesi per tutta la durata dello stesso, e si estinguono
ove venga disposta la confisca degli stessi beni in sede
penale.
Se la persona nei cui confronti e' proposta la misura
di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni
al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di
sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la
confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore
equivalente. Analogamente si procede quando i beni non
possano essere confiscati in quanto trasferiti
legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a
terzi in buona fede.
La confisca puo' essere proposta, in caso di morte del
soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta,
nei riguardi dei successori a titolo universale o
particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso.
Quando risulti che beni confiscati con provvedimento
definitivo dopo l'assegnazione o la destinazione siano
rientrati, anche per interposta persona, nella
disponibilita' o sotto il controllo del soggetto sottoposto
al provvedimento di confisca, si puo' disporre la revoca
dell'assegnazione o della destinazione da parte dello
stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.
Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente
intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone
la confisca il giudice dichiara la nullita' dei relativi
atti di disposizione.
Ai fini di cui al comma precedente, fino a prova
contraria si presumono fittizi:
a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo
oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta
della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente,
del discendente, del coniuge o della persona stabilmente
convivente, nonche' dei parenti entro il sesto grado e
degli affini entro il quarto grado;
b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo
gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti
la proposta della misura di prevenzione.».
«Art. 3-bis. - Il tribunale, con l'applicazione della
misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a
tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma,
a titolo di cauzione, di entita' che, tenuto conto anche
delle sue condizioni economiche, e dei provvedimenti
adottati a norma del precedente art. 2-ter, costituisca
un'efficace remora alla violazione delle prescrizioni
imposte.
Fuori dei casi previsti dall'art. 6 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423, il tribunale puo' imporre alla
persona denunciata, in via provvisoria e qualora ne ravvisi
l'opportunita', le prescrizioni previste dal secondo e dal
terzo comma dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423. Con il provvedimento, il tribunale puo' imporre la
cauzione di cui al comma precedente.
Il deposito puo' essere sostituito, su istanza
dell'interessato, dalla presentazione di idonee garanzie
reali. Il tribunale provvede circa i modi di custodia dei
beni dati in pegno e dispone, riguardo ai beni immobili,
che il decreto con il quale accogliendo l'istanza
dell'interessato e' disposta l'ipoteca legale sia
trascritto presso l'ufficio delle conservatorie dei
registri immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si
trovano.
Qualora l'interessato non ottemperi, nel termine
fissato dal tribunale, all'ordine di deposito o non offra
garanzie sostitutive e' punito con la pena dell'arresto da
sei mesi a due anni.
Quando sia cessata l'esecuzione della misura di
prevenzione o sia rigettata la proposta, il tribunale
dispone con decreto la restituzione del deposito o la
liberazione della garanzia.
In caso di violazione degli obblighi o dei divieti
derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione, il
tribunale dispone la confisca della cauzione oppure che si
proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia, sino
a concorrenza dell'ammontare della cauzione. Per
l'esecuzione, a cura del cancelliere, si osservano le
disposizioni dei primi due titoli del libro terzo del
codice di procedura civile in quanto applicabili, ed
escluse, riguardo ai beni costituiti in garanzia, le
formalita' del pignoramento.
Qualora, emesso il provvedimento di cui al
comma precedente, permangano le condizioni che
giustificarono la cauzione, il tribunale, su richiesta del
procuratore della Repubblica, del direttore della Direzione
investigativa antimafia o del questore e con le forme
previste per il procedimento di prevenzione, dispone che la
cauzione sia rinnovata, anche per somma superiore a quella
originaria.
Le misure patrimoniali cautelari previste dal presente
articolo mantengono la loro efficacia per tutta la durata
della misura di prevenzione e non possono essere revocate,
neppure in parte, se non per comprovate gravi necessita'
personali o familiari.
«Art. 3-quater. - 1. Quando, a seguito degli
accertamenti di cui all'art. 2-bis o di quelli compiuti per
verificare i pericoli di infiltrazione da parte della
delinquenza di tipo mafioso, ricorrono sufficienti indizi
per ritenere che l'esercizio di determinate attivita'
economiche, comprese quelle imprenditoriali, sia
direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di
intimidazione o di assoggettamento previste dall'art.
416-bis del codice penale o che possa, comunque, agevolare
l'attivita' delle persone nei confronti delle quali e'
stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione
di cui all'art. 2, ovvero di persone sottoposte a
procedimento penale per taluno dei delitti indicati nel
comma 2, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione
delle misure di prevenzione di cui all'art. 2, il
procuratore della Repubblica presso il tribunale del
capoluogo del distretto, il direttore della Direzione
investigativa antimafia o il questore possono richiedere al
tribunale competente per l'applicazione delle misure di
prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, di
disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiersi anche
a mezzo della Guardia di finanza o della polizia
giudiziaria, sulle predette attivita', nonche' l'obbligo,
nei confronti di chi ha la proprieta' o la disponibilita',
a qualsiasi titolo, di beni o altre utilita' di valore non
proporzionato al proprio reddito o alla propria capacita'
economica, di giustificarne la legittima provenienza.
2. Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere
che il libero esercizio delle attivita' economiche di cui
al comma 1 agevoli l'attivita' delle persone nei confronti
delle quali e' stata proposta o applicata una delle misure
di prevenzione di cui all'art. 2, ovvero di persone
sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti
previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 644, 648-bis e
648-ter del codice penale, il tribunale dispone la
sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni
utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo
svolgimento delle predette attivita'.
3. La sospensione temporanea dall'amministrazione dei
beni e' adottata per un periodo non superiore a sei mesi e
puo' essere rinnovata, per un periodo non superiore
complessivamente a dodici mesi, a richiesta dell'autorita'
proponente, del pubblico ministero o del giudice delegato
di cui all'art. 2-sexies, se permangono le condizioni in
base alle quali e' stata applicata.
4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale
nomina l'amministratore ed il giudice delegato, osservate,
in quanto applicabili, le disposizioni degli
articoli 2-ter, quinto, settimo e ottavo comma, 2-quater,
2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 2-octies. Qualora tra i
beni siano compresi beni immobili o altri beni soggetti a
pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2
deve essere trascritto presso i pubblici registri a cura
dell'amministratore nominato entro il termine di trenta
giorni dall'adozione del provvedimento.
5. Quando vi sia concreto pericolo che i beni
sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano
dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della
Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto,
il direttore della Direzione investigativa antimafia o il
questore possono richiedere al tribunale di disporne il
sequestro, osservate, in quanto applicabili, le
disposizioni degli articoli 2-ter, quinto, settimo e ottavo
comma, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e
2-octies. Il sequestro e' disposto sino alla scadenza del
termine stabilito a norma del comma 3.».



 
(( Art. 10-bis.

Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356

1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:
«2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non e' possibile procedere alla confisca in applicazione dellle disposizioni ivi richiamate, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni e delle altre utilita' delle quali il reo ha la disponibilita', anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.
2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630 e 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonche' dall'articolo 12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.». ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 12-sexies del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,
recante: «Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura
penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita'
mafiosa.», come modificato dalla presente legge:
«Art. 12-sexies (Ipotesi particolari di confisca). - 1.
Nei casi di condanna o di applicazione della pena su
richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura
penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314,
316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322,
322-bis, 325, 416, sesto comma, 416-bis, 600, 601, 602,
629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui
al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale,
nonche' dall'art. 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge
8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti
previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui
al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sempre disposta
la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di
cui il condannato non puo' giustificare la provenienza e di
cui, anche per interposta persona fisica o giuridica,
risulta essere titolare o avere la disponibilita' a
qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio
reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o
alla propria attivita' economica. Le disposizioni indicate
nel periodo precedente si applicano anche in caso di
condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma
dell'art. 444 del codice di procedura penale, per taluno
dei delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordine costituzionale.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei
casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta
a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per
un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste
dall'art. 416-bis del codice penale, ovvero al fine di
agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo
stesso articolo, nonche' a chi e' stato condannato per un
delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui
all'art. 295, secondo comma, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43.
2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti
previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317,
318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325 del codice
penale, si applicano le disposizioni degli
articoli 2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non e'
possibile procedere alla confisca in applicazione delle
disposizioni ivi richiamate, il giudice ordina la confisca
in applicazione delle disposizioni ivi richiamate, delle
somme di denaro, dei beni e delle altre utilita' delle
quali il reo ha la disponibilita', anche per interposta
persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o
prezzo del reato.
2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano
anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su
richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura
penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629,
630 e 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma,
648-bis e 648-ter del codice penale, nonche' dall'art.
12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73,
esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309.
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione
dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano,
in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel
decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282. Il
giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista
dall'art. 444, comma 2, del codice di procedura penale,
nomina un amministratore con il compito di provvedere alla
custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni
confiscati.
Non possono essere nominate amministratori le persone
nei cui confronti il provvedimento e' stato disposto, il
coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi
conviventi, ne' le persone condannate ad una pena che
importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici
uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di
prevenzione.
4. Se, nel corso del procedimento, l'autorita'
giudiziaria, in applicazione dell'art. 321, comma 2, del
codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo
delle cose di cui e' prevista la confisca a norma dei
commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina
dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3
si applicano anche al custode delle cose predette.
4-bis. Si applicano anche ai casi di confisca previsti
dai commi da 1 a 4 del presente art. le disposizioni in
materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o
confiscati previste dalla legge 31 marzo 1965, n. 575, e
successive modificazioni; restano comunque salvi i diritti
della persona offesa dal reato alle restituzioni e al
risarcimento del danno.
4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli
altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei
beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto
da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di
protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le
elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302,
recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata. Nei decreti il Ministro
stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere
costituito un Fondo di solidarieta' per le ipotesi in cui
la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in
parte le restituzioni o il risarcimento dei danni
conseguenti al reato.
4-quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio
parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-ter
entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il
regolamento puo' comunque essere adottato.».



 
Art. 11.

(( Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152

1. Alla legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, quarto comma, le parole: «, anche in deroga all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55,» sono soppresse;
b) all'articolo 19, primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi previsti dal presente comma, le funzioni e le competenze spettanti, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona. Nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al presente comma, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente». ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo degli articoli 18 e 19 della
legge 22 maggio 1975, n. 152, recante «Disposizioni a
tutela dell'ordine pubblico» (in Gazzetta Ufficiale
24 maggio 1975, n. 136), come modificati dalla presente
legge:
«Art. 18. - Le disposizioni della legge 31 maggio 1965,
n. 575, si applicano anche a coloro che:
1) operanti in gruppi o isolatamente, pongano in
essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti
a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione
di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro
II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306,
438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonche' alla
commissione dei reati con finalita' di terrorismo anche
internazionale;
2) abbiano fatto parte di associazioni politiche
disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e
nei confronti dei quali debba ritenersi, per il
comportamento successivo, che continuino a svolgere una
attivita' analoga a quella precedente;
3) compiano atti preparatori, obiettivamente
rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista
ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 645 del 1952, in
particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;
4) fuori dei casi indicati nei numeri precedenti,
siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella
legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti
della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive
modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro
comportamento successivo, che siano proclivi a commettere
un reato della stessa specie col fine indicato nel
precedente n. 1).
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano
altresi' agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori.
E' finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro
o altri beni, conoscendo lo scopo a cui sono destinati.
Le disposizioni di cui al primo comma, e quelle
dell'art. 22 della presente legge possono essere altresi'
applicate alle persone fisiche e giuridiche segnalate al
Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro
organismo internazionale competente per disporre il
congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi
sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse
possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il
finanziamento di organizzazioni o attivita' terroristiche,
anche internazionali.».
«Art. 19. - Le disposizioni di cui alla legge 31 maggio
1965, n. 575, si applicano anche alle persone indicate
nell'art. 1, numeri 1) e 2) della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423. In deroga a quanto previsto dall'art. 2 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, nei casi previsti dal
presente comma competente a richiedere le misure di
prevenzione e' anche il Procuratore della Repubblica presso
il tribunale nel cui circondario dimora la persona. Nei
casi previsti dal presente comma, le funzioni e le
competenze spettanti, ai sensi della legge 31 maggio 1965,
n. 575, al procuratore della Repubblica presso il tribunale
del capoluogo del distretto, sono attribuite al procuratore
della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario
dimora la persona. Nelle udienze relative ai procedimenti
per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al
presente comma, le funzioni di pubblico ministero possono
essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica
presso il tribunale competente.
Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono
comunicare al questore le segnalazioni rivolte al
procuratore della Repubblica.».
- La legge 31 maggio 1975, n. 575, reca: «Disposizioni
contro la mafia» (in Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1965, n.
138).



 
(( Art. 11-bis.

Modifiche alla legge 3 agosto 1988, n. 327

1. All'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis Quando e' stata applicata una misura di prevenzione personale nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, la riabilitazione puo' essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale. La riabilitazione comporta, altresi', la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575». ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 3 agosto
1988, n. 327, recante: «Norme in materia di misure di
prevenzione personali.» (in Gazzetta Ufficiale 9 agosto
1988, n. 186) come modificato dalla presente legge:
«Art. 15. - 1. Dopo tre anni dalla cessazione della
misura di prevenzione, l'interessato puo' chiedere la
riabilitazione. La riabilitazione e' concessa, se il
soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona
condotta, dalla Corte di appello nel cui distretto ha sede
l'autorita' giudiziaria che dispone l'applicazione della
misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione.
2. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti
gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di
persona sottoposta a misure di prevenzione.
3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni
del codice di procedura penale riguardanti la
riabilitazione
3-bis. Quando e' stata applicata una misura di
prevenzione personale nei confronti dei soggetti di cui
all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, la
riabilitazione puo' essere richiesta dopo cinque anni dalla
cessazione della misura di prevenzione personale. La
riabilitazione comporta, altresi', la cessazione dei
divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965,
n. 575».



 
(( Art. 11-ter.

Abrogazione

1. L'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e' abrogato. ))




Riferimenti normativi:

- La legge 19 marzo 1990, n. 55, recante «Nuove
disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di
pericolosita' sociale» e' pubblicata in Gazzetta Ufficiale
23 marzo 1990, n. 69.



 
Art. 12.

Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

1. Dopo l'articolo 110-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' inserito il seguente: (( «Art. 110-ter (Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione). - 1. Il procuratore nazionale antimafia puo' disporre, nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale. )) Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 110-bis.
2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la corte d'appello puo', per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.».



Riferimenti normativi:

- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo
dell'art. 110-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
recante: «Ordinamento giudiziario» :
«Art. 110-bis (Applicazione di magistrati del pubblico
ministero in casi particolari). - 1. Per la trattazione dei
procedimenti relativi ai delitti indicati nell'art. 51,
comma 3-bis del codice di procedura penale, il procuratore
nazionale antimafia puo', quando si tratta di procedimenti
di particolare complessita' o che richiedono specifiche
esperienze e competenze professionali, applicare
temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati
appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e quelli
appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia nonche',
con il loro consenso, magistrati di altre procure della
Repubblica presso i tribunali. L'applicazione e' disposta
anche quando sussistono protratte vacanze di organico,
inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche
e contingenti esigenze investigative o processuali.
L'applicazione e' disposta con decreto motivato. Il decreto
e' emesso sentiti i procuratori generali e i procuratori
della Repubblica interessati. Quando si tratta di
applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel
capoluogo del medesimo distretto, il decreto e' emesso dal
procuratore generale presso la corte di appello. In tal
caso il provvedimento e' comunicato al procuratore
nazionale antimafia.
2. L'applicazione non puo' superare la durata di un
anno. Nei casi di necessita' dell'ufficio al quale il
magistrato e' applicato, puo' essere rinnovata per un
periodo non superiore a un anno.
3. Il decreto di applicazione e' immediatamente
esecutivo ed e' trasmesso senza ritardo al Consiglio
superiore della magistratura per l'approvazione, nonche' al
Ministro di grazia e giustizia.
4. Il capo dell'ufficio al quale il magistrato e'
applicato non puo' designare il medesimo per la trattazione
di affari diversi da quelli indicati nel decreto di
applicazione».



 
(( Art. 12-bis.

Modifiche alla legge 18 marzo 2008, n. 48

1. All'articolo 11 della legge 18 marzo 2008, n. 48, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 3-quinquies dell'articolo 51 del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano solo ai procedimenti iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge». ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta l'art. 11 della legge 18 marzo 2008, n. 48
recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del
Consiglio d'Europa sulla criminalita' informatica, fatta a
Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento
dell'ordinamento interno» (in Gazzetta Ufficiale 4 aprile
2008, n. 80) come modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Competenza). - 1. All'art. 51 del codice di
procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 600-bis,
600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 615-ter,
615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater,
617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater,
640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni
indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo
sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso
il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha
sede il giudice competente.".
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 3-quinquies
dell'art. 51 del codice di procedura penale, introdotto dal
comma 1 del presente articolo, si applicano solo ai
procedimenti iscritti nel registro di cui all'art. 335 del
codice di procedura penale successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge».



 
(( Art. 12-ter.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 76, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Per i soggetti gia' condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti»;
b) all'articolo 93, il comma 2 e' abrogato;
c) all'articolo 96, comma 1, le parole: «, ovvero immediatamente, se la stessa e' presentata in udienza a pena di nullita' assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale,» sono soppresse;
d) all'articolo 96, comma 2, dopo le parole: «tenuto conto» sono inserite le seguenti: «delle risultanze del casellario giudiziale,». ))




Riferimenti normativi:

- Si riportano gli articoli 76, 93 e 1996 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
recante» testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)»
(in Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002, n. 139), come
modificati dalla presente legge:
«Art. 76 (L) (Condizioni per l'ammissione). - 1. Puo'
essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un reddito
imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito,
risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro
9.723,84 .
2. Salvo quanto previsto dall'art. 92, se l'interessato
convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e'
costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo
periodo da ogni componente della famiglia, compreso
l'istante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito,
si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o
che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta,
ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale quando
sono oggetto della causa diritti della personalita', ovvero
nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in
conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo
familiare con lui conviventi.
4-bis. Per i soggetti gia' condannati con sentenza
definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del
codice penale, 291-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle
ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, e 74, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, nonche' per i reati commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste
dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto,
il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.».
«Art. 93. (L) (Presentazione dell'istanza al magistrato
competente). - 1. L'istanza e' presentata esclusivamente
dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo
raccomandata, all'ufficio del magistrato innanzi al quale
pende il processo. Se procede la Corte di cassazione,
l'istanza e' presentata all'ufficio del magistrato che ha
emesso il provvedimento impugnato.
2. (Abrogato).
3. Per il richiedente detenuto, internato in un
istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare,
ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l'art. 123
del codice di procedura penale. Il direttore o l'ufficiale
di polizia giudiziaria che hanno ricevuto l'istanza, ai
sensi dell'art. 123 del codice di procedura penale, la
presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all'ufficio del
magistrato davanti al quale pende il processo.».
«Art. 96. (L) (Decisione sull'istanza di ammissione al
patrocinio). - 1. Nei dieci giorni successivi a quello in
cui e' stata presentata o e' pervenuta l'istanza di
ammissione, il magistrato davanti al quale pende il
processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento
impugnato, se procede la Corte di cassazione, verificata
l'ammissibilita' dell'istanza, ammette l'interessato al
patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della
dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 79, comma 1,
lettera c), ricorrono le condizioni di reddito cui
l'ammissione al beneficio e' subordinata .
2. Il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati
motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle
condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto delle
risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita,
delle condizioni personali e familiari, e delle attivita'
economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di
provvedere, il magistrato puo' trasmettere l'istanza,
unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla
Guardia di finanza per le necessarie verifiche.
3. Il magistrato, quando si procede per uno dei delitti
previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale, ovvero nei confronti di persona proposta o
sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere
preventivamente al questore, alla Direzione investigativa
antimafia (DIA) ed alla Direzione nazionale antimafia (DNA)
le informazioni necessarie e utili relative al tenore di
vita, alle condizioni personali e familiari e alle
attivita' economiche eventualmente svolte dai soggetti
richiedenti, che potranno essere acquisite anche a mezzo di
accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza.
4. Il magistrato decide sull'istanza negli stessi
termini previsti dal comma 1 anche quando ha richiesto le
informazioni di cui ai commi 2 e 3.».



 
(( Art. 12-quater.

Modifiche all'articolo 25 delle disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.

1. All'articolo 25 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente:
«2-ter. Il pubblico ministero non puo' procedere al giudizio direttissimo o richiedere il giudizio immediato nei casi in cui cio' pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore.». ))
 
Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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