Gazzetta n. 174 del 26 luglio 2008 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 maggio 2008, n. 93
Testo del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 124 del 28 maggio 2008), coordinato con la legge di conversione 24 luglio 2008, n. 126 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 2), recante: «Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate nel video tra i segni ((...)).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.

Esenzione ICI prima casa

1. A decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
2. Per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonche' quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o (( delibera comunale )) vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.
3. L'esenzione si applica altresi' nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.
4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, e' rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo e' integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. In sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalita' per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto, (( da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo principi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilita' interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni. )) Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione. (( 4-bis. Per l'anno 2008, il Ministero dell'interno, fatti salvi eventuali accordi intervenuti in data precedente in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ripartisce e accredita ai comuni e alle regioni a statuto speciale, a titolo di primo acconto, il 50 per cento del rimborso loro spettante, come determinato ai sensi del comma 4.
4-ter. In sede di prima applicazione, fino all'erogazione effettiva di quanto spettante a titolo di acconto a ciascun comune ai sensi del comma 4-bis, il limite dei tre dodicesimi di cui all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' maggiorato dell'importo equivalente al credito dell'imposta comunale sugli immobili determinatosi, per effetto delle norme di cui ai commi da 1 a 4, a favore delle singole amministrazioni comunali nei confronti dello Stato. ))

5. (Soppresso).
6. I commi 7, 8 e 287 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 sono abrogati. (( 6-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, con esclusivo riferimento alle fattispecie di cui al comma 2, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili, relativa all'anno 2008, a condizione che il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita' interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, e' sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonche', per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni gia' previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (( Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilita' interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo l'esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato, da ultimo, dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' alla sezione delle autonomie.
7-bis. I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili possono rinegoziare i contratti in essere, ai fini dell'accertamento e della riscossione di altre entrate, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di prestazione di servizi. ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo degli articoli 8 e 6 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 recante «Riordino
della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4
della legge 23 ottobre 1992, n. 421», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305, S.O., come
modificati dalla presente legge:
«Art. 8 (Riduzioni e detrazioni dall'imposta). - 1.
L'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati
dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il
quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o
inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale
con perizia a carico del proprietario, che allega idonea
documentazione alla dichiarazione. In alternativa il
contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione
sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
L'aliquota puo' essere stabilita dai comuni nella misura
del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a
tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la
vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto
esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e
l'alienazione di immobili.
2. Dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo,
intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di
residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del
suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu'
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica. Per abitazione principale si intende
quella nella quale il contribuente, che la possiede a
titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i
suoi familiari dimorano abitualmente.
2-bis. [Abrogato].
2-ter. [Abrogato].
3. A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la
deliberazione di cui al comma 1 dell'art. 6, l'imposta
dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo puo' essere ridotta fino al
50 per cento; in alternativa, l'importo di lire 200.000, di
cui al comma 2 del presente articolo, puo' essere elevato,
fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di
bilancio. La predetta facolta' puo' essere esercitata anche
limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di
particolare disagio economico-sociale, individuate con
deliberazione del competente organo comunale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per
le case popolari.».
«Art. 6 (Determinazione delle aliquote e dell'imposta).
- 1. L'aliquota e' stabilita dal consiglio comunale, con
deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno,
con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non e'
adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4
per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art.
84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come
modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336.
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non
inferiore al 4 per mille, ne' superiore al 7 per mille e
puo' essere diversificata entro tale limite, con
riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o
posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di
alloggi non locati; l'aliquota puo' essere agevolata in
rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di
lucro.
2-bis. La deliberazione di cui al comma 1, puo'
fissare, a decorrere dall'anno di imposta 2009, un'aliquota
agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al
4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti
a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica
o termica per uso domestico, limitatamente alle unita'
immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata
massima di tre anni per gli impianti termici solari e di
cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti
rinnovabili. Le modalita' per il riconoscimento
dell'agevolazione di cui al presente comma sono
disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni.
3. L'imposta e' determinata applicando alla base
imponibile l'aliquota vigente nel comune di cui all'art. 4.
3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale,
determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata
dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di
cui all'art. 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione
alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si
applicano a condizione che il soggetto passivo non sia
titolare del diritto di proprieta' o di altro diritto reale
su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso
comune ove e' ubicata la casa coniugale.
4. [Abrogato].».
- Si riporta il testo dell'art. 222 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 222 (Anticipazioni di tesoreria). - 1. Il
tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla
deliberazione della Giunta, concede allo stesso
anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre
dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno
precedente, afferenti per i comuni, le province, le citta'
metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di
entrata del bilancio e per le comunita' montane ai primi
due titoli.
2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria
decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le
modalita' previste dalla convenzione di cui all'art. 210.».
- Si riporta il testo del comma 174 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):
«174. Al fine del rispetto dell'equilibrio
economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla
base del monitoraggio trimestrale una situazione di
squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai
dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un
disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati
adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano
sufficienti, con la procedura di cui all'art. 8, comma 1,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del
Consiglio dei Ministri diffida la regione a provvedervi
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di
riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i
successivi trenta giorni il presidente della regione, in
qualita' di commissario ad acta, approva il bilancio di
esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al
fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i
necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi
inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive entro le misure stabilite dalla normativa
vigente. I predetti incrementi possono essere adottati
anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione
accertati o stimati nel settore sanitario relativi
all'esercizio 2004 e seguenti. Qualora i provvedimenti
necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non
vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31
maggio, nella regione interessata, con riferimento agli
anni di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque
nella misura massima prevista dalla vigente normativa
l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive; scaduto il termine del 31
maggio, i provvedimenti del commissario ad acta non possono
avere ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni
d'aliquota delle predette imposte ed i contribuenti
liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel
medesimo anno sulla base della misura massima
dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali
imposte.».
- Si riporta il testo del comma 796 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
«796. Per garantire il rispetto degli obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del
protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano per un patto
nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle
regioni e delle province autonome, nella riunione del
28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:
a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
cui concorre ordinariamente lo Stato, e' determinato in
96.040 milioni di euro per l'anno 2007, in 99.082 milioni
di euro per l'anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per
l'anno 2009, comprensivi dell'importo di 50 milioni di
euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di
ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale
"Bambino Gesu'", preventivamente accantonati ed erogati
direttamente allo stesso ospedale dallo Stato. All'art. 1,
comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole:
"a decorrere dall'anno 2006" sono sostituite dalle
seguenti: "limitatamente all'anno 2006";
b) e' istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo
transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di
850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di
euro per l'anno 2009, la cui ripartizione tra le regioni
interessate da elevati disavanzi e' disposta con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. L'accesso alle
risorse del Fondo di cui alla presente lettera e'
subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo ai
sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un piano
di rientro dai disavanzi. Il piano di rientro deve
contenere sia le misure di riequilibrio del profilo
erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per
renderlo conforme a quello desumibile dal vigente Piano
sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di fissazione dei medesimi
livelli essenziali di assistenza, sia le misure necessarie
all'azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli
obblighi e le procedure previsti dall'art. 8 dell'intesa
23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario
n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
Tale accesso presuppone che sia scattata formalmente in
modo automatico o che sia stato attivato l'innalzamento ai
livelli massimi dell'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, fatte salve le
aliquote ridotte disposte con leggi regionali a favore
degli esercenti un'attivita' imprenditoriale, commerciale,
artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o
professione, che abbiano denunciato richieste estorsive e
per i quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 4 della
legge 23 febbraio 1999, n. 44. Qualora nel procedimento di
verifica annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto
di parte degli obiettivi intermedi di riduzione del
disavanzo contenuti nel piano di rientro, la regione
interessata puo' proporre misure equivalenti che devono
essere approvate dai Ministeri della salute e dell'economia
e delle finanze. In ogni caso l'accertato verificarsi del
mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi comporta
che, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio
successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive si applicano oltre i livelli massimi
previsti dalla legislazione vigente fino all'integrale
copertura dei mancati obiettivi. La maggiorazione ha
carattere generalizzato e non settoriale e non e'
suscettibile di differenziazioni per settori di attivita' e
per categorie di soggetti passivi. Qualora invece sia
verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi e'
stato conseguito con risultati ottenuti quantitativamente
migliori, la regione interessata puo' ridurre, con
riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo,
l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive per la quota corrispondente al miglior risultato
ottenuto. Gli interventi individuati dai programmi
operativi di riorganizzazione, qualificazione o
potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari
per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel
rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto
degli accordi di cui all'art. 1, comma 180, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, come
integrati dagli accordi di cui all'art. 1, commi 278 e 281,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti per
la regione che ha sottoscritto l'accordo e le
determinazioni in esso previste possono comportare effetti
di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi
gia' adottati dalla medesima regione in materia di
programmazione sanitaria. Il Ministero della salute, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
assicura l'attivita' di affiancamento delle regioni che
hanno sottoscritto l'accordo di cui all'art. 1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un
Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del
monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti
regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte
del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e
delle finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle
singole regioni con funzioni consultive di supporto
tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e
controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'art. 1,
comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
c) all'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole:
"all'anno d'imposta 2006" sono sostituite dalle seguenti:
"agli anni di imposta 2006 e successivi". Il procedimento
per l'accertamento delle risultanze contabili regionali, ai
fini dell'avvio delle procedure di cui al citato art. 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, e' svolto dal Tavolo tecnico per
la verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 della
citata intesa 23 marzo 2005;
d) al fine di consentire in via anticipata
l'erogazione del finanziamento a carico dello Stato:
1) in deroga a quanto stabilito dall'art. 13,
comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni
2007, 2008 e 2009, e' autorizzato a concedere alle regioni
a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle
somme indicate alla lettera a) del presente comma da
accreditare sulle contabilita' speciali di cui al comma 6
dell'art. 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in
essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella
misura pari al 97 per cento delle somme dovute alle regioni
a statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota
indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta
dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
per i medesimi anni;
2) per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere
alla Regione siciliana anticipazioni nella misura pari al
97 per cento delle somme dovute a tale regione a titolo di
finanziamento della quota indistinta, quale risulta
dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle
partecipazioni della medesima regione;
3) alle regioni che abbiano superato tutti gli
adempimenti dell'ultima verifica effettuata dal Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'art.
12 della citata intesa 23 marzo 2005, si riconosce la
possibilita' di un incremento di detta percentuale
compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;
4) all'erogazione dell'ulteriore 3 per cento nei
confronti delle singole regioni si provvede a seguito
dell'esito positivo della verifica degli adempimenti
previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge;
5) nelle more dell'intesa espressa, ai sensi delle
norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita'
finanziarie complessive destinate al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale, le anticipazioni sono
commisurate al livello del finanziamento corrispondente a
quello previsto dal riparto per l'anno 2006, quale risulta
dall'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e incrementato, a decorrere dall'anno
2008, sulla base del tasso di crescita del prodotto interno
lordo nominale programmato;
6) sono autorizzati, in sede di conguaglio,
eventuali recuperi necessari anche a carico delle somme a
qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi
successivi;
7) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi
titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito
e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma,
connessi alla mobilita' sanitaria interregionale di cui
all'art. 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
nonche' alla mobilita' sanitaria internazionale di cui
all'art. 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n.
502 del 1992, e successive modificazioni. I predetti
importi sono definiti dal Ministero della salute di intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
e) ai fini della copertura dei disavanzi pregressi
nel settore sanitario, cumulativamente registrati e
certificati fino all'anno 2005, al netto per l'anno 2005
della copertura derivante dall'incremento automatico delle
aliquote, di cui all'art. 1, comma 174, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla
lettera c) del presente comma, per le regioni che, al fine
della riduzione strutturale del disavanzo, sottoscrivono
l'accordo richiamato alla lettera b) del presente comma,
risultano idonei criteri di copertura a carattere
pluriennale derivanti da specifiche entrate certe e
vincolate, in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'art.
12 della citata intesa 23 marzo 2005;
f) per gli anni 2007 e seguenti sono confermate le
misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte
dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini del
rispetto dei tetti stabiliti dall'art. 48, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le
deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del
22 dicembre 2005, n. 18 dell'8 giugno 2006, n. 21 del
21 giugno 2006, n. 25 del 20 settembre 2006 e n. 26 del
27 settembre 2006, salvo rideterminazioni delle medesime da
parte dell'AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli
andamenti effettivi della spesa;
g) in riferimento alla disposizione di cui alla
lettera f) del presente comma, per il periodo 1° marzo
2007-29 febbraio 2008 e limitatamente ad un importo di
manovra pari a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a
carico delle aziende farmaceutiche, 178,7 milioni a carico
dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, sulla
base di tabelle di equivalenza degli effetti
economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale,
approvate dall'AIFA e definite per regione e per azienda
farmaceutica, le singole aziende farmaceutiche, entro il
termine perentorio del 30 gennaio 2007, possono chiedere
alla medesima AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i
propri farmaci, della misura della ulteriore riduzione del
5 per cento dei prezzi di cui alla deliberazione del
consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del
27 settembre 2006. La richiesta deve essere corredata dalla
contestuale dichiarazione di impegno al versamento, a
favore delle regioni interessate, degli importi indicati
nelle tabelle di equivalenza approvate dall'AIFA, secondo
le modalita' indicate nella presente disposizione normativa
e nei provvedimenti attuativi dell'AIFA, per un importo
complessivo equivalente a quello derivante, a livello
nazionale, dalla riduzione del 5 cento dei prezzi dei
propri farmaci. L'AIFA delibera, entro il 10 febbraio 2007,
l'approvazione della richiesta delle singole aziende
farmaceutiche e dispone, con decorrenza 1° marzo 2007, il
ripristino dei prezzi dei relativi farmaci in vigore il
30 settembre 2006, subordinando tale ripristino al
versamento, da parte dell'azienda farmaceutica, degli
importi dovuti alle singole regioni in base alle tabelle di
equivalenza, in tre rate di pari importo da corrispondersi
entro i termini improrogabili del 20 febbraio 2007,
20 giugno 2007 e 20 settembre 2007. Gli atti che attestano
il versamento alle singole regioni devono essere inviati da
ciascuna azienda farmaceutica contestualmente all'AIFA, al
Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero
della salute rispettivamente entro il 22 febbraio 2007,
22 giugno 2007 e 22 settembre 2007. La mancata
corresponsione, nei termini previsti, a ciascuna regione di
una rata comporta, per i farmaci dell'azienda farmaceutica
inadempiente, l'automatico ripristino, dal primo giorno del
mese successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il
1° ottobre 2006;
h) in coerenza con quanto previsto dalla lettera g),
l'AIFA ridetermina, in via temporanea, le quote di
spettanza dovute al farmacista e al grossista per i farmaci
oggetto delle misure indicate nella medesima disposizione,
in modo tale da assicurare, attraverso la riduzione delle
predette quote e il corrispondente incremento della
percentuale di sconto a favore del Servizio sanitario
nazionale, una minore spesa dello stesso Servizio di
entita' pari a 223,3 milioni di euro, di cui 178,7 milioni
a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei
grossisti;
i) in caso di rideterminazione delle misure di
contenimento della spesa farmaceutica ai sensi di quanto
stabilito nella parte conclusiva della lettera f), l'AIFA
provvede alla conseguente rimodulazione delle disposizioni
attuative di quanto previsto dalle norme di cui alle
lettere g) e h);
l) nei confronti delle regioni che abbiano comunque
garantito la copertura degli eventuali relativi disavanzi,
e' consentito l'accesso agli importi di cui all'art. 1,
comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con
riferimento alla spesa farmaceutica registrata negli
esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni:
1) con riferimento al superamento del tetto del 13
per cento, per la spesa farmaceutica convenzionata, in
assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento
della spesa per la quota a proprio carico, con le misure di
cui all'art. 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405, l'avvenuta applicazione, entro la data del
28 febbraio 2007, nell'ambito della procedura di cui
all'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, come da ultimo modificato dalla lettera c) del
presente comma, di una quota fissa per confezione di
importo idoneo a garantire l'integrale contenimento del 40
per cento. Le regioni interessate, in alternativa alla
predetta applicazione di una quota fissa per confezione,
possono adottare anche diverse misure regionali di
contenimento della spesa farmaceutica convenzionata,
purche' di importo adeguato a garantire l'integrale
contenimento del 40 per cento, la cui adozione e congruita'
e' verificata entro il 28 febbraio 2007 dal Tavolo tecnico
di verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 della
citata intesa del 23 marzo 2005, avvalendosi del supporto
tecnico dell'AIFA;
2) con riferimento al superamento della soglia del
3 per cento, per la spesa farmaceutica non convenzionata,
in assenza del rispetto dell'obbligo regionale di
contenimento della spesa per la quota a proprio carico,
l'avvenuta presentazione, da parte della regione
interessata, entro la data del 28 febbraio 2007, ai
Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze di
un Piano di contenimento della spesa farmaceutica
ospedaliera, che contenga interventi diretti al controllo
dei farmaci innovativi, al monitoraggio dell'uso
appropriato degli stessi e degli appalti per l'acquisto dei
farmaci, la cui idoneita' deve essere verificata
congiuntamente nell'ambito del Comitato paritetico
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui alla citata intesa
23 marzo 2005;
m) all'art. 1, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"I percorsi diagnostico-terapeutici sono costituiti dalle
linee-guida di cui all'art. 1, comma 283, terzo periodo,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' da percorsi
definiti ed adeguati periodicamente con decreto del
Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del
Comitato strategico del Sistema nazionale linee-guida, di
cui al decreto del Ministro della salute 30 giugno 2004,
integrato da un rappresentante della Federazione nazionale
degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri";
2) al terzo periodo, le parole: "Il Ministro della
sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze," e dopo le parole: "di Trento e di Bolzano," sono
inserite le seguenti: "entro il 31 marzo 2007,";
n) ai fini del programma pluriennale di interventi in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico, l'importo fissato dall'art. 20 della legge
11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come
rideterminato dall'art. 83, comma 3, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 23 miliardi di euro,
fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di
programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli
altri enti del settore sanitario interessati, il limite
annualmente definito in base alle effettive disponibilita'
di bilancio. Il maggior importo di cui alla presente
lettera e' vincolato per 100 milioni di euro per
l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, finalizzato
al potenziamento delle "unita' di risveglio dal coma"; per
7 milioni di euro per l'esecuzione di un programma
pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione
edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio
sanitario pubblico, destinati al potenziamento e alla
creazione di unita' di terapia intensiva neonatale (TIN);
per 3 milioni di euro per l'esecuzione di un programma
pluriennale di interventi in materia di ammodernamento
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinati
all'acquisto di nuove metodiche analitiche, basate sulla
spettrometria di "massa tandem", per effettuare screening
neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie,
per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci;
per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e
tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di
radioterapia di interesse oncologico con prioritario
riferimento alle regioni meridionali ed insulari, per 150
milioni di euro ad interventi per la realizzazione di
strutture residenziali e l'acquisizione di tecnologie per
gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative,
ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative
neurologiche croniche invalidanti con prioritario
riferimento alle regioni che abbiano completato il
programma realizzativo di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, e che
abbiano avviato programmi di assistenza domiciliare nel
campo delle cure palliative, per 100 milioni di euro
all'implementazione e all'ammodernamento dei sistemi
informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere e
all'integrazione dei medesimi con i sistemi informativi
sanitari delle regioni e per 100 milioni di euro per
strutture di assistenza odontoiatrica. Nella sottoscrizione
di accordi di programma con le regioni, e' data, inoltre,
priorita' agli interventi relativi ai seguenti settori
assistenziali, tenuto conto delle esigenze della
programmazione sanitaria nazionale e regionale:
realizzazione di strutture sanitarie territoriali,
residenziali e semiresidenziali. Il Ministero della salute,
attraverso la valutazione preventiva dei programmi di
investimento e il monitoraggio della loro attuazione,
assicura il raggiungimento dei predetti obiettivi
prioritari, verificando nella programmazione regionale la
copertura del fabbisogno relativo anche attraverso i
precedenti programmi di investimento. Il riparto fra le
regioni del maggiore importo di cui alla presente lettera
e' effettuato con riferimento alla valutazione dei bisogni
relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie:
1) innovazione tecnologica delle strutture del
Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento
alla diagnosi e terapia nel campo dell'oncologia e delle
malattie rare;
2) superamento del divario Nord-Sud;
3) possibilita' per le regioni che abbiano gia'
realizzato la programmazione pluriennale, di attivare una
programmazione aggiuntiva;
4) messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi
dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n.
42 del 20 febbraio 1997;
5) premialita' per le regioni sulla base della
tempestivita' e della qualita' di interventi di
ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico gia'
eseguiti per una quota pari al 10 per cento;
o) fatto salvo quanto previsto in materia di
aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie
dall'art. 1, comma 170, quarto periodo, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente
lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della
presente legge le strutture private accreditate, ai fini
della remunerazione delle prestazioni rese per conto del
Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al
2 per cento degli importi indicati per le prestazioni
specialistiche dal decreto del Ministro della sanita'
22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150
alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e
pari al 20 per cento degli importi indicati per le
prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo
decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni
provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un
piano di riorganizzazione della rete delle strutture
pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni
specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine
dell'adeguamento degli standard organizzativi e di
personale coerenti con i processi di incremento
dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche
automatizzate. All'art. 1, comma 170, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", sentite le societa' scientifiche e le
associazioni di categoria interessate";
p) a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli
assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al
costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla
ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni erogate in
regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da
ricovero, la cui condizione e' stata codificata come codice
bianco, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso
a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli
assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota
fissa pari a 25 euro. La quota fissa per le prestazioni
erogate in regime di pronto soccorso non e', comunque,
dovuta dagli assistiti non esenti di eta' inferiore a 14
anni. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente
assunte dalle regioni che, per l'accesso al pronto soccorso
ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri piu'
elevati;
p-bis) per le prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, di cui al primo periodo della lettera p),
fermo restando l'importo di manovra pari a 811 milioni di
euro per l'anno 2007, 834 milioni di euro per l'anno 2008 e
834 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni, sulla base
della stima degli effetti della complessiva manovra nelle
singole regioni, definita dal Ministero della salute di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
anziche' applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10
euro, possono alternativamente:
1) adottare altre misure di partecipazione al costo
delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella
regione interessata e' subordinata alla certificazione del
loro effetto di equivalenza per il mantenimento
dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo
dell'appropriatezza, da parte del Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 dell'intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
2) stipulare con il Ministero della salute e il
Ministero dell'economia e delle finanze un accordo per la
definizione di altre misure di partecipazione al costo
delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo
del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e
del controllo dell'appropriatezza. Le misure individuate
dall'accordo si applicano, nella regione interessata, a
decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione
dell'accordo medesimo;
q) all'art. 1, comma 292, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) con le procedure di cui all'art. 54 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro il 28 febbraio
2007, alla modificazione degli allegati al citato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001,
e successive modificazioni, di definizione dei livelli
essenziali di assistenza, finalizzata all'inserimento,
nell'elenco delle prestazioni di specialistica
ambulatoriale, di prestazioni gia' erogate in regime di
ricovero ospedaliero, nonche' alla integrazione e
modificazione delle soglie di appropriatezza per le
prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di ricovero
ordinario diurno";
r) a decorrere dal 1° gennaio 2007, i cittadini,
anche se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria,
che non abbiano ritirato i risultati di visite o esami
diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per
intero della prestazione usufruita, con le modalita' piu'
idonee al recupero delle somme dovute stabilite dai
provvedimenti regionali;
s) a decorrere dal 1° gennaio 2008, cessano i
transitori accreditamenti delle strutture private gia'
convenzionate, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da accreditamenti
provvisori o definitivi disposti ai sensi dell'art.
8-quater "del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni";
t) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti
finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2010 cessino gli
accreditamenti provvisori delle strutture private, di cui
all'art. 8-quater, comma 7, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli
accreditamenti definitivi di cui all'art. 8-quater,
comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992;
u) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti
finalizzati a garantire che, a decorrere dal 1° gennaio
2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti, ai
sensi dell'art. 8-quater del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in
assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e
conseguente determinazione, ai sensi del comma 8 del
medesimo art. 8-quater del decreto legislativo n. 502 del
1992. Il provvedimento di ricognizione e' trasmesso al
Comitato paritetico permanente per la verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui
all'art. 9 della citata intesa 23 marzo 2005. Per le
regioni impegnate nei piani di rientro previsti
dall'accordo di cui alla lettera b), le date del 1° gennaio
2008 di cui alla presente lettera e alla lettera s) sono
anticipate al 1° luglio 2007 limitatamente alle regioni
nelle quali entro il 31 maggio 2007 non si sia provveduto
ad adottare o ad aggiornare, adeguandoli alle esigenze di
riduzione strutturale dei disavanzi, i provvedimenti di cui
all'art. 8-quinquies, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
v) il Ministero della salute, avvalendosi della
Commissione unica sui dispositivi medici e della
collaborazione istituzionale dell'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, individua, entro il 31 gennaio 2007,
tipologie di dispositivi per il cui acquisto la
corrispondente spesa superi il 50 per cento della spesa
complessiva dei dispositivi medici registrata per il
Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto
previsto dal comma 5 dell'art. 57 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e dal numero 2) della lettera a) del
comma 409 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
entro il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono stabiliti i prezzi dei
dispositivi individuati ai sensi della presente lettera, da
assumere, con decorrenza dal 1° maggio 2007, come base
d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale. I
prezzi sono stabiliti tenendo conto dei piu' bassi prezzi
unitari di acquisto da parte del Servizio sanitario
nazionale risultanti dalle informazioni in possesso degli
osservatori esistenti e di quelle rese disponibili
dall'ottemperanza al disposto del successivo periodo della
presente lettera. Entro il 15 marzo 2007 le regioni
trasmettono al Ministero della salute - Direzione generale
dei farmaci e dei dispositivi medici, anche per il tramite
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, i prezzi
unitari corrisposti dalle aziende sanitarie nel corso del
biennio 2005-2006; entro la stessa data le aziende che
producono o commercializzano in Italia dispositivi medici
trasmettono alla predetta Direzione generale, sulla base di
criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, i
prezzi unitari relativi alle forniture effettuate alle
aziende sanitarie nel corso del medesimo biennio. Nelle
gare in cui la fornitura di dispositivi medici e' parte di
una piu' ampia fornitura di beni e servizi, l'offerente
deve indicare in modo specifico il prezzo unitario di
ciascun dispositivo e i dati identificativi dello stesso.
Il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione
unica sui dispositivi medici e della collaborazione
istituzionale dell'Istituto superiore di sanita' e
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, promuove la
realizzazione, sulla base di una programmazione annuale, di
studi sull'appropriatezza dell'impiego di specifiche
tipologie di dispositivi medici, anche mediante
comparazione dei costi rispetto ad ipotesi alternative. I
risultati degli studi sono pubblicati sul sito Internet del
Ministero della salute;
z) la disposizione di cui all'art. 3, comma 2, del
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, non e'
applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico
del Servizio sanitario nazionale, che, nell'ambito dei
presidi ospedalieri o di altre strutture e interventi
sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si
configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione
all'immissione in commercio, quale alternativa terapeutica
rivolta a pazienti portatori di patologie per le quali
risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione
al trattamento. Il ricorso a tali terapie e' consentito
solo nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei
medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
211, e successive modificazioni. In caso di ricorso
improprio si applicano le disposizioni di cui all'art. 3,
commi 4 e 5, del citato decreto-legge 17 febbraio 1998, n.
23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile
1998, n. 94. Le regioni provvedono ad adottare entro il
28 febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie
locali, per le aziende ospedaliere, per le aziende
ospedaliere universitarie e per gli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico volte alla individuazione dei
responsabili dei procedimenti applicativi delle
disposizioni di cui alla presente lettera, anche sotto il
profilo della responsabilita' amministrativa per danno
erariale. Fino alla data di entrata in vigore delle
disposizioni regionali di cui alla presente lettera, tale
responsabilita' e' attribuita al direttore sanitario delle
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle
aziende ospedaliere universitarie e degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico.».
- Si riporta il testo dell'art. 174 del gia' citato
decreto legislativo n. 267 del 2000:
«Art. 174 (Predisposizione ed approvazione del bilancio
e dei suoi allegati). - 1. Lo schema di bilancio annuale di
previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo
schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall'organo
esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare
unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di
revisione.
2. Il regolamento di contabilita' dell'ente prevede per
tali adempimenti un congruo termine, nonche' i termini
entro i quali possono essere presentati da parte dei membri
dell'organo consiliare emendamenti agli schemi di bilancio
predisposti dall'organo esecutivo.
3. Il bilancio annuale di previsione e' deliberato
dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'art.
151. La relativa deliberazione ed i documenti ad essa
allegati sono trasmessi dal segretario dell'ente all'organo
regionale di controllo.
4. Il termine per l'esame del bilancio da parte
dell'organo regionale di controllo, previsto dall'art. 134,
decorre dal ricevimento.».
- Si riporta il testo dei commi 669, 670, 671, 672,
691, 692 e 693 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 296
del 2006:
«669. In caso di mancato rispetto del patto di
stabilita' interno relativo agli anni 2007-2009, accertato
con le procedure di cui ai commi 667 e 668, il Presidente
del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 8, comma 1,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida la regione o
provincia autonoma ad adottare i necessari provvedimenti
entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di
riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima
data, con le modalita' definite dal decreto di cui al
comma 666. Qualora l'ente non adempia, il presidente della
regione, in qualita' di commissario ad acta, adotta entro
il 30 giugno i necessari provvedimenti che devono essere
comunicati, entro la medesima data, con le stesse
modalita'. Allo scopo di assicurare al contribuente
l'informazione necessaria per il corretto adempimento degli
obblighi tributari, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, cura la pubblicazione sul sito informatico di cui al
comma 666 degli elenchi contenenti le regioni e le province
autonome che non hanno rispettato il patto di stabilita'
interno, di quelle che hanno adottato opportuni
provvedimenti e di quelle per le quali i commissari ad acta
non hanno inviato la prescritta comunicazione.».
«670. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno
previsto dal comma 669, nella regione o nella provincia
autonoma interessata, con riferimento all'anno in corso, si
applica automaticamente:
a) l'imposta regionale sulla benzina per
autotrazione, di cui all'art. 17 del decreto legislativo
21 dicembre 1990, n. 398, nella misura di euro 0,0258, con
efficacia dal 15 luglio;
b) la tassa automobilistica, di cui al titolo III,
capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
con l'aumento di 5 punti percentuali delle tariffe
vigenti.».
«671. Nelle regioni e nelle province autonome in cui
l'imposta regionale sulla benzina e' gia' in vigore nella
misura massima prevista dalla legge si applica l'ulteriore
aumento di euro 0,0129.».
«672. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti
del commissario ad acta non possono avere ad oggetto i
tributi di cui ai commi 670 e 671.»
«691. In caso di mancato rispetto del patto di
stabilita' interno, accertato con la procedura di cui al
comma 686 del presente articolo, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 8, comma 1,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida gli enti locali
ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio
dell'anno successivo a quello di riferimento. Detti
provvedimenti devono essere comunicati al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data,
con le modalita' definite dal decreto di cui al comma 685.
Qualora i suddetti enti non adempiano, il sindaco o il
presidente della provincia, in qualita' di commissari ad
acta, adottano entro il 30 giugno i necessari
provvedimenti, che devono essere comunicati, entro la
medesima data, con le modalita' indicate dal decreto di cui
al comma 685. Allo scopo di assicurare al contribuente
l'informazione necessaria per il corretto adempimento degli
obblighi tributari, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato cura la pubblicazione sul sito informatico di cui al
comma 685 degli elenchi contenenti gli enti locali che non
hanno rispettato il patto di stabilita' interno, di quelli
che hanno adottato opportuni provvedimenti nonche' di
quelli per i quali i commissari ad acta non hanno inviato
la prescritta comunicazione.».
«692. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno
previsto dal comma 691:
a) nei comuni interessati, con riferimento al periodo
di imposta in corso, i contribuenti tenuti al versamento
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche calcolano l'imposta maggiorando l'aliquota
vigente nei comuni stessi dello 0,3 per cento;
b) nelle province interessate, con riferimento al
periodo di imposta in corso, l'imposta provinciale di
trascrizione, per i pagamenti effettuati a decorrere dal 1°
luglio, e' calcolata applicando un aumento del 5 per cento
sulla tariffa vigente nelle province stesse.».
«693. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti
del commissario ad acta non possono avere ad oggetto i
tributi di cui al comma 692.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 3 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti) come
modificato dall'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre
2007, n. 244:
«4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.».



 
Art. 2.

Misure sperimentali per l'incremento
della produttivita' del lavoro

1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a livello aziendale:
a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;
b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;
c) in relazione a incrementi di produttivita', innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitivita' e redditivita' legati all'andamento economico dell'impresa.
2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 5.
3. L'imposta sostitutiva e' applicata dal sostituto d'imposta. Se quest'ultimo non e' lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2007, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2007.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 hanno natura sperimentale e trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
6. Nell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b) e' soppressa.



Riferimenti normativi:

- Il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 recante
«Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva
2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione
dell'orario di lavoro» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, S.O.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 51 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi), come modificato dalla presente legge:
«2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati
dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a
disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o
casse aventi esclusivamente fine assistenziale in
conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale, che operino negli ambiti di
intervento stabiliti con il decreto del Ministro della
salute di cui all'art. 10, comma 1, lettera e-ter), per un
importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai
fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche
dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi
dell'art. 10, comma 1, lettera e-ter);
b) soppressa;
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore
di lavoro, nonche' quelle in mense organizzate direttamente
dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino
all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240, le
prestazioni e le indennita' sostitutive corrisposte agli
addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a
carattere temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone
dove manchino strutture o servizi di ristorazione;
d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo
alla generalita' o a categorie di dipendenti; anche se
affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi
pubblici;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b)
ed f) del comma 1 dell'art. 50;
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui
al comma 1 dell'art. 100 da parte dei dipendenti e dei
soggetti indicati nell'art. 12;
f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla
generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti per
frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte
dei familiari indicati nell'art. 12, nonche' per borse di
studio a favore dei medesimi familiari;
g) il valore delle azioni offerte alla generalita'
dei dipendenti per un importo non superiore
complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a
condizione che non siano riacquistate dalla societa'
emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima
che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione;
qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine,
l'importo che non ha concorso a formare il reddito al
momento dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel
periodo d'imposta in cui avviene la cessione;
g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al
momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal
dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia
almeno pari al valore delle azioni stesse alla data
dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti
posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di
diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di
partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10
per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso
interamente a formare il reddito;
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui
all'art. 10 e alle condizioni ivi previste, nonche' le
erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a
fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso art. 10,
comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed
erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle
case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del
riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno
dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare
percepito nel periodo d'imposta;
i-bis) le quote di retribuzione derivanti
dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta' di
rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive
della medesima, per il periodo successivo alla prima
scadenza utile per il pensionamento di anzianita', dopo
aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente
normativa.».



 
Art. 3.

Rinegoziazione mutui per la prima casa

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modalita' ed i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, dei mutui a tasso variabile stipulati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. (( Al fine di favorire una maggiore concorrenza nel mercato a vantaggio dei mutuatari, nella convenzione e' espressamente prevista la possibilita' che le singole banche aderenti adottino, dandone puntuale informazione ai clienti, eventuali condizioni migliorative rispetto a quanto previsto ai commi 2 e seguenti del presente articolo, ferma restando l'opzione di portabilita' del mutuo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni. )).
2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse come risultante dalla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi del contratto nell'anno 2006. L'importo della rata cosi' calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo.
3. La differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione e' addebitata su di un conto di finanziamento accessorio regolato al tasso che si ottiene in base all'IRS a dieci anni, alla data di rinegoziazione, (( maggiorabile fino ad un massimo )) di uno spread dello 0,50 (( annuo. )).
4. Nel caso in cui, successivamente alla rinegoziazione effettuata, la differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione generi saldi a favore del mutuatario, tale differenza e' imputata a credito del mutuatario sul conto di finanziamento accessorio. Qualora il debito del conto accessorio risulti interamente rimborsato l'ammortamento del mutuo ha luogo secondo la rata variabile originariamente prevista.
5. L'eventuale debito risultante dal conto accessorio, alla data di originaria scadenza del mutuo, e' rimborsato dal cliente sulla base di rate costanti il cui importo e' uguale all'ammontare della rata risultante dalla rinegoziazione e l'ammortamento e' calcolato sulla base dello stesso tasso a cui e' regolato il conto accessorio purche' piu' favorevole al cliente. (( 6. Le garanzie gia' iscritte a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere, secondo le modalita' convenute, il rimborso del debito che risulti alla data di scadenza di detto mutuo senza il compimento di alcuna formalita', anche ipotecaria, fermo restando quanto previsto all'articolo 39, comma 5, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La presente disposizione si applica altresi' nel caso in cui, per effetto della rinegoziazione, il titolare del conto di finanziamento accessorio sia soggetto diverso dal cessionario del mutuo nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con cessione di crediti. In tal caso la surroga nelle garanzie opera di diritto, senza il compimento di alcuna formalita', anche ipotecaria, ma ha effetto solo a seguito dell'integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto dell'operazione di cartolarizzazione. )).
7. Le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che aderiscono alla convenzione di cui al comma 1 formulano ai clienti interessati, secondo le modalita' definite nella stessa convenzione, la proposta di rinegoziazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'accettazione della proposta e' comunicata dal mutuatario alla banca o all'intermediario finanziario entro tre mesi dalla comunicazione della proposta stessa. La rinegoziazione del mutuo esplica i suoi effetti a decorrere dalla prima rata in scadenza successivamente al 1° gennaio 2009.
8. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui sono esenti da imposte e tasse di alcun genere e per esse le banche e gli intermediari finanziari non applicano costi nei riguardi dei clienti. (( 8-bis. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili solo in senso piu' favorevole al mutuatario. )).



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia):
«Art. 106 (Elenco generale). - 1. L'esercizio nei
confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di
partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e
di intermediazione in cambi e' riservato a intermediari
finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.
2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1
possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie,
fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere
delle seguenti condizioni:
a) forma di societa' per azioni, di societa' in
accomandita per azioni, di societa' a responsabilita'
limitata o di societa' cooperativa;
b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
c) capitale sociale versato non inferiore a cinque
volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle
societa' per azioni;
d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni
e degli esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli
articoli 108 e 109.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
la Banca d'Italia e l'UIC:
a) specifica il contenuto delle attivita' indicate
nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al
consumo si considera comunque esercitato nei confronti del
pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
b) per gli intermediari finanziari che svolgono
determinati tipi di attivita', puo', in deroga a quanto
previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma
giuridica, consentire l'assunzione di altre forme
giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
5. L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco
e da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e
alla CONSOB.
6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per
l'iscrizione nell'elenco, l'UIC puo' chiedere agli
intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e,
se necessario, puo' effettuare verifiche presso la sede
degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di
altre autorita'.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso gli intermediari finanziari
comunicano all'UIC, con le modalita' dallo stesso
stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre
societa' ed enti di qualsiasi natura.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 120 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
«2. Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la
produzione di interessi sugli interessi maturati nelle
operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita'
bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in
conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela
la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi sia
debitori sia creditori.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge
31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei
consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo
di attivita' economiche, la nascita di nuove imprese, la
valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la
rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive
modificazioni:
«Art. 8 (Portabilita' del mutuo; surrogazione). - 1. In
caso di mutuo, apertura di credito od altri contratti di
finanziamento da parte di intermediari bancari e
finanziari, la non esigibilita' del credito o la
pattuizione di un termine a favore del creditore non
preclude al debitore l'esercizio della facolta' di cui
all'art. 1202 del codice civile.
2. Nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1,
il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie,
personali e reali, al credito surrogato. L'annotamento di
surrogazione puo' essere richiesto al conservatore senza
formalita', allegando copia autentica dell'atto di
surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura
privata.
3. E' nullo ogni patto, anche posteriore alla
stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si
renda oneroso per il debitore l'esercizio della facolta' di
surrogazione di cui al comma 1. La nullita' del patto non
comporta la nullita' del contratto. Resta salva la
possibilita' del creditore originario e del debitore di
pattuire la variazione, senza spese, delle condizioni del
contratto di mutuo in essere, mediante scrittura privata
anche non autenticata.
3-bis. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il
trasferimento del contratto di mutuo esistente, alle
condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante,
con l'esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi
natura. Non possono essere imposte al cliente spese o
commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per
l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si
svolgono secondo procedure di collaborazione interbancaria
improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli
adempimenti e dei costi connessi.
4. La surrogazione per volonta' del debitore e la
ricontrattazione di cui al presente articolo non comportano
il venir meno dei benefici fiscali.
4-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 2 non si applicano
l'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ne'
le imposte indicate nell'art. 15 del medesimo decreto.
4-ter. All'onere derivante dall'attuazione del
comma 4-bis, valutato in 2,5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro per
l'anno 2007 e a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero e, quanto a 2,5 milioni di
euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al
Ministero della solidarieta' sociale.
4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede al monitoraggio degli oneri derivanti
dall'applicazione del comma 4-bis, anche ai fini
dell'applicazione dell'art. 11-ter, comma 7, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e
trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli
eventuali decreti emanati ai sensi dell'art. 7, secondo
comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 39 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
«5. I debitori, ogni volta che abbiano estinto la
quinta parte del debito originario, hanno diritto a una
riduzione proporzionale della somma iscritta. Essi hanno
inoltre il diritto di ottenere la parziale liberazione di
uno o piu' immobili ipotecati quando, dai documenti
prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora
dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una
garanzia sufficiente ai sensi dell'art. 38.».



 
Art. 4.

(Soppresso).
 
Art. 5.

Copertura finanziaria

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1, allegato al presente decreto, sono ridotte per gli importi ivi individuati.
2. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa previste dal comma 1, pari a (( 869 milioni di euro per l'anno 2008, 725,8 milioni di euro per l'anno 2009, 567 milioni di euro per l'anno 2010 e 186,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, )) nonche' quelle derivanti dalle modifiche normative previste dai commi 9, 10 e 11, (( pari a 746,1 milioni di euro per l'anno 2008, 819,1 milioni di euro per l'anno 2009, 260,1 milioni di euro per l'anno 2010, 109,5 milioni di euro per l'anno 2011, 116,5 milioni di euro per l'anno 2012, 64,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 60,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, )) sono iscritte nel «Fondo per interventi strutturali di politica economica», di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. (( 2-bis. Nel fondo di cui al comma 2 confluiscono, altresi', le risorse di cui al comma 11-bis, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 12 milioni di euro per l'anno 2010.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 245, in via sperimentale, fino alla riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468, nel disegno di legge di bilancio o nei provvedimenti di cui all'articolo 17 della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, ovvero, quando si evidenzi l'esigenza di interventi piu' tempestivi, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e nel rispetto dell'obiettivo di pervenire al consolidamento dell'articolazione di ciascuno stato di previsione per missioni e per programmi, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualita' e a pagamento differito. Le variazioni tra spese di funzionamento e quelle per interventi sono consentite entro il limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziate per le finalita' previste dalla legge nell'ambito del programma interessato dalla riduzione. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al primo periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente tale termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono comunque essere adottati. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 4-quinquies, della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, e 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, nel caso si tratti di dotazioni finanziarie direttamente determinate da disposizioni di legge, i pareri espressi dalle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario sono vincolanti. Ciascun Ministro prospetta le ragioni della riconfigurazione delle autorizzazioni di spesa di propria competenza nonche' i criteri per il miglioramento dell'economicita' ed efficienza e per l'individuazione di indicatori di risultato, relativamente alla gestione di ciascun programma, nelle relazioni al Parlamento di cui al comma 68 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine previsto dal citato comma 68 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 e' differito, per l'anno 2008, al 30 settembre 2008. ))

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una dotazione pari a (( 115 milioni di euro per l'anno 2008, 120 milioni di euro per l'anno 2009 e 55,5 milioni di euro per l'anno 2010, )) da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo e' disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Gli articoli 22-quater e 47-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono abrogati e sono revocati gli eventuali provvedimenti attuativi.
6. La somma iscritta nel bilancio dello Stato per l'anno 2008, nell'ambito della missione «Infrastrutture pubbliche e logistica», programma «Sistemi stradali e autostradali», in attuazione dell'articolo 1, comma 1155, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, affluisce al fondo di cui al comma 2 per l'intero importo di 1.363,5 milioni di euro. A valere sulle predette risorse una quota pari a 611 milioni di euro e' versata nell'anno 2008 su apposita contabilita' speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2009 per 438 milioni di euro e nell'anno 2010 per 173 milioni di euro. (( 7. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, nonche' dal comma 4 del presente articolo, pari a 2.464 milioni di euro, che aumentano a 2.679,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, per l'anno 2008, pari a 2.221,5 milioni di euro per l'anno 2009, pari a 1.755,5 milioni di euro per l'anno 2010 e pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede:
a) quanto a 2.482,6 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.757 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.079,1 milioni di euro per l'anno 2010, a 296 milioni di euro per l'anno 2011, a 303 milioni di euro per l'anno 2012, a 251 milioni di euro per l'anno 2013 e a 247 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, mediante utilizzo delle disponibilita' del fondo di cui al comma 2, come integrato ai sensi dei commi 2-bis, 6 e 8; ))
.
b) quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2010 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2, comma 6;
c) quanto a 438 milioni di euro per l'anno 2009 e 173 milioni di euro per l'anno 2010, mediante utilizzo delle maggiori entrate rivenienti dal comma 6; (( d) quanto a 995,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare del 6,85 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
d-bis) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
e) quanto a 234,5 milioni di euro per l'anno 2008, a 44,5 milioni di euro per l'anno 2009 e a 452,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti: ))
.

=====================================================================
| (( 2008 | 2009 | 2010 ===================================================================== Ministero dell'economia e delle| | |
finanze | 5.658.000 | - | 17.418.000 ---------------------------------------------------------------------
Ministero del lavoro e della | | |
previdenza sociale | - | - | 29.000 ---------------------------------------------------------------------
Ministero della giustizia |20.490.000 |5.500.000 | 36.146.000 ---------------------------------------------------------------------
Ministero della pubblica | | |
istruzione |34.750.000 | - | - ---------------------------------------------------------------------
Ministero dell'interno |43.000.000 |10.000.000| 64.093.000 ---------------------------------------------------------------------
Ministero delle politiche | | | agricole alimentari e forestali| 171.000 | - | - ---------------------------------------------------------------------
Ministero per i beni e le | | |
attivita' culturali | 4.989.000 | - | 11.809.000 ---------------------------------------------------------------------
Ministero della salute |30.670.000 |10.000.000| 151.682.000 ---------------------------------------------------------------------
Ministero dei trasporti | 800.000 | - | 3.120.000 ---------------------------------------------------------------------
Ministero dell'universita' e | | |
della ricerca | 4.372.000 | - | 2.958.000 ---------------------------------------------------------------------
Ministero della solidarieta' | | |
sociale |89.600.000 |19.000.000| 165.145.000 ---------------------------------------------------------------------
Totale . . . |234.500.000|44.500.000|452.400.000 ))


8. Affluiscono, altresi', al fondo di cui al comma 2 le risorse finanziarie iscritte nel fondo speciale di conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, relative ai seguenti accantonamenti:

=====================================================================
| (( 2008 | 2009 | 2010 ===================================================================== Ministero dell'economia e delle| | |
finanze |65.000.000|128.100.000| 198.000.000 ---------------------------------------------------------------------
Ministero affari esteri |2.300.000 | 3.000.000 | - ---------------------------------------------------------------------
Ministero delle politiche | | |
agricole, alimentari e | | |
forestali | - | - | 200.000 ---------------------------------------------------------------------
Ministero per i beni e le | | |
attivita' culturali |7.700.000 |41.000.000 | 41.800.000 ---------------------------------------------------------------------
Totale . . . |75.000.000|172.100.000|240.000.000 ))


9. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, i commi da 325 a 334, sono abrogati;
b) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche: (( 1) al comma 57, le parole da: «che per l'anno 2008» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «che per l'anno 2008 e' integrato di 35 milioni di euro, e a decorrere dall'anno 2009 e' integrato di 15 milioni di euro»; )).
2) al comma 60, lettera a), le parole: «12,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «9 milioni»; e alla lettera b), le parole: «5,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni»;
3) al comma 61, le parole: «1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro per l'anno 2008»;
4) al comma 205, le parole da: «14 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «8,8 milioni di euro per l'anno 2008.»; 5) al comma 247, le parole da: «35 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «17,5 milioni di euro per l'anno 2008.»; (( 5-bis) il comma 255 e' sostituito dal seguente:
«255. Per la progettazione e l'avvio, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, delle tratte delle linee metropolitane delle citta' di Bologna e di Torino, e' autorizzato per ciascuna delle predette tratte un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2010»;
5-ter) al comma 278, le parole: «la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 30 milioni di euro per l'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010»; ))
.
6) al comma 309, le parole da: «2 milioni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «1,9 milioni di euro per l'anno 2008.»;
7) al comma 310, le parole da: «2 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «100 mila euro per l'anno 2008.»;
8) al comma 401, le parole: «All'onere derivante dai commi da 396 a 400, pari a complessivi euro 3,5 milioni per l'anno 2008 e ad euro 100.000 annui a decorrere dal 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «All'onere derivante dai commi 396 e da 398 a 400, pari a complessivi euro 100.000 a decorrere dal 2008,»;
9) al comma 409, le parole: «A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'esercizio finanziario 2008 e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro»;
10) al comma 410, le parole: «3 milioni di euro a decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 milioni di euro per l'anno»;
11) il comma 437 e' sostituito dal seguente: «437. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al fondo nazionale per le politiche sociali e' ridotta di 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.»; (( 12) il comma 519 e' sostituito dal seguente:
«519. Per consentire all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di completare, in via graduale e in coerenza con le esigenze dell'ente, il processo di stabilizzazione previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attivita' dell'Istituto medesimo e' incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Fino all'inserimento nei ruoli organici del predetto ente e' in ogni caso garantita la continuita' del servizio del personale interessato dal processo di stabilizzazione. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2008 e di 50 milioni di euro per l'anno 2009. Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono ridotte di 35 milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;
13) il comma 535 e' sostituito dal seguente: «535. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' ridotta di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.»;
14) al comma 538, il capoverso 1152-bis e' sostituito dal seguente:
«1152-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' ridotta di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009»; ))
.
15) il secondo periodo del comma 584 e' soppresso.
10. Al decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6-ter, comma 1, le parole: «20 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008» e al comma 2 il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «L'onere derivante dal comma 1 e' valutato in 24,8 milioni di euro per l'anno 2008. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' ridotta di 48,8 milioni di euro per l'anno 2008.»;
b) all'articolo 40, comma 3-bis, la lettera b) e' soppressa;
c) all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008». (( 11. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 983, le parole: «A decorrere dall'anno 2007 e' istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo perequativo dell'ammontare di 50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «E' istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo perequativo dell'ammontare di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, di 23 milioni di euro per l'anno 2010 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011»;
b) al comma 1267, le parole: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2007 e 5,1 milioni di euro per l'anno 2008».
11-bis. Gli importi riferiti all'autorizzazione di spesa di cui al comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono ridotti, anche ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 12 milioni di euro per l'anno 2010, in relazione allo stato di attuazione degli interventi previsti a carico del Fondo di cui al comma 354 dell'articolo 1 della medesima legge. La Cassa depositi e prestiti Spa procede ad una ricognizione degli interventi che possono essere finanziati a carico dello stesso Fondo compatibilmente con le risorse di cui al citato comma 361, come rideterminate in attuazione del presente comma. ))
.
12. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco 1 allegato al presente decreto. Fermo quanto previsto dai commi 9, 10 e 11, restano comunque ridotte tutte le autorizzazioni di spesa utilizzate per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni legislative rideterminate ai sensi del presente articolo. Gli eventuali provvedimenti attuativi adottati, incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica)
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307:
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Si riporta il testo del comma 22 dell'art. 22 della
legge 24 dicembre 2007, n. 245 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio
pluriennale per il triennio 2008-2010):
«22. Ai fini di assicurare alle Amministrazioni la
necessaria flessibilita' nella gestione delle risorse a
seguito della ristrutturazione del bilancio, il Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
competente, e' autorizzato ad effettuare con propri
decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti per la registrazione, variazioni
compensative tra capitoli della medesima unita'
previsionale di base di parte corrente "funzionamento,
interventi, oneri comuni, oneri del debito pubblico" e di
conto capitale «investimenti e oneri comuni», che sono
stati frazionati per la loro allocazione sui diversi
programmi dello stesso stato di previsione.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, della legge
5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
«Art. 17 (Assestamento e variazioni di bilancio). -
Entro il mese di giugno di ciascun anno il Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica, presenta al Parlamento un
apposito disegno di legge, ai fini dell'assestamento degli
stanziamenti di bilancio, anche sulla scorta della
consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede
di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre
precedente.
Ulteriori variazioni delle dotazioni di competenza e di
cassa possono essere presentate al Parlamento entro e non
oltre il termine del 31 ottobre.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere alle
variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei
provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla
presentazione del bilancio di previsione, indicando, per
ciascun capitolo di spesa, sia le dotazioni di competenza
che quelle di cassa.
Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato ad
integrare, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei
conti, le dotazioni di cassa in correlazione al trasporto
all'esercizio successivo di titoli di spesa rimasti
insoluti alla chiusura dell'esercizio precedente,
limitatamente a quei capitoli di spesa le cui dotazioni di
cassa non presentino, nelle more dell'assestamento di cui
al precedente primo comma, sufficienti disponibilita' per
il pagamento dei titoli trasportati.».
- Si riporta il testo del comma 4-quinquies dell'art. 2
della citata legge n. 468 del 1978, e successive
modificazioni:
«4-quinquies. In apposito allegato allo stato di
previsione, le unita' previsionali di base sono ripartite
in capitoli, ai fini della gestione e della
rendicontazione. I capitoli sono determinati in relazione
al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo il contenuto
economico e funzionale per la spesa. La ripartizione e'
effettuata con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con
le amministrazioni interessate. Su proposta del dirigente
responsabile, con decreti del Ministro competente, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministro
del tesoro e alle Commissioni parlamentari competenti,
possono essere effettuate variazioni compensative tra
capitoli della medesima unita' previsionale, fatta
eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura
obbligatoria, per le spese in annualita' e a pagamento
differito e per quelle direttamente regolate con legge. Al
fine di favorire una maggiore flessibilita' nell'uso delle
risorse destinate agli investimenti e di consentire la
determinazione delle dotazioni di cassa e di competenza in
misura tale da limitare la formazione di residui di
stanziamento, possono essere effettuate variazioni
compensative, nell'ambito della stessa unita' previsionale
di base, di conto capitale, anche tra stanziamenti disposti
da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che
finanzino o rifinanzino lo stesso intervento. Sono escluse
le variazioni compensative fra le unita' di spesa oggetto
della deliberazione parlamentare. La legge di assestamento
del bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti
legislativi di variazione possono autorizzare compensazioni
tra le diverse unita' revisionali.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 3 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione
delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato,
riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione
del rendiconto generale dello Stato):
«5. Variazioni compensative possono essere disposte, su
proposta del dirigente generale responsabile, con decreti
del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della
medesima unita' previsionale di base. I decreti di
variazione sono comunicati, anche con evidenze
informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per il tramite della competente
ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti.».
- Si riporta il testo del comma 68 dell'art. 3 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
«68. Entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro
trasmette alle Camere, per l'esame da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una
relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia
nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di
rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione
amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai
programmi in cui si articola il bilancio dello Stato. Le
relazioni, predisposte sulla base di un'istruttoria svolta
dai servizi per il controllo interno, segnalano in
particolare, con riferimento all'anno precedente e al primo
quadrimestre dell'anno in corso:
a) lo stato di attuazione delle direttive di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
con riguardo sia ai risultati conseguiti
dall'amministrazione nel perseguimento delle priorita'
politiche individuate dal Ministro, sia al grado di
realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in
relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori
stabiliti, in conformita' con la documentazione di
bilancio, anche alla luce delle attivita' di controllo
interno, nonche' le linee di intervento individuate e
perseguite al fine di migliorare l'efficienza, la
produttivita' e l'economicita' delle strutture
amministrative e i casi di maggior successo registrati;
b) gli adeguamenti normativi e amministrativi
ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla
soppressione o all'accorpamento delle strutture svolgenti
funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute
obsolete;
c) le misure ritenute necessarie ai fini
dell'adeguamento e della progressiva razionalizzazione
delle strutture e delle funzioni amministrative nonche'
della base normativa in relazione alla nuova struttura del
bilancio per missioni e per programmi.».
- Si riporta il testo del comma 1155 dell'art. 1 della
citata legge n. 296 del 2006:
«1155. All'art. 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 92, le parole: "in apposito capitolo di
spesa dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture `Interventi per la realizzazione di opere
infrastrutturali e di tutela dell'ambiente e difesa del
suolo in Sicilia e in Calabria'" sono sostituite dalle
seguenti: «in due distinti capitoli di spesa del Ministero
delle infrastrutture e del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare denominati rispettivamente
`Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali
in Sicilia e in Calabria' e `Interventi di tutela
dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in
Calabria'";
b) al comma 93, le parole: "Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e" sono sostituite
dalle seguenti: "Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto".».
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in
via di sviluppo» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
28 febbraio 1987, n. 49, S.O.
- Si riporta il testo dei commi 57, 60 e 61 dell'art. 2
della citata legge n. 244 del 2007, come modificati dalla
presente legge:
«57. Quota parte delle risorse derivanti dalle
iniziative di cui ai commi 55 e 56, previa verifica ed
accertamento, e' destinata ad alimentare, nel limite di 5
milioni di euro per l'anno 2008 e nel limite di 7,5 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2009, il fondo di cui
all'art. 3, comma 39, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
che per l'anno 2008 e' integrato di 35 milioni di euro, e a
decorrere dall'anno 2009 e' integrato di 15 milioni di
euro.».
«60. Con riferimento alle politiche di sostegno agli
italiani nel mondo e di informazione, promozione culturale,
scientifica e dell'immagine del Paese all'estero, di cui ai
programmi n. 4.8 e n. 4.9, e' autorizzata per l'anno 2008
la spesa ulteriore di:
a) 9 milioni di euro, per le spese relative alla
tutela e all'assistenza dei connazionali;
b) 4 milioni di euro, per il finanziamento delle
iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di
formazione e perfezionamento professionali, di cui alla
legge 3 marzo 1971, n. 153.».
«61. Per la razionalizzazione di iniziative nel settore
della divulgazione della cultura italiana all'estero, da
realizzare anche in connessione con eventi internazionali
gia' programmati, e' autorizzata per l'allestimento di una
mostra itinerante la spesa di 500.000 euro per l'anno
2008.».
- Si riporta il testo dei commi 205, 247, 278, 309,
310, 401, 409, 410 e 538 dell'art. 2 della citata legge n.
244 del 2007, come modificati dalla presente legge:
«205. Per il completamento degli interventi di cui
all'art. 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, e' autorizzata
la spesa di 8,8 milioni di euro per l'anno 2008.».
«247. Al fine di implementare le azioni tese ad
accrescere la sicurezza stradale e dare attuazione alle
azioni previste dal Piano nazionale della sicurezza
stradale mediante azioni mirate e sinergiche volte a
rafforzare i controlli su strada anche attraverso
l'implementazione di idonee attrezzature tecniche
funzionali all'aumento dei controlli stradali,
intensificare l'attivita' ispettiva e le verifiche previste
dal codice della strada, dotare gli uffici ed il personale
preposto ad attivita' di sicurezza stradale degli opportuni
strumenti per l'esercizio delle attivita' istituzionali,
ivi compresa la formazione, e' autorizzata la spesa di 17,5
milioni di euro per l'anno 2008.».
«278. Al fine di fronteggiare l'emergenza penitenziaria
con l'adeguamento infrastrutturale degli edifici esistenti,
in via prioritaria, o la realizzazione di nuovi edifici, e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008, 2009 e 2010 per l'avvio di un programma
straordinario di edilizia penitenziaria, approvato con
decreto interministeriale dal Ministro delle infrastrutture
e dal Ministro della giustizia. Con il predetto decreto
sono individuati gli interventi da realizzare in ciascun
anno, avvalendosi dei competenti provveditorati
interregionali alle opere pubbliche.».
«309. Al fine di promuovere la ricerca e la formazione
in materia di trasporti anche mediante il ricorso alla
ricerca e alla formazione interuniversitaria, prevedendo
anche degli aiuti volti alla formazione in materia
trasportistica in ambito internazionale, in una prospettiva
multidisciplinare e multilaterale, e' autorizzata la spesa
di 1,9 milioni di euro per l'anno 2008.».
«310. Per le finalita' di cui all'art. 5, comma 1,
della legge 9 gennaio 2006, n. 13, e con le modalita'
previste dall'art. 1, comma 1042, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' autorizzata la spesa di 100 mila euro per
l'anno 2008.».
«401. All'onere derivante dai commi 396 e da 398 a 400,
pari a complessivi euro 100.000 a decorrere dal 2008, si
provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 1,
comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo
scopo intendendosi corrispondentemente ridotta
l'autorizzazione di spesa recata dalla medesima
disposizione.».
«409. Per l'esercizio finanziario 2008 e' autorizzata
la spesa di 1,5 milioni di euro per le spese di
funzionamento nonche' per le attivita' istituzionali del
Centro per il libro e la lettura, istituito presso il
Ministero per i beni e le attivita' culturali con il
compito di promuovere e di realizzare campagne di
promozione della lettura, di organizzare manifestazioni ed
eventi in Italia e all'estero per la diffusione del libro
italiano, di sostenere le attivita' di diffusione del libro
e della lettura promosse da altri soggetti pubblici e
privati, nonche' di assicurare il coordinamento delle
attivita' delle altre istituzioni statali operanti in
materia e di istituire l'Osservatorio del libro e della
lettura. Il Centro collabora con le istituzioni
territoriali e locali competenti e con i soggetti privati
che operano in tutta la filiera del libro. Con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabilite le modalita' organizzative e di funzionamento del
Centro.».
«410. All'onere derivante dall'attuazione del
comma 409, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2008, si
provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 1,
comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo
scopo intendendosi corrispondentemente ridotta
l'autorizzazione di spesa recata dalla medesima
disposizione.».
«538. Il comma 1152, dell'art. 1, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e' sostituito dai seguenti:
"1152. Per interventi di ammodernamento e di
potenziamento della viabilita' secondaria esistente nella
Regione siciliana e nella regione Calabria, non compresa
nelle strade gestite dalla societa' ANAS Spa, una quota
rispettivamente pari a 350 milioni di euro e a 150 milioni
di euro per l'anno 2007 e' assegnata in sede di riparto
delle somme stanziate sul fondo per le aree
sottoutilizzate. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse
tra le province della Regione siciliana e le province della
regione Calabria, in proporzione alla viabilita' presente
in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalita'
di gestione per l'utilizzo delle predette risorse.
1152-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' ridotta
di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e
2009.".».
- Si riporta il testo degli articoli 6-ter e 40, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti
in materia finanziaria) convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, come modificati dalla
presente legge:
«Art. 6-ter (Regolarizzazione e versamenti per i
territori colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre
2002). - 1. I termini previsti dalle ordinanze del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3344 del 19 marzo
2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, n. 3496 del 17 febbraio
2006, n. 3507 del 5 aprile 2006 e n. 3559 del 27 dicembre
2006, sono differiti al 30 giugno 2008 per tutti i soggetti
privati residenti o aventi domicilio nei territori
maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre
2002 e individuati con i decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio
2003.
2. L'onere derivante dal comma 1 e' valutato in 24,8
milioni di euro per l'anno 2008. L'autorizzazione di spesa
di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come
determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre
2007, n. 244, e' ridotta di 48,8 milioni di euro per l'anno
2008. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche
ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti
emanati, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, numero 2),
della citata legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in
vigore dei provvedimenti di cui al periodo precedente, sono
tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di
apposite relazioni illustrative.».
- Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 40 del
gia' citato decreto-legge n. 248 del 2007:
«3-bis. All'art. 24 del decreto-legge 1° ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
«Per le medesime finalita' di cui al periodo precedente e
per i soli enti che abbiano deliberato il dissesto tra il
30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002, e' trasferita una
somma pari a 5 milioni di euro per l'effettuazione dei
pagamenti entro il 31 dicembre 2008»;
2) al secondo periodo, le parole: «Detta somma
sara' ripartita» sono sostituite dalle seguenti: «Dette
somme saranno ripartite»;
b) soppressa;
c) al comma 3, le parole: «la somma di cui al comma 1
rientra» sono sostituite dalle seguenti: «le somme di cui
al comma 1 rientrano».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 4 del
decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del
sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge 8 novembre
2000, n. 328), come modificato dalla presente legge:
«4. In sede di prima applicazione, e comunque fino al
30 giugno 2008, gli atti relativi al riordino delle
istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche
di diritto privato sono esenti dalle imposte di registro,
ipotecarie e catastali, e sull'incremento del valore degli
immobili e relativa imposta sostitutiva.».
- Si riporta il testo dei commi 983 e 1267, dell'art.
1, della citata legge n. 296 del 2006, come modificati
dalla presente legge:
«983. E' istituito presso il Ministero dei trasporti un
fondo perequativo dell'ammontare di 50 milioni di euro per
l'anno 2007, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009, di 23 milioni di euro per l'anno 2010 e di 50
milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, la cui
dotazione e' ripartita annualmente tra le autorita'
portuali secondo criteri fissati con decreto del Ministro
dei trasporti, al quale compete altresi' il potere di
indirizzo e verifica dell'attivita' programmatica delle
autorita' portuali. A decorrere dall'anno 2007 sono
conseguentemente soppressi gli stanziamenti destinati alle
autorita' portuali per manutenzioni dei porti.».
«1267. Al fine di favorire l'inclusione sociale dei
migranti e dei loro familiari, e' istituito presso il
Ministero della solidarieta' sociale un fondo denominato
«Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati», al quale
e' assegnata la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2007
e 5,1 milioni di euro per l'anno 2008. Il Fondo e' altresi'
finalizzato alla realizzazione di un piano per
l'accoglienza degli alunni stranieri, anche per favorire il
rapporto scuola-famiglia, mediante l'utilizzo per fini non
didattici di apposite figure professionali madrelingua
quali mediatori culturali.».
- Si riporta il testo dei commi 354 e 361 dell'art. 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005):
«354. E' istituito, presso la gestione separata della
Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo,
denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e
gli investimenti in ricerca». Il Fondo e' finalizzato alla
concessione alle imprese, anche associate in appositi
organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle
associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti
agevolati che assumono la forma dell'anticipazione,
rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. La
dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del
risparmio postale, e' stabilita in 6.000 milioni di euro.
Le successive variazioni della dotazione sono disposte
dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle
dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse,
e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul
bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361.».
«361. Per le finalita' previste dai commi da 354 a 360,
e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno
2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di
euro per l'anno 2005 e a 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008, e' posta a carico del Fondo
per le aree sottoutilizzate per gli interventi finanziati
dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e
2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50
milioni di euro, e' posta a carico della parte del Fondo
unico per gli incentivi alle imprese non riguardante gli
interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa
agli anni 2007 e 2008, pari a 50 milioni di euro per
ciascun anno, ed all'onere decorrente dal 2009, pari a 150
milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate
derivanti dal comma 300.».



 
Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella (( Gazzetta Ufficiale )) della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
(( L'elenco 1 e' sostituito dal seguente: ))

----> Vedere Elenco da pag. 29 a pag. 30 <----
 
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