Gazzetta n. 175 del 28 luglio 2008 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 maggio 2008, n. 95
Testo del decreto-legge 30 maggio 2008, n. 95 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 126 del 30 maggio 2008), coordinato con la legge di conversione 24 luglio 2008, n. 127 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: «Disposizioni urgenti relative al termine per il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria e proroga nelle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni ((...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre nove anni dalla data di efficacia del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2009».



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 245 del decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di
istituzione del giudice unico di primo grado) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 245. - 1. Le disposizioni del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, come modificate o introdotte dal
presente decreto, in forza delle quali possono essere
addetti al tribunale ordinario e alla procura della
Repubblica presso il tribunale ordinario magistrati
onorari, si applicano fino a quando non sara' attuato il
complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della
magistratura onoraria a norma dell'art. 106, secondo comma,
della Costituzione, e comunque non oltre il 31 dicembre
2009.».



 
(( «Art. 1-bis.

1. I giudici onorari e i vice procuratori onorari che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2008 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009.». ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 42-quinquies del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario.):
«Art. 42-quinquies (Durata dell'ufficio). - La nomina a
giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il
titolare puo' essere confermato, alla scadenza, per una
sola volta.
I giudici onorari di tribunali che hanno in corso la
procedura di conferma nell'incarico rimangono in servizio
fino alla definizione della procedura di cui al secondo
comma, anche oltre il termine di scadenza dell'incarico. La
conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con
decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del
triennio gia' decorso. In caso di mancata conferma i
giudici onorari di tribunale in proroga cessano
dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo
provvedimento del CSM che non necessita di decreto del
Ministro.
Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario,
nella composizione prevista dall'articolo 4, comma 1, della
legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime un giudizio di
idoneita' alla continuazione dell'esercizio delle funzioni
sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a
campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneita'
costituisce requisito necessario per la conferma.
La nomina dei giudici onorari di tribunale pur avendo
effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'art.
42-ter, primo comma, ha durata triennale con decorrenza dal
1° gennaio dell'anno successivo alla nomina.».



 
Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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