Gazzetta n. 176 del 29 luglio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 23 giugno 2008, n. 128
Regolamento concernente l'organizzazione e le funzioni dell'autorita' marittima della navigazione dello Stretto di Messina e l'introduzione di un nuovo schema di separazione del traffico per la disciplina della navigazione marittima nello stretto di Messina.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, con particolare riferimento agli articoli 16, 17, 18, comma 1, 69, 70, 578 e 579;
Visto l'articolo 1 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, di adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione ed in particolare il capitolo v della convenzione dal titolo «sicurezza della navigazione»;
Vista la legge 3 aprile 1989, n. 147, di adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione, il cui articolo 1 impegna le Parti ad «adottare ogni provvedimento legislativo o altro provvedimento appropriato necessari a dare pieno effetto alla convenzione e al suo allegato che e' parte integrante della Convenzione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, recante regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente «adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale;
Vista la legge 16 luglio 1998, n. 239, ed in particolare l'articolo 7;
Vista la legge 15 dicembre 1998, n. 464, concernente ratifica della convenzione internazionale sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi del 30 novembre 1990 (conv. MARPOL);
Vista la legge 14 marzo 2001, n. 51;
Visto il decreto del Ministro della Marina mercantile 8 maggio 1985, regolamentazione del traffico marittimo nello Stretto di Messina;
Visto l'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222, istitutivo dell'area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina;
Visto il decreto n. 13/T del 24 gennaio 2008, con il quale il Ministro dei trasporti ha individuato l'area di sicurezza della navigazione dello stretto di Messina, nominando contestualmente quale Autorita' marittima della navigazione dello Stretto un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera;
Visto l'articolo 18-ter della legge 28 febbraio 2008, n. 31, che demanda ad un apposito decreto ministeriale di natura regolamentare la disciplina dell'organizzazione e delle funzioni dell'Autorita' marittima della navigazione dello Stretto nonche' la disciplina del traffico marittimo nello Stretto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 8 dicembre 2007, n. 271;
Considerato opportuno procedere a delineare le strutture organizzative dell'Autorita' marittima della navigazione dello stretto e le relative aree funzionali;
Ritenuto necessario, per quanto detto, procedere ad individuare l'assetto organizzativo dell'Autorita' marittima della navigazione dello Stretto e, nello stesso tempo, individuare le attribuzioni proprie della stessa anche per delineare, sul piano funzionale, compiti e attribuzioni in rapporto alle Autorita' marittime che hanno giurisdizione nell'area;
Ritenuto che occorre procedere all'individuazione delle coordinate geografiche di un nuovo schema di separazione del traffico che, a garanzia della sicurezza della navigazione nello Stretto di Messina, tenga altresi' conto delle mutate caratteristiche del naviglio in transito e della crescente intensita' del traffico dettando regole che contemplino gli specifici rischi derivanti dall'intersezione tra il traffico con direttrice est-ovest, relativo prevalentemente ai servizi di trasporto locali, ed il traffico con direttrice nord-sud;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 maggio 2008;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri resa con nota prot. n. 3038 del 13 giugno 2008;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.

Funzioni ed organizzazione

1. All'area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina e' preposta l'Autorita' marittima della navigazione dello Stretto, d'ora in poi Autorita', con sede in Messina, che svolge funzioni in materia di sicurezza della navigazione, controllo e monitoraggio del traffico marittimo, di ricerca e salvataggio della vita umana in mare e gestione delle emergenze.
2 . L'Autorita', elemento di organizzazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, ha rango corrispondente, sul piano gerarchico organizzativo, a quello di Direzione marittima e dipende dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
3 . L'Autorita' e' diretta da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto di grado non inferiore a Capitano di vascello ed e' articolata nelle seguenti unita' organizzative:
a) reparto tecnico-operativo, con compiti di controllo e monitoraggio del traffico marittimo; di gestione delle emergenze; di soccorso alla vita umana e di assistenza in mare di cui alla «SAR» (convenzione internazionale di Amburgo del 27 aprile 1979 sulla ricerca e salvataggio marittimo), nell'area indicata all'articolo 2, comma 1;
b) reparto tecnico-amministrativo, con compiti connessi all'espletamento delle funzioni tecniche ed amministrative in materia di servizi tecnico-nautici, sicurezza della navigazione e connessa attivita' di vigilanza;
c) servizio amministrativo - logistico con compiti di ordine amministrativo - contabile e di gestione delle risorse finanziarie e dei beni strumentali mobili ed immobili assegnati;
d) segreteria di supporto generale con compiti di supporto amministrativo alle suddette componenti.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Il comma 3, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Si riporta il testo degli articoli 16, 17, 18 comma 1,
69, 70, 578 e 579 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327
(Codice della navigazione), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.:
«Art.16 (Circoscrizione del litorale della Repubblica)
- Il litorale della Repubblica e' diviso in zone marittime;
le zone sono suddivise in compartimenti e questi in
circondari.
Alla zona e' preposto un direttore marittimo, al
compartimento un capo del compartimento, al circondano un
capo del circondano. Nell'ambito del compartimento in cui
ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore
marittimo e' anche capo del compartimento. Nell'ambito del
circondano in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il
capo del compartimento e' anche capo del circondario.
Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno
sede ne' l'ufficio del compartimento ne' l'ufficio del
circondano sono istituiti uffici locali di porto o
delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio
circondariale.
Il capo del compartimento, il capo del circondano e i
capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono
comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede».
«Art. 17 (Attribuzioni degli uffici locali) - Il
direttore marittimo esercita le attribuzioni conferitegli
dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti.
Il capo del compartimento, il capo del circondano e i
capi degli altri uffici marittimi dipendenti, oltre le
attribuzioni conferite a ciascuno di essi dal presente
codice, dalle altre leggi e dai regolamenti, esercitano,
nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, tutte le
attribuzioni amministrative relative alla navigazione e al
traffico marittimo, che non siano specificatamente
conferite a determinate autorita'.».
«Art. 18 (Personale dell'amministrazione marittima) -
1. Le funzioni amministrative attinenti alla navigazione e
al traffico marittimo sono esercitate dal corpo delle
capitanerie di porto».
«Art. 69 (Soccorso a navi in pericolo e a naufraghi) -
L'autorita' marittima, che abbia notizia di una nave in
pericolo ovvero di un naufragio o di altro sinistro, deve
immediatamente provvedere al soccorso, e, quando non abbia
a disposizione ne' possa procurarsi i mezzi necessari, deve
darne avviso alle altre autorita' che possano utilmente
intervenire (1) Quando l'autorita' marittima non puo'
tempestivamente intervenire, i primi provvedimenti
necessari sono presi dall'autorita' comunale.».
«Art. 70 (Impiego di navi per il soccorso) - Ai fini
dell'articolo precedente, l'Autorita' marittima o, in
mancanza, quella comunale possono ordinare che le navi che
si trovano nel porto o nelle vicinanze siano messe a loro
disposizione con i relativi equipaggi.
Le indennita' e il compenso per l'opera prestata dalle
navi sono determinati e ripartiti ai sensi degli
articoli 491 e seguenti.».
«Art. 578 (Inchiesta sommaria) - Quando giunga notizia
di un sinistro, l'autorita' marittima o consolare deve
procedere a sommarie indagini sulle cause e sulle
circostanze del sinistro stesso, e prendere i provvedimenti
occorrenti per impedire la dispersione delle cose e degli
elementi utili per gli ulteriori accertamenti.
Competente e' l'autorita' del luogo di primo approdo
della nave o dei naufraghi, o, se la nave e' andata perduta
e tutte le persone imbarcate sono perite, l'autorita' del
luogo nel quale si e' avuta la prima notizia del fatto.
Nei luoghi ove non esistono autorita' marittime,
l'autorita' doganale compie le prime indagini e prende i
provvedimenti opportuni, dandone immediato avviso
all'autorita' marittima piu' vicina.
Dei rilievi fatti, dei provvedimenti presi per
conservare le tracce dell'avvenimento, nonche' delle
indagini eseguite e' compilato processo verbale, del quale
l'autorita' inquirente, se non e' competente a disporre
l'inchiesta formale, trasmette copia all'autorita', che di
tale competenza e' investita.».
«Art. 579 (Inchiesta formale) - L'inchiesta formale
sulle cause e sulle responsabilita' del sinistro e'
disposta dal direttore marittimo o dall'autorita' consolare
competenti, ad istanza degli interessati o delle
associazioni sindacali che li rappresentano, e deve essere
disposta d'ufficio se dal processo verbale di inchiesta
sommaria o da informazioni attendibili risulta che il fatto
puo' essere avvenuto per dolo o per colpa.
Se l'autorita' competente ritiene di non disporre
d'ufficio l'inchiesta, fa di' cio' dichiarazione motivata
in calce al processo verbale di inchiesta sommaria, che
trasmette al ministro per le comunicazioni.
L'inchiesta formale puo' essere disposta anche se il
sinistro riguarda una nave che batte bandiera straniera.
L'inchiesta formale e' sempre disposta per accertare le
cause e le circostanze per cui un sinistro si e' verificato
quando interessa navi da carico o passeggeri, ivi comprese
quelle di bandiera comunitaria, in acque soggette alla
sovranita' italiana, con l'obiettivo di un costante
miglioramento delle condizioni di sicurezza, per la
salvaguardia della vita umana in mare e dell'ambiente
marino.».
L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione
marittima), e' il seguente:
«Art.1 (Circoscrizioni) - La determinazione delle
circoscrizioni marittime di cui all'art. 16 del codice e
della loro estensione territoriale lungo il litorale dello
Stato e' fatta con decreto del Presidente della Repubblica.
Con decreto del Presidente della Repubblica e' altresi'
stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre
leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno
dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime.».
La legge 5 giugno 1962, n. 616 (Sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio i 962, n. 168.
La legge 23 maggio 1980, n. 313 (Adesione alla
convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia
della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a
Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190,
S.0.
La legge 3 aprile 1989, n. 147 (Adesione alla
convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio
marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile
1979, e sua esecuzione), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 aprile 1989, n. 97.
Il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1994, n. 662 (Regolamento di attuazione della legge
3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla
convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio
marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dicembre 1994, n. 281.
Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196
(Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa
all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e
di informazione sul traffico navale), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.
Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 16 luglio
1998, n. 239 (Autorizzazione a definire in via
stragiudiziale le controversie aventi ad oggetto il
risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano per
l'evento Haven e destinazione di somme a finalita'
ambientali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio
i 998, n. 169:
«Art. 7. 1. Per la sorveglianza nelle aree marine
protette di cui al comma 7 dell'art. 19 della legge
6 dicembre 1991, n. 394, e per l'attivita' di cui agli
articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, le
locali capitanerie di porto operano sulla base di direttive
vincolanti, generali e specifiche, del Ministero
dell'ambiente. Per altri interventi ed attivita' in materia
di tutela e di difesa del mare il Ministero dell'ambiente
puo' avvalersi anche delle capitanerie di porto sulla base
di specifiche convenzioni.».
La legge 15 dicembre 1998, n. 464 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione sulla preparazione, la lotta e
la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi,
con annesso, atto finale e risoluzioni, fatta a Londra il
30 novembre 1990), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
11 gennaio 1999, n. 7, S.O.
La legge 14 marzo 2001, n. 51 (Disposizioni per la
prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto
marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico
marittimo), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo
2001, n. 61.
Il decreto del Ministro della marina mercantile
8 maggio 1985 (Regolamentazione del traffico marittimo
nello stretto di Messina) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 maggio 1985, n. 110.
Il comma 7 dell'art. 8, del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 novembre 2007, n. 222 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
recante interventi urgenti in materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita'
sociale), e' il seguente:
«7. E' istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, l'area di sicurezza della navigazione dello
Stretto di Messina, individuata con decreto del Ministro
dei trasporti, alla quale e' preposta, in deroga agli
articoli 16 e 17 del codice della navigazione e all'art.
14, comma 1-ter, della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
l'Autorita' marittima della navigazione dello Stretto, con
sede in Messina, con compiti inerenti al rilascio delle
autorizzazioni, concessioni ed ogni altro provvedimento in
materia di sicurezza della navigazione nell'area e negli
ambiti portuali in essa compresi, e di misure di
prevenzione proposte dall'IPSEMA a norma del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 271, nonche' alla
regolazione dei servizi tecnico-nautici nell'intera area.».
L'art. 18-ter della legge 28 febbraio 2008, n. 31
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti
in materia finanziaria), e' il seguente:
«Art. 18-ter (Autorita' marittima della navigazione
dello Stretto di Messina) - 1. Con regolamento adottato ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, il Ministro dei trasporti definisce le linee
funzionali e l'organizzazione dell'Autorita' marittima
della navigazione dello Stretto di Messina nell'ambito del
Corpo delle capitanerie di porto, nonche' la disciplina del
traffico marittimo dello Stretto di Messina.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre
2007, n. 271 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero
dei trasporti a norma dell'art. 1, comma 404, della legge
27 dicembre 2006, n. 296), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 febbraio 2008, n. 34.
Nota all'art. 1:
Alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il
salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile i
979, stata data adesione con la legge 3 aprile i989, n. i47
(Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed
il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo
il 27 aprile i 979, e sua esecuzione), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 aprile i 989, n. 97.



 
Art. 2.

Ambito di giurisdizione e competenze

1 . Le funzioni svolte dall'Autorita' sono esercitate nell'istituita area di sicurezza della navigazione dello Stretto, individuata con decreto ministeriale 24 gennaio 2008, n. 13/T, nonche' nei porti in essa ricadenti di Messina, Messina-Tremestieri, Reggio Calabria e Villa San Giovanni.
2. Le funzioni di natura tecnico-amministrativa, per i soli profili direttamente incidenti sulla sicurezza della navigazione, svolte nell'area di sicurezza dello Stretto, consistono nello svolgimento delle seguenti attivita':
a) rilascio di concessioni, autorizzazioni ed emanazione di altri provvedimenti relativi ai servizi tecnico - nautici e relativa attivita' di regolamentazione, incluso ogni aspetto concernente la trattazione dei correlati procedimenti amministrativi;
b) rilascio dei certificati di sicurezza di competenza - secondo la disciplina vigente - del Capo del compartimento marittimo o altra Autorita' marittima per le navi che effettuano servizi di linea nell'ambito dell'area di sicurezza dello Stretto e dei porti di cui al comma 1 e relativa attivita' ispettiva;
c) approvazione delle tabelle d'armamento delle navi che effettuano servizio di linea tra i porti sopraindicati;
d) inchieste sui sinistri marittimi ai sensi del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione;
e) disciplina della navigazione in materia di sicurezza anche ai sensi dell'articolo 59 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione.



Nota all'art. 2:

L'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 328/1952 e' il seguente:
«Art. 59 (Ordinanza di polizia marittima) - A norma
degli articoli 30, 62 e 81 del codice il capo di circondano
per i porti e per le altre zone demaniali marittime e di
mare territoriale della sua circoscrizione, in cui sia
ritenuto necessario, regola con propria ordinanza
pubblicata nell'albo dell'ufficio:
1. la ripartizione degli spazi acquei per lo
stanziamento delle navi, dei galleggianti e degli
idrovolanti;
2. la destinazione delle calate, dei moli e degli
altri punti di accosto allo sbarco e all'imbarco dei
passeggeri, al carico e allo scarico delle merci;
3. i turni di accosto delle navi e dei galleggianti;
4. il servizio delle zavorre;
5. la destinazione di determinate zone alla
costruzione, all'allestimento, alla riparazione, alla
demolizione, al carenaggio e all'alaggio delle navi e dei
galleggianti;
6. il trasporto di persone a mezzo di imbarcazioni;
7. l'uso delle boe, dei gavitelli, dei catenari e
degli altri mezzi destinati all'ormeggio delle navi e dei
galleggianti;
8. l'imbarco, lo sbarco e la custodia delle merci di
natura pericolosa;
9. l'entrata e l'uscita delle navi e dei
galleggianti, l'ammaraggio e la partenza degli idrovolanti;
10. in generale, tutto quanto concerne la polizia e
la sicurezza dei porti, nonche' le varie attivita' che si
esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella
circoscrizione.
Il capo di circondano, salvo che sia diversamente
stabilito, determina altresi' per i porti e per le altre
zone comprese nella sua circoscrizione, in cui sia ritenuto
necessario, le tariffe dei servizi.».



 
Art. 3.

Compiti e struttura del reparto tecnico-operativo

1. Il reparto tecnico-operativo e' composto di un servizio operazioni (SAR/VTS) articolato nella sezione operativa VTS e nella sezione unita' navali. Esso svolge le seguenti funzioni:
a) controllo e monitoraggio del traffico marittimo (VTS);
b) coordinamento ed intervento nelle operazioni di ricerca e salvataggio della vita umana nell'area SAR corrispondente all'area di sicurezza dello Stretto di cui al comma 1 dell'articolo 2, assumendo il ruolo di Centro secondario di soccorso marittimo (M.R.S.C. Maritime Rescue Sub Center) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662;
c) coordinamento ed intervento nell'Area di sicurezza dello Stretto in materia di lotta agli inquinamenti marini nel quadro delle pianificazioni operative ed in attuazione alle direttive impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, assumendo, inoltre, nella predetta area, la direzione delle operazioni inerenti fattispecie che determinano la dichiarazione di emergenza locale;
d) controllo e vigilanza sull'attuazione delle misure di sicurezza nell'area di sicurezza dello Stretto;
e) verifica e mantenimento dell'efficienza delle risorse strumentali assegnate per l'esercizio delle funzioni operative di controllo e monitoraggio del traffico marittimo per il perseguimento delle finalita' di sicurezza preordinate.
2. Ai fini dell'assolvimento delle funzioni di cui alla lettera b), l'Autorita' impiega l'unita' costiera di guardia di Messina, alle proprie dipendenze, e si avvale altresi' delle risorse strumentali dell'unita' costiera di guardia di Reggio Calabria.
3. Il Centro VTS dello Stretto costituisce un'articolazione dell'Autorita'.



Nota all'art. 3:

Per il decreto del Presidente della Repubblica
28 settembre 1994, n. 662, si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 4.

Compiti e struttura del reparto tecnico-amministrativo

1. Il reparto tecnico-amministrativo e' composto dal servizio per la sicurezza della navigazione e portuale e si articola nelle sezioni della sicurezza della navigazione e della tecnica ed armamento. Esso svolge le funzioni amministrative connesse al rilascio di autorizzazioni, concessioni e provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, e verifica l'osservanza delle prescrizioni impartite.
 
Art. 5.

Raccordo funzionale con le altre Autorita' marittime

1. Le Autorita' marittime che hanno sede all'interno dell'area di sicurezza della navigazione dello Stretto, o la cui giurisdizione e' in parte compresa al suo interno, restano competenti all'esercizio delle funzioni proprie per le attivita' previste dal codice della navigazione e dalle altre leggi speciali, non riconducibili ai profili funzionali dell'Autorita' nei termini disciplinati dal presente regolamento.
 
Art. 6.

Schema di separazione del traffico nello Stretto di Messina

1. La navigazione nello Stretto di Messina, sia con direttrice nord-sud che est-ovest, e' regolata dallo schema di separazione del traffico di tipo «rotatorio», definito dalle aree in dettaglio individuate dalle coordinate geografiche di cui all'allegato 1 e riportate nella cartografia ufficiale dello Stato edita dall'Istituto Idrografico della Marina Militare.
2. Lo schema di separazione del traffico di cui al comma 1 entra in vigore decorsi sei mesi dalla comunicazione all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) effettuata a cura del Ministero degli affari esteri ai sensi delle vigenti convenzioni internazionali di cui l'Italia e' parte.
 
Art. 7.

Disposizioni finali

1. Con successivo regolamento di modifica delle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, sono ridefinite le aree di giurisdizione SAR dei centri secondari di soccorso marittimo (M.R.S.C.) di Catania, Reggio Calabria e dell'Autorita'.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 23 giugno 2008
Il Ministro: Matteoli Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2008 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 32



Nota all'art. 7:

Per il decreto del Presidente della Repubblica
28 settembre 1994, n. 662, si veda nelle note alle
premesse.



 
Allegato 1

Stretto di Messina (Cartografia di riferimento: Carta n. 138 - ed.
2007, datum WGS 84

Descrizione dello schema di separazione del traffico:
Lo schema di separazione del traffico dello Stretto di Messina e' composta da tre settori (nord, centro e sud).
Settore nord, e' costituito da:
(a) Una zona di precauzione N1, compresa in un area semicircolare di raggio 1.3 Mn centrata nel punto di coordinate 38³ 1 7,040'N - 015³ 41,480'E e connessa con i limiti nord dello schema di separazione del traffico.
(b) Una zona di separazione ampia 300 metri congiungente i seguenti punti di coordinate:
(1) 38° 16,676'N - 15° 41,186' E;
(2) 38° i5,797'N - 15° 40,770' E;
(3) 38° i4,242'N - 15° 36,556' E;
(4) 38° 13,464'N - 15° 36,437' E;
(5) 38° 13,545'N - 15° 36,656' E;
(6) 38° i4,133'N - 15° 36,747' E;
(7) 38° i5,678'N - 15° 40,933' E;
(8) 38° 16,623'N - 15° 41,381' E;
(c) Corsia di traffico per il traffico diretto verso Nord (rotte indicative 065° - 020°), e' stabilita tra la zona di separazione e la linea di separazione congiungente i seguenti punti di coordinate:
(9) 38° 13,840' N - 015° 37,450' E;
(10) 38° 15,540' N - 015° 42,000' E;
(11) 38° 16,240' N - 015° 42,800' E.
(d) Corsia di traffico per il traffico diretto verso Sud (rotte indicative 200³ - 245³ - 190³), e' stabilita tra la zona di separazione e la linea di separazione congiungente i seguenti punti di coordinate:
(12) 38° 17,040'N - 015° 39,500' E;
(13) 38° 15,940'N - 015° 39,850' E;
(14) 38° 14,540'N - 015° 35,950' E;
(15) 38° 13,140'N - 015° 35,550' E.
(e) Una zona di precauzione N.2 (Ovest) tra il settore nord e sud dello schema di separazione del traffico, compresa tra la costa Siciliana ed una linea congiungente i seguenti punti di coordinate:
(16) 38° 13,070'N- 015° 34,080' E;
(15) 38° 13, 140'N - 015° 35,550' E;
(17) 38° 11,840'N- 015° 35,100' E;
(18) 38° 11,830'N - 015° 34,360' E.
(f) Una zona di precauzione N.3 (Est) tra il settore nord e sud dello schema di separazione del traffico, compresa tra la costa Calabra ed una linea congiungente i seguenti punti di coordinate:
(19) 38° 13,840'N - 015° 38,120' E;
(9) 38° 13,840'N - 015° 37,450' E;
(20) 38° 12,610'N - 015° 37,450' E;
(21) 38° 12,610'N - 015° 38,030' E.
(g) Una rotatoria centrata nel punto di coordinate 38° 12,680'N - 15° 36,400'E. di 250 m (0 500 m) di raggio.
Settore sud costituito da:
(h) Una zona di separazione ampia 300 metri congiungente i seguenti punti di coordinate:
(22) 38° 11,833'N - 015° 36,147' E;
(23) 38° 08,938'N - 015° 35,698' E; (24) 38° 08,938'N - 015° 35,905'E;
(25) 38° 11,833'N - 015° 36,354'E;
(i) Corsia di traffico per il traffico diretto verso Nord (rotte indicative 005³), e' stabilita tra la zona di separazione e la linea di separazione congiungente i seguenti punti di coordinate:
(26) 38° 08,940'N - 015° 38,350'E; (27) 38° 10,840'N - 015° 37,450'E;
(I) Corsia di traffico per il traffico diretto verso Sud (rotte indicative i 90³), e' stabilita tra la zona di separazione e la linea di separazione congiungente i seguenti punti di coordinate:
(17) 38° 11,840'N - 015° 35,100'E;
(28) 38° 10,840'N - 015° 34,800'E;
(29) 38° 08,940'N - 015° 33,350'E.
(m) Una zona di precauzione N.4 posizionata a sud della parte meridionale dello schema di separazione del traffico, nella zona tra le coste opposte della Sicilia e Calabria e le latitudini 38³ 08,940'N e 38³ 06,940'N.
Zone di Traffico Costiero
Le zone sono comprese tra la costa ed i limiti esterni delle corsie di traffico, come di seguito specificato:
Zona di traffico costiero A:
Area compresa tra la corsia di direttrice Sud dello Schema di separazione del traffico - Settore Nord e la costa siciliana, delimitata a Nord dalla congiungente il punto (30) 38° 16, 120' N - 15° 39,1 50'E ed il punto (13) a Sud dalla Zona di precauzione N. 2.
Zona di traffico costiero B:
Area compresa tra la corsia di direttrice Sud dello Schema di separazione del traffico - Settore Sud e la costa siciliana, delimitata a Nord dalla Zona di precauzione N. 2 ed a Sud dalla Zonadi precauzione N.4.
Zona di traffico costiero C:
Area compresa tra la corsia di direttrice Nord dello Schema di separazione del traffico - Settore Sud e la costa calabra, delimitata a Nord dalla Zona di precauzione N. 3 ed a Sud dalla Zona di precauzione N. 4.
Zona di traffico costiero D:
Area compresa tra la corsia di direttrice Nord dello Schema di separazione del traffico - Settore Nord e la costa calabra, delimitata a Nord dalla congiungente il punto (10) ed il punto (31) 38° 15,180'N - 015° 42,130'E ed a Sud dalla Zona di precauzione N. 3.
 
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