Gazzetta n. 176 del 29 luglio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini, a denominazione di origine controllata «Vini del Piave» o «Piave» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini doc «Vini del Piave» o «Piave», trasmessa insieme alla documentazione per il tramite della regione Veneto, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vini del Piave» o «Piave»;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi ad Oderzo (Treviso) il giorno 16 aprile 2008, con la partecipazione di rappresentanti di Enti, Organizzazioni di produttori ed Aziende vitivinicole;
Ha espresso, nella riunione del giorno 14 maggio 2008, presente il funzionario della regione Veneto, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo Decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione
 
Annesso

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
«VINI DEL PIAVE» O «PIAVE»

Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Vini del Piave» o «Piave» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
La denominazione di origine controllata «Vini del Piave» o «Piave» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenere);
Cabernet Sauvignon;
Carmenere
Merlot;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Pinot nero;
Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso Veronese);
Tai (da Tocai friulano);
Verduzzo (da Verduzzo trevigiano e/o Verduzzo friulano);
Chardonnay, e' riservata ai vini ottenuti nell'ambito aziendale da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno il 95% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve di altri vitigni tradizionali, a frutto di colore analogo, idonei alla coltivazione per la zona, presenti nei vigneti in misura non superiore al 5%.
I vigneti delle varieta' Cabernet Franc, Raboso Piave, Raboso Veronese, Verduzzo trevigiano e Verduzzo friulano devono essere iscritti in appositi distinti elenchi.
La denominazione di origine controllata «Vini del Piave» o «Piave» con il riferimento alla menzione «Malanotte» e' riservata al vino ottenuto dalle uve, aventi un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di cui all'art. 4, delle seguenti varieta', provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione:
Raboso Piave per almeno il 70%,
Raboso Veronese da 0 al 30%; il Raboso Veronese puo' essere sostituito nella misura massima del 5% da altre varieta' a bacca rossa, congiuntamente o disgiuntamente, tra quelle elencate al precedente comma 1.
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vini del Piave» o «Piave» devono essere prodotte nell'intero territorio ricadente nel bacino del Piave con l'esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di vini di qualita' e di pregio previsti dal presente disciplinare.
In particolare la zona di produzione comprende:

Provincia di Treviso:

L'intero territorio dei comuni di Arcade, Breda di Piave, Casale sul Sile, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Codogne', Fontanelle, Godega Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Monastier, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffole', Povegliano, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, Spresiano, Vazzola, Zenson di Piave.
Parte del territorio dei comuni di Carbonera, Casier, Gaiarine, Mansue', Mogliano Veneto, Orsago, Preganziol, Silea, Villorba, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Giavera del Montello, Montebelluna, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Paese, San Vendemiano, Susegana, Trevignano, Vittorio Veneto, Volpago del Montello.

Provincia di Venezia:

L'intero territorio dei comuni di Fossalta di Piave, Marcon, Meolo, Noventa di Piave, Quarto d'Altino, San Dona' di Piave.
Parte del territorio dei comuni di Venezia, Ceggia, Eraclea, Jesolo, Musile di Piave, Torre di Mosto.
Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dal fiume Livenza, dove la provincia di Treviso confina con quella di Venezia, la linea di delimitazione segue l'argine destro del fiume stesso fino al ponte della frazione La Salute di Livenza; che detto ponte continua per la strada Fausta fino al ponte girevole sul canale Livenza Morta, in localita' La Salute, indi prende la strada che corre lungo l'argine destro del canale fino alla localita' Brian. Da questa localita' segue il canale Largon ed il canale S. Croce fino alla sua confluenza col canale delle Talpe, quindi percorre tale canale fino all'incrocio dello stesso col collettore principale del Livenzuola fino all'incrocio con il canale Revedoli, continua per il canale medesimo fino alla confluenza col fiume Piave e passato il fiume giunge a Cortellazzo. Da Cortellazzo prosegue lungo il canale Cavetta fino all'incrocio con lo stradone per C. Carrar e percorre detto stradone fino alla sua intersezione col canale Cortellazzo. Prosegue lungo detto canale fino all'incrocio con lo stradone Bova Moche', che percorre fino ad incontrare (q. 0.2) e seguire verso ovest, la strada che corre parallela, ed a sud, al canale Cortellazzo fino all'incrocio con la strada di congiunzione tra via Cavetta di Marina e via Corer, segue, verso sud, questa strada (che coincide con l'acquedotto sotterraneo) per circa 300 metri fino al punto d'incontro con via Corer. Segue tale via ad ovest, raggiunge la via Pazienti e piegando a sud, raggiunge il canale delle Dune. Percorre quindi il canale suddetto fino all'incrocio con via Roma destra (strada litoranea) e continuando per detta via raggiunge il fiume Sile che risale fino a Ca' Uliana (Ca' Bianca).
Viene seguito, quindi, l'argine litoraneo fino a C. Ghisa d'onde piega ad ovest la strada per Ca' Luciana riprendendo a seguire l'argine litoraneo fino al suo congiungimento con l'argine di S. Marco. Proseguendo lungo quest'ultimo argine raggiunge Caposile. Da Caposile la linea di delimitazione segue la strada per Portegrandi fino al bivio con la strada Interessati: risale quindi la strada Interessati raggiungendo l'incrocio con la strada delle Millepertiche e, percorsa detta strada verso ovest fino alla localita' Millepertiche, continua per la stessa strada per un tratto di circa 300 metri, volgendo quindi a sud per il canale che passa per le q. 1 fino a C. Storta dove incontra il canale Canellera. Costeggia detto canale fino ad immettersi presso C. della Macchinetta, sul canale Lanzoni che segue verso ovest fino all'incrocio con la strada che congiunge Trezze con la strada Caposile-Portegrandi e sulla medesima fino al punto d'incontro con la Caposile-Portegrandi che percorre verso ovest fino a Portegrandi.
Da Portegrandi la linea di delimitazione continua con la strada statale n. 14 e poco prima di Terzo (km. 8 + 225) sale lungo la via che costeggia Ca' Zorzi per raggiungere il fiume Dese proseguendo per detto fiume fino al punto d'intersezione dello stesso con il confine della provincia di Treviso. La delimitazione prende quindi a seguire (verso nord) tale confine fino al suo incrocio con la strada Marcon-Mogliano e, piegato ad ovest lungo tale strada raggiunge l'abitato di Mogliano e si dirige verso nord lungo la statale n. 13 Pontebbana, che lascia in corrispondenza della localita' Madonna delle Grazie. Di qui piega ad est seguendo la strada che da Madonna delle Grazie porta a Dosson attraverso la localita' Case Minime e quindi attraverso le scuole elementari di detto paese, prosegue lungo la nuova strada Dosson-Casier e giunti a Casier passa sull'altra sponda del Sile all'altezza dei «Silos» raggiungendo Silea. Di qui la linea di delimitazione prende la strada per Lanzago, poi quella per Carbonera ed oltrepassato Biban giunge a Pezzan. Piega quindi ad ovest lungo la strada per Lancenigo e passando per villa Brambullo e villa Gemma, raggiunge la statale n. 13 Pontebbana in corrispondenza dell'abitato di Carita' di Villorba. Segue a sud la statale Pontebbana fino all'incrocio con la strada per borgo Fontane che segue finche', oltrepassato detto borgo, incontra e segue verso est il confine del comune di Treviso fino alla sua intersezione con la statale Feltrina (n. 348). Di qui la linea di delimitazione si identifica con la suddetta statale fino al suo incrocio con la statale Schiavonesca-Marosticana (n. 248), in localita' Pilastroni. Piega quindi ad est lungo detta statale per attraversare poi, subito dopo passato l'abitato di Nervesa della Battaglia, il fiume Piave con la linea retta tra il ponte sul canale della Vittoria (q. 80) in territorio del comune di Nervesa e la strada che conduce a borgo Battistella (q. 77) sull'altra sponda. Di qui piega a destra e, superato l'argine del Piave, segue la strada per la localita' Colfosco, d'onde prosegue per Susegana immettendosi sulla statale Pontebbana immediatamente prima dell'abitato di quest'ultimo paese. Costeggiando il tracciato della statale Pontebbana fino all'incrocio di questa con la statale n. 51 (stazione di San Vendemiano) prosegue in coincidenza con il percorso di detta statale fino alla localita' Casello Cinque, dove piega lungo la strada per Colle Umberto. Attraversato il paese raggiunge borgo Pigatti ed, a borgo S. Rocco, gira a sinistra lungo la strada di raccordo con la provinciale S. Giacomo di Veglia, Cordignano, Ponte della Muda. Prosegue poi ad est lungo detta provinciale fino a Ponte della Muda; indi gira a sud lungo la strada che attraversando il vecchio percorso della statale Pontebbana, porta a Palu' di Ponte e quindi a borgo Palu'. Di qui la delimitazione della zona si identifica con la provinciale per Francenigo, dove si salda con il fiume Aralt e quindi con il confine tra le province di Treviso e di Pordenone che segue verso sud fino a Ca' Salice. Piega quindi ad ovest lungo il fiume Livenza fino all'intersezione con la strada Portobuffole-Mansue' (q. 11) e la percorre fino a questa localita'. A Mansue' la linea di delimitazione volge ad est coincidendo con la strada per Navole', ma giunta a Fossabiuba piega a nord lungo la strada che porta in localita' Ponti di Tremeacque. Di qui torna a seguire il fiume Livenza che discende verso sud, fino al punto di partenza.
Dalla zona sopra delimitata viene escluso il seguente territorio: partendo dalla confluenza del canale Piavon con il canale Canalat in localita' Ceggia, la linea di delimitazione segue il canale Canalat fino alla strada che va a congiungersi col canale Nogariola in prossimita' di Ca' Simonetto: segue a nord il canale Nogariola fino alla sua confluenza col canale Casaratta, percorre a sud-est il canale Casaratta raggiungendo la localita' Staffolo e per la strada Staffolo-Stretti fino alla localita' Osteria al Marochino. Prosegue verso est lungo il canale S. Martino e per breve tratto il canale Casaratta, quindi, passato il canale di Taglio, percorre il canale collettore «Principale primo» per raggiungere Ponte Capitello. Da Ponte Capitello la linea di delimitazione segue la strada Fausta fino al suo incrocio con la strada che, passando per la localita' Tre Case, si dirige verso sud. Percorre detta strada fino alla confluenza col collettore «Principale secondo» e segue detto collettore fino alla localita' Senzielli e poi lungo il canale Cavanella fino al ponte Tre Cai, quindi verso nord, per la strada Salici, fino al ponte Salici. Continua per la strada diretta a San Giorgio di Livenza che viene lasciata prima di giungere al Livenza Morta - in prossimita' dell'opificio a forza elettrica - per piegare verso sud-est lungo lo stradone che inizia dall'Agenzia Romiati, e seguire poi, sempre in direzione sud-est, il sentiero fino al canale Paletti. Scende per detto canale fino al suo incrocio con la strada Valle Tagli e di qui prosegue, in linea retta, fino alla localita' Ca' Pernice. Percorre ora lo stradone tra Ca' Pernice ed il canale Valle dei Tagli e poi lungo detto canale, verso nord, fino alla localita' Camavita. Prende la strada vicinale per la localita' Socchiera, piega lungo il canale Mazzotto ed in corrispondenza della localita' Carranta, prosegue lungo il canale Sette Casoni fino alla sua confluenza col canale Braccio di Sacca. Percorre tale canale fino al suo congiungimento con il collettore «Principale secondo» (Agenzia Sette Casoni), costeggia detto collettore fino al ponte la Parada e prosegue per il canale «Emo primo» in direzione ovest prima e poi nord fino allo stradone che va da Ca' Fornassari a Stretti. La linea di delimitazione segue tale stradone fino al ponte sul canale Brian (nord di Stretti), lo attraversa per seguire verso ovest detto canale fino ad incontrare e seguire, verso nord, il canale della Pace e lo stradone pedonale tangente a Ca' Speranza che percorre fino al canale della Bella Madonna. Continua ancora ad ovest per detto canale fino alla localita' Osteria dove, passato il ponte, segue verso nord il canale Piavon raggiungendo il bivio col canale Fossa che viene seguito fino alla sua confluenza col canale Maliso. Percorre il canale Maliso fino al suo incontro col canale Taglietto; quindi in linea retta, lungo la carrareccia, raggiunge il canale Piavon in prossimita' di Case San Biagio ed il canale Piavon fino a Ceggia, punto di inizio della delimitazione.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura, di origine sedimentaria-alluvionale e di natura prevalentemente argillosa, calcarea e ghiaiosa.
Sono invece da escludere i terreni torbosi, umidi o freschi e quelli decisamente silicei.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli genericamente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' ammessa l'irrigazione di soccorso.
Per i vigneti piantati dopo l'entrata in vigore del presente disciplinare e destinati alla produzione della tipologia Raboso superiore, i sesti di impianto devono garantire un numero minimo di ceppi ad ettaro pari a 2.300 piante per le controspalliere, 1250 per il tradizionale e storico sistema a «raggi» (Bellussi).
La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varieta' di viti destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 2 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:

=====================================================================
Vitigno uva/ha Tonn. | Prod. max vol. nat. minimo | Titolo alc. ===================================================================== Raboso Piave | 14 | 10.50 Raboso veronese | 14 | 10.50 Merlot | 13 | 10.50 Chardonnay | 13 | 10.50 Cabernet franc | 11 | 10.50 Cabernet sauvignon | 12 | 10.50 Carmenere | 11 | 10.50 Pinot bianco | 12 | 10.50 Pinot nero | 12 | 10.50 Verduzzo | 12 | 10.50 Pinot grigio | 11 | 10.50 Tai | 11 | 10.50

Per la resa massima di uva delle varieta' ammesse per la produzione della tipologia «Malanotte» si fa riferimento ai limiti per ettaro stabiliti per ciascuna delle relative varieta', fermo restando che comunque non potranno eccedere 12 t/ha.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.
Le uve della varieta' Raboso Piave e Raboso veronese destinate alla produzione della tipologia «Malanotte» devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,00%.
Art. 5.
Le operazioni di appassimento, di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della provincia di Treviso e nel territorio situato ad oriente del fiume Brenta, in provincia di Venezia.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di consentire che le suddette operazioni siano effettuate anche in stabilimenti situati nei comuni di Fontanafredda, Porcia, Sacile, Caneva, Pasiano e Prata della provincia di Pordenone, sentito il parere della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone in ordine alla tradizionalita' della effettuazione delle operazioni stesse nei citati comuni ed a condizione che le ditte interessate:
1) presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi tecnici della regione Friuli-Venezia Giulia sulla rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione;
2) dimostrino di essere preesistenti alla data di pubblicazione del presente decreto;
3) vinifichino ai fini dell'impiego della denominazione di origine controllata di cui al presente disciplinare uve prodotte in terreni vitati debitamente iscritti all'albo dei vigneti.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino ammessa alla certificazione non deve essere superiore al 70% per il Cabernet, lo Chardonnay, il Merlot, il Pinot bianco, il Pinot grigio, il Pinot nero, il Tocai friulano, il Cabernet Sauvignon, il Carmenere ed il Verduzzo ed al 65% per il Raboso e la tipologia «Malanotte».
Qualora la resa superi i limiti sopra indicati la differenza non avra' diritto alla doc; oltre il 75% decade il diritto alla doc per l'intera partita.
Nella preparazione dei «Vini del Piave» o «Piave» e' consentita nella misura del 10% del volume la tradizionale correzione con uve, mosti o vini provenienti dalle uve a colore analogo delle varieta' di vitigni previste nella denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 del presente disciplinare di produzione.
Il vino «Vini del Piave» o «Piave» Raboso non puo' essere immesso al consumo se non dopo essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno tre anni di cui almeno uno in botte.
Nella preparazione della tipologia «Malanotte» devono essere utilizzate uve delle varieta' Raboso Piave e/o Raboso veronese, sottoposte ad appassimento in locale idoneo per un quantitativo da un minimo del 15% ad un massimo del 30%.
Per l'appassimento delle uve ci si puo' avvalere anche di sistemi e/o tecnologia che comunque non aumentino la temperatura dell'appassimento naturale.
La resa massima dell'uva in vino, delle uve sottoposte ad appassimento, non deve essere superiore al 40%; in tal caso la percentuale e' riferita ai volumi ottenuti dalle uve fresche.
Le uve appassite, destinate alla produzione della tipologia «Malanotte»non possono essere pigiate in data anteriore all'8 dicembre; la regione Veneto con proprio provvedimento, a seguito di motivata richiesta del Consorzio di tutela, puo' anticipare detta data.
Nella preparazione della tipologia «Malanotte» e' consentita nella misura del 5% del volume, la tradizionale correzione con uve, mosti o vini provenienti dalle uve a colore analogo delle varieta' di viti previste nella denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 del presente disciplinare di produzione.
Nella preparazione della tipologia «Malanotte» e' altresi' consentita nella misura massima del 15% del volume, l'aggiunta di un vino destinato alla tipologia «Malanotte» di altra annata.
La tipologia «Malanotte» non puo' essere immessa al consumo se non dopo essere stata sottoposta ad un periodo di invecchiamento di almeno trentasei mesi, di cui almeno dodici in botte e quattro in bottiglia, a decorrere dal primo novembre dell'anno della vendemmia.
Art. 6.
I «Vini del Piave» o «Piave» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Merlot:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, intenso, caratteristico, piu' delicato, etereo e gradevole se invecchiato;
sapore: asciutto o abboccato, sapido, di corpo, giustamente tannico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%;
acidita' totale minima: 4,8 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Cabernet:

colore: rosso rubino, quasi granato se invecchiato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, sapido, di corpo, lievemente erbaceo, giustamente tannico, armonico e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, marcato, tipico con profumo di violetta con il prolungarsi dell'invecchiamento;
sapore: asciutto, armonico, di corpo, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Tai:

colore: giallo paglierino chiaro, tendente al verdognolo;
odore: delicato, gradevole, caratteristico, non molto intenso;
sapore: asciutto, fresco, armonico, lievemente aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Verduzzo:

colore: giallo dorato piu' o meno intenso o giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: vinoso, delicato, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, sapido, armonico e gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Pinot bianco:

colore: giallo paglierino;
odore: delicato e caratteristico;
sapore: pieno, morbido e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Pinot grigio:

colore: dal giallo paglierino al ramato secondo i sistemi di vinificazione;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: vellutato, morbido e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%;
acidita' totale minima: 4,8 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Pinot nero:

colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;
odore: vinoso, tipico, gradevole;
sapore: asciutto o leggermente amabile, sapido, di corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%;
acidita' totale minima: 4,8 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Raboso:

colore: rosso rubino carico, tendente al granato, con il prolungato invecchiamento;
odore: vinoso, marcato, tipico, con profumo di violetta con il prolungarsi dell'invecchiamento;
sapore: secco, austero, sapido, giustamente tannico, leggermente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 6,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

Chardonnay:

colore: paglierino;
odore: fine, caratteristico;
sapore: asciutto, fine, talvolta morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Malanotte:

colore: rosso rubino carico con riflessi violacei, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: tipico, di marasca/ciliegia, speziato.
sapore: austero, sapido, giustamente tannico, leggermente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%;
acidita' totale minima: 5.5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l;
residuo zuccherino massimo: 8 g/l.

Carmenere:

colore: rosso rubino carico, tendente al granato dopo l'invecchiamento;
odore: tipicamente erbaceo nel vino giovane che si attenua nel tempo;
sapore: di buon corpo, erbaceo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.
Art. 7.
Nei «Vini del Piave» o «Piave» con le specificazioni di vitigno di cui appresso, si possono usare assieme alla denominazione le menzioni aggiuntive indicate nel presente articolo alle seguenti condizioni:
Merlot: qualora il vino ottenuto provenga da uve con un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11 e sia immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,5 dopo essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno sei mesi in botte, puo' portare in etichetta la menzione aggiuntiva «Riserva».
Tale vino deve in ogni caso risultare di sapore asciutto.
Cabernet: qualora il vino ottenuto provenga da uve con un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5 e sia immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,5 dopo essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno uno in botte, puo' portare in etichetta la menzione aggiuntiva «Riserva».
Cabernet Sauvignon: qualora il vino ottenuto provenga da uve con un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11 e sia immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,5 dopo essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno uno in botte, puo' portare in etichetta la menzione aggiuntiva «Riserva».
I periodi di invecchiamento obbligatori previsti nel presente disciplinare di produzione decorrono dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.
Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Vini del Piave» o «Piave» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Vini del Piave o «Piave» Malanotte e' obbligatorio riportare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Vini del Piave» o «Piave» il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori ai 2/3 di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE in materia.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unita' amministrative, frazioni, aree, fattorie e localita' dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.
Art. 8.
I vini a denominazione di origine controllata «Vini del Piave» o «Piave» Malanotte devono essere immessi al consumo unicamente nelle tradizionali bottiglie chiuse con tappo raso bocca, mentre per le bottiglie fino a 0,375 litri e' consentito l'uso del tappo a vite.
 
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