Gazzetta n. 176 del 29 luglio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 23 luglio 2008
Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e n. 555/08 della Commissione, per il regime dell'estirpazione dei vigneti con premi.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, istitutivo del Ministero per le politiche agricole;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare il comma 23 dell'art. 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e le successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione del 28 giugno 2001, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti e il controllo del mercato nel settore vitivinicolo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1623/2000;
Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001;
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;
Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. In ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000, relativo ai termini e le modalita' per la dichiarazione delle superfici vitate;
Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 2004, concernente le modalita' per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1282/01;
Ritenuta la necessita' di dare attuazione alle disposizioni comunitarie previste nei precitati regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione del regime di estirpazione dei vigneti;
Ritenuta la necessita' di avvalersi delle facolta' previste dalla normativa comunitaria citata al fine anche di evitare problemi di carattere ambientale in particolari zone la cui individuazione compete alle Regioni ed alle Province autonome;
Ritenuta la necessita' di emanare, in applicazione della normativa comunitaria, disposizioni di carattere generale per rendere applicabile il regime dell'estirpazione previsto dai citati regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008;
Ritenuto, altresi', necessario che sia Agea Coordinamento ad inviare alla Commissione UE le informazioni previste dal citato regolamento (CE) n. 555/08;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano espressa nella seduta del 17 luglio 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varieta' di uve da vino, di seguito denominati «viticoltori», possono beneficiare del premio all'estirpazione previsto agli articoli 98 e seguenti del regolamento (CE) del Consiglio n. 479/08, di seguito denominato «regolamento», ed agli articoli 67 e seguenti del regolamento (CE) della Commissione n. 555/08 di seguito denominato «regolamento applicativo».
2. Le varieta' di uve da vino sono quelle classificate dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in conformita' all'accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali e le Regioni e Province autonome del 25 luglio 2002.
 
Art. 2.

1. Le domande, per beneficiare del premio all'estirpazione, sono presentate dai «viticoltori» all'Organismo Pagatore competente, entro il 15 settembre di ciascuna campagna, secondo le modalita' stabilite da Agea Coordinamento. Per le campagne 2009/2010 e 2010/2011 le domande sono presentate a decorrere dal 1° luglio.
2. Il «viticoltore» non proprietario della superficie vitata, per la quale presenta la domanda di estirpazione con premio, allega alla domanda il consenso all'estirpazione sottoscritto dal proprietario.
3. Agea Coordinamento determina le modalita' per verificare l'esistenza dei requisiti di ammissibilita' previsti all'art. 100 del «regolamento».
4. Senza pregiudizio dei controlli previsti all'art. 81, par. 3, del «regolamento applicativo», ai fini della verifica che la superficie vitata e' coltivata, sono richieste, in conformita' all'art. 67, par. 1, del «regolamento applicativo», le dichiarazioni di raccolta relative alle campagne 2006/2007 e 2005/2006 nonche' le dichiarazioni di raccolta relative alle 3 campagne precedenti l'estirpazione. Le dichiarazioni di raccolta sono quelle previste all'art. 2 del regolamento CE n. 1282/01 ed all'art. 1 del decreto ministeriale 8 ottobre 2004.
 
Art. 3.

1. In applicazione dell'art. 100, lettera d), del «regolamento» le Regioni e le Province autonome, indicate all'allegato 1, possono stabilire, entro il 25 luglio, la dimensione minima della superficie vitata ammissibile al premio in 0,3 ettari. La comunicazione di avvalersi o meno di tale facolta' e' inviata ad Agea Coordinamento ed al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - ATPO II entro il 31 luglio.
2. Le superfici regolarizzate a norma dell'art. 2, paragrafo 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento (CE) 1493/99 e dell'art. 86, paragrafo 1, del «regolamento», sono ammissibili al premio di estirpazione a condizione che siano disponibili i documenti giustificativi previsti dall'art. 2 del medesimo regolamento.
 
Art. 4.

1. Gli importi del premio sono riportati nell'allegato n. XV del «regolamento applicativo».
2. La resa storica e' stabilita sulla base della resa media aziendale risultante dalle dichiarazioni di raccolta, indicate al precedente art. 2, di cinque campagne comprese tra la campagna 2003/2004, e la campagna 2007/2008, con esclusione delle campagne con la resa piu' elevata e la resa piu' bassa, come previsto dall'art. 69, paragrafo 2, del «regolamento applicativo».
Il coefficiente per la trasformazione delle uve in vino e' calcolato nel seguente modo:
a) per i «viticoltori» che non trasformano le proprie uve in vino e' quello che risulta dall'elaborazione dei dati dichiarati a livello regionale delle ultime tre campagne;
b) per i «viticoltori» che trasformano le uve in vino e' quello che risulta dalla media delle proprie dichiarazioni vitivinicole delle ultime tre campagne.
Nel caso in cui il viticoltore non abbia condotto in maniera continuativa le superfici oggetto di estirpazione nel quinquennio di riferimento, fatte salve causa di forza maggiore o circostanze eccezionali, per il calcolo della resa media aziendale si applica l'art. 69, paragrafo 3, comma 4, del «regolamento applicativo». Ai fini del presente comma per regione viticola si intende la regione amministrativa.
3. In deroga a quanto stabilito ai commi precedenti si applica, nei casi previsti, il paragrafo 2 dell'art. 69 del «regolamento applicativo».
4. Il premio e' calcolato sull'area definita in conformita' dell'art. 75 del «regolamento applicativo».
5. Le Regioni e Province autonome possono, entro il 25 giugno di ogni anno, dichiarare inammissibili al regime di estirpazione e contestualmente pubblicarne l'elenco:
a) ai sensi dell'art. 104, paragrafo 5, del «regolamento», le superfici vitate in cui l'applicazione di tale regime e' incompatibile con la protezione dell'ambiente. Tali superfici non superano il 3% della superficie vitata totale di ciascuna Regione di cui all'allegato 2 del presente decreto;
b) ai sensi dell'art. 104, paragrafo 4, del «regolamento» e dell'art. 70 del «regolamento applicativo», le superfici vitate situate nelle:
zone di montagna che superano almeno i 500 metri di altitudine, con esclusione degli altipiani;
zone la cui pendenza supera il 25%;
zone terrazzate.
6. Per la campagna 2008/2009 la data indicata al comma 5 e' fissata al 25 luglio 2008.
7. Le Regioni e le Province autonome comunicano, entro il 28 giugno di ogni anno, contestualmente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - ATPO II e ad Agea Coordinamento, l'elenco delle zone dichiarate inammissibili, compilando l'allegato XIV del «regolamento applicativo». Per il primo anno la comunicazione e' effettuata entro il 28 luglio 2008. La comunicazione e' effettuata anche se negativa.
8. Agea Coordinamento comunica alla Commissione U.E., entro il 1° agosto di ogni anno, le zone dichiarate inammissibili dalle Regioni e dalle Province autonome, utilizzando l'allegato XIV del «regolamento applicativo».
9. Ai sensi dell'art. 103, paragrafo 9 del «regolamento», le Regioni e le Province autonome ammettono, in via prioritaria, i produttori delle zone dichiarate inammissibili ai sensi del presente decreto, in particolare, al beneficio delle misure di ristrutturazione e riconversione, nell'ambito dei programmi di sostegno e delle misure di sviluppo rurale.
 
Art. 5.

1. Agea Coordinamento determina le modalita' per effettuare le verifiche ed i controlli previsti all'art. 102 del «regolamento» e agli articoli 72 e 81 del «regolamento applicativo» e provvede a comunicare alla Commissione UE:
entro il 15 ottobre di ciascun anno le superfici totali e gli importi relativi alle domande presentate per Regione e per fasce di resa, compilando la tabella 10 dell'allegato XIII del «regolamento applicativo»;
entro il 1° marzo le domande accolte per regione e per fasce di resa compilando la tabella 11 dell'allegato XIII del «regolamento applicativo».
2. Gli Organismi Pagatori comunicano ai «viticoltori», entro il ³ 1° febbraio di ciascun anno, l'accoglimento della domanda, con l'indicazione delle relative superfici e dell'importo del premio, ovvero, il rigetto della stessa.
3. I viticoltori estirpano entro il 31 maggio i vigneti per i quali hanno ricevuto la comunicazione di accoglimento della domanda.
4. Le verifiche previste all'art. 81 del «regolamento applicativo» sono effettuate entro la data che sara' fissata da Agea Coordinamento.
5. Gli Organismi Pagatori erogano gli aiuti ai «viticoltori» entro il 15 ottobre di ciascun anno. Agea Coordinamento comunica alla Commissione UE entro il 1° dicembre di ogni anno le informazioni previste alle tabelle n. 12 e 13 del «regolamento applicativo» ed alle Regioni e Province autonome.
6. Le comunicazioni previste al presente articolo sono inviate da Agea Coordinamento anche al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - ATPO II.
7. Agea Coordinamento e gli Organismi Pagatori definiscono d'intesa con le Regioni e le Province autonome le modalita' applicative, ivi comprese le procedure di controllo e la gestione del flusso delle informazioni.
 
Art. 6.

1. Nel caso in cui le domande presentate superano la disponibilita' finanziaria e la Commissione UE abbia adottato una percentuale unica di accettazione degli importi, si applica la graduatoria nazionale delle domande, come previsto all'art. 102, paragrafo 5, lettera b), del «Regolamento».
2. I criteri per determinare la graduatoria di cui al comma 1 sono i seguenti:
10 punti ai «viticoltori» che estirpano tutta la superficie vitata riconducibile alla dichiarazione di cui all'art. 2, comma 4, del presente decreto;
3 punti ai «viticoltori» con eta' superiore ai 60 anni;
2 punti ai «viticoltori» con eta' compresa tra 55 ed i 60 anni.
A parita' di punteggio e' favorito il richiedente piu' anziano.
Nel caso di societa' viene presa in considerazione l'eta' del rappresentante legale.
 
Art. 7.

1. Qualora la superficie estirpata in Italia superi 58.435 ettari Agea Coordinamento respinge ulteriori domande presentate ai sensi del «regolamento».
2. Agea Coordinamento respinge ogni ulteriore domanda di premio presentata nelle Regioni o Province autonome nelle quali la superficie estirpata superi il 10% della superficie vitata della Regione o della Provincia autonoma interessata, come indicato all'allegato 2 del presente decreto.
3. Agea Coordinamento comunica al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - ATPO II - ed alla Regione o Provincia autonoma interessata che la superficie estirpata ha superato i limiti indicati ai commi 1 e 2.
4. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3 dell'art. 104 del «regolamento» Agea Coordinamento informa il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - ATPO II - che, tenuto conto delle domande in sospeso, la prosecuzione dell'estirpazione comporti una superficie estirpata superiore a 43.826 ettari o superiore a 109.566 ettari. Il Ministero chiede alla Commissione UE di interrompere l'applicazione dell'estirpazione con premio per un determinato anno o, se del caso, per tutto il periodo ulteriore.
5. Nel caso in cui si verifichino le fattispecie di cui al precedente comma, senza che sia possibile interrompere il ricevimento delle domande, Agea Coordinamento terra' elenchi separati delle domande pervenute ritenute ammissibili, al fine di poter avvalersi delle facolta' previste ai paragrafi 2 e 3 dell'art. 104 del «regolamento».
 
Art. 8.

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 103 del «regolamento» Agea Coordinamento applica le disposizioni di cui agli articoli 3 e 7 del Reg. CE n. 1782/03.
2. Ai «viticoltori» che beneficiano del premio all'estirpazione Agea Coordinamento applica per le superfici in causa la compensazione prevista dall'allegato VII lettera N) del Reg. CE n. 1782/03.
 
Art. 9.

1. Agea Coordinamento provvede ad inviare alla Commissione UE, nei termini previsti dal «regolamento applicativo» agli articoli 58, 61, 65 e 74, le tabelle dal numero 1 al numero 9, nonche' dal numero 13 al numero 15 dell'allegato XIII del regolamento stesso.
Il presente decreto e' inviato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione.
Roma, 23 luglio 2008
Il Ministro: Zaia
 
----> Vedere Allegato da pag. 29 a pag. 30 <----
 
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