IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni; Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di l'Aquila del 14 luglio 2008, prot. n. 16563/2008, con la quale viene data comunicazione di provvedimenti adottati dall'Autorita' giudiziaria, restrittivi della liberta' personale nei confronti - fra gli altri - del consigliere regionale della Regione Abruzzo, Sig. Camillo Cesarone e la nota del 15 luglio 2008 prot. 16673, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal GIP della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, relativi ai procedimenti n. 3052/06 RGNR e n. 3472/07 RGGIP, a carico di Camillo Cesarone ed altri, ai sensi dell'art. 15, comma 4-ter, della citata legge n. 55/1990; Vista l'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 285 codice procedura penale, per i reati di cui agli articoli 416, commi 1 e 3 codice penale; 110 e 319 codice penale; 110, 81 cpv., 317, 56-317 e 61 n. 7 codice penale, emessa in data 12 luglio 2008, dal G.I.P. presso la Procura di Pescara nei confronti del Sig. Camillo Cesarone, consigliere regionale della Regione Abruzzo; Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-bis, dispone che la sospensione di diritto, dalla carica di «consigliere regionale» consegue, altresi', quando e' disposta, tra l'altro, l'applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 285 del codice di procedura penale; Considerato che ai sensi dell'art. 15, comma 4-ter della legge citata, occorre procedere all'adozione del provvedimento che accerta la sospensione nei confronti del Sig. Camillo Cesarone, dalla carica di Consigliere regionale della Regione Abruzzo; Rilevato, pertanto, che dalla data del 12 luglio 2008 decorre la sospensione prevista dal ripetuto art. 15, comma 4-bis, della legge n. 55/1990; Attesa la necessita' e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilita' degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 17020/2003; Sentiti il Ministro per i rapporti con le Regioni ed il Ministro dell'interno;
Decreta:
A decorrere dal 12 luglio 2008 e' accertata la sospensione del Sig. Camillo Cesarone dalla carica di consigliere regionale della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, a seguito dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, ex art. 285 codice procedura penale, emessa dal GIP presso il Tribunale di Pescara. In caso di revoca del provvedimento giudiziario su citato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento di revoca. Roma, 18 luglio 2008 Il Presidente: Berlusconi |