Gazzetta n. 177 del 30 luglio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 17 luglio 2008
Riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Terre Lariane» e relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo agroalimentare per la qualita'
e per la tutela del consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1996 recante disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni o province autonome del territorio nazionale;
Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2001 concernente modalita' per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi d.o.c.g. e d.o.c. e nell'elenco delle vigne i.g.t.;
Vista la domanda formulata dalle organizzazioni di categoria - Confederazione italiana agricoltori di Como, Lecco e Sondrio, Federazione interprovinciale coltivatori diretti di Como e Lecco, Unione interprovinciale agricoltori di Como e Lecco - presentata per il tramite della provincia di Lecco;
Visto il parere favorevole della regione Lombardia;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sulla citata domanda e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre Lariane» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 134 del 10 giugno 2008;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di riconoscimento sopra citati;
Ritenuto pertanto di dover procedere al riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Terre Lariane» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;
Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei codici delle tipologie dei vini della i.g.t. in questione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;

Decreta:

Art. 1.
1. E' riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Terre Lariane» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
2. La indicazione geografica tipica dei vini «Terre Lariane» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui precedente comma 1, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2008.
 
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 2008 i vini con l'indicazione geografica tipica «Terre Lariane», sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 164, 10 febbraio 1992 e, nel rispetto delle disposizioni di cui all'accordo Stato-regioni del 25 luglio 2002 - la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito elenco delle vigne della i.g.t. «Terre Lariane».
 
Art. 3.
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto, valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore, in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica.
 
Art. 4.
1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Terre Lariane», e' tenuto a norma di legge all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
2. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici dei vini a i.g.t. di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici delle tipologie dei vini a i.g.t. «Terre Lariane» sono riportati nell'allegato «A».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 luglio 2008
Il direttore generale: Deserti
 
Annesso

Disciplinare di produzione dei vini
ad indicazione geografica Tipica
«Terre Lariane»
Art. 1.

L'indicazione geografica tipica «Terre Lariane», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. L'indicazione geografica tipica «Terre Lariane» e' riservata ai seguenti vini:
«Terre Lariane» Bianco, anche nelle tipologie frizzante e passito;
«Terre Lariane» Rosso, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;
«Terre Lariane» Rosato, anche nelle tipologie frizzante e novello;
«Terre Lariane» Verdese bianco;
«Terre Lariane» Chardonnay;
«Terre Lariane» Pinot bianco;
«Terre Lariane» Riesling;
«Terre Lariane» Sauvignon;
«Terre Lariane» Trebbiano (da Trebbiano toscano);
«Terre Lariane» Barbera;
«Terre Lariane» Cabernet sauvignon;
«Terre Lariane» Merlot;
«Terre Lariane» Marzemino;
«Terre Lariane» Croatina;
«Terre Lariane» Sangiovese;
«Terre Lariane» Schiava.

Art. 2.

I vini ad indicazione geografica tipica «Terre Lariane» Bianco devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per le province di Como o di Lecco.
I vini ad indicazione geografica tipica «Terre Lariane» Rosso e Rosato devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per le province di Como o di Lecco.
L'indicazione geografica tipica «Terre Lariane» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Verdese bianco, Chardonnay, Pinot bianco, Riesling, Sauvignon, Trebbiano (da Trebbiano Toscano), e' riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
L'indicazione geografica tipica «Terre Lariane» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Barbera, Cabernet sauvignon, Merlot, Marzemino, Croatina, Sangiovese, Schiava e' riservata ai vini ottenuti da uve a bacca rossa provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per le province di Como o di Lecco, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con l'indicazione geografica tipica «Terre Lariane» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni di collina e di montagna della provincia di Como: Albavilla, Albese con Cassano, Albiolo, Alserio, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Appiano Gentile, Argegno, Arosio, Asso, Barni, Bellagio, Bene Lario, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Blevio, Brenna, Brienno, Brunate, Bulgarograsso, Cabiate, Cadorago, Caglio, Cagno, Cantu', Canzo, Capiago Intimiano, Carate Urio, Carimate, Carlazzo, Carugo, Caslino d'Erba, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Castelmarte, Castelnuovo Bozzente, Cavallasca, Cermenate, Cernobbio, Civenna, Colonno, Como, Consiglio di Rumo, Corrido, Cremia, Cucciago, Dizzasco, Domaso, Dongo, Drezzo, Erba, Eupilio Faggeto Lario, Faloppio, Figino Serenza, Fino Mornasco, Gera Lario, Gironico, Grandate, Grandola ed uniti, Gravedona, Griante, Guanzate, Inverigo, Laglio, Lambrugo, Lasnigo, Lenno, Lezzeno, Lipomo, Longone al Segrino, Luisago, Lurago d'Erba, Lurate Caccivio, Magreglio, Mariano Comense, Maslianico, Menaggio, Merone, Mezzegra, Moltrasio, Monguzzo, Montano Lucino, Montemezzo, Montorfano, Musso, Nesso, Novedrate, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamette, Orsenigo, Ossuccio, Pare', Pianello del Lario, Pigra, Plesio, Pognana Lario, Pontelambro, Porlezza, Proserpio, Pusiano, Rezzago, Rodero, Ronago, Sala Comacina, San Fermo della Battaglia, San Siro, Schignano, Senna Comasco, Solbiate, Sorico, Sormano, Tavernerio, Torno, Tremezzo, Trezzone, Uggiate-Trevano, Valbrona, Valmorea, Valsolda, Veleso, Vercana, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia, Zelbio; e dei seguenti comuni di collina e di montagna della provincia di Lecco: Abbadia Lariana, Airuno, Annone di Brianza, Barzago, Barzano', Bellano, Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco, Calolziocorte, Casatenovo, Cassago Brianza, Castello di Brianza, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate, Colico, Colle Brianza, Costamasnaga, Cremella, Dervio, Dolzago, Dono, Ello, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Imbersago, Introzzo, Lecco, Lierna, Lomagna, Malgrate, Mandello del Lario, Merate, Missaglia, Molteno, Monte Marenzo, Montevecchia, Monticello Brianza, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Olginate, Oliveto Lario, Osnago, Paderno d'Adda, Perego, Perledo, Pescate, Robbiate, Rogeno, Rovagnate, Santa Maria Hoe', Sirone, Sirtori, Sueglio, Suello, Torre De' Busi, Valgreghentino, Valmadrera, Varenna, Vendrogno, Vercurago, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Vestreno, Vigano'.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Terre Lariane », per tutte le tipologie, a tonnellate 12 per ettaro.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Terre Lariane», devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
10,00% vol. per «Terre Lariane » Bianco comprese le tipologie Frizzante e Passito;
10,50% vol. per «Terre Lariane » Rosso comprese le tipologie Frizzante, Passito, Novello;
10,00% vol. per «Terre Lariane » Rosato comprese le tipologie Frizzante e Novello;
10,00% vol. «Terre Lariane» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Verdese bianco, Chardonnay, Pinot bianco, Riesling, Sauvignon, Trebbiano (da Trebbiano toscano);
10,50% vol. per «Terre Lariane» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Barbera, Cabernet sauvignon, Merlot, Marzemino, Croatina, Sangiovese, Schiava. E' ammessa l'irrigazione di soccorso.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino e al 50% per le tipologie passito.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Terre Lariane» all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
«Terre Lariane» Bianco compresa la tipologia Frizzante 10,50% vol.;
«Terre Lariane» Rosso compresa la tipologia Frizzante 11,00% vol.;
«Terre Lariane» Rosato compresa la tipologia Frizzante 10,50% vol.;
«Terre Lariane» Rosso Novello 11,00% vol.;
«Terre Lariane» Rosato Novello 11,00% vol;
«Terre Lariane» Passito Bianco e «Terre Lariane» Passito Rosso 15,00% vol. di cui almeno 12,00% effettivo;
acidita' volatile massima: 1,5 g/l.
«Terre Lariane» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Verdese bianco, Chardonnay, Pinot bianco, Riesling, Sauvignon, Trebbiano (da Trebbiano Toscano) 10,50% vol.;
«Terre Lariane» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Barbera, Cabernet sauvignon, Merlot, Marzemino, Croatina, Sangiovese, Schiava 11,00% vol.

Art. 7.

All'indicazione geografica tipica «Terre Lariane» e' vietata 1'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compressi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

Allegato A

----> Vedere a pag. 34 <----
 
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