Gazzetta n. 177 del 30 luglio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 aprile 2008
Programma di azione nazionale per l'agricoltura biologica ed i prodotti biologici, l'aggregazione dell'offerta, il sostegno all'interprofessione e l'organizzazione commerciale.

IL CAPO
del Dipartimento delle politiche
di sviluppo economico e rurale

Visto il regolamento (CEE) 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, pubblicato nella GUCE 20 luglio 2007, che detta gli obiettivi ed i principi della produzione biologica nonche' le norme di produzione, di etichettatura e di pubblicita' dei prodotti, con l'obbligatorieta' dell'uso del logo comunitario in etichetta;
Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, recante «Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento n. 2092/91/CEE in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico»;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. l43, recante conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare il comma 23 dell'art. 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18 recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il documento del Consiglio dell'Unione Europea n. 13129/04 denominato «Piano di azione europeo per l'agricoltura biologica e gli alimenti biologici - Conclusione del Consiglio» del 18 ottobre 2004;
Visti il «Piano di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici» finalizzato alla realizzazione, attraverso distinte azioni, degli obiettivi strategici ivi riportati, ed il «Programma di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici per l'anno 2005», approvati, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il decreto ministeriale del 22 luglio 2005, n. 204 DPS/05 registrato all'Ufficio centrale di bilancio l'8 settembre 2005 al conto impegni n. 4452 sul capitolo 7742/3 (ex 7744) - «Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualita' - Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici» CRA 3, U.P.B. 3.2.3.7 con il quale e' stato assunto l'impegno di Euro 5.000.000,00 e contestualmente sono stati approvati il «Programma di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici per l'anno 2005», gli «obiettivi strategici», le «azioni» e i finanziamenti da destinare alle singole azioni;
Visto il decreto ministeriale del 21 dicembre 2005, n. 92024, registrato all'Ufficio centrale di bilancio il 16 gennaio 2006 al n. 1158, con il quale sono stati approvati in via definitiva:
il «Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici del 15 aprile 2005»;
il «Programma di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici per l'anno 2005» del 19 luglio 2005, gli «obiettivi strategici», le «azioni» e i finanziamenti da destinare alle singole azioni;
Visto il decreto ministeriale 19 novembre 2007 n. 21568 registrato presso l'Ufficio centrale di bilancio il 28 novembre 2007 al n. 29216 e registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2007, registro n. 4, foglio 235, con il quale sono state fissate le modalita' di spesa per la realizzazione del «Piano di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici»;
Visto il decreto dipartimentale prot. DIPOS 3398 del 12 novembre 2007 con il quale sono state individuate le iniziative finanziabili in materia di «Aggregazione dell'offerta dei prodotti biologici e sostegno all'interprofessione»;
Visto il verbale del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile, riunitosi in data 11 dicembre 2007, con il quale e stato approvato, tra l'altro, il «Programma di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici» relativamente all'impiego dei fondi 2005-2007 ed in particolare l'azione 12 dell'Asse 2 - «Interventi per il settore: progetti di sviluppo»;
Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Ritenuto necessario definire le modalita' attuative dell'intervento pubblico;

Decreta:

Art. 1.

Iniziative finanziabili

1. In relazione agli obiettivi fissati dal Programma di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, avuto riguardo anche alle disposizioni recate dal regolamento CE n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, con decreto dipartimentale 12 novembre 2007, prot. n. 3398 sono state definite le modalita' attuative dell'intervento pubblico.
Le azioni oggetto di finanziamento sono quelle previste all'art. 1 del sopracitato decreto dipartimentale e, prioritariamente, le lettere B) e C) concernenti rispettivamente il «Sostegno all'interprofessione» e la «Organizzazione commerciale».
 
Art. 2.

Soggetti proponenti

1. Sono ammesse a presentare i progetti le singole Associazioni a carattere interprofessionale o loro aggregazioni (da adesso in poi, nel presente provvedimento, indicate per brevita', anche, Associazioni) in possesso dei seguenti requisiti:
a. operano esclusivamente nell'ambito del settore biologico e/o biodinamico;
b. rappresentano almeno una componente della filiera/settore;
c. abbiano una rappresentanza interregionale (almeno due Regioni).
2. In caso di aggregazioni, il soggetto responsabile del progetto e' l'Associazione capofila che deve essere chiaramente indicata nella fase di presentazione del progetto.
3. Lo stesso soggetto puo' presentare un solo progetto di cui all'art. 1.
 
Art. 3.

Partenariato

1. Alla definizione ed alla realizzazione dei progetti possono partecipare in partenariato con il soggeto proponente anche le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e i soggetti privati nel rispetto della normativa vigente.
 
Art. 4.

Termine per la realizzazione dei progetti

1. La realizzazione delle iniziative dovra' essere completata entro dodici mesi a far data dall'approvazione del progetto.
2. Il Ministero si riserva la facolta' di concedere la proroga del termine di cui al comma 1, previa presentazione di istanza motivata e relazione dello stato di attuazione dell'attivita' realizzata.
 
Art. 5.

Stanziamento disponibile

1. Lo stanziamento disponibile e' di Euro 200.000,00. Ciascun progetto presentato non puo' superare la spesa ammissibile di Euro 70.000,00, con un contributo massimo del 50%.
 
Art. 6.

Presentazione dei progetti

I . I progetti devono essere redatti evidenziando la denominazione e gli elementi oggetto di valutazione indicati nell'art. 8. Le iniziative presentate, inoltre, devono essere accompagnate da una relazione tecnica e da un'analisi dei costi. Nel quadro economico di ciascun progetto devono essere previste le spese per la valutazione e la verifica amministrativa, determinate nell'importo complessivo, applicando alla spesa proposta i parametri di cui all'art. 31, comma 1, lett. a) del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645.
La relazione deve essere articolata come segue:
presentazione del soggetto proponente;
tema generale del progetto con particolare riferimento alle problematiche risolvibili con la realizzazione dell'iniziativa;
tempi e luoghi di realizzazione del progetto specificando durata in mesi;
ricaduta degli effetti del programma con descrizione dei vantaggi attesi in termini tecnici ed economici;
piano di monitoraggio programmato.
2. I progetti, debitamente sottoscritti dal legale rappresentante dell'Associazione proponente (nel caso di aggregazione di associazioni, dal legale rappresentante dell'Associazione capofila), devono pervenire, al sotto indicato indirizzo, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 14,00 del quarantacinquesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Segreteria - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma.
Il progetto deve pervenire in un plico chiuso, controfirmato sui lembi e sigillato, sul quale deve essere apposta, oltre all'indicazione del mittente, la dicitura:
«NON APRIRE - Progetto di cui all'avviso pubblico relativo a «Interventi per il settore: progetti di sviluppo» ................. Sezione ...................... (specificare).
 
Art. 7.

Ammissibilita' dei progetti

1 . Il progetto e' ritenuto idoneo per l'inclusione nelle graduatorie di merito se:
a) presentato da un soggetto indicato all'art. 2 del presente provvedimento;
b) presentato entro e non oltre la data di scadenza e nei modi indicati all'art. 6 del presente provvedimento;
c) coerente con l'oggetto e gli obiettivi di cui all'art. 1 del presente provvedimento;
d) il costo totale del progetto rientra nei limiti indicati all'art. 5 del presente provvedimento;
e) completo di tutte le informazioni richieste.
2. Il programma di intervento includera' i progetti delle graduatorie di cui al comma 1 fino ad esaurimento dei rispettivi stanziamenti.
 
Art. 8.

Valutazione dei progetti

1 . I progetti sono esaminati e valutati da un'apposita Commissione nominata dal Capo Dipartimento sulla base dei seguenti criteri:
Contesto di riferimento in termini di utenza: max punti 10;
Obiettivi del progetto in termini di rispondenza degli obiettivi di progetto a quelli prescritti; chiarezza degli obiettivi che il progetto intende raggiungere; coinvolgimento degli utenti e promozione del progetto: max punti 40;
Qualita' del progetto in termini di chiarezza e dettaglio della documentazione di progetto; pianificazione e monitoraggio del progetto: max punti 30.
 
Art. 9.

Modalita' di cofinanziamento

1. Il cofinanziamento e' erogato come segue:
acconti fino al 90% in due ratei al massimo, commisurati allo stato di avanzamento lavori, con contestuale recupero dell'anticipazione erogata;
10 % a saldo al positivo esito della verifica, da parte della Commissione ministeriale, della rispondenza tra il progetto realizzato e quello approvato.
2. E' consentita, compatibilmente con le disponibilita' di cassa, l'erogazione anticipata nella misura massima del 50% del contributo concesso previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La fidejussione deve garantire la restituzione dell'importo anticipato, maggiorato dell'interesse legale, e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validita' per almeno tre mesi dalla data di scadenza fissata per la realizzazione del progetto.
 
Art. 10.

Monitoraggio dei progetti

1. Il Ministero effettua il controllo dello stato di avanzamento dei progetti anche sulla base del piano di monitoraggio presentato dai soggetti proponenti i progetti stessi.
2. Le iniziative di comunicazione legate ai progetti devono evidenziare il finanziamento o il cofinanziamento del Ministero.
 
Art. 11.

Riuso dei progetti

1. Le Associazioni beneficiarie dell'intervento pubblico si impegnano a rendere disponibili alle altre Associazioni le esperienze e le soluzioni realizzate nell'ambito dei progetti finanziati nel rispetto della normativa vigente e sulla base di specifici accordi.
 
Art. 12.

Documenti ed informazioni

1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it alla Sezione Concorsi e gare. Nella stessa sezione saranno pubblicati documenti e informazioni di riferimento.
Roma, 9 aprile 2008
Il capo Dipartimento: Ambrosio Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 81
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone