Gazzetta n. 177 del 30 luglio 2008 (vai al sommario) |
CAMERA DEI DEPUTATI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 29 luglio 2008 |
Piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo della Camera dei deputati del 13 e 14 aprile 2008. |
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IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Visti gli articoli 1, 2 e 6-bis della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni; Visti gli articoli 9, 12 e 15, commi 13 e 16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515; Visto l'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2; Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 29 luglio 2008 ha approvato il piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo della Camera dei deputati del 13 e 14 aprile 2008; Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei Servizi e del personale;
Decreta:
E' resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante. Gli uffici procederanno all'erogazione dei rimborsi spettanti in base all'anzidetta deliberazione subordinatamente: a) alla regolarita', riscontrata dal Collegio dei revisori di cui all'art. 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dei rendiconti di esercizio alla cui presentazione i movimenti e partiti politici beneficiari risultino tenuti ai sensi dei commi 1 e 12 del medesimo articolo; quanto ai rendiconti riferiti ad esercizi sui quali detto Collegio non abbia riferito alla Presidenza della Camera dei deputati ed ai rendiconti il cui termine di presentazione scada in coincidenza del termine di erogazione di ciascuna rata, l'erogazione e' subordinata all'avvenuto deposito; b) alla trasmissione alla Presidenza della Camera dei deputati del consuntivo relativo alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati del 13 e 14 aprile 2008 di cui all'art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, da parte dei movimenti e partiti politici beneficiari. Roma, 29 luglio 2008
Il Presidente Fini
Il segretario generale Zampetti |
| Allegato
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA n. 30/2008 XVI LEGISLATURA
Oggetto: Piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo della Camera dei deputati del 13 e 14 aprile 2008.
Riunione di martedi' 29 luglio 2008. L'UFFICIO DI PRESIDENZA
Visti gli articoli 1, 2 e 6-bis della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni; Visto l'art. 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515; Visti gli articoli 12 e 15, commi 13 e 16, della menzionata legge n. 515 del 1993; Visto l'art. 2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008); Visti i dati forniti dal Ministero dell'interno relativamente al numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati; Visti i risultati della consultazione elettorale in oggetto; Viste le richieste di rimborso effettuate dai movimenti e partiti politici al Presidente della Camera dei deputati; Viste le note in data 9 e 15 luglio 2008, con le quali il Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio V comunica alla Camera dei deputati che il fondo relativo alla prima rata dei rimborsi in oggetto e' pari a euro 50.309.438,09 e che il relativo versamento alla Camera dei deputati potra' essere effettuato non appena detta somma sara' stanziata sul capitolo di spesa del bilancio dello Stato; Considerato che occorre procedere alla determinazione del piano di ripartizione dei rimborsi in oggetto entro il 31 luglio 2008;
Delibera: Art. 1.
1. Il piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo della Camera dei deputati del 13 e 14 aprile 2008 e' determinato nel prospetto allegato che fa parte integrante della presente deliberazione.
Art. 2.
1. Subordinatamente alla messa a disposizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dell'occorrente provvista finanziaria annuale, e' disposta l'erogazione dei rimborsi risultanti dal piano di cui all'art. 1 a favore dei movimenti e partiti politici ivi indicati e non decaduti ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, secondo quanto specificato in calce al piano medesimo; ciascuna rata sara' posta a disposizione dei beneficiari il 31 luglio di ciascun anno ovvero, qualora tale data cada nella giornata di sabato o di domenica, rispettivamente il 30 e il 29 luglio. Ove detta provvista sia inferiore all'importo previsto, l'erogazione dei rimborsi attribuiti sara' proporzionalmente ridotta. 2. All'erogazione dei rimborsi si procedera', salvo il disposto di cui agli articoli 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e 15, comma 13, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, secondo le modalita' indicate dai soggetti che risultino abilitati alla riscossione anche in forza di attestazione corredata di copia fotostatica del documento di identita' del dichiarante. Gli eventuali interessi maturati successivamente alla data di cui al comma 1, secondo periodo, del presente articolo, sui depositi bancari dei rimborsi saranno erogati nei tempi tecnici necessari.
Art. 3.
1. Le erogazioni di cui alla presente deliberazione sono eseguite ai sensi e per gli effetti dell'art. 1189 del codice civile. 2. In caso di riformulazione del piano di ripartizione che comporti una diversa distribuzione dei rimborsi elettorali, nell'interesse dei movimenti o partiti politici che risultino aver percepito meno di quanto legislativamente previsto e salvo che i soggetti percipienti non dimostrino di aver provveduto direttamente alla restituzione agli aventi diritto, gli importi erogati in eccesso saranno trattenuti, insieme agli interessi legali maturati dalla data di erogazione, a valere sulla prima erogazione annuale successiva e, qualora essa non sia sufficiente, sulle seguenti. Il recupero degli interessi maturati avverra' ai sensi del secondo comma dell'art. 1194 del codice civile. Le somme in tal modo recuperate saranno quindi messe a disposizione degli aventi diritto. 3. Nell'eventualita' che non sia applicabile il comma 1 del presente articolo, la Camera dei deputati potra' procedere al recupero con le modalita' indicate nel comma 2 del medesimo articolo.
Art. 4.
1. Eventuali controversie relative alla presente deliberazione ed alla sua esecuzione sono disciplinate dall'art. 1, commi 2 e 3, del Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1994, relativamente all'Organo decidente, alla procedura ed ai termini. Si applica la sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 9, comma 1, del Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 1999, come modificato dal decreto del Presidente della Camera dei deputati 18 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2001.
Art. 5.
1. Le somme attribuite a partiti o movimenti politici decaduti ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, integrate degli interessi maturati sui relativi depositi bancari, nonche' gli eventuali interessi maturati, alla data di cui all'art. 2, comma 1, secondo periodo, della presente deliberazione, sul deposito bancario della provvista saranno rimessi al Ministero dell'economia e delle finanze una volta intervenuta la definitivita' del piano di cui all'art. 1.
Art. 6.
1. La presente deliberazione e' efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Allegati alla deliberazione
----> Vedere Allegati da pag. 8 a pag. 10 <---- |
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