Gazzetta n. 177 del 30 luglio 2008 (vai al sommario)
CAMERA DEI DEPUTATI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 29 luglio 2008
Ripartizione dell'acconto della rata 2008 dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana del 13 e 14 aprile 2008.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visti gli articoli 1, 2 e 6-bis, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;
Visto l'art. 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43;
Visto l'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 29 luglio 2008 concernente la ripartizione dell'acconto della rata 2008 dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana del 13 e 14 aprile 2008;
Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei Servizi e del personale;

Decreta:

E' resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.
Gli uffici procederanno all'erogazione dei rimborsi spettanti in base all'anzidetta deliberazione subordinatamente alla regolarita', riscontrata dal Collegio dei revisori di cui all'art. 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dei rendiconti di esercizio alla cui presentazione i movimenti e partiti politici beneficiari risultino tenuti ai sensi dei commi 1 e 12 del medesimo articolo; quanto ai rendiconti riferiti ad esercizi sui quali detto Collegio non abbia riferito alla Presidenza della Camera dei deputati ed ai rendiconti il cui termine di presentazione scada in coincidenza del termine di erogazione di ciascuna rata, l'erogazione e' subordinata all'avvenuto deposito.
Roma, 29 luglio 2008

Il Presidente: Fini Il segretario generale: Zampetti
 
Allegato

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
n. 31/2008 - XVI LEGISLATURA

Ripartizione dell'acconto della rata 2008 dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana del 13 e 14 aprile 2008.

Riunione di martedi' 29 luglio 2008.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visti gli articoli 1, 2 e 6-bis della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;
Visto l'art. 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43;
Vista la comunicazione in data 24 giugno 2008 del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana concernente i risultati dell'anzidetta consultazione elettorale;
Viste le richieste di rimborso effettuate dai movimenti e partiti politici al Presidente della Camera dei deputati;
Viste le note in data 9 e 15 luglio 2008, con le quali il Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio V comunica che, in base alle attuali disponibilita' di bilancio, e' stato disposto il versamento alla Camera dei deputati della somma di euro 3.410.290,64;
Considerato che occorre procedere alla ripartizione del fondo allo stato disponibile;

Delibera:
Art. 1.

1. La ripartizione dell'acconto della rata 2008 dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana del 13-14 aprile 2008 e' determinata nel prospetto allegato che fa parte integrante della presente deliberazione.

Art. 2.

1. E' disposta l'erogazione il 31 luglio 2008 dei rimborsi risultanti dal prospetto di cui all'art. 1 a favore dei movimenti e partiti politici ivi indicati.
2. All'erogazione dei rimborsi si procedera', salvo il disposto di cui all'art. 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157, secondo le modalita' indicate dai soggetti che risultino abilitati alla riscossione anche in forza di attestazione corredata di copia fotostatica del documento di identita' del dichiarante. Gli eventuali interessi maturati successivamente alla data di cui al comma 1 del presente articolo, sui depositi bancari dei rimborsi saranno erogati nei tempi tecnici necessari.

Art. 3.

1. Le erogazioni di cui alla presente deliberazione sono eseguite ai sensi e per gli effetti dell'art. 1189 del codice civile.
2. In caso di riformulazione del prospetto di cui all'art. 1 che comporti una diversa distribuzione dei rimborsi elettorali, nell'interesse dei movimenti o partiti politici che risultino aver percepito meno di quanto legislativamente previsto e salvo che i soggetti percipienti non dimostrino di aver provveduto direttamente alla restituzione agli aventi diritto, gli importi erogati in eccesso saranno trattenuti, insieme agli interessi legali maturati dalla data di erogazione, a valere sulla prima erogazione annuale successiva e, qualora essa non sia sufficiente, sulle seguenti. Il recupero degli interessi maturati avverra' ai sensi del secondo comma dell'art. 1194 del codice civile. Le somme in tal modo recuperate saranno quindi messe a disposizione degli aventi diritto.
3. Nell'eventualita' che non sia applicabile il comma 1 del presente articolo, la Camera dei deputati potra' procedere al recupero con le modalita' indicate nel comma 2 del medesimo articolo.

Art. 4.

1. Eventuali controversie relative alla presente deliberazione ed alla sua esecuzione sono disciplinate dall'art. 1, commi 2 e 3, del Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1994, relativamente all'Organo decidente, alla procedura ed ai termini.

Art. 5.

1. Gli interessi maturati, alla data di cui all'art. 2, comma 1, della presente deliberazione, sul deposito bancario della provvista saranno rimessi al Ministero dell'economia e delle finanze una volta intervenuta la definitivita' del prospetto di cui all'art. 1.

Art. 6.

1. La presente deliberazione e' efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

;
Allegato alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza
n. 31 del 29 luglio 2008

----> Vedere Allegato a pag. 12 <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone