Gazzetta n. 178 del 31 luglio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 luglio 2008
Delega di funzioni del Ministro dell'economia e delle finanze, al Sottosegretario di Stato on. Alberto Giorgetti, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare il comma 404 dell'art. 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, concernente il regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2008, Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 134, con il quale il prof. Giulio Tremonti e' stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2008, Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 186, con il quale l'on. Alberto Giorgetti e' stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
Ritenuta la necessita' di determinare i compiti da delegare al predetto Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato on. Alberto Giorgetti e' delegato a rispondere, per le materie di competenza, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta nonche' ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.
2. In linea di massima gli impegni parlamentari del Sottosegretario corrisponderanno alle deleghe.
3. In caso di impedimento dell'on. Luigi Casero, delegato in via prioritaria a seguire i lavori, in sede consultiva, delle commissioni bilancio del Senato e della Camera, e, in seno alle stesse commissioni, i lavori, rispettivamente, della sottocommissione pareri e del comitato pareri, l'on. Luigi Casero potra' essere sostituito dall'on. Alberto Giorgetti, previo accordo con lo stesso.
 
Art. 2.

1. Il Sottosegretario di Stato on. Alberto Giorgetti e' delegato a trattare le materie sottoindicate:
a) questioni concernenti l'amministrazione delle dogane, l'amministrazione, la riscossione e il contenzioso dei diritti doganali e della relativa fiscalita' interna negli scambi internazionali, nonche' le questioni concernenti le accise sulla produzione e sui consumi;
b) questioni concernenti l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e rientranti nella relativa competenza, comprese le accise sui tabacchi;
c) questioni relative ai giochi, alle scommesse ed ai concorsi a premi;
d) questioni attinenti alla privatizzazione, valorizzazione e cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico di competenza del Dipartimento del tesoro;
e) questioni inerenti la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
f) d'intesa con il Sottosegretario on. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas, nonche' con il Sottosegretario on. Daniele Molgora, questioni riguardanti il patto di stabilita' con le regioni, le province, i comuni, escluso quello relativo alla sanita';
g) questioni concernenti il personale del Ministero dell'economia e delle finanze, salvo le questioni concernenti il personale della Guardia di finanza, delle Agenzie fiscali, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, quello in servizio presso le commissioni tributarie e il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
h) questioni concernenti, a livello generale, la partecipazione dell'Amministrazione ai tavoli di concertazione sindacale.
 
Art. 3.

1. La specificazione di materie e di impegni di cui agli articoli 1 e 2 e' destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovra' essere assicurata da altro Sottosegretario.
2. Per le altre materie non riguardanti il bilancio dello Stato e la legge finanziaria, il Ministro provvedera' a delegare di volta in volta, tenendo conto delle competenze delegate.
 
Art. 4.

1. Il Sottosegretario di Stato e' delegato a firmare gli atti relativi alle materie di propria competenza.
 
Art. 5.

1. Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli appresso indicati:
a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni dei dipartimenti, nonche' degli enti o societa' sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai Comitati interministeriali;
b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti o societa' sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, societa', collegi, commissioni e comitati, cosi' come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;
c) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro, fatta eccezione per gli atti concernenti la costituzione delle commissioni di sorveglianza e di quelle per lo scarto degli atti di archivio, di cui agli articoli 25 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854;
d) gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte nei confronti di altre amministrazioni dello Stato, quando esse comportino accreditamento di funzionari o definitive contestazioni di pubblica finanza;
e) la valutazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sulle prestazioni svolte dai dirigenti preposti ai centri di responsabilita' sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico e, ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo, sui risultati delle analisi effettuate annualmente dal medesimo organo di controllo sul conseguimento degli obiettivi operativi fissati dall'organo di direzione politica;
f) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attivita' tra dipartimenti del Ministero;
g) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni, nonche' le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti i funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali;
h) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
i) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonche' le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;
j) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 
Art. 6.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'ufficio di Gabinetto cui devono essere inviati tutti i provvedimenti per la firma del Ministro o dei Sottosegretari delegati.
 
Art. 7.

1. La delega al Sottosegretario di Stato e' estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi, indicati nell'art. 5, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza e improrogabilita' e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.
2. Il Ministro puo' avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonche' la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.
Roma, 10 luglio 2008
Il Ministro: Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2008 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 286
 
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