Gazzetta n. 178 del 31 luglio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
COMUNICATO
Avviso di pubblicazione delle note al decreto del Ministero delle infrastrutture 30 aprile 2008, n. 119. (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 159 del 9 luglio 2008).

A seguito dell'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 159 del 9 luglio 2008 del decreto del Ministero delle infrastrutture 30 aprile 2008, n. 119, recante: «Regolamento tecnico per l'accreditamento degli organismi di ispezione di tipo B ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, di cui all'art. 28, comma 4, dell'allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2008, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni.», viene qui di seguito riportato il testo delle relative note.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottoordinate al Ministro quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima dalla loro emanazione.
4. I regolamenti di cui ai comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali che devono recare la denominazione di «regolamento» sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.».
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante: «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, S.O. Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 27, comma 1 dell'allegato XXI del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni e' il seguente:
«Art. 27 (Finalita' della verifica). - 1. La verifica di cui all'art. 112 del codice, di seguito denominata anche validazione, e' finalizzata ad accertare la sussistenza, nel progetto a base di gara, dei requisiti minimi di appaltabilita', nonche' la conformita' dello stesso alla normativa vigente. In ogni fase della progettazione il soggetto aggiudicatore provvede altresi', ove necessario con il supporto di consulenti esterni, a tutte le ulteriori verifiche atte ad accertare la qualita' del progetto, la correttezza delle soluzioni prescelte dal progettista e la rispondenza del progetto stesso alle esigenze funzionali ed economiche del soggetto aggiudicatore.».
- Il testo dell'art. 35, comma 1 dell'allegato XXI del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni e' il seguente:
«Art. 35 (Le modalita' di validazione). - 1. La validazione del progetto posto a base di gara e' espressa mediante un atto formale, sottoscritto dal responsabile del procedimento, che riporti gli esiti delle verifiche effettuate ai fini della validazione da parte dell'organismo di controllo e quelli dell'esame in contraddittorio con progettista, con la partecipazione delle strutture tecniche o degli organismi di controllo e del direttore dei lavori laddove nominato.». Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 37, dell'allegato XXI del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni e' il seguente:
«Art. 37 (Le garanzie). - 1. Il soggetto incaricato dell'attivita' di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dall'attivita' di propria competenza avente le seguenti caratteristiche e durata:
a) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di validazione del progetto preliminare, la polizza medesima deve avere durata fino alla data di approvazione del progetto definitivo da parte della stazione appaltante;
b) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica ai fini della validazione del progetto definitivo, la polizza medesima dovra' avere durata fino alla approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante;
c) tutte le polizze suddette dovranno avere un massimale non inferiore ai 5 per cento del valore dell'opera, con il limite di dieci milioni di' euro;
d) nel caso in cui l'affidatario dell'incarico di validazione sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attivita', detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui ai punti a), b), c) per lo specifico progetto.
2. Il premio relativo a tale copertura assicurativa e' a carico della Amministrazione di appartenenza del soggetto incaricato dell'attivita' di verifica, mentre sara' a carico del soggetto affidatario, qualora questi sia soggetto esterno.».

Note all'art. 4:
- Il testo del comma 5 dell'art. 30, dell'allegato XXI del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni e' il seguente:
«5. L'affidamento dell'incarico esterno di verifica e validazione e' incompatibile con lo svolgimento per il medesimo progetto della progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione lavori e del collaudo.».

Note all'art. 6
- Il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 reca:
«Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n, 266.
- Il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 reca: «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2.
- I testi degli articoli 33 e 34 dell'allegato XXI del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni sono i seguenti:
«Art. 33 (Principi generali delle verifiche ai fini della validazione). - 1. La verifica ai fini della validazione, eseguite nel rispetto delle disposizioni della norma UNI GE EN ISO/IEC 17020
progetto preliminare costituito dai documenti di progetto descritti nella Sezione I - Articoli 1/2/3/4/5/6/7 del presente atto;
progetto definitivo costituito dai documenti progettuali descritti alla Sezione II - Articoli 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18 del presente atto,
2. Gli aspetti del controllo sono:
a) completezza della documentazione progettuale;
b) contenuto degli elaborati
c) congruenza fra tavole grafiche e relazioni tecniche;
d) controllo incrociato tra gli elaborati;
e) affidabilita' e funzionalita' tecnica dell'intervento.
a)Completezza della documentazione progettuale.
Controllo della regolare sottoscrizione dei documenti, della sussistenza dell'obbligo normativo di sottoporre a particolari verifiche il progetto e verifica dell'esistenza di quanto prescritto dalle normative vigenti
b) Controllo del contenuto degli elaborati.
Controllo relativo alla completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico economici anche in relazione alla documentazione di riferimento al fine di raggiungere un'univoca e puntuale computazione dei manufatti e delle opere oggetto delle rappresentazioni grafiche e delle descrizioni contenute nelle relazioni tecniche (geometria delle opere, tipo, caratteristiche, qualita' e quantita' dei materiali);
c) Congruenza fra tavole grafiche e relazioni tecniche.
Univoca definizione dell'opera negli elaborati grafici, nelle relazioni tecniche, nei capitolati e nelle quantita' riportate nei computi metrici, per quanto riguarda la corrispondenza tra elaborati progettuali e computi metrici estimativi;
congruenza tra i risultati delle verifiche interne eseguite, sopra descritte, e le prescrizioni contenute nello schema di contratto;
d) Controllo incrociato fra elaborati.
Verifica dell'assenza di discordanze fra elaborati riguardanti la medesima opera ed afferenti a tematiche progettuali e/o discipline distinte;
verifica dell'assenza di eventuali incongruenze all'interno della singola opera caratterizzata da processi costruttivi successivi e/o diversi tra di loro;
e) Affidabilita' e funzionalita' tecnica dell'intervento.
Accertamento del grado di approfondimento delle, indagini, delle ricerche, degli studi e delle analisi eseguite a supporto della progettazione;
rispondenza dei criteri di scelta e dimensionamento delle soluzioni progettuali alle indagini eseguite, alle prescrizioni e alle indicazioni fornite nella documentazione di riferimento e nelle specifiche fornite dal committente;
attuabilita' delle soluzioni proposte per quanto riguarda la cantierizzazione e le fasi degli interventi in relazione alle funzionalita' dell'opera, comparando il progetto con altri simili gia' realizzati e sperimentati;
verifica dell'attendibilita' delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti con particolare riguardo ai procedimenti di calcolo e ai livelli di sicurezza per l'analisi del comportamento delle opere provvisionali e definitive;
verifica del livello di dettaglio dei calcoli in rapporto alle indagini eseguite, alle descrizioni delle relazioni tecniche e alle illustrazioni degli elaborati grafici delle diverse parti delle opere;
rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
verifica di ottemperanza alle prescrizioni degli organismi preposti alla tutela ambientale e paesaggistica, nonche' di eventuali altri organismi e controllo del rispetto dei parametri fissati da norme italiane e/o internazionali;
rispondenza dell'intervento a quanto previsto dal decreto legislativo 14 agosto i 990, n. 494 e dal decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 520, in materia di piani di sicurezza, ivi comprese le computazioni analitiche dei relativi costi della sicurezza;
rispondenza dei tempi di risoluzione delle interferenze con l'avvio dei lavori principali o, nel caso di sovrapposizione dei tempi con i lavori principali, esistenza di specifiche nonne nel capitolato speciale d'appalto.
3. A conclusione delle attivita' di verifica viene redatto un rapporto finale sottoscritto dal responsabile del gruppo di ispezione e dagli ispettori. Il rapporto attesta l'esito finale della verifica).».
«Art. 34 (Estensione del controllo e momenti della verifica). 1. Le verifiche, come sopra indicate, devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento della attivita' di validazione; i capitolati da redigersi dal soggetto aggiudicatore precisano nel dettaglio le modalita' di validazione, integrando le previsioni del presente atto in relazione alla natura e complessita' dell'opera
2. In presenza di elevata ripetitivita' di elementi progettuali e/o di esistenza di cui si ha evidenza oggettiva, di casi analoghi gia' oggetto di verifica, potranno essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo «a campione» e/o di «comparazione». Il metodo a campione prevede comunque l'analisi della concezione di tutti gli elementi ritenuti fondamentali, con l'esclusione di quelli che non rispondono a criteri di criticita'; in ogni caso delle scelte sopra citate dovra' essere fornita opportuna giustificazione nella pianificazione dell'attivita' di controllo.
3. Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l'attivita' di controllo successiva puo' essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale gia' esaminata.
4. Le verifiche devono essere effettuate sul livello di progettazione posto a base di gara. In relazione alla natura e complessita' dell'opera e delle modalita' di affidamento dell'appalto, il responsabile del procedimento puo' disporre l'effettuazione delle verifiche anche relativamente ad altri livelli di progettazione, pianificando l'attivita' di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione e degli adempimenti di approvazione e autorizzazione da parte degli enti di competenza.
5. Le strutture tecniche o gli organismi di controllo incaricati della verifica, possono supportare il responsabile del procedimento anche nell'attivita' di verifica delle perizie di variante in corso d'opera.
6. Lo svolgimento dell'attivita' di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali.».

Note all'art. 8:
- Le parti II e III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 rispettivamente recano:
«Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari».
«Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali».
- Per i riferimenti del decreto 22 ottobre 2004, n, 270 e 3 novembre 1999, n. 509 si veda nelle note all'art. 6.

Note all'art. 10:
- Per il testo degli articoli 33 e 34 dell'allegato XXI del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 si vedano le note all'art. 6.

Note all'art. 15
- Il testo dell'art. 7, comma 9 della legge 1° agosto 2002, n. 166 recante: «Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109. Ulteriori disposizioni concernenti gli appalti e il Consiglio superiore dei lavori pubblici» e' il seguente:
«9. All'unita' previsionale di base di cui al comma 7 affluiscono, sulla base di apposito regolamento, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i proventi delle attivita' del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e attinenti allo svolgimento delle funzioni di organismo di certificazione ed ispezione, nonche' di notifica di altri organismi e di benestare tecnico europeo. Confluiscono, altresi', in detta unita' previsionale di base, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i proventi dell'attivita' di studio e ricerca, anche nel campo della modellistica fisica delle opere, svolte dallo stesso Servizio tecnico centrale per l'espletamento dei compiti relativi al rilascio delle concessioni ai laboratori di prove sui materiali, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, ai sensi dell'art. 8 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993, nonche' dell'attivita' ispettiva, relativamente agli aspetti che riguardano la sicurezza statica delle costruzioni, presso impianti di prefabbricazione e di produzione di prodotti di impiego strutturale nelle costruzioni civili».
- Il testo dell'art. 31 dell'allegato XXI del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni e' il seguente:
«Art. 31 (Requisiti per la partecipazione alle gare per l'affidamento delle attivita' di verifica). - 1. Il responsabile del procedimento individua i requisiti minimi per la partecipazione alle procedure di affidamento della attivita' di verifica dei progetti con riguardo ai seguenti elementi:
a) fatturato globale per servizi di verifica realizzato negli ultimi tre anni per un importo da determinare in una misura non inferiore a due volte l'importo stimato dell'appalto dei servizi di verifica;
b) avvenuto svolgimento, negli ultimi tre anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti relativi a lavori di importo almeno pari a quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per servizio di verifica analogo si intende quello appartenente, in via esemplificativa, ai seguenti raggruppamenti di tipologia di interventi:
organismi edilizi ed opere di bioedilizia;
opere per la mobilita' su gomma e ferro;
opere relative al ciclo intergrato dell'acqua;
opere fluviali e marittime;
opere impiantistiche;
opere di impatto ambientale, di bonifica e di ecocompatibilita'.
2. Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente Sezione, il requisito di cui alla lettera a) del comma 1 puo' essere anche riferito ad attivita' di progettazione, direzione lavori e collaudo. Il requisito di cui alla lettera b) dei comma 1 puo' essere soddisfatto attraverso la dimostrazione di almeno quattro servizi analoghi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo di lavori per un importo complessivo pari a quello oggetto della verifica da affidare.
3. Il soggetto che concorre all'affidamento dell'appalto individua in sede di offerta le figure professionali alle quali sara' affidato l'incarico della verifica. Le figure professionali proposte devono essere in possesso delle competenze previste dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.
4. Alle procedure di affidamento delle attivita' di verifica possono partecipare, in forma singola o associata, i soggetti, accreditati da enti partecipanti all'European Cooperation for Acereditation (EA) ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 come organismi di ispezione di tipo A, nonche', per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), del codice che siano nelle condizioni di cui all'art. 29, comma 1, lettera b), del presente allegato. Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l'accreditamento, ai sensi della predetta norma europea come organismi di ispezione di tipo A, deve essere posseduto da tutti i soggetti concorrenti in forma associata. In caso di associazione temporanea la mandataria deve possedere una quota di requisiti minimi, fissata dalla stazione appaltante, in una misura almeno pari al 50 per cento; la restante percentuale minima di possesso dei requisiti da stabilirsi in misura non inferiore al 10 per cento dei requisiti stessi.
5. Il soggetto che intende partecipare alla gara non deve partecipare o avere partecipato direttamente o indirettamente ne' alla gara per l'affidamento della progettazione ne' alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello. Il mancato rispetto accertato dalla stazione appaltante su segnalazione del responsabile del procedimento comporta l'esclusione per 5 anni dalle attivita' di verifica e, a tale fine, e comunicato agli organismi di accreditamento».
 
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