Gazzetta n. 178 del 31 luglio 2008 (vai al sommario)
SENATO DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2008
Piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, di cui alle elezioni del 9 e 10 aprile 2006.

IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 1, 2 e 6-bis della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 9, 12 e 15, commi 13 e 16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515;
Visto l'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2;
Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento di attuazione approvato dal Consiglio di Presidenza del Senato il 21 luglio 1994, ai sensi dell'articolo 20-bis della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificata dall'articolo 1 della legge 15 luglio 1994, n. 448;
Vista la deliberazione n. 6 del 10 luglio 2008 con la quale il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica ha approvato il nuovo piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica del 9 e 10 aprile 2006;

Decreta:

E' resa esecutiva la deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.
Gli Uffici procederanno all'erogazione dei rimborsi spettanti in base all'anzidetta deliberazione.
Roma, 28 luglio 2008

Il Presidente: Schifani
Il segretario generale: Malaschini
 
Allegato

XVI LEGISLATURA

Deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 6/2008 Oggetto: Approvazione del nuovo piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica del 9 e 10 aprile 2006. Seduta del 10 luglio 2008.

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Visti gli articoli 1, 2 e 6-bis della legge 3 giugno 1999, n. 157, recante «Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici», e successive modificazioni;
Visti gli articoli 9, comma 2, 12 e 15, commi 13 e 16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 recante la «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica», e successive modificazioni;
Visto l'art. 39-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 10 del 27 luglio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2006 e la deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 22 del 6 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006;
Visto l'art. 2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), con il quale l'autorizzazione di spesa di cui alla citata legge 3 giugno 1999, n. 157, e' stata ridotta di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2008;
Visto l'art. 51-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, con il quale e' stato differito il termine di cui all'art. 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 9 e il 10 aprile 2006 per il rinnovo del Senato della Repubblica al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della menzionata legge di conversione;
Considerato che, in relazione alle richiamate disposizioni di cui all'art. 2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed all'art. 51-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, occorre procedere alla formulazione di un nuovo piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica nelle elezioni del 9 e 10 aprile 2006;
Vista la richiesta presentata il 14 marzo 2008 dal rappresentante legale di «Autonomie Liberte' Democratie», ai sensi del menzionato art. 51-bis del decreto-legge n. 248 del 2007, al Presidente del Senato della Repubblica;
Tenuto conto dei risultati delle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica del 9 e 10 aprile 2006, sulla base dei quali gli Uffici elettorali regionali e l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero hanno proceduto alla proclamazione dei candidati eletti;
Preso atto della consistenza del fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, quale indicata dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota del 2 luglio 2008 (e relativa rettifica in data 3 luglio 2008), ed in particolare della comunicazione - contenuta nella medesima nota - che «in base alle attuali disponibilita' di bilancio, e' stato disposto il versamento della somma di euro 37.694.155,71, quale terza rata di rimborso relativa alla XV Legislatura»;

Delibera:
Art. 1.

1. E' approvato il nuovo piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica del 9 e 10 aprile 2006, secondo il prospetto allegato che fa parte integrante della presente deliberazione.
2. In considerazione degli effetti della riduzione di autorizzazione di spesa disposta dall'art. 2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le quote annuali per gli anni dal 2008 al 2010, indicate nel piano di ripartizione di cui al comma 1, hanno valore indicativo e sono suscettibili di rideterminazione.
3. Il nuovo piano di ripartizione sostituisce quello adottato, con deliberazione n. 22, nella seduta del 6 dicembre 2006.

Art. 2.

1. Le quote di rimborso relative agli anni 2006 e 2007 a favore della lista «Autonomie Liberte' Democratie», risultanti dal nuovo piano di ripartizione di cui all'art. 1, sono corrisposte in un'unica soluzione, unitamente agli interessi legali a decorrere dal 15 maggio 2008 e fino alla data di pagamento.
2. I soggetti che risultino avere percepito, per gli anni 2006 e 2007, quote superiori a quelle spettanti sulla base del nuovo piano di ripartizione di cui all'art. 1, sono tenuti, entro il termine di trenta giorni dalla presente deliberazione, alla restituzione delle somme percepite in eccesso.
3. Trascorso il termine di cui al comma 2 senza l'avvenuta restituzione, le somme erogate in eccesso, insieme agli interessi legali maturati dalla scadenza del predetto termine, saranno computati in diminuzione a partire dalla prima erogazione annuale successiva.

Art. 3.

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, con riguardo ai termini per la corresponsione delle quote annuali di rimborso, il Presidente del Senato della Repubblica dispone l'esecuzione della presente deliberazione, subordinatamente all'effettivo trasferimento dei fondi dal bilancio dello Stato, anche se, alla data di cui al predetto art. 1 della legge n. 157/1999, non sono ancora scaduti i termini previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 2 del regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, approvato con delibera del Consiglio di Presidenza n. 15 del 21 luglio 1994.
2. Trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1189 e 2033 del codice civile.

----> Vedere da pag. 7 a pag. 20 <----
 
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