Gazzetta n. 181 del 4 agosto 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 1 luglio 2008
Approvazione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Portofino».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;
Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale e' stata soppressa la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo;
Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, e in particolare, l'art. 8, comma 8, con il quale e' venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettere a) e d) che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonche' in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 aprile 1999 di istituzione dell'area marina protetta denominata «Portofino»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 22 giugno 1999 di affidamento in gestione dell'area marina protetta «Portofino» al Consorzio di gestione denominato «Area marina protetta del promontorio di Portofino»;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;
Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;
Vista la proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Portofino», formulata e adottata in data 27 luglio 2007 dal Consorzio di gestione denominato «Area marina protetta del promontorio di Portofino», in qualita' di ente gestore della area marina protetta «Portofino»;
Visto il parere espresso dalla commissione di riserva nella seduta dell'8 settembre 2007 sulla proposta di regolamento dell'area marina protetta «Portofino»;
Visto l'art. 28, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1992, n. 979, cosi' come sostituito dall'art. 2, comma 12, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in base al quale il regolamento di esecuzione e organizzazione e' approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Ritenuto di poter procedere all'approvazione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Portofino» formulato e adottato da Consorzio di gestione denominato «Area marina protetta del promontorio di Portofino», in qualita' di ente gestore;

Decreta:

E' approvato l'allegato regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Portofino», formulato e adottato dal Consorzio di gestione denominato «Area marina protetta del promontorio di Portofino», in qualita' di ente gestore.
Roma, 1° luglio 2008

Il Ministro: Prestigiacomo
 
Allegato

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA DENOMINATA «PORTOFINO» (ex art. 28, comma 5, legge 31 dicembre 1982,
n. 979)
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta «Portofino», nonche' la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attivita' consentite all'interno dell'area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'art. 2 del decreto istitutivo del 26 aprile 1999 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attivita' consentite di cui al decreto istitutivo medesimo.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unita' navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove e' consentito l'ancoraggio;
b) «accompagnamento e supporto alle immersioni subacquee» le attivita' professionali svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, con l'utilizzo di unita' navali adibite allo scopo, a supporto delle immersioni subacquee effettuate in modo individuale o in gruppo, senza l'accompagnamento in immersione di guide o istruttori;
c) «alaggio», l'insieme delle operazioni per portare le unita' navali a terra;
d) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unita' navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
e) «attivita' didattica e di divulgazione naturalistica», le attivita' professionali svolte da operatori iscritti a imprese e associazioni, con l'utilizzo di unita' navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;
f) «balneazione», l'attivita' esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo' essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che puo' comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
g) «campi ormeggio», aree adibite alla sosta delle unita' da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione. Anche detti campi boe;
h) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;
i) «imbarcazione», qualsiasi unita' da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
j) «immersione subacquea», l'insieme delle attivita' effettuate, in modo individuale o in gruppo, con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori) o in apnea, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;
k) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
l) «natante», qualsiasi unita' da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
m) «nave da diporto», qualsiasi unita' navale destinata alla navigazione da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
n) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
o) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unita' navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;
p) «pesca sportiva», l'attivita' di pesca esercitata a scopo ricreativo;
q) «pesca subacquea», l'attivita' di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;
r) «pescaturismo», l'attivita' integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalita' per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attivita' turistico-ricreative;
s) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo;
t) «transito», il passaggio delle unita' navali all'interno dell'area marina protetta;
u) «unita' navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'art. 136 del codice della navigazione;
v) «visite guidate subacquee», le attivita' professionali svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore, con l'utilizzo di unita' navali adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;
w) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Art. 3.
Finalita' e delimitazione dell'area marina protetta

Sono fatte salve le finalita', la delimitazione dell'area marina protetta «Portofino» e le attivita' non consentite come previste agli articoli 3, 2 e 4 del decreto istitutivo 26 aprile 1999.

Titolo II
ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA
Art. 4.
Gestione dell'area marina protetta

1. La gestione dell'area marina protetta «Portofino», ai sensi dell'art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche, e dell'art. 5 del decreto del 26 aprile 1999 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' affidata al Consorzio di gestione denominato «Area marina protetta del promontorio di Portofino».
2. Costituiscono obblighi essenziali per l'ente gestore:
a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
b) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora dell'ente gestore, puo' revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarita' da parte dell'ente gestore a quanto previsto dal decreto istitutivo, dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia.

Art. 5.
Responsabile dell'area marina protetta

1. Il responsabile dell'area marina protetta e' individuato e nominato con provvedimento dell'ente gestore, tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, sulla base dei requisiti stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. L'incarico di responsabile dell'area marina protetta viene conferito dall'ente gestore, previa valutazione di legittimita' del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante stipula di un contratto di diritto privato secondo modalita' stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. L'incarico di responsabile dell'area marina protetta e' rinnovabile.
4. Al responsabile dell'area marina protetta sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta:
a) curare la predisposizione del programma annuale di gestione e valorizzazione dell'area marina protetta;
b) curare la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
c) raccordare lo svolgimento delle sue funzioni con i competenti organi dell'ente gestore, con la commissione di riserva e con il comitato tecnico scientifico;
d) curare l'attuazione delle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il perseguimento delle finalita' proprie dell'area marina protetta;
e) promuovere l'attivazione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati;
f) promuovere iniziative per lo sviluppo di attivita' economiche compatibili con le finalita' dell'area marina protetta;
g) qualsiasi altro compito affidato dall'ente gestore.
5. Il responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive impartite dall'Ente gestore.

Art. 6.
Commissione di riserva

1. La commissione di riserva, istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modifiche, da ultimo contenute nell'ari. 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, affianca l'ente delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento ed alla gestione dell'area marina protetta ed esprimendo il proprio parere su:
a) le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo;
b) le proposte di modifica ed aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone;
c) la proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta e le successive proposte di aggiornamento;
d) il programma annuale relativo alle spese di gestione;
e) le relazioni sul funzionamento e lo stato dell'area marina protetta;
f) gli atti e le procedure comunque incidenti sull'area marina protetta.
2. Il parere della commissione di riserva e' reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'ente gestore; decorso tale termine, l'ente gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dall'ente gestore. Resta salva la possibilita' per la commissione di interrompere ulteriormente il termine di cui al presente comma, per la necessita' di ottenere ulteriori elementi istruttori conseguentemente all'emersione di nuovi fatti o circostanze successivamente conosciuti.
3. La commissione e' convocata dal presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il presidente e', comunque, tenuto a convocare la commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1, e qualora lo richieda la meta' piu' uno dei componenti della medesima.
4. La convocazione della commissione avviene con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza, la convocazione puo' avvenire con avviso a mezzo telegramma o fax, contenente l'ordine del giorno e la relativa documentazione, inviato almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta.
5. I verbali della commissione sono inviati al responsabile dell'area marina protetta che ne cura la trasmissione all'ente gestore e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Ai componenti della commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali di prima fascia.
7. Le funzioni di segreteria della commissione sono assolte dal personale dell'ente gestore.

Art. 7.
Comitato tecnico scientifico

1. Ai sensi dell'art. 7 del decreto istitutivo dell'area marina protetta, e' istituito il comitato tecnico scientifico con compiti di ausilio, in materia tecnico scientifica, all'ente gestore, al responsabile dell'area marina protetta e alla commissione di riserva.
2. Il comitato tecnico scientifico e' nominato dall'ente gestore ed e' composto da:
a) il responsabile dell'area marina protetta, che lo presiede;
b) un esperto qualificato designato dall'ente gestore;
c) un esperto qualificato designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. I componenti del comitato tecnico scientifico rimangono in carica per un periodo non superiore a tre anni. L'incarico puo' essere rinnovato.
4. Ai componenti del comitato tecnico scientifico viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali di 1ª fascia.

Titolo III
DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO
DELLE ATTIVITA' CONSENTITE
Art. 8.

Zonazione e attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina
protetta

1. Sono fatte salve la zonazione e la disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta Portofino, di cui al decreto istitutivo del Ministro dell'ambiente 26 aprile 1999.

Art. 9.
Disciplina delle attivita' di soccorso, soiveglianza e servizio

1. Nelle zone A, B e C dell'area marina protetta sono consentite le attivita' di soccorso e sorveglianza nonche' le attivita' di servizio svolte da e per conto dell'ente gestore.

Art. 10.
Disciplina delle attivita' di ricerca scientifica

1. Nelle zone A, B e C la ricerca scientifica e' consentita previa autorizzazione dell'ente gestore.
2. Alla richiesta di autorizzazione, per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma precedente, avanzata dal responsabile scientifico della ricerca, deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:
a) tipo di attivita' e obiettivi della ricerca;
b) parametri analizzati;
c) piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
d) mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
e) tempistica della ricerca e personale coinvolto.
3. Il prelievo di organismi e campioni e' consentito per soli motivi di studio limitatamente alle zone B e C dell'area marina protetta, previa autorizzazione dell'ente gestore.
4. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta coordinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono consentiti, previa autorizzazione dell'ente gestore, fornendo le medesime indicazioni di cui al comma 2.
5. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'ente gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attivita' svolta e sui risultati della ricerca, nonche' copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui dovra' essere citata la collaborazione con l'area marina protetta.
6. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica realizzati dall'ente gestore per le finalita' di monitoraggio e gestione dell'area marina protetta, specifici incarichi di ricerca potranno essere affidati a istituti, enti, associazioni o organismi esterni.
7. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attivita' di ricerca scientifica deve essere presentata almeno quindici giorni prima della data prevista di inizio attivita'.
8. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attivita' di ricerca scientifica le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Art. 11.

Disciplina delle attivita' di riprese fotografiche cinematografiche e
televisive

1. Nell'area marina protetta sono consentite attivita' amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.
2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'ente gestore.
3. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'ente gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'area marina protetta in genere.
4. Il personale di vigilanza puo' impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attivita' di cui al presente articolo, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonche' della tranquillita' dei luoghi dell'area marina protetta.
5. L'ente gestore puo' acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.
6. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell'area marina protetta.
7. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attivita' di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Art. 12.
Disciplina dell'attivita' di balneazione

1. Nella zona A non e' consentita la balneazione.
2. Nelle zone B e C la balneazione e' consentita, nel rispetto delle ordinanze degli Uffici circondariali marittimi.

Art. 13.
Disciplina delle immersioni subacquee individuali

1. In zona A sono vietate le immersioni subacquee individuali.
2. Nelle zone B e C non sono consentite immersioni subacquee individuali notturne.
3. Nelle zone B, le immersioni subacquee diurne senza autorespiratore sono consentite, previa specifica autorizzazione dell'Ente gestore, esclusivamente presso i siti individuati di cui al successivo comma 4, nei limiti di tempo della normale immersione con autorespiratore e nel rispetto delle distanze di legge dagli attrezzi da pesca a posta fissa.
4. Nelle zone B le immersioni subacquee individuali diurne sono consentite, previa autorizzazione dell'Ente gestore, ad eccezione del sito di interesse storico e culturale «Cristo degli Abissi», esclusivamente presso i seguenti siti, individuati dall'Ente gestore:
1) Punta Chiappa Levante;
2) Punta della Targhetta;
3) Grotta dell'Eremita;
4) Punta della Torretta;
5) Punta dell'Indiano;
6) Dragone;
7) Colombara;
8) Secca Gonzatti;
9) Targa Gonzatti;
10) Scoglio del Raviolo;
11) Testa del Leone;
12) Scoglio del Diamante;
13) Relitto Mohawk Deer;
14) Cala Inglesi Est;
15) Punta Vessinaro;
16) Casa del Sindaco;
17) Chiesa di San Giorgio;
18) Faro;
19) Isuela;
20) Altare;
21) Cristo degli Abissi (sito di interesse storico e culturale).
5. Nella zona C le immersioni subacquee individuali diurne sono libere.
6. Le immersioni subacquee individuali, con o senza autorespiratore, presso i siti di cui al precedente comma 4, possono essere svolte esclusivamente secondo le seguenti modalita':
a) in caso di immersioni effettuate da persona singola, esclusivamente se in possesso di brevetto almeno di secondo grado e di autorizzazione da parte dell'Ente gestore;
b) in caso di immersioni effettuate in gruppo, in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado, individuato all'atto dell'autorizzazione da parte dell'Ente gestore, in un numero di subacquei non superiore a 5 per ogni subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado;
c) in ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 100 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, fatto salvo il sito di immersione di interesse storico e culturale «Cristo degli Abissi», presso il quale le immersioni devono svolgersi senza interferire col canale di transito dei mezzi nautici.
7. Le immersioni subacquee individuali per le persone disabili, con o senza autorespiratore, possono essere svolte esclusivamente da subacqueo disabile con brevetto di livello A, B o C o equivalente, accompagnato come previsto dalla didattica di appartenenza e in presenza di subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado in numero di uno ogni 5 subacquei.
8. L'Ente gestore puo' autorizzare immersioni subacquee individuali da natante fino ad un massimo giornaliero di 90 subacquei, con un massimo di 6 subacquei per natante.
9. L'ormeggio dei natanti a supporto delle immersioni subacquee individuali autorizzate dall'Ente gestore e' consentito ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall'Ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, con le seguenti modalita':
a) per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione;
b) per un totale massimo di 24 subacquei per ciascun sito;
c) nel sito di interesse storico e culturale «Cristo degli Abissi», l'ormeggio e' consentito esclusivamente ai natanti, ormeggiati «poppa-prua» fra i gavitelli installati a tale scopo;
d) l'accesso in zona B ai gavitelli contrassegnati per le immersioni subacquee deve avvenire con navigazione perpendicolare alla linea di costa.
10. La navigazione nell'area marina protetta delle unita' a supporto delle immersioni subacquee individuali e' consentita alla velocita' massima di 5 nodi.
11. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacita' di carico di ogni sito di immersione, l'Ente gestore effettua il monitoraggio delle attivita' subacquee nell'area marina protetta e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle immersioni subacquee, eventualmente stabilendo il numero massimo di immersioni al giorno per ciascun sito.
12. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee individuali in zona B e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, i richiedenti devono:
a) versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 28;
b) indicare le caratteristiche del natante utilizzato per l'immersione, nonche' gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti;
c) individuare un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado, che dichiari formalmente di conoscere l'ambiente sommerso dell'area marina protetta.
13. Le immersioni subacquee individuali nelle zone B e C devono rispettare il seguente codice di condotta:
a) non e' consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;
b) non e' consentito dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;
c) il transito nelle grotte naturali deve avvenire nei modi e tempi strettamente necessari ai fini dell'effettuazione del percorso sommerso;
d) e' fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto piu' possibile aderente al corpo;
e) e' fatto obbligo di segnalare all'Ente gestore o alla locale Autorita' marittima la presenza sui fondali dell'area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;
f) non e' consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili di cui al precedente comma 7, previa autorizzazione dell'Ente gestore.
14. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le immersioni subacquee individuali le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Art. 14.
Disciplina delle visite guidate subacquee

1. Nella zona A sono vietate le visite guidate subacquee.
2. Nelle zone B sono vietate le attivita' di didattica subacquea di primo livello.
3. Nelle zone B sono consentite le visite guidate subacquee svolte dai centri d'immersione autorizzati, esclusivamente presso i seguenti siti:
1) Punta Chiappa Levante;
2) Punta della Targhetta;
3) Grotta dell'Eremita;
4) Punta della Torretta;
5) Punta dell'Indiano;
6) Dragone;
7) Colombara;
8) Secca Gonzatti;
9) Targa Gonzatti;
10) Scoglio del Raviolo;
11) Testa del Leone;
12) Scoglio del Diamante;
13) Relitto Mohawk Deer;
14) Cala Inglesi Est;
15) Punta Vessinaro;
16) Casa del Sindaco;
17) Chiesa di San Giorgio;
18) Faro;
19) Isuela;
20) Altare;
21) Cristo degli Abissi (sito di interesse storico e culturale).
4. Nelle zone B, le visite guidate subacquee, presso i siti di cui al precedente comma 3, svolte dai centri d'immersione subacquei autorizzati dall'Ente gestore, possono essere svolte esclusivamente secondo le seguenti modalita':
a) in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato;
b) in un numero di subacquei non superiore a 5 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato;
c) in ciascun sito non possono effettuare immersioni piu' di 24 subacquei contemporaneamente;
d) in ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 100 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, fatto salvo il sito di immersione «Cristo degli Abissi», presso il quale le immersioni devono svolgersi senza interferire col canale di transito dei mezzi nautici.
5. Nelle zone B sono consentite le visite guidate subacquee notturne, svolte dai centri d'immersione autorizzati dall'Ente gestore, esclusivamente presso i seguenti siti:
2) Punta della Targhetta;
3) Grotta dell'Eremita;
5) Punta dell'Indiano;
6) Dragone;
7) Colombara;
11) Testa del Leone;
15) Punta Vessinaro;
16) Casa del Sindaco;
18) Faro;
20) Altare.
6. Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore, possono essere svolte esclusivamente da subacqueo disabile con brevetto di livello A, B o C o equivalente, accompagnato come previsto dalla didattica di appartenenza e in presenza di guida o istruttore del centro di immersione.
7. Le unita' navali utilizzate per lo svolgimento delle visite guidate subacquee non possono avere lunghezza superiore a 12 metri, salvo quelle che siano state autorizzate prima del 30 giugno 2001 per le quali non sia intervenuto cambiamento di proprieta'.
8. La navigazione nell'area marina protetta delle unita' adibite alle attivita' dei centri d'immersione e' consentita alla velocita' massima di 5 nodi.
9. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle localita' visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
10. L'ormeggio delle unita' dei centri d'immersione autorizzati dall'Ente gestore e' consentito ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall'Ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, con le seguenti modalita':
a) nel sito di interesse storico e culturale «Cristo degli Abissi» e' consentito ai natanti, ormeggiati «poppa-prua» fra i gavitelli installati a tale scopo;
b) la sosta e' consentita per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione;
c) in zona B l'accesso ai gavitelli deve avvenire con navigazione perpendicolare alla linea di costa.
11. Prima della visita guidata subacquea e' fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali dei sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi.
12. Le visite guidate subacquee devono rispettare il codice di condotta di cui al precedente art. 13, comma 13.
13. Il responsabile dell'unita' navale, prima dell'immersione, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall'Ente gestore, gli estremi dell'unita' navale, i nominativi delle guide e/o degli istruttori, dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario e il sito di immersione. Il registro dovra' essere tenuto aggiornato, esibito a richiesta all'Autorita' preposta al controllo o al personale dell'Ente gestore e riconsegnato all'Ente gestore entro il 31 dicembre di ciascun anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'Ente gestore per le finalita' istituzionali.
14. Le unita' navali autorizzate alle attivita' di visite guidate subacquee sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'Ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.
15. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nell'area marina protetta e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, i centri di immersione richiedenti devono:
a) risultare residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta e in quelli viciniori alla data del 26 aprile 1999, o essersi associati entro il 7 agosto 1999 ai soggetti gia' operanti nei Comuni dell'area marina protetta alla data del 1° agosto 1998;
b) risultare in possesso di specifici requisiti di compatibilita' ambientale, individuati dall'Ente gestore con successivo provvedimento;
c) risultare titolari di una sede operativa nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;
d) indicare le caratteristiche delle unita' navali utilizzate per l'attivita', nonche' gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti;
e) versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 28.
16. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese ai provvedimento istitutivo, il numero massimo di unita' navali impiegabili nelle visite guidate subacquee e' stabilito dall'Ente gestore in 6 per ciascun soggetto. Ogni variazione della flotta deve essere comunicata e debitamente autorizzata dall'Ente gestore. Le unita' inserite nella predetta flotta adibita alle visite guidate subacquee a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento devono essere dotate di motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche.
17. I centri di immersione autorizzati che ne facciano richiesta possono utilizzare il marchio registrato dell'area marina protetta ai fini della divulgazione dell'attivita' subacquea.
18. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo sull'area marina protetta predisposto dall'Ente gestore.
19. L'Ente gestore effettua il monitoraggio delle attivita' subacquee nell'area marina protetta al fine di determinare la capacita' di carico di ogni sito di immersione e adeguare, con successivi provvedimenti, la disciplina delle immersioni subacquee guidate.
20. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le immersioni subacquee guidate le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Art. 15.

Disciplina delle attivita' di accompagnamento e supporto alle
immersioni subacquee

1. Nella zona A sono vietate le attivita' di accompagnamento e supporto alle immersioni.
2. Nelle zone B sono consentite le attivita' di accompagnamento e supporto alle immersioni, svolte dai centri d'immersione autorizzati, esclusivamente presso i siti individuati al precedente art. 14, comma 3.
3. Ai subacquei impegnati in immersioni subacquee individuali o in gruppo, svolte con l'accompagnamento e il supporto dei centri di immersione ma senza la presenza in immersione di guide o istruttori, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 13, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 13.
4. Le immersioni subacquee individuali o in gruppo svolte con l'accompagnamento il supporto dei centri di immersione ma senza la presenza in immersione di guide o istruttori, possono essere svolte esclusivamente secondo le seguenti modalita':
a) in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado, che dichiari formalmente di conoscere l'ambiente sommerso dell'area marina protetta, individuato dal responsabile dell'unita' navale;
b) in un numero di subacquei non superiore a 5 per ogni subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado di cui alla precedente lettera a);
c) in caso di immersioni effettuate da persona singola, questa deve essere in possesso di brevetto almeno di secondo grado;
d) in ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 100 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, fatto salvo il sito di immersione di interesse storico e culturale «Cristo degli Abissi», presso il quale le immersioni devono svolgersi senza interferire col canale di transito dei mezzi nautici.
5. Ai centri di immersione impegnati in attivita' di accompagnamento e supporto alle immersioni si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 14, commi 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 e 18.
6. il responsabile dell'unita' navale, prima dell'immersione, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall'Ente gestore:
a) gli estremi dell'unita' navale;
b) i nominativi dei subacquei in possesso di brevetto almeno di secondo grado, che abbiano dichiarato di conoscere l'ambiente sommerso dell'area marina protetta;
c) i nominativi dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione;
d) la data, l'orario e il sito di immersione.
7. Il registro di cui al precedente comma 6 dovra' essere tenuto aggiornato, esibito a richiesta all'Autorita' preposta al controllo o al personale dell'Ente gestore e riconsegnato all'Ente gestore entro il 31 dicembre di ciascun anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'Ente gestore per le finalita' istituzionali.
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attivita' di accompagnamento e supporto alle immersioni subacquee si applica quanto previsto dai precedente art. 14, comma 15.

Art. 16.
Disciplina della navigazione da diporto

1. Nell'area marina protetta e' vietato l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari.
2. Nell'area marina protetta e' vietata la navigazione alle navi da diporto.
3. Nell'area marina protetta e' vietato l'accesso, il transito e la navigazione nelle zone destinate alla balneazione, segnalate da gavitelli di colore rosso, secondo quanto disposto dalla competente Autorita' marittima.
4. Nella zona A e' vietata la libera navigazione.
5. Nelle zone B e C e' consentita la libera navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici;
6. Nelle zone B e C e' consentito l'accesso e la navigazione a motore ai natanti nonche' alle imbarcazioni che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilita':
a) unita' dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
b) motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);
c) utilizzo di vernici antifouling a rilascio zero.
7. Nelle zone B e C e' consentito l'accesso alle imbarcazioni non in possesso dei requisiti di eco-compatibilita' di cui al precedente comma 6, ai solo fine di raggiungere, con rotta perpendicolare, le aree di ormeggio regolamentato.
8. La navigazione a motore e' consentita, nel rispetto delle disposizioni degli Uffici circondariali marittimi, a velocita' non superiore a 5 nodi e comunque sempre in dislocamento.
9. Non e' consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
10. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
11. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le unita' da diporto le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta «Portofino».

Art. 17.
Disciplina dell'attivita' di ormeggio

1. In zona A non e' consentito l'ormeggio.
2. In zona B l'ormeggio e' consentito a natanti e imbarcazioni, limitatamente ai seguenti siti, individuati e predisposti dall'Ente gestore:
a) tra Punta Chiappa e Punta del Bussego, ai natanti;
b) nella Baia di S. Fruttuoso, lato Est, ai natanti di lunghezza inferiore ai 7,5 metri;
c) nella Cala degli Inglesi, ai natanti;
d) nella Baia di S. Fruttuoso, lato Ovest, ai natanti e alle imbarcazioni.
3. Nelle zone B e C non e' consentito l'ormeggio delle unita' da diporto ai gavitelli riservati alle immersioni subacquee.
4. In zona C l'ormeggio e' consentito ai natanti e alle imbarcazioni limitatamente ai siti individuati ed opportunamente attrezzati dall'Ente gestore.
5. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio:
a) non sono consentite le attivita' subacquee con o senza autorespiratore;
b) non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unita' navali non ormeggiate;
c) l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall'Ente gestore;
d) in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unita' da diporto (natante, imbarcazione);
e) non e' consentita ogni attivita' che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio.
6. Con provvedimento dell'Ente gestore, possono essere individuati nelle zone B e C ulteriori specchi acquei adibiti a campo ormeggio per il diporto, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, realizzati e segnalati in conformita' alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
7. Ai fini dell'ormeggio nell'area marina protetta, i soggetti interessati devono richiedere all'Ente gestore il rilascio dell'autorizzazione a fronte del versamento di un corrispettivo, commisurato:
alla lunghezza fuori tutto dell'unita' navale;
al possesso di requisiti di eco-compatibilita' dell'unita' navale di cui al successivo comma 12;
alla durata della sosta.
8. I corrispettivi dovuti per l'autorizzazione all'ormeggio nell'area marina protetta sono disposti secondo le modalita' di cui al successivo art. 28.
9. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'ormeggio nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalita' e parametri definiti annualmente dall'Ente gestore, i proprietari di natanti e imbarcazioni che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilita':
unita' dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);
utilizzo di vernici antivegetative a rilascio zero.
10. Per motivi di sicurezza, manutenzione o esigenze di tutela ambientale, l'Ente gestore puo' limitare l'accesso alle zone di ormeggio.
11. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attivita' di ormeggio le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Art. 18.
Disciplina dell'attivita' di ancoraggio

1. Nelle zone A e B l'ancoraggio e l'alaggio non sono consentiti.
2. Nella zona C l'ancoraggio e' consentito a natanti e imbarcazioni, salvo che nelle seguenti aree, opportunamente segnalate:
a) nello specchio acqueo della baia di Paraggi (segnalata da cima tarozzata nei periodo 1° marzo - 31 ottobre e da boa cilindrica luminosa di colore giallo con cartello «divieto d'ancoraggio», nel periodo 1° novembre - 28 febbraio);
b) nelle zone di balneazione, segnalate da gavitelli di colore rosso, secondo le ordinanze della Capitaneria di Porto;
c) all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree adibite a campo ormeggio;
d) alle sole imbarcazioni, nel tratto di mare compreso tra Punta Cannette e la Tonnarella, all'interno della linea virtuale congiungente tre boe luminose cilindriche di colore giallo recanti i cartelli «divieto d'ancoraggio alle imbarcazioni».
3. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attivita' di ancoraggio le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Art. 19.
Disciplina dell'attivita' didattica e di divulgazione naturalistica

1. Nella zona A l'attivita' didattica e di divulgazione naturalistica non e' consentita.
2. Nelle zone B e C l'attivita' didattica e di divulgazione naturalistica e' subordinata al rilascio di autorizzazioni da parte dell'Ente gestore.
3. L'Ente gestore autorizza soggetti di comprovata esperienza nell'ambito dell'educazione ambientale e della divulgazione naturalistica legate all'ambiente marino, cui affidare il compito di realizzare, all'interno dell'area marina protetta, attivita' didattiche o divulgative.
4. I soggetti autorizzati all'esercizio di attivita' didattica e di divulgazione naturalistica possono svolgere attivita' subacquea ai fini' dello svolgimento dell'attivita' formativa.
5. I soggetti autorizzati all'esercizio di attivita' didattica e di divulgazione naturalistica, che svolgano l'attivita' subacquea di cui al precedente comma, possono ormeggiare le unita' navali in zona B, per il tempo strettamente necessario per io svolgimento dell'attivita' formativa, esclusivamente presso i seguenti siti di ormeggio:
8) Secca Gonzatti;
11) Testa del Leone;
19) Isuela.
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attivita' didattica e di divulgazione naturalistica nell'area marina protetta i soggetti richiedenti devono:
a) indicare le caratteristiche delle unita' navali utilizzate per l'attivita', nonche' gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti;
b) versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 28.
7. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attivita' didattiche e di divulgazione naturalistica le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Art. 20.
Disciplina dell'attivita' di pesca sportiva

1. La pesca subacquea in apnea e' vietata in tutta l'area marina protetta.
2. La detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all'interno dell'area marina protetta non sono consentiti.
3. Nell'area marina protetta sono vietate le gare di pesca sportiva.
4. Nelle zone A e' vietata qualunque attivita' di pesca sportiva.
5. Nelle zone B l'attivita' di pesca sportiva e' consentita, ai soggetti residenti nei comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure alla data di istituzione dell'area marina protetta «Portofino», previa autorizzazione dell'Ente gestore, con i seguenti attrezzi:
a) da riva, con numero massimo di 2 canne senza mulinello, con ami di lunghezza massima non inferiore a 18 mm;
b) da natante, con lenze fisse quali canne da bolentino, con mulinello da bolentino, bolentini, guadini e correntine, a non piu' di 3 ami di lunghezza non inferiore a 18 mm, tranne che nello specchio acqueo antistante la zona di Cala dell'Oro, in numero massimo di 1 attrezzo a persona;
c) da natante, con lenze per cefalopodi, con esclusivo lento spostamento a remi del natante, tranne che nello specchio acqueo antistante la zona di Cala dell'Oro, in numero massimo di 1 attrezzo a persona;
d) con 1 solo palangaro a natante, avente un numero massimo di 100 ami di lunghezza massima non inferiore a 22 mm, calato ad una profondita' non inferiore a 40 metri da Punta Chiappa a «Casa del Sindaco» e ad una profondita' non inferiore a 50 m da «Casa del Sindaco» a Punta del Faro, ad esclusione dello specchio acqueo antistante Cala dell'Oro;
e) da natante a motore, in navigazione, a velocita' non superiore ai 5 nodi, con non piu' di 2 lenze a traino, che abbiano ami di lunghezza non inferiore a 18 mm, nei due settori compresi tra Punta Chiappa e S. Fruttuoso e tra S. Fruttuoso e Punta del Faro di Portofino;
6. Nella zona B ogni attrezzo da posta fisso, posizionato a distanza inferiore a 100 metri dai siti di immersione di cui ai precedenti articoli 13 e 14, dovra' essere calato un'ora dopo il tramonto e salpato entro le ore 8.00 del mattino seguente.
7. Nella zona C l'attivita' di pesca sportiva e' consentita ai residenti nei comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure alla data di istituzione dell'area marina protetta «Portofino», previa autorizzazione dell'Ente gestore, con i seguenti attrezzi:
a) da riva, con lenza e canna in numero massimo di 2 canne anche con mulinello, con ami di lunghezza massima non inferiore a 18 mm e lenze per cefalopodi;
b) da natante, con bolentino, guadino e canna da bolentino, con mulinello da bolentino, con ami di lunghezza massima non inferiore a 18 mm in numero massimo di 1 attrezzo a persona;
c) da natante, con correntine a non piu' di 3 ami di lunghezza non inferiore a 18 mm;
d) da natante, con lenze per cefalopodi, con esclusivo lento spostamento a remi del natante;
e) con 1 solo palangaro a natante avente un numero massimo di 100 ami di lunghezza non inferiore a 22 mm. In corrispondenza dei tratti di costa da punta del Faro a Punta Olivetta e da Punta Chiappa sino all'inizio del canale di transito di Porto Pidocchio il palangaro dovra' essere calato ad una profondita' non inferiore a 40 metri;
f) mediante non piu' di n. 5 nattelli di superficie, con non piu' di 2 ami di lunghezza non inferiore a 18 mm;
g) da natante a motore, in navigazione, a velocita' non superiore ai 5 nodi, con non piu' di 2 lenze a traino che abbiano ami di lunghezza non inferiore a 18 mm.
8. Nella zona C l'attivita' di pesca sportiva e' consentita ai soggetti non residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, previa autorizzazione dell'Ente gestore, con i seguenti attrezzi:
a) da riva, con lenza e canna in numero massimo di 2 canne anche con mulinello, con ami di lunghezza massima non inferiore a 18 mm;
b) da natante, con bolentino e canna da bolentino, con mulinello da bolentino, con ami di lunghezza massima non inferiore a 18 mm, in numero massimo di 1 attrezzo a persona.
9. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni alla pesca sportiva nelle zone B e C ai residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, l'Ente gestore rilascia un massimo di 120 autorizzazioni, contestualmente operative, per la pesca con palangari, traina e nattelli, di cui 80 nominali e 40 alle associazioni di categoria.
10. E' vietato l'uso di esche e di sistemi di pesca cha consentano la cattura di esemplari di cernia di qualsiasi specie e misura, al fine di permettere il ripopolamento naturale dell'area protetta. La cattura accidentale di esemplari di cernia dovra' essere segnalata tempestivamente all'Ente gestore.
11. La quantita' del prodotto pescato non puo' superare i 3 chili al giorno per persona, a meno che tale quantitativo non sia superato dalla cattura di un singolo esemplare.
12. Il pescatore sportivo autorizzato alla pesca con palangari e' tenuto a contrassegnare con opportuna targhetta identificativa rilasciata dall'Ente gestore il galleggiante dell'attrezzo di pesca, pena la rimozione ed il sequestro di ogni attrezzo non contrassegnato ad opera delle autorita' competenti.
13. Il pescatore sportivo autorizzato all'attivita' di pesca con palangari, trama e nattelli, e' tenuto alla compilazione del registro delle uscite di pesca sportiva, vidimato dall'Ente gestore, riportando la data, le ore di pesca, le zone di pesca, il tipo di pesca effettuata, la classificazione del pescato e il peso. Il registro dovra' essere tenuto aggiornato a fine pesca, esibito a richiesta all'Ente gestore e consegnato al medesimo Ente alla scadenza dell'autorizzazione.
14. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle attivita' di pesca sportiva nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' di cui al successivo art. 28.
15. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, l'Ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare le modalita' di prelievo delle risorse ittiche.
16. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attivita' di pesca sportiva le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Art. 21.
Disciplina dell'attivita' di pesca professionale

1. Nell'area marina protetta e' vietata la pesca a strascico e con reti derivanti.
2. Nelle zone A e' vietata qualunque attivita' di pesca professionale.
3. Nelle zone B e C e' consentita esclusivamente la piccola pesca artigianale, riservata ai residenti nei comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure nonche' alle imprese e alle cooperative di pesca aventi sede legale nei suddetti comuni alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. Nella zona B la piccola pesca artigianale e' consentita esclusivamente con i seguenti attrezzi e modalita':
a) rete da posta fissa, disposta perpendicolarmente alla linea di costa;
b) con 1 solo palangaro avente un numero massimo di 200 ami di lunghezza massima non inferiore a 22 mm, calato ad una profondita' non inferiore a 40 metri da Punta Chiappa a «Casa del Sindaco» e ad una profondita' non inferiore a 50 m da «Casa del Sindaco» a Punta del Faro, ad esclusione dello specchio acqueo antistante Cala dell'Oro.
5. Nella zona C la piccola pesca professionale e' consentita con i seguenti attrezzi e modalita':
a) rete da posta fissa;
b) con 1 solo palangaro avente un numero massimo di 200 ami di lunghezza massima non inferiore a 22 mm, ad una distanza minima di 50 m dalla costa;
c) mediante «Tonnarella» e «Mugginara», nel periodo marzo - ottobre, nei siti tradizionali in prossimita' di Porto Pidocchio;
d) nella zona B ogni attrezzo da posta fisso, posizionato a distanza inferiore a 100 metri dai siti di immersione di cui ai precedenti articoli 13 e 14, dovra' essere calato un'ora dopo il tramonto e salpato entro le ore 8.00 del mattino seguente.
6. Nelle zone B e C e' inoltre consentita l'attivita' professionale per la pesca del rossetto (Aphia minuta), previa autorizzazione da parte dell'Ente gestore, con i modi e i tempi stabiliti dal Ministero delle politiche agricole e forestali, riservata ai pescatori professionisti in possesso di specifica licenza, che abbiano gia' svolto tale attivita' di pesca, autorizzata dal medesimo Ministero delle politiche agricole e forestali prima della data 31 dicembre 2004.
7. E' fatto divieto di scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
8. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attivita' di pesca professionale deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attivita'.
9. I soggetti legittimati alle attivita' di piccola pesca professionale devono comunicare annualmente all'Ente gestore i periodi, gli attrezzi utilizzati e le modalita' di pesca all'interno dell'area marina protetta ai fini del monitoraggio. Tali comunicazioni vengono riportate su un apposito registro tenuto dall'Ente gestore, delle cui annotazioni viene rilasciata copia ai soggetti stessi.
10. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, l'Ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare ulteriormente le modalita' di prelievo delle risorse ittiche.
11. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attivita' di pesca professionale le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Art. 22.
Disciplina dell'attivita' di pescaturismo

1. Nelle zone A e' vietata qualunque attivita' di pescaturismo.
2. Nelle zone B e C sono consentite le attivita' di pescaturismo, con gli attrezzi e le modalita' stabilite per la pesca professionale al precedente articolo, riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca professionale di cui al precedente articolo, purche' in possesso di idonea licenza all'esercizio della attivita' di pescaturismo.
3. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
4. I soggetti legittimati alle attivita' di pescaturismo sono tenuti a fornire all'Ente gestore informazioni relative alle attivita' di pesca esercitate, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.
5. L'Ente gestore, sentita la Commissione di riserva, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, definisce le misure per lo svolgimento e la promozione delle attivita' di pescaturismo cosi' come definite dalla normativa vigente.
6. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attivita' di pescaturismo le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Titolo IV

DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'
CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA «PORTOFINO»
Art. 23.
Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attivita' consentite nell'area marina protetta, come previste dal decreto di istituzione dell'area marina protetta «Portofino».
2. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente Regolamento.
3. li titolare dell'autorizzazione e' tenuto a conservare presso di se' il titolo autorizzatorio rilasciatogli, al fine di poterlo esibire ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attivita' svolte all'interno dell'area marina protetta, su mera richiesta di questi ultimi.

Art. 24.
Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione e' presentata all'Ente gestore dell'area marina protetta, negli appositi moduli da ritirarsi presso gli uffici amministrativi dell'Ente gestore medesimo, disponibili anche sul sito internet dell'area marina protetta.
2. La modulistica e' predisposta a cura dell'Ente gestore conformemente alle indicazioni sottoindicate. Tali indicazioni (dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione.
3. lI rilascio dell'autorizzazione, ove previsto nei precedenti articoli, implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dall'Ente gestore.
4. La domanda di autorizzazione deve precisare:
a) le generalita' del richiedente;
b) l'oggetto;
c) la natura e la durata dell'attivita', specificando la presunta data di inizio, per la quale l'autorizzazione e' richiesta;
d) il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento per l'attivita' oggetto della domanda di autorizzazione;
e) la formula prescelta per il pagamento dei corrispettivo per l'autorizzazione e i relativi diritti di segreteria.
5. L'Ente gestore si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale, di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le attivita' consentite nell'area marina protetta «Portofino».
6. E' facolta' dell'Ente gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attivita' istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di rilasciare, anche in deroga alle disposizioni dei presente Regolamento, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo.

Art. 25.
Documentazione da allegare

1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento per l'attivita' oggetto della domanda di' autorizzazione.
2. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 26.
Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione

1. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente art. 24 sono esaminate dagli organi tecnici dell'Ente gestore, alla luce delle informazioni fornite all'atto della domanda di cui all'art. 24 e dei criteri di cui al successivo art. 27.
2. L'istanza di autorizzazione e' accolta o rigettata entro massimo 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III.
3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attivita' chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'area marina protetta (balneazione, ormeggio, ancoraggio, diporto, pesca sportiva, immersioni individuali), l'Ente gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.

Art. 27.
Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione

1. L'Ente gestore provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva che permetta di verificare le dichiarazioni effettuate all'atto delle richiesta.
2. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attivita' consentite nelle zone B e C di cui ai precedenti articoli, e' effettuata dall'Ente gestore in base a regimi di premialita' ambientale, turnazione, contingentamento e destagionalizzazione, definito sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale.
3. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attivita' individuali di cui ai precedenti articoli, l'Ente gestore potra' privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.
4. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attivita' d'impresa, l'Ente gestore potra' privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta e dalle imprese e dalle associazioni costituite con maggior numero di soci residenti nel medesimo comune, coerentemente con il decreto istitutivo dell'area marina protetta e con i principi scaturenti dalla legge n. 394/91.
5. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attivita' d'impresa, l'Ente gestore potra' privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti, mediante apposite convenzioni.
6. L'Ente gestore e' tenuto a pubblicizzare anche per via informatica i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attivita', nonche' le procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle attivita' consentite.
7. L'istanza di autorizzazione e' rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:
a) qualora l'attivita' di cui trattasi sia incompatibile con le finalita' dell'area marina protetta;
b) in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dai decreto istitutivo e dal presente Regolamento;
c) qualora emerga la necessita' di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalita' di tutela ambientale dell'area marina protetta.
8. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, cosi' come l'interdizione totale dell'attivita', sara' motivata dall'Ente gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale sottese al provvedimento.
9. lI provvedimento di autorizzazione verra' materialmente rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo art. 28.

Art. 28.
Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria

1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relative autorizzazioni ed i diritti di segreteria.
2. L'entita' dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria di cui ai successivi commi e' stabilita dall'Ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dai Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Il richiedente e' tenuto al pagamento dell'importo stabilito al momento del rilascio dell'autorizzazione, salvo quanto previsto al successivo comma 5.
4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee individuali in zona B e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, e' disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.
5. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai Centri di immersione per lo svolgimento di visite guidate subacquee e attivita' di accompagnamento e supporto alle immersioni subacquee nell'area marina protetta e' disposto su base annuale e triennale. Il richiedente e' tenuto al pagamento del 50% dell'importo stabilito al momento del rilascio dell'autorizzazione e al saldo dei corrispettivo entro 120 giorni dal rilascio dell'autorizzazione. Qualora la richiesta sia presentata entro il 30 novembre dell'anno solare precedente a quello di riferimento, il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e' stabilito in misura ridotta, secondo modalita' definite annualmente dall'Ente gestore.
6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio nell'area marina protetta e' disposto su base giornaliera, settimanale e mensile, in funzione della lunghezza fuori tutto dell'unita' navale. Per la gestione dei servizi di ormeggio e la riscossione sul posto dei corrispettivi per l'autorizzazione alla sosta, l'Ente gestore potra' avvalersi di societa' e soggetti terzi incaricati a tale scopo.
7. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attivita' didattiche e di divulgazione naturalistica nell'area marina protetta e' disposto su base mensile e annuale, in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri dell'unita' navale.
8. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di pesca sportiva nell'area marina protetta e' disposto su base mensile e annuale, in funzione della tipologia di pesca.
9. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono ridotti per i proprietari di unita' navali che attestino il possesso dei requisiti di eco- compatibilita' richiamati al precedente art. 16.
10. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere effettuati con differenti modalita' indicate dall'Ente gestore con successivo provvedimento.
11. L'Ente gestore puo' autorizzare gli operatori e i gestori di servizi che ne facciano richiesta all'uso dei marchio registrato dell'area marina protetta ai fini della divulgazione dell'attivita', determinandone l'eventuale corrispettivo.

Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 29.
Monitoraggio e aggiornamento

1. L'Ente gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attivita' in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e su tale base redige annualmente una relazione sullo stato dell'area marina protetta.
2. L'Ente gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del decreto istitutivo concernenti la delimitazione, le finalita' istitutive, la zonazione e i regimi di tutela per le diverse zone, nonche' le discipline di dettaglio del presente Regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento del decreto istitutivo e/o del presente Regolamento.

Art. 30.
Sorveglianza

1. La sorveglianza nell'area marina protetta e' effettuata dalla Capitaneria di Porto competente, nonche' dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale dell'Ente gestore che svolge attivita' di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.

Art. 31.
Pubblicita'

1. Il presente Regolamento di organizzazione, una volta entrato in vigore sara' affisso insieme al decreto istitutivo, nei locali delle sedi dell'Area marina protetta, nonche' nella presso le sedi legale ed amministrativa dell'Ente gestore.
2. L'Ente gestore provvedera' all'inserimento dei testi ufficiali del presente Regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo dell'area marina protetta nel sito web dell'Area marina protetta.
3. L'Ente gestore provvedera' alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida del presente Regolamento di organizzazione e dei decreto istitutivo dell'area marina protetta presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica con sede all'interno dell'area marina protetta, nonche' presso soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico.
4. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima dovra' assicurare e mantenere l'esposizione del presente Regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo dell'area marina protetta in un luogo ben visibile agli utenti.

Art. 32.
Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive mod ificazioni e integrazioni.
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'Ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attivita' lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilita' solidale del committente, del titolare dell'impresa e dei direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'Ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'Ente gestore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle Autorita' preposte alla sorveglianza dell'Area marina protetta, dovra' essere immediatamente trasmesso all'Ente gestore, che provvedera' ad irrogare la relativa sanzione.
5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai presente articolo saranno imputati al bilancio dell'Ente gestore e destinati al finanziamento delle attivita' di gestione, coerentemente con le finalita' istituzionali dell'Area marina protetta.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone