Gazzetta n. 187 del 11 agosto 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
CIRCOLARE 18 luglio 2008, n. 7666
Attuazione per il 2008 dell'Accordo-quadro siglato il 12 dicembre 2007 tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero e la Conferenza dei rettori delle Universita' italiane.

Premessa.

L'accordo-quadro siglato il 12 dicembre 2007 tra il Ministero dello sviluppo economico (MISE), gia' Ministero del commercio internazionale, l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e la Conferenza dei rettori delle Universita' italiane (CRUI) si inserisce nella politica di internazionalizzazione del Ministero che mira a rafforzare la strategia di sistema-paese mediante il coordinamento delle attivita' promozionali e il concorso di soggetti pubblici e privati.
In un'ottica di internazionalizzazione, l'Accordo-quadro con la Conferenza dei rettori delle Universita' italiane ha come finalita' primaria l'integrazione fra il sistema universitario e il mondo delle imprese per favorire la creazione e lo scambio della conoscenza, la ricerca e la formazione. In particolare, la finalita' e' quella di valorizzare le Universita' italiane nelle loro interconnessioni con il sistema economico nazionale e con le omologhe estere, sotto la duplice veste di:
soggetti a cui e' demandata prioritariamente la creazione di conoscenza e l'alta formazione, fattori fondamentali per lo sviluppo e la crescita del sistema Paese;
canali per l'acquisizione, lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze specialistiche e innovative, che fanno da supporto ai processi di internazionalizzazione delle imprese e di acquisizione di una maggiore competitivita'.
L'Accordo quadro mira pertanto a favorire 1'intgrazione fra la produzione di conoscenze in una dimensione di internazionalizzazione del sistema universitario e il mondo delle imprese.
Tale obiettivo e' perseguito mediante l'elaborazione di progetti comuni tra Universita', imprese ed altri soggetti interessati, per sviluppare efficaci collegamenti tra i fabbisogni delle imprese - in termini sia di alta formazione, che di ricerca nei settori ad elevato contenuto tecnologico - e le disponibilita' del sistema accademico nazionale, accompagnando cosi' le imprese nella sperimentazione di nuove strategie.
Inoltre, il sostegno pubblico all'attivita' congiunta fra Universita' ed Impresa si propone di favorire l'inserimento delle PMI nelle collaborazioni con l'estero avviate dalle Universita' e di ampliare le possibilita' di implementazione all'estero di progetti innovativi e di brevetti.
L'Accordo-quadro, tenendo conto delle specifiche finalita' e delle peculiarita' del sistema universitario italiano, demanda (art. 3) al Ministero il compito di individuare le priorita', le risorse e le procedure relative alla selezione e al finanziamento dei progetti. Lo stesso art. 3 stabilisce che la valutazione dei progetti sia realizzata con l'apporto di un Comitato costituito ad hoc (art. 4), presieduto dal Direttore generale della Direzione promozione scambi del Ministero dello sviluppo economico e composto da altri 4 membri, in rappresentanza rispettivamente del Ministero, degli affari esteri, del Ministero dell'istruzione universita' e ricerca, della CRUI e dell'ICE, di seguito denominato «Comitato di valutazione».
Il Ministero e l'ICE, per quanto di competenza, procedono al co-finanziamento dei progetti.
Le «Linee di indirizzo per l'attivita' promozionale» emanate dal Ministro dello sviluppo economico costituiscono il quadro di riferimento per l'individuazione delle priorita' geografiche e settoriali.
Alla luce di quanto sopra, per l'attuazione dell'Accordo per l'anno 2008 dovra' farsi riferimento al co-finanziamento di progetti congiunti «sistema universitario - sistema imprenditoriale», in conformita' alle indicazioni contenute nella presente Circolare.
Art. 1.
Tipologia dei progetti

1. I progetti sono presentati dalle Universita', singole o associate, in partenariato con singole imprese, anche in associazione tra loro; possono inoltre partecipare ai progetti i Parchi scientifici e tecnologici, i Distretti produttivi, i Centri di ricerca pubblici e privati, gli Enti territoriali.
2. I progetti devono mirare a sviluppare la collaborazione all'estero nel campo della ricerca applicata, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, con il coinvolgimento di almeno un'impresa italiana.
3. Per dare ai progetti un concreto orientamento all'internazionalizzazione, in essi deve essere effettivamente coinvolta almeno un'Universita' straniera o un centro di ricerca estero. Tale coinvolgimento deve risultare da una formale lettera di impegno o da altre forme di accordo da allegare alla Scheda tecnica di cui all'art. 3.
4. I progetti possono inoltre prevedere:
a) il finanziamento di azioni integrative da parte di altre amministrazioni o enti pubblici;
b) il partenariato con aggregazioni di PMI, finalizzate alla realizzazione del progetto.
5. I progetti dovranno essere realizzati entro un periodo massimo di 18 mesi a decorrere dalla data della stipula del contratto con l'ICE.
 
Art. 2.
Risorse e co-finanziamento

1. La copertura finanziaria dei progetti e' ripartita al 50% tra Universita' e MISE/ICE.
2. Fermo rimanendo il principio del co-finanziamento al 50%, le Universita' possono coprire la quota di partecipazione con risorse interne, mentre i soggetti partner imprenditoriali devono partecipare al progetto con un apporto finanziario.
3. La quota a carico MISE/ICE per ciascun progetto non puo' comunque superare i 125.000,00 Euro.
4. Le spese ammissibili al co-finanziamento sono indicate nell'allegato A della presente circolare.
5. Per il periodo 2008/2009, la quota MISE/ICE sara' coperta dai fondi per il Programma promozionale ICE, nell'ambito della quota gia' allocata a questo fine nel programma stesso, pari a Euro 3.000.000,00, salvo intervento di fondi aggiuntivi destinati allo scopo da disposizioni successive.
 
Art. 3.
Modalita' di elaborazione e presentazione dei progetti

1. Le Universita' presentano i progetti e le relative domande di finanziamento utilizzando la scheda tecnica allegata alla presente circolare (Allegato B).
2. La domanda di finanziamento e la scheda tecnica vengono presentate, anche su supporto informatico, all'Istituto nazionale per il commercio estero - Dipartimento formazione, via Liszt 21 - 00144 Roma, nonche' via e-mail all'indirizzo accordo.crui@ice.it, entro e non oltre il 10 ottobre 2008.
3. L'ICE puo' richiedere ai proponenti eventuali chiarimenti o integrazioni della documentazione ricevuta. Tutti i chiarimenti o le integrazioni oggetto della richiesta dell'ICE devono essere forniti entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, pena l'esclusione del progetto.
 
Art. 4.
Selezione dei progetti

1. L'ICE svolge una pre-istruttoria sui progetti pervenuti e ne sottopone i risultati al Comitato di valutazione, che decide in merito all'ammissibilita' degli stessi.
2. Il Comitato di valutazione si riunisce entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
3. La valutazione e la selezione dei progetti deve concludersi entro centoventi giorni dalla prima riunione del Comitato di valutazione. Al termine della valutazione il Comitato elabora una graduatoria dei progetti e la trasmette al Ministero dello sviluppo economico.
4. Entro quindici giorni dalla definizione della graduatoria il Ministero comunica ai proponenti l'esito della selezione.
5. Tra i criteri di selezione per l'ammissibilita' dei progetti vengono considerati:
la conformita' con le indicazioni contenute nella presente circolare;
la completezza della documentazione presentata;
la coerenza con le «Linee di indirizzo per l'attivita' promozionale» del Ministero.
Sono considerati elementi di valutazione:
la chiarezza di esposizione dei contenuti e delle ricadute del progetto;
l'innovativita' delle iniziative o delle metodologie proposte;
il grado di collaborazione con i sistemi produttivi, Distretti, Parchi scientifici e tecnologici;
il grado di internazionalizzazione del progetto;
il coinvolgimento di imprese estere;
il finanziamento di azioni integrative da parte di amministrazioni o enti pubblici;
il partenariato con aggregazioni di PMI finalizzato alla realizzazione del progetto.
 
Art. 5.
Gestione dei progetti

1. A completamento di ogni progetto, ciascun beneficiano dovra' inviare al Ministero dello sviluppo economico una relazione finale che evidenzi i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi e ai parametri precedentemente prefissati.
2. Nella gestione delle risorse finanziarie, fermo restando l'importo complessivo del progetto, sono ammessi scostamenti e compensazioni nei limiti del 20% delle singole voci di spesa.
3. Gli Uffici all'estero dell'ICE potranno fornire assistenza in loco per la realizzazione dei progetti.
 
Art. 6.
Erogazione dei finanziamenti

L'erogazione del co-finanziamento da parte dell'Istituto nazionale per il commercio estero avra' luogo in tre tranche, dietro presentazione dei documenti di spesa, come definiti all'art. 7:
le prime due franche saranno erogate in base allo stato avanzamento lavori;
la terza tranche sara' erogata a conclusione del progetto.
 
Art. 7.
Rendicontazione delle spese

Al fine della rendicontazione dei progetti, i proponenti sono tenuti a presentare all'ICE la relativa documentazione di spesa. Nel caso di costi vivi, devono essere allegati i relativi giustificativi di spesa. Nel caso di costi figurativi (risorse in natura), e' richiesta un'analitica autocertificazione.
La presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2008
Il direttore generale

per la promozione degli scambi

Caprioli
 
Allegato A

----> Vedere allegato a pag. 22 <----
 
Allegato B

----> Vedere allegato alle pagg. 23-24 <----
 
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