Gazzetta n. 187 del 11 agosto 2008 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DELL' AQUILA
DECRETO RETTORALE 17 luglio 2008
Modificazioni allo Statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare gli articoli 6, 7 e 16;
Visto il decreto rettorale 196 - 0072 del 30 dicembre 1996, con il quale e' stato emanato lo Statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila, e successive modificazioni e integrazioni;
Viste le delibere del senato accademico n. 110/2008 del 29 aprile 2008 e n. 111/2008 del 29 aprile 2008 con le quali sono state approvate le modifiche agli articoli 6, 12 e 32 del vigente Statuto di Ateneo;
Vista la delibera del senato accademico n. 217/2008 del 18 giugno 2008 con la quale le modifiche di Statuto sono state confermate in seconda approvazione;
Vista la nota MUR n. 2341 (acquisita agli atti con prot. n. 30513 il 15 luglio 2008) con la quale il Ministero comunica di non avere osservazioni da formulare in merito alla rettifica;
Decreta:

Art. 1.
Il comma 4 dell'art. 6 dello Statuto di Ateneo e' modificato come segue:
«4. La partecipazione dell'Universita' puo' essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati al comma precedente e con oneri a carico del comodatario. La licenza a qualsiasi titolo di uso della denominazione e dello stemma dell'Universita', fatto salvo in ogni caso il prestigio dell'Ateneo, e' autorizzata dal Senato Accademico. L'Universita' puo' inoltre partecipare, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e programmi di ricerca e ad attivita' di consulenza, trasferimento tecnologico, formazione del personale e ad ulteriori iniziative ritenute conformi agli scopi dell'Universita' in collaborazione e per conto di enti ed imprese locali, nazionali, internazionali ed estere. A tal fine puo' stipulare apposite convenzioni che possono prevedere anche l'attivazione di contratti di lavoro a termine per personale ricercatore e tecnico-amministrativo.
Nell'ambito di specifici accordi di collaborazione e delle proprie attivita' istituzionali, e' possibile consentire, per periodi predeterminati e con il consenso degli interessati, l'utilizzazione del proprio personale presso altri enti ed istituzioni nazionali, internazionali ed estere.».
 
Art. 2.
Il comma 2 dell'art. 12 dello Statuto di Ateneo e' modificato come segue:
«2. Le rappresentanze di cui alle lettere f) e g) del comma precedente partecipano a tutte le discussioni del Senato ed hanno diritto di voto sulle materie di cui all'art. 13 dello Statuto. Tali rappresentanze non godono di diritto di voto esclusivamente per le questioni implicanti valutazioni sull'attivita' scientifica dei singoli.».
 
Art. 3.
La lettera c) del comma 1 dell'art. 32 dello Statuto di Ateneo e' modificato come segue:
«c) delibera la destinazione dei posti di professore di ruolo e le modalita' di copertura e procede alle relative chiamate;».
L'Aquila, 17 luglio 2008
Il rettore: di Orio
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone