Gazzetta n. 188 del 12 agosto 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 29 luglio 2008
Riconoscimento, al sig. Bosio Cristian, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Vista l'istanza del Sig. Bosio Cristian, cittadino italiano, nato a Trento il 28 settembre 1975, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «avvocato»;
Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico «Laurea in giurisprudenza» conseguito presso l'Universita' degli studi di Trento in data 19 gennaio 2005 e che detto titolo e' stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 19 marzo 2007 dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»;
Considerato che e' iscritto all'«Illustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 18 ottobre 2007;
Preso atto altresi' che l'istante ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento come attestato in data 9 gennaio 2008;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 23 maggio 2008;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;
Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;
Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.
Al sig. Bosio Cristian, cittadino italiano, nato a Trento il 28 settembre 1975, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati», e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 29 luglio 2008
Il direttore generale: Frunzio
 
Allegato A

a) il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova orale e' unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta della candidata tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.
c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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