Gazzetta n. 188 del 12 agosto 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 2008
Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3695).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008 n. 90 convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2008, n. 123;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2007, con il quale lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania e' stato prorogato al 30 novembre 2008, nonche' l'art. 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori diposizioni di protezione civile» con cui il predetto stato d'emergenza e' stato differito al 31 dicembre 2009;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682 recante l'organizzazione delle Strutture di Missione di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2008, n. 3685;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° luglio 2008, n. 3686, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per la definizione delle attivita' delle pregresse gestioni commissariali ed in particolare l'art. 8 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008;
Visto l'avvio delle attivita' di raccolta differenziata sul territorio regionale nonche' la costituzione del Consorzio unico ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
Tenuto conto che gli impianti presenti nel territorio della regione Campania non presentano le volumetrie disponibili ad accogliere la frazione umida organica prodotta giornalmente nel medesimo territorio regionale;
Ravvisata la necessita' e l'urgenza di conferire tempestivamente la frazione umida organica nelle more che vengano realizzati adeguati impianti di compostaggio derivanti anche dalla conversione degli ex impianti di CDR;
Preso atto, in particolare, della situazione di somma urgenza di cui all'art. 1 della richiamata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008 e della necessita' di porre in essere misure straordinarie di presidio e di tutela dei luoghi di lavoro, nelle more della realizzazione di un piano straordinario complessivo di messa in sicurezza;
Ritenuto di dover istituire un'apposita Struttura di Missione al fine di assicurare il necessario supporto operativo, tecnico ed amministrativo al Sottosegretario di Stato attraverso l'opportuno raccordo con i Commissari ad acta di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2008, n. 3693, nonche' con la Missione Tecnica Operativo Impiantistica al fine del necessario coordinamento degli interventi e degli adempimenti di adeguamento degli impianti, degli stabilimenti e relativa organizzazione del lavoro, anche a carattere straordinario, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche per l'apertura e la gestione di cantieri di lavoro;
Ritenuto, altresi', opportuno assicurare la medesima attivita' da parte della Struttura di Missione anche per l'apertura e la gestione di cantieri di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni ed integrazioni anche relativamente agli adempimenti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
Ritenuta la necessita' di provvedere ad apportare ulteriori modifiche ed integrazioni al sopra citato quadro normativo al fine di accelerare le iniziative dirette al superamento del contesto emergenziale in atto nella regione Campania;
Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nominato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90;

Dispone:

Art. 1.

1. Nell'ambito dei compiti attribuiti dall'art. 2, comma 7-bis, del decreto legge n. 90 del 23 maggio 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, la Missione Tecnica Operativo Impiantistica di cui all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, deve ritenersi altresi' autorizzata, impiegando personale e mezzi delle Forze Armate, ad effettuare le necessarie verifiche e i controlli dei rifiuti come contrassegnati dai codici CER ai sensi dell'art. 6-ter del decreto legge citato, al momento dell'ingresso agli impianti autorizzati alla gestione e allo smaltimento, anche mediante l'impiego di appositi apparati per la verifica della radioattivita', nonche' ad accertare che gli automezzi in ingresso presso gli impianti abbiano le necessarie autorizzazioni per il conferimento dei rifiuti.
 
Art. 2.

1. Al fine di far fronte alle maggiori ed ulteriori esigenze di trattamento delle frazioni umide provenienti dalla raccolta differenziata nei comuni della regione Campania, e di ridurre le percentuali di rifiuto biodegradabile da smaltire in discarica, nelle more del completamento e successiva attivazione degli impianti di compostaggio in corso di realizzazione sul territorio della medesima regione, gli impianti di compostaggio siti sul territorio nazionale possono aumentare la capacita' gia' ammessa dal provvedimento di autorizzazione alla gestione, rilasciato all'esito della procedura semplificata o ordinaria, sino alla percentuale del 10% della capacita' di trattamento totale, per poter ricevere, laddove tecnicamente possibile, i soli rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata dei comuni della Regione Campania secondo gli indirizzi e le modalita' definite dal Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti Campania, tenuto conto delle norme regionali in materia di importazione di rifiuti destinati al riciclo/recupero, prodotti in ambiti extra regionali, fatto salvo il contrario avviso delle Regioni interessate.
 
Art. 3.

1. Nell'ambito delle attivita' convenzionali necessarie ad assicurare che la complessiva gestione del servizio di smaltimento rifiuti nella regione Campania prosegua in termini di massima efficacia senza soluzione di continuita', e per il compimento delle occorrenti attivita' solutorie di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° luglio 2008, n. 3686, la Missione Gestione Contenzioso e Situazione creditoria e debitoria pregressa, di cui all'art. 1 della medesima ordinanza, e' autorizzata alla sottoscrizione di appositi negozi di accertamento delle pregresse situazioni creditorie e debitorie, con effetti estintivi delle pretese e delle eventuali controversie in corso, nonche' al successivo pagamento, anche a titolo di parziale anticipazione, di quanto riconosciuto dovuto, con riferimento alle pregresse gestioni affidate ai Commissari delegati di cui all'art. 1 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2008, n. 3639, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 dell'11 gennaio 2008, e in data 30 gennaio 2008, n. 3653, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2008.
2. Il Capo della Missione Gestione Contenzioso e Situazione creditoria e debitoria pregressa, di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3686 del 1° luglio 2008, e' autorizzato a nominare un soggetto attuatore cui demandare l'istruttoria e la proposta delle attivita' solutorie previste dall'art. 12 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
 
Art. 4.

1. Il Consorzio Unico di cui al decreto legge 23 maggio 2008 n. 90, convertito, con modificazioni, in legge n. 123 del 14 luglio 2008, e' costituito dai Comuni che alla data della presente ordinanza si avvalgono, per la gestione del servizio di raccolta differenziata, dei Consorzi disciolti delle Province di Napoli e Caserta, nonche' dai Comuni soggetti alle disposizioni di cui al comma 3.
2. Al fine di garantire i diritti quesiti, la continuita' dell'azione amministrativa, l'efficacia e l'efficienza dei servizi in corso di svolgimento, restano validi gli affidamenti del servizio di raccolta differenziata adottati, alla data della presente ordinanza, dai Comuni dei disciolti Consorzi delle Province di Napoli e Caserta.
3. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, al fine di garantire l'effettiva applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, della legge 5 luglio 2007, n. 87, nonche' per assicurare una unitaria e funzionale gestione della raccolta differenziata da parte del Consorzio Unico, anche nelle more della costituzione delle societa' provinciali di cui all'art. 20 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 e successive modifiche e integrazioni, sono annullate le procedure di gara relative all'affidamento del servizio di raccolta differenziata bandite e non ancora aggiudicate alla data della presente ordinanza.
4. Al fine di garantire il rispetto dell'obbligo dei Comuni di avvalersi dei Consorzi di bacino della regione Campania per la raccolta differenziata, e nelle more della costituzione delle societa' provinciali di cui all'art. 20 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 e successive modifiche e integrazioni, gli eventuali provvedimenti di affidamento del servizio del ciclo integrato dei rifiuti e/o del servizio di raccolta differenziata a soggetti diversi dai Consorzi di bacino, adottati dai Comuni successivamente alla data della presente ordinanza, sono nulli di diritto e gli amministratori ed i dirigenti sono responsabili dei danni eventualmente subiti dall'Amministrazione e dai terzi in buona fede. Il Segretario Comunale dell'Ente e' tenuto ad inviare i relativi atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti.
5. I pagamenti al Consorzio Unico, ovvero, nelle more della costituzione della relativa contabilita', ai disciolti consorzi delle Province di Napoli e Caserta, sono garantiti anche in deroga alle disposizioni normative relative alla regolarita' contributiva e previdenziale, nonche' in deroga al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n. 40.
 
Art. 5.

1. Ai Commissari ad acta nominati ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008 e' riconosciuto un compenso determinato con apposito provvedimento del Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
2. Gli oneri di cui al comma 1 gravano sulla contabilita' speciale intestata al Capo della Missione Tecnica Operativo Impiantistica.
 
Art. 6.

1. Per le finalita' di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2008, n. 3693 e attesa la necessita' di porre in essere misure urgenti e straordinarie di presidio e di tutela dei luoghi di lavoro, nelle more della realizzazione di un piano straordinario complessivo di messa in sicurezza degli impianti, al fine di assicurare il necessario coordinamento degli interventi e degli adempimenti di adeguamento degli impianti, degli stabilimenti e relativa organizzazione del lavoro, anche a carattere straordinario, l'apertura e la gestione di cantieri di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche' per gli adempimenti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e' autorizzato ad istituire presso il Dipartimento della protezione civile una apposita Struttura di Missione di non piu' di 10 unita' denominata «Missione Sicurezza».
2. L'incarico di Capo della Struttura di missione costituisce incarico dirigenziale di livello generale ed e' conferito con provvedimento del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ad un Dirigente Generale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco da collocarsi in posizione di fuori ruolo in deroga ai limiti numerici previsti dall'art. 133, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, circa il numero massimo di dirigenti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco collocati in comando e fuori ruolo.
3. Il Capo della Struttura di Missione di cui al comma 1 della presente ordinanza e' altresi' incaricato della realizzazione del piano straordinario complessivo di messa in sicurezza degli impianti di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2008, n. 3693. Le attivita' necessarie alla realizzazione del piano straordinario sono poste in essere dalla Missione Tecnica Operativo Impiantistica a valere sulle risorse disponibili alla medesima missione.
4. Per il soddisfacimento delle esigenze temporanee della Struttura di Missione di cui al comma 1, il Sottosegretario di Stato, nel limite di 10 unita', e' autorizzato ad avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' ad avvalersi di personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che viene posto in posizione di comando, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita' nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
5. Al personale civile non dirigenziale, in servizio ai sensi del comma 4, e' attribuito il trattamento economico accessorio previsto per il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, ivi incluso il trattamento economico di cui all'art. 22 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536.
6. Ad eccezione delle competenze accessorie, comprensive di eventuali specifiche indennita' di funzione, gli oneri relativi al trattamento economico spettante al personale proveniente da pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, chiamato in servizio ai sensi del comma 4, sono posti, anche in deroga alla normativa vigente, a carico delle amministrazioni di appartenenza.
7. Il Sottosegretario di Stato e', altresi', autorizzato ad avvalersi di personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che viene temporaneamente messo a disposizione dalle Amministrazioni di appartenenza. Al personale di cui al presente comma e' attribuito per il servizio prestato nella regione Campania il trattamento economico di cui all'art. 22 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536 nonche', ove non residente nella medesima regione, il trattamento di missione dal luogo di residenza.
8. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2008, n. 3693 le parole «, elaborato dalla Missione tecnico operativo - impiantistica» sono soppresse.
9. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sulla contabilita' speciale intestata al Capo della Missione Tecnica Operativo Impiantistica.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 luglio 2008

Il Presidente: Berlusconi
 
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