Gazzetta n. 189 del 13 agosto 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 30 luglio 2008 |
Riconoscimento, alla sig.ra Gherardini Maria Teresa, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione in Italia. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti» ; Preso atto della sentenza del T.A.R. Lazio n. 1979/08 del 20 febbraio 2008, che annulla il decreto del direttore generale della giustizia civile del Ministero della giustizia del 6 dicembre 2002; Rilevato che il decreto annullato dal TAR Lazio disponeva, in via di autotutela, l'annullamento del precedente decreto del 1° febbraio 2000 con cui alla sig.ra Gherardini Maria Teresa, veniva riconosciuto il titolo professionale di psicologo conseguito in Gran Bretagna ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo; Considerato che detto annullamento veniva disposto a seguito della verifica della mancata rispondenza del titolo conseguito dalla sig.ra Gherardini rispetto alla normativa inglese di recepimento della direttiva 89/48/CEE, lo «Statutory Instrument» n. 824 del 1991, il cui allegato C contiene una lista delle professioni regolamentate nel Regno Unito ai fini della direttiva europea indicata, con l'elenco delle autorita' designate per tali professioni; che, in tale lista, la professione di «psicologo» viene designata con la qualifica «chartered psychologist», che indica un particolare grado di iscrizione alla British Psychological Society, mentre la sig.ra Gherardini risultava essere in possesso del solo titolo di «Graduate Member»; Rilevato pertanto che la sig.ra Gherardini rientra nella tipologia della professione «non regolamentata» nel Regno Unito, e che - ai fini del riconoscimento - deve dimostrare il possesso di due anni di esperienza professionale, che al momento dell'emissione del decreto di annullamento in via di autotutela non possedeva; Vista l'istanza della sig.ra Gherardini Maria Teresa, nata a Vinci (Firenze) il 3 ottobre 1942, cittadina italiana, diretta a dare esecuzione alla sentenza su indicata; Preso atto altresi' della nuova documentazione prodotta dalla richiedente, relativa alla pluriennale esperienza professionale maturata, oltre che all'avvenuto svolgimento del tirocinio di un anno prescritto dal decreto del 1° febbraio 2000; Preso atto di quanto disposto dal T.A.R. Lazio nella sentenza n. 1979/08 del 20 febbraio 2008, che riserva a questa Amministrazione le statuizioni consequenziali alla sentenza stessa; Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 23 maggio 2008; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria; Ritenuto che la richiedente abbia conseguito una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'iscrizione in Italia della professione di «psicologo» - sezione A dell'albo, senza misure compensative;
Decreta:
Alla sig.ra Gherardini Maria Teresa nata a Vinci (Firenze) il 3 ottobre 1942, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» e l'esercizio della professione in Italia. Roma, 30 luglio 2008
Il direttore generale: Frunzio |
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