Gazzetta n. 189 del 13 agosto 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 21 luglio 2008
Diniego dell'abilitazione all'istituto «Scuola di psicoterapia cognitivo comportamentale integrata ad orientamento psicofisiologico», ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
per l'universita'

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonche' l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto: « Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia"»;
Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
Visto il decreto in data 23 febbraio 2007 con il quale e' stata respinta l'istanza di riconoscimento proposta dall'istituto « Scuola di psicoterapia ad orientamento psicoficiologico"»;
Vista l'istanza di reiterazione con la quale l'istituto «Scuola di psicoterapia cognitivo comportamentale integrata ad orientamento psicofisiologico"» ha chiesto nuovamente l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma, via degli Etruschi, 36/38, per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80 unita';
Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalita' di cui al richiamato comma 5;
Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 27 giugno 2008, esaminata la reiterazione dell'istanza di riconoscimento, a conclusione della attivita' istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, rilevando in particolare che la domanda reiterata, pur con i cambiamenti apportati non modifica il giudizio negativo precedentemente emesso dalla Commissione; inoltre segnala che il cambiamento della denominazione della scuola non riflette una effettiva modificazione del contenuto; un esame attento della docenza non consente di dare giudizio positivo sulla qualificazione e adeguatezza dello staff docente; infine la documentazione addotta sull'efficacia clinica da parte di esperti psicoterapeuti ha valore puramente anedottico;
Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.
L'istanza di riconoscimento proposta dall'istituto «Scuola di psicoterapia cognitivo comportamentale integrata ad orientamento psicofisiologico"» con sede in Roma, via degli Etruschi, 36/38, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 e' respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 luglio 2008

Il direttore generale: Masia
 
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