Gazzetta n. 189 del 13 agosto 2008 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
DELIBERAZIONE 23 luglio 2008
Procedura sanzionatoria per violazione delle disposizioni statistiche e della normativa in materia di monetazione metallica.

IL DIRETTORE GENERALE

1. Fonti normative e responsabile del procedimento.
Per la violazione degli obblighi di segnalazioni statistiche in materia valutaria e di bilancia dei pagamenti e' prevista l'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi degli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, nonche' del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 gennaio 2008.
L'irrogazione di sanzioni amministrative e' altresi' prevista per la violazione delle disposizioni in materia di monetazione metallica, di cui all'art. 52-bis del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
La procedura sanzionatoria prevede lo svolgimento da parte della Banca d'Italia di fasi procedimentali, per le quali e' responsabile il titolare dell'Unita' organizzativa (Capo del servizio) competente, secondo quanto indicato nel provvedimento della Banca d'Italia del 21 dicembre 2007:
Servizio informazioni sistema creditizio ovvero Servizio Statistiche economiche e finanziarie, secondo le rispettive competenze, per le violazioni riguardanti le disposizioni statistiche;
Servizio cassa generale per le violazioni delle disposizioni in materia di monetazione metallica.
Il responsabile del procedimento puo' designare dirigenti addetti all'Unita' organizzativa competente per lo svolgimento di singoli atti. 2. Articolazione delle fasi procedimentali di competenza della Banca d'Italia.
La procedura per l'irrogazione delle sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni statistiche e in materia di monetazione metallica si articola, per quanto di competenza della Banca d'Italia, come segue:
a) contestazione degli addebiti;
b) adempimenti a fronte dell'esercizio della facolta' di oblazione (per le sole violazioni in materia statistica);
c) ricezione delle controdeduzioni ed eventuali audizioni;
d) valutazione del complesso degli elementi istruttori ai fini della proposta di:
archiviazione del procedimento;
trasmissione degli atti del procedimento, unitamente a una relazione illustrativa, al Ministro dell'economia e delle finanze, per l'eventuale irrogazione delle sanzioni;
e) assunzione della decisione. a) Contestazione degli addebiti.
Il procedimento sanzionatorio ha inizio con la contestazione formale da parte della Banca d'Italia, nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili, delle violazioni riscontrate.
L'avvio del procedimento e' disposto dal Capo del servizio in qualita' di responsabile, sulla base delle risultanze emerse dall'analisi svolta dalle competenti unita' organizzative di base del Servizio medesimo.
La lettera di contestazione e' notificata alle parti sulla base di quanto disposto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Il termine per le fasi procedimentali avviate d'ufficio dalla Banca d'Italia decorre dal primo atto di impulso della Banca stessa.
La formale contestazione degli addebiti contiene, fra l'altro:
il riferimento all'atto di accertamento o alla documentazione acquisita sulla base della quale e' emersa l'irregolarita';
la descrizione dell'irregolarita';
l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie (compresi i limiti, minimo e massimo, entro cui e' prevista la sanzione);
l'invito a far pervenire alla Banca d'Italia, entro il termine di novanta giorni, prorogabile fino a un massimo di centottanta, dalla data di notifica della contestazione eventuali scritti difensivi e documenti nonche' la richiesta di audizione. b) Adempimenti connessi con l'oblazione.
Per i soli procedimenti sanzionatori per violazione delle disposizioni statistiche, qualora siano intervenuti entro i termini gli adempimenti oblatori previsti dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 148/1988, viene adottato il provvedimento di estinzione dell'illecito, dandone comunicazione all'interessato. c) Ricezione delle controdeduzioni ed eventuali audizioni
I soggetti ritenuti responsabili delle violazioni riscontrate, che non esercitano la facolta' di oblazione, possono presentare controdeduzioni alla Banca d'Italia in ordine agli addebiti contestati, attraverso scritti difensivi e documenti, nonche' chiedere di essere sentiti entro il termine di 90 giorni, prorogabile fino a un massimo di 180 giorni, dalla data di ricezione dell'atto di contestazione. d)-e) Valutazione degli elementi istruttori e decisione del Direttorio.
Il capo del servizio, responsabile del procedimento, esaminate le controdeduzioni del soggetto nei cui confronti e' stata effettuata la contestazione e valutato il complesso degli elementi informativi raccolti dall'unita' organizzativa di base competente durante l'istruttoria, trasmette al Direttorio le proprie conclusioni, volte:
ad archiviare il procedimento;
a rimettere la documentazione al Ministro dell'Economia e delle finanze per la successiva irrogazione della sanzione, unitamente alla relazione illustrativa di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 148/1988.
Il Direttorio, tenuto conto delle risultanze istruttorie, procede, quindi, ad archiviare il procedimento ovvero a trasmettere gli atti al Ministro dell'economia e delle finanze.
La fase procedimentale di competenza della Banca d'Italia si conclude entro il termine di 180 giorni previsto dalla legge per la trasmissione degli atti al Ministro dell'economia e delle finanze. Il suddetto termine decorre dalla data di scadenza del termine per la ricezione degli scritti difensivi, nonche' per la richiesta dell'eventuale audizione.
Della trasmissione degli atti al Ministro ovvero dell'avvenuta archiviazione del procedimento e' data comunicazione agli interessati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
L'inosservanza del termine di 180 giorni per l'invio degli atti al Ministro dell'Economia e delle finanze o l'omessa comunicazione agli interessati comportano l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le infrazioni contestate.
Roma, 23 luglio 2008

Il direttore generale: Saccomanni
 
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