Gazzetta n. 190 del 14 agosto 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 28 luglio 2008
Riconoscimento, alla sig.ra Gandarilla Irma Del Carmen, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Vista l'istanza della sig.ra Gandarilla Irma Del Carmen, nata il 16 dicembre 1970 a Citta' del Messico, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206 del 2007, il riconoscimento del proprio titolo professionale di avvocato conseguito in Messico ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciada en Derecho» presso la «Universidad Nacional Autonoma de Mexico» nel giugno 1998;
Considerato che la richiedente ha ottenuto la registrazione del suo titolo accademico presso la Direzione generale per le professioni, del Ministero della pubblica istruzione, come attestato dal tesserino di abilitazione professionale prodotto;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 18 aprile 2008;
Considerato il conforme parere del Consiglio nazionale forense nella seduta sopra indicata;
Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Gandarilla Irma Del Carmen, nata il 16 dicembre 1970 a Citta' del Messico, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A), che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 28 luglio 2008
Il direttore generale: Frunzio
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale. e una e' scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere all'esame orale solo se abbia superato con successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia all'interessato e certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone