Gazzetta n. 190 del 14 agosto 2008 (vai al sommario)
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO
COMUNICATO
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303 recante «Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante «Codice in materia di protezione di dati personali» e, in particolare, gli articoli 20, comma 2, 21, comma 2 e 181, comma 1 lettera a);
Considerato che, ai sensi del citato art. 20, comma 2, nei casi in cui una disposizione di legge specifichi le finalita' di rilevante interesse pubblico ma non i tipi di dati sensibili e le operazioni eseguibili, il trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici con atto di natura regolamentare;
Visto il provvedimento generale del Garante 30 giugno 2005 sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2005, n. 170, che ha suggerito un modello per l'individuazione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili;
Considerata l'esigenza di particolare tutela per l'interessato nell'effettuazione delle operazioni di interconnessione, raffronto tra banche dati gestite da diversi titolari del trattamento o con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare, delle operazioni svolte pressoche' interamente mediante siti web o volte a definire in forma completamente automatizzata il profilo o la personalita' degli interessati nonche' delle operazioni di comunicazione e diffusione;
Ritenuto di individuare analiticamente negli allegati con riferimento alle predette operazioni quelle effettuate da questo Istituto ed in particolare i raffronti tra banche dati gestite da diversi titolari o con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dall'Istituto nonche' le comunicazioni;
Ritenuto, altresi', di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questo Istituto deve necessariamente svolgere per perseguire le finalita' di rilevante interesse pubblico individuate per legge (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, blocco, cancellazione, distruzione);
Considerato che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra e' stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie prevista dall'art. 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilita' dei dati sensibili e giudiziarie utilizzati rispetto alle finalita' eseguite; alla indispensabilita' delle predette operazioni per il perseguimento delle finalita' di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonche' alla esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni;
Acquisito, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g) del Codice il parere favorevole, ma condizionato al rispetto di alcune indicazioni formulate sullo schema di regolamento, espresso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 25 luglio 2006;
Apportate allo schema di regolamento le modificazioni ed integrazioni in conformita' al predetto parere;
Acquisito l'ulteriore parere favorevole del Garante espresso nella riunione del 28 febbraio 2007;
Visto il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito in legge 26 febbraio 2007, n. 17 che ha prorogato il termine per l'adozione del regolamento al 28 febbraio 2007;
A d o t t a
il seguente regolamento
Art. 1.
Ambito del trattamento
1. Il presente regolamento individua i tipi di dati sensibili e giudiziari che possono essere trattati e di operazioni eseguibili presso 1'ISPESL - Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro - nello svolgimento delle proprie attivita' istituzionali.
 
Art. 2.
Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili
1. In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali gli allegati dal n. 1 al n. 7, che costituiscono parte integrante del presente regolamento, recano l'individuazione dei dati trattati e delle operazioni eseguibili, in relazione alle finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite dall'ISPESL e previste dagli articoli 67, 68, 71, 85, 95, 98 e 112 del Codice.
 
Art. 3.
Pertinenza, completezza e indispensabilita'
1. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilita' rispetto alle finalita' perseguite nei singoli casi, specie nell'ipotesi in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.
2. Le operazioni di raffronto e comunicazione individuate sono ammesse soltanto se indispensabili al perseguimento delle finalita' di rilevante interesse pubblico indicate nel presente regolamento nonche' nel rispetto dei limiti eventualmente derivanti dalla legge o da regolamenti, oltre che dalle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
3. I raffronti con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dall'Istituto sono consentiti soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilita' nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilita' nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalita' stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono (art. 22 del d.lgs. n. 196/2003).
4. Qualora l'Istituto nell'espletamento della propria attivita' venga a conoscenza, ad opera dell'interessato, di dati sensibili o giudiziari non indispensabili allo svolgimento di obblighi o compiti di cui agli allegati, tali dati ai sensi dell'art. 11, comma 2, non potranno essere utilizzati in alcun modo, salvo che per l'eventuale conservazione a norma di legge dell'atto o del documento che li contiene.
5. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali, ai sensi degli articoli 11 e 22, comma 5 del Codice.
 
Allegato n. 1
Denominazione del trattamento
Attivita' relativa all'instaurazione e gestione del rapporto di lavoro del personale, nonche' al conferimento degli incarichi di ricerca, studio, consulenza e delle borse di studio. Attivita' relativa alle relazioni sindacali.
Fonti normative
Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1924; decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957; decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965; legge n. 584/1967; legge n. 300/1970; decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73; legge n. 107/1990; legge n. 146/1990; legge n. 104/1992; decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994; legge n. 626/1994; decreto legislativo n. 230/1995; legge n. 335/1995; legge n. 68/1999; decreto legislativo n. 38/2000; decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 legge n. 53/2000; legge n. 83/2000; decreto del Presidente della Repubblica n. 333/2000; decreto legislativo n. 151/2001; legge n. 97/2001; decreto legislativo n. 165/2001; legge n. 66/2003; codice civile; codice di procedura civile; codice penale; codice di procedura penale; cc.cc.nn.ll. relativi al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione; contratti collettivi nazionali quadro concernenti distacchi, aspettative e permessi, nonche' altre prerogative sindacali.
Finalita' del trattamento
Articoli 95 e 112 del decreto legislativo n. 196 /2003 - instaurazione e gestione del rapporto di lavoro
Tipologia dei dati trattati
Dati idonei a rilevare le convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale; lo stato di salute: attuale e pregresso, i dati relativi ai familiari, le terapie in corso; la vita sessuale, limitatamente ai casi di rettificazione di attribuzione di sesso; i dati giudiziari.
Modalita' di trattamento dei dati
Automatizzato e manuale.
Tipologia delle operazioni eseguite
Operazioni standard: raccolta diretta presso l'interessato e acquisizione da altri soggetti esterni.
Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.
Operazioni particolari:
raffronti con altri trattamenti, archivi o banche dati di altro titolare: amministrazioni certificanti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Comunicazione agli uffici competenti per il collocamento mirato e l'attivazione del diritto al lavoro dei soggetti disabili (legge n. 68/1999); all'inail per apertura e chiusura posizioni individuali e malattie professionali; all'Inail ed all'autorita' di pubblica sicurezza di denunce infortuni; alle Aassll per visite medico fiscali per assenze di malattia (art. 5 legge n. 300/1970 e ccnl); agli enti di appartenenza dei lavoratori comandati in entrata (al fine di gestire la procedura di mobilita) d.lgs. 165/2001; all'agenzia delle entrate nel caso in cui l'ente svolga funzioni di centro di assistenza fiscale (art. 17 d.m 31 maggio 1999, n. 164, ed art. 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 600/1973); agli enti previdenziali per tutela previdenziale; alle organizzazioni sindacali per la gestione dei permessi nonche' delle trattenute sindacali relativamente ai dipendenti che hanno rilasciato delega); alla presidenza del consiglio dei ministri dipartimento funzione pubblica (per la rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive; art. 50 d.lgs. 165/2001; alla compagnia assicurativa ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa; alla Procura della Repubblica, qualora i fatti accertati assumano valenza di reato (c.p. e c.p.p.); alla Corte dei conti, qualora i fatti accertati assumano valenza di danno all'erario.
Descrizione del trattamento e del flusso informativo
Il trattamento concerne i dati relativi alla gestione del rapporto di lavoro, inteso come definizione e gestione dello stato giuridico ed economico del personale, nonche' di ogni altro rapporto di lavoro di qualunque tipo anche non retribuito od onorario, a tempo parziale o temporaneo e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.
I dati relativi allo stato di salute sono oggetto di trattamento nell'ambito della rilevazione delle presenze e dell'orario di servizio nonche' quali documenti giustificativi delle assenze e dell'attribuzione del corrispondente trattamento economico e sono trattati per tutti i procedimenti finalizzati alla trattazione delle assenze per malattia e infortunio ed alla verifica della idoneita' fisica all'impiego.
I dati inerenti allo stato di salute possono essere riferiti anche ai familiari dell'interessato, limitatamente ai casi in costituiscono presupposto per la concessione di permessi o altri benefici di legge.
Il trattamento di dati idonei a rivelare le convinzioni religiose puo' essere indispensabile per svolgere le attivita' relative alla concessione di permessi per le festivita', la cui fruizione e' connessa all'appartenenza a determinate convinzioni religiose. I dati concernenti convinzioni filosofiche e di altro genere possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza (dati di archivio).
I dati giudiziari vengono trattati nei casi in cui, a seguito di comunicazioni giudiziarie, occorre esaminare se disporre la sospensione dal servizio e instaurare un procedimento disciplinare.
Il trattamento di dati idonei a rilevare l'appartenenza o adesione ad organizzazioni politiche o sindacali e' effettuato per la gestione di permessi, trattenute, aspettative e distacchi previsti dalla legge.
I dati sono conservati sia in forma cartacea che informatizzata e vengono trattati ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali di legge (gestione giuridica, economica, previdenziale, pensionistica, attivita' di aggiornamento e formazione). Vengono effettuati raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazione e' finalizzato esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualita' e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
 
Allegato n. 2
Denominazione del trattamento
A) attivita' relativa alla gestione del personale in servizio ed in quiescenza, atti e provvedimenti connessi al riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo.
B) atti e provvedimenti diretti all'erogazione dei benefici socio-assistenziali.
Fonti normative
Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, legge n. 336/1970, legge n. 104/1992, decreto legislativo n. 230/1995, legge n. 335/1995, legge n. 662/1996, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, decreto del Presidente della Repubblica n. 461/2001, d.lgs. n. 165/2001, ccnl relativo al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, codice civile.
Finalita' del trattamento
Articoli 68 e 112 decreto legislativo n. 196/2003.
Tipologia dei dati trattati
Dati idonei a rilevare l'origine etnica, lo stato di salute: attuale e pregresso, i dati relativi ai familiari e le terapie in corso.
Modalita' di trattamento dei dati
Manuale
Tipologia delle operazioni eseguite
Operazioni standard: raccolta diretta presso l'interessato ed acquisizione da altri soggetti esterni.
Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.
Operazioni particolari:
comunicazione all'Inail (per verificare la liquidazione in caso di equo indennizzo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965), agli organi preposti all'accertamento ed al riconoscimento della causa di servizio e dell'equo indennizzo e dell'inabilita' al lavoro non dipendente da causa di servizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 461/2001; all'Inpdap in caso di inabilita' assoluta e permanente a qualsiasi attivita' lavorativa, ai fini dell'erogazione del relativo trattamento di pensione e del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ai sensi della legge n. 335/1995; ed alla Procura della Repubblica, qualora i fatti accertati assumano valenza di reato (c.p. e c.p.p.).
Descrizione del trattamento e del flusso informativo
A) i dati relativi allo stato di salute sono trattati ai fini dell'accertamento dell'eventuale inidoneita' (totale o parziale) dipendente o meno da causa di servizio e liquidazione dell'equo indennizzo.
I dati sullo stato di salute vengono acquisiti a seguito della richiesta presentata dall'interessato e da terzi (in particolare dalla commissione medico ospedaliera territorialmente competente, per l'accertamento delle condizioni di inidoneita' al servizio, nonche' dal comitato di verifica per le cause di servizio in caso di equo indennizzo). In caso di invalidita' assoluta e permanente, l'interessato viene collocato in pensione e la relativa pratica contenente dati sulla salute, viene trasmessa all'Inpdap. Il verbale dell'organo di consulenza medico-legale viene quindi trasmesso al comitato di verifica delle cause di servizio che esprime parere definitivo sulla dipendenza dell'infermita' o lesione da causa di servizio. Vengono trasmessi i dati inerenti la salute all'Inpdap nell'ipotesi di richiesta di riconoscimento alla contribuzione figurativa di cui alle disposizioni in materia di politiche sociali (art. 80 legge n. 388/2000 - legge finanziaria). I dati rilevanti l'origine etnica possono venire in evidenza per l'applicazione della normativa che riconosce particolari benefici agli internati in campi di stermino (ex combattenti o assimilati) e loro superstiti.
B) i dati sensibili sono trasmessi all'esame di un'apposita commissione consultiva per il prescritto parere e per la liquidazione dei sussidi.
 
Allegato n. 3
Denominazione del trattamento
Attivita' d'ispezione amministrativa nell'ambito dell'istituto.
Fonti normative
Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, d.lgs n. 165/2001, ccnl relativo al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, legge n. 662/1996, (finanziaria anno 1997), art. 1, comma 62.
Finalita' del trattamento
Art. 67 del decreto legislativo 196/2003 - attivita' di controllo e ispettive.
Tipologia dei dati trattati
Dati idonei a rilevare lo stato di salute attuale e pregresso e dati giudiziari.
Modalita' di trattamento dei dati
Automatizzato e manuale.
Tipologia delle operazioni eseguite
Operazioni standard: raccolta diretta presso l'interessato ed acquisizione da altri soggetti esterni.
Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.
Operazioni particolari:
comunicazione alla Procura della Repubblica, qualora i fatti accertati assumano valenza di reato ed alla procura della Corte dei conti, qualora i fatti accertati assumano valenza di illecito contabile.
Descrizione del trattamento e del flusso informativo
I dati sensibili e giudiziari possono venire in rilievo nell'ambito dell'attivita' di ispezione amministrativa, d'ufficio o a seguito di esposti, per l'accertamento di eventuali irregolarita' al fine di reprimere e sanzionare le stesse, o di eliminare e/o prevenire eventuali irregolarita' ed e' effettuata attraverso riscontri cartolari ed accessi documentali, audizioni, verifiche dello stato di luoghi, cose e persone. Tali dati sono oggetto di trattamento, ove indispensabili per l'accertamento di eventuali irregolarita', e sono trasmessi alla Procura della Repubblica, qualora i fatti accertati assumano valenza di reato ed alla procura della Corte dei conti, qualora i fatti accertati assumano valenza di illecito contabile.
 
Allegato n. 4
Denominazione del trattamento
Attivita' relativa alla gestione del personale: atti e provvedimenti diretti ad adempiere agli obblighi inerenti la sorveglianza sanitaria, nonche' l'igiene e la sicurezza sul lavoro.
Fonti normative
Decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955, d.lgs. n. 277/1991, d.lgs. n. 626/1994, s.m.i., d.lgs. n. 230/1995, d.lgs. n. 242/1996, decreto legislativo n. 494/1996 e s.m.i., ccnl relativo al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.
Finalita' del trattamento
Art. 112, comma 2 lettera e) del d.lgs. n. 196/2003.
Tipologia dei dati trattati
Dati idonei a rilevare lo stato di salute: attuale, pregresso, dati relativi ai familiari e terapie in corso.
Modalita' di trattamento dei dati
Automatizzato e manuale.
Tipologia delle operazioni eseguite
Operazioni standard: raccolta diretta presso l'interessato ed acquisizione da altri soggetti esterni.
Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.
Descrizione del trattamento e del flusso informativo
I dati sanitari dei dipendenti soggetti a sorveglianza sanitaria sono trattati solo se indispensabili ed utilizzati esclusivamente per le finalita' di igiene e sicurezza del lavoro.
La raccolta dei dati relativi alla rilevazione dei rischi occupazionali, avviene presso gli interessati che compilano le schede di destinazione lavorativa ed e' finalizzata alla predisposizione delle misure di sicurezza e di igiene nonche' alla sorveglianza sanitaria, nell'ambito degli obblighi scaturenti dal d.lgs. 626/1994 e s.m i. I dati relativi alla salute dei dipendenti soggetti a sorveglianza sanitaria sono contenuti nelle cartelle sanitarie e di rischio, che sono custodite negli archivi sanitari. Tali dati sono trattati soltanto se indispensabili ed utilizzati esclusivamente dal medico competente incaricato dall'Istituto, per finalita' di igiene e sicurezza sul lavoro. I dati dei registri dei lavoratori esposti e le cartelle sanitarie e di rischio per videoterminali, radiazioni ionizzanti, rischi chimici e biologici, rischi cancerogeni e/o mutageni sono inviati al lavoratore, su richiesta, da parte del medico competente. Al termine del rapporto di lavoro la cartella sanitaria e le annotazioni del registro sono consegnate o inviate al lavoratore, in busta chiusa o con altro mezzo idoneo ad assicurare la riservatezza delle informazioni.
 
Allegato n. 5
Denominazione del trattamento
Contenzioso amministrativo, civile, fallimentare, contabile e penale; attivita' relativa al patrocinio ed alla difesa dell'Istituto in sede giudiziale e stragiudiziale e attivita' di consulenza.
Fonti normative
Regio decreto n. 642/1907, regio decreto n. 1054/1924, regio decreto n. 1038/1933, decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957, legge n. 300/1970, legge n. 336/1970, legge n. 1034/1971, decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, decreto legislativo n. 285/1992, decreto del Presidente della Repubblica n. 260/1998; decreto ministeriale 31 gennaio 2001, legge n. 205/2000, d.lgs. n. 445/2000, d.lgs. n. 165/2001, legge n. 15/2005, legge n. 80/2005; codice civile, procedura civile, penale, procedura penale, ccnl vigente.
Finalita' del trattamento
Articoli 71 e 112 del d.lgs. 196/2003 - Finalita' volte a fare valere il diritto di difesa anche in materia di diritto di lavoro.
Tipologia dei dati trattati
Dati idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute: attuale e pregresso, i dati relativi ai familiari, le terapie in corso, la vita sessuale ed i dati giudiziari.
Modalita' di trattamento dei dati
Automatizzato e manuale.
Tipologia delle operazioni eseguite
Operazioni standard: raccolta diretta presso l'interessato ed acquisizione da altri soggetti esterni.
Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, distruzione.
Operazioni particolari:
raffronti con altri trattamenti o archivi: dello stesso titolare, limitatamente alle fattispecie che danno o possono dar luogo ad un contenzioso o connesse ad una corretta attivita' di consulenza.
Comunicazione all'Avvocatura dello Stato, all'autorita' giudiziaria, agli organi di polizia giudiziaria, ai liberi professionisti ai fini di patrocinio o di consulenza, alle direzioni provinciali del lavoro ai fini del tentativo obbligatorio di conciliazione, ed alle amministrazioni interessate nel caso in cui venga presentato il ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Descrizione del trattamento e del flusso informativo
Il trattamento si riferisce ai dati riguardanti ogni fattispecie che possa dare luogo ad un contenzioso ed e' volto a consentire il diritto di difesa dell'Istituto in sede giudiziaria, nonche' in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi. In particolare, il trattamento puo' avere come oggetto i dati sensibili e giudiziari indispensabili per l'istruttoria e la trattazione degli affari forniti dai competenti uffici dell'Istituto o conferiti direttamente dall'interessato o da quest'ultimo esibiti in giudizio.
 
Allegato n. 6
Denominazione del trattamento
Gestione dei registri di patologia, delle cartelle sanitarie e di rischio e dei documenti sanitari personali.
Fonti normative
Decreto legislativo n. 626/1994 cosi' come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 242/1996, decreto legislativo n. 66/2000, decreto legislativo n. 25/2002 e decreto legislativo n. 257/2006, decreto legislativo n. 230/1995 cosi' come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 241/2000.
Finalita' del trattamento
Articoli 85 e 1998 del decreto legislativo n. 196/2003.
Tipologia dei dati trattati
Registri di patologie (art. 71 e art. 88 decreto legislativo n. 626/1994 e s.m.i.; art. 92 c. 34 decreto legislativo n. 230/1995 e s.m.i.).
Dati idonei a rilevare lo stato di salute: patologie attuali e patologie pregresse.
Cartelle sanitarie e di rischio (art. 70, 72-undecies, 87 decreto legislativo n. 626/1994 e s.m.i., documenti sanitari personali e dei documenti di cui all'art. 81 comma 1 lettera d), e) e art. 90 decreto legislativo n. 230/1995 cosi' come integrato e modificato da decreto legislativo n. 241/2000.
Dati idonei a rilevare lo stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse e dati relativi ai familiari.
Modalita' di trattamento dei dati
Automatizzato e manuale.
Tipologia delle operazioni eseguite
Operazioni standard: acquisizione da altri soggetti esterni.
Registrazione, organizzazione, elaborazione, consultazione, modifica, cancellazione, estrazione blocco, selezione, utilizzo, conservazione, distruzione.
Operazioni particolari:
comunicazione al datore di lavoro ai sensi degli articoli 70 comma 8 lettera d) e 87 comma 3 lettera d) del d.lgs. n. 626 /1994 su richiesta dello stesso qualora non ne sia in possesso il lavoratore, nonche' all'autorita' giudiziaria (c.p. e cpp).
Descrizione del trattamento e del flusso informativo
I registri di patologie (art. 71 e art. 88 decreto legislativo n. 626/1994 e s.m.i.; art. 92 c.34 decreto legislativo n. 230/1995 e s.m.i.) vengono istituti ed organizzati dall'Ispesl sulla base delle documentazioni che pervengono da soggetti/strutture esterne. Come previsto dalla normativa, medici, strutture sanitarie pubbliche e private, istituti previdenziali assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni, casi di malattia o di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici trasmettono all'Ispesl copia della relativa documentazione clinica o anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa. Tale documentazione deve pervenire in busta chiusa o con altro mezzo idoneo ad assicurare la riservatezza delle informazioni.
L'Ispesl utilizza i registri di patologie neoplastiche per realizzare sistemi di monitoraggio dei rischi cancerogeni di origine professionale, raccogliendo anche dati di carattere occupazionale dall'Inps, dall'Istat, dall'Inail e da altre istituzioni pubbliche.
Le cartelle sanitarie e di rischio (art. 70, 72-undecies, 87 decreto legislativo n. 626/1994 cosi' come integrato e modificato da decreto legislativo n. 242/1996, decreto legislativo n. 66/2000, decreto legislativo n. 25/2002), documenti sanitari personali e dei documenti di cui all'art 81 comma 1 lettere d), e) e art. 90 decreto legislativo n. 230/1995 cosi' come integrato e modificato da decreto legislativo n. 241/2000), vengono trasmessi dai medici competenti, dai datori di lavoro, dai medici incaricati della sorveglianza medica. le cartelle sanitarie ed i documenti riportanti informazioni individuali del lavoratore, devono pervenire in busta chiusa o con altro mezzo idoneo ad assicurare la riservatezza delle informazioni.
I dati contenuti nella suddetta documentazione sono trattati unicamente mediante operazioni indispensabili per l'eventuale consegna di copia della documentazione al datore di lavoro ai sensi degli articoli 70 comma 8 lettera d) e 87 comma 3 lettera d) del d.lgs. n. 626 /1994 su richiesta dello stesso qualora non ne sia in possesso il lavoratore, nonche' al lavoratore o agli eredi in quanto aventi diritto ed all'autorita' giudiziaria (c.p. e cpp). La copia della cartella sanitaria e di rischio viene inserita in una busta chiusa con la dicitura «contiene documentazione sensibile», indirizzata al medico competente o al medico incaricato della sorveglianza medica; tale busta viene inserita in un plico indirizzato al datore di lavoro unitamente alla lettera di trasmissione.
 
Allegato n. 7
Denominazione del trattamento
Attivita' di ricerca scientifica finalizzata alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ed alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di vita.
Fonti normative
Decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002, decreto legislativo n. 281/1999, decreto legislativo n. 626/1994 art. 29, decreto legislativo n. 502/1992, decreto legislativo n. 196/2003 articoli 107 e 110, codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici, provvedimento garante n. 2 del 16 giugno 2004 (all. A 4 del decreto legislativo n. 196/2003), piani di attivita' Ispesl, protocollo di intesa Inail - Ispesl regioni e province autonome (25 luglio 2002).
Finalita' del trattamento
Decreto legislativo n. 196/2003, art. 98 comma 1 lettera c).
Tipologia dei dati trattati
Dati idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, lo stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati relativi ai familiari, terapie in corso.
Modalita' di trattamento dei dati
Automatizzato, manuale.
Tipologia delle operazioni eseguite
Operazioni standard:
raccolta diretta presso l'interessato ed acquisizione da altri soggetti esterni.
Registrazione, organizzazione, elaborazione, consultazione, modifica, cancellazione, estrazione, blocco, selezione, utilizzo, conservazione, distruzione.
Operazioni particolari:
comunicazione ad universita', istituzioni e organismi pubblici e privati aventi finalita' di ricerca, esclusivamente nell'ambito di progetti congiunti, nonche' ad universita', istituzioni e organismi pubblici e privati, aventi finalita' di ricerca ma non partecipanti a progetti congiunti, limitatamente ad informazioni prive di dati identificativi e per scopi storici o scientifici chiaramente determinati per iscritto nella richiesta dei dati. In tali casi si applicano le ulteriori garanzie previste dagli articoli 8 e 9 del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e scientifici.
Descrizione del trattamento e del flusso informativo
I dati sensibili, ove indispensabili per la realizzazione della ricerca scientifica, contenuti in documenti cartacei, informatici e/o in video-registrazioni, sono raccolti sia presso gli interessati che presso terzi e possono essere trattati dalle strutture di ricerca e dai ricercatori designati incaricati o responsabili, sia su base cartacea che su base informatica. In particolare, dati non direttamente identificativi relativi agli infortuni ed alle malattie professionali sono raccolti su richiesta presso l'Inail ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 626/1994. Possono essere desunti dati sensibili anche dal trattamento delle immagini e/o dalle dichiarazioni raccolte nel corso di eventuali video-conferenze, tele-consulti, video-registrazioni o interviste che rappresentano possibili modalita' di raccolta dei dati a scopo di ricerca, previa informativa all'interessato sugli scopi dell'iniziativa e sulla volontarieta' della partecipazione alla ricerca, avendo cura di specificare nel progetto di ricerca i tipi di dati trattati e le operazioni eseguite in concreto.
L'operazione di elaborazione viene effettuata utilizzando le cautele destinate a rendere anonimo, successivamente al momento della raccolta, il dato sensibile oggetto di trattamento ai fini della ricerca.
L'Istituto svolge, altresi', attivita' di ricerca scientifica finalizzata, in relazione ai trattamenti di dati sensibili connessi a questa attivita'; i tipi di dati e di operazioni eseguibili sono indicati nel progetto di ricerca approvato ai sensi dell'art. 12-bis del d.lgs. n.502/92.
 
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