Gazzetta n. 192 del 18 agosto 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 1 agosto 2008
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti» o «Weinberg Dolomiten».

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1996 recante disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni o province autonome del territorio nazionale;
Visto il decreto del Ministero politiche agricole del 26 novembre 1997, con il quale e' stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;
Vista la domanda del Consorzio Tutela Vini del Trentino, presentata il 4 maggio 2007, intesa ad ottenere la modifica al disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten»;
Visto il parere della provincia autonoma di Trento, della provincia autonoma di Bolzano e della regione Veneto;
Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini espresso nella riunione del 15 maggio 2008 sulla sopra indicata domanda e sulla proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 148 del 26 marzo 2008;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;
Ritenuto altresi' di dover proceder all'aggiornamento dell'elenco dei codici delle tipologie dei vini della i.g.t. in questione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;
Decreta:
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», approvato con decreto del Ministero Politiche Agricole del 26 novembre 1997 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2008/2009.
 
Art. 2.
1. Soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2008/2009, i vini a indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo elenco delle vigne, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'elenco delle vigne «Veneto», nel rispetto delle disposizioni di cui all'Accordo Stato-regioni del 25 luglio 2002.
 
Art. 3.
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica in vigore.
 
Art. 4.
1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 
Art. 5.
1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici dei vini a I.G.T. di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a I.G.T. «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten» sono sostituiti con i codici riportati nell'allegato «A».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° agosto 2008

Il Capo dipartimento: Ambrosio
 
Disciplinare di produzione del vino a indicazione
geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti»
Art. 1.
Ambito applicazione
La indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art. 2.
Tipologie e vitigni ammessi
La indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», e riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nella tipologia frizzante e passito,
rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello,
rosati, anche nella tipologia frizzante e passito.
I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», bianchi devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione rispettivamente per le province di Bolzano e di Trento e per la provincia di Belluno, nella regione Veneto, con esclusione del vitigno Moscato giallo.
I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione rispettivamente per le province di Bolzano e di Trento e per la provincia di Belluno, nella regione Veneto, con esclusione del vitigno Moscato rosa.
La indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», con la specificazione di uno dei vitigni di cui ai precedenti commi nonche' dei vitigni Moscato giallo e Moscato rosa, con l'esclusione:
per la provincia di Bolzano, dei vitigni Lagrein, Riesling italico, Riesling renano, Traminer aromatico, Veltliner;
per la provincia di Trento, dei vitigni Lagrein, Riesling italico, Riesling renano, Traminer aromatico, Marzemino, Veltliner, Meunier, Negrara trentina, Pavana, Bianchetta trevigiana, Trebbiano toscano;
per la provincia di Belluno, dei vitigni Bianchetta trevigiana, Pavana, e' riservata ai mosti e ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% del corrispondente vitigno.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per le corrispondenti province di Bolzano, Trento e Belluno fino ad un massimo del 15%.
Per i vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», recanti la menzione «vino passito» o «passito» non e' consentito il riferimento al nome del vitigno o dei vitigni dai quali il vino e' stato ottenuto.
Per i vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», e' consentito il riferimento ai nomi di due vitigni indicati nel presente articolo, con le esclusioni sopra riportate, a condizione che il vino prodotto derivi al 100% dai vitigni indicati e che il vitigno che concorra in quantita' minore rispetto all'altro, sia presente in percentuale superiore al 15%.
I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui al comma precedente possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante.
I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», prodotti nella tipologia novello devono essere ottenuti da vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per le corrispondenti province, con prevalenza del vitigno Lagrein, per la provincia di Bolzano e dei vitigni Lagrein e Teroldego da soli o congiuntamente per la provincia di Trento.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», comprende:
per la provincia autonoma di Bolzano l'intero territorio viticolo ricadente nel territorio amministrativo della provincia;
per la provincia autonoma di Trento l'intero territorio viticolo ricadente nel territorio amministrativo della provincia;
per la provincia di Belluno l'intero territorio viticolo ricadente nel territorio amministrativo della provincia.
Art. 4.
Condizioni ambientali e rese
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uve per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», bianchi, rossi e rosati a tonnellate 23 ed a tonnellate 19,5 per le tipologie con la specificazione di vitigno, ad eccezione del vitigno Moscato rosa per il quale la produzione massima consentita e' di 12 tonnellate.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», seguita o meno dal riferimento ad uno o a due vitigni, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino.
E' consentito nella misura massima del volume del 15% il taglio dei mosti e dei vini di cui all'art. 2, con mosti e vini di eguale colore ottenuti da uve di vigneti provenienti da altre zone di produzione, in conformita' alle norme comunitarie e nazionali.
Art. 6.
Caratteristiche vini al consumo
I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», anche con la specificazione del nome di uno o di due vitigni, all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», bianco 10,0 % vol.
«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», rosso 10,0 % vol.
«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», rosato 10,0 % vol.
«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», novello 11,0 % vol.
«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», frizzante 10,0 % vol.
«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», passito 14,0 % vol.
Il vino ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», tipologia frizzante, ottenuto da uve provenienti dal vitigno Moscato giallo deve assicurare il titolo alcolometrico volumico totale minimo di 9,0 % vol.
Art. 7.
Designazione e riclassificazione
Alla indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi riserva, extra, fine, scelto, selezionato, superiore, vendemmia tardiva e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.
 
Allegato A

----> Vedere Allegato da pag. 32 a pag. 34 <----
 
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