Gazzetta n. 192 del 18 agosto 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
ORDINANZA 6 agosto 2008
Ordinanza contingibile e urgente per la tutela dell'incolumita' pubblica dal rischio derivante dall'esecuzione di massaggi lungo i litorali.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», che attribuisce al Ministro della sanita' (ora del lavoro, della salute e delle politiche sociali) il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che assegna allo Stato la competenza di emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica che interessino piu' ambiti territoriali regionali;
Visto l'art. 650 codice penale, che punisce l'inosservanza dei provvedimenti dati dall'Autorita' per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene;
Tenuto conto che ogni attivita', comunque denominata, che puo' avere effetti diretti sulla salute, deve essere svolta solo da operatori in possesso di adeguata e comprovata preparazione e competenza;
Preso atto del diffondersi, durante la stagione balneare, lungo i litorali, dell'offerta di massaggi da parte di ambulanti;
Considerato che, nell'esecuzione dell'attivita' di cui trattasi, l'igiene personale dell'operatore e, in particolare, l'igiene delle mani e' fondamentale per prevenire la trasmissione di infezioni cutanee, quali, ad esempio, verruche e dermatofitosi;
Considerato, altresi', che nell'attivita' in questione vengono spesso utilizzati oli, pomate, creme, unguenti e altri prodotti, la cui composizione e la cui origine non sono note e che potrebbero generare fenomeni di fotosensibilizzazione della pelle, anche in considerazione dell'ambiente in cui vengono applicati, nonche' altre affezioni cutanee;
Considerato, per le ragioni sopra esplicitate, che il particolare contesto in cui detta attivita' si svolge non garantisce il rispetto di adeguate condizioni igieniche, ne' l'erogazione della prestazione in ambiente appropriato;
Ritenuta sussistente la necessita' e l'urgenza di adottare - limitatamente alla stagione balneare in corso - disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;
Visto il decreto Ministeriale 23 giugno 2008 recante «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini».
Ordina:
Art. 1.
1. Lungo i litorali marini, lacustri e fluviali, nonche' nelle vicinanze degli stessi, e' vietato offrire, a qualsiasi titolo, prestazioni, comunque denominate riconducibili a massaggi estetici o terapeutici da parte di soggetti ambulanti.
 
Art. 2.
1. I sindaci dei comuni rivieraschi sono tenuti ad applicare e far rispettare la presente ordinanza, nonche' a diffonderne la conoscenza mediante affissione presso la casa comunale.
2. La presente ordinanza e', altresi', affissa presso le ASL, nonche', in modo che sia chiaramente e facilmente leggibile, all'ingresso di ogni esercizio commerciale o a carattere ricreativo, ubicato sui litorali.
 
Art. 3.
1. I gestori pubblici o privati, ovvero coloro che comunque abbiano l'effettiva disponibilita', a qualunque titolo, di tratti di litorale, sono tenuti a segnalare alle competenti autorita' ogni violazione della presente ordinanza.
 
Art. 4.
1. La presente ordinanza ha efficacia dalla data di pubblicazione e fino alla chiusura della stagione balneare in corso.
La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 2008

p. Il Ministro: Martini Registrata alla Corte dei conti l'11 agosto 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 122
 
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