Gazzetta n. 195 del 21 agosto 2008 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112
Testo del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 152/L alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008), coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, (in questo stesso supplemento ordinario, alla pag. 3), recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali, della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Finalita' e ambito di intervento
1. Le disposizioni del presente decreto comprendono le misure necessarie e urgenti per attuare, a decorrere dalla seconda meta' dell'esercizio finanziario in corso, un intervento organico diretto a conseguire, unitamente agli altri provvedimenti indicati nel Documento di programmazione (( economico-finanziaria )) per il 2009:
a) un obiettivo di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche che risulti pari al 2,5 per cento del PIL nel 2008 e, conseguentemente, al 2 per cento nel 2009, all'1 per cento nel 2010 e allo 0,1 per cento nel 2011 nonche' a mantenere il rapporto tra debito pubblico e PIL entro valori non superiori al 103,9 per cento nel 2008, al 102,7 per cento nel 2009, al 100,4 per cento nel 2010 ed al 97,2 per cento nel 2011;
b) la crescita del tasso di incremento del PIL rispetto agli andamenti tendenziali per l'esercizio in corso e per il successivo triennio attraverso l'immediato avvio di maggiori investimenti in materia di innovazione e ricerca, sviluppo dell'attivita' imprenditoriale, efficientamento e diversificazione delle fonti di energia, potenziamento dell'attivita' della pubblica amministrazione e rilancio delle privatizzazioni, edilizia residenziale e sviluppo delle citta' nonche' attraverso interventi volti a garantire condizioni di competitivita' per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative e giurisdizionali incidenti sul potere di acquisto delle famiglie e sul costo della vita e concernenti le attivita' di impresa nonche' per la semplificazione dei rapporti di lavoro tali da determinare effetti positivi in termini di crescita economica e sociale.
(( 1-bis. In via sperimentale, la legge finanziaria per l'anno 2009 contiene esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia nonche' di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico )).
 
Art. 2.
Banda larga
1. Gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita'.
2. L'operatore della comunicazione ha facolta' di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili gia' esistenti di proprieta' a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarita' di concessionari pubblici. Qualora dall'esecuzione dell'opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti le parti, senza che cio' possa cagionare ritardo alcuno all'esecuzione dei lavori, concordano un equo indennizzo, che, in caso di dissenso, e' determinato dal giudice.
3. Nei casi di cui al comma 2 resta salvo il potere regolamentare riconosciuto, in materia di coubicazione e condivisione di infrastrutture, all'Autorita' (( per le garanzie nelle comunicazioni )) dall'articolo 89, (( comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al )) decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. All'Autorita' (( per le garanzie nelle comunicazioni )) compete altresi' l'emanazione del regolamento in materia di installazione delle reti dorsali.
4. L'operatore della comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico dell'Amministrazione territoriale competente la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione e dagli elaborati progettuali, che asseveri la conformita' delle opere da realizzare alla normativa vigente. Con il medesimo atto, trasmesso anche al gestore interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di cui intenda avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa della fibra.
5. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui (( all'articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
6. La denuncia di inizio attivita' e' sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni. L'interessato e' comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
7. Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni antecedente l'inizio dei lavori decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
8. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia stato allegato alla denuncia il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis 14-ter 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al (( comma 4 )) decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
9. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della denuncia di inizio attivita' da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto nonche' gli atti di assenso eventualmente necessari.
10. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al (( comma 4 )) sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni legittimanti, ovvero qualora esistano specifici motivi ostativi di sicurezza, incolumita' pubblica o salute, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, contestualmente indicando le modifiche che si rendono necessarie per conseguire l'assenso dell'Amministrazione. E' comunque salva la facolta' di ripresentare la denuncia di inizio attivita', con le modifiche (( e )) le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa vigente.
11. L'operatore della comunicazione decorso il termine di cui al comma 4 e nel rispetto dei commi che precedono da' comunicazione dell'inizio dell'attivita' al Comune.
12. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'.
13. Per gli aspetti non regolati dal presente articolo si applica l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica (( 6 giugno 2001, n. 380, nonche' il regime sanzionatorio previsto dal medesimo decreto. Possono applicarsi, ove ritenute piu' favorevoli )) dal richiedente, le disposizioni di cui all'articolo 45.
14. Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i soggetti pubblici non possono opporsi alla installazione nella loro proprieta' di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione del caso che si tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni e che tale attivita' possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio. L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico per i fini di cui alla presente norma non (( necessitano )) di autonomo titolo abilitativo.
15. Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 si applicano anche alle opere occorrenti per la realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica su immobili di proprieta' privata, senza la necessita' di alcuna preventiva richiesta di utenza.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 89 del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle
comunicazioni elettroniche):
«Art. 89 (Coubicazione e condivisione di
infrastrutture). - 1. Quando un operatore che fornisce reti
di comunicazione elettronica ha il diritto di installare
infrastrutture su proprieta' pubbliche o private ovvero al
di sopra o al di sotto di esse, in base alle disposizioni
in materia di limitazioni legali della proprieta', servitu'
ed espropriazione di cui al presente Capo, l'Autorita',
anche mediante l'adozione di specifici regolamenti,
incoraggia la coubicazione o la condivisione di tali
infrastrutture o proprieta'.».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 (testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia). (Testo A):
«7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi
ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta
o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di
distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica
illuminazione, spazi di verde attrezzato.».
- Si riporta il testo degli articoli 14, 14-bis 14-ter
14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi):
«Art. 14 (Conferenza di servizi). - 1. Qualora sia
opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l'amministrazione procedente indice di regola una
conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta
giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione
competente, della relativa richiesta. La conferenza puo'
essere altresi' indetta quando nello stesso termine e'
intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni
interpellate.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal
concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.
5-bis Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.».
«Art. 14-bis (Conferenza di servizi preliminare). - 1.
La conferenza di servizi puo' essere convocata per progetti
di particolare complessita' e di insediamenti produttivi di
beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato,
documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno
studio di fattibilita', prima della presentazione di una
istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare
quali siano le condizioni per ottenere, alla loro
presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso
la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data
della richiesta e i relativi costi sono a carico del
richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche
e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si
esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali
siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati,
richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', si pronunciano, per quanto riguarda
l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni
progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base
della documentazione disponibile, elementi comunque
preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette
amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le
condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede
di presentazione del progetto definitivo, gli atti di
consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di
servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione
della fase preliminare di definizione dei contenuti dello
studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in
materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza di servizi si esprime comunque entro i
successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante
della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le
principali alternative, compresa l'alternativa zero, e,
sulla base della documentazione disponibile, verifica
l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita',
anche con riferimento alla localizzazione prevista dal
progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica
nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
i necessari atti di consenso.
3-bis Il dissenso espresso in sede di conferenza
preliminare da una amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico, della salute o della pubblica
incolumita', con riferimento alle opere interregionali, e'
sottoposto alla disciplina di cui all'art. 14-quater comma
3.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di
servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
e le indicazioni fornite in tale sede possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nelle fasi successive del
procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei
privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico
del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
di servizi sul progetto preliminare, e convoca la
conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno
successivi alla trasmissione. In caso di affidamento
mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di
servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo
quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni.».
«Art. 14-ter (Lavori della conferenza di servizi). -
01. La prima riunione della conferenza di servizi e'
convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di
particolare complessita' dell'istruttoria, entro trenta
giorni dalla data di indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni
relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
dei presenti.
2. La convocazione della prima riunione della
conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni
interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
cinque giorni, le amministrazioni convocate possono
richiedere, qualora impossibilitate a partecipare,
l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
comunque in quella immediatamente successiva alla
trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai
sensi dell'art. 14-bis le amministrazioni che vi
partecipano determinano il termine per l'adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma
4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione
procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del
presente articolo.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza
di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione
medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per
un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della
pronuncia sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA non
interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo
provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in
sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei
trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a
richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui
al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni
nel caso che si appalesi la necessita' di approfondimenti
istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia'
intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
di cui al comma 3 dell'art. 14-quater nonche' quelle di cui
agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle
sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del
patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumita'.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla
conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante
legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
6-bis All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
caso scaduto il termine di cui al comma 3,
l'amministrazione procedente adotta la determinazione
motivata di conclusione del procedimento, valutate le
specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto
delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
7. Si considera acquisito l'assenso
dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia
espresso definitivamente la volonta' dell'amministrazione
rappresentata.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere
richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i
successivi trenta giorni, si procede all'esame del
provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione
conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli
effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o
atto di assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a
partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere
sottoposte a VIA e' pubblicato, a cura del proponente,
unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA
regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.».
«Art. 14-quater (Effetti del dissenso espresso nella
conferenza di servizi). - 1. Il dissenso di uno o piu'
rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente
convocate alla conferenza di servizi, a pena di
inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza
di servizi, deve essere congruamente motivato, non puo'
riferirsi a questioni connesse che non costituiscono
oggetto della conferenza medesima e deve recare le
specifiche indicazioni delle modifiche progettuali
necessarie ai fini dell'assenso.
2.
3. Se il motivato dissenso e' espresso da
un'amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', la decisione e' rimessa
dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al
Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra
amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza
Stato-regioni", in caso di dissenso tra un'amministrazione
statale e una regionale o tra piu' amministrazioni
regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di
dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un
ente locale o tra piu' enti locali. Verificata la
completezza della documentazione inviata ai fini
istruttori, la decisione e' assunta entro trenta giorni,
salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, della
Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata,
valutata la complessita' dell'istruttoria, decida di
prorogare tale termine per un ulteriore periodo non
superiore a sessanta giorni.
3-bis Se il motivato dissenso e' espresso da una
regione o da una provincia autonoma in una delle materie di
propria competenza, la determinazione sostitutiva e'
rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci
giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso
verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra
amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in
caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un
ente locale. Verificata la completezza della documentazione
inviata ai fini istruttori, la decisione e' assunta entro
trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza
Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la
complessita' dell'istruttoria, decida di prorogare tale
termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta
giorni.
3-ter Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la
Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non
provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli
affari regionali, e' rimessa al Consiglio dei Ministri, che
assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta
giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla
competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, e
dell'art. 118 della Costituzione, alla competente giunta
regionale ovvero alle competenti giunte delle province
autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la
determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni;
qualora la giunta regionale non provveda entro il termine
predetto, la decisione e' rimessa al Consiglio dei
Ministri, che delibera con la partecipazione dei presidenti
delle regioni interessate.
3-quater In caso di dissenso tra amministrazioni
regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi
in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con
propria legge, intese per la composizione del dissenso ai
sensi dell'art. 117, ottavo comma, della Costituzione,
anche attraverso l'individuazione di organi comuni
competenti in via generale ad assumere la determinazione
sostitutiva in caso di dissenso.
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le
prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
4.
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e
in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art.
5, comma 2, lettera c-bis) della legge 23 agosto 1988, n.
400, introdotta dall'art. 12, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».
- Si riporta il testo degli articoli 23 e 45 del gia'
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001:
«Art. 23 (Disciplina della denuncia di inizio
attivita). - 1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia
titolo per presentare la denuncia di inizio attivita',
almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei
lavori, presenta allo sportello unico la denuncia,
accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un
progettista abilitato e dagli opportuni elaborati
progettuali, che asseveri la conformita' delle opere da
realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in
contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi
vigenti, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di
quelle igienico-sanitarie.
2. La denuncia di inizio attivita' e' corredata
dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i
lavori ed e' sottoposta al termine massimo di efficacia
pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata
dell'intervento e' subordinata a nuova denuncia.
L'interessato e' comunque tenuto a comunicare allo
sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in
via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il
termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal
rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non
sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete
all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del
soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla
denuncia, il competente ufficio comunale convoca una
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis
14-ter 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il
termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre
dall'esito della conferenza. In caso di esito non
favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo e' provata con la copia
della denuncia di inizio attivita' da cui risulti la data
di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto
presentato a corredo del progetto, l'attestazione del
professionista abilitato, nonche' gli atti di assenso
eventualmente necessari.
6. Il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1
sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni
stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di
non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa
attestazione del professionista abilitato, informa
l'autorita' giudiziaria e il consiglio dell'ordine di
appartenenza. E' comunque salva la facolta' di ripresentare
la denuncia di inizio attivita', con le modifiche o le
integrazioni necessarie per renderla conforme alla
normativa urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico
abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che
va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta
la conformita' dell'opera al progetto presentato con la
denuncia di inizio attivita'. Contestualmente presenta
ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione
catastale conseguente alle opere realizzate ovvero
dichiarazione che le stesse non hanno comportato
modificazioni del classamento. In assenza di tale
documentazione si applica la sanzione di cui all'art. 37,
comma 5.».
«Art. 45 (Norme relative all'azione penale). - 1.
L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane
sospesa finche' non siano stati esauriti i procedimenti
amministrativi di sanatoria di cui all'art. 36.
2. Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il
diniego del permesso in sanatoria di cui all'art. 36,
l'udienza viene fissata d'ufficio dal presidente del
tribunale amministrativo regionale per una data compresa
entro il terzo mese dalla presentazione del ricorso.
3. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire
estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme
urbanistiche vigenti.».
- Si riporta il testo degli articoli 90 e 91 del gia'
citato decreto legislativo n. 259 del 2003:
«Art. 90 (Pubblica utilita' - Espropriazione). - 1. Gli
impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso
pubblico, ovvero esercitati dallo Stato, e le opere
accessorie occorrenti per la funzionalita' di detti
impianti hanno carattere di pubblica utilita', ai sensi
degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e
le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono
essere dichiarati di pubblica utilita' con decreto del
Ministro delle comunicazioni, ove concorrano motivi di
pubblico interesse.
3. Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili
necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere
di cui ai commi 1 e 2, puo' esperirsi la procedura di
esproprio prevista dal decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Tale procedura puo'
essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia
stato possibile effettuare, i tentativi di bonario
componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di
vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici
erariali competenti.».
«Art. 91 (Limitazioni legali della proprieta). - 1.
Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui
all'art. 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio
possono passare, anche senza il consenso del proprietario,
sia al di sopra delle proprieta' pubbliche o private, sia
dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od
altre aperture praticabili a prospetto.
2. Il proprietario od il condominio non puo' opporsi
all'appoggio di antenne, di sostegni, nonche' al passaggio
di condutture, fili o qualsiasi altro impianto,
nell'immobile di sua proprieta' occorrente per soddisfare
le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono
essere collocati in guisa da non impedire il libero uso
della cosa secondo la sua destinazione.
4. Il proprietario e' tenuto a sopportare il passaggio
nell'immobile di sua proprieta' del personale
dell'esercente il servizio che dimostri la necessita' di
accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione
degli impianti di cui sopra.
5. Nei casi previsti dal presente articolo al
proprietario non e' dovuta alcuna indennita'.
6. L'operatore incaricato del servizio puo' agire
direttamente in giudizio per far cessare eventuali
impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione
delle infrastrutture.».



 
Art. 3.
Start up
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi:
«6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in societa' di cui all'articolo 5, escluse le societa' semplici e gli enti ad esse equiparati, e all'articolo 73, comma 1, lettera a) , costituite da non piu' di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis) relativi alle medesime societa', rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in societa' di cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera a) , che svolgono la medesima attivita', mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, sempreche' si tratti di societa' costituite da non piu' di tre anni.
6-ter L'importo dell'esenzione prevista dal comma (( 6-bis )) non puo' in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla societa' le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonche' per spese di ricerca e sviluppo.».



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 68 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del
testo unico delle imposte sui redditi), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 68 (Plusvalenze) . - 1.-5. (Omissis) .
6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e
c-ter) del comma 1 dell'art. 67 sono costituite dalla
differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma
od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il
valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di
ogni onere inerente alla loro produzione, compresa
l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli
interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si
assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello
dichiarato agli effetti dell'imposta di successione,
nonche', per i titoli esenti da tale imposta, il valore
normale alla data di apertura della successione. Nel caso
di acquisto per donazione si assume come costo il costo del
donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni
acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il
costo unitario e' determinato ripartendo il costo
originario sul numero complessivo delle azioni, quote o
partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle
societa' indicate dall'art. 5, il costo e' aumentato o
diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e
dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi
gia' imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le
valute estere cedute a termine si assume come costo il
valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di
stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di
acquisto e' documentato a cura del contribuente. Per le
valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in
mancanza della documentazione del costo, si assume come
costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili
accertati ai sensi dell'art. 110, comma 9, nel periodo
d'imposta in cui la plusvalenza e' realizzata. Le
minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri
stabiliti per le plusvalenze.
6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis)
del comma 1, dell'art. 67 derivanti dalla cessione di
partecipazioni al capitale in societa' di cui all'art. 5,
escluse le societa' semplici e gli enti ad esse equiparati,
e all'art. 73, comma 1, lettera a), costituite da non piu'
di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla
cessione degli strumenti finanziari e dei contratti
indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis)
relativi alle medesime societa', rispettivamente posseduti
e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla
formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora
e nella misura in cui, entro due anni dal loro
conseguimento, siano reinvestite in societa' di cui
all'art. 5 e all'art. 73, comma 1, lettera a), che svolgono
la medesima attivita', mediante la sottoscrizione del
capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale
delle medesime, sempreche' si tratti di societa' costituite
da non piu' di tre anni.
6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma
6-bis non puo' in ogni caso eccedere il quintuplo del costo
sostenuto dalla societa' le cui partecipazioni sono oggetto
di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per
l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali
ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni
immateriali ammortizzabili, nonche' per spese di ricerca e
sviluppo.
7-9. (Omissis) .».



 
Art. 4.
Strumenti innovativi di investimento
1. Per lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione, anche consentendo il coinvolgimento degli apporti dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, e (( alla valorizzazione )) delle risorse finanziarie destinate allo scopo, anche derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali, possono essere costituiti appositi fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali. Con decreto Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' di costituzione e funzionamento dei fondi, di apporto agli stessi e le ulteriori disposizioni di attuazione.
(( 1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo' essere autorizzata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, ad istituire un apposito fondo, attraverso cui partecipare, sulla base di un adeguato sistema di verifica della sostenibilita' economico-finanziaria delle iniziative, nonche' di garanzie prestate dagli stessi soggetti beneficiari diversi dalla pubblica amministrazione, tale da escludere la garanzia dello Stato sulle iniziative medesime, anche in via sussidiaria, e di intese da stipularsi con le amministrazioni locali, regionali e centrali per l'implementazione dei programmi settoriali di rispettiva competenza, a fondi per lo sviluppo, compresi quelli di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, sui fondi strutturali, e quelli in cui puo' intervenire il Fondo europeo per gli investimenti )).
2. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono escluse garanzie a carico delle Amministrazioni Pubbliche sulle operazioni attivabili ai sensi del comma 1.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 44 del regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999:
«Art. 44 (Strumenti di ingegneria finanziaria) . -
Nell'ambito di un programma operativo, i Fondi strutturali
possono finanziare spese connesse a un'operazione
comprendente contributi per sostenere strumenti di
ingegneria finanziaria per le imprese, soprattutto piccole
e medie, quali fondi di capitale di rischio, fondi di
garanzia e fondi per mutui, e per fondi per lo sviluppo
urbano, ossia fondi che investono in partenariati tra
settore pubblico e privato e altri progetti inclusi in un
piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile.
Qualora tale operazione sia organizzata tramite fondi
di partecipazione, ossia fondi costituiti per investire in
diversi fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia,
fondi per mutui e fondi per lo sviluppo urbano, essa e'
attuata dallo Stato membro o dall'autorita' di gestione in
una o piu' delle seguenti forme:
a) aggiudicazione di un appalto pubblico in
conformita' della normativa vigente in materia;
b) in altri casi, qualora l'oggetto dell'accordo non
sia un appalto pubblico di servizi ai sensi della normativa
in materia, concessione di una sovvenzione, definita nel
presente contesto come un contributo finanziario diretto
accordato a titolo di una liberalita':
i) alla BEI o al FEI; oppure
ii) a un'istituzione finanziaria senza un invito a
presentare proposte, se cio' e' conforme a una legge
nazionale compatibile con il trattato.
Le modalita' di applicazione del presente articolo sono
adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui
all'art. 103, paragrafo 3.



 
Art. 5.
Sorveglianza dei prezzi
1. I commi 198 e 199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sostituiti dai seguenti:
«198. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi che svolge la funzione di sovrintendere alla tenuta ed elaborazione dei dati e delle informazioni segnalate agli "uffici prezzi" delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196. Esso (( verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori riconosciute, analizza le ulteriori segnalazioni )) ritenute meritevoli di approfondimento e decide, se necessario, di avviare indagini conoscitive finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I risultati dell'attivita' svolta sono messi a disposizione, su richiesta, dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
199. Per l'esercizio delle proprie attivita' il Garante di cui al (( comma 198 )) si avvale dei dati rilevati dall'ISTAT, della collaborazione dei Ministeri competenti per materia, dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle Camere di commercio, (( industria, artigianato e agricoltura )) , nonche' del supporto operativo della Guardia di finanza per lo svolgimento di indagini conoscitive. Il Garante puo' convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato. L'attivita' del Garante viene resa nota al pubblico attraverso il sito dell'Osservatorio dei prezzi del Ministero dello sviluppo economico. (( Nel sito sono altresi' tempestivamente pubblicati ed aggiornati quadri di confronto, elaborati a livello provinciale, dei prezzi dei principali beni di consumo e durevoli, con particolare riguardo ai prodotti alimentari ed energetici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica )).».
2. Ai commi 200 e 201 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole «di cui al comma 199», sono sostituite dalle seguenti «di cui al comma 198».



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi 200 e 201 della legge
24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2008); cosi' come modificato dalla presente
legge:
«200. Il Garante di cui al comma 198 e' nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, tra i
dirigenti di prima fascia del Ministero dello sviluppo
economico, si avvale per il proprio funzionamento delle
strutture del medesimo Ministero, svolge i compiti di cui
ai commi da 196 a 203 senza compenso e mantenendo le
proprie funzioni. L'incarico ha la durata di tre anni.
201. Il Garante di cui al comma 198 riferisce le
dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi, rilevate ai
sensi delle disposizioni di cui ai commi da 196 a 203, al
Ministro dello sviluppo economico, che provvede, ove
necessario, alla formulazione di segnalazioni all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato e di proposte
normative.».



 
Art. 6.
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese
1. Le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quelli dell'Unione Europea possono fruire di agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).
2. Le iniziative ammesse ai benefici sono:
a) la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi gia' esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento;
b) studi di prefattibilita' e di fattibilita' collegati ad investimenti italiani all'estero, nonche' programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;
c) altri interventi prioritari individuati e definiti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.
3. Con una o piu' delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri, da adottare entro novanta giorni (( dalla data di entrata in vigore )) del presente decreto, sono determinati i termini, le modalita' e le condizioni degli interventi, le attivita' e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo, nonche' la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del fondo di cui al comma 4. Sino all'operativita' delle delibere restano in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti.
4. Per le finalita' dei commi precedenti sono utilizzate le disponibilita' del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 con le stesse modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del fondo. Le ulteriori assegnazioni di risorse sono stabilite in via ordinaria dalla legge finanziaria ovvero in via straordinaria da apposite leggi di finanziamento.
5. E' abrogato il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, ad eccezione dei commi 1 e 4 dell'articolo 2 (( e )) degli articoli 10, 11, 20, 22 e 24. E' (( inoltre )) abrogata la legge 20 ottobre 1990, n. 304 ad eccezione degli articoli 4 e 6, e sono abrogati, altresi', i commi 5, 6, 6-bis 7 e 8, dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
6. I riferimenti alle norme abrogate ai sensi del presente articolo contenuti nel comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, devono intendersi sostituiti dal riferimento al presente articolo.



Riferimenti normativi:
- Il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione,
del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza
minore (de minimis) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
L 379 del 28 dicembre 2006.
- Si riporta il testo degli articoli 2, 10, 11, 20, 22
e 24 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251
(Provvedimenti per il sostentamento delle esportazioni
italiane), cosi' come modificati dalla presente legge:
«Art. 2. - E' istituito presso il Mediocredito centrale
un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di
finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a
fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui
all'art. 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n.
227, in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee
nonche' a fronte di attivita' relative alla promozione
commerciale all'estero del settore turistico al fine di
acquisire i flussi turistici verso l'Italia.
La disposizione di cui al primo comma del presente
articolo si applica anche alle imprese alberghiere e
turistiche limitatamente alle attivita' volte ad
incrementare la domanda estera del settore.».
«Art. 10. - Ai consorzi aventi come scopo esclusivo la
esportazione di prodotti agro-alimentari, costituiti per
settori e comprensori, individuati con provvedimento della
regione tra produttori singoli o associati, cooperative
agricole di commercializzazione e di trasformazione anche
con la partecipazione di enti pubblici territoriali,
possono essere concessi con decreto del Ministro del
commercio con l'estero, sentito il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, contributi finanziari
annuali, purche' non diretti a sovvenzionare
l'esportazione.
Con decreto del Ministro del commercio con l'estero,
sentito il Ministro del turismo e dello spettacolo, i
contributi di cui al comma precedente possono essere
concessi anche ai consorzi per imprese alberghiere e
turistiche limitatamente alle attivita' volte ad
incrementare la domanda estera del settore.
Ai fini della determinazione dell'ammontare dei
contributi annuali si applicano l'art. 5 della legge 21
febbraio 1989, n. 83, e le relative norme di attuazione.
I fondi occorrenti per la concessione dei contributi di
cui ai precedenti commi saranno annualmente quantificati
dalla legge finanziaria, e stanziati in apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministro del commercio con
l'estero, da istituirsi a decorrere dall'esercizio 1982.
... .
Per favorire una promozione sinergica del prodotto
italiano, ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, possono
essere concessi contributi d'intesa con i Ministri
competenti a progetti promozionali e di
internazionalizzazione realizzati da consorzi misti tra
piccole e medie imprese dei settori agro-ittico-alimentare
e turistico-alberghiero, aventi lo scopo esclusivo
dell'attrazione della domanda estera.».
«Art. 11. - L'ICE e' autorizzato a stipulare con le
aziende agricole e con le piccole e medie imprese che
svolgono attivita' diretta alla produzione di beni e
servizi, nonche' con consorzi e raggruppamenti fra le
stesse costituiti, convenzioni per la predisposizione e la
realizzazione, in Paesi diversi da quelli delle Comunita'
europee, di progetti coerenti con le linee e gli obiettivi
del programma di cui all'art. 2 della legge 16 marzo 1976,
n. 71, riguardanti studi di mercato, spese di dimostrazione
e pubblicita', partecipazione a mostre e fiere campionarie
internazionali.
Saranno poste a carico delle imprese di cui al
precedente comma le spese che non rientrano negli oneri
generali relativi allo svolgimento dei compiti
istituzionali dell'ICE.
Con la relazione di cui all'art. 3, legge 16 marzo
1976, n. 71, l'ICE riferira' partitamente sulle attivita'
svolte e i risultati conseguiti.
E' autorizzata per il triennio 1981-83 la spesa di lire
50 miliardi, da iscriversi in apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero del commercio con l'estero in
ragione di lire 10 miliardi per il 1981, di lire 20
miliardi per il 1982 e di lire 20 miliardi per il 1983, da
erogare all'ICE con le modalita' di cui agli articoli 1, 3,
4 e 6 della legge 16 marzo 1976, n. 71, a rimborso dei
maggiori oneri sostenuti ai sensi del presente articolo.».
«Art. 20. - Oltre alla facolta' di avvalersi
dell'istituto previsto dall'art. 56 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per il
raggiungimento delle finalita' previste dal presente
decreto il Ministro del commercio con l'estero e'
autorizzato ad utilizzare, per le sopravvenute eccezionali
esigenze di servizio, personale di enti pubblici compresi
quelli economici, nonche' di istituti di credito di diritto
pubblico, nei limiti di un contingente di cinque unita'.
Detto personale rimane a carico degli enti di provenienza.
... .
I compensi per lavoro straordinario, indennita' di
missione e rimborsi di spese sono a carico dei fondi di cui
all'art. 14 del presente decreto.».
«Art. 22. - Il fondo contributi, di cui all'art. 37,
secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745,
convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre
1970, n. 1034, cosi' come modificato dall'art. 3 della
legge 28 maggio 1973, n. 295, e' incrementato della somma
di 2.290 miliardi riservati alla corresponsione di
contributi in conto interessi sulle operazioni di
finanziamento alle esportazioni a pagamento differito
previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive
modificazioni.
La somma di cui al precedente comma sara' iscritta
nello stato di previsione del Ministero del tesoro in
ragione di lire 300 miliardi nell'anno 1982, 500 miliardi
nell'anno 1983, 500 miliardi nell'anno 1984, 500 miliardi
nell'anno 1985 e 490 miliardi nell'anno 1986.
Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il
Ministro del commercio con l'estero sara' stabilita la
quota del fondo di cui al primo comma del presente articolo
riservata per l'agevolazione di speciali categorie di
operazioni, nonche' per la corresponsione di contributi in
conto interessi ad operazioni finanziarie con provviste
effettuate all'estero.
Il Mediocredito centrale e' autorizzato a concedere da
solo o in consorzio con istituti e banche nazionali ed
estere crediti finanziari ai sensi dell'art. 15, lettera ((
g) ))
, nonche' dell'art. 27, terzo comma, della legge 24
maggio 1977, n. 227; alle predette operazioni di
finanziamento si applicano le condizioni e modalita' di cui
all'art. 18, quarto comma, della citata legge 24 maggio
1977, n. 227.
L'art. 20 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e'
soppresso.».
«Art. 24. - In estensione a quanto previsto dall'art.
13, secondo comma, del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476,
convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956,
n. 786, e successive modificazioni ed integrazioni, il
Ministro del commercio con l'estero puo' delegare al
Mediocredito centrale le competenze previste dal citato
art. 13, primo comma, lettera d) , in ordine alle
operazioni ammesse al contributo agevolativo ai sensi della
legge 24 maggio 1977, n. 227.».
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 6 della legge
20 ottobre 1990, n. 304 (Provvedimenti per la promozione
delle esportazioni):
«Art. 4. - 1. I titoli di cui alla lettera a) del primo
comma dell'art. 32 della legge 24 maggio 1977, n. 227, non
sono soggetti all'obbligo di integrazione di bollo di cui
al secondo comma dello stesso art. 32 e sono ammessi ai
benefici di cui al titolo IV del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ancorche' non
formino oggetto di assicurazione o di finanziamento
nell'ambito della legge 24 maggio 1977, n. 227, e
sempreche' attengano ad operazioni di credito
all'esportazione con dilazione di pagamento superiore ai
diciotto mesi.
2. I benefici di cui alla lettera b) del primo comma
dell'art. 32 della legge 24 maggio 1977, n. 227, nonche' di
cui ai commi terzo e quarto dello stesso art. 32 competono
anche relativamente agli effetti e ai titoli emessi
all'ordine del Mediocredito centrale.
3. ...».
«Art. 6. - 1. Presso il Ministero del commercio con
l'estero e' istituito l'Osservatorio economico per la
raccolta, lo studio e l'elaborazione dei dati concernenti
il commercio estero, distinti per flussi di importazione ed
esportazione di merci, prodotti e servizi e per aree
geo-economiche.
2. L'Osservatorio coadiuva il Ministro nella
definizione delle linee direttrici e di indirizzo di
competenza del Ministero; puo' compiere studi e controlli
sull'efficacia delle misure di sostegno pubblico alle
esportazioni, partecipazioni e investimenti all'estero.
L'Osservatorio sara', a tal fine, collegato attraverso
sistemi informatici con organismi nazionali ed
internazionali.
3. Il Ministero del commercio con l'estero, per
l'attivita' connessa all'Osservatorio, puo' avvalersi della
collaborazione di docenti e ricercatori universitari,
nonche' di esperti in commercio estero o in economia
internazionale e di istituti di ricerca. La segreteria
dell'Osservatorio e' composta da quattro unita' scelte tra
i dipendenti del Ministero del commercio con l'estero. Alla
medesima e' preposto un funzionario con qualifica non
inferiore a primo dirigente.
4. Il compenso spettante per le collaborazioni e quello
per i membri della segreteria sono determinati con decreto
del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il
Ministro del tesoro nei limiti della prevista
autorizzazione di spesa. Al relativo onere, stimato in lire
450 milioni annui, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
"Interventi rivolti ad incentivare l'esportazione di
prodotti".».
- Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia
di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4,
lettera c) , e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 22 (Disposizioni in materia di contributi e di
finanziamenti per lo sviluppo delle esportazioni). - 1.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 della legge 25
marzo 1997, n. 68, i contributi di cui all'art. 1, comma
40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concessi dal
Ministero del commercio con l'estero, sono finalizzati ad
incentivare lo svolgimento di specifiche attivita'
promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di
progetti volti a favorire, in particolare,
l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese
nonche' le attivita' relative alla promozione commerciale
all'estero del settore turistico al fine di incrementare i
flussi turistici verso l'Italia. Essi possono essere
erogati, previa individuazione da effettuare con il decreto
ministeriale previsto dal suddetto art. 1, comma 40, anche
a favore di soggetti diversi da quelli indicati, per il
predetto Ministero, nella tabella A allegata alla legge
citata.
2. All'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992,
n. 212, le parole: "dell'Europa centrale ed orientale" sono
sostituite dalle seguenti: "individuati annualmente dal
CIPE con delibera adottata su proposta del Ministro degli
affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio
con l'estero".
3. I criteri e le procedure di concessione dei
contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero
ai sensi delle disposizioni richiamate ai commi 1 e 2 e le
modalita' di verifica, anche ad opera di terzi, dei
risultati sono stabiliti, ai sensi dell'art. 12, legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art.
20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Sino alla determinazione dei criteri e delle
procedure di concessione dei contributi ai sensi del comma
3 restano, comunque, in vigore i criteri e le procedure
attualmente vigenti.
5.-8. (Abrogati).».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 25 del gia'
citato decreto legislativo n. 143 del 1998:
«Art. 25 (Razionalizzazione degli interventi di
sostegno finanziario). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1999
la gestione degli interventi di sostegno finanziario
all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui
alla legge 24 maggio 1977, n. 227, al decreto-legge 28
maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 1981, n. 394, alla legge 20 ottobre 1990,
n. 304, alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e all'art. 14
della legge 5 ottobre 1991, n. 317, viene attribuita alla
SIMEST S.p.A. A decorrere dalla medesima data la gestione
degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19,
viene attribuita alla FINEST S.p.A. Con apposita
convenzione sono disciplinate le modalita' di
collaborazione fra SIMEST S.p.A. e FINEST S.p.A.».



 
Art. 6-bis.
(( Distretti produttivi e reti di imprese ))
(( 1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realta' produttive anche appartenenti a regioni diverse, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le caratteristiche e le modalita' di individuazione delle reti delle imprese e delle catene di fornitura )).
(( 2. Alle reti, di livello nazionale, delle imprese e alle catene di fornitura, quali libere aggregazioni di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine di migliorare la presenza nei mercati internazionali, si applicano le disposizioni concernenti i distretti produttivi previste dall'articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificati dal presente articolo, ad eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali )).
(( 3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 366, primo periodo, dopo le parole: «Ministro per l'innovazione e le tecnologie,» sono inserite le seguenti: «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate,»;
b) al comma 368, lettera a) i numeri da 1) a 15) sono sostituiti dai seguenti:
«1) al fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti all'effettuazione degli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate, sono disciplinate, per le imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 366, apposite semplificazioni contabili e procedurali, nel rispetto della disciplina comunitaria, e in particolare della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni;
2) rimane ferma la facolta' per le regioni e gli enti locali, secondo i propri ordinamenti, di stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione di tributi propri.»;
c) al comma 368, lettera b) numero 1), ultimo periodo, dopo le parole: «Ministro per la funzione pubblica,» sono inserite le seguenti: «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate,»;
d) al comma 368, lettera b) numero 2), ultimo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate,»;
e) il comma 370 e' abrogato ))
.
(( 4. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'articolo 1, comma 370, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317» sono soppresse )).
(( 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica )).



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi 366 e 368 dell'art. 1
della gia' citata legge n. 266 del 2005, cosi' come
modificati dalla presente legge:
«366. Ai fini dell'applicazione dei commi da 367 a 371,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive, con il
Ministro delle politiche agricole e forestali, con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentite le regioni interessate, sono definite le
caratteristiche e le modalita' di individuazione dei
distretti produttivi, quali libere aggregazioni di imprese
articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale,
con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei
settori di riferimento, di migliorare l'efficienza
nell'organizzazione e nella produzione, secondo principi di
sussidiarieta' verticale ed orizzontale, anche individuando
modalita' di collaborazione con le associazioni
imprenditoriali.».
«368. Ai distretti produttivi si applicano le seguenti
disposizioni:
a) fiscali:
1) al fine della razionalizzazione e della
riduzione degli oneri legati alle risorse umane e
finanziarie conseguenti alla effettuazione degli
adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con
regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e
sentite le regioni interessate, sono disciplinate, per le
imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 366,
apposite semplificazioni contabili e procedurali, nel
rispetto della disciplina comunitaria, e in particolare
della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre
2006, e successive modificazioni;
2) rimane ferma la facolta' per le regioni e gli
enti locali, secondo i propri ordinamenti, di stabilire
procedure amministrative semplificate per l'applicazione di
tributi propri;
b) amministrative:
1) al fine di favorire la massima semplificazione
ed economicita' per le imprese che aderiscono ai distretti,
le imprese aderenti possono intrattenere rapporti con le
pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche
economici, ovvero dare avvio presso gli stessi a
procedimenti amministrativi per il tramite del distretto di
cui esse fanno parte. In tal caso, le domande, richieste,
istanze ovvero qualunque altro atto idoneo ad avviare ed
eseguire il rapporto ovvero il procedimento amministrativo,
ivi incluse, relativamente a quest'ultimo, le fasi
partecipative del procedimento, qualora espressamente
formati dai distretti nell'interesse delle imprese aderenti
si intendono senz'altro riferiti, quanto agli effetti, alle
medesime imprese; qualora il distretto dichiari altresi' di
avere verificato, nei riguardi delle imprese aderenti, la
sussistenza dei presupposti ovvero dei requisiti, anche di
legittimazione, necessari, sulla base delle leggi vigenti,
per l'avvio del procedimento amministrativo e per la
partecipazione allo stesso, nonche' per la sua conclusione
con atto formale ovvero con effetto finale favorevole alle
imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti
pubblici provvedono senza altro accertamento nei riguardi
delle imprese aderenti. Nell'esercizio delle attivita'
previste dal presente numero, i distretti comunicano anche
in modalita' telematica con le pubbliche amministrazioni e
gli enti pubblici che accettano di comunicare, a tutti gli
effetti, con tale modalita'. I distretti possono accedere,
sulla base di apposita convenzione, alle banche dati
formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli
enti pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e
sentite le regioni interessate, sono stabilite le modalita'
applicative delle disposizioni del presente numero;
2) al fine di facilitare l'accesso ai contributi
erogati a qualunque titolo sulla base di leggi regionali,
nazionali o di disposizioni comunitarie, le imprese che
aderiscono ai distretti di cui al comma 366 possono
presentare le relative istanze ed avviare i relativi
procedimenti amministrativi, anche mediante un unico
procedimento collettivo, per il tramite dei distretti
medesimi che forniscono consulenza ed assistenza alle
imprese stesse e che possono, qualora le imprese siano in
possesso dei requisiti per l'accesso ai citati contributi,
certificarne il diritto. I distretti possono altresi'
provvedere, ove necessario, a stipulare apposite
convenzioni, anche di tipo collettivo con gli istituti di
credito ed intermediari finanziari iscritti nell'elenco di
cui all'art. 106 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, volte alla prestazione della garanzia per
l'ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e
sentite le regioni interessate, sono stabilite le modalita'
applicative della presente disposizione;
3) i distretti hanno la facolta' di stipulare, per
conto delle imprese, negozi di diritto privato secondo le
norme in materia di mandato di cui agli articoli 1703 e
seguenti del codice civile;
c) finanziarie:
1) al fine di favorire il finanziamento dei
distretti e delle relative imprese, con regolamento del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro
delle attivita' produttive e la CONSOB, sono individuate le
semplificazioni, con le relative condizioni,
alledisposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130,
applicabili alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad
oggetto crediti concessi da una pluralita' di banche o
intermediari finanziari alle imprese facenti parte del
distretto e ceduti ad un'unica societa' cessionaria;
2) con il regolamento di cui al numero 1) vengono
individuate le condizioni e le garanzie a favore dei
soggetti cedenti i crediti di cui al numero 1) in presenza
delle quali tutto o parte del ricavato dell'emissione dei
titoli possa essere destinato al finanziamento delle
iniziative dei distretti e delle imprese dei distretti
beneficiarie dei crediti oggetto di cessione;
3) le disposizioni di cui all'art. 7-bis della
legge 30 aprile 1999, n. 130, si applicano anche ai crediti
delle banche nei confronti delle imprese facenti parte dei
distretti, alle condizioni stabilite con il regolamento di
cui al numero 1);
4) le banche e gli altri intermediari che hanno
concesso crediti ai distretti o alle imprese facenti parte
dei distretti e che non procedono alla relativa
cartolarizzazione o alle altre operazioni di cui alla legge
30 aprile 1999, n. 130, possono, in aggiunta agli
accantonamenti previsti dalle norme vigenti, effettuare
accantonamenti alle condizioni stabilite con il regolamento
di cui al numero 1);
5) al fine di favorire l'accesso al credito e il
finanziamento dei distretti e delle imprese che ne fanno
parte, con particolare riferimento ai progetti di sviluppo
e innovazione, il Ministro dell'economia e delle finanze
adotta o propone le misure occorrenti per:
5.1) assicurare il riconoscimento della garanzia
prestata dai confidi quale strumento di attenuazione del
rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti
patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento
del Nuovo accordo di Basilea;
5.2) favorire il rafforzamento patrimoniale dei
confidi e la loro operativita'; anche a tal fine i fondi di
garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'art. 13
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
possono essere destinati anche alla prestazione di servizi
ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco
speciale di cui all'art. 107 del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
5.3) agevolare la costituzione di idonee agenzie
esterne di valutazione del merito di credito dei distretti
e delle imprese che ne fanno parte, ai fini del calcolo dei
requisiti patrimoniali delle banche nell'ambito del metodo
standardizzato di calcolo dei requisiti patrimoniali degli
enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo
di Basilea;
5.4) favorire la costituzione, da parte dei
distretti, con apporti di soggetti pubblici e privati, di
fondi di investimento in capitale di rischio delle imprese
che fanno parte del distretto;
d) per la ricerca e lo sviluppo:
1) al fine di accrescere la capacita' competitiva
delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali,
attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle
relative applicazioni industriali, e' costituita l'Agenzia
per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di
seguito denominata "Agenzia";
2) l'Agenzia promuove l'integrazione fra il sistema
della ricerca ed il sistema produttivo attraverso
l'individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove
conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni
industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale;
3) l'Agenzia stipula convenzioni e contratti con
soggetti pubblici e privati che ne condividono le
finalita';
4) l'Agenzia e' soggetta alla vigilanza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri che, con propri
decreti di natura non regolamentare, sentiti il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il
Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle
attivita' produttive, nonche' il Ministro per lo sviluppo e
la coesione territoriale ed il Ministro per l'innovazione e
le tecnologie, se nominati, definisce criteri e modalita'
per lo svolgimento delle attivita' istituzionali. Lo
statuto dell'Agenzia e' soggetto all'approvazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 23 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«3. Le funzioni di assistenza sono esercitate
prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le
attivita' produttive.».



 
Art. 6-ter.
(( Banca del Mezzogiorno ))
(( 1. Al fine di assicurare la presenza nelle regioni meridionali d'Italia di un istituto bancario in grado di sostenere lo sviluppo economico e di favorirne la crescita, e' costituita la societa' per azioni «Banca del Mezzogiorno».
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, nel rispetto delle disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nominato il comitato promotore, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 4.
3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresi' disciplinati:
a) i criteri per la redazione dello statuto, nel quale e' previsto che la Banca abbia necessariamente sede in una regione del Mezzogiorno d'Italia;
b) le modalita' di composizione dell'azionariato della Banca, in maggioranza privato e aperto all'azionariato popolare diffuso, e il riconoscimento della funzione di soci fondatori allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti e organismi pubblici, aventi sede nelle regioni meridionali, che conferiscono una quota di capitale sociale;
c) le modalita' per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche, all'acquisizione di marchi e di denominazioni, entro i limiti delle necessita' operative della Banca, di rami di azienda gia' appartenuti ai banchi meridionali e insulari;
d) e modalita' di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, con particolare riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate ))
.
(( 4. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008 per l'apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore. Entro cinque anni dall'inizio dell'operativita' della Banca tale importo e' restituito allo Stato, il quale cede alla Banca stessa tutte le azioni ad esso intestate ad eccezione di una )).
(( 5. All'onere di cui al comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e, quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute )).
(( 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio )).



Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
recante «testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
settembre 1993, n. 230, supplemento ordinario.



 
Art. 6-quater.
(( Concentrazione strategica degli
interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate ))

(( 1. Al fine di rafforzare la concentrazione su interventi di rilevanza strategica nazionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, su indicazione dei Ministri competenti sono revocate le relative assegnazioni operate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per il periodo 2000-2006 in favore di amministrazioni centrali con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate o programmate nell'ambito di accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima data, con esclusione delle assegnazioni per progetti di ricerca, anche sanitaria. In ogni caso e' fatta salva la ripartizione dell'85% delle risorse alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15% alle regioni del Centro-Nord )).
(( 2. Le disposizioni di cui al comma 1, per le analoghe risorse ad esse assegnate, costituiscono norme di principio per le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce, di concerto con i Ministri interessati, i criteri e le modalita' per la ripartizione delle risorse disponibili previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano )).
(( 3. Le risorse oggetto della revoca di cui al comma 1 che siano gia' state trasferite ai soggetti assegnatari sono versate in entrata nel bilancio dello Stato per essere riassegnate alla unita' previsionale di base in cui e' iscritto il Fondo per le aree sottoutilizzate )).



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003):
«Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed
interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse
di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale
confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle
disposizioni legislative, comunque evidenziate
contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1,
nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli
interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui
al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla
base del criterio generale di destinazione territoriale
delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio
economico e sociale, nonche':
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono
finalizzate le risorse stanziate a titolo di
rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della
citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
attraverso le altre disposizioni legislative di cui
all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
dei metodi indicati all'art. 73 della legge 28 dicembre
2001, n. 448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti
a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
sua rapidita' e semplicita', sulla base dei risultati
ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di
programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle
esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE
costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma
6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al
controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i
criteri e le modalita' di attuazione degli interventi
previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
anche al fine di dare immediata applicazione ai principi
contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE
effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale
fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro
il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione
sugli interventi effettuati nell'anno precedente,
contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali
in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo
sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale
comunicazione alle competenti Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'art.
60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le
pertinenti unita' previsionali di base degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
quelle di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto
1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive per la copertura degli oneri statali relativi
alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti
territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di
programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di
programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord,
ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c) , del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive, oltre che per gli interventi previsti dal
citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
100 per cento delle economie stesse, per il finanziamento
di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di
nuovi contratti di programma una quota pari all'85 per
cento delle economie e' riservata alle aree depresse del
Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato
art. 87, paragrafo 3, lettera c) , del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto
regolamento.
11. ... .
12. ... .
13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
essere concesse agevolazioni in favore delle imprese
operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed
aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c) , del Trattato
che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle aree
ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in
campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree
territoriali del Paese. L'agevolazione e' riconosciuta
sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che
eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a
finalita' regionale, nel rispetto dei limiti della regola «
de minimis » di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria
delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte
dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
di presentazione e le modalita' delle relative istanze. I
soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al
presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle
entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il
suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico
delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del
contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata,
nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il
soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
puo' presentare una nuova istanza nei dodici mesi
successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.».



 
Art. 6-quinquies.
(( Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale ))
(( 1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui e' riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitivita' e della coesione del Paese. Il fondo e' alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali, fatte salve le risorse che, alla data del 31 maggio 2008, siano state vincolate all'attuazione di programmi gia' esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla delibera CIPE 3 agosto 2007, n. 82 )).
(( 2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, fermo restando il vincolo di concentrare nelle regioni del Mezzogiorno almeno l'85% degli stanziamenti nazionali per l'attuazione del quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013. Lo schema di delibera del CIPE e' trasmesso al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Nel rispetto delle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni, i Programmi operativi nazionali finanziati con risorse comunitarie per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 possono essere ridefiniti in coerenza con i principi di cui al presente articolo )).
(( 3. Costituisce un principio fondamentale, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la concentrazione, da parte delle regioni, su infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari. ))



Riferimenti normativi:
- La delibera CIPE n. 82/2007 del 3 agosto 2007 recante
«Quadro strategico nazionale 2007-2013 - Definizione delle
procedure e delle modalita' di attuazione del meccanismo
premiale collegato agli "obiettivi di servizio".
(Deliberazione n. 82/2007)» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2007, n. 301.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
dell'11 luglio 2006 recante «Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il
regolamento (CE) n. 1260/1999» e' pubblicato nella GU L 210
del 31 luglio 2006.
- Per il testo dell'art. 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289 vedasi i riferimenti normativi all'art.
6-quater



 
Art. 6-sexies.
(( Ricognizione delle risorse per la programmazione unitaria ))
(( 1. Per promuovere il coordinamento della programmazione statale e regionale ed in particolare per garantire l'unitarieta' dell'impianto programmatico del Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 e favorire il tempestivo e coordinato utilizzo delle relative risorse, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dello sviluppo economico, effettua la ricognizione delle risorse generate da progetti originariamente finanziati con fonti di finanziamento diverse dai Fondi strutturali europei ed inseriti nei programmi cofinanziati che siano oggetto di rimborso a carico del bilancio comunitario e del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, in particolare individuando le risorse che non siano state impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti correlate alla chiusura dei Programmi Operativi 2000-2006 e alla rendicontazione delle annualita' 2007 e 2008 dei Programmi Operativi 2007-2013, anche individuando modalita' per evitare il disimpegno automatico delle relative risorse impegnate sul bilancio comunitario )).
(( 2. All'esito della ricognizione di cui al comma 1 e comunque entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta la riprogrammazione che definisce le modalita' di impiego delle risorse, i criteri per la selezione e le modalita' di attuazione degli interventi che consentano di assicurare la qualita' della spesa e di accelerarne la realizzazione anche mediante procedure sostitutive nei casi di inerzia o inadempimento delle amministrazioni responsabili. L'intesa, tenuto conto del vincolo delle precedenti assegnazioni alle amministrazioni centrali e regionali, in attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, individua gli interventi speciali per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economici e sociali, con priorita' per gli interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale e regionale di cui e' riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitivita' e della coesione )).
(( 3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) approva l'intesa di cui al comma precedente ed assume con propria deliberazione gli atti necessari alla riprogrammazione delle risorse e all'attuazione della stessa. Prima dell'approvazione da parte del CIPE, la riprogrammazione delle risorse di cui al periodo precedente e' trasmessa al Parlamento ai fini dell'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari )).
(( 4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base dell'intesa di cui ai commi 2 e 3 e della riprogrammazione delle risorse disponibili approvata dal CIPE, promuove con le singole regioni interessate la stipula delle intese istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per individuare il programma degli interventi e le relative modalita' di attuazione. Ai fini del conseguimento degli obiettivi ed in coerenza con le modalita' di attuazione del Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 le intese saranno sottoscritte anche dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni )).
(( 5. Le intese istituzionali di programma di cui al comma precedente costituiscono lo strumento di attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 6-quinquies del presente decreto )).



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed
adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari):
«Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del
tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie", nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) ,
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da
disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.».
- Si riporta il testo del comma 203 dell'art. 2 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):
«203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita'
di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni
istituzionali e risorse finanziarie a carico delle
amministrazioni statali, regionali e delle province
autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati
sulla base di accordi cosi' definiti:
a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi
la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra
il soggetto pubblico competente e la parte o le parti
pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi,
riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono
una valutazione complessiva delle attivita' di competenza;
b) "Intesa istituzionale di programma", come tale
intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale,
regionale o delle province autonome con cui tali soggetti
si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione
programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei
soggetti interessati e delle procedure amministrative
occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati.
La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia
necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
nonche' di queste ed altre amministrazioni, enti ed
organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico,
puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste
dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367 (285);
c) "Accordo di programma quadro", come tale
intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti
pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla
lettera b) , in attuazione di una intesa istituzionale di
programma per la definizione di un programma esecutivo di
interventi di interesse comune o funzionalmente collegati.
L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le
attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi
tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per
gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili
dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi; 3)
gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'art. 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali
conferenze di servizi o convenzioni necessarie per
l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun
soggetto, nonche' del soggetto cui competono poteri
sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6)
i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti
tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse
finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di
intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche
reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed
i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica
dei risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante
per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli
atti e sulle attivita' posti in essere in attuazione
dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso
successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro
possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e
contabilita', salve restando le esigenze di
concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e
di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle
predette aree di cui alla lettera f) determinazioni
congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati
territorialmente e per competenza istituzionale in materia
urbanistica possono comportare gli effetti di variazione
degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'art. 27,
commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) "Patto territoriale", come tale intendendosi
l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da
altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui
alla lettera c) , relativo all'attuazione di un programma
di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di
promozione dello sviluppo locale;
e) "Contratto di programma", come tale intendendosi
il contratto stipulato tra l'amministrazione statale
competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole
imprese e rappresentanze di distretti industriali per la
realizzazione di interventi oggetto di programmazione
negoziata;
f) "Contratto di area", come tale intendendosi lo
strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche
locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di
lavoro, nonche' eventuali altri soggetti interessati, per
la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo
sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in
territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi
indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministero del bilancio e della programmazione
economica e sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni
dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei
nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui
all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, nonche'
delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32
della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino
requisiti di piu' rapida attivazione di investimenti di
disponibilita' di aree attrezzate e di risorse private o
derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei
contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i
trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9,
lettera c) del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
n. 389.».



 
Art. 7.
Strategia energetica nazionale
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce la «Strategia energetica nazionale», che indica le priorita' per il breve ed il lungo periodo e reca la determinazione delle misure necessarie per conseguire, anche attraverso meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi:
a) diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di approvvigionamento;
b) miglioramento della competitivita' del sistema energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo;
c) promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica;
d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare;
(( d-bis) promozione della ricerca sul nucleare di quarta generazione o da fusione; ))
e) incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica;
f) sostenibilita' ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;
g) garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.
2. Ai fini della elaborazione della proposta di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente.
3. (( Soppresso )).
2. (( Soppresso )).
3. (( Soppresso )).
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 8.
Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi
1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificata dall'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, si applica fino a quando il Consiglio dei Ministri, (( d'intesa con la regione Veneto )) , su proposta del (( Ministro dell'ambiente e della tutela )) del territorio e del mare, non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere presentati dai titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, utilizzando i metodi di valutazione piu' conservativi e prevedendo l'uso delle migliori tecnologie disponibili per la coltivazione. (( Ai fini della suddetta attivita' di accertamento, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del presente decreto )).
2. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nel cui ambito ricadono giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, attualmente non produttivi e per i quali non sia stata presentata domanda per il riconoscimento della marginalita' economica, comunicano al Ministero dello sviluppo economico entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore (( del presente decreto )) l'elenco degli stessi giacimenti, mettendo a disposizione dello stesso Ministero i dati tecnici ad essi relativi.
3. Il Ministero dello sviluppo economico, entro i sei mesi successivi al termine di cui al comma 2, pubblica l'elenco dei giacimenti di cui al medesimo comma 2, ai fini della attribuzione mediante procedure competitive ad altro titolare, anche ai fini della produzione di energia elettrica, in base a modalita' stabilite con decreto dello stesso Ministero da emanare entro il medesimo termine.
4. E' abrogata ogni incentivazione sancita dall'articolo 5 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per i giacimenti marginali.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 9 gennaio
1991, n. 9 (Norme per l'attuazione del nuovo Piano
energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali
idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia,
autoproduzione e disposizioni fiscali), come modificata
dall'art. 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179:
«Art. 4 (Divieto di prospezione, ricerca e
coltivazione). - 1. La prospezione, la ricerca e la
coltivazione di idrocarburi e' vietata nelle acque del
Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi,
fatti salvi i permessi, le autorizzazioni e le concessioni
in atto, nonche' nelle acque del Golfo di Venezia, nel
tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la
foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la
foce del ramo di Goro del fiume Po.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della
direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato
interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge
17 maggio 1999, n. 144):
«Art. 5 (Incentivazione alla coltivazione di giacimenti
marginali). - 1. Ai fini del presente decreto sono definiti
a marginalita' economica i giacimenti per i quali, sulla
base delle tecnologie disponibili e con riferimento al
contesto economico, lo sviluppo per la messa in produzione,
ovvero la coltivazione delle code di produzione risultino
di economicita' critica e fortemente dipendente dalle
variabili tecnico-economiche e dal rischio minerario.
2. I titolari di concessioni di coltivazione di
idrocarburi nelle quali sono presenti giacimenti marginali
per i quali lo sviluppo, come previsto all'atto del
conferimento della concessione, non risulta possibile per
la loro intervenuta marginalita' economica, o per i quali
e' possibile, con l'effettuazione di investimenti
addizionali, ottenere un aumento delle riserve producibili,
possono presentare al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato un'istanza tendente ad
ottenere per detti giacimenti il riconoscimento di
marginalita'. L'istanza e' corredata da una dettagliata
relazione tecnico-economica contenente i seguenti elementi:
a) programma delle opere necessarie a rendere
economicamente attuabile lo sviluppo o l'incremento della
produzione, corredato dei relativi investimenti;
b) piano economico e finanziario degli investimenti,
corredato dall'analisi della redditivita' della
coltivazione e dall'indicazione delle aliquote di prodotto;
c) ulteriore quota percentuale degli investimenti
deducibile ai fini fiscali, oltre a quella del loro
ammortamento, che rende economico il progetto;
d) termine possibile per l'inizio dei lavori
relativi.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la Commissione di cui all'art. 19
del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e sentita
la regione interessata, riconosce con atto motivato la
qualifica di marginalita' economica del giacimento, approva
la ulteriore quota percentuale di cui al comma 2 in
funzione del prezzo di vendita degli idrocarburi prodotti e
stabilisce il termine per l'inizio dei lavori, il cui
mancato rispetto fa decadere dal diritto ad applicare
l'incremento degli ammortamenti.
4. Gli utili di esercizio, le riserve e gli altri fondi
formati con gli utili corrispondenti all'ulteriore importo
deducibile al sensi del comma 2 rilevano agli effetti della
determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma
4 dell'art. 105 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i
proventi di cui al numero 1) dello stesso comma.
5. I concessionari, a seguito del riconoscimento di cui
al comma 3, applicano direttamente l'agevolazione di cui al
presente articolo ai propri bilanci, secondo il piano
approvato, ad eccezione degli anni nei quali il prezzo
medio di vendita realizzato risulti superiore del 20% a
quello posto a base del calcolo approvato.
6. Il Ministero delle finanze vigila sulla corretta
applicazione dell'agevolazione da parte dei
concessionari.».



 
Art. 9.
Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi
1. All'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «puo' essere» sono modificate con le parole: «e' adottato»;
b) al primo periodo, dopo le parole «a due punti percentuali rispetto» e' aggiunta la seguente parola: «esclusivamente».
2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2008, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa provvede con proprie risorse, nell'ambito dei compiti istituzionali, alle opportune misure di sostegno volte a consentire il mantenimento dei livelli di competitivita', previa apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole, alimentari e forestali e' approvata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la convenzione di cui al comma 2, che definisce altresi' le modalita' e le risorse per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo. Restano ferme le modalita' di utilizzo gia' previste dalla normativa vigente per le disponibilita' giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.
4. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo e' subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 291 dell'art. 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«291. Condizioni per l'emanazione del decreto di cui al
comma 290.
Il decreto di cui al comma 290 e' adottato, con cadenza
trimestrale, se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta
in misura pari o superiore, sulla media del periodo, a due
punti percentuali rispetto esclusivamente al valore di
riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di
programmazione economico-finanziaria; il medesimo decreto
non puo' essere adottato ove, nella media del semestre
precedente, si verifichi una diminuzione del prezzo,
determinato ai sensi del comma 290, rispetto a quello
indicato nel Documento di programmazione
economico-finanziaria. Il decreto di cui al comma 290 puo'
essere adottato al fine di variare le aliquote di accisa,
qualora il prezzo di cui al comma 290 abbia una diminuzione
rispetto al valore di riferimento, espresso in euro,
indicato nel Documento di programmazione
economico-finanziaria.».



 
Art. 10.
Promozione degli interventi infrastrutturali strategici
e nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni
1. Al comma 355 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e' aggiunta la seguente lettera:
« c-ter) infrastrutture nel settore energetico ed in quello delle reti di telecomunicazione, sulla base di programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico».



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 355 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«355. Con apposite delibere del CIPE, presieduto dal
Presidente del Consiglio dei Ministri in maniera non
delegabile, da sottoporre al controllo preventivo della
Corte dei conti, il Fondo e' ripartito per essere destinato
ad interventi agevolativi alle imprese, individuati dalle
stesse delibere sulla base degli interventi gia' disposti a
legislazione vigente e per i quali sussiste apposito
stanziamento di bilancio. Ai fini dell'individuazione degli
interventi ammessi al finanziamento sono considerati
prioritariamente i seguenti progetti di investimento:
a) interventi finalizzati ad innovazioni, attraverso
le tecnologie digitali, di prodotti, servizi e processi
aziendali, su proposta del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive;
b) programmi di innovazione ecocompatibile
finalizzati al risparmio energetico secondo le specifiche
previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato
per la tutela ambientale, di cui alla comunicazione della
Commissione europea 2001/C 37/03, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. C/37 del 3 febbraio
2001, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive;
c) realizzazione dei corridoi multimodali
transeuropei n. 5, n. 8 e n. 10 e connesse bretelle di
collegamento, nonche' delle reti infrastrutturali
marittime, logistiche ed energetiche comunque ad essi
collegate;
c-bis) infrastrutture strategiche di preminente
interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
443;
c-ter) infrastrutture nel settore energetico ed in
quello delle reti di telecomunicazione, sulla base di
programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo
economico.».



 
Art. 11.
(( Piano Casa ))
(( 1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana, e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano nazionale di edilizia abitativa. ))
(( 2. Il piano e' rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di abitazioni di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinate prioritariamente a prima casa per: ))
(( a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
b) giovani coppie a basso reddito;
c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
d) studenti fuori sede;
e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;
g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione. ))

(( 3. Il Piano nazionale di edilizia abitativa ha ad oggetto la costruzione di nuove abitazioni e la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente ed e' articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse realta' territoriali, attraverso i seguenti interventi: ))
(( a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale; ))
(( b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia con le risorse anche derivanti dall'alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, con le modalita' previste dall'articolo 13; ))
(( c) promozione da parte di privati di interventi anche ai sensi della parte II, titolo III, Capo III del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; ))
(( d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, potendosi anche prevedere termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa; ))
(( e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale. ))
(( 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi sulla effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualita' in termini di vivibilita', salubrita', sicurezza e sostenibilita' ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilita', promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati. ))
(( 5. Gli interventi di cui al comma 4 sono attuati anche attraverso le disposizioni di cui alla parte II, titolo III, Capo III, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante: ))
(( a) il trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo; ))
(( b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualita' urbana, nel rispetto delle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; ))
(( c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione; ))
(( d) la costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, lettera a) con la possibilita' di prevedere altresi' il conferimento al fondo dei canoni di locazione, al netto delle spese di gestione degli immobili. ))
e) (( la cessione, in tutto o in parte, dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche di unita' abitative di proprieta' pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla alienazione in favore delle categorie sociali svantaggiate di cui al comma 2. ))
(( 6. I programmi di cui al comma 4 sono finalizzati a migliorare e a diversificare, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, l'abitabilita', in particolare, nelle zone caratterizzate da un diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano. ))
(( 7. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 3, lettera e) l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, e' identificato, ai fini dell'esenzione dall'obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunita' Europea, come parte essenziale e integrante della piu' complessiva offerta di edilizia residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie. ))
(( 8. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma 4, sono appositamente disciplinati le modalita' e i termini per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalita' di attuazione piu' efficienti. Le abitazioni realizzate o alienate nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo possono essere oggetto di successiva alienazione decorsi dieci anni dall'acquisto originario. ))
(( 9. L'attuazione del piano nazionale puo' essere realizzata, in alternativa alle previsioni di cui al comma 4, con le modalita' approvative di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. ))
(( 10. Una quota del patrimonio immobiliare del demanio, costituita da aree ed edifici non piu' utilizzati, puo' essere destinata alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non piu' utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali. ))
(( 11. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le province possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. I programmi integrati di cui al comma 4 sono dichiarati di interesse strategico nazionale. Alla loro attuazione si provvede con l'applicazione dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. )) (( 12. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo e' istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' di cui agli articoli 21, 21-bis, ad eccezione di quelle gia' iscritte nei bilanci degli enti destinatari e impegnate, e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni. Gli eventuali provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni legislative citate al primo periodo del presente comma, incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti. A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte sul fondo di cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli effetti in termini di indebitamento netto previsti per ciascun anno in sede di iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie di cui alle indicate autorizzazioni di spesa. )) (( 13. Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione )).



Riferimenti normativi:
- Per il riferimento al testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 vedasi i riferimenti
normativi all'art. 6-quinquies.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della gia' citata
legge n. 9 del 2007:
«Art. 1 (Sospensione delle procedure esecutive di
rilascio). - 1. Al fine di contenere il disagio abitativo e
di favorire il passaggio da casa a casa per particolari
categorie sociali, soggette a procedure esecutive di
rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso
di abitazioni e residenti nei comuni capoluoghi di
provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione
superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione
abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87103 del 13
novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40
del 18 febbraio 2004, sono sospese, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge per un periodo di
otto mesi, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per
finita locazione degli immobili adibiti ad uso di
abitazioni, nei confronti di conduttori con reddito annuo
lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che
siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone
ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di
handicap con invalidita' superiore al 66 per cento, purche'
non siano in possesso di altra abitazione adeguata al
nucleo familiare nella regione di residenza. La sospensione
si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che
abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a
carico.
2. La sussistenza dei requisiti per la sospensione
della procedura esecutiva di rilascio di cui ai comuni 1 e
3 del presente articolo e' autocertificata dai soggetti
interessati con dichiarazione resa nelle forme di cui
all'art. 21 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
comunicata al locatore ai sensi dell'art. 4, comma 5, del
decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148. La
sussistenza di tali requisiti puo' essere contestata dal
locatore nelle forme di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185.
3. Per i conduttori di immobili ad uso abitativo
concessi in locazione dai soggetti indicati all'art. 1,
comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104,
e all'art. 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, come da ultimo modificato dall'art. 43, comma 18,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da casse
professionali e previdenziali, da compagnie di
assicurazione, da istituti bancari, da societa' possedute
dai soggetti citati, ovvero che, per conto dei medesimi,
anche indirettamente, svolgono l'attivita' di gestione dei
relativi patrimoni immobiliari, il termine di sospensione
di cui al comma 1 del presente articolo e' fissato in
diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
4. Per tutto il periodo di sospensione dell'esecuzione
ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo il
conduttore corrisponde al locatore la maggiorazione
prevista dall'art. 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998,
n. 431.
5. Il conduttore decade dal beneficio della sospensione
dell'esecuzione se non provvede al pagamento del canone nei
limiti indicati dall'art. 5 della legge 27 luglio 1978, n.
392, salva l'applicazione dell'art. 55 della medesima
legge.
6. La sospensione non opera in danno del locatore che
dimostri, nelle forme di cui al comma 2, secondo periodo,
di trovarsi nelle stesse condizioni richieste per ottenere
la sospensione medesima o nelle condizioni di necessita'
sopraggiunta dell'abitazione. A tutte le procedure
esecutive per finita locazione attivate in relazione a
contratti stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998,
n. 431, e successive modificazioni, con i conduttori di cui
ai commi 1 e 3 del presente articolo si applica quanto
previsto dall'art. 6, comma 4, della medesima legge n. 431
del 1998.».
- Il Capo III, Titolo III della Parte II del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»,
reca:
«Promotore finanziario, societa' di progetto e
disciplina della locazione finanziaria per i lavori».
- Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444 recante «Limiti inderogabili di densita'
edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e
rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle
attivita' collettive, al verde pubblico o a parcheggi da
osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti
urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi
dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97.
- Si riporta il testo degli articoli 87 e 88 del
Trattato che istituisce la Comunita' europea:
«Art. 87. - 1. Salvo deroghe contemplate dal presente
trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella
misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli
aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse
statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune
imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare
la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
consumatori, a condizione che siano accordati senza
discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati
dalle calamita' naturali oppure da altri eventi
eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate
regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
della divisione della Germania, nella misura in cui sono
necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo
economico delle regioni ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione
di un importante progetto di comune interesse europeo
oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia
di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la
conservazione del patrimonio, quando non alterino le
condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita'
in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con
decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione.».
«Art. 88. - 1. La Commissione procede con gli Stati
membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti
in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune
misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento
del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli
interessati di presentare le loro osservazioni, constati
che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non e' compatibile con il mercato comune a norma
dell'art. 87, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale
decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente
la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio,
deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto,
istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve
considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga
alle disposizioni dell'art. 87 o ai regolamenti di cui
all'art. 89, quando circostanze eccezionali giustifichino
tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei
riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente
paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato
interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro
tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione
delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile
perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto
non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art.
87, la Commissione inizia senza indugio la procedura
prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro
interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate
prima che tale procedura abbia condotto a una decisione
finale.».
- Il Capo IV , Titolo III, parte II del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, reca: «Lavori relativi a
infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi».
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante
«testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre
2000, n. 227, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 81 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e
successive modificazioni (Attuazione della delega di cui
all'art. 1 della lege 22 luglio 1975, n. 382):
«Art. 81 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza
dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a);
b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi
delle zone dichiarate sismiche e l'emanazione delle
relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse.
Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla
data di ricevimento da parte delle regioni del programma di
intervento, e il Consiglio dei Ministri ritiene che si
debba procedere in difformita' dalla previsione degli
strumenti urbanistici, si provvede sentita la commissione
interparlamentare per le questioni regionali con decreto
del Presidente della Repubblica previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei
Ministri competenti per materia.
I progetti di investimento di cui all'art. 14 della
legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono comunicati alla regione
nel cui territorio essi devono essere realizzati. Le
regioni hanno la facolta' di promuovere la deliberazione
del CIPE di cui al quarto comma dello stesso articolo.
Resta fermo quanto previsto dalla legge 18 dicembre
1973, n. 880, concernente la localizzazione degli impianti
per la produzione di energia elettrica e dalla legge 2
agosto 1975, n. 393, relativa a norme sulla localizzazione
delle centrali elettronucleari e sulla produzione e
sull'impiego di energia elettrica e dalla legge 24 dicembre
1976, n. 898, per le servitu' militari.».
- Si riporta il testo del comma 1154 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
«1154. Per la realizzazione di un piano straordinario
di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e'
autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le
modalita' di applicazione e di erogazione dei
finanziamenti.».
- Si riporta il testo degli articoli 21, 21-bis e 41
del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi
urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e
l'equita' sociale), convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1 della legge 29 novembre 2007, n. 222:
«Art. 21 (Programma straordinario di edilizia
residenziale pubblica. Risorse per opere di ricostruzione
delle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite
da eventi sismici). - 1. Nei comuni di cui all'art. 1,
comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, al fine di
garantire il passaggio da casa a casa delle categorie
sociali ivi indicate e di ampliare l'offerta di alloggi in
locazione a canone sociale per coloro che sono utilmente
collocati nelle graduatorie approvate dai comuni, e'
finanziato, nel limite di 550 milioni di euro per l'anno
2007, un programma straordinario di edilizia residenziale
pubblica finalizzato prioritariamente al recupero e
all'adattamento funzionale di alloggi di proprieta' degli
ex IACP o dei comuni, non assegnati, nonche' all'acquisto,
alla locazione di alloggi e all'eventuale costruzione di
alloggi da destinare prioritariamente a soggetti sottoposti
a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti
di cui all'art. 1 della citata legge n. 9 del 2007 e
diretto a soddisfare il fabbisogno alloggiativo, con
particolare attenzione alle coppie a basso reddito,
individuato dalle regioni e province autonome, sulla base
di elenchi di interventi prioritari e immediatamente
realizzabili, con particolare riferimento a quelli
ricompresi nei piani straordinari di cui all'art. 3 della
stessa legge e in relazione alle priorita' definite nel
tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative.
Le graduatorie sono revisionate annualmente e a tal fine
viene considerato l'intero reddito familiare del soggetto
richiedente, nonche' la disponibilita' di altri immobili da
parte del richiedente. L'amministrazione finanziaria
provvede ad effettuare periodicamente accertamenti a
campione su tali soggetti. In ottemperanza alla normativa
comunitaria e nazionale relativa al rendimento energetico
in edilizia, il programma straordinario di edilizia
residenziale pubblica di cui al presente comma deve essere
attuato in modo da garantire il rispetto dei criteri di
efficienza energetica, di riduzione delle emissioni
inquinanti, di contenimento dei consumi energetici e di
sviluppo delle fonti di energia rinnovabile.
2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero delle
infrastrutture e al Ministero della solidarieta' sociale
gli elenchi degli interventi di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di
concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono individuati gli interventi prioritari e
immediatamente realizzabili, sulla base degli elenchi di
cui comma 1, previa intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni. Col medesimo decreto
sono definite le modalita' di erogazione dei relativi
stanziamenti che possono essere trasferiti direttamente ai
comuni ed agli ex IACP comunque denominati, ovvero possono
essere trasferite in tutto o in parte alla Cassa depositi e
prestiti, previa attivazione di apposita convenzione per i
medesimi fini. La ripartizione dei finanziamenti deve
assicurare una equa distribuzione territoriale, assicurando
che in ciascuna regione vengano localizzati finanziamenti
per una quota percentuale delle risorse di cui al comma 1,
secondo parametri che saranno definiti d'intesa con le
regioni e le province autonome.
4. L'1 per cento del finanziamento di cui al comma 1 e'
destinato alla costituzione ed al funzionamento
dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali
sulle politiche abitative, al fine di assicurare la
formazione, l'implementazione e la condivisione delle
banche dati necessarie per la programmazione degli
interventi di edilizia residenziale con finalita' sociali,
nonche' al fine di monitorare il fenomeno dell'occupazione
senza titolo degli alloggi di proprieta' dell'ex IACP o dei
comuni. Il Ministro delle infrastrutture, di concerto con
il Ministro della solidarieta' sociale, con decreto da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto tenuto
conto della concertazione istituzionale di cui al comma 1
dell'art. 4 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, sentita la
Conferenza unificata, definisce la composizione,
l'organizzazione e le funzioni dell'Osservatorio, anche ai
fini del collegamento con le esperienze e gli osservatori
realizzati anche a livello regionale.
4-bis Tutti i soggetti gestori del patrimonio
immobiliare di edilizia residenziale pubblica hanno
l'obbligo, nel rispetto dei principi di efficienza,
flessibilita' e trasparenza, di assicurare, attraverso un
sistema di banche dati consultabile via internet, tutte le
informazioni necessarie al pubblico, permettendo al
contempo un controllo incrociato dei dati nell'ambito di un
sistema integrato gestito dall'amministrazione finanziaria
competente. Dall'attuazione della presente norma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4-ter Per l'anno 2007 e' stanziata la somma di 50
milioni di euro per la prosecuzione degli interventi di cui
all'art. 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, da realizzare limitatamente alle opere pubbliche, ai
sensi degli articoli 163 e seguenti del citato codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche
attraverso la rimodulazione dei singoli interventi in base
alle esigenze accertate.».
«Art. 21-bis (Rifinanziamento dei programmi innovativi
in ambito urbano "Contratti di quartiere II"). - 1. Alla
scadenza del termine del 31 dicembre 2007, di cui all'art.
4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni, ed all'art. 13, comma 2, del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le
risorse originariamente destinate ai programmi costruttivi
di cui all'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, non assegnate a seguito di mancata ratifica
degli accordi di programma, sono destinate al finanziamento
delle proposte gia' ritenute idonee e non ammesse al
precedente finanziamento tra quelle presentate ai sensi dei
decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
27 dicembre 2001, 30 dicembre 2002 e 21 novembre 2003,
pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2002, nella
Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2003 e nella
Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2004, concernenti
il programma innovativo in ambito urbano denominato
«Contratti di quartiere II». Nell'ambito delle predette
risorse una quota fino a 60 milioni di euro e' altresi'
destinata alla prosecuzione degli interventi di cui
all'art. 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, da realizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti
del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, anche attraverso la rimodulazione dei singoli
interventi in base alle esigenze accertate.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' di
ripartizione delle risorse di cui al comma 1, primo
periodo, nonche' la quota di cofinanziamento regionale e le
modalita' di individuazione delle proposte da ammettere a
finanziamento.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro delle infrastrutture, e' autorizzato
ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi stimati per
ciascun anno in termini di indebitamento netto, le risorse
di cui al comma 1, previo versamento all'entrata del
bilancio dello Stato delle risorse finanziarie depositate
sui conti correnti di tesoreria n. 20126 e n. 20127
intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, in un
fondo dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture, ai fini del finanziamento delle iniziative
di cui al medesimo comma 1.
4. Le regioni che hanno finanziato con propri fondi
tutte le proposte di «Contratti di quartiere II» gia'
ritenute idonee in attuazione dei richiamati decreti del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre
2001, 30 dicembre 2002 e 21 novembre 2003 possono
utilizzare le risorse di cui al comma 3 per finanziare
nuovi programmi aventi caratteristiche analoghe a quelle
dei "Contratti di quartiere II" che saranno individuati con
il decreto di cui al comma 2.».
«Art. 41 (Incremento del patrimonio immobiliare
destinato alla locazione di edilizia abitativa). - 1. Ai
fini dell'incremento del patrimonio immobiliare destinato
alla locazione di edilizia abitativa, con particolare
riguardo a quello a canone sostenibile nei comuni soggetti
a fenomeni di disagio abitativo e alta tensione abitativa,
il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con
i Ministri delle infrastrutture e della solidarieta'
sociale, costituisce, tramite l'Agenzia del demanio, una
apposita societa' di scopo per promuovere la formazione di
strumenti finanziari immobiliari a totale o parziale
partecipazione pubblica, per l'acquisizione, il recupero,
la ristrutturazione, la realizzazione di immobili ad uso
abitativo anche con l'utilizzo, d'intesa con le regioni e
gli enti locali, di beni di proprieta' dello Stato o di
altri soggetti pubblici. Per le finalita' di cui al
presente articolo e' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa
massima di 100 milioni di euro.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 9
dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo):
«Art. 11 (Fondo nazionale). - 1. Presso il Ministero
dei lavori pubblici e' istituito il Fondo nazionale per il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui
dotazione annua e' determinata dalla legge finanziaria, ai
sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d) , della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i
conduttori devono dichiarare sotto la propria
responsabilita' che il contratto di locazione e' stato
registrato.
3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono
utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i
requisiti minimi individuati con le modalita' di cui al
comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei
canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili,
di proprieta' sia pubblica sia privata, nonche', qualora le
disponibilita' del Fondo lo consentano, per sostenere le
iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la
costituzione di agenzie o istituti per la locazione o
attraverso attivita' di promozione in convenzione con
cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la
mobilita' nel settore della locazione attraverso il
reperimento di alloggi da concedere in locazione per
periodi determinati. I comuni possono, con delibera della
propria giunta, prevedere che i contributi integrativi
destinati ai conduttori vengano, in caso di morosita',
erogati al locatore interessato a sanatoria della morosita'
medesima, anche tramite l'associazione della proprieta'
edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che
attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta
anche dal locatore.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i
requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi
integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la
determinazione dell'entita' dei contributi stessi in
relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito
medesimo del canone di locazione.
5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono
ripartite, entro il 31 marzo di ogni anno, tra le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere
dall'anno 2005 la ripartizione e' effettuata dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa
medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe
a disposizione dalle singole regioni e province autonome,
ai sensi del comma 6.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono concorrere al finanziamento degli
interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte
nei rispettivi bilanci.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni delle
risorse di cui al comma 6 nonche' di quelle ad esse
attribuite ai sensi del comma 5, sulla base di parametri
che premino anche la disponibilita' dei comuni a concorrere
con proprie risorse alla realizzazione degli interventi di
cui al comma 3. Qualora le risorse di cui al comma 5 non
siano trasferite ai comuni entro novanta giorni
dall'effettiva attribuzione delle stesse alle regioni e
alle province autonome, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
previa diffida alla regione o alla provincia autonoma
inadempiente, nomina un commissario ad acta; gli oneri
connessi alla nomina ed all'attivita' del commissario ad
acta sono posti a carico dell'ente inadempiente.
8. I comuni definiscono l'entita' e le modalita' di
erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando
con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che
possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei
requisiti minimi di cui al comma 4.
9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della
concessione dei contributi integrativi di cui al comma 3,
e' assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi
per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di
cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative alle
annualita' 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilita' sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ad apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse,
accantonate dalla deliberazione del CIPE 6 maggio 1998, non
sono trasferite ai sensi dell'art. 61 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano nella
disponibilita' della Sezione autonoma della Cassa depositi
e prestiti per il predetto versamento.
10. Il Ministero dei lavori pubblici provvedera', a
valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, ad
effettuare il versamento all'entrata del bilancio dello
Stato nell'anno 2003 delle somme occorrenti per la
copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale
esercizio, dall'applicazione dell'art. 8, commi da 1 a 4,
pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un
importo corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno
medesimo determinata ai sensi del comma 1 del presente
articolo.
11. Le disponibilita' del Fondo sociale, istituito ai
sensi dell'art. 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica al Fondo di cui
al comma 1.».



 
Art. 12.
Abrogazione della revoca delle concessioni TAV
1. All'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 8-sexiesdecies e' sostituito dal seguente: « (( 8-sexiesdecies. Per effetto )) delle revoche di cui al comma 8-quinquiesdecies i rapporti convenzionali stipulati da TAV S.p.A. con i contraenti generali in data 15 ottobre 1991 ed in data 16 marzo 1992 continuano senza soluzione di continuita', con RFI S.p.A. (( e i relativi )) atti integrativi prevedono la quota di lavori che deve essere affidata dai contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale conforme alle previsioni delle direttive comunitarie.»;
b) i commi 8-septiesdecies ed 8-undevices sono abrogati.
(( 1-bis. All'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' aggiunto, in fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il seguente comma:
«1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di tale atto con l'interesse pubblico.» ))
.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 31
gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei
consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo
di attivita' economiche, la nascita di nuove imprese, la
valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la
rottamazione di autoveicoli), convertito in legge, con
modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 13. (Disposizioni urgenti in materia di
istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione
dell'autonomia scolastica. Misure in materia di
rottamazione di autoveicoli. Semplificazione del
procedimento di cancellazione dell'ipoteca per i mutui
immobiliari. Revoca delle concessioni per la progettazione
e la costruzione di linee ad alta velocita' e nuova
disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca di
atti amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in
vigore). - 1-8-quinquiesdecies. (Omissis).
8-sexiesdecies. Per effetto delle revoche di cui al
comma 8-quinquiesdecies i rapporti convenzionali stipulati
da TAV S.p.A. con i contraenti generali in data 15 ottobre
1991 ed in data 16 marzo 1992 continuano senza soluzione di
continuita', con RFI S.p.A. e i relativi atti integrativi
prevedono la quota di lavori che deve essere affidata dai
contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale
conforme alle previsioni delle direttive comunitarie.
8-septiesdecies. [Abrogato].
8-duodevicies. All'art. 21-quinquies della legge 7
agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 e' aggiunto il
seguente:
"1-bis Ove la revoca di un atto amministrativo ad
efficacia durevole o istantanea incida su rapporti
negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene
conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da
parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto
amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico,
sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri
soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di
tale atto con l'interesse pubblico".
8-undevicies. [Abrogato].
8-vicies. Le disposizioni del presente decreto sono
applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente
con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione,
anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della
parte seconda della Costituzione per le parti in cui
prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle
gia' attribuite.
8-vicies semel. 1. Il presente decreto entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 21-quinquies della gia'
citata legge n. 241 del 1990, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«21-quinquies (Revoca del provvedimento). - 1. Per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso
di mutamento della situazione di fatto o di nuova
valutazione dell'interesse pubblico originario, il
provvedimento amministrativo ad efficacia durevole puo'
essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato
ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca
determina la inidoneita' del provvedimento revocato a
produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta
pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati,
l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro
indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e
corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad
efficacia durevole o istantanea incida su rapporti
negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene
conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da
parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto
amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico,
sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri
soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di
tale atto con l'interesse pubblico.».



 
Art. 13.
Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico
1. Al fine di valorizzare gli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e di favorire il soddisfacimento dei fabbisogni abitativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro delle infrastrutture (( e dei trasporti )) ed il Ministro per i rapporti con le regioni promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprieta' dei predetti Istituti.
2. Ai fini della conclusione degli accordi di cui al comma 1, si tiene conto dei seguenti criteri:
a) determinazione del prezzo di vendita delle unita' immobiliari in proporzione al canone di locazione;
b) riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto, (( purche' i soggetti interessati non siano proprietari di un'altra abitazione )) , in favore dell'assegnatario (( non moroso nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori )) unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinunzia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente (( more uxorio )) , purche' la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi;
c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo.
3. Nei medesimi accordi, fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, puo' essere prevista la facolta' per le amministrazioni regionali e locali di stipulare convenzioni con societa' di settore per lo svolgimento delle attivita' strumentali alla vendita dei singoli beni immobili.
(( 3-bis. Al fine di consentire alle giovani coppie di accedere a finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse all'acquisto della prima casa, a partire dal 1° settembre 2008 e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventu', un Fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa da parte delle coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorita' per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La complessiva dotazione del Fondo di cui al primo periodo e' pari a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con decreto del Ministro della gioventu', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' operative di funzionamento del Fondo di cui al primo periodo )).
(( 3-ter. Gli alloggi realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, non trasferiti ai Comuni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere ceduti in proprieta' agli aventi diritto secondo le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, a prescindere dai criteri e requisiti imposti dalla predetta legge n. 640 del 1954 )).
(( 3-quater. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. La dotazione del fondo e' stabilita in 60 milioni di euro per l'anno 2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e 30 milioni di euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono concessi contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Al relativo onere si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 )).



Riferimenti normativi:
- Per il riferimento al testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 vedasi i riferimenti
normativi all'art. 6-quinquies.
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 1 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni
urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi
comuni di investimento immobiliare), convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 400:
«6. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano ai beni di regioni, province, comuni ed altri
enti locali che ne facciano richiesta, nonche' ai beni
utilizzati per uso pubblico, ininterrottamente da oltre
venti anni, con il consenso dei proprietari.».
- La legge 9 agosto 1954, n. 640 recante «Provvedimenti
per l'eliminazione delle abitazioni malsane» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1954, n. 186.
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n.
302, S.O.
- La legge 24 dicembre 1993, n. 560 recante «Norme in
materia di alienazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 1993, n. 306.
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica),
convertito, con modififazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307):
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».



 
Art. 14.
Expo Milano 2015
1. Per la realizzazione delle opere e delle attivita' connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 in attuazione dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE) e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009, 45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per l'anno 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015.
2. Ai fini di cui al comma 1 il sindaco di Milano (( pro tempore )) , (( senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica )) , e' nominato Commissario straordinario del Governo per l'attivita' preparatoria urgente. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il presidente della regione Lombardia e sentiti i rappresentanti degli enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione delle attivita', compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della regione Lombardia (( pro tempore )) e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalita' di erogazione dei finanziamenti.
 
Art. 14-bis.
(( Infrastrutture militari ))
(( 1. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13-ter:
1) le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008»;
2) le parole: «entro il 31 dicembre, nonche' altre strutture, per un valore complessivo pari almeno a 2.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «ad avvenuto completamento delle procedure di riallocazione concernenti i programmi di cui ai commi 13-ter e 13-ter.1»;
b) al comma 13-ter.2, dopo le parole: «a procedure negoziate con enti territoriali» sono inserite le seguenti: «, societa' a partecipazione pubblica e soggetti privati»;
c) al comma 13-ter.2, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per consentire la riallocazione delle predette funzioni nonche' per le piu' generali esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale ed uno di parte corrente, le cui dotazioni sono determinate dalla legge finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.1. Al fondo in conto capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle attivita' di valorizzazione effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto del presente comma. Alla ripartizione dei predetti fondi si provvede mediante uno o piu' decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze.»;
d) dopo il comma 13-ter.2, e' inserito il seguente:
«13-ter.3. Ai proventi di cui al comma 13-ter.2 non si applica l'articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed essi sono riassegnati allo stato di previsione del Ministero della difesa integralmente nella misura percentuale di cui al citato comma 13-ter.2.».
2. All'art 3, comma 15-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «con gli enti territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «di beni e di servizi con gli enti territoriali, con le societa' a partecipazione pubblica e con i soggetti privati»;
b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le procedure di permuta sono effettuate dal Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.».
3. Il Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, individua con apposito decreto gli immobili militari, non ricompresi negli elenchi di cui all'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, da alienare secondo le seguenti procedure:
a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni, che possono essere effettuate anche ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonche' alle norme della contabilita' generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio che puo' avvalersi del supporto tecnico-operativo di una societa' pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;
b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta e' decretata dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere di congruita' emesso da una commissione appositamente nominata, dal Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta da rappresentanti dei Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze, nonche' da un esperto in possesso di comprovata professionalita' nella materia. Dall'istituzione della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti della stessa non spetta alcun compenso o rimborso spese;
c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero della difesa. L'approvazione puo' essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;
d) i proventi derivanti dalle procedure di cui alla lettera a) (( possono essere destinati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della Difesa, al soddisfacimento delle esigenze funzionali del Ministero della difesa, previa verifica della compatibilita' finanziaria e dedotta la quota che puo' essere destinata agli enti territoriali interessati;
e) le alienazioni e permute dei beni individuati possono essere effettuate a trattativa privata, qualora il valore del singolo bene, determinato ai sensi della lettera b) sia inferiore a quattrocentomila euro;
f) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, con cessazione del carattere demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni e le attivita' culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 sono rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione della istanza. Le disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione.
4. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i proventi derivanti dalle alienazioni di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono integralmente riassegnati al fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.2 dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal comma 1 del presente articolo. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire
lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 27 (Verifica dell'interesse culturale del
patrimonio immobiliare pubblico). - 1.-12. (Omissis).
13. Le procedure di valorizzazione e dismissione
previste dai commi 15 e 17 dell'art. 3 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, nonche' dai commi dal 3 al
5 dell'art. 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si
applicano anche ai beni immobili di cui al comma 3 del
presente articolo, nonche' a quelli individuati ai sensi
del comma 112 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni, e del comma 1 dell'art. 44
della legge 23 dicembre 1998, n. 448. All'art. 44 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
sono soppressi i commi 1-bis e 3.
13-bis Il Ministero della difesa, con decreti da
adottare d'intesa con l'Agenzia del demanio individua beni
immobili in uso all'amministrazione della difesa non piu'
utili ai fini istituzionali da consegnare all'Agenzia del
demanio per essere inseriti in programmi di dismissione e
valorizzazione ai sensi delle norme vigenti in materia.
Relativamente a tali programmi che interessino Enti locali,
si procede mediante accordi di programma ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dall'art. 34 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Nell'ambito degli accordi di programma puo' essere previsto
il riconoscimento in favore degli Enti locali di una quota
del maggior valore degli immobili determinato per effetto
delle valorizzazioni assentite.
13-ter In sede di prima applicazione dei commi 13 e
13-bis con decreti adottati ai sensi del medesimo comma
13-bis sono individuati: a) entro il 28 febbraio 2007, beni
immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di
euro, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 30
giugno 2007; b) entro il 31 luglio 2007, beni immobili, per
un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da
consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre
2007. Entro il 31 luglio 2008 il Ministero della difesa,
sentita l'Agenzia del demanio, adotta un programma di
razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento
del patrimonio infrastrutturale in uso, in coerenza con il
processo di pianificazione territoriale e urbanistica
previsto dalla legislazione nazionale e regionale, allo
scopo di favorirne la riallocazione in aree maggiormente
funzionali per migliorare l'efficienza dei servizi assolti,
e individua entro il 31 dicembre 2008, con le stesse
modalita' indicate nel primo periodo, immobili non piu'
utilizzati per finalita' istituzionali, da consegnare
all'Agenzia del demanio ad avvenuto completamento delle
procedure di riallocazione concernenti i programmi di cui
ai commi 13-ter e 13-ter.1.».
13-ter1. Il programma di cui al comma 13-ter:
a) individua, oltre gli immobili non piu' utilizzati,
anche quelli parzialmente utilizzati e quelli in uso
all'Amministrazione della difesa nei quali sono tuttora
presenti funzioni altrove ricollocabili;
b) definisce le nuove localizzazioni delle funzioni,
individuando le opere da realizzare;
c) quantifica il costo della costruzione ex novo e
dell'ammodernamento delle infrastrutture individuate e
quello del trasferimento delle funzioni nelle nuove
localizzazioni;
d) stabilisce le modalita' temporali delle procedure
di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e
ammodernamento e del successivo rilascio dei beni immobili
non piu' in uso.
13-ter2. Le infrastrutture militari, gli immobili e le
porzioni di piu' ampi compendi ancora in uso al Ministero
della difesa, individuati nell'ambito del programma di cui
ai commi 13-ter e 13-ter1, sono consegnati all'Agenzia del
demanio ad avvenuta riallocazione delle funzioni presso
idonee e funzionali strutture sostitutive. La riallocazione
puo' avvenire sia tramite la trasformazione e
riqualificazione di altri immobili militari, sia con
costruzioni ex novo, da realizzarsi in conformita' con gli
strumenti urbanistici e salvaguardando l'integrita' delle
aree di pregio ambientale anche attraverso il ricorso ad
accordi o a procedure negoziate con enti territoriali,
societa' a partecipazione pubblica e soggetti privati
promosse dal Ministero della difesa, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero in
attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma
15-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410. Per consentire la riallocazione delle
predette funzioni nonche' per le piu' generali esigenze di
funzionamento, ammodernamento, manutenzione e supporto dei
mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in
dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei
carabinieri, sono istituiti, nello stato di previsione del
Ministero della difesa, un fondo in conto capitale e uno di
parte corrente le cui dotazioni sono determinate dalla
legge finanziaria in relazione alle esigenze di
realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.1. Al
fondo in conto capitale concorrono anche i proventi
derivanti dalle attivita' di valorizzazione effettuate
dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture
militari, ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto
del presente comma. Alla ripartizione dei predetti fondi si
provvede mediante uno o piu' decreti del Ministro della
difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell'economia e delle finanze.
13-ter.3. Ai proventi di cui al comma 13-ter.2 non si
applica l'art. 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, ed essi sono riassegnati allo stato di previsione
del Ministero della difesa integralmente nella misura
percentuale di cui al citato comma 13-ter.2.
13-quater 13-sexies. (Omissis).
- Si riporta il testo dell'art. 3 del gia' citato
decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con
modificazioni, dalla legge n 410 del 2001, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Modalita' per la cessione degli immobili). -
1. I beni immobili individuati ai sensi dell'art. 1 possono
essere trasferiti a titolo oneroso alle societa' costituite
ai sensi del comma 1 dell'art. 2 con uno o piu' decreti di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
L'inclusione nei decreti produce il passaggio dei beni al
patrimonio disponibile. Con gli stessi decreti sono
determinati:
a) il prezzo iniziale che le societa' corrispondono a
titolo definitivo a fronte del trasferimento dei beni
immobili e le modalita' di pagamento dell'eventuale
residuo, che puo' anche essere rappresentato da titoli;
b) le caratteristiche dell'operazione di
cartolarizzazione che le societa' realizzano per finanziare
il pagamento del prezzo. All'atto di ogni operazione di
cartolarizzazione e' nominato un rappresentante comune dei
portatori dei titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti
in sede di nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei
titoli, approva le modificazioni delle condizioni
dell'operazione;
c) l'immissione delle societa' nel possesso dei beni
immobili trasferiti;
d) la gestione dei beni immobili trasferiti e dei
contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale con
criteri di remunerativita';
e) le modalita' per la valorizzazione e la rivendita
dei beni immobili trasferiti.
1-bis Per quanto concerne i beni immobili di enti
pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, i decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di
concerto con il Ministro vigilante. Per i beni dello Stato
di particolare valore artistico e storico i decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di
concerto con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali.
2. Fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti ai
sensi del comma 1 i gestori degli stessi, individuati ai
sensi del comma 1, lettera d) , sono responsabili a tutti
gli effetti ed a proprie spese per gli interventi necessari
di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' per
l'adeguamento dei beni alla normativa vigente.
3. E' riconosciuto in favore dei conduttori delle
unita' immobiliari ad uso residenziale il diritto di
opzione per l'acquisto, in forma individuale e a mezzo di
mandato collettivo, al prezzo determinato secondo quanto
disposto dai commi 7 e 8. Le modalita' di esercizio
dell'opzione sono determinate con i decreti di cui al comma
1. Sono confermate le agevolazioni di cui al comma 8
dell'art. 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.
104. Le medesime agevolazioni di cui al comma 8 dell'art. 6
del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono
estese ai conduttori delle unita' ad uso residenziale
trasferite alle societa' costituite ai sensi del comma 1
dell'art. 2.
3-bis E' riconosciuto in favore dei conduttori delle
unita' immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il
diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale, al
prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7. Le
modalita' di esercizio del diritto di opzione sono
determinate con i decreti di cui al comma 1.
4. E' riconosciuto il diritto dei conduttori delle
unita' immobiliari ad uso residenziale, con reddito
familiare complessivo annuo lordo, determinato con le
modalita' previste dall'art. 21 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, e successive modificazioni, inferiore a 19.000
euro, al rinnovo del contratto di locazione per un periodo
di nove anni, a decorrere dalla prima scadenza del
contratto successiva al trasferimento dell'unita'
immobiliare alle societa' di cui al comma 1 dell'art. 2,
con applicazione del medesimo canone di locazione in atto
alla data di scadenza del contratto. Per le famiglie con
componenti ultrasessantacinquenni o con componenti disabili
il limite del reddito familiare complessivo lordo,
determinato con le modalita' indicate nel periodo
precedente, e' pari a 22.000 euro. Nei casi previsti dai
primi due periodi del presente comma, qualora l'originario
contratto di locazione non sia stato formalmente rinnovato
ma ricorrano comunque le condizioni previste dal primo
periodo del comma 6, il rinnovo del contratto di locazione
per un periodo di nove anni decorre dalla data, successiva
al trasferimento dell'unita' immobiliare alle societa' di
cui al comma 1 dell'art. 2, in cui sarebbe scaduto il
contratto di locazione se fosse stato rinnovato. Per le
unita' immobiliari occupate da conduttori
ultrasessantacinquenni o nel cui nucleo familiare siano
compresi soggetti conviventi, legati da rapporti di
coniugio o di parentela in linea retta, portatori di
handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e' consentita l'alienazione della sola nuda
proprieta', quando essi abbiano esercitato il diritto di
opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al
solo diritto di usufrutto.
5. E' riconosciuto il diritto di prelazione in favore
dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso
residenziale, delle unita' immobiliari ad uso diverso da
quello residenziale nonche' in favore degli affittuari dei
terreni, solo per il caso di vendita degli immobili ad un
prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione. Il
diritto di prelazione eventualmente spettante ai sensi di
legge ai conduttori delle singole unita' immobiliari ad uso
diverso da quello residenziale puo' essere esercitato
unicamente nel caso di vendita frazionata degli immobili.
La vendita si considera frazionata esclusivamente nel caso
in cui ciascuna unita' immobiliare sia offerta in vendita
singolarmente a condizioni specificatamente riferite a tale
unita'. Il diritto di prelazione sussiste anche se la
vendita frazionata e' successiva ad un acquisto in blocco.
I decreti di cui al comma 1 individuano, anche in deroga a
quanto previsto dalla vigente normativa, gli adempimenti
necessari al fine di consentire l'esercizio del diritto di
prelazione da parte dei soggetti che ne sono titolari.
6. I diritti dei conduttori e degli affittuari dei
terreni sono riconosciuti se essi sono in regola con il
pagamento dei canoni e degli oneri accessori e sempre che
non sia stata accertata l'irregolarita' dell'affitto o
della locazione. Sono inoltre riconosciuti i diritti dei
conduttori delle unita' immobiliari ad uso residenziale
purche' essi o gli altri membri conviventi del nucleo
familiare non siano proprietari di altra abitazione
adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune di
residenza. I diritti di opzione e di prelazione spettano
anche ai familiari conviventi, nonche' agli eredi del
conduttore con lui conviventi ed ai portieri degli stabili
oggetto della vendita, in caso di eliminazione del servizio
di portineria.
7. Il prezzo di vendita degli immobili e delle unita'
immobiliari e' determinato in ogni caso sulla base delle
valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i
prezzi effettivi di compravendite di immobili e unita'
immobiliari aventi caratteristiche analoghe. I terreni e le
unita' immobiliari liberi ovvero i terreni e le unita'
immobiliari per i quali gli affittuari o i conduttori non
hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono
posti in vendita al miglior offerente individuato con
procedura competitiva, le cui caratteristiche sono
determinate dai decreti di cui al comma 1, fermo restando
il diritto di prelazione di cui al comma 5.
7-bis Ai conduttori delle unita' immobiliari ad uso
diverso da quello residenziale, nell'ipotesi di vendita in
blocco, spetta il diritto di opzione all'acquisto a mezzo
di mandato collettivo, a condizione che questo sia
conferito dai conduttori che rappresentino il 100 per cento
delle unita' facenti parte del blocco oggetto di vendita.
Il prezzo di acquisto e' quello risultante all'esito della
procedura competitiva. Le modalita' ed i termini di
esercizio del diritto di opzione stabilito dal presente
comma sono determinati con i decreti di cui al comma 1.
8. Il prezzo di vendita delle unita' immobiliari ad uso
residenziale, escluse quelle di pregio ai sensi del comma
13, offerte in opzione ai conduttori che acquistano in
forma individuale e' pari al prezzo di mercato delle stesse
unita' immobiliari libere diminuito del 30 per cento. Per i
medesimi immobili e' altresi' confermato l'ulteriore
abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti in vigore,
in favore esclusivamente dei conduttori che acquistano a
mezzo di mandato collettivo unita' immobiliari ad uso
residenziale che rappresentano almeno l'80 per cento delle
unita' residenziali complessive dell'immobile, al netto di
quelle libere. Per i medesimi immobili e' concesso, in
favore dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato
collettivo e rappresentano almeno il 50 per cento, ma meno
dell'80 per cento delle unita' residenziali complessive
dell'immobile al netto di quelle libere, un abbattimento
del prezzo di cui al primo periodo fino a un massimo dell'8
per cento. Le modalita' di applicazione degli abbattimenti
di prezzo sono determinate con i decreti di cui al comma 1.
Il prezzo di vendita dei terreni e' pari al prezzo di
mercato degli stessi immobili liberi, diminuito del 30 per
cento. E' riconosciuto agli affittuari il diritto di
opzione per l'acquisto da esercitarsi con le modalita' e
nei termini di cui al comma 3 del presente articolo. Agli
affittuari coltivatori diretti o imprenditori agricoli che
esercitano il diritto di opzione per l'acquisto, e'
concesso l'ulteriore abbattimento di prezzo secondo
percentuali analoghe a quelle previste dal presente comma e
determinate con i decreti di cui al comma 1. Gli affittuari
che esercitano il diritto di opzione possono procedere
all'acquisto dei terreni attraverso il regime di aiuto di
Stato n. 110/2001, approvato dalla Commissione europea con
decisione comunitaria n. SG (2001) D/288933 del 3 giugno
2001. Non si applicano alle operazioni fondiarie attuate
attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001 le
disposizioni previste dall'art. 8 della legge 26 maggio
1965, n. 590, e dall'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n.
817. Tali operazioni usufruiscono delle agevolazioni
tributarie per la formazione e l'arrotondamento della
proprieta' contadina previste dalla legge 6 agosto 1954, n.
604.
9. La determinazione esatta del prezzo di vendita di
ciascun bene immobile e unita' immobiliare, nonche'
l'espletamento, ove necessario, delle attivita' inerenti
l'accatastamento dei beni immobili trasferiti e la
ricostruzione della documentazione ad essi relativa,
possono essere affidati all'Agenzia del territorio e a
societa' aventi particolare esperienza nel settore
immobiliare, individuate con procedura competitiva, le cui
caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al
comma 1.
10. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici
ricompresi nei programmi straordinari di dismissione di cui
all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, e successive modificazioni, che non sono stati
aggiudicati alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati
con le modalita' di cui al presente decreto.
11. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici,
diversi da quelli di cui al comma 10 e che non sono stati
venduti alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con le
modalita' di cui al presente decreto. La disposizione non
si applica ai beni immobili ad uso prevalentemente
strumentale. Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali emana direttive agli enti previdenziali pubblici
per l'unificazione dei rispettivi uffici, sedi e sportelli.
12. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili e'
corrisposto agli enti previdenziali titolari dei beni
medesimi. Le relative disponibilita' sono acquisite al
bilancio per essere accreditate su conti di tesoreria
vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze e'
riconosciuto un interesse annuo al tasso fissato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. E'
abrogato il comma 3 dell'art. 2 della legge 23 dicembre
1999, n. 488. La copertura delle riserve tecniche e delle
riserve legali degli enti previdenziali pubblici vincolati
a costituirle e' realizzata anche utilizzando il
corrispettivo di cui al comma 1, lettera a) , e i proventi
di cui all'art. 4. Viene estesa all'INPDAI la facolta' di
accesso alla Tesoreria centrale dello Stato per
anticipazioni relative al fabbisogno finanziario delle
gestioni previdenziali, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, nonche'
dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
13. Con i decreti di cui al comma 1, su proposta
dell'Agenzia del territorio, sono individuati gli immobili
di pregio. Si considerano comunque di pregio gli immobili
situati nei centri storici urbani, ad eccezione di quelli
individuati nei decreti di cui al comma 1, su proposta
dell'Agenzia del territorio, che si trovano in stato di
degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro
e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione
edilizia.
14. Sono nulli gli atti di disposizione degli immobili
ad uso residenziale non di pregio ai sensi del comma 13
acquistati per effetto dell'esercizio del diritto di
opzione e del diritto di prelazione prima che siano
trascorsi cinque anni dalla data dell'acquisto.
15. Ai fini della valorizzazione dei beni il Ministero
dell'economia e delle finanze convoca una o piu' conferenze
di servizi o promuove accordi di programma per sottoporre
all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli
immobili individuati ai sensi dell'art. 1. Con i decreti di
cui al comma 1 sono stabiliti i criteri per l'assegnazione
agli enti territoriali interessati dal procedimento di una
quota, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15
per cento, del ricavato attribuibile alla rivendita degli
immobili valorizzati.
15-bis Per la valorizzazione di cui al comma 15,
l'Agenzia del demanio puo' individuare, d'intesa con gli
enti territoriali interessati, una pluralita' di beni
immobili pubblici per i quali e' attivato un processo di
valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di
sviluppo territoriale, che possa costituire, nell'ambito
del contesto economico e sociale di riferimento, elemento
di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo locale.
Per il finanziamento degli studi di fattibilita' dei
programmi facenti capo ai programmi unitari di
valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo
sviluppo dei sistemi locali si provvede a valere sul
capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del
demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la
manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la
valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio
immobiliare statale, nonche' per gli interventi sugli
immobili confiscati alla criminalita' organizzata. E'
elemento prioritario di individuazione, nell'ambito dei
predetti programmi unitari, la suscettivita' di
valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante
concessione d'uso o locazione, nonche' l'allocazione di
funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo,
ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attivita'
di solidarieta' e per il sostegno alle politiche per i
giovani, nonche' per le pari opportunita'.
15-ter Nell'ambito dei processi di razionalizzazione
dell'uso degli immobili pubblici ed al fine di adeguare
l'assetto infrastrutturale delle Forze armate alle esigenze
derivanti dall'adozione dello strumento professionale, il
Ministero della difesa puo' individuare beni immobili di
proprieta' dello Stato mantenuti in uso al medesimo
Dicastero per finalita' istituzionali, suscettibili di
permuta (( di beni e di servizi con gli enti territoriali,
con le societa' a partecipazione pubblica e con i soggetti
privati. Le procedure di permuta sono effettuate dal
Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio,
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico-contabile ))
.
16. La pubblicazione dei decreti di cui al comma 1
produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice
civile in favore della societa' beneficiaria del
trasferimento. Si applica la disposizione di cui al comma 4
dell'art. 1.
17. Il diritto di prelazione, eventualmente spettante a
terzi sui beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1,
non si applica al trasferimento ivi previsto e puo' essere
esercitato all'atto della successiva rivendita dei beni da
parte delle societa'. I trasferimenti di cui al comma 1 e
le successive rivendite non sono soggetti alle
autorizzazioni previste dal testo unico di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ne' a quanto disposto
dal comma 113 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali
territoriali, e dall'art. 19 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, come modificato dall'art. 1 della legge 2 aprile
2001, n. 136, concernente la proposizione di progetti di
valorizzazione e gestione di beni immobili statali. Le
amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali
e gli altri soggetti pubblici non possono in alcun caso
rendersi acquirenti dei beni immobili di cui al presente
decreto. Il divieto previsto nel terzo periodo del presente
comma non si applica agli enti pubblici territoriali che
intendono acquistare beni immobili ad uso non residenziale
per destinarli a finalita' istituzionali degli enti stessi.
17-bis Il medesimo divieto di cui al terzo periodo del
comma 17 non si applica agli enti pubblici territoriali che
intendono acquistare unita' immobiliari residenziali poste
in vendita ai sensi dell'art. 3 che risultano libere ovvero
per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione
da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di
disagio economico di cui al comma 4, ai fini
dell'assegnazione delle unita' immobiliari ai predetti
soggetti. Ai fini dell'acquisto di immobili di cui al comma
1, le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici
territoriali possono costituire societa' per azioni, anche
con la partecipazione di azionisti privati individuati
tramite procedura di evidenza pubblica.
18. Lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati
dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' dei
beni e alla regolarita' urbanistica-edilizia e fiscale.
Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Con i
decreti di cui al comma 1 puo' essere disposta in favore
delle societa' beneficiarie del trasferimento la garanzia
di un valore minimo dei beni ad esse trasferiti e dei
canoni di affitto o locazione.
19. Per la rivendita dei beni immobili ad esse
trasferiti, le societa' sono esonerate dalla garanzia per
vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi
alla proprieta' dei beni e alla regolarita'
urbanistica-edilizia e fiscale. La garanzia per vizi e per
evizione e' a carico dello Stato ovvero dell'ente pubblico
proprietario del bene prima del trasferimento a favore
delle societa'. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma
59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano alle
rivendite da parte delle societa' di tutti i beni immobili
trasferiti ai sensi del comma 1. Gli onorari notarili
relativi alla vendita dei beni immobiliari di cui al
presente articolo sono ridotti alla meta'. La stessa
riduzione si applica agli onorari notarili per la
stipulazione di mutui collegati agli atti di vendita
medesimi, anche fuori dalle ipotesi disciplinate dal testo
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385. In caso di cessione agli affittuari o ai conduttori
detti onorari sono ridotti al 25 per cento. I notai, in
occasione degli atti di rivendita, provvederanno a curare
le formalita' di trascrizione, di intavolazione e di
voltura catastale relative ai provvedimenti e agli atti
previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 1 e dai commi 1 e 1-bis
del presente articolo se le stesse non siano state gia'
eseguite.
20. Le unita' immobiliari definitivamente offerte in
opzione entro il 26 settembre 2001 sono vendute, anche
successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle altre
condizioni indicati nell'offerta. Le unita' immobiliari,
escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13,
per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta
in opzione, abbiano manifestato volonta' di acquisto entro
il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni
determinati in base alla normativa vigente alla data della
predetta manifestazione di volonta' di acquisto. Per gli
acquisti in forma non individuale, l'ulteriore abbattimento
di prezzo di cui al secondo periodo del comma 8 e'
confermato limitatamente ad acquisti di sole unita'
immobiliari optate e purche' le stesse rappresentino almeno
l'80 per cento delle unita' residenziali complessive
dell'immobile, al netto di quelle libere.».
- La legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive
modificazioni recante «Unificazione dei sistemi di
alienazione e di amministrazione dei beni immobili
patrimoniali dello Stato» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 gennaio 1909, n. 20.
- Il regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, recante
«Regolamento per l'esecuzione della legge 24 dicembre 1908,
n. 783, sulla unificazione dei sistemi di alienazione e di
amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 1909.
- Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 12 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137):
«2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su
richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la
sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla
base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal
Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di
valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
al comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle
relative schede descrittive. I criteri per la
predisposizione degli elenchi, le modalita' di redazione
delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e
schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili
in uso all'amministrazione della difesa, anche con il
concerto della competente Direzione generale dei lavori e
del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti i
criteri e le modalita' per la predisposizione e la
presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti
di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del gia' citato
decreto legislativo n. 42 del 2004:
«Art. 13 (Dichiarazione dell'interesse culturale). - 1.
La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne
forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'art. 10, comma
3.
2. La dichiarazione non e' richiesta per i beni di cui
all'art. 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a
tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono
mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.».
- Si riporta il testo del comma 568 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006):
«568. Ai fini del contenimento delle spese di ricerca,
potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto
relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in
dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei
carabinieri, il Ministero della difesa, anche in deroga
alle norme sulla contabilita' generale dello Stato e nel
rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' autorizzato
a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di
materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 49 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
«2. Con decreto del Ministro della difesa o del
Ministro competente per l'amministrazione di appartenenza,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sono individuati,
nell'ambito delle pianificazioni di ammodernamento connesse
al nuovo modello organizzativo delle Forze armate, delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, i materiali ed i mezzi suscettibili di alienazione e
le procedure, anche in deroga alle norme sulla contabilita'
generale dello Stato, nel rispetto della legge 9 luglio
1990, n. 185.».



 
Art. 15.
Costo dei libri scolastici
1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l'autonomia didattica nell'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.
2. Al fine di potenziare la disponibilita' e la fruibilita', a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione (( di secondo grado )) sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall'anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista. Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.
3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unita' di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono determinati:
a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso;
b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle versioni on line e mista;
c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore.
4. Le Universita' e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.



Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59
recante «Definizione delle norme generali relative alla
scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a
norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2004, n. 51,
supplemento ordinario.



 
Art. 16.
Facolta' di trasformazione in fondazioni delle universita'
1. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Universita' pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione e' adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed e' approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera.
2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarita' del patrimonio dell'Universita'. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie e' trasferita, con decreto dell'Agenzia del demanio, la proprieta' dei beni immobili gia' in uso alle Universita' trasformate.
3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.
4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalita' consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicita' della gestione. Non e' ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attivita' previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime.
5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalita' a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.
6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilita' delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto puo' prevedere l'ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.
7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.
9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l'equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicita' annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l'entita' dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione.
10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie e' esercitata dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie e' assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.
11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalita' previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento.
12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nomina un Commissario straordinario, (( senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica )) , con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori dell'ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.
13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore (( del presente decreto )).
14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Universita' statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 33 della Costituzione:
«Art.33 (L'arte e la scienza sono libere e libero ne e'
l'insegnamento). - La Repubblica detta le norme generali
sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli
ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole
statali.
E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai
vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita' ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.».
- La legge 21 marzo 1958, n. 259 recante
«Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla
gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8
aprile 1958, n. 84.



 
Art. 17.
Progetti di ricerca di eccellenza
1. Al fine di una piu' efficiente allocazione delle risorse pubbliche volte al sostegno e all'incentivazione di progetti di ricerca di eccellenza ed innovativi, ed in considerazione del sostanziale esaurimento delle finalita' originariamente perseguite, a fronte delle ingenti risorse pubbliche rese disponibili, a decorrere dal 1° luglio 2008 la Fondazione IRI e' soppressa.
2. A decorrere dal 1° luglio 2008, le dotazioni patrimoniali e ogni altro rapporto giuridico della Fondazione IRI in essere a tale data, ad eccezione di quanto previsto al comma 3, sono devolute alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta l'attribuzione del patrimonio storico e documentale della Fondazione IRI ad una societa' totalitariamente controllata dallo Stato che ne curera' la conservazione. Con il medesimo decreto potra' essere altresi' disposta la successione di detta societa' in eventuali rapporti di lavoro in essere con la Fondazione IRI alla data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri rapporti giuridici attivi o passivi che dovessero risultare incompatibili con le finalita' o l'organizzazione della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
4. Le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia ai sensi del (( comma 3 )) sono destinate al finanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati.
5. La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia provvedera' agli adempimenti di cui all'articolo 20 delle disposizioni (( per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 )).



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 20 del regio decreto 30
marzo 1942, n. 318 (Disposizioni per l'attuazione del
codice civile e disposizioni transitorie):
«Art. 20. - Chiusa la liquidazione, il presidente del
tribunale ordina la cancellazione dell'ente dal registro
delle persone giuridiche.



 
Art. 18.
Reclutamento del personale delle societa' pubbliche
1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo (( alla data di entrata )) in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le societa' che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo (( 30 marzo 2001, n. 165 )).
2. Le altre societa' a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicita' e imparzialita'.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle societa' quotate su mercati regolamentati.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 35 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e
assicurino economicita' e celerita' di espletamento,
ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con
esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.»



 
Art. 19.
Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonche' della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:
a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianita' contributiva pari o superiore a 40 anni;
b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con eta' pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.
2. I commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppressi.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 26 dell'art. 1 della
legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare):
«26. Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme
previdenziali di cui al comma 25, fermo restando il
requisito dell'anzianita' contributiva pari o superiore a
trentacinque anni, nella fase di prima applicazione, il
diritto alla pensione di anzianita' si consegue in
riferimento agli anni indicati nell'allegata tabella B, con
il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella B,
colonna 1, ovvero, a prescindere dall'eta' anagrafica, al
conseguimento della maggiore anzianita' contributiva di cui
alla medesima tabella B, colonna 2.»
- Si riporta il testo dei commi 6 e 7 dell'art. 1 della
legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni
(Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel
settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla
previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il
riordino degli enti di previdenza ed assistenza
obbligatoria):
«6. Al fine di assicurare la sostenibilita' finanziaria
del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della
relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante
l'elevazione dell'eta' media di accesso al pensionamento,
con effetto dal 1° gennaio 2008 e con esclusione delle
forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato
di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103:
a) il diritto per l'accesso al trattamento
pensionistico di anzianita' per i lavoratori dipendenti e
autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e
alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue,
fermo restando il requisito di anzianita' contributiva non
inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei
requisiti di eta' anagrafica indicati, per il periodo dal
1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata
alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo
restando il requisito di anzianita' contributiva non
inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella
Tabella B allegata alla presente legge. Il diritto al
pensionamento si consegue, indipendentemente dall'eta', in
presenza di un requisito di anzianita' contributiva non
inferiore a quaranta anni;
b) per i lavoratori la cui pensione e' liquidata
esclusivamente con il sistema contributivo, il requisito
anagrafico di cui all'art. 1, comma 20, primo periodo,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' elevato a 60 anni per
le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre
accedere al pensionamento:
1) a prescindere dal requisito anagrafico, in
presenza di un requisito di anzianita' contributiva pari ad
almeno quaranta anni;
2) con un'anzianita' contributiva pari ad almeno
trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di eta'
anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al
30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente
legge e, per il periodo successivo, fermo restando il
requisito di anzianita' contributiva non inferiore a
trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B
allegata alla presente legge;
c) i lavoratori di cui alle lettere a) e b) , che
accedono al pensionamento con eta' inferiore a 65 anni per
gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le
pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori
dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti
requisiti entro il secondo trimestre dell'anno, possono
accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno
successivo, se di eta' pari o superiore a 57 anni; qualora
risultino in possesso dei previsti requisiti entro il
quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1°
luglio dell'anno successivo. I lavoratori che conseguono il
trattamento di pensione, con eta' inferiore a 65 anni per
gli uomini e 60 per le donne, a carico delle gestioni per
gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti,
qualora risultino in possesso dei requisiti di cui alle
lettere a) e b) entro il secondo trimestre dell'anno,
possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno
successivo; qualora risultino in possesso dei previsti
requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al
pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo
alla data di conseguimento dei requisiti medesimi. Le
disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano
ai lavoratori di cui ai commi da 3 a 5. Per il personale
del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al
trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio
ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e
accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo
trattamento economico nel caso di prevista maturazione dei
requisiti entro il 31 dicembre dell'anno avendo come
riferimento per l'anno 2009 i requisiti previsti per il
primo semestre dell'anno;
d) per i lavoratori assicurati presso la gestione
speciale di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, non iscritti ad altre forme di previdenza
obbligatoria, si applicano le disposizioni riferite ai
lavoratori dipendenti di cui al presente comma e al comma
7.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31
dicembre dell'anno 2012, puo' essere stabilito il
differimento della decorrenza dell'incremento dei requisiti
di somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva e di
eta' anagrafica minima indicato dal 2013 nella Tabella B
allegata alla presente legge, qualora, sulla base di
specifica verifica da effettuarsi, entro il 30 settembre
2012, sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche
dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato,
risultasse che gli stessi effetti finanziari conseguenti
dall'applicazione della Tabella B siano tali da assicurare
quelli programmati con riferimento ai requisiti di accesso
al pensionamento indicati a regime dal 2013 nella medesima
Tabella B.»
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758 (Nuove
norme sul cumulo di pensioni e stipendi a carico dello
Stato e di Enti pubblici, in applicazione della legge 5
dicembre 1964, n. 1268):
«4. Il cumulo dei trattamenti di cui al primo comma
dell'art. 1, non e' ammesso nei casi in cui il nuovo
servizio costituisce derivazione, continuazione o rinnovo
del precedente rapporto che ha dato luogo alla pensione.
Il divieto di cumulo di cui al primo comma si applica
nei casi di:
a) riammissione in servizio di personale civile;
b) richiamo di ufficiale, sottufficiale o militare di
truppa titolare di pensione per il precedente servizio
militare;
c) immissione nell'impiego civile di sottufficiale o
graduato, in applicazione delle particolari disposizioni
concernenti riserva di posti in favore di dette categorie
di militari;
d) nomina conseguita mediante concorso riservato
esclusivamente a soggetti che hanno gia' prestato servizio
ovvero a tali soggetti insieme con appartenenti a
particolari categorie di professionisti;
e) conferimento di incarichi di insegnamento in
scuole o istituti dello stesso grado di quelli presso cui
e' stato prestato il servizio precedente da incaricato;
f) nomina senza concorso nello Stato o negli Enti di
cui al precedente art. 1, conseguita in derivazione o in
continuazione o, comunque, in costanza di un precedente
rapporto di impiego, rispettivamente, con lo Stato o con
gli Enti stessi.
Nei casi in cui il precedente rapporto abbia dato
titolo alla liquidazione di un trattamento di pensione, il
trattamento stesso e' sospeso.
Al termine del nuovo servizio e' liquidato il
trattamento di quiescenza secondo il disposto del terzo
comma dell'art. 2.».



 
Art. 20.
Disposizioni in materia contributiva
1. Il secondo comma, dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta indennita', non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la normativa vigente:
a) la contribuzione per maternita';
b) la contribuzione per malattia per gli operai.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2009 (( la lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' sostituita dalla seguente: «a) )) al versamento di un contributo nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo.».
4. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, (( convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155 )).
5. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818, sono soppresse le parole: «dell'articolo 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e».
6. L'estensione dell'obbligo assicurativo di cui al comma 4 si applica con effetto dal primo periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2009.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore (( del presente decreto )) , nei procedimenti relativi a controversie in materia di previdenza e assistenza sociale, a fronte di una pluralita' di domande (( o di azioni esecutive )) che (( frazionano )) un credito relativo al medesimo rapporto, comprensivo delle somme eventualmente dovute per interessi, competenze e onorari e ogni altro accessorio, la riunificazione e' disposta d'ufficio dal giudice ai sensi dell'articolo 151 delle disposizioni (( per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 )).
8. In mancanza della riunificazione di cui al comma 7, (( l'improcedibilita' delle domande successive alla prima e' dichiarata dal giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. Analogamente, il giudice dichiara la nullita' dei pignoramenti successivi al primo in caso di proposizione di piu' azioni esecutive in violazione del comma 7 )).
9. Il giudice, ove abbia notizia che la riunificazione non e' stata osservata, anche sulla base dell'eccezione del convenuto, (( sospende il giudizio e l'efficacia esecutiva dei titoli eventualmente gia' formatisi )) e fissa alle parti un termine perentorio per la riunificazione (( a pena di improcedibilita' della domanda )).
10. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, (( per almeno dieci anni )) nel territorio nazionale.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2009, al primo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, dopo la parola: «regionali» sono soppresse le seguenti parole: «e provinciali».
12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore (( del presente decreto )) l'Istituto nazionale della previdenza sociale mette a disposizione dei Comuni modalita' telematiche di trasmissione per le comunicazioni relative ai decessi e alle variazioni di stato civile da effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell'evento.
13. In caso di ritardo nella trasmissione di cui al comma 12 il responsabile del procedimento, ove ne derivi pregiudizio, risponde a titolo di danno erariale.
14. Il primo periodo dell'articolo 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e' soppresso.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 11
gennaio 1943, n. 138 (Costituzione dell'Ente «Mutualita'
fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai
lavoratori»:
«Art.6. - L'assistenza dell'Ente comprende:
1) l'assistenza sanitaria generica domiciliare e
ambulatoria;
2) l'assistenza specialistica ambulatoria;
3) l'assistenza farmaceutica;
4) l'assistenza ospedaliera;
5) l'assistenza ostetrica;
6) l'assistenza pediatrica;
7) le assistenze integrative;
8) la concessione di una indennita' di malattia.
L'indennita' non e' dovuta quando il trattamento
economico di malattia e' corrisposto per legge o per
contratto collettivo dal datore di lavoro o da altri Enti
in misura pari o superiore a quella fissata dai contratti
collettivi ai sensi del presente articolo. Le prestazioni
corrisposte da terzi in misura inferiore a quella della
indennita' saranno integrate dall'Ente sino a concorrenza.
Le assistenze di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 saranno
concesse per un periodo massimo di 180 giorni nell'anno.
Le assistenze di cui ai nn. 3, 4, 7, 8 saranno concesse
nei limiti, nella misura e secondo le modalita' che
verranno determinate nazionalmente dalle associazioni
sindacali a mezzo di contratti collettivi o da
deliberazione dei loro competenti organi, ovvero dal
decreto di cui al secondo comma dell'art. 4.
Alla erogazione delle indennita' provvede direttamente
l'Ente, salvo particolari deroghe, da stabilirsi di
concerto con le Confederazioni interessate.
L'azione per conseguire le prestazioni, di cui alla
presente legge, si prescrive nel termine di un anno dal
giorno in cui esse sono dovute.»
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 23
luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa
integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Indennita' di mobilita' per i lavoratori
disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione
di personale). - 1. Nel caso di disoccupazione derivante da
licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell'art.
24 da parte delle imprese, diverse da quelle edili,
rientranti nel campo di applicazione della disciplina
dell'intervento straordinario di integrazione salariale il
lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far
valere una anzianita' aziendale di almeno dodici mesi, di
cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi
compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da
ferie, festivita' e infortuni, con un rapporto di lavoro a
carattere continuativo e comunque non a termine, ha diritto
alla indennita' di mobilita' ai sensi dell'art. 7.
2. Per le finalita' del presente articolo i datori di
lavoro di cui al comma 1 sono tenuti:
a) al versamento di un contributo nella misura dello
0,30% delle retribuzioni che costituiscono imponibile
contributivo;
b) al versamento della somma di cui all'art. 5, comma
4.
3. Alla corresponsione ai giornalisti dell'indennita'
di cui al comma 1 provvede l'Istituto nazionale di
previdenza dei giornalisti italiani, al quale sono dovuti
il contributo e la somma di cui al comma 2, lettere a) e b)
.
4. Sono abrogati l'art. 8 e il secondo e terzo comma
dell'art. 9 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 . Tali
disposizioni continuano ad applicarsi in via transitoria ai
lavoratori il cui licenziamento sia stato intimato prima
della data di entrata in vigore della presente legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 36 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 (Norme
di attuazione e di coordinamento della L. 4 aprile 1952, n.
218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 36. - Ai fini dell'applicazione dell'art. 32,
lettera b) , della legge 29 aprile 1949, n. 264, la
sussistenza della stabilita' d'impiego, quando non risulti
da norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento
economico del personale dipendente dalle pubbliche
amministrazioni, dalle aziende pubbliche e dalle aziende
esercenti pubblici servizi, e' accertata in sede
amministrativa su domanda del datore di lavoro, con
provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale decorrente a tutti gli effetti dalla data della
domanda medesima.».
- Si riporta il testo dell'art. 151 del regio decreto
18 dicembre 1941, n. 1368 (Disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile e disposizioni transitorie):
«Art. 151 (Riunione di procedimenti). - La riunione, ai
sensi dell'art. 274 del codice, dei procedimenti relativi a
controversie in materia di lavoro e di previdenza e di
assistenza e a controversie dinanzi al giudice di pace,
connesse anche soltanto per identita' delle questioni dalla
cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro
decisione, deve essere sempre disposta dal giudice, tranne
nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque
ritardi eccessivamente il processo. In queste ipotesi la
riunione, salvo gravi e motivate ragioni, e', comunque,
disposta tra le controversie che si trovano nella stessa
fase processuale. Analogamente si provvede nel giudizio di
appello.
Le competenze e gli onorari saranno ridotti in
considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie
riunite.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 3 della
gia' citata legge n. 335 del 1995:
«6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della
pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai
cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano
compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali
di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base
non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta
pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato «assegno
sociale». Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno
e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza
dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al
doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando
il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno
sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi
incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo
alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e'
costituito dall'ammontare dei redditi coniugali,
conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e'
erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della
dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e'
conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo,
sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente
percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i
redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva,
di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte
e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari
corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel
reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati,
le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze
arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il
proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli
effetti del conferimento dell'assegno non concorre a
formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema
contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di
gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che
gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura
corrispondente ad un terzo della pensione medesima e
comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.».
- Si riporta il testo dell'art. 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639
(Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli
articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e
norme in materia di sicurezza sociale), cosi' come
modificato dalla presente legge, a decorrere dal 1° gennaio
2009:
«Art. 43. - Al presidente dell'istituto, ai vice
presidenti ed ai componenti il consiglio di
amministrazione, i collegi dei sindaci e gli organi
centrali, regionali sono dovuti, per l'esercizio delle
funzioni inerenti alle rispettive cariche, emolumenti
stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale di concerto con il Ministro per il
tesoro.
L'indennita' di carica al presidente dell'istituto e'
determinata in misura che tenga conto delle funzioni
inerenti alla carica in relazione al complesso ordinamento
dell'istituto medesimo.
Ai componenti il consiglio di amministrazione ed il
comitato esecutivo e' corrisposta una indennita' fissa,
oltre, alla medaglia di presenza a titolo di rimborso spese
per la partecipazione a ciascuna seduta, nelle misure
stabilite a norma del primo comma. Tale indennita' e'
maggiorata per i vice presidenti in relazione alle funzioni
che sono chiamati a svolgere normalmente.
Una indennita' fissa e la medaglia di presenza per
l'intervento alle adunanze degli organi di amministrazione
dell'istituto spettano anche al presidente ed agli altri
componenti i collegi dei sindaci.
Ai titolari delle cariche di cui al primo comma e
corrisposto un trattamento di missione quando, per
l'esercizio delle funzioni inerenti alle rispettive
cariche, debbano recarsi fuori della loro residenza. Tale
trattamento e' stabilito, quanto alla forma, alle
condizioni ed alla misura, con deliberazione del consiglio
di amministrazione dell'istituto da approvarsi con decreto
del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di
concerto con il Ministro per il tesoro.
La deliberazione deve essere contemporaneamente rimessa
ai Ministeri anzidetti, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, e deve essere approvata o restituita con
motivati rilievi entro centoventi giorni dalla data in cui
e' pervenuta ai Ministeri medesimi.
Qualora entro il termine stabilito al precedente comma
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di
concerto con il Ministro per il tesoro non abbia comunicato
all'istituto rilievi in ordine alla deliberazione, la
stessa diventa esecutiva.».
- Si riporta il testo del comma 19 dell'art. 31 della
gia' citata legge n. 289 del 2002, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«19. L'INPS, sulla scorta dei dati del Casellario delle
pensioni, comunica le informazioni ricevute dai comuni agli
enti erogatori di trattamenti pensionistici per gli
adempimenti di competenza. Il Casellario delle pensioni
mette a disposizione dei comuni le proprie banche dati.».



 
Art. 21. Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo le parole «tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo» (( sono aggiunte le seguenti: )) «, anche se riferibili alla ordinaria attivita' del datore di lavoro».
(( 1-bis. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis. (Disposizione transitoria concernente l'indennizzo per la violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga del termine). - 1. Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro e' tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennita' di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni ))
.».
2. All'articolo 5, comma 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole «ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti» (( sono inserite le seguenti: )) «e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale».
3. All'articolo 5, comma 4-quater del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole «ha diritto di precedenza» (( sono inserite le seguenti: )) «, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale,».
4. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni contenute nei commi che precedono e ne riferisce al Parlamento entro tre mesi ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della
direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal
CES), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Apposizione del termine). - 01. Il contratto
di lavoro subordinato e' stipulato di regola a tempo
indeterminato.
1. E' consentita l'apposizione di un termine alla
durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attivita'
del datore di lavoro.».
2. L'apposizione del termine e' priva di effetto se non
risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel
quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1.
3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal
datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni
lavorativi dall'inizio della prestazione.
4. La scrittura non e' tuttavia necessaria quando la
durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non
sia superiore a dodici giorni.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del gia' citato
decreto legislativo n. 368 del 2001, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 5 (Scadenza del termine e sanzioni. Successione
dei contratti). - 1. Se il rapporto di lavoro continua dopo
la scadenza del termine inizialmente fissato o
successivamente prorogato ai sensi dell'art. 4, il datore
di lavoro e' tenuto a corrispondere al lavoratore una
maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di
continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al
decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun
giorno ulteriore.
2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo
giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi,
nonche' decorso il periodo complessivo di cui al comma
4-bis, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi,
il contratto si considera a tempo indeterminato dalla
scadenza dei predetti termini.
3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai
sensi dell'art. 1, entro un periodo di dieci giorni dalla
data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi,
ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto
di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si
considera a tempo indeterminato.
4. Quando si tratta di due assunzioni successive a
termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza
alcuna soluzione di continuita', il rapporto di lavoro si
considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione
del primo contratto.
4-bis Ferma restando la disciplina della successione di
contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve diverse
disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello
nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale qualora per effetto di successione di contratti a
termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il
rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo
stesso lavoratore abbia complessivamente superato i
trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi,
indipendentemente dai periodi di interruzione che
intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di
lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del
comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del
presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine
fra gli stessi soggetti puo' essere stipulato per una sola
volta, a condizione che la stipula avvenga presso la
direzione provinciale del lavoro competente per territorio
e con l'assistenza di un rappresentante di una delle
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia
iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali
dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi
comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso
di mancato rispetto della descritta procedura, nonche' nel
caso di superamento del termine stabilito nel medesimo
contratto, il nuovo contratto si considera a tempo
indeterminato.
4-ter Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano
applicazione nei confronti delle attivita' stagionali
definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7
ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e
integrazioni, nonche' di quelle che saranno individuate
dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali
stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori
di lavoro comparativamente piu' rappresentative.
4-quater Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o
piu' contratti a termine presso la stessa azienda, abbia
prestato attivita' lavorativa per un periodo superiore a
sei mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse
disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello
nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato
effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici
mesi con riferimento alle mansioni gia' espletate in
esecuzione dei rapporti a termine.
4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo
svolgimento di attivita' stagionali ha diritto di
precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte
dello stesso datore di lavoro per le medesime attivita'
stagionali.
4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi
4-quater e 4-quinquies puo' essere esercitato a condizione
che il lavoratore manifesti in tal senso la propria
volonta' al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi
e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e
si estingue entro un anno dalla data di cessazione del
rapporto di lavoro.».



 
Art. 22. Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo
accessorio
1. L'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: «1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita' lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c) dell'insegnamento privato supplementare; d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarieta'; e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di eta', regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita' o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; f) di attivita' agricole di carattere stagionale (( effettuate da pensionati e da giovani di cui alla lettera e) ovvero delle attivita' agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 )); g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica».
2. All'articolo 72 comma 4-bis (( del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 )) , le parole «lettera e-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera g)».
3. L'articolo 72, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: «5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalita' per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, (( lettere )) a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto».
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'articolo 71 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 70 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 70 (Definizione e campo di applicazione). - 1.
Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita'
lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: a) di
lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e
manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c)
dell'insegnamento privato supplementare; d) di
manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di
lavori di emergenza o di solidarieta'; e) dei periodi di
vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di eta',
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso
l'universita' o un istituto scolastico di ogni ordine e
grado; f) di attivita' agricole di carattere stagionale;
effettuate da pensionati e da giovani di cui alla lettera
e) ovvero delle attivita' agricole svolte a favore dei
soggetti di cui all'art. 34, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; g)
dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice
civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai
servizi; h) della consegna porta a porta e della vendita
ambulante di stampa quotidiana e periodica.
2. Le attivita' lavorative di cui al comma 1, anche se
svolte a favore di piu' beneficiari, configurano rapporti
di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi
per tali le attivita' che non danno complessivamente luogo,
con riferimento al medesimo committente, a compensi
superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare.
2-bis. Le imprese familiari possono utilizzare
prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo
non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000
euro.»
- Si riporta il testo dell'art. 72 del gia' citato
decreto legislativo n. 276 del 2003, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 72 (Disciplina del lavoro accessorio). - 1. Per
ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari
acquistano presso le rivendite autorizzate uno o piu'
carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio il cui
valore nominale e' fissato con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta
giorni e periodicamente aggiornato.
2. Tale valore nominale e' stabilito tenendo conto
della media delle retribuzioni rilevate per le attivita'
lavorative affini a quelle di cui all'art. 70, comma 1,
nonche' del costo di gestione del servizio.
3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il
proprio compenso presso il concessionario, di cui al comma
5, all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal
beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale
compenso e' esente da qualsiasi imposizione fiscale e non
incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del
prestatore di lavoro accessorio.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis il
concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla
persona che presenta i buoni, registrandone i dati
anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per
suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS,
alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento
del valore nominale del buono, e per fini assicurativi
contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per
cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo
autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di
rimborso spese.
4-bis Con riferimento all'impresa familiare di cui
all'art. 70, comma 1, lettera g), trova applicazione la
normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro
subordinato.
5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali individua con proprio decreto il
concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le
modalita' per il versamento dei contributi di cui al comma
4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.
In attesa del decreto ministeriale i concessionari del
servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per
il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c)
e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto.».



 
Art. 23.
Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato
1. All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 le parole da «inferiore a due anni e superiore a sei» sono sostituite con «superiore a sei anni».
2. All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e' aggiunto il seguente comma: «5-ter In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalita' di erogazione della formazione, le modalita' di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo».
3. Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole «alta formazione» (( sono inserite le seguenti: )) «, compresi i dottorati di ricerca».
4. Al comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole «e le altre istituzioni formative» (( sono aggiunti i seguenti periodi: )) «In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e' rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Universita' e le altre istituzioni formative. Trovano applicazione, per quanto compatibili, i principi stabiliti all'articolo 49, comma 4, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 53.».
5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) l'articolo 1 del decreto ministeriale 7 ottobre 1999, (( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 1999; ))
b) l'articolo 21 e l'articolo 24, (( commi terzo e quarto, del regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668;
c) l'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 49 del gia'
citato decreto legislativo n. 276 del 2003, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 49 (Apprendistato professionalizzante). - 1.
Possono essere assunti, in tutti i settori di attivita',
con contratto di apprendistato professionalizzante, per il
conseguimento di una qualificazione attraverso una
formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di
base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di
eta' compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.
2. Per soggetti in possesso di una qualifica
professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo
2003, n. 53, il contratto di apprendistato
professionalizzante puo' essere stipulato a partire dal
diciassettesimo anno di eta'.
3. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale o regionale
stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da
conseguire, la durata del contratto di apprendistato
professionalizzante che, in ogni caso, non puo' comunque
essere superiore a sei anni.
4. Il contratto di apprendistato professionalizzante e'
disciplinato in base ai seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, contenente
indicazione della prestazione oggetto del contratto, del
piano formativo individuale, nonche' della eventuale
qualifica che potra' essere acquisita al termine del
rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione
aziendale od extra-aziendale;
b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista
secondo tariffe di cottimo;
c) possibilita' per il datore di lavoro di recedere
dal rapporto di lavoro al termine del periodo di
apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118
del codice civile;
d) possibilita' di sommare i periodi di apprendistato
svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e
formazione con quelli dell'apprendistato
professionalizzante nel rispetto del limite massimo di
durata di cui al comma 3;
e) divieto per il datore di lavoro di recedere dal
contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o
di un giustificato motivo.
5. La regolamentazione dei profili formativi
dell'apprendistato professionalizzante e' rimessa alle
regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano,
d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi
direttivi:
a) previsione di un monte ore di formazione formale,
interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore
per anno, per la acquisizione di competenze di base e
tecnico-professionali;
b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati
a livello nazionale, territoriale o aziendale da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative per la
determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali,
delle modalita' di erogazione e della articolazione della
formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche
in relazione alla capacita' formativa interna rispetto a
quella offerta dai soggetti esterni;
c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti
all'interno del percorso di formazione, esterna e interna
alla impresa, della qualifica professionale ai fini
contrattuali;
d) registrazione della formazione effettuata nel
libretto formativo;
e) presenza di un tutore aziendale con formazione e
competenze adeguate.
5-bis Fino all'approvazione della legge regionale
prevista dal comma 5, la disciplina dell'apprendistato
professionalizzante e' rimessa ai contratti collettivi
nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori
e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale.
5-ter. In caso di formazione esclusivamente aziendale
non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i
profili formativi dell'apprendistato professionalizzante
sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di
lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o
aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli
enti bilaterali definiscono la nozione di formazione
aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la
durata e le modalita' di erogazione della formazione, le
modalita' di riconoscimento della qualifica professionale
ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto
formativo.».
- Si riporta il testo dell'art. 50 del gia' citato
decreto legislativo n. 276 del 2003, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 50 (Apprendistato per l'acquisizione di un
diploma o per percorsi di alta formazione). - 1. Possono
essere assunti, in tutti i settori di attivita', con
contratto di apprendistato per conseguimento di un titolo
di studio di livello secondario, per il conseguimento di
titoli di studio universitari e della alta formazione,
compresi i dottorati di ricerca, nonche' per la
specializzazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti di eta' compresa
tra i diciotto anni e i ventinove anni.
2. Per soggetti in possesso di una qualifica
professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo
2003, n. 53, il contratto di apprendistato di cui al comma
1 puo' essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno
di eta'.
3. Ferme restando le intese vigenti, la
regolamentazione e la durata dell'apprendistato per
l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta
formazione e' rimessa alle regioni, per i soli profili che
attengono alla formazione, in accordo con le associazioni
territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di
lavoro, le universita' e le altre istituzioni formative. In
assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione
dell'apprendistato di alta formazione e' rimessa ad
apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le
Universita' e le altre istituzioni formative. Trovano
applicazione, per quanto compatibili, i principi stabiliti
all'art. 49, comma 4, nonche' le disposizioni di cui
all'art. 53.».



 
Art. 23-bis.
(( Servizi pubblici locali di rilevanza economica ))
(( 1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la piu' ampia diffusione dei principi di concorrenza, di liberta' di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonche' di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalita' ed accessibilita' dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarieta', proporzionalita' e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.
2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di societa' in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunita' europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicita', efficacia, imparzialita', trasparenza, adeguata pubblicita', non discriminazione, parita' di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalita'.
3. In deroga alle modalita' di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento puo' avvenire nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria.
4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicita' alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e alle autorita' di regolazione del settore, ove costituite, per l'espressione di un parere sui profili di competenza da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione.
5. Ferma restando la proprieta' pubblica delle reti, la loro gestione puo' essere affidata a soggetti privati.
6. E' consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralita' di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non puo' essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.
7. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi, nonche' l'integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi piu' redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello di impianto per piu' soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale.
8. Salvo quanto previsto dal comma 10, lettera e) le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate ai sensi del comma 3.
9. I soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure competitive di cui al comma 2, nonche' i soggetti cui e' affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attivita' di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita' per altri enti pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro controllanti o altre societa' che siano da essi controllate o partecipate, ne' partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente non si applica alle societa' quotate in mercati regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio gia' a loro affidato. In ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2010, per l'affidamento dei servizi si procede mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica.
10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro centottanta giorni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonche' le competenti Commissioni parlamentari, emana uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di:
a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilita' interno e l'osservanza da parte delle societa' in house e delle societa' a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale;
b) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalita' e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;
c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilita';
d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonche' in materia di acqua;
e) disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, fermo restando il limite massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;
f) prevedere l'applicazione del principio di reciprocita' ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere;
g) limitare, secondo criteri di proporzionalita', sussidiarieta' orizzontale e razionalita' economica, i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attivita' economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalita' ed accessibilita' del servizio pubblico locale;
h) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;
i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprieta' del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;
l) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;
m) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo.
11. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e' abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.
12. Restano salve le procedure di affidamento gia' avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ))
.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 117
della Costituzione:
«Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.»
- Per il riferimento all'art. 8 del decreto legislativo
n. 281 del 1997 vedasi i riferimenti normativi all'art.
6-quinquies.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Si riporta il testo dell'art. 118 della Costituzione:
«Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite
ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
I comuni, le province e le citta' metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei
beni culturali.
Stato, regioni, citta' metropolitane, province e comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.».
- Si riporta il testo dell'art. 113 del gia' citato
decreto legislativo n. 267 del 2000:
«Art. 113 (Gestione delle reti ed erogazione dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica). - 1. Le
disposizioni del presente articolo che disciplinano le
modalita' di gestione ed affidamento dei servizi pubblici
locali concernono la tutela della concorrenza e sono
inderogabili ed integrative delle discipline di settore.
Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di
attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano
esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i
settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999,
n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164.
1-bis Le disposizioni del presente articolo non si
applicano al settore del trasporto pubblico locale che
resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, e successive modificazioni.
2. Gli enti locali non possono cedere la proprieta'
degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni
destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al
comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.
2-bis Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli impianti di trasporti a fune per la
mobilita' turistico-sportiva eserciti in aree montane.
3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei
quali l'attivita' di gestione delle reti e degli impianti
destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di
cui al comma 1 puo' essere separata da quella di erogazione
degli stessi. E', in ogni caso, garantito l'accesso alle
reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei
relativi servizi.
4. Qualora sia separata dall'attivita' di erogazione
dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e
delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche
in forma associata, si avvalgono:
a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di
societa' di capitali con la partecipazione totalitaria di
capitale pubblico cui puo' essere affidata direttamente
tale attivita', a condizione che gli enti pubblici titolari
del capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la
societa' realizzi la parte piu' importante della propria
attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la
controllano;
b) di imprese idonee, da individuare mediante
procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.
5. L'erogazione del servizio avviene secondo le
discipline di settore e nel rispetto della normativa
dell'Unione europea, con conferimento della titolarita' del
servizio:
a) a societa' di capitali individuate attraverso
l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle
quali il socio privato venga scelto attraverso
l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica
che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e
comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di
indirizzo emanate dalle autorita' competenti attraverso
provvedimenti o circolari specifiche;
c) a societa' a capitale interamente pubblico a
condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del
capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la
societa' realizzi la parte piu' importante della propria
attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la
controllano.
5-bis Le normative di settore, al fine di superare
assetti monopolistici, possono introdurre regole che
assicurino concorrenzialita' nella gestione dei servizi da
esse disciplinati prevedendo, nel rispetto delle
disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualita'
nella scelta della modalita' di conferimento del servizio.
5-ter In ogni caso in cui la gestione della rete,
separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia
stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti
gestori di cui ai precedenti commi provvedono
all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione
della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o
di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di
procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei
limiti di cui all'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e all'art. 143 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la
gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di
gara, il soggetto gestore puo' realizzare direttamente i
lavori connessi alla gestione della rete, purche'
qualificato ai sensi della normativa vigente e purche' la
gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del
servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori
connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto
esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete,
il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure
ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.
6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al
comma 5 le societa' che, in Italia o all'estero, gestiscono
a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtu' di un
affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza
pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si
estende alle societa' controllate o collegate, alle loro
controllanti, nonche' alle societa' controllate o collegate
con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui
al comma 4.
7. La gara di cui al comma 5 e' indetta nel rispetto
degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di
equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti
dalla competente Autorita' di settore o, in mancanza di
essa, dagli enti locali. La gara e' aggiudicata sulla base
del migliore livello di qualita' e sicurezza e delle
condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei
piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento
delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e
manutenzione, nonche' dei contenuti di innovazione
tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte
integrante del contratto di servizio. Le previsioni di cui
al presente comma devono considerarsi integrative delle
discipline di settore.
8. Qualora sia economicamente piu' vantaggioso, e'
consentito l'affidamento contestuale con gara di una
pluralita' di servizi pubblici locali diversi da quelli del
trasporto collettivo. In questo caso, la durata
dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non puo'
essere superiore alla media calcolata sulla base della
durata degli affidamenti indicata dalle discipline di
settore.
9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito
alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti
e le altre dotazioni patrimoniali di proprieta' degli enti
locali o delle societa' di cui al comma 13 sono assegnati
al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore
le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni
realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui
al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo e' dovuto
da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei
beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare e' indicato
nel bando di gara.
10. E' vietata ogni forma di differenziazione nel
trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al
regime tributario, nonche' alla concessione da chiunque
dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del
servizio.
11. I rapporti degli enti locali con le societa' di
erogazione del servizio e con le societa' di gestione delle
reti e degli impianti sono regolati da contratti di
servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno
prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati
strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.
12. L'ente locale puo' cedere tutto o in parte la
propria partecipazione nelle societa' erogatrici di servizi
mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla
scadenza del periodo di affidamento. Tale cessione non
comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli
affidamenti in essere.
13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi
in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono
conferire la proprieta' delle reti, degli impianti, e delle
altre dotazioni patrimoniali a societa' a capitale
interamente pubblico, che e' incedibile. Tali societa'
pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni
patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della
gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata
della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un
canone stabilito dalla competente Autorita' di settore, ove
prevista, o dagli enti locali. Alla societa' suddetta gli
enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera
a) del comma 4, la gestione delle reti, nonche' il compito
di espletare le gare di cui al comma 5.
14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le
reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la
gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprieta'
di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono
essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a
condizione che siano rispettati gli standard di cui al
comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media
regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale
o le relative Autorita' dispongano diversamente. Tra le
parti e' in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un
contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le
misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.
15. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le
attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme
di attuazione.
15-bis Nel caso in cui le disposizioni previste per i
singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di
transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni
previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate
con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano
comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006,
relativamente al solo servizio idrico integrato al 31
dicembre 2007, senza necessita' di apposita deliberazione
dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le
concessioni affidate a societa' a capitale misto pubblico
privato nelle quali il socio privato sia stato scelto
mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato
garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in
materia di concorrenza, nonche' quelle affidate a societa'
a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti
pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla
societa' un controllo analogo a quello esercitato sui
propri servizi e che la societa' realizzi la parte piu'
importante della propria attivita' con l'ente o gli enti
pubblici che la controllano. Sono altresi' escluse dalla
cessazione le concessioni affidate alla data del 1° ottobre
2003 a societa' gia' quotate in borsa e a quelle da esse
direttamente partecipate a tale data a condizione che siano
concessionarie esclusive del servizio, nonche' a societa'
originariamente a capitale interamente pubblico che entro
la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato
quote di capitale attraverso procedure ad evidenza
pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le
concessioni cessano comunque allo spirare del termine
equivalente a quello della durata media delle concessioni
aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di
evidenza pubblica, salva la possibilita' di determinare
caso per caso la cessazione in una data successiva qualora
la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di
particolari investimenti effettuati da parte del gestore.
15-ter Il termine del 31 dicembre 2006, relativamente
al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, di
cui al comma 15-bis puo' essere differito ad una data
successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la
Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:
a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello
scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o
piu' fusioni, alla costituzione di una nuova societa'
capace di servire un bacino di utenza complessivamente non
inferiore a due volte quello originariamente servito dalla
societa' maggiore; in questa ipotesi il differimento non
puo' comunque essere superiore ad un anno;
b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla
lettera a) , un'impresa affidataria, anche a seguito di una
o piu' fusioni, si trovi ad operare in un ambito
corrispondente almeno all'intero territorio provinciale
ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme
vigenti; in questa ipotesi il differimento non puo'
comunque essere superiore a due anni.
15-quater A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica il
divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti
dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i
servizi forniti dalle societa' partecipanti alla gara
stessa. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sentite le Autorita' indipendenti del
settore e la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo
definisce le condizioni per l'ammissione alle gare di
imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto
all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a
procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo
caso, sia fatto salvo il principio di reciprocita' e siano
garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi
mercati.».



 
Art. 24.
Taglia-leggi
1. A far data dal (( centottantesimo )) giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato A (( e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 )).
(( 1-bis. Il Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell'Allegato A )).



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi 14 e 15 dell'art. 14
della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e
riassetto normativo per l'anno 2005):
«14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine
di cui al comma 12, il Governo e' delegato ad adottare, con
le modalita' di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che
individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate
anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con
provvedimenti successivi, delle quali si ritiene
indispensabile la permanenza in vigore, nel rispetto
dell'art. 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) esclusione delle disposizioni oggetto di
abrogazione tacita o implicita;
b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito
o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano
comunque obsolete;
c) identificazione delle disposizioni la cui
abrogazione comporterebbe lesione dei diritti
costituzionali dei cittadini;
d) identificazione delle disposizioni indispensabili
per la regolamentazione di ciascun settore, anche
utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica
dell'impatto della regolazione;
e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in
vigore per settori omogenei o per materie, secondo il
contenuto precettivo di ciascuna di esse;
f) garanzia della coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa;
g) identificazione delle disposizioni la cui
abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla
finanza pubblica.
15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono
altresi' alla semplificazione o al riassetto della materia
che ne e' oggetto, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni, anche al fine di
armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle
pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.».



 
Art. 25.
Taglia-oneri amministrativi
1. Entro sessanta giorni (( dalla data di entrata in vigore )) del presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, e' approvato un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25 per cento, come stabilito in sede europea. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.
2. In attuazione del programma di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica coordina le attivita' di misurazione in raccordo con l'Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione e le amministrazioni interessate per materia.
3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta il piano di riduzione degli oneri amministrativi, che definisce le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, assegnando i relativi programmi ed obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilita' amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione per la semplificazione e la qualita' della regolazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, (( convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 )) , che assicura la coerenza generale del processo nonche' il raggiungimento dell'obiettivo finale di cui al comma 1.
4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, si provvede a definire le linee guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3 e delle forme di verifica dell'effettivo raggiungimento dei risultati, anche utilizzando strumenti di consultazione pubblica delle categorie e dei soggetti interessati.
5. Sulla base degli esiti della misurazione di ogni materia, congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro o i Ministri competenti, contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese nei settori misurati e a semplificare e riordinare la relativa disciplina. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti con le attivita' di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e' data tempestiva notizia sul sito web del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e dei Ministeri e degli enti pubblici statali interessati.
7. Del raggiungimento dei risultati indicati nei singoli piani ministeriali di semplificazione si tiene conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 20-ter della legge 15
marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa):
«Art. 20-ter - 1. Il Governo, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
principio di leale collaborazione, concludono, in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di
Conferenza unificata, anche sulla base delle migliori
pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali
e locali, accordi ai sensi dell'art. 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi
dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per il
perseguimento delle comuni finalita' di miglioramento della
qualita' normativa nell'ambito dei rispettivi ordinamenti,
al fine, tra l'altro, di:
a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle
rispettive competenze normative e svolgere attivita' di
interesse comune in tema di semplificazione, riassetto
normativo e qualita' della regolazione;
b) definire principi, criteri, metodi e strumenti
omogenei per il perseguimento della qualita' della
regolazione statale e regionale, in armonia con i principi
generali stabiliti dalla presente legge e dalle leggi
annuali di semplificazione e riassetto normativo, con
specifico riguardo ai processi di semplificazione, di
riassetto e codificazione, di analisi e verifica
dell'impatto della regolazione e di consultazione;
c) concordare, in particolare, forme e modalita'
omogenee di analisi e verifica dell'impatto della
regolazione e di consultazione con le organizzazioni
imprenditoriali per l'emanazione dei provvedimenti
normativi statali e regionali;
d) valutare, con l'ausilio istruttorio anche dei
gruppi di lavoro gia' esistenti tra regioni, la
configurabilita' di modelli procedimentali omogenei sul
territorio nazionale per determinate attivita' private e
valorizzare le attivita' dirette all'armonizzazione delle
normative regionali.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in
materia di organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione), convertito con modificazioni, dalla legge
9 marzo 2006, n. 80:
«2. Il Comitato predispone, entro il 31 marzo di ogni
anno, un piano di azione per il perseguimento degli
obiettivi del Governo in tema di semplificazione, di
riassetto e di qualita' della regolazione per l'anno
successivo. Il piano, sentito il Consiglio di Stato, e'
approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alle
Camere.».
- Per il riferimento al comma 2 dell'art. 17 della
legge n. 400 del 1988 vedasi i riferimenti normativi
all'art. 23-bis
- Si riporta il testo dell'art. 20 della gia' citata
legge n. 59 del 1997:
«Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma
di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte
formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta
al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno
di legge per la semplificazione e il riassetto normativo,
volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i
criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche ai
fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle
pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto
delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti
locali. In allegato al disegno di legge e' presentata una
relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e
del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede
l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle
norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le
norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
le singole materie, stabiliti con la legge annuale di
semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle
deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e
codificazione della normativa primaria regolante la
materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di
Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento
della richiesta, con determinazione dei principi
fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo
delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche
necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare
per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita' che
regolano i procedimenti amministrativi ai quali si
attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente
articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi
autorizzatori e delle misure di condizionamento della
liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla
regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza,
alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
all'ordinato assetto del territorio, alla tutela
dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione,
licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso
comunque denominati che non implichino esercizio di
discrezionalita' amministrativa e il cui rilascio dipenda
dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
una denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte
dell'interessato all'amministrazione competente corredata
dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente
richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di
rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che
non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
corredate dalla documentazione e dalle certificazioni
relative alle caratteristiche tecniche o produttive
dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si
considerano accolte qualora non venga comunicato apposito
provvedimento di diniego entro il termine fissato per
categorie di atti in relazione alla complessita' del
procedimento, con esclusione, in ogni caso,
dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni
amministrative non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione
della concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e
all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari,
costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della
solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita'
della produzione tipica e tradizionale e della
professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione per
standard qualitativi e delle certificazioni di conformita'
da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza
pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che
accertino e garantiscano la qualita' delle fasi delle
attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi
produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i
poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni
pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita'
private, previsione dell'autoconformazione degli
interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati
strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di
regolazione vengono definiti dalle amministrazioni
competenti in relazione all'incentivazione della
concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il
rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla
flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle
esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai
comuni, salvo il conferimento di funzioni a province,
citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di
assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza;
determinazione dei principi fondamentali di attribuzione
delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle
regioni nelle materie di competenza legislativa
concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento
dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di
esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a
ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3-bis Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva
dello Stato, completa il processo di codificazione di
ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto
legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme
regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso
adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e
semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi
commi.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al
comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione
e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le
funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
ricollocare il personale degli organi soppressi e
raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica
procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai
sensi del comma 3, lettera c) , e delle competenze
riservate alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante l'adozione di
disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili
per una sola volta, per le fasi di integrazione
dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
provvedimenti si intendono adottati;
f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu'
estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
con i destinatari dell'azione amministrativa;
f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da parte
delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati,
strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o
nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
f-ter) conformazione ai principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle
attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti
istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di
concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali
ed i soggetti interessati, secondo i criteri
dell'autonomia, della leale collaborazione, della
responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi
e degli atti equiparabili comunque denominati, nonche'
delle conferenze di servizi, previste dalle normative
vigenti, aventi il carattere della ripetitivita', ad uno o
piu' schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai
sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite
le responsabilita', le modalita' di attuazione e le
conseguenze degli eventuali inadempimenti;
f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture
tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre
pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi
ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e,
successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti che sono resi entro il termine di sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente,
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e
delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato
nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono
resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle
Commissioni parlamentari e' reso, successivamente ai
precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la
predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le
amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla
richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non
diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e
principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non
piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati,
prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla
normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme
disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
8-bis Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi
di semplificazione e di qualita' della regolazione con la
definizione della posizione italiana da sostenere in sede
di Unione europea nella fase di predisposizione della
normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 3 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la
partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e
di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
a livello europeo.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
della semplificazione e del riassetto normativo nelle
materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di
indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, che garantisce anche l'uniformita' e
l'omogeneita' degli interventi di riassetto e
semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni
competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di
semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di
amministrazione attiva individuano forme stabili di
consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di
rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono
accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute
nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.».



 
Art. 26.
(( Taglia-enti ))
(( 1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unita', con esclusione degli ordini professionali e le loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonche' delle Autorita' portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresi', soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma )).
(( 2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralita' di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne e' oggetto. L'amministrazione cosi' individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati )).
(( 3. Il comma 636 dell'articolo 2 e l'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' i commi da 580 a 585 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati )).
(( 4. All'alinea del comma 634 del medesimo articolo 2 della predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa»;
b) le parole «amministrative pubbliche statali» sono sostituite dalle seguenti: «pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa,»;
c) le parole «termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
5. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165, le parole «e con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti «, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione normativa» ))
.
(( 6. L'Unita' per il monitoraggio, istituita dall'articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la relativa dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro annui, comprensiva delle risorse gia' stanziate, confluisce in apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri )).
(( 7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni, sono determinate le finalita' e le modalita' di utilizzazione delle risorse di cui al comma 6 )).



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311 del 2004:
«5. Al fine di assicurare il conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione
europea, indicati nel Documento di programmazione
economico-finanziaria e nelle relative note di
aggiornamento, per il triennio 2005-2007 la spesa
complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005
nell'elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni
successivi dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non puo'
superare il limite del 2 per cento rispetto alle
corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno,
come risultanti dalla Relazione previsionale e
programmatica.».
- La legge 20 luglio 2000, n. 211 recante «Istituzione
del «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e
delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati
militari e politici italiani nei campi nazisti» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177.
- La legge 30 marzo 2004, n. 92 recante «Istituzione
del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle
foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del
confine orientale e concessione di un riconoscimento ai
congiunti degli infoibati», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 aprile 2004, n. 86.
- Si riporta il testo del comma 634 dell'art. 2 della
gia' citata legge n. 244 del 2007, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita'
e crescita, di ridurre il complesso della spesa di
funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di
incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei
servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31
dicembre 2008, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per
la semplificazione normativa e del Ministro per
l'attuazione del programma di Governo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro o
i Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali
in relazione alla destinazione del personale, sono
riordinati, trasformati o soppressi e messi in
liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonche'
strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato,
anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche
comunque denominate che svolgono attivita' analoghe o
complementari, con conseguente riduzione della spesa
complessiva e corrispondente riduzione del contributo
statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici
che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse
pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero
soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo
le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto
dalla lettera e) del presente comma, nonche' dall'art. 9,
comma 1-bis, lettera c) , del decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti
che svolgono attivita' in materie devolute alla competenza
legislativa regionale ovvero attivita' relative a funzioni
amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo
amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del
numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
per cento, con salvezza della funzionalita' dei predetti
organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in
liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti
dell'attivo della singola liquidazione in conformita' alle
norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che
prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e
posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto
privato ai sensi della lettera b) ;
g) trasferimento, all'amministrazione che riveste
preminente competenza nella materia, delle funzioni di
enti, organismi e strutture soppressi.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 1 della
legge 27 settembre 2007, n. 165 (Delega al Governo in
materia di riordino degli enti di ricerca), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«4. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con
il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, (( il Ministro dell'economia e delle
finanze e il Ministro per la semplificazione normativa
))
.».
- Si riporta il testo del comma 724 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296 del 2006:
«724. Al fine di assicurare un controllo indipendente e
continuativo della qualita' dell'azione di governo degli
enti locali, e' istituita un'Unita' per il monitoraggio con
il compito di accertare la ricorrenza dei presupposti per
il riconoscimento delle misure premiali previste dalla
normativa vigente e di provvedere alla verifica delle
dimensioni organizzative ottimali degli enti locali anche
mediante la valutazione delle loro attivita', la
misurazione dei livelli delle prestazioni e dei servizi
resi ai cittadini e l'apprezzamento dei risultati
conseguiti, tenendo altresi' conto dei dati relativi al
patto di stabilita' interno. Con successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro
dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni relative
alla composizione dell'Unita', alla sua organizzazione ed
al suo funzionamento. Al Ministro per gli affari regionali
e le autonomie locali sono attribuite le funzioni di
vigilanza sull'Unita'. Per il funzionamento dell'Unita' e'
istituito un fondo, nell'ambito del bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una dotazione
finanziaria pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2007.
Restano ferme le competenze istituzionali della Ragioneria
generale dello Stato e della Corte dei conti.».



 
Art. 27.
Taglia-carta
1. Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50 per cento rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.
2. Al fine di ridurre i costi di produzione e distribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la diffusione della Gazzetta Ufficiale a tutti i soggetti in possesso di un abbonamento a carico di amministrazioni o enti pubblici o locali e' sostituita dall'abbonamento telematico. Il costo degli abbonamenti e' conseguentemente rideterminato entro sessanta giorni (( dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto )).
 
Art. 28.
Misure per garantire la razionalizzazione
di strutture tecniche statali
1. E' istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, (( l'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). ))
2. L' (( ISPRA )) svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, (( convertito, con modificazioni, dalla legge )) 21 gennaio 1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, sono soppressi.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalita' di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione delle risorse (( dell'ISPRA )). In sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonche' conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.
4. La denominazione « (( Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) )) » sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: «Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici (APAT)», «Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)» e «Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)».
5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attivita' istituzionali fino all'avvio (( dell'ISPRA )), il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e due subcommissari.
6. Dall'attuazione (( dei commi da 1 a 5 )) , compresa l'attivita' dei commissari di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(( 6-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali )).
7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 10 del (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e' composta da ventitre esperti, provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure tecnico-scientifica.
8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica.
9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei ventitre esperti, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni (( di cui al comma 7 )). Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi esperti, lo svolgimento delle attivita' istituzionali (( e' garantito )) dagli esperti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. La Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali di cui all'articolo 2 del (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e' composta da ventitre membri di cui dieci tecnici, scelti fra ingegneri, architetti, biologi, chimici e geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
11. I componenti sono nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, entro quarantacinque giorni (( dalla data di entrata in vigore )) del presente decreto-legge.
12. La Commissione continua ad esercitare tutte le funzioni (( di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, (( provvedendovi, sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto )).
13. Dall'attuazione (( dei commi da 7 a 12 )) del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
i servizi tecnici). - 1. E' istituita l'agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle
forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. L'agenzia svolge i compiti e le attivita'
tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la
protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse
idriche e della difesa del suolo, ivi compresi
l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici
nazionali e interregionali.
3. All'agenzia sono trasferite le attribuzioni
dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente,
quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di
quelle del servizio sismico nazionale.
4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'art.
8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale
rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del
direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto
prevede altresi' che il comitato direttivo sia composto di
quattro membri, di cui due designati dal Ministero
dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina
inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra
indicati e la loro durata, nell'ambito delle finalita'
indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera
b) , del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso
la presidenza del consiglio dei Ministri. Il relativo
personale e le relative risorse sono assegnate
all'agenzia.».
- La legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante «Norme per
la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
25 febbraio 1992, n. 46, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge
4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla
riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione
della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente),
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994,
n. 61:
«Art. 1-bis (Disposizioni concernenti organismi
operanti nel settore ambientale) - 1. In sede di
riorganizzazione del Ministero dell'ambiente, ai sensi
dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
da effettuare entro il 3l dicembre 1994, si provvede anche
al riordino delle commissioni e dei comitati
tecnico-scientifici operanti presso il medesimo Ministero
tenendo conto delle competenze attribuite all'ANPA ai sensi
del presente decreto e provvedendo altresi' al conseguente
trasferimento all'Agenzia del personale non piu' impiegato
presso le suddette commissioni e i suddetti comitati e
delle corrispondenti risorse finanziarie.
2. I componenti delle commissioni e dei comitati di cui
al comma 1, trasferiti all'ANPA ai sensi del medesimo
comma, continuano a prestare la propria attivita'
nell'ambito dell'Agenzia in analoga posizione e con
analoghe funzioni fino alla scadenza dell'incarico. Qualora
siano appartenenti al personale civile e militare dello
Stato e degli enti pubblici, anche economici, essi, alla
scadenza dell'incarico, sono inquadrati a domanda nel ruolo
organico dell'ANPA.
3. Con apposito regolamento si provvede anche al
riordino delle commissioni e dei comitati
tecnico-scientifici operanti presso altri Ministeri,
istituti ed enti pubblici, tenendo conto delle competenze
attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'art. 1-ter comma 5, del presente
decreto, le iniziative adottate in attuazione dell'art. 18,
comma 1, lettera e) , della legge 11 marzo 1988, n. 67,
relative al sistema informativo e di monitoraggio
ambientale e le relative dotazioni tecniche sono trasferite
all'ANPA secondo le modalita' definite con il medesimo
regolamento. E' abrogato l'ultimo periodo del comma 5
dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183. Restano
ferme tutte le altre competenze dei Servizi tecnici
nazionali.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, la Direzione per
la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA
(ENEA-DISP), i relativi compiti, il personale, le
strutture, le dotazioni tecniche e le risorse finanziarie
sono trasferiti all'ANPA. A decorrere dalla stessa data
sono abrogati l'art. 4 della legge 18 marzo 1982, n. 85, e
l'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 282.
6. Per le attivita' relative all'ambiente marino l'ANPA
si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica
e tecnologica applicata al mare (ICRAM), che e' posto sotto
la vigilanza del Ministero dell'ambiente. Le modalita' di
coordinamento ed integrazione tra l'ANPA e l'ICRAM, nonche'
le norme di organizzazione e le competenze dell'ICRAM sono
stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. In applicazione del
presente comma, a decorrere dall'esercizio finanziario
1994, il contributo ordinario per le spese relative al
funzionamento dell'ICRAM e' iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente.
7. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
8. Il contingente di personale di cui all'art. 3, comma
9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' composto anche
mediante apposito comando di dipendenti di ogni altra
amministrazione dello Stato o delle societa' a
partecipazione statale di prevalente interesse pubblico
ovvero mediante ricorso alla mobilita' volontaria e
d'ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in materia.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90
(Regolamento per il riordino degli organismi operanti
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, a norma dell'art. 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248):
«Art. 10 (Commissione istruttoria per l'autorizzazione
ambientale integrata - IPPC). - 1. La Commissione
istruttoria per l'IPPC, istituita ai sensi dell'art. 5,
comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
e' composta da venticinque esperti di elevata
qualificazione giuridico-amministrativa e
tecnico-scientifica scelti nel settore pubblico e privato,
di cui uno con funzioni di presidente. Per le attivita'
relative a ciascuna domanda di autorizzazione, la
Commissione e' integrata da un esperto designato da
ciascuna regione, da un esperto designato da ciascuna
provincia e da un esperto designato da ciascun comune
territorialmente competenti.
2. La Commissione, ai fini dello svolgimento delle
attivita' istruttorie e di consulenza tecnica connesse al
rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali di
competenza statale, ha il compito di fornire all'autorita'
competente, anche effettuando i necessari sopralluoghi, in
tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale, un parere istruttorio conclusivo e pareri
intermedi debitamente motivati, nonche' approfondimenti
tecnici in merito a ciascuna domanda di autorizzazione. La
Commissione ha altresi' il compito di fornire al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
consulenza tecnica in ordine ai compiti del Ministero
medesimo relativamente all'attuazione del citato decreto
legislativo n. 59 del 2005.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono nominati i membri
della Commissione ed e' disciplinato il funzionamento della
Commissione stessa.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007:
«Art. 2 (Commissione di valutazione degli investimenti
e di supporto alla programmazione e gestione degli
interventi ambientali). - 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento la Commissione tecnico
scientifica, istituita ai sensi dell'art. 14, comma 7,
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e del decreto del
Presidente della Repubblica 23 novembre 1991, n. 438, e'
ridenominata «Commissione di valutazione degli investimenti
e di supporto alla programmazione e gestione degli
interventi ambientali».
2. La Commissione ai sensi del presente regolamento e
secondo le direttive generali impartite dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
svolge, nell'ambito della sua autonomia valutativa, i
seguenti compiti:
a) si esprime in merito alla valutazione di
fattibilita' tecnico-economica con particolare riferimento
all'analisi costi benefici in relazione alle iniziative,
piani e progetti di prevenzione, protezione e risanamento
ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
b) svolge le funzioni di consulenza tecnico-giuridica
al Ministro ed alle strutture ministeriali sugli
interventi, iniziative e programmi di competenza del
Ministero;
c) svolge le funzioni di nucleo di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici ai sensi della legge
17 maggio 1999, n. 144;
d) si esprime su ogni altro intervento che il
Ministro o le strutture dirigenziali del Ministero
intendano sottoporre alla valutazione tecnica, scientifica
e giuridica della Commissione;
e) provvede agli eventuali altri adempimenti
assegnati da leggi o regolamenti.
3. La Commissione e' composta da trentatre membri, tra
cui il Presidente, aventi una comprovata esperienza e
competenza in una o piu' discipline attinenti l'attivita'
della Commissione stessa, nominati con incarico di esperto
anche tra il personale delle pubbliche amministrazioni. I
suddetti componenti sono nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di natura non
regolamentare, si provvede a disciplinare le modalita' di
funzionamento e di organizzazione interni della
Commissione.».



 
Art. 29.
Trattamento dei dati personali
1. All'articolo 34 del (( codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al )) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
« (( 1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza e' sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte. In relazione a tali trattamenti, nonche' a trattamenti comunque effettuati per correnti finalita' amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalita' semplificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1». ))
(( 2. In sede di prima applicazione del presente decreto, il provvedimento di cui al comma 1 e' adottato entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso. ))
4. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
« 2. La notificazione e' validamente effettuata solo se e' trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito modello, che contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni:
a) le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, nonche' (( le modalita' per individuare il )) responsabile del trattamento se designato;
b) la o le finalita' del trattamento;
c) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;
d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;
f) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento.».
5. Entro due mesi (( dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto )) il Garante di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 adegua il modello di cui al comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 alle prescrizioni di cui al comma 4.
(( 5-bis. All'articolo 44, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono aggiunte le seguenti parole: «o mediante regole di condotta esistenti nell'ambito di societa' appartenenti a un medesimo gruppo. L'interessato puo' far valere i propri diritti nel territorio dello Stato, in base al presente codice, anche in ordine all'inosservanza delle garanzie medesime». All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: «Ministro per le innovazioni e le tecnologie» sono inserite le seguenti: «e il Ministro per la semplificazione normativa )) ».



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 38 del gia' citato
decreto legislativo n. 196 del 2003, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 38 (Modalita' di notificazione). - 1. La
notificazione del trattamento e' presentata al Garante
prima dell'inizio del trattamento ed una sola volta, a
prescindere dal numero delle operazioni e della durata del
trattamento da effettuare, e puo' anche riguardare uno o
piu' trattamenti con finalita' correlate.
2. La notificazione e' validamente effettuata solo se
e' trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando
l'apposito modello, che contiene la richiesta di fornire
tutte e soltanto le seguenti informazioni:
a) le coordinate identificative del titolare del
trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante,
nonche' le modalita' per individuare il responsabile del
trattamento se designato;
b) la o le finalita' del trattamento;
c) una descrizione della o delle categorie di persone
interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi
alle medesime;
d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui
i dati possono essere comunicati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi
terzi;
f) una descrizione generale che permetta di valutare
in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per
garantire la sicurezza del trattamento.
3. Il Garante favorisce la disponibilita' del modello
per via telematica e la notificazione anche attraverso
convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in base alla
normativa vigente, anche presso associazioni di categoria e
ordini professionali.
4. Una nuova notificazione e' richiesta solo
anteriormente alla cessazione del trattamento o al
mutamento di taluno degli elementi da indicare nella
notificazione medesima.
5. Il Garante puo' individuare altro idoneo sistema per
la notificazione in riferimento a nuove soluzioni
tecnologiche previste dalla normativa vigente.
6. Il titolare del trattamento che non e' tenuto alla
notificazione al Garante ai sensi dell'art. 37 fornisce le
notizie contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa
richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque.».
- Si riporta il testo dell'art. 153 del gia' citato
decreto legislativo n. 196 del 2003:
«Art. 153 (Il Garante). - 1. Il Garante opera in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Il Garante e' organo collegiale costituito da
quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e
due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I
componenti sono scelti tra persone che assicurano
indipendenza e che sono esperti di riconosciuta competenza
delle materie del diritto o dell'informatica, garantendo la
presenza di entrambe le qualificazioni.
3. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente,
il cui voto prevale in caso di parita'. Eleggono altresi'
un vice presidente, che assume le funzioni del presidente
in caso di sua assenza o impedimento.
4. Il presidente e i componenti durano in carica
quattro anni e non possono essere confermati per piu' di
una volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente
e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza,
alcuna attivita' professionale o di consulenza, ne' essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne'
ricoprire cariche elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il
presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se
dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in
attivita' di servizio; se professori universitari di ruolo,
sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi
dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il
personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non puo'
essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennita' di funzione non
eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo
presidente della Corte di cassazione. Ai componenti compete
un'indennita' non eccedente nel massimo, i due terzi di
quella spettante al presidente. Le predette indennita' di
funzione sono determinate dall'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in
misura tale da poter essere corrisposte a carico degli
ordinari stanziamenti.
7. Alle dipendenze del Garante e' posto l'Ufficio di
cui all'art. 156.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 44 del gia'
citato decreto legislativo n. 196 del 2003, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 44 (Altri trasferimenti consentiti). - 1. Il
trasferimento di dati personali oggetto di trattamento,
diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea,
e' altresi' consentito quando e' autorizzato dal Garante
sulla base di adeguate garanzie per i diritti
dell'interessato:
a) individuate dal Garante anche in relazione a
garanzie prestate con un contratto o mediante regole di
condotta esistenti nell'ambito di societa' appartenenti a
un medesimo gruppo. L'interessato puo' far valere i propri
diritti nel territorio dello Stato, in base al presente
codice, anche in ordine all'inosservanza delle garanzie
medesime.
b) individuate con le decisioni previste dagli
articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della
direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995, del Parlamento
europeo e del Consiglio, con le quali la Commissione
europea constata che un Paese non appartenente all'Unione
europea garantisce un livello di protezione adeguato o che
alcune clausole contrattuali offrono garanzie
sufficienti.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 36 del gia'
citato decreto legislativo n. 196 del 2003, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 36 (Adeguamento). - 1. Il disciplinare tecnico di
cui all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al
presente capo, e' aggiornato periodicamente con decreto del
Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le
innovazioni e le tecnologie e il Ministro per la
semplificazione normativa in relazione all'evoluzione
tecnica e all'esperienza maturata nel settore.».



 
Art. 30.
Semplificazione dei controlli amministrativi
a carico delle imprese soggette a certificazione
1. Per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualita' rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformita' a norme tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attivita' amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attivita'. Le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente l'attualita' e la completezza della certificazione. (( Resta salvo il rispetto della disciplina comunitaria )).
2. La disposizione di cui al comma 1 e' espressione di un principio generale di sussidiarieta' orizzontale ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potesta' delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.
3. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni (( dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano )) , sono individuati le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trova applicazione la disposizione di cui al comma 1, con l'obiettivo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di controlli, nonche' le modalita' necessarie per la compiuta attuazione della disposizione medesima.
4. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore all'atto di emanazione del regolamento di cui al comma 3.



Riferimenti normativi:
- Per il testo dell'art. 117 della Costituzione, si
veda nei riferimenti normativi all'art. 23-bis
- Si riporta il testo dell'art. 17 della gia' citata
legge n. 400 del 1988:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali].
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».



 
Art. 31.
Durata e rinnovo della carta d'identita'
1. (( All'articolo 3 )) , secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni» (( ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le carte di identita' rilasciate a partire dal 1° gennaio 2010 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono )).».
2. La disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche alle carte d'identita' in corso di validita' alla data di entrata in vigore (( del presente decreto )).
3. Ai fini del rinnovo, i Comuni informano i titolari della carta d'identita' della data di scadenza del documento stesso tra il centottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima data.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 3 del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante «Approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.», cosi'
come modificato dalla presente legge:
«La carta di identita' ha durata di dieci anni e deve
essere munita della fotografia della persona a cui si
riferisce. Le carte di identita' rilasciate a partire dal
1° gennaio 2010 devono essere munite della fotografia e
delle impronte digitali della persona a cui si
riferiscono.».



 
Art. 32.
Strumenti di pagamento
1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole « (( 5.000 euro )) » sono sostituite dalle seguenti: « (( 12.500 euro )) »;
b) l'ultimo periodo del comma 10 e' (( soppresso )).
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 66, comma 7 del citato decreto legislativo n. 231 del 2007.
3. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogate.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 49 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della
direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 49 (Limitazioni all'uso del contante e dei titoli
al portatore). - 1. E' vietato il trasferimento di denaro
contante o di libretti di deposito bancari o postali al
portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta
estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi,
quando il valore dell'operazione, anche frazionata, e'
complessivamente pari o superiore a 12.500 euro. Il
trasferimento puo' tuttavia essere eseguito per il tramite
di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane
S.p.A.
2. Il trasferimento per contanti per il tramite dei
soggetti di cui al comma 1 deve essere effettuato mediante
disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa
consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere
dal terzo giorno lavorativo successivo a quello
dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere
il pagamento nella provincia del proprio domicilio.
3. La comunicazione da parte del debitore al creditore
dell'accettazione di cui al comma 2 produce l'effetto di
cui al primo comma dell'art. 1277 del codice civile e, nei
casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito
previsti dall'art. 1210 dello stesso codice.
4. I moduli di assegni bancari e postali sono
rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti
della clausola di non trasferibilita'. Il cliente puo'
richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni
bancari e postali in forma libera.
5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi
pari o superiori a 12.500 euro devono recare l'indicazione
del nome o della ragione sociale del beneficiario e la
clausola di non trasferibilita'.
6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del
traente possono essere girati unicamente per l'incasso a
una banca o a Poste Italiane S.p.A.
7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari
sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione
sociale del beneficiario e la clausola di non
trasferibilita'.
8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e
cambiari di importo inferiore a 12.500 euro puo' essere
richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di
non trasferibilita'.
9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia
cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso
con la clausola di non trasferibilita', puo' chiedere il
ritiro della provvista previa restituzione del titolo
all'emittente.
10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale
richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno
circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma
libera e' dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di
bollo, la somma di 1,50 euro.
11. I soggetti autorizzati a utilizzare le
comunicazioni di cui all'art. 7, sesto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a
Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice
fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli
di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che
abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o
cambiari in forma libera nonche' di coloro che li abbiano
presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalita'
tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma.
La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce
prova documentale ai sensi dell'art. 234 del codice di
procedura penale.
12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali
al portatore non puo' essere pari o superiore a 12.500
euro.
13. I libretti di deposito bancari o postali al
portatore con saldo pari o superiore a 12.500 euro,
esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo
deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto
importo entro il 30 giugno 2009. Le banche e Poste Italiane
S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a
tale disposizione.
14. In caso di trasferimento di libretti di deposito
bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro
30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati
identificativi del cessionario e la data del trasferimento.
15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 non si
applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o
Poste Italiane S.p.A., nonche' ai trasferimenti tra gli
stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori
specializzati di cui all'art. 14, comma 1, lettera c) .
16. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in
cui siano parte uno o piu' soggetti indicati all'art. 11,
comma 1, lettere a) e b) , e dalla lettera d) alla lettera
g).
17. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti
effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle
erogazioni da questi comunque disposte verso altri
soggetti. E' altresi' fatta salva la possibilita' di
versamento prevista dall'art. 494 del codice di procedura
civile.
18. E' vietato il trasferimento di denaro contante per
importi pari o superiori a 2.000 euro, effettuato per il
tramite degli esercenti attivita' di prestazione di servizi
di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei
fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si
avvalgono di agenti in attivita' finanziaria, salvo quanto
disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei
confronti della moneta elettronica di cui all'art. 25,
comma 6, lettera d) .
19. Il trasferimento di denaro contante per importi
pari o superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro,
effettuato per il tramite di esercenti attivita' di
prestazione di servizi di pagamento nella forma
dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonche' di agenti
in attivita' finanziaria dei quali gli stessi esercenti si
avvalgono, e' consentito solo se il soggetto che ordina
l'operazione consegna all'intermediario copia di
documentazione idonea ad attestare la congruita'
dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso
ordinante.
20. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano
in vigore il 30 aprile 2008.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 66, comma 7,
del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
(Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione):
«Art. 66 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. - 6.
(Omissis).
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' con
proprio decreto modificare i limiti di importo stabiliti
dall'art. 49.
8. - 9. (Omissis).».
- I commi 12 e 12-bis dell'art. 35 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, (Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, abrogati dalla presente legge, ponevano limiti
all'utilizzo dei contanti nei pagamenti nei confronti
titolari di reddito di lavoro autonomo.



 
Art. 33.
Applicabilita' degli studi di settore e elenco clienti fornitori
1. Il comma 1 dell'articolo 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e' sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni previste dall'articolo 10, commi da 1 a 6, della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale entrano in vigore gli studi di settore. A partire dall'anno 2009 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Per l'anno 2008 il termine di cui al periodo precedente e' fissato al 31 dicembre».
2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 10, comma 9, della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente la emanazione di regolamenti governativi nella materia ivi indicata. I regolamenti previsti dal citato articolo 10 della legge n. 146, del 1998, possono comunque essere adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute (( nel presente decreto )) regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo escluda espressamente.
3. All'articolo 8-bis del (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica (( 22 luglio 1998, n. 322 )) , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4-bis e' abrogato;
b) (( al comma 6 le parole: «ovvero degli elenchi» sono soppresse e le parole «degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «della stessa )) ».



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195
(Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le
modalita' di applicazione degli studi di settore), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Applicazione degli studi di settore). - 1. Le
disposizioni previste dall'art. 10, commi da 1 a 6, della
legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli
accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale
entrano in vigore gli studi di settore. A partire dall'anno
2009 gli studi di settore devono essere pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre del periodo
d'imposta nel quale entrano in vigore. Per l'anno 2008 il
termine di cui al periodo precedente e' fissato al 31
dicembre.
2. Le disposizioni di cui all'art. 10, comma 8, della
citata legge n. 146 del 1998, si applicano a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore
degli studi.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 della citata legge 8
maggio 1998, n. 146 (Disposizioni per la semplificazione e
la razionalizzazione del sistema tributario e per il
funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonche'
disposizioni varie di carattere finanziario):
«Art. 10 (Modalita' di utilizzazione degli studi di
settore in sede di accertamento). - 1. Gli accertamenti
basati sugli studi di settore, di cui all'art. 62-sexies
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono
effettuati nei confronti dei contribuenti con le modalita'
di cui al presente articolo qualora l'ammontare dei ricavi
o compensi dichiarati risulta inferiore all'ammontare dei
ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi
stessi.
2. Abrogato.
3. Abrogato.
3-bis Nelle ipotesi di cui al comma 1 l'ufficio, prima
della notifica dell'avviso di accertamento, invita il
contribuente a comparire, ai sensi dell'art. 5 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3-ter In caso di mancato adeguamento ai ricavi o
compensi determinati sulla base degli studi di settore,
possono essere attestate le cause che giustificano la non
congruita' dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a
quelli derivanti dall'applicazione degli studi medesimi.
Possono essere attestate, altresi', le cause che
giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici
individuati dai predetti studi. Tale attestazione e'
rilasciata, su richiesta dei contribuenti, dai soggetti
indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla
trasmissione telematica delle dichiarazioni, dai
responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui alle lettere a) , b) e c) dell'art. 32,
comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria
abilitati all'assistenza tecnica di cui all'art. 12, comma
2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
4. La disposizione del comma 1 del presente articolo
non si applica nei confronti dei contribuenti:
a) che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 85,
comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c) , d) ed e) ,
o compensi di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, di ammontare superiore al limite stabilito
per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di
approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non puo',
comunque, essere superiore a 7,5 milioni di euro;
b) che hanno iniziato o cessato l'attivita' nel
periodo d'imposta. La disposizione di cui al comma 1 si
applica comunque in caso di cessazione e inizio
dell'attivita', da parte dello stesso soggetto, entro sei
mesi dalla data di cessazione, nonche' quando l'attivita'
costituisce mera prosecuzione di attivita' svolte da altri
soggetti;
c) che si trovano in un periodo di non normale
svolgimento dell'attivita'.
4-bis Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici
di cui all'art. 39, primo comma, lettera d) , secondo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e all'art. 54, secondo comma,
ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate nei
confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per
effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o
superiori al livello della congruita', ai fini
dell'applicazione degli studi di settore di cui all'art.
62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, tenuto altresi' conto dei valori di coerenza
risultanti dagli specifici indicatori, di cui all'art.
10-bis comma 2, della presente legge, qualora l'ammontare
delle attivita' non dichiarate, con un massimo di 50.000
euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o
compensi dichiarati. Ai fini dell'applicazione della
presente disposizione, per attivita', ricavi o compensi si
intendono quelli indicati al comma 4, lettera a) . In caso
di rettifica, nella motivazione dell'atto devono essere
evidenziate le ragioni che inducono l'ufficio a
disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto
inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o
compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente. La
presente disposizione si applica a condizione che non siano
irrogabili le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis
rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonche' al comma
2-bis dell'art. 32 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446.
5. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato
sulla base dei predetti studi di settore, si applica,
tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad
imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media
risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle
operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle
cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari
dichiarato.
6. I maggiori ricavi, compensi e corrispettivi,
conseguenti all'applicazione degli accertamenti di cui al
comma 1, ovvero dichiarati per effetto dell'adeguamento di
cui all'art. 2 del regolamento recante disposizioni
concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli
studi di settore, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, non rilevano ai fini
dell'obbligo della trasmissione della notizia di reato ai
sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.
7. Con decreto del Ministro delle finanze e' istituita
una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro
tenuto anche conto delle segnalazioni delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali. La
commissione, prima dell'approvazione e della pubblicazione
dei singoli studi di settore, esprime un parere in merito
alla idoneita' degli studi stessi a rappresentare la
realta' cui si riferiscono. Non e' previsto alcun compenso
per l'attivita' consultiva dei componenti della
commissione.
8. Con i decreti di approvazione degli studi di settore
possono essere stabiliti criteri e modalita' di annotazione
separata dei componenti negativi e positivi di reddito
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei
confronti dei soggetti che esercitano piu' attivita'.
9. Con i regolamenti previsti dall'art. 3, comma 136,
legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e
le modalita' di applicazione degli studi di settore, anche
in deroga al comma 10 del presente articolo ed al comma 125
dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996.
10. Per il periodo d'imposta 1998, gli accertamenti di
cui al comma 1 non possono essere effettuati nei confronti
dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei
redditi ricavi o compensi di ammontare non inferiore a
quello derivante dall'applicazione degli studi di settore;
in tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'art.
55, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, ma non e' dovuto il versamento della somma
pari a un ventesimo dei ricavi o compensi non annotati, ivi
previsto. Per il medesimo periodo di imposta, ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, l'adeguamento al volume
d'affari risultante dall'applicazione degli studi di
settore puo' essere operato, senza applicazione di sanzioni
e interessi, effettuando il versamento della relativa
imposta entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi; i maggiori corrispettivi devono
essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita
sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni.
11. Nell'art. 62-bis comma 1, secondo periodo, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono
soppresse le parole: «, con particolare riferimento agli
acquisti di beni e servizi, ai prezzi medi praticati, ai
consumi di materie prime e sussidiarie, al capitale
investito, all'impiego di attivita' lavorativa, ai beni
strumentali impiegati, alla localizzazione dell'attivita' e
ad altri elementi significativi in relazione all'attivita'
esercitata».
12. L'elaborazione degli studi di settore, nonche' ogni
altra attivita' di studio e ricerca in materia tributaria
possono essere affidate, in concessione, ad una societa' a
partecipazione pubblica. Essa e' costituita sotto forma di
societa' per azioni di cui il Ministero delle finanze
detiene una quota di capitale sociale non inferiore al 51
per cento. Dall'applicazione del presente comma non
potranno derivare, per l'anno 1997, maggiori spese a carico
del bilancio dello Stato; per ciascuno degli anni 1998 e
1999, le predette spese aggiuntive non potranno superare la
somma di lire 2 miliardi alla quale si provvede mediante le
maggiori entrate derivanti dalla presente legge. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'art. 8-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
(Regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), cosi'
come modificato dalla presente legge.
«Art. 8-bis (Comunicazione dati I.V.A.). - 1. Fermi
restando gli obblighi previsti dall'art. 3 relativamente
alla dichiarazione unificata e dall'art. 8 relativamente
alla dichiarazione I.V.A. annuale e ferma restando la
rilevanza attribuita alle suddette dichiarazioni anche ai
fini sanzionatori, il contribuente presenta in via
telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui
all'art. 3, commi 2-bis e 3, entro il mese di febbraio di
ciascun anno, una comunicazione dei dati relativi
all'imposta sul valore aggiunto riferita all'anno solare
precedente, redatta in conformita' al modello approvato con
provvedimento amministrativo da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale. La comunicazione e' presentata anche dai
contribuenti che non hanno effettuato operazioni
imponibili.
2. Sono esonerati dall'obbligo di comunicazione i
contribuenti che per l'anno solare precedente hanno
registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di
cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, salvo
che abbiano registrato operazioni intracomunitarie, i
contribuenti esonerati ai sensi di specifiche disposizioni
normative dall'obbligo di presentazione della dichiarazione
annuale di cui all'art. 8, i soggetti di cui all'art. 88
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, i soggetti sottoposti a procedure concorsuali,
nonche' le persone fisiche che hanno realizzato nel periodo
di riferimento un volume d'affari inferiore o uguale a lire
50 milioni.
3. Gli enti o le societa' partecipanti che si sono
avvalsi per l'anno di riferimento della procedura di
liquidazione dell'I.V.A. di gruppo di cui all'ultimo comma
dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, inviano singolarmente la
comunicazione dei dati relativamente alla propria
attivita'.
4. Nella comunicazione sono indicati l'ammontare delle
operazioni attive e passive al netto dell'I.V.A.,
l'ammontare delle operazioni intracomunitarie, l'ammontare
delle operazioni esenti e non imponibili, l'imponibile e
l'imposta relativa alle importazioni di oro e argento
effettuate senza pagamento dell'I.V.A. in dogana, l'imposta
esigibile e l'imposta detratta, risultanti dalle
liquidazioni periodiche senza tener conto delle operazioni
di rettifica e di conguaglio.
4-bis (Abrogato).
5. I termini di presentazione della comunicazione che
scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno
feriale successivo.
6. Per l'omissione della comunicazione, nonche' per
l'invio della stessa con dati incompleti o non veritieri,
si applicano le disposizioni previste dall'art. 11 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».



 
Art. 34.
(( (Soppresso) ))
 
Art. 35.
Semplificazione della disciplina per l'installazione
degli impianti all'interno degli edifici
1. Entro il (( 31 dicembre 2008 )) il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o piu' decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il complesso delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b) .
2. L'articolo 13 del (( regolamento di cui al )) decreto (( del Ministro dello sviluppo economico )) 22 gennaio 2008, n. 37, e' (( abrogato )). (( 2-bis. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 6 e i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. ))
 
Art. 36. Class action. (( Sottoscrizione dell'atto di trasferimento di
partecipazioni societarie ))

1. Anche al fine di individuare e coordinare specifici strumenti di tutela risarcitoria collettiva, anche in forma specifica nei confronti delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 2, comma 447 (( della legge 24 dicembre 2007, n. 244 )) , le parole «decorsi centottanta giorni» sono (( sostituite )) dalle seguenti: «decorso un anno».
(( 1-bis. L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile puo' essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed e' depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. In tale caso, l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante e dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente comma. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma )).



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 477 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008).», cosi' come modificato dalla
presente legge:
«447. Le disposizioni di cui ai commi da 445 a 449
diventano efficaci decorso un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge».
- Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 2470
del Codice civile:
«L'atto di trasferimento, con sottoscrizione
autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a
cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro
delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede
sociale. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci
ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente,
verso esibizione del titolo da cui risultino il
trasferimento e l'avvenuto deposito. In caso di
trasferimento a causa di morte il deposito e l'iscrizione
sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario
verso presentazione della documentazione richiesta per
l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti
trasferimenti in materia di societa' per azioni.».
- Si riporta il testo del comma 2-quater dell'art. 31
della legge 24 novembre 2000, n. 340 recante «Disposizioni
per la delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi - legge di semplificazione
1999.»:
«2-quater Il deposito dei bilanci e degli altri
documenti di cui all'art. 2435 del codice civile puo'
essere effettuato mediante trasmissione telematica o su
supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti
negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e
periti commerciali, muniti della firma digitale e allo
scopo incaricati dai legali rappresentanti della
societa'.».



 
Art. 37.
Certificazioni e prestazioni sanitarie
1. Al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente formali e non necessari alla tutela della salute a carico di cittadini ed imprese e consentire la eliminazione di adempimenti formali connessi a pratiche sanitarie obsolete, ferme restando comunque le disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e (( delle politiche sociali )) , di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, (( ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 )) , sono individuate le disposizioni da abrogare.
2. Il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario».



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 recante «Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»:
«6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.»



 
Art. 38.
Impresa in un giorno
1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attivita' imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, e' tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attivita' o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.
2. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni per garantire uniformemente i diritti civili e sociali ed omogenee condizioni per l'efficienza del mercato e la concorrenzialita' delle imprese su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, (( secondo comma, lettere m) e p) )) della Costituzione.
3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, (( sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni )) , si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attivita' produttive di cui (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:
a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) , (( e dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 )) , lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva e fornisce, altresi', una risposta unica e tempestiva (( in luogo )) di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
(( a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attivita' relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e le attivita' relative alla attivita' produttiva di cui alla lettera a) del presente comma; ))
b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalita' per i prestatori di servizi di cui alla direttiva (( 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 )) , sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;
c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attivita' di impresa puo' essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformita' che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attivita'. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attivita' discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attivita' istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;
(( d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a) esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale «impresa.gov» che assume la denominazione di «impresainungiorno», prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI; ))
e) l'attivita' di impresa puo' essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attivita' allo sportello unico;
f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di (( dichiarazione di inizio attivita' )) , costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato puo' richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, e' previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;
h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non puo' essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.
4. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, (( e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni )) , sono stabiliti i requisiti e le modalita' di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, (( lettera c) )), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonche' le modalita' per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali e' sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.
5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 (( del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 )) , predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacita' delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo.
6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Riferimenti normativi:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n.
281 del 1997 vedasi i riferimenti normativi all'art.
6-quinquies.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 447 recante «Regolamento recante norme di
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la
realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la
riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di
opere interne ai fabbricati, nonche' per la determinazione
delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma
dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1998, n.
301.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»:
«1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione
non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli
richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale,
commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e
presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto
generale e non sia previsto alcun limite o contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione
settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola
esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni
preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza,
all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla
amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche
derivante dal gioco, alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', del patrimonio culturale e
paesaggistico e dell'ambiente, nonche' degli atti imposti
dalla normativa comunitaria, e' sostituito da una
dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo
di autocertificazioni, delle certificazioni e delle
attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione
competente puo' richiedere informazioni o certificazioni
relative a fatti, stati o qualita' soltanto qualora non
siano attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non siano direttamente
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 20 della
gia' citata legge n. 241 del 1990:
«4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli atti e procedimenti riguardanti il
patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa
nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la
salute e la pubblica incolumita', ai casi in cui la
normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti
amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica
il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza,
nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con i Ministri competenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 31
gennaio 2007, n. 7 recante «Misure urgenti per la tutela
dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo
sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove
imprese, la valorizzazione dell'istruzione
tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli.»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40:
«Art. 9 (Comunicazione unica per la nascita
dell'impresa). - 1. Ai fini dell'avvio dell'attivita'
d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro
delle imprese, per via telematica o su supporto
informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di
cui al presente articolo.
2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di
tutti gli adempimenti amministrativi previsti per
l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto,
sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali,
assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al
comma 7, secondo periodo, nonche' per l'ottenimento del
codice fiscale e della partita IVA.
3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente
rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per
l'immediato avvio dell'attivita' imprenditoriale, ove
sussistano i presupposti di legge, e da' notizia alle
Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione
della comunicazione unica.
4. Le Amministrazioni competenti comunicano
all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese,
per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la
partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli
ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni
registrate.
5. La procedura di cui al presente articolo si applica
anche in caso di modifiche o cessazione dell'attivita'
d'impresa.
6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti
amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in
formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale
fine le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le
associazioni imprenditoriali, il necessario supporto
tecnico ai soggetti privati interessati.
7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo
economico, entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, di concerto con i Ministri per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e
delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, e'
individuato il modello di comunicazione unica di cui al
presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e
del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art.
71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono individuate le regole tecniche per
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, le modalita' di presentazione da parte degli
interessati e quelle per l'immediato trasferimento
telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate,
anche ai fini dei necessari controlli.
8. La disciplina di cui al presente articolo trova
applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
7, primo periodo.
9. A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono
abrogati l'art. 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, e successive modificazioni, e l'art. 1 del
decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma
restando la facolta' degli interessati, per i primi sei
mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare
alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al
presente articolo secondo la normativa previdente.
10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo
telematico da parte delle imprese individuali,
relativamente agli atti di cui al presente articolo, la
misura dell'imposta di bollo di cui all'art. 1, comma 1-ter
della tariffa annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal
decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e
successive modificazioni, e' rideterminata, garantendo
comunque l'invarianza del gettito, con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.».
- La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 dicembre 2006 reca «Direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel
mercato interno» (Pubblicata nella G.U.U.E. 27 dicembre
2006, n. L. 376.).
- Si riportano gli articoli da 14 a 14-quinquies della
gia' citata legge n. 241/1990:
«Art. 14 (Conferenza di servizi). - 1. Qualora sia
opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l'amministrazione procedente indice di regola una
conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta
giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione
competente, della relativa richiesta. La conferenza puo'
essere altresi' indetta quando nello stesso termine e'
intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni
interpellate.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal
concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.
5-bis Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.».
«Art. 14-bis (Conferenza di servizi preliminare). - 1.
La conferenza di servizi puo' essere convocata per progetti
di particolare complessita' e di insediamenti produttivi di
beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato,
documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno
studio di fattibilita', prima della presentazione di una
istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare
quali siano le condizioni per ottenere, alla loro
presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso
la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data
della richiesta e i relativi costi sono a carico del
richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche
e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si
esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali
siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati,
richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', si pronunciano, per quanto riguarda
l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni
progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base
della documentazione disponibile, elementi comunque
preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette
amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le
condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede
di presentazione del progetto definitivo, gli atti di
consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di
servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione
della fase preliminare di definizione dei contenuti dello
studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in
materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza di servizi si esprime comunque entro i
successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante
della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le
principali alternative, compresa l'alternativa zero, e,
sulla base della documentazione disponibile, verifica
l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita',
anche con riferimento alla localizzazione prevista dal
progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica
nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
i necessari atti di consenso.
3-bis Il dissenso espresso in sede di conferenza
preliminare da una amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico, della salute o della pubblica
incolumita', con riferimento alle opere interregionali, e'
sottoposto alla disciplina di cui all'art. 14-quater comma
3.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di
servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
e le indicazioni fornite in tale sede possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nelle fasi successive del
procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei
privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico
del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
di servizi sul progetto preliminare, e convoca la
conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno
successivi alla trasmissione. In caso di affidamento
mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di
servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo
quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni.».
«Art. 14- (( ter (Lavori della conferenza di servizi).
- 01. La prima riunione della conferenza di servizi e'
convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di
particolare complessita' dell'istruttoria, entro trenta
giorni dalla data di indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni
relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
dei presenti.
2. La convocazione della prima riunione della
conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni
interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
cinque giorni, le amministrazioni convocate possono
richiedere, qualora impossibilitate a partecipare,
l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
comunque in quella immediatamente successiva alla
trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai
sensi dell'art. 14-bis le amministrazioni che vi
partecipano determinano il termine per l'adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma
4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione
procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del
presente articolo.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza
di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione
medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per
un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della
pronuncia sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA non
interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo
provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in
sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei
trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a
richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui
al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni
nel caso che si appalesi la necessita' di approfondimenti
istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia'
intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
di cui al comma 3 dell'art. 14-quater nonche' quelle di cui
agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle
sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del
patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumita'.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla
conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante
legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
6-bis All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
caso scaduto il termine di cui al comma 3,
l'amministrazione procedente adotta la determinazione
motivata di conclusione del procedimento, valutate le
specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto
delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
7. Si considera acquisito l'assenso
dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia
espresso definitivamente la volonta' dell'amministrazione
rappresentata.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere
richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i
successivi trenta giorni, si procede all'esame del
provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione
conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli
effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o
atto di assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a
partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere
sottoposte a VIA e' pubblicato, a cura del proponente,
unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA
regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.»
«Art. 14-quater (Effetti del dissenso espresso nella
conferenza di servizi). - 1. Il dissenso di uno o piu'
rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente
convocate alla conferenza di servizi, a pena di
inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza
di servizi, deve essere congruamente motivato, non puo'
riferirsi a questioni connesse che non costituiscono
oggetto della conferenza medesima e deve recare le
specifiche indicazioni delle modifiche progettuali
necessarie ai fini dell'assenso.
2. [Se una o piu' amministrazioni hanno espresso
nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla
proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima,
entro i termini perentori indicati dall'art. 14-ter comma
3, assume comunque la determinazione di conclusione del
procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni
espresse in sede di conferenza di servizi. La
determinazione e' immediatamente esecutiva].
3. Se il motivato dissenso e' espresso da
un'amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', la decisione e' rimessa
dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al
Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra
amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza
Stato-regioni», in caso di dissenso tra un'amministrazione
statale e una regionale o tra piu' amministrazioni
regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di
dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un
ente locale o tra piu' enti locali. Verificata la
completezza della documentazione inviata ai fini
istruttori, la decisione e' assunta entro trenta giorni,
salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, della
Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata,
valutata la complessita' dell'istruttoria, decida di
prorogare tale termine per un ulteriore periodo non
superiore a sessanta giorni.
3-bis Se il motivato dissenso e' espresso da una
regione o da una provincia autonoma in una delle materie di
propria competenza, la determinazione sostitutiva e'
rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci
giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso
verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra
amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in
caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un
ente locale. Verificata la completezza della documentazione
inviata ai fini istruttori, la decisione e' assunta entro
trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza
Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la
complessita' dell'istruttoria, decida di prorogare tale
termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta
giorni.
3-ter Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la
Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non
provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli
affari regionali, e' rimessa al Consiglio dei Ministri, che
assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta
giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla
competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, e
dell'art. 118 della Costituzione, alla competente Giunta
regionale ovvero alle competenti Giunte delle province
autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la
determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni;
qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine
predetto, la decisione e' rimessa al Consiglio dei
Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti
delle regioni interessate.
3-quater In caso di dissenso tra amministrazioni
regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi
in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con
propria legge, intese per la composizione del dissenso ai
sensi dell'art. 117, ottavo comma, della Costituzione,
anche attraverso l'individuazione di organi comuni
competenti in via generale ad assumere la determinazione
sostitutiva in caso di dissenso.
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le
prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
4.
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e
in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art.
5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n.
400, introdotta dall'art. 12, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».
«Art. 14-quinquies (Conferenza di servizi in materia di
finanza di progetto). - 1. Nelle ipotesi di conferenza di
servizi finalizzata all'approvazione del progetto
definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le
procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla
conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti
aggiudicatari di concessione individuati all'esito della
procedura di cui all'art. 37-quater della legge n. 109 del
1994, ovvero le societa' di progetto di cui all'art.
37-quinquies della medesima legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 4 recante «Misure urgenti in materia di
organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione», convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2006, n. 80:
«Art.1 (Strumenti di semplificazione e qualita',
nonche' di monitoraggio e valutazione della regolazione). -
1. L'attivita' di indirizzo e la guida strategica delle
politiche di semplificazione e di qualita' della
regolazione, anche ai sensi della legge 28 novembre 2005,
n. 246, sono attribuite ad un Comitato interministeriale di
indirizzo, di seguito denominato: «Comitato», presieduto
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro da
lui delegato. I componenti del Comitato sono individuati
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro. Possono essere invitati a
partecipare a riunioni del Comitato, secondo l'oggetto
della discussione, altri componenti del Governo, esponenti
di autorita' regionali e locali e delle associazioni di
categoria. Dall'istituzione e dal funzionamento del
Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
2. Il Comitato predispone, entro il 31 marzo di ogni
anno, un piano di azione per il perseguimento degli
obiettivi del Governo in tema di semplificazione, di
riassetto e di qualita' della regolazione per l'anno
successivo. Il piano, sentito il Consiglio di Stato, e'
approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alle
Camere.
3. Il Comitato verifica, durante l'anno, lo stato di
realizzazione degli obiettivi, che viene reso pubblico ogni
sei mesi. Inoltre il Comitato:
a) svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento e,
ove necessario, di impulso delle amministrazioni dello
Stato nelle politiche della semplificazione, del riassetto
e della qualita' della regolazione;
b) ;
c) ;
d) ;
e) .
4.
5.
6. Il Comitato si avvale del supporto tecnico fornito
dalla Commissione di cui all'art. 3, comma 6-duodecies, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
denominata: «Commissione per la semplificazione e la
qualita' della regolazione».
7.
8.
9.
10
11.
12.».



 
Art. 39.
Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro
1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianita' di servizio, nonche' le relative posizioni assicurative.
2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, (( compresi )) le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresi' contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonche' l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori e' annotata solo la giornata di presenza al lavoro.
3. Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo.
4. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalita' e tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina il relativo regime transitorio.
5. Con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.
6. La violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro di cui al comma 1 e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500 euro. L'omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di cui all'articolo 1, (( quarto comma )) , della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro. In caso di recidiva della violazione la sanzione varia da 500 a 3000.
7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3000 euro. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro, se la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori la sanzione va da 150 a 1500 euro. La mancata conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al comma 4 e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Autorita' competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.
8. Il primo periodo dell'articolo 23 del (( testo unico di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e' sostituito dal seguente: «Se ai lavori sono addette le persone indicate dall'articolo 4, (( primo comma )) , numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche artigiano, qualora non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, deve denunciarle, in via telematica o a mezzo fax, all'Istituto assicuratore nominativamente, prima dell'inizio dell'attivita' lavorativa, indicando altresi' il trattamento retributivo ove previsto».
9. Alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 sono apportate le seguenti modifiche: a) nell'articolo 2, e' abrogato il comma 3; b) nell'articolo 3, i commi da 1 a 4 e 6 sono abrogati, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della propria azienda e' obbligato a trascrivere il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni alla unita' produttiva, nonche' la misura della retribuzione nel libro unico del lavoro»; c) nell'articolo 10, i commi da 2 a 4 sono abrogati, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «Per ciascun lavoratore a domicilio, il libro unico del lavoro deve contenere anche le date e le ore di consegna e riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro eseguito, la specificazione della quantita' e della qualita' di esso»; d) nell'articolo 13, i commi 2 e 6 sono abrogati, al comma 3 sono abrogate le parole «e 10, primo comma», al comma 4 sono abrogate le parole «3, quinto e sesto comma, e 10, secondo e quarto comma».
10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono (( abrogati )) , e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4:
a) l'articolo 134 del (( regolamento di cui al )) regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;
b) l'articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122;
c) gli articoli 39 e 41 (( del testo unico di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
d) il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053;
e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del (( testo unico di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
f) l'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8;
h) il (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179;
i) l'articolo 9-quater del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, (( dalla legge )) 28 novembre 1996, n. 608;
j) il comma 1178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
k) il decreto ministeriale 30 ottobre 2002, (( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002 )) ;
l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188;
m) i commi 32, lettera d) , 38, 45, 47, 48, 49, 50, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
n) i commi 1173 e 1174 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni.
12. Alla lettera h) dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole «degli articoli 18, comma 1, lettera u)» sono soppresse.



Riferimenti normativi:
- La legge 5 gennaio 1953, n. 4 recante «Norme
concernenti l'obbligo di corrispondere le retribuzioni ai
lavoratori a mezzo di prospetti di paga.» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1953, n. 21.
- Si riporta il testo del quarto comma dell'art. 1
della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per l'ordinamento
della professione di consulente del lavoro.):
«Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge
25 luglio 1956, n. 860, nonche' le altre piccole imprese,
anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione
degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a
centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive
associazioni di categoria. Tali servizi possono essere
organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se
dipendenti dalle predette associazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689 recante «Modifiche al sistema
penale»:
«Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o l'agente che ha accertato la violazione,
salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve
presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al prefetto
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico
per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8
dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n.
1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il
rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare
l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente
della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati
gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel
primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti
abbiano regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative alla esecuzione del
sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente.».
- Si riporta l'art. 23 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124 recante «testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali.», cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 23. - Se ai lavori sono addette le persone
indicate dall'art. 4, primo comma, numeri 6) e 7) il datore
di lavoro, anche artigiano, qualora non siano oggetto di
comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di
lavoro di cui ll'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella
legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni,
deve denunciarle, in via telematica o a mezzo fax,
all'Istituto assicuratore nominativamente, prima
dell'inizio dell'attivita' lavorativa, indicando altresi'
il trattamento retributivo ove previsto. Se non sia
corrisposta retribuzione e non sia concordata una
retribuzione convenzionale, si procede a norma dell'ultimo
comma dell'art. 30.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 18
dicembre 1973, n. 877 recante «Nuove norme per la tutela
del lavoro a domicilio», cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2. Non e' ammessa l'esecuzione di lavoro a
domicilio per attivita' le quali comportino l'impiego di
sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o la
incolumita' del lavoratore e dei suoi familiari.
E' fatto divieto alle aziende interessate da programmi
di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione che
abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro,
di affidare lavoro a domicilio per la durata di un anno
rispettivamente dall'ultimo provvedimento di licenziamento
e dalla cessazione delle sospensioni.
(Abrogato).
E' fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio
di valersi dell'opera di mediatori o di intermediari
comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle
quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati,
a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro
per conto e nell'interesse del quale hanno svolto la loro
attivita'.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della gia' citata
legge n. 877/1973, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 3. - 1.-4. (Abrogati).
Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di
fuori della propria azienda e' obbligato a trascrivere il
nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni
alla unita' produttiva, nonche' la misura della
retribuzione nel libro unico del lavoro.
- Si riporta il testo degli articoli 10 e 13 della gia'
citata legge n. 877 del 1973, cosi' come modificati dalla
presente legge:
«Art. 10. - 1. Per ciascun lavoratore a domicilio, il
libro unico del lavoro deve contenere anche le date e le
ore di consegna e riconsegna del lavoro, la descrizione del
lavoro eseguito, la specificazione della quantita' e della
qualita' di esso.
2.-4. (Abrogati).».
«Art. 13. - 1. Il committente lavoro a domicilio il
quale contravviene alla disposizione di cui all'art. 2,
primo comma, e' punito con l'arresto fino a sei mesi.
2. (Abrogato).
3. Il committente lavoro a domicilio che contravviene
alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e' punito con
la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque
milioni.
4. Il committente lavoro a domicilio che contravviene
alle disposizioni di cui all'art. 2, secondo comma, e'
punito con la sanzione amministrativa da lire
cinquecentomila a lire tre milioni.
5. Per le violazioni alla disposizione di cui all'art.
2, quarto comma, si applicano al committente lavoro a
domicilio ed agli intermediari le sanzioni previste dalle
norme vigenti in materia di collocamento, intermediazione
ed interposizione nelle prestazioni di lavoro. Le medesime
sanzioni si applicano al committente lavoro a domicilio per
le violazioni alla disposizione di cui all'art. 4, terzo
comma.
6. (Abrogato).
7. Restano salve, in ogni caso, le sanzioni e le
penalita' comminate per le infrazioni alle norme in materia
di assicurazioni sociali, di collocamento, di tutela delle
lavoratrici madri e, in quanto applicabili, di tutela del
lavoratore.
8. L'autorita' competente a ricevere il rapporto per le
violazioni amministrative previste dal presente articolo e
ad emettere l'ordinanza di ingiunzione e' l'ispettorato del
lavoro.».
- Si riportano i testi degli articoli 14, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 recante «Attuazione delle deleghe in materia
di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14
febbraio 2003, n. 30» e successive modifiche e
integrazioni:
«Art. 14 (Cooperative sociali e inserimento lavorativo
dei lavoratori svantaggiati). - 1. Al fine di favorire
l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei
lavoratori disabili, i servizi di cui all'art. 6, comma 1,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di
cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, cosi' come modificato dall'art. 6
della legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano con le
associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative
a livello nazionale e con le associazioni di
rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di
cui all'art. 1, comma 1, lettera b) , della legge 8
novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'art. 8
della stessa legge, convenzioni quadro su base
territoriale, che devono essere validate da parte delle
regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive
modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto il
conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali
medesime da parte delle imprese associate o aderenti.
2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:
a) le modalita' di adesione da parte delle imprese
interessate;
b) i criteri di individuazione dei lavoratori
svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa;
l'individuazione dei disabili sara' curata dai servizi di
cui all'art. 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
c) le modalita' di attestazione del valore
complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna
impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori
svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa;
d) la determinazione del coefficiente di calcolo del
valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui
al comma 3, secondo criteri di congruita' con i costi del
lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria
applicati dalle cooperative sociali;
e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di
lavoro a favore delle cooperative sociali;
f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito
dell'agenzia sociale di cui all'art. 13 di una struttura
tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle
attivita' previste dalla convenzione;
g) i limiti di percentuali massime di copertura della
quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della
convenzione.
3. Allorche' l'inserimento lavorativo nelle cooperative
sociali, realizzato in virtu' dei commi 1 e 2, riguardi i
lavoratori disabili, che presentino particolari
caratteristiche e difficolta' di inserimento nel ciclo
lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione
dei servizi di cui all'art. 6, comma 1, della legge 12
marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini
della copertura della quota di riserva, di cui all'art. 3
della stessa legge cui sono tenute le imprese conferenti.
Il numero delle coperture per ciascuna impresa e' dato
dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite
diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera d) ,
e nei limiti di percentuali massime stabilite con le
convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti
percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese
che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruita' della
computabilita' dei lavoratori inseriti in cooperativa
sociale sara' verificata dalla Commissione provinciale del
lavoro.
4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3
e' subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione
di lavoratori disabili ai fini della copertura della
restante quota d'obbligo a loro carico determinata ai sensi
dell'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.».
«Art. 33 (Definizione e tipologie). - 1. Il contratto
di lavoro intermittente e' il contratto mediante il quale
un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro
che ne puo' utilizzare la prestazione lavorativa nei limiti
di cui all'art. 34.
2. Il contratto di lavoro intermittente puo' essere
stipulato anche a tempo determinato.».
«Art. 34 (Casi di ricorso al lavoro intermittente). -
1. Il contratto di lavoro intermittente puo' essere
concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere
discontinuo o intermittente, secondo le esigenze
individuate dai contratti collettivi stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o
territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arco
della settimana, del mese o dell'anno ai sensi dell'art.
37.
2. Il contratto di lavoro intermittente puo' in ogni
caso essere concluso con riferimento a prestazioni rese da
soggetti con meno di venticinque anni di eta' ovvero da
lavoratori con piu' di quarantacinque anni di eta', anche
pensionati.
3. E' vietato il ricorso al lavoro intermittente:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano
il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi
sindacali, presso unita' produttive nelle quali si sia
proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti
collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori
adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto
di lavoro intermittente ovvero presso unita' produttive
nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una
riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di
integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti
alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro
intermittente;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato
la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni.».
«Art. 35 (Forma e comunicazioni). - 1. Il contratto di
lavoro intermittente e' stipulato in forma scritta ai fini
della prova dei seguenti elementi:
a) indicazione della durata e delle ipotesi,
oggettive o soggettive, previste dall'art. 34 che
consentono la stipulazione del contratto;
b) luogo e la modalita' della disponibilita',
eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo
preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non
puo' essere inferiore a un giorno lavorativo;
c) il trattamento economico e normativo spettante al
lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa
indennita' di disponibilita', ove prevista, nei limiti di
cui al successivo art. 36;
d) indicazione delle forme e modalita', con cui il
datore di lavoro e' legittimato a richiedere l'esecuzione
della prestazione di lavoro, nonche' delle modalita' di
rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalita' di pagamento della
retribuzione e della indennita' di disponibilita';
f) le eventuali misure di sicurezza specifiche
necessarie in relazione al tipo di attivita' dedotta in
contratto.
2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le
parti devono recepire le indicazioni contenute nei
contratti collettivi ove previste.
3. Fatte salve previsioni piu' favorevoli dei contratti
collettivi, il datore di lavoro e' altresi' tenuto a
informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali
aziendali, ove esistenti, sull'andamento del ricorso al
contratto di lavoro intermittente.».
«Art. 36 (Indennita' di disponibilita). - 1. Nel
contratto di lavoro intermittente e' stabilita la misura
della indennita' mensile di disponibilita', divisibile in
quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei
quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilita' al
datore di lavoro in attesa di utilizzazione. La misura di
detta indennita' e' stabilita dai contratti collettivi e
comunque non e' inferiore alla misura prevista, ovvero
aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni
dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale.
2. Sulla indennita' di disponibilita' di cui al comma 1
i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare,
anche in deroga alla vigente normativa in materia di
minimale contributivo.
3. L'indennita' di disponibilita' e' esclusa dal
computo di ogni istituto di legge o di contratto
collettivo.
4. In caso di malattia o di altro evento che renda
temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il
lavoratore e' tenuto a informare tempestivamente il datore
di lavoro, specificando la durata dell'impedimento. Nel
periodo di temporanea indisponibilita' non matura il
diritto alla indennita' di disponibilita'.
5. Ove il lavoratore non provveda all'adempimento di
cui al comma che precede, perde il diritto alla indennita'
di disponibilita' per un periodo di quindici giorni, salva
diversa previsione del contratto individuale.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si
applicano soltanto nei casi in cui il lavoratore si obbliga
contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore di
lavoro. In tal caso, il rifiuto ingiustificato di
rispondere alla chiamata puo' comportare la risoluzione del
contratto, la restituzione della quota di indennita' di
disponibilita' riferita al periodo successivo
all'ingiustificato rifiuto, nonche' un congruo risarcimento
del danno nella misura fissata dai contratti collettivi o,
in mancanza, dal contratto di lavoro.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' stabilita la misura della
retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i
lavoratori assunti ai sensi dell'art. 33 possono versare la
differenza contributiva per i periodi in cui abbiano
percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella
convenzionale ovvero abbiano usufruito della indennita' di
disponibilita' fino a concorrenza della medesima misura.».
«Art. 37 (Lavoro intermittente per periodi
predeterminati nell'arco della settimana, del mese o
dell'anno). - 1. Nel caso di lavoro intermittente per
prestazioni da rendersi il fine settimana, nonche' nei
periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e
pasquali l'indennita' di disponibilita' di cui all'art. 36
e' corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di
effettiva chiamata da parte del datore di lavoro.
2. Ulteriori periodi predeterminati possono esser
previsti dai contratti collettivi stipulati da associazioni
dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale o territoriale.».
«Art. 38 (Principio di non discriminazione). - 1. Fermi
restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta
previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore
intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un
trattamento economico e normativo complessivamente meno
favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a
parita' di mansioni svolte.
2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale
del lavoratore intermittente e' riproporzionato, in ragione
della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in
particolare per quanto riguarda l'importo della
retribuzione globale e delle singole componenti di essa,
nonche' delle ferie e dei trattamenti per malattia,
infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternita',
congedi parentali.
3. Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore
resta disponibile a rispondere alla chiamata del datore di
lavoro non e' titolare di alcun diritto riconosciuto ai
lavoratori subordinati ne' matura alcun trattamento
economico e normativo, salvo l'indennita' di disponibilita'
di cui all'art. 36.».
«Art. 39 (Computo del lavoratore intermittente). - 1.
Il prestatore di lavoro intermittente e' computato
nell'organico dell'impresa, ai fini della applicazione di
normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro
effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.».
«Art. 40 (Sostegno e valorizzazione della autonomia
collettiva). - 1. Qualora, entro cinque mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia
intervenuta, ai sensi dell'art. 34, comma 1, e dell'art.
37, comma 2, la determinazione da parte del contratto
collettivo nazionale dei casi di ricorso al lavoro
intermittente, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate dei
datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di
promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione
dell'accordo entro i quattro mesi successivi, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali individua in via
provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle
indicazioni contenute nell'eventuale accordo
interconfederale di cui all'art. 86, comma 13, e delle
prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle due parti
interessate, i casi in cui e' ammissibile il ricorso al
lavoro intermittente ai sensi della disposizione di cui
all'art. 34, comma 1, e dell'art. 37, comma 2.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 55 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro», cosi' come modificato dalla presente
legge:
«4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da 800 a 3.000 euro per la violazione degli
articoli 18, comma 1, lettere b), e) , g), i), m), n), o),
p), 34, comma 3, 36, commi 1, 2 e 3, 43, comma 1, lettere
a), b) e c);
b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
2.000 a 5.000 euro per la violazione degli articoli 18,
commi 1, lettere d), h) e v), e 2, 26, comma 1, lettera b)
, 43, comma 1, lettere d) ed e) , 45, comma 1, 46, comma 2;
c) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
2.000 a 5.000 euro per la violazione dell'art. 18, comma 1,
lettera c) . Nei casi previsti dal comma 2, si applica la
pena dell'arresto da quattro a otto mesi;
d) con l'arresto da quattro a otto mesi o con
l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli
articoli 26, comma 1, e 2, lettere a) e b) , 34, commi 1 e
2;
e) con l'arresto da quattro a otto mesi o con
l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli
articoli 18, comma 1, lettera l), e 43, comma 4;
f) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
3.000 a 10.000 euro per non aver provveduto alla nomina di
cui all'art. 18, comma 1, lettera a);
g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500
a 4.500 euro per la violazione dell'art. 18, comma 1,
lettera bb);
h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500
a 10.000 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4,
e 35, comma 2;
i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da
2.500 a 7.500 euro per la violazione dell'art. 18, comma 1,
lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre
giorni;
l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000
a 3.000 euro per la violazione dell'art. 18, comma 1,
lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ad un
giorno;
m) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a
500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione
dell'art. 26, comma 8;
n) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
1.000 a euro 3.000 in caso di violazione dall'art. 18,
comma 1, lettera s);
o) con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro
500 in caso di violazione dall'art. 18, comma 1, lettera
aa).».



 
Art. 40.
Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali
1. L'articolo 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e' sostituito dal seguente: « (( Art. 5. (Tenuta dei libri e documenti di lavoro) )). - 1. Per lo svolgimento della attivita' di cui all'articolo 2 i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che intendono avvalersi di questa facolta' devono comunicare preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio le generalita' del soggetto al quale e' stato affidato l'incarico, nonche' il luogo ove sono reperibili i documenti. 2. Il consulente del lavoro e gli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro. In caso di recidiva della violazione e' data informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell'Ordine professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari».
2. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come inserito dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. All'atto della assunzione, prima dell'inizio della attivita' di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, (( dalla legge )) 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio della attivita' lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. La presente disposizione non si applica per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
3. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 (( sono soppresse )) le parole «I registri sono conservati per almeno due anni dopo la fine del relativo periodo»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «Gli obblighi di registrazione di cui al comma 2 si assolvono mediante le relative scritturazioni nel libro unico del lavoro».
4. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' sostituito dal seguente: «6. I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonche' i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non e' tenuto ad inviare il prospetto. Al fine di assicurare l'unitarieta' e l'omogeneita' del sistema informativo lavoro, il modulo per l'invio del prospetto informativo, nonche' la periodicita' e le modalita' di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il (( Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione )) e previa intesa con la Conferenza unificata. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico».
5. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono soppresse le parole «nonche' apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge».
6. Gli armatori e le societa' di armamento sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di imbarco o sbarco, agli Uffici di collocamento della gente di mare nel cui ambito territoriale si verifica l'imbarco o lo sbarco, l'assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al personale marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, al personale marittimo non iscritto nelle matricole della gente di mare nonche' a tutto il personale che a vario titolo presta servizio, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera a) (( del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 )).



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 234 recante «Attuazione
della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione
dell'orario di lavoro delle persone che effettuano
operazioni mobili di autotrasporti.», cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 8 (Informazione e registri). - 1. I lavoratori
mobili devono essere informati delle pertinenti
disposizioni nazionali, del regolamento interno
dell'impresa e degli accordi tra parti sociali, in
particolare dei contratti collettivi e degli eventuali
contratti aziendali stipulati sulla base del presente
decreto legislativo.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'art.
14 del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20
dicembre 1985, l'orario di lavoro delle persone che
effettuano operazioni mobili di autotrasporto deve essere
registrato. I datori di lavoro sono responsabili della
registrazione dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili.
Fermo restando quanto previsto dal comma 2, dell'art. 14,
del citato regolamento (CEE) n. 3821/85, se il lavoratore
lo richiede, il datore di lavoro deve rilasciare copia
della registrazione.
3. Gli obblighi di registrazione di cui al comma 2 si
assolvono mediante le relative scritturazioni nel libro
unico del lavoro.
4. La contrattazione collettiva definisce le modalita'
di informazione di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 17
della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 17 (Obbligo di certificazione). - 1. Le imprese,
sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per
appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o
di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a
presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del
legale rappresentante che attesti di essere in regola con
le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, pena l'esclusione.».
- Si riporta l'art. 115 del Codice della navigazione:
«Art. 115 (Categorie della gente di mare). - La gente
di mare si divide in tre categorie:
1) personale di stato maggiore e di bassa forza
addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai
servizi tecnici di bordo;
2) personale addetto ai servizi complementari di
bordo;
3) personale addetto al traffico locale e alla pesca
costiera.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n.
324 recante «Regolamento di attuazione delle direttive
94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di
formazione per la gente di mare»:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
regolamento si intende per:
a) «lavoratore marittimo» ogni persona che svolge, a
qualsiasi titolo, servizio o attivita' lavorativa a bordo
di una nave;
b) «comandante» l'ufficiale che esercita il comando
di una nave;
c) «ufficiale» un membro dell'equipaggio, diverso dal
comandante, nominato in tale funzione in forza di leggi o
di regolamenti;
d) «ufficiale di coperta» l'ufficiale qualificato in
conformita' alle disposizioni di cui al capitolo II
dell'allegato I;
e) «primo ufficiale di coperta» l'ufficiale,
immediatamente sotto il comandante in linea gerarchica, al
quale compete il comando della nave qualora il comandante
non sia in grado di esercitarlo;
f) «allievo ufficiale di coperta» un membro
dell'equipaggio che svolge attivita' formative a bordo di
una nave per acquisire la competenza professionale propria
dell'ufficiale di coperta;
g) «direttore di macchina» l'ufficiale di macchina
responsabile della propulsione meccanica, del funzionamento
e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici
della nave;
h) «ufficiale di macchina» l'ufficiale qualificato in
conformita' alle disposizioni di cui al capitolo III
dell'allegato I;
i) «primo ufficiale di macchina» l'ufficiale di
macchina, immediatamente sotto il direttore di macchina in
linea gerarchica, al quale compete la responsabilita' della
propulsione meccanica, del funzionamento e della
manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della
nave qualora il direttore di macchina non sia in grado di
esercitarla;
l) «allievo ufficiale di macchina» un membro
dell'equipaggio che svolge attivita' formative a bordo di
una nave per acquisire la competenza professionale propria
dell'ufficiale di macchina;
m) «radioperatore» un membro dell'equipaggio in
possesso di un certificato che abilita all'esercizio di una
stazione radioelettrica a bordo di navi e di stazioni
terrene di navi;
n) «comune di guardia di coperta» un membro
dell'equipaggio di una nave che non sia il comandante o un
ufficiale di coperta;
o) «comune di guardia di macchina» un membro
dell'equipaggio di una nave che non sia il direttore o un
ufficiale di macchina;
p) «nave adibita alla navigazione marittima» una nave
diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque
interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle
acque protette o alle zone in cui si applicano i
regolamenti portuali;
q) «nave battente bandiera di uno Stato membro» una
nave registrata in uno Stato membro dell'Unione europea e
battente bandiera del medesimo Stato membro conformemente
alla legislazione di quest'ultimo; le navi che non
corrispondono a questa definizione sono equiparate alle
navi battenti bandiera di un Paese terzo;
r) «viaggi costieri» i viaggi effettuati in
prossimita' della costa come definiti dall'art. 1, comma 1,
punti 37 e 39, del decreto del Presidente della Repubblica
8 novembre 1991, n. 435;
s) «potenza di propulsione» la potenza di uscita
totale massima caratteristica continuata in chilowatt
sviluppata da tutti gli apparati di propulsione principali
della nave che appare sul certificato di iscrizione della
nave o su altro documento ufficiale;
t) «nave petroliera» la nave costruita ed adibita per
il trasporto alla rinfusa di prodotti infiammabili allo
stato liquido;
u) «nave chimichiera» la nave, costruita o adattata,
adibita al trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi dei
prodotti chimici allo stato liquido elencati nel capitolo
17 del codice internazionale dei trasportatori di prodotti
chimici alla rinfusa (IBC code);
v) «nave gasiera» la nave, costruita o adattata,
adibita al trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi dei
prodotti gassosi allo stato liquefatto elencati nel
capitolo 19 del codice internazionale dei trasportatori di
gas (IBG code);
z) «norme radio» le norme relative al servizio mobile
marittimo adottate dalla Conferenza mondiale delle
radiocomunicazioni;
aa) «nave da passeggeri» la nave adibita alla
navigazione marittima abilitata al trasporto di piu' di
dodici passeggeri;
bb) «nave da pesca» la nave adibita alla cattura di
pesce o altre risorse vive del mare;
cc)«Convenzione STCW» (Standards of Trainig,
Certification and Watchkeeping) la Convenzione
internazionale sui requisiti minimi di addestramento,
certificazione e tenuta della guardia, adottata a Londra il
7 luglio 1978 e ratificata con legge 21 novembre 1985, n.
739, e i successivi emendamenti;
dd) «annesso alla Convenzione STCW» il documento
allegato alla Convenzione STCW 1978 come sostituito con la
risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti
all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) tenutasi
a Londra il 7 luglio 1995, allegato I del presente
regolamento;
ee) «codice STCW» (Standards of Training,
Certification and Watchkeeping) il codice di addestramento,
certificazione e tenuta della guardia adottato con la
risoluzione n. 2 dalla Conferenza dei Paesi aderenti
all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi
a Londra il 7 luglio 1995;
ff)«funzioni» una serie di compiti, servizi e
responsabilita', come specificatamente indicati dal codice
STCW, necessari per la conduzione della nave, la
salvaguardia della vita umana in mare e la tutela
dell'ambiente marino;
gg) «servizi radio» le funzioni, a seconda del caso,
di tenuta della guardia, di radiocomunicazione, di
manutenzione e di riparazione tecnica eseguite in
conformita' delle norme radio, della Convenzione
internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare
(SOLAS) del 1974, e successive modifiche ed integrazioni, e
delle pertinenti raccomandazioni dell'Organizzazione
marittima internazionale (IMO);
hh)«Convenzione SOLAS» (Safety of Life at Sea) la
Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita
umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva
con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;
ii) «nave da passeggeri ro-ro» (roll on roll off) la
nave da passeggeri espressamente progettata e costruita
anche per il trasporto di veicoli con imbarco e sbarco
sulle proprie ruote e di carichi, disposti su pianali o in
contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli
dotati di ruote;
ll) «compagnia di navigazione» la persona fisica o
giuridica proprietaria della nave o qualsiasi altra persona
fisica o giuridica quale l'armatore o il noleggiatore a
scafo nudo della nave, che abbia rilevato dal proprietario
responsabilita' inerenti alla conduzione della stessa,
assumendosi cosi' tutti i doveri e le responsabilita'
gravanti sulla compagnia ai sensi delle disposizioni del
presente regolamento;
mm) «certificato» qualsiasi documento valido, a
prescindere dalla denominazione con la quale sia noto,
rilasciato ai sensi della Convenzione STCW del 1978
dall'autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione
europea, o con l'autorizzazione di quest'ultimo, abilitante
il titolare ad assolvere le funzioni menzionate in detto
documento o autorizzate dalle norme nazionali;
nn) «certificato adeguato» il documento previsto
nell'annesso alla Convenzione STCW, rilasciato e
convalidato conformemente al presente regolamento, che
abilita il titolare a prestare servizio nella qualifica e a
svolgere le funzioni corrispondenti al livello di
responsabilita' menzionate sul certificato medesimo a bordo
di una nave del tipo e dalle caratteristiche di
tonnellaggio e potenza di propulsione considerati e nel
particolare viaggio cui essa e' adibita;
oo) «servizio di navigazione» il servizio svolto a
bordo di una nave rilevante ai fini del rilascio di un
certificato o di un certificato adeguato ovvero per il
conseguimento di un'altra qualifica;
pp) «Paese terzo» il Paese che non e' uno Stato
membro dell'Unione europea;
qq) «mese» un mese civile o un periodo di trenta
giorni risultante dalla somma di periodi inferiori;
qq-bis) «Comitato» Comitato per la sicurezza
marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato
dalle navi (Comitato COSS), istituito dall'art. 3 del
regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 novembre 2002;
qq-ter) «Agenzia» l'Agenzia europea per la sicurezza
marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002.».



 
Art. 41.
Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro
1. All'articolo 1, comma 2, lettera e) , n. 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «e' considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga», (( sono inserite le seguenti: )) «per almeno tre ore».
2. All'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «passeggeri o merci», (( sono inserite le seguenti: )) «sia per conto proprio che per conto di terzi».
3. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «attivita' operative specificamente istituzionali», (( sono aggiunte le seguenti: )) «e agli addetti ai servizi di vigilanza privata».
4. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «frazionati durante la giornata», (( sono aggiunte le seguenti: )) «o da regimi di reperibilita».
5. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo le parole «di cui all'articolo 7.», sono aggiunte le parole «Il suddetto periodo di riposo consecutivo e' calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni».
6. La lettera a) dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituita dalla seguente: «a) attivita' di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale».
7. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: « 1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative. (( Per il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni )) nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale».
8. Il comma 3, dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: «3. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2, 3, 4, dall' (( articolo 9, comma 1 )) , e dall'articolo 10, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, a cui si riferisca la violazione».
9. Il comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: «4. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore».
10. Il comma 6 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: «6. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, e' soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero si e' verificata nel corso dell'anno solare per piu' di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non e' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta».
11. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 le parole: «ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravita' di esposizione al rischio di infortunio,» (( sono soppresse )).
12. All'articolo 14, comma 4, lettera b) , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 le parole: «di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o» (( sono soppresse )).
13. Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle necessita' di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilita' propria dell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del (( decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 )). La contrattazione collettiva definisce le modalita' atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche.
14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 4, comma 5, 12, comma 2, e l'articolo 18-bis comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi 2, lettera e) , e
lettera h) dell'art. 1 del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66 recante «Attuazione della direttiva 93/104/CE e
della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro», cosi' come
modificati dalla presente legge:
«2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente
decreto si intende per:
a) -d) (omissis);
e) «lavoratore notturno»:
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo
notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro
giornaliero impiegato in modo normale;
2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il
periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro
secondo le norme definite dai contratti collettivi di
lavoro. In difetto di disciplina collettiva e' considerato
lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per
almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta
giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo e'
riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale;
f) - g) (omissis);
h) «lavoratore mobile»: qualsiasi lavoratore
impiegato quale membro del personale viaggiante o di volo
presso una impresa che effettua servizi di trasporto
passeggeri o merci, sia per conto proprio che per conto di
terzi su strada, per via aerea o per via navigabile, o a
impianto fisso non ferroviario;
i) - m) (omissis).».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 del gia'
citato decreto legislativo 66/2003, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«3. Le disposizioni del presente decreto non si
applicano al personale della scuola di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Non si applicano,
altresi', al personale delle Forze di polizia, delle Forze
armate, nonche' agli addetti al servizio di polizia
municipale e provinciale, in relazione alle attivita'
operative specificamente istituzionali e agli addetti ai
servizi di vigilanza privata.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del gia' citato
decreto legislativo 66/2003, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7. (Riposo giornaliero). - 1. Ferma restando la
durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha
diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni
ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito
in modo consecutivo fatte salve le attivita' caratterizzate
da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da
regimi di reperibilita'.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 9 del
decreto legislativo n. 66/2003, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 9. (Riposi settimanali). - 1. Il lavoratore ha
diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno
ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con
la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero
di cui all'art. 7. (( Il suddetto periodo di riposo
consecutivo e' calcolato come media in un periodo non
superiore a quattordici giorni.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 9 del
decreto legislativo n. 66/2003, cosi' come modificato dalla
presente legge alla lettera a) del comma 2:
«2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma
1:
a) attivita' di lavoro a turni ogni volta che il
lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra
la fine del servizio di un turno o di una squadra e
l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o
settimanale;
b) le attivita' caratterizzate da periodi di lavoro
frazionati durante la giornata;
c) per il personale che lavora nel settore dei
trasporti ferroviari: le attivita' discontinue; il servizio
prestato a bordo dei treni; le attivita' connesse con gli
orari del trasporto ferroviario che assicurano la
continuita' e la regolarita' del traffico ferroviario;
d) i contratti collettivi possono stabilire
previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni previste
dall'art. 17, comma 4.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo n. 66/2003, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 17. (Deroghe alla disciplina in materia di riposo
giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima
settimanale). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 7,
8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti
collettivi stipulati a livello nazionale con le
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative. Per il settore privato, in assenza di
specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali
le deroghe possono essere stabilite nei contratti
collettivi territoriali o aziendali stipulati con le
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale.
2. In mancanza di disciplina collettiva, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici
dipendenti, il Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, su richiesta delle organizzazioni sindacali
nazionali di categoria comparativamente piu'
rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria
dei datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi
nazionali di lavoro, adotta un decreto, sentite le stesse
parti, per stabilire deroghe agli articoli 4, terzo comma,
nel limite di sei mesi, 7, 8, 12 e 13 con riferimento:
a) alle attivita' caratterizzate dalla distanza fra
il luogo di lavoro e il luogo di residenza del lavoratore,
compreso il lavoro offshore, oppure dalla distanza fra i
suoi diversi luoghi di lavoro;
b) alle attivita' di guardia, sorveglianza e
permanenza caratterizzate dalla necessita' di assicurare la
protezione dei beni e delle persone, in particolare, quando
si tratta di guardiani o portinai o di imprese di
sorveglianza;
c) alle attivita' caratterizzate dalla necessita' di
assicurare la continuita' del servizio o della produzione,
in particolare, quando si tratta:
1) di servizi relativi all'accettazione, al
trattamento o alle cure prestati da ospedali o stabilimenti
analoghi, comprese le attivita' dei medici in formazione,
da case di riposo e da carceri;
2) del personale portuale o aeroportuale;
3) di servizi della stampa, radiofonici,
televisivi, di produzione cinematografica, postali o delle
telecomunicazioni, di servizi di ambulanza, antincendio o
di protezione civile;
4) di servizi di produzione, di conduzione e
distribuzione del gas, dell'acqua e dell'elettricita', di
servizi di raccolta dei rifiuti domestici o degli impianti
di incenerimento;
5) di industrie in cui il lavoro non puo' essere
interrotto per ragioni tecniche;
6) di attivita' di ricerca e sviluppo;
7) dell'agricoltura;
8) di lavoratori operanti nei servizi regolari di
trasporto passeggeri in ambito urbano ai sensi dell'art.
10, comma 1, numero 14), 2° periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
d) in caso di sovraccarico prevedibile di attivita',
e in particolare:
1) nell'agricoltura;
2) nel turismo;
3) nei servizi postali;
e) per personale che lavora nel settore dei trasporti
ferroviari:
1) per le attivita' discontinue;
2) per il servizio prestato a bordo dei treni;
3) per le attivita' connesse al trasporto
ferroviario e che assicurano la regolarita' del traffico
ferroviario;
f) a fatti dovuti a circostanze estranee al datore di
lavoro, eccezionali e imprevedibili o eventi eccezionali,
le conseguenze dei quali sarebbero state comunque
inevitabili malgrado la diligenza osservata;
g) in caso di incidente o di rischio di incidente
imminente.
3. Alle stesse condizioni di cui al comma 2 si puo'
derogare alla disciplina di cui all'art. 7:
a) per l'attivita' di lavoro a turni tutte le volte
in cui il lavoratore cambia squadra e non puo' usufruire
tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di
quello della squadra successiva di periodi di riposo
giornaliero;
b) per le attivita' caratterizzate da periodo di
lavoro frazionati durante la giornata, in particolare del
personale addetto alle attivita' di pulizie.
4. Le deroghe previste nei commi 1, 2 e 3 possono
essere ammesse soltanto a condizione che ai prestatori di
lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo
compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione
di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia
possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai
lavoratori interessati sia accordata una protezione
appropriata.
5. Nel rispetto dei principi generali della protezione
della sicurezza e della salute dei lavoratori, le
disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13
non si applicano ai lavoratori la cui durata dell'orario di
lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attivita'
esercitata, non e' misurata o predeterminata o puo' essere
determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando
si tratta:
a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende
o di altre persone aventi potere di decisione autonomo;
b) di manodopera familiare;
c) di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e
delle comunita' religiose;
d) di prestazioni rese nell'ambito di rapporti di
lavoro a domicilio e di telelavoro.
6. Nel rispetto dei principi generali della protezione
della sicurezza e della salute dei lavoratori, le
disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13, non si
applicano al personale mobile. Per il personale mobile
dipendente da aziende autoferrotranviarie, trovano
applicazione le relative disposizioni di cui al regio
decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2328, convertito dalla
legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 14 febbraio
1958, n. 138.
6-bis Le disposizioni di cui all'art. 7 non si
applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio
sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle
vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di
lavoro, nel rispetto dei principi generali della protezione
della sicurezza e della salute dei lavoratori.».
- Si riporta il testo dell'art. 18-bis del decreto
legislativo n. 66/2003, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art.18-bis (Sanzioni). - 1. La violazione del divieto
di adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle ore 6,
dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al
compimento di un anno di eta' del bambino, e' punita con
l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 euro
a 2.582 euro. La stessa sanzione si applica nel caso in cui
le categorie di lavoratrici e lavoratori di cui alle
lettere a) , b) c) , dell'art. 11, comma 2, sono adibite al
lavoro notturno nonostante il loro dissenso espresso in
forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore
anteriori al previsto inizio della prestazione.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 14,
comma 1, e' punita con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro.
3. La violazione delle disposizioni previste dall'art.
4, commi 2, 3, 4, dall'art. 9, comma 1, e dall'art. 10,
comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 130 a
780 euro per ogni lavoratore, per ciascun periodo di
riferimento di cui all'art. 4, commi 3 o 4, a cui si
riferisca la violazione.
4. La violazione delle disposizioni previste dall'art.
7, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 25
euro a 100 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore e
ad ogni singolo periodo di 24 ore.
5. Abrogato.
6. La violazione delle disposizioni previste dall'art.
5, commi 3 e 5, e' soggetta alla sanzione amministrativa da
25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di
cinque lavoratori ovvero si e' verificata nel corso
dell'anno solare per piu' di cinquanta giornate lavorative,
la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non e'
ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
7. La violazione delle disposizioni previste dall'art.
13, commi 1 e 3, e' soggetta alla sanzione amministrativa
da 51 euro a 154 euro, per ogni giorno e per ogni
lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti
previsti.».
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione
dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro», come modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Disposizioni per il contrasto del lavoro
irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori). - 1. Al fine di garantire la tutela della
salute e la sicurezza dei lavoratori, nonche' di
contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare,
ferme restando le attribuzioni del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 92, comma 1,
lettera e) , gli organi di vigilanza del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione
delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive
competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione
di un'attivita' imprenditoriale qualora riscontrino
l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da
altra documentazione obbligatoria in misura pari o
superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori
presenti sul luogo di lavoro, nonche' in caso di gravi e
reiterate violazioni in materia di tutela della salute e
della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, adottato
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le
violazioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per
l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attivita'
imprenditoriale sono quelle individuate nell'allegato I.
L'adozione del provvedimento di sospensione e' comunicata
all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture di cui all'art. 6 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al Ministero delle
infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza,
al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo
alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed
alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla
citata sospensione nonche' per un eventuale ulteriore
periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della
sospensione e comunque non superiore a due anni. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche con
riferimento ai lavori nell'ambito dei cantieri edili. Ai
provvedimenti del presente articolo non si applicano le
disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano
anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie
locali, con riferimento all'accertamento della reiterazione
delle violazioni della disciplina in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al comma
1. In materia di prevenzione incendi trovano applicazione
le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
3. Il provvedimento di sospensione puo' essere revocato
da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato.
4. E' condizione per la revoca del provvedimento da
parte dell'organo di vigilanza del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti
dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari
condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate
violazioni della disciplina in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro;
c) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a
Euro 2.500 rispetto a quelle di cui al comma 6.
5. E' condizione per la revoca del provvedimento da
parte dell'organo di vigilanza delle aziende sanitarie
locali di cui al comma 2:
a) l'accertamento del ripristino delle regolari
condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate
violazioni delle disciplina in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro;
b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a
Euro 2.500 rispetto a quelle di cui al comma 6.
6. E' comunque fatta salva l'applicazione delle
sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
7. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 4,
lettera c) , integra la dotazione del Fondo per
l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed e' destinato al
finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro
sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale di cui all'art. 1,
comma 1156, lettera (( g) )) , della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
8. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 5,
lettera b) , integra l'apposito capitolo regionale per
finanziare l'attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro.
9. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai
commi 1 e 2 e' ammesso ricorso, entro 30 giorni,
rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro
territorialmente competente e al presidente della Giunta
regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni
dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo
termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.
10. Il datore di lavoro che non ottempera al
provvedimento di sospensione di cui al presente articolo e'
punito con l'arresto fino a sei mesi.
11. Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute
e sicurezza sul lavoro di cui al comma 1, le disposizioni
del presente articolo si applicano nel rispetto delle
competenze in tema di vigilanza in materia.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del gia' citato
decreto legislativo 66/2003, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art.4 (Durata massima dell'orario di lavoro). - 1. I
contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata
massima settimanale dell'orario di lavoro.
2. La durata media dell'orario di lavoro non puo' in
ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le
quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la
durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata
con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.
4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni
caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi
ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive,
tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro,
specificate negli stessi contratti collettivi.
5. Abrogato.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo n. 66/2003, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 12 (Modalita' di organizzazione del lavoro
notturno e obblighi di comunicazione). - 1. L'introduzione
del lavoro notturno deve essere preceduta, secondo i
criteri e con le modalita' previsti dai contratti
collettivi, dalla consultazione delle rappresentanze
sindacali in azienda, se costituite, aderenti alle
organizzazioni firmatarie del contratto collettivo
applicato dall'impresa. In mancanza, tale consultazione va
effettuata con le organizzazioni territoriali dei
lavoratori come sopra definite per il tramite
dell'Associazione cui l'azienda aderisca o conferisca
mandato. La consultazione va effettuata e conclusa entro un
periodo di sette giorni.
2. Abrogato.».



 
Art. 42.
Accesso agli elenchi dei contribuenti
1. Nel rispetto del (( codice di cui al )) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di attuare il principio di trasparenza nell'ambito dei rapporti fiscali in coerenza con la disciplina prevalente negli altri Stati comunitari:
a) all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo e' ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonche' da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648»;
2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis (( Fuori dei casi previsti dal comma 6 )) , la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma puo' essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore»;
b) all'articolo 66-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel primo periodo del secondo comma le parole «e pubblicano» sono soppresse;
2) il secondo periodo del secondo comma e' sostituito dal seguente: «Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo, e' ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonche' da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648»;
3) al quarto comma la parola «pubblicano» e' sostituita dalle seguenti: «formano, per le finalita' di cui al secondo comma»;
4) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: « (( Fuori dei casi previsti dai commi precedenti )) , la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma puo' essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.».
(( 1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, relativamente agli elenchi, anche gia' pubblicati, concernenti i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, e comunque fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, la consultazione degli elenchi previsti dagli articoli 66-bis, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo modificati dal comma 1 del presente articolo, puo' essere effettuata anche mediante l'utilizzo delle reti di comunicazione elettronica come definite dall'articolo 4, comma 2, lettera c) del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 )).



Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 reca
«Codice in materia di protezione dei dati personali».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 69 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 recante «Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi», cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 69 (Pubblicazione degli elenchi dei
contribuenti). - 1. Il Ministro delle finanze dispone
annualmente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti
il cui reddito imponibile e' stato accertato dagli uffici
delle imposte dirette e di quelli sottoposti a controlli
globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni
nell'ambito dell'attivita' di programmazione svolta dagli
uffici nell'anno precedente.
2. Negli elenchi deve essere specificato se gli
accertamenti sono definitivi o in contestazione e devono
essere indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili
dichiarati dai contribuenti.
3. Negli elenchi sono compresi tutti i contribuenti che
non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, nonche'
i contribuenti nei cui confronti sia stato accertato un
maggior reddito imponibile superiore a 10 milioni di lire e
al 20 per cento del reddito dichiarato, o in ogni caso un
maggior reddito imponibile superiore a 50 milioni di lire.
4. Il centro informativo delle imposte dirette, entro
il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di
presentazione delle dichiarazioni dei redditi, forma, per
ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da
distribuire agli uffici delle imposte territorialmente
competenti:
a) elenco nominativo dei contribuenti che hanno
presentato la dichiarazione dei redditi;
b) elenco nominativo dei soggetti che esercitano
imprese commerciali, arti e professioni.
5. Con apposito decreto del Ministro delle finanze sono
annualmente stabiliti i termini e le modalita' per la
formazione degli elenchi di cui al comma 4.
6. Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno
sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i
Comuni interessati. Nel predetto periodo e' ammessa la
visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e
con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22
e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione,
nonche' da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso
non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.
6-bis. Fuori dai casi sopra previsti, la comunicazione
o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli
elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non
costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila
euro. La somma puo' essere aumentata sino al triplo quando
risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche
del contravventore.
7. Ai comuni che dispongono di apparecchiature
informatiche, i dati potranno essere trasmessi su supporto
magnetico ovvero mediante sistemi telematici».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 66-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto» cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 66-bis (Pubblicazione degli elenchi di
contribuenti). - Il Ministro delle finanze dispone
annualmente la pubblicazione di elenchi di contribuenti nei
cui confronti l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto ha
proceduto a rettifica o ad accertamento ai sensi degli
articoli 54 e 55. Sono ricompresi nell'elenco solo quei
contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione
annuale e quelli dalla cui dichiarazione risulta un'imposta
inferiore di oltre un decimo a quella dovuta ovvero
un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore di oltre
un decimo a quella spettante. Negli elenchi deve essere
specificato se gli accertamenti sono definitivi o in
contestazione e deve essere indicato, in caso di rettifica,
anche il volume di affari dichiarato dai contribuenti.
Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto formano
annualmente per ciascuna provincia compresa nella propria
circoscrizione un elenco nominativo dei contribuenti che
hanno presentato la dichiarazione annuale ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, con la specificazione,
per ognuno, del volume di affari. Gli elenchi sono
depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso
ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel
predetto periodo, e' ammessa la visione e l'estrazione di
copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla
disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
dalla relativa normativa di attuazione, nonche' da
specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono
dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.
Gli stessi uffici formano, per le finalita' di cui al
secondo comma, inoltre, un elenco cronologico contenente i
nominativi dei contribuenti che hanno richiesto i rimborsi
dell'imposta sul valore aggiunto e di quelli che li hanno
ottenuti.
Fuori dai casi sopra previsti, la comunicazione o
diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli
elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non
costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila
euro. La somma puo' essere aumentata sino al triplo quando
risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche
del contravventore.».



 
Art. 43.
Semplificazione degli strumenti di attrazione
degli investimenti e di sviluppo d'impresa
1. Per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita' per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali. Con tale decreto, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, (( con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto riguarda le attivita' della filiera agricola e della pesca e acquacoltura )) , e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, in particolare a:
a) individuare le attivita', le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;
b) affidare, con le modalita' stabilite da apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento (( delle eventuali opere )) infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato;
c) stabilire le modalita' di cooperazione con le regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione dell'intervento di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione (( delle eventuali opere )) infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato;
d) disciplinare una procedura accelerata che preveda la possibilita' per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di chiedere al Ministero dello sviluppo economico l'indizione di conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano tutti i soggetti competenti all'adozione dei provvedimenti necessari per l'avvio dell'investimento privato ed alla programmazione delle opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento stesso, la predetta Agenzia nonche', senza diritto di voto, il soggetto che ha presentato l'istanza per la concessione dell'agevolazione. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui all'articolo 14-ter comma 3, della citata legge n. 241 del 1990, il Ministero dello sviluppo economico adotta, in conformita' alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi, un provvedimento di approvazione del progetto esecutivo che sostituisce, a tutti gli effetti, salvo che la normativa comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato necessario all'avvio dell'investimento agevolato e di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza;
e) le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefici fiscali.
2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento di cui al presente articolo, vigila sull'esercizio delle funzioni affidate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al comma 1, effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti per effetto degli investimenti realizzati.
3. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere finanziati con le disponibilita' assegnate ad apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, dove affluiscono le risorse ordinarie disponibili a legislazione vigente gia' assegnate al Ministero dello sviluppo economico in forza di Piani pluriennali di intervento e del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei programmi previsti dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed in coerenza con le priorita' ivi individuate. Con apposito decreto del (( Ministero dello sviluppo economico )) , di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data (( di entrata in vigore del presente decreto )) , viene effettuata una ricognizione delle risorse di cui al presente comma per individuare la dotazione del Fondo.
4. Per l'utilizzo del Fondo di cui al (( comma 3 )) , il (( Ministero dello sviluppo economico )) si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti (( e lo sviluppo d'impresa S.p.A. ))
5. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, non possono essere piu' presentate domande per l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla base delle previsioni in materia di contratti di programma, di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ivi compresi i contratti di localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre 2002, n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate entro la data di cui al periodo precedente si applica la disciplina vigente prima (( della data di entrata in vigore del presente decreto )) , fatta salva la possibilita' per l'interessato di chiedere che la domanda sia valutata ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente articolo.
6. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 215, 216, 217, 218 e 221, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 6, commi 12, 13, 14 e 14-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e' abrogato l'articolo 1, comma 13, del citato decreto-legge n. 35 del 2005.
7. Per gli interventi di cui al presente articolo effettuati direttamente dall'Agenzia (( nazionale )) per l'attrazione degli investimenti (( e lo sviluppo d'impresa S.p.A. )) , si puo' provvedere, previa definizione nella convenzione di cui al comma 1, lettera b) , a valere sulle risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima, ferme restando le modalita' di utilizzo gia' previste dalla normativa vigente per le disponibilita' giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.
(( 7-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2009 )).



Riferimenti normativi:
- Per il testo del comma 3 dell'art. 14-ter della gia'
citata legge n. 241/1990 vedasi nei riferimeti normativi
all'art. 38.
- Si riporta il testo dell'art. 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003).»:
«Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed
interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse
di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale
confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle
disposizioni legislative, comunque evidenziate
contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1,
nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli
interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui
al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla
base del criterio generale di destinazione territoriale
delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio
economico e sociale, nonche':
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono
finalizzate le risorse stanziate a titolo di
rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della
citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
attraverso le altre disposizioni legislative di cui
all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
dei metodi indicati all'art. 73 della legge 28 dicembre
2001, n. 448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti
a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
sua rapidita' e semplicita', sulla base dei risultati
ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di
programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle
esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE
costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma
6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al
controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i
criteri e le modalita' di attuazione degli interventi
previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
anche al fine di dare immediata applicazione ai principi
contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE
effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale
fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro
il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione
sugli interventi effettuati nell'anno precedente,
contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali
in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo
sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale
comunicazione alle competenti Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'art.
60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le
pertinenti unita' previsionali di base degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
quelle di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto
1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive per la copertura degli oneri statali relativi
alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti
territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di
programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di
programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord,
ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c) , del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive, oltre che per gli interventi previsti dal
citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
100 per cento delle economie stesse, per il finanziamento
di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di
nuovi contratti di programma una quota pari all'85 per
cento delle economie e' riservata alle aree depresse del
Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato
art. 87, paragrafo 3, lettera c) , del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto
regolamento.
11. ...
12. ...
13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
essere concesse agevolazioni in favore delle imprese
operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed
aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c) , del Trattato
che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle aree
ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in
campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree
territoriali del Paese. L'agevolazione e' riconosciuta
sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che
eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a
finalita' regionale, nel rispetto dei limiti della regola
«de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria
delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte
dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
di presentazione e le modalita' delle relative istanze. I
soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al
presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle
entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il
suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico
delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del
contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata,
nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il
soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
puo' presentare una nuova istanza nei dodici mesi
successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.».
- Si riporta il testo del comma 203 dell'art. 2 della
gia' citata legge n. 662 del 1996:
«203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita'
di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni
istituzionali e risorse finanziarie a carico delle
amministrazioni statali, regionali e delle province
autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati
sulla base di accordi cosi' definiti:
a) «Programmazione negoziata», come tale intendendosi
la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra
il soggetto pubblico competente e la parte o le parti
pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi,
riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono
una valutazione complessiva delle attivita' di competenza;
b) «Intesa istituzionale di programma», come tale
intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale,
regionale o delle province autonome con cui tali soggetti
si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione
programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei
soggetti interessati e delle procedure amministrative
occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati.
La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia
necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
nonche' di queste ed altre amministrazioni, enti ed
organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico,
puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste
dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367;
c) «Accordo di programma quadro», come tale
intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti
pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla
lettera b) , in attuazione di una intesa istituzionale di
programma per la definizione di un programma esecutivo di
interventi di interesse comune o funzionalmente collegati.
L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le
attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi
tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per
gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili
dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi; 3)
gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'art. 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142 ; 4) le eventuali
conferenze di servizi o convenzioni necessarie per
l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun
soggetto, nonche' del soggetto cui competono poteri
sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6)
i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti
tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse
finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di
intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche
reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed
i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica
dei risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante
per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli
atti e sulle attivita' posti in essere in attuazione
dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso
successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro
possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e
contabilita', salve restando le esigenze di
concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e
di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle
predette aree di cui alla lettera f), determinazioni
congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati
territorialmente e per competenza istituzionale in materia
urbanistica possono comportare gli effetti di variazione
degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'art. 27,
commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 ;
d) «Patto territoriale», come tale intendendosi
l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da
altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui
alla lettera c) , relativo all'attuazione di un programma
di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di
promozione dello sviluppo locale;
e) «Contratto di programma», come tale intendendosi
il contratto stipulato tra l'amministrazione statale
competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole
imprese e rappresentanze di distretti industriali per la
realizzazione di interventi oggetto di programmazione
negoziata;
f) «Contratto di area», come tale intendendosi lo
strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche
locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di
lavoro, nonche' eventuali altri soggetti interessati, per
la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo
sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in
territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi
indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministero del bilancio e della programmazione
economica e sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni
dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei
nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui
all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonche'
delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32
della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino
requisiti di piu' rapida attivazione di investimenti di
disponibilita' di aree attrezzate e di risorse private o
derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei
contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i
trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9,
lettera c) , del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
n. 389.».
- La delibera CIPE del 19 dicembre 2002, n. 130 recante
«Programma Quadro Sviluppo Italia S.p.A. ai sensi della
Del. CIPE n. 62 del 2002 (Deliberazione n. 130/02)» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2003, n.
103).
- La delibera CIPE del 9 maggio 2003, n. 16 recante
«Allocazione delle risorse per interventi nelle aree
sottoutilizzate - triennio 2003-2005. (Articoli 60 e 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, legge finanziaria
2003). (Deliberazione n. 16/2003)» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2003, n. 156.
- Si riporta il comma 862 dell'art. 1 della gia' citata
legge n. 296 del 2006:
«862. Le iniziative agevolate finanziate a valere sugli
strumenti della programmazione negoziata, non ancora
completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai
sensi della vigente normativa e che, alla medesima data,
risultino realizzate in misura non inferiore al 40 per
cento degli investimenti ammessi, possono essere completate
entro il 31 dicembre 2008. La relativa rendicontazione e'
completata entro i sei mesi successivi.».



 
Art. 44.
Semplificazione e riordino delle procedure
di erogazione dei contributi all'editoria
1. Con regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito anche il Ministro per la semplificazione normativa, sono emanate, (( senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica )) e tenuto conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa, misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonche' di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione della documentazione necessaria per accedere al contributo e dei criteri di calcolo dello stesso, assicurando comunque la prova dell'effettiva distribuzione e messa in vendita della testata, nonche' l'adeguata valorizzazione dell'occupazione professionale;
b) semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione, che garantisca, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, che il contributo sia effettivamente erogato entro e non oltre l'anno successivo a quello di riferimento;
(( b-bis) mantenimento del diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto, per le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250 )).



Riferimenti normativi:
- La legge 7 agosto 1990, n. 250 recante «Provvidenze
per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle
imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli
utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio
1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11
della legge stessa.» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
27 agosto 1990, n. 199.
- La legge 7 marzo 2001, n. 62 recante «Nuove norme
sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla
legge 5 agosto 1981, n. 416» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 21 marzo 2001, n. 67).
- La legge 7 agosto 1990, n. 250 (Provvidenze per
l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese
radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili
di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio
1987, n. 67, per l'accesso ai benefici dei cui all'art. 11
della legge stessa), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
27 agosto 1990, n. 199.
- La legge 14 agosto 1991, n. 278 recante «Modifiche ed
integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67, e 7 agosto
1990, n. 250, concernenti provvidenze a favore della
editoria» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto
1991, n. 201.



 
Art. 45. Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della
(( Commissione tecnica per la finanza pubblica. ))
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Servizio consultivo ed ispettivo tributario e' soppresso e, dalla medesima data, le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ed il relativo personale amministrativo e' restituito alle amministrazioni di appartenenza ovvero, se del ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, assegnato al Dipartimento delle finanze di tale Ministero.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono o restano abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle di cui al medesimo comma 1 e, in particolare:
a) gli articoli 9, 10, 11, 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni;
b) l'articolo 22 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107;
c) gli articoli 2, comma 1, lettera d) , e 3, comma 1, lettere d) ed e) , limitatamente al primo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
d) gli articoli 4, comma 1, lettera c) , e 18 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43;
e) gli articoli da 14 a 29 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, e successive modificazioni.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'organismo previsto dall'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' soppresso. Conseguentemente, sono abrogati i commi 477, 478 e 479 del medesimo articolo. Le risorse (( rivenienti )) dall'abrogazione del comma 477 sono (( iscritte )) in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le variazioni degli assetti organizzativi e funzionali conseguenti alla soppressione del predetto organismo e si provvede anche con riferimento al relativo personale, tenuto conto delle attivita' di cui al comma 480 del medesimo articolo 1.



Riferimenti normativi:
- L'articolo sopprime le norme con le quali era stato
istituito e disciplinato, nell'ambito dell'amministrazione
finanziaria, il servizio consultivo ed ispettivo tributario
(SECIT).
Al SECIT erano assegnati compiti di studio della
politica economica e tributaria e di analisi fiscale in
conformita' agli indirizzi stabiliti dal Ministro delle
finanze, per la definizione, da parte del Governo e del
Ministro stesso, degli obiettivi e dei programmi da attuare
nonche' ai fini della programmazione sistematica
dell'attivita' antievasione.
Al servizio erano assegnati cinquanta esperti con
elevate competenze ed esperienza professionale in una o
piu' delle discipline finanziarie, tributarie, economiche,
statistiche, contabili ed aziendalistiche, nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro delle finanze.



 
Art. 46.
Riduzione delle collaborazioni e consulenze
nella pubblica amministrazione
1. Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, (( con modificazioni )) , dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' cosi' sostituito: «6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attivita' che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessita' di accertare la maturata esperienza nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, (( convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso )).».
2. L'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' cosi' sostituito: «Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attivita' istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
3. L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' cosi' sostituito: «Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformita' a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalita' per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione e' fissato nel bilancio preventivo (( degli enti territoriali )).».



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del gia' citato d.
lgs. 165/2001, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - 1. Le
amministrazioni pubbliche garantiscono parita' e pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed
il trattamento sul lavoro.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la
liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello
svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di
ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri
certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale,
purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati
in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e
l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con
qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento
dei programmi formativi, al fine di contribuire allo
sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare
trattamenti economici accessori che non corrispondano alle
prestazioni effettivamente rese.
6. Per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in presenza dei
seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti d'opera per attivita' che debbano essere svolte
da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti
che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei
mestieri artigianali, ferma restando la necessita' di
accertare la maturata esperienza nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o
l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e'
causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente
che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'art.
1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004,
n. 191, e' soppresso.
6-bis Le amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.
6-ter I regolamenti di cui all'art. 110, comma 6, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
6-quater Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e
6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di
controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonche'
degli organismi operanti per le finalita' di cui all'art.
1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.».
- Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 1 del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti
per il contenimento della spesa pubblica), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«9. La spesa annua sostenuta nell'anno 2004 dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escluse le
universita', gli enti di ricerca e gli organismi
equiparati, per studi ed incarichi di consulenza conferiti
a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere non
superiore alla spesa annua mediamente sostenuta nel biennio
2001 e 2002, ridotta del 15 per cento. In ogni caso va
preventivamente comunicato agli organi di controllo ed agli
organi di revisione di ciascun ente. L'affidamento di
incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente
comma costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Le pubbliche amministrazioni,
nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei confronti
delle societa' di capitali a totale partecipazione
pubblica, adottano le opportune direttive per conformarsi
ai principi di cui al presente comma. Le predette direttive
sono comunicate in via preventiva alla Corte dei conti. La
disposizione di cui al presente comma non si applica agli
organismi collegiali previsti per legge o per regolamento,
ovvero dichiarati comunque indispensabili ai sensi
dell'art. 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Ferma
restando l'invarianza della spesa complessiva come
rideterminata dal primo periodo del presente comma gravante
sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
per i centri di responsabilita' amministrativa afferenti ai
Ministri senza portafoglio il limite di spesa stabilito dal
presente comma puo' essere superato in casi eccezionali
previa adozione di un motivato provvedimento da parte del
Ministro competente.».



 
Art. 46-bis. (( Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi
sindacali ))

(( 1. Al fine di valorizzare le professionalita' interne alle amministrazioni e di pervenire a riduzioni di spesa, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' disposta una razionalizzazione e progressiva riduzione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo ed al secondo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del secondo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'interno e dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo sono destinate al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2 )).
 
Art. 47.
Controlli su incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi
1. Dopo il comma 16 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' aggiunto il seguente: «16-bis La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, puo' disporre verifiche del rispetto della disciplina delle incompatibilita' di cui al presente articolo e di cui all'articolo 1, comma 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale scopo quest'ultimo stipula apposite convenzioni coi servizi ispettivi delle diverse amministrazioni, avvalendosi, altresi', della Guardia di Finanza e collabora con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine dell'accertamento della violazione di cui al comma 9.».



Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 53 del gia' citato decreto
legislativo n. 165/2001, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
«Art. 53 (Incompatibilita', cumulo di impieghi e
incarichi). - 1. Resta ferma per tutti i dipendenti
pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli
articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, salva la deroga prevista dall'art. 23-bis del presente
decreto, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo
parziale, dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117 e
dall'art. 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre
1996, n. 662. Restano ferme altresi' le disposizioni di cui
agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonche' 676 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'art. 9,
commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art.
4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni
altra successiva modificazione ed integrazione della
relativa disciplina.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri
di ufficio, che non siano espressamente previsti o
disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non
siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli
incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche'
agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le
diverse magistrature, i rispettivi istituti.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non
siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita
nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre
fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione
all'esercizio di incarichi che provengano da
amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgono
attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai
rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e
predeterminati, che tengano conto della specifica
professionalita', tali da escludere casi di
incompatibilita', sia di diritto che di fatto,
nell'interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, compresi quelli di cui all'art. 3, con
esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale con prestazione lavorativa non superiore al
cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti
universitari a tempo definito e delle altre categorie di
dipendenti pubblici ai quali e' consentito da disposizioni
speciali lo svolgimento di attivita' libero-professionali.
Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono
tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei
compiti e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto
qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi
derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore
o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni
industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il
rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il
dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
o fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni
sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita;
f-bis) da attivita' di formazione diretta ai
dipendenti della pubblica amministrazione.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi
retribuiti che non siano stati conferiti o previamente
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con
riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli
statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri
e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi
previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del
divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma restando la
responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le
prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a
cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente per essere destinato ad
incremento del fondo di produttivita' o di fondi
equivalenti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti
incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in
ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario
responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come
corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in
disponibilita' dell'amministrazione conferente, e'
trasferito all'amministrazione di appartenenza del
dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di
fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non
possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti
pubblici senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
In caso di inosservanza si applica la disposizione
dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni.
All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle
sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi
della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni
ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle
entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve
essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del
dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono
conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta dal
dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza
deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
Per il personale che presta comunque servizio presso
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di
appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa
tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per
provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45
giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione
presso la quale il dipendente presta servizio non si
pronunzia entro dieci giorni dalla ricezione della
richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di
appartenenza. Decorso il termine per provvedere,
l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi
da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni
altro caso, si intende definitivamente negata.
11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti
pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti
pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a
dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei
dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno
precedente.
12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le
amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano
incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a
comunicare, in via telematica o su apposito supporto
magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco
degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti
stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto
dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto.
L'elenco e' accompagnato da una relazione nella quale sono
indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi
sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del
conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei
dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o
autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di
buon andamento dell'amministrazione, nonche' le misure che
si intendono adottare per il contenimento della spesa.
Nello stesso termine e con le stesse modalita' le
amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno
conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti,
anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver
conferito o autorizzato incarichi.
13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le
amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al
Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o
su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri
dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o
autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da
esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto
comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle
norme di cui all'art. 1, commi 123 e 127, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e
integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via
telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di
ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti
anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio;
sono altresi' tenute a comunicare semestralmente l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della
ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi
corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante
inserimento nelle proprie banche dati accessibili al
pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri
consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso
dell'incarico.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di
cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi
incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11
incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il
31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui
dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e
trasparenza e formula proposte per il contenimento della
spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei
criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, puo' disporre
verifiche del rispetto della disciplina delle
incompatibilita' di cui al presente articolo e di cui
all'art. 1, comma 56 e seguenti, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la
funzione pubblica. A tale scopo quest'ultimo stipula
apposite convenzioni coi servizi ispettivi delle diverse
amministrazioni, avvalendosi, altresi', della Guardia di
finanza e collabora con il Ministero dell'economia e delle
finanze al fine dell'accertamento della violazione di cui
al comma 9.».



 
Art. 48.
Risparmio energetico
1. Le pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonche' di energia elettrica mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla Consip.
2. Le altre pubbliche amministrazioni adottano misure di contenimento delle spese di cui al comma 1 in modo da ottenere risparmi equivalenti.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
si intende per:
a) allineamento dei dati: il processo di
coordinamento dei dati presenti in piu' archivi finalizzato
alla verifica della corrispondenza delle informazioni in
essi contenute;
b) autenticazione informatica: la validazione
dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed
univoco ad un soggetto, che ne distinguono l'identita' nei
sistemi informativi, effettuata attraverso opportune
tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza
dell'accesso;
c) carta d'identita' elettronica: il documento
d'identita' munito di fotografia del titolare rilasciato su
supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la
prevalente finalita' di dimostrare l'identita' anagrafica
del suo titolare;
d) carta nazionale dei servizi: il documento
rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso
per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche
amministrazioni;
e) certificati elettronici: gli attestati elettronici
che collegano all'identita' del titolare i dati utilizzati
per verificare le firme elettroniche;
f) certificato qualificato: il certificato
elettronico conforme ai requisiti di cui all'allegato I
della direttiva 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che
rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della
medesima direttiva;
g) certificatore: il soggetto che presta servizi di
certificazione delle firme elettroniche o che fornisce
altri servizi connessi con queste ultime;
h) chiave privata: l'elemento della coppia di chiavi
asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il
quale si appone la firma digitale sul documento
informatico;
i) chiave pubblica: l'elemento della coppia di chiavi
asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il
quale si verifica la firma digitale apposta sul documento
informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche;
l) dato a conoscibilita' limitata: il dato la cui
conoscibilita' e' riservata per legge o regolamento a
specifici soggetti o categorie di soggetti;
m) dato delle pubbliche amministrazioni: il dato
formato, o comunque trattato da una pubblica
amministrazione;
n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
o) disponibilita': la possibilita' di accedere ai
dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme
di legge;
p) documento informatico: la rappresentazione
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma
elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione
logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di
identificazione informatica;
r) firma elettronica qualificata: la firma
elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica
che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata
con mezzi sui quali il firmatario puo' conservare un
controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si
riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati
stessi siano stati successivamente modificati, che sia
basata su un certificato qualificato e realizzata mediante
un dispositivo sicuro per la creazione della firma;
s) firma digitale: un particolare tipo di firma
elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi
crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra
loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e
al destinatario tramite la chiave pubblica,
rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la
provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di
un insieme di documenti informatici;
t) fruibilita' di un dato: la possibilita' di
utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi
informativi automatizzati di un'altra amministrazione;
u) gestione informatica dei documenti: l'insieme
delle attivita' finalizzate alla registrazione e segnatura
di protocollo, nonche' alla classificazione,
organizzazione, assegnazione, reperimento e conservazione
dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle
amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione
d'archivio adottato, effettuate mediante sistemi
informatici;
v) originali non unici: i documenti per i quali sia
possibile risalire al loro contenuto attraverso altre
scritture o documenti di cui sia obbligatoria la
conservazione, anche se in possesso di terzi;
z) pubbliche amministrazioni centrali: le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici
non economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le
agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
aa) titolare: la persona fisica cui e' attribuita la
firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la
creazione della firma elettronica;
bb) validazione temporale: il risultato della
procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o
piu' documenti informatici, una data ed un orario
opponibili ai terzi.



 
Art. 49.
Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni
1. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' sostituito dal seguente: «Art. 36 (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.
2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessita' organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonche' da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non e' possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.
3. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure, rispettano principi di imparzialita' e trasparenza e non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con piu' tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio.
4. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terra' conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.».
 
Art. 50.
Cancellazione della causa dal ruolo
1. Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
«Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere da' comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.».



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 181 del Codice di
procedura civile, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 181 (Mancata comparizione delle parti). - Se
nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice
fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere da'
comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti
compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa
sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del
processo.
Se l'attore costituito non comparisce alla prima
udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in
assenza di lui, il giudice, fissa una nuova udienza, della
quale il cancelliere da' comunicazione all'attore. Se
questi non comparisce alla nuova udienza, il giudice, se il
convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui,
ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo.».



 
Art. 51.
Comunicazioni e notificazioni per via telematica
1. A decorrere dalla data fissata con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, le notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa al processo telematico, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
2. Il Ministro della giustizia adotta il decreto di cui al comma 1 sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati interessati, previa verifica della funzionalita' dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari, individuando i circondari di tribunale nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alla parte costituita e al consulente che non hanno comunicato l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria.
4. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si effettuano ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.
5. All'articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
«Nell'albo e' indicato l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi dell'articolo 7 del (( regolamento di cui )) al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123»;
b) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «A decorrere dalla data fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile».



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 170 del Codice di
procedura civile:
«Art. 170 (Notificazioni e comunicazioni nel corso del
procedimento). - Dopo la costituzione in giudizio tutte le
notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore
costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.
E' sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto
anche se il procuratore e' costituito per piu' parti.
Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si
e' costituita personalmente si fanno nella residenza
dichiarata o nel domicilio eletto.
Le comparse e le memorie consentite dal giudice si
comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante
notificazione o mediante scambio documentato con
l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del
visto della parte o del procuratore. Il giudice puo'
autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado
del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al
presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o
posta elettronica nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e
teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un
atto di impugnazione deve darne comunicazione alla
cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza
impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto
difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta
elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le
comunicazioni.»
- Si riporta il testo dell'art. 192 del Codice di
procedura civile:
«Art. 192 (Astensione e ricusazione del consulente). -
L'ordinanza e' notificata al consulente tecnico a cura del
cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal
giudice.
Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o
quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende
astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che
l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di
comparizione; nello stesso termine le parti debbono
proporre le loro istanze di ricusazione, depositando nella
cancelleria ricorso al giudice istruttore.
Questi provvede con ordinanza non impugnabile.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123
(Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti
informatici e telematici nel processo civile, nel processo
amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni
giurisdizionali della Corte dei conti):
«Art. 7 (Indirizzo elettronico). - 1. Ai fini delle
comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 6,
l'indirizzo elettronico del difensore e' unicamente quello
comunicato dal medesimo al Consiglio dell'ordine e da
questi reso disponibile ai sensi del comma 3 del presente
articolo. Per gli esperti e gli ausiliari del giudice
l'indirizzo elettronico e' quello comunicato dai medesimi
ai propri ordini professionali o all'albo dei consulenti
presso il tribunale.
2. Per tutti i soggetti diversi da quelli indicati nel
comma 1, l'indirizzo elettronico e' quello dichiarato al
certificatore della firma digitale al momento della
richiesta di attivazione della procedura informatica di
certificazione della firma digitale medesima, ove reso
disponibile nel certificato.
3. Gli indirizzi elettronici di cui al comma 1,
comunicati tempestivamente dagli ordini professionali al
Ministero della giustizia, nonche' quelli degli uffici
giudiziari e degli uffici notifiche (UNEP), sono
consultabili anche in via telematica secondo le modalita'
operative stabilite dal decreto di cui all'art. 3, comma
3.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei
procedimenti in materia di diritto societario e di
intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e
creditizia, in attuazione dell'art. 12 della legge 3
ottobre 2001, n. 366):
«Art. 17 (Notificazioni e comunicazioni nel corso del
procedimento). - 1. Tutte le notificazioni e comunicazioni
alle parti costituite possono essere fatte, oltre che a
norma degli articoli 136 e seguenti del codice di procedura
civile:
a) con trasmissione dell'atto a mezzo fax;
b) con trasmissione dell'atto per posta elettronica;
c) con scambio diretto tra difensori attestato da
sottoscrizione per ricevuta sull'originale, apposta anche
da parte di collaboratore o addetto allo studio del
difensore.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a
tutti i procedimenti previsti dal presente decreto e le
trasmissioni di atti ai sensi del comma 1, lettere a) e b)
, devono essere effettuate nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la
trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi.
2-bis Nel processo con pluralita' di parti, le comparse
e le memorie devono essere notificate a tutte le parti
costituite e l'atto notificato deve essere depositato in
cancelleria entro dieci giorni dall'ultima notificazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 16 del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle
professioni di avvocato e procuratore), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 16. - Per ogni Tribunale civile e penale sono
costituiti un albo di avvocati e un albo di procuratori. La
data dell'iscrizione stabilisce la anzianita' per ciascun
professionista.
Nell'albo e' indicato l'indirizzo elettronico
attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai
sensi dell'art. 7 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.
Il Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei
procuratori procede al principio di ogni anno alla
revisione degli albi ed alle occorrenti variazioni,
osservate per le cancellazioni le relative norme. La
cancellazione e' sempre ordinata qualora la revisione
accerti il difetto dei titoli e requisiti in base ai quali
fu disposta l'iscrizione, salvo che questa non sia stata
eseguita o conservata per effetto di una decisione
giurisdizionale concernente i titoli o i requisiti
predetti.
E' iniziato il procedimento disciplinare se dalla
revisione siano emersi fatti che possono formarne oggetto.
A decorrere dalla data fissata dal Ministro della
giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli
dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati
per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero
della giustizia nelle forme previste dalle regole
tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e
telematici nel processo civile.
Il Consiglio dell'ordine, inoltre, mantiene aggiornato
il registro dei praticanti, annotando in esso coloro che,
avendo prestato il giuramento a norma dell'art. 8, sono
ammessi all'esercizio del patrocinio davanti alle Preture.
Un elenco dei praticanti, con le annotazioni di cui al
precedente comma, e' comunicato alle Preture del distretto
della Corte d'appello ed e' affisso nelle sale di udienza
delle Preture medesime.».



 
Art. 52.
Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia
1. (( Alla parte VII, titolo II, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo l'art. 227, e' aggiunto il seguente capo: ))
« (( Capo VI-bis ))
Riscossione mediante ruolo
Art. 227-bis (L).
Quantificazione dell'importo dovuto
1. Per la quantificazione dell'importo si applica la disposizione di cui all'art. 211.
Art. 227-ter (L).
Riscossione a mezzo ruolo
1. Entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitivita' del provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo.
2. L'agente della riscossione notifica al debitore una comunicazione con l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di un mese e contestuale cartella di pagamento contenente l'intimazione ad adempiere entro il termine di giorni venti successivi alla scadenza del termine di cui alla comunicazione con l'avvertenza che in mancanza si procedera' ad esecuzione forzata.
3. Se il ruolo e' ripartito in piu' rate, l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate.».
 
Art. 53.
Razionalizzazione del processo del lavoro
1. Nel secondo comma dell'articolo 421 del Codice di procedura civile le parole «dell'articolo precedente» sono sostituite dalle parole «dell'articolo 420».
2. Il primo comma dell'articolo 429 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: «Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessita' della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza».



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 421
del Codice di procedura civile, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Puo' altresi' disporre d'ufficio in qualsiasi momento
l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti
stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento
decisorio, nonche' la richiesta di informazioni e
osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni
sindacali indicate dalle parti. Si osserva la disposizione
del comma sesto dell'art. 420.».
- Si riporta il testo dell'art. 429 del Codice di
procedura civile, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 429 (Pronuncia della sentenza). - Nell'udienza il
giudice, esaurita la discussione orale e udite le
conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui
definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della
esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione. In caso di particolare complessita' della
controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine,
non superiore a sessanta giorni, per il deposito della
sentenza.
Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle
parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci
giorni per il deposito di note difensive, rinviando la
causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza
del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia
della sentenza.
Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al
pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve
determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il
maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la
diminuzione di valore del suo credito, condannando al
pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno
della maturazione del diritto.».



 
Art. 54.
Accelerazione del processo amministrativo
1. All'art. 9, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, le parole «dieci anni» sono sostituite con le seguenti: «cinque anni».
2. La domanda di equa riparazione non e' proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2, comma 1, (( della legge 24 marzo 2001, n. 89 )) , non e' stata presentata un'istanza ai sensi del secondo comma dell'articolo 51 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.».
3. Alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, (( secondo comma )) , le parole: «: le prime tre con funzioni consultive e le altre con funzioni giurisdizionali» sono sostituite dalle parole: «con funzioni consultive o giurisdizionali, oltre alla sezione normativa istituita dall'art. 17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
b) all'articolo 1, dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: «Il Presidente del Consiglio di Stato, con proprio provvedimento, all'inizio di ogni anno, sentito il Consiglio di Presidenza, individua le sezioni che svolgono funzioni giurisdizionali e consultive, determina le rispettive materie di competenza e la composizione, nonche' la composizione della Adunanza Plenaria ai sensi dell'art. 5, primo comma.»;
c) all'articolo 5, primo comma, le parole da «dal consiglio» sino alla parola: «giurisdizionali.» sono sostituite dalle seguenti parole:
«dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di Presidenza.»;
d) all'articolo 5, comma secondo, le parole «in modo da assicurare in ogni caso la presenza di quattro consiglieri per ciascuna sezione giurisdizionale» sono soppresse.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 9 della
legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di
giustizia amministrativa), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«2. A cura della segreteria e' notificato alle parti
costituite, dopo il decorso di cinque anni dalla data di
deposito dei ricorsi, apposito avviso in virtu' del quale
e' fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova
istanza di fissazione dell'udienza con la firma delle parti
entro sei mesi dalla data di notifica dell'avviso medesimo.
I ricorsi per i quali non sia stata presentata nuova
domanda di fissazione vengono, dopo il decorso infruttuoso
del termine assegnato, dichiarati perenti con le modalita'
di cui all'ultimo comma dell'art. 26 della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, introdotto dal comma 1 del presente
articolo.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 della
legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione
in caso di violazione del termine ragionevole del processo
e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile):
«Art. 2 (Diritto all'equa riparazione). - 1. Chi ha
subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto
di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata
ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il
profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui
all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad
una equa riparazione.».
- Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 51
del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per
la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del
Consiglio di Stato):
«Nello stesso decreto di fissazione di udienza il
Presidente puo', ad istanza di parte o d'ufficio,
dichiarare il ricorso urgente.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 27 aprile
1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione
amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario
del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi
regionali), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Composizione). - Il Consiglio di Stato e'
composto dal presidente del Consiglio di Stato, da
presidenti di sezione e da consiglieri di Stato, secondo la
tabella A allegata alla presente legge.
Il Consiglio di Stato si divide in sei sezioni con
funzioni consultive o giurisdizionali, oltre alla sezione
normativa istituita dall'art. 17, comma 28, della legge 15
maggio 1997, n. 127.
Ciascuna sezione consultiva e' composta da due
presidenti, di cui uno titolare, e da almeno nove
consiglieri; ciascuna sezione giurisdizionale e' composta
da due presidenti, di cui uno titolare, e da almeno dodici
consiglieri.
Per le sezioni consultive del Consiglio di Stato le
deliberazioni sono valide se adottate con la presenza di
almeno quattro consiglieri; le sezioni giurisdizionali del
Consiglio di Stato pronunciano con l'intervento di uno dei
presidenti e di quattro consiglieri.
Il Presidente del Consiglio di Stato, con proprio
provvedimento, all'inizio di ogni anno, sentito il
Consiglio di Presidenza, individua le sezioni che svolgono
funzioni giurisdizionali e consultive, determina le
rispettive materie di competenza e la composizione, nonche'
la composizione della Adunanza Plenaria ai sensi dell'art.
5, primo comma.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 della succitata legge
n. 186/1982, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Adunanza plenaria). - L'adunanza plenaria e'
presieduta dal presidente del Consiglio di Stato ed e'
composta da dodici magistrati del Consiglio di Stato scelti
dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio
di Presidenza.
Con le medesime modalita' sono designati i membri
supplenti.
In caso di assenza e di impedimento, il presidente del
Consiglio di Stato e' sostituito dal presidente di sezione
giurisdizionale piu' anziano nella qualifica; gli altri
componenti dell'adunanza plenaria, in caso di assenza o di
impedimento, sono sostituiti dal magistrato piu' anziano
nella qualifica della rispettiva sezione.».



 
Art. 55.
Accelerazione del contenzioso tributario
1. Relativamente ai soli processi pendenti, su ricorso degli uffici dell'Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di entrata in vigore dell'art. 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i quali non e' stata ancora fissata l'udienza di trattazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, i predetti uffici depositano presso la competente segreteria, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita dichiarazione di persistenza del loro interesse alla definizione del giudizio. In assenza di tale dichiarazione i relativi processi si estinguono di diritto e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha sopportate.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si fa luogo alla nomina di nuovi giudici della Commissione tributaria centrale e le sezioni della stessa, ove occorrente, sono integrate esclusivamente con i componenti delle commissioni tributarie regionali presso le quali le predette sezioni hanno sede.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente del comma 351 dell'art. 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)»:
«351. Allo scopo di ridurre le spese a carico del
bilancio dello Stato e di giungere ad una rapida
definizione delle controversie pendenti presso la
Commissione tributaria centrale, a decorrere dal 1° maggio
2008, il numero delle sezioni della predetta Commissione e'
ridotto a 21; le predette sezioni hanno sede presso
ciascuna commissione tributaria regionale avente sede nel
capoluogo di ogni regione e presso le commissioni
tributarie di secondo grado di Trento e di Bolzano. A tali
sezioni sono applicati come componenti, su domanda da
presentare al Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria entro il 31 gennaio 2008, i presidenti di
sezione, i vice presidenti di sezione e i componenti delle
commissioni tributarie regionali istituite nelle stesse
sedi. In difetto di domande, il Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria provvede d'ufficio entro il 31
marzo 2008. Qualora un componente della Commissione
tributaria centrale sia assegnato ad una delle sezioni di
cui al primo periodo, ne assume la presidenza. Le funzioni
di segreteria sono svolte dal personale di segreteria delle
commissioni tributarie regionali e delle commissioni di
secondo grado di Trento e di Bolzano. I presidenti di
sezione ed i componenti della Commissione tributaria
centrale, nonche' il personale di segreteria, sono
assegnati, anche in soprannumero rispetto a quanto previsto
dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 636, su domanda da presentare,
rispettivamente, al Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria ed al Dipartimento per le politiche fiscali
entro il 31 gennaio 2008, a una delle sezioni di cui al
primo periodo. Ai presidenti di sezione, ai componenti e al
personale di segreteria della Commissione tributaria
centrale trasferiti di sede ai sensi del periodo precedente
non spetta il trattamento di missione.».



 
Art. 56.
Disposizioni transitorie
1. Gli articoli 181 e 429 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto-legge, si applicano ai giudizi instaurati (( dalla data della sua entrata in vigore )).



Riferimenti normativi:
- Per i testi vigenti degli articoli 181 e 429 del
codice di procedura civile, come modificati dalla presente
legge, vedasi i riferimenti normativo agli articoli 50 e
53.



 
Art. 57.
Servizi di cabotaggio
1. Le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relative ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno di una regione sono esercitati dalla regione interessata. Per le regioni a statuto speciale il conferimento delle funzioni e dei compiti avviene nel rispetto degli statuti speciali. La gestione dei servizi di cabotaggio e' regolata da contratti di servizio secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del decreto legislativo (( 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni )) , in quanto applicabili al settore.
2. Le risorse attualmente previste nel bilancio dello Stato per il finanziamento dei contratti di servizio pubblico di cabotaggio marittimo sono altresi' destinate alla compartecipazione dello Stato alla spesa sostenuta dalle regioni per l'erogazione di tali servizi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la (( Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano )) , e' disposta, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente (( pro tempore )) , la ripartizione di tali risorse. Al fine di assicurare la congruita' e l'efficienza della spesa statale, le regioni, per accedere al contributo, stipulano i contratti e determinano oneri di servizio pubblico e dinamiche tariffarie sulla base di criteri comuni stabiliti dal CIPE, sentita la (( Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano )).
3. Su richiesta delle regioni interessate, da effettuarsi entro centoventi giorni (( dalla data di entrata in vigore del presente decreto )) , l'intera partecipazione detenuta dalla Societa' Tirrenia di Navigazione S.p.A. nelle societa' Caremar - Campania Regionale Marittima S.p.A., Saremar - Sardegna Regionale Marittima S.p.A., Toremar - Toscana Regionale Marittima S.p.A., Siremar - Sicilia Regionale Marittima S.p.A. e' trasferita, a titolo gratuito, rispettivamente alle regioni Campania, Sardegna, Toscana, Sicilia. Entro il medesimo termine, la regione Puglia e la regione Lazio possono richiedere il trasferimento gratuito, a societa' da loro interamente partecipate, del complesso dei beni, delle attivita' e delle risorse umane utilizzate rispettivamente dalla Tirrenia di Navigazione S.p.A. e dalla Caremar S.p.A. per l'esercizio dei collegamenti con le Isole Tremiti e con l'arcipelago Pontino.
4. In deroga agli articoli 10, 17 e 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997 e sussistendo comprovate esigenze economiche sociali, ambientali, anche al fine di assicurare il rispetto del principio della continuita' territoriale e la domanda di mobilita' dei cittadini, le regioni possono affidare l'esercizio di servizi di cabotaggio a societa' di capitale da esse interamente partecipate secondo le modalita' stabilite dal diritto comunitario.
5. All'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il secondo periodo e' soppresso.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 17 e 19 del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento
alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in
materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e successive
modificazioni:
«Art. 17 (Obblighi di servizio pubblico). - 1. Le
regioni, le province e i comuni, allo scopo di assicurare
la mobilita' degli utenti, definiscono, ai sensi dell'art.
2 del regolamento 1191/69/CEE, modificato dal regolamento
1893/91/CEE, obblighi di servizio pubblico, prevedendo nei
contratti di servizio di cui all'art. 19, le corrispondenti
compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi
stessi, tenendo conto, ai sensi della citata disposizione
comunitaria, dei proventi derivanti dalle tariffe e di
quelli derivanti anche dalla eventuale gestione di servizi
complementari alla mobilita'.».
«Art. 19 (Contratti di servizio). - 1. I contratti di
servizio assicurano la completa corrispondenza fra oneri
per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi
tariffari e sono stipulati prima dell'inizio del loro
periodo di validita'. Per i servizi ferroviari i contratti
di servizio sono stipulati sette mesi prima dell'inizio del
loro periodo di validita', al fine di consentire la
definizione degli orari nazionali.
2. I contratti di servizio per i quali non e'
assicurata, al momento della loro stipula, la
corrispondenza tra gli importi di cui alla lettera e) del
comma 3 e le risorse effettivamente disponibili sono nulli.
3. I contratti di servizio, nel rispetto anche delle
disposizioni dell'art. 14, comma 2, del regolamento n.
1191/69/CEE, cosi' come modificato dall'art. 1 del
regolamento 1893/91/CEE, nonche' nel rispetto dei principi
sull'erogazione dei servizi pubblici cosi' come fissati
dalla carta dei servizi del settore trasporti, definiscono:
a) il periodo di validita';
b) le caratteristiche dei servizi offerti ed il
programma di esercizio;
c) gli standard qualitativi minimi del servizio, in
termini di eta', manutenzione, confortevolezza e pulizia
dei veicoli, e di regolarita' delle corse;
d) la struttura tariffaria adottata;
e) l'importo eventualmente dovuto dall'ente pubblico
all'azienda di trasporto per le prestazioni oggetto del
contratto e le modalita' di pagamento, nonche' eventuali
adeguamenti conseguenti a mutamenti della struttura
tariffaria;
f) le modalita' di modificazione del contratto
successivamente alla conclusione;
g) le garanzie che devono essere prestate
dall'azienda di trasporto;
h) le sanzioni in caso di mancata osservanza del
contratto;
i) la ridefinizione dei rapporti, con riferimento ai
lavoratori dipendenti e al capitale investito, dal soggetto
esercente il servizio di trasporto pubblico, in caso di
forti discontinuita' nella quantita' di servizi richiesti
nel periodo di validita' del contratto di servizio;
l) l'obbligo dell'applicazione, per le singole
tipologie del comparto dei trasporti, dei rispettivi
contratti collettivi di lavoro, cosi' come sottoscritti
dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente
rappresentative e dalle associazioni datoriali di
categoria.
4. Gli importi di cui al comma 3, lettera e) , possono
essere soggetti a revisione annuale con modalita'
determinate nel contratto stesso allo scopo di incentivare
miglioramenti di efficienza. I suddetti importi possono
essere incrementati in misura non maggiore del tasso
programmato di inflazione, salvo l'eventuale recupero delle
differenze in caso di rilevante scostamento dal tasso
effettivo di inflazione, a parita' di offerta di trasporto.
5. I contratti di servizio pubblico devono rispettare
gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il
regolamento (CEE) n. 1893/1991, avere caratteristiche di
certezza finanziaria e copertura di bilancio e prevedere un
progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico
e costi operativi, rapporto che, al netto dei costi di
infrastruttura, dovra' essere pari almeno allo 0,35 a
partire dal 1° gennaio 2000. Trovano applicazione ai
trasporti regionali e locali, a tale fine, le norme della
direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991.
6. I contratti di servizio in vigore alla data di
entrata in vigore del presente decreto sono adeguati, per
le parti eventualmente in contrasto con il presente
decreto, in occasione della prima revisione annuale.»
- Si riporta il testo degli articoli 10 e 18 del
succitato decreto legislativo n. 422/1997:
«Art. 10 (Servizi marittimi e aerei). - 1. Sono
delegati alle regioni le funzioni e i compiti
amministrativi in materia di servizi marittimi e aerei di
interesse regionale.
2. La gestione dei servizi di cui al comma 1 e'
affidata con le modalita' di cui agli articoli 17 e 18, in
quanto applicabili al settore. Detti trasporti sono
organizzati e regolati da contratti di servizio, secondo
quanto previsto dai citati articoli 17 e 18 e nel rispetto
dei principi di economicita' ed efficienza.
3. All'attuazione della delega si provvede a norma
dell'art. 12.».
«Art. 18 (Organizzazione dei servizi di trasporto
pubblico regionale e locale). - 1. L'esercizio dei servizi
di trasporto pubblico regionale e locale, con qualsiasi
modalita' effettuati e in qualsiasi forma affidati, e'
regolato, a norma dell'art. 19, mediante contratti di
servizio di durata non superiore a nove anni. L'esercizio
deve rispondere a principi di economicita' ed efficienza,
da conseguirsi anche attraverso l'integrazione modale dei
servizi pubblici di trasporto. I servizi in economia sono
disciplinati con regolamento dei competenti enti locali.
2. Allo scopo di incentivare il superamento degli
assetti monopolistici e di introdurre regole di
concorrenzialita' nella gestione dei servizi di trasporto
regionale e locale, per l'affidamento dei servizi le
regioni e gli enti locali si attengono ai principi
dell'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481,
garantendo in particolare:
a) il ricorso alle procedure concorsuali per la
scelta del gestore del servizio sulla base degli elementi
del contratto di servizio di cui all'art. 19 e in
conformita' alla normativa comunitaria e nazionale sugli
appalti pubblici di servizio. Alle gare possono partecipare
i soggetti in possesso dei requisiti di idoneita' morale,
finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della
normativa vigente, per il conseguimento della prescritta
abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada,
con esclusione, terminato il periodo transitorio previsto
dal presente decreto o dalle singole leggi regionali, delle
societa' che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi in
affidamento diretto o a seguito di procedure non ad
evidenza pubblica, e delle societa' dalle stesse
controllate o ad esse collegate, delle loro controllanti e
delle societa' di gestione delle reti, degli impianti e
delle altre dotazioni patrimoniali. [Tale esclusione non
opera limitatamente alle gare che hanno ad oggetto i
servizi gia' espletati dai soggetti stessi]. La gara e'
aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche
e di prestazione del servizio, nonche' dei piani di
sviluppo e potenziamento delle reti e degli impianti, oltre
che della fissazione di un coefficiente minimo di
utilizzazione per la istituzione o il mantenimento delle
singole linee esercite. Il bando di gara deve garantire che
la disponibilita' a qualunque titolo delle reti, degli
impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziale
per l'effettuazione del servizio non costituisca, in alcun
modo, elemento discriminante per la valutazione delle
offerte dei concorrenti. Il bando di gara deve altresi'
assicurare che i beni di cui al periodo precedente siano,
indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la
disponibilita', messi a disposizione del gestore risultato
aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica;
b) - c) (soppresse);
d) l'esclusione, in caso di mancato rinnovo del
contratto alla scadenza o di decadenza dal contratto
medesimo, di indennizzo al gestore che cessa dal servizio;
e) l'indicazione delle modalita' di trasferimento, in
caso di cessazione dell'esercizio, dal precedente gestore
all'impresa subentrante dei beni essenziali per
l'effettuazione del servizio e del personale dipendente con
riferimento a quanto disposto all'art. 26 del regio decreto
8 gennaio 1931, n. 148;
f) l'applicazione della disposizione dell'art. 1,
comma 5, del regolamento 1893/91/CEE alle societa' di
gestione dei servizi di trasporto pubblico locale che,
oltre a questi ultimi servizi, svolgono anche altre
attivita';
g) la determinazione delle tariffe del servizio in
analogia, ove possibile, a quanto previsto dall'art. 2
della legge 14 novembre 1995, n. 481.
3. Le regioni e gli enti locali, nelle rispettive
competenze, incentivano il riassetto organizzativo e
attuano, entro e non oltre il 31 dicembre 2000, la
trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi, anche
con le procedure di cui all'art. 17, commi 51 e seguenti,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in societa' di
capitali, ovvero in cooperative a responsabilita' limitata,
anche tra i dipendenti, o l'eventuale frazionamento
societario derivante da esigenze funzionali o di gestione.
Di tali societa', l'ente titolare del servizio puo' restare
socio unico per un periodo non superiore a due anni. Ove la
trasformazione di cui al presente comma non avvenga entro
il termine indicato, provvede il sindaco o il presidente
della provincia nei successivi tre mesi. In caso di
ulteriore inerzia, la regione procede all'affidamento
immediato del relativo servizio mediante le procedure
concorsuali di cui al comma 2, lettera a) .
3-bis Le regioni prevedono un periodo transitorio, da
concludersi comunque entro il 31 dicembre 2007, nel corso
del quale vi e' la facolta' di mantenere tutti gli
affidamenti agli attuali concessionari ed alle societa'
derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 3, ma con
l'obbligo di affidamento di quote di servizio o di servizi
speciali mediante procedure concorsuali, previa revisione
dei contratti di servizio in essere se necessaria; le
regioni procedono altresi' all'affidamento della gestione
dei relativi servizi alle societa' costituite allo scopo
dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto
previsto dalle norme in materia di programmazione e di
contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il
periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati
esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al
comma 2, lettera a) .
3-ter Ferme restando le procedure di gara ad evidenza
pubblica gia' avviate o concluse, le regioni possono
disporre una eventuale proroga dell'affidamento, fino a un
massimo di due anni, in favore di soggetti che, entro il
termine del periodo transitorio di cui al comma 3-bis
soddisfino una delle seguenti condizioni:
a) per le aziende partecipate da regioni o enti
locali, sia avvenuta la cessione, mediante procedure ad
evidenza pubblica, di una quota di almeno il 20 per cento
del capitale sociale ovvero di una quota di almeno il 20
per cento dei servizi eserciti a societa' di capitali,
anche consortili, nonche' a cooperative e consorzi, purche'
non partecipate da regioni o da enti locali;
b) si sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario
mediante fusione di almeno due societa' affidatarie di
servizio di trasporto pubblico locale nel territorio
nazionale ovvero alla costituzione di una societa'
consortile, con predisposizione di un piano industriale
unitario, di cui siano soci almeno due societa' affidatarie
di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio
nazionale. Le societa' interessate dalle operazioni di
fusione o costituzione di societa' consortile devono
operare all'interno della medesima regione ovvero in bacini
di traffico uniti da contiguita' territoriale in modo tale
che tale nuovo soggetto unitario risulti affidatario di un
maggiore livello di servizi di trasporto pubblico locale,
secondo parametri di congruita' definiti dalle regioni.
3-quater Durante i periodi di cui ai commi 3-bis e
3-ter i servizi di trasporto pubblico regionale e locale
possono continuare ad essere prestati dagli attuali
esercenti, comunque denominati. A tali soggetti gli enti
locali affidanti possono integrare il contratto di servizio
pubblico gia' in essere ai sensi dell'art. 19 in modo da
assicurare l'equilibrio economico e attraverso il sistema
delle compensazioni economiche di cui al regolamento (CEE)
n. 1191/69 del 26 giugno 1969 del Consiglio, e successive
modificazioni, ai sensi e per gli effetti di quanto
stabilito all'art. 17. Nei medesimi periodi, gli affidatari
dei servizi, sulla base degli indirizzi degli enti
affidanti, provvedono, in particolare:
a) al miglioramento delle condizioni di sicurezza,
economicita' ed efficacia dei servizi offerti nonche' della
qualita' dell'informazione resa all'utenza e
dell'accessibilita' ai servizi in termini di frequenza,
velocita' commerciale, puntualita' ed affidabilita';
b) al miglioramento del servizio sul piano della
sostenibilita' ambientale;
c) alla razionalizzazione dell'offerta dei servizi di
trasporto, attraverso integrazione modale in ottemperanza a
quanto previsto al comma 3-quinquies.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e
3-quater si applicano anche ai servizi automobilistici di
competenza regionale. Nello stesso periodo di cui ai citati
commi, le regioni e gli enti locali promuovono la
razionalizzazione delle reti anche attraverso
l'integrazione dei servizi su gomma e su ferro individuando
sistemi di tariffazione unificata volti ad integrare le
diverse modalita' di trasporto.
3-sexies. I soggetti titolari dell'affidamento dei
servizi ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c) , del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, come modificato dall'art. 14, comma 1, lettera d) ,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
provvedono ad affidare, con procedure ad evidenza pubblica,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, una quota di almeno il 20 per cento
dei servizi eserciti a soggetti privati o a societa',
purche' non partecipate dalle medesime regioni o dagli
stessi enti locali affidatari dei servizi.
3-septies. Le societa' che fruiscono della ulteriore
proroga di cui ai commi 3-bis e 3-ter per tutta la durata
della proroga stessa non possono partecipare a procedure ad
evidenza pubblica attivate sul resto del territorio
nazionale per l'affidamento di servizi.».
- Si riporta il testo del comma 192 dell'art. 2 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica.», cosi' come
modificato dalla presente legge:
«192. Sono abrogate le disposizioni legislative che
fanno obbligo all'Istituto per la ricostruzione industriale
(I.R.I. S.p.A.) di detenere direttamente o indirettamente
partecipazioni di maggioranza in societa' esercenti servizi
di trasporto aereo ed al medesimo Istituto ed alla Societa'
finanziaria marittima (FINMARE S.p.A.) di detenere
direttamente o indirettamente partecipazioni di maggioranza
in societa' esercenti servizi marittimi nazionali ed
internazionali e relative societa' che svolgono servizi di
supporto. Alle partecipazioni azionarie dello Stato e di
enti pubblici anche territoriali ed economici in imprese
assicurative si applica il divieto di cui all'art. 3, comma
2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.».



 
Art. 58.
Ricognizione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali
1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, (( redigendo apposito elenco )) , sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene cosi' redatto il (( piano delle alienazioni e valorizzazioni )) immobiliari allegato al bilancio di previsione.
2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del (( piano delle alienazioni e valorizzazioni )) costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformita' agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni. (( La verifica di conformita' e' comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente )).
3. (( Gli elenchi di cui al comma 1 )) , da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprieta', in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.
4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.
5. Contro l'iscrizione del bene (( negli elenchi di cui al comma 1 )) , e' ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.
6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi (( negli elenchi di cui al comma 1 )). In tal caso, la procedura prevista al comma 2 (( dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 )) si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 (( dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 )) sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.
7. I soggetti (( di cui al comma 1 )) possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi.
8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti (( negli elenchi di cui al comma 1 )) possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonche' alle dismissioni degli immobili inclusi (( negli elenchi di cui al comma 1 )) , si applicano le disposizione dei commi 18 e 19 dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 2643 e 2644 del
codice civile:
«Art. 2643 (Atti soggetti a trascrizione). - Si devono
rendere pubblici col mezzo della trascrizione:
1) i contratti che trasferiscono la proprieta' di
beni immobili;
2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o
modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il
diritto di superficie i diritti del concedente e
dell'enfiteuta;
3) i contratti che costituiscono la comunione dei
diritti menzionati nei numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano
servitu' prediali, il diritto di uso sopra beni immobili,
il diritto di abitazione;
5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti
menzionati nei numeri;
6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione
forzata si trasferiscono la proprieta' di beni immobili o
altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di
vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili
dalle ipoteche a favore del terzo;
7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo
enfiteutico;
8) i contratti di locazione di beni immobili che
hanno durata superiore a nove anni;
9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione
o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un
termine maggiore di tre anni;
10) i contratti di societa' e di associazione con i
quali si conferisce il godimento di beni immobili o di
altri diritti reali immobiliari, quando la durata della
societa' o dell'associazione eccede i nove anni o e'
indeterminata;
11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno
l'effetto indicato dal numero;
12) i contratti di anticresi;
13) le transazioni che hanno per oggetto controversie
sui diritti menzionati nei numeri precedenti;
14) le sentenze che operano la costituzione, il
trasferimento o la modificazione di uno dei diritti
menzionati nei numeri precedenti.».
«Art. 2644 (Effetti della trascrizione). - Gli atti
enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto
riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato
diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o
iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti
medesimi.
Seguita la trascrizione, non puo' avere effetto contro
colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di
diritti acquistati verso il suo autore, quantunque
l'acquisto risalga a data.».
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia
di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di
investimento immobiliare):
«Art. 3-bis (Valorizzazione e utilizzazione a fini
economici dei beni immobili tramite concessione o
locazione). - 1. I beni immobili di proprieta' dello Stato
individuati ai sensi dell'art. 1 possono essere concessi o
locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non
superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione
e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di
recupero, restauro, ristrutturazione anche con
l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo
svolgimento di attivita' economiche o attivita' di servizio
per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute
nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo'
convocare una o piu' conferenze di servizi o promuovere
accordi di programma per sottoporre all'approvazione
iniziative per la valorizzazione degli immobili di cui al
presente articolo.
3. Agli enti territoriali interessati dal procedimento
di cui al comma 2 e' riconosciuta una somma non inferiore
al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del
contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'art. 16 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni, per l'esecuzione delle opere necessarie alla
riqualificazione e riconversione. Tale importo e'
corrisposto dal concessionario all'atto del rilascio o
dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio.
4. Le concessioni e le locazioni di cui al presente
articolo sono assegnate con procedure ad evidenza pubblica,
per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento
dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e
comunque non eccedente i cinquanta anni.
5. I criteri di assegnazione e le condizioni delle
concessioni o delle locazioni di cui al presente articolo
sono contenuti nei bandi predisposti dall'Agenzia del
demanio, prevedendo, in particolare, nel caso di revoca
della concessione o di recesso dal contratto di locazione
il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo valutato
sulla base del piano economico-finanziario.
6. Per il perseguimento delle finalita' di
valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni di
cui al presente articolo, i beni medesimi possono essere
affidati a terzi ai sensi dell'art. 143 del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in
quanto compatibile.».
- Si riporta il testo dei commi 18 e 19 dell'art. 3 del
gia' citato decreto-legge n. 351/2001:
«18. Lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati
dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' dei
beni e alla regolarita' urbanistica-edilizia e fiscale.
Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Con i
decreti di cui al comma 1 puo' essere disposta in favore
delle societa' beneficiarie del trasferimento la garanzia
di un valore minimo dei beni ad esse trasferiti e dei
canoni di affitto o locazione.».
«19. Per la rivendita dei beni immobili ad esse
trasferiti, le societa' sono esonerate dalla garanzia per
vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi
alla proprieta' dei beni e alla regolarita'
urbanistica-edilizia e fiscale. La garanzia per vizi e per
evizione e' a carico dello Stato ovvero dell'ente pubblico
proprietario del bene prima del trasferimento a favore
delle societa'. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma
59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano alle
rivendite da parte delle societa' di tutti i beni immobili
trasferiti ai sensi del comma 1. Gli onorari notarili
relativi alla vendita dei beni immobiliari di cui al
presente articolo sono ridotti alla meta'. La stessa
riduzione si applica agli onorari notarili per la
stipulazione di mutui collegati agli atti di vendita
medesimi, anche fuori dalle ipotesi disciplinate dal testo
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385. In caso di cessione agli affittuari o ai conduttori
detti onorari sono ridotti al 25 per cento. I notai, in
occasione degli atti di rivendita, provvederanno a curare
le formalita' di trascrizione, di intavolazione e di
voltura catastale relative ai provvedimenti e agli atti
previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 1 e dai commi 1 e 1-bis
del presente articolo se le stesse non siano state gia'
eseguite.».



 
Art. 59.
Finmeccanica S.p.A.
1. In caso di delibera di aumenti di capitale nel corso del corrente esercizio, da parte della societa' Finmeccanica S.p.A., finalizzati ad iniziative strategiche di sviluppo, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a sottoscrivere azioni di nuova emissione della stessa societa' per un importo massimo di 250 milioni di euro, attraverso l'esercizio di una quota dei diritti di opzione spettanti allo Stato, mediante utilizzo delle risorse derivanti, almeno per pari importo, dalla distribuzione di riserve disponibili da parte di societa' controllate dallo Stato e che vengono versate su apposita contabilita' speciale per le finalita' del presente articolo. (( In ogni caso, la quota percentuale del capitale sociale detenuta dallo Stato non puo' risultare inferiore al 30 per cento )).
 
Art. 60.
Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica
1. Per il triennio 2009-2011 le dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, sono ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. 1, con separata indicazione della componente relativa a competenze predeterminate per legge.
2. Dalle riduzioni di cui al comma 1 sono escluse le dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali (( aventi natura obbligatoria )) ; del fondo ordinario delle universita'; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonche' quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali.
(( 3. Fermo quanto previsto in materia di flessibilita' con la legge annuale di bilancio, in via sperimentale, limitatamente al prossimo esercizio finanziario, nella legge di bilancio, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e dell'obiettivo di pervenire ad un consolidamento per missioni e per programmi di ciascuno stato di previsione, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualita' e a pagamento differito. Le rimodulazioni tra spese di funzionamento e spese per interventi sono consentite nel limite del 10 per cento delle risorse stanziate per gli interventi stessi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte le autorizzazioni legislative e i relativi importi da utilizzare per ciascun programma )).
(( 4. Ciascun Ministro prospetta le ragioni della riconfi-gurazione delle autorizzazioni di spesa di propria competenza nonche' i criteri per il miglioramento dell'economicita' ed efficienza e per la individuazione di indicatori di risultato relativamente alla gestione di ciascun programma nelle relazioni al Parlamento di cui al comma 68 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al citato comma 68 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 e' differito, per l'anno 2008, al 30 settembre 2008. ))
(( 5. Le rimodulazioni di spesa tra i programmi di ciascun Ministero di cui al comma 3 possono essere proposte nel disegno di legge di assestamento e negli altri provvedimenti di cui all'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. In tal caso, dopo la presentazione al Parlamento dei relativi disegni di legge, le rimodulazioni possono essere comunque attuate, limitatamente all'esercizio finanziario 2009, in via provvisoria ed in misura tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalita' definite dalle relative norme sostanziali e comunque non superiore al 10 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziate dalla medesime leggi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro competente. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro dieci giorni. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 4-quinquies, della citata legge n. 468 del 1978, e 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, nel caso si tratti di dotazioni finanziarie direttamente determinate da disposizioni di legge, i pareri espressi dalle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario sono vincolanti. I decreti di cui al secondo periodo perdono efficacia fin dall'inizio qualora il parlamento non approvi la corrispondente variazione in sede di esame del disegno di legge di assestamento o degli altri provvedimenti di cui all'articolo 17 della legge n. 468 del 1978. Le rimodulazioni proposte con il disegno di legge di assestamento o con gli altri provvedimenti adottabili ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 468 del 1978 o con i decreti ministeriali si riferiscono esclusivamente all'esercizio in corso )).
(( 6. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e' abrogato. ))
(( 7. Ai fini di assicurare il rispetto effettivo dei parametri imposti in sede internazionale e del patto di stabilita' e crescita, nel definire la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, qualora siano prevedibili specifici e rilevanti effetti sugli andamenti tendenziali del fabbisogno del settore pubblico e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce i relativi elementi di valutazione nella relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, con specifico riferimento agli effetti che le innovazioni hanno sugli andamenti tendenziali, o con apposita nota scritta negli altri casi. Entro il 31 gennaio 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, ai fini dell'adozione di atti di indirizzo da parte delle competenti Commissioni parlamentari, una relazione contenente informazioni sulle metodologie per la valutazione degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni in ciascun settore di spesa )).
8. Il fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, e' integrato di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa. (( L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminata ai sensi del presente comma, e' ridotta dell'importo di 6 milioni di euro per l'anno 2008, di 12 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010 )).
(( 8-bis. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2008, da utilizzare per far fronte alle esigenze prioritarie del Ministero stesso )).
(( 8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2008, della dotazione del fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 )).
(( 8-quater. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
« 5-bis. Al fine del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la situazione analitica dei crediti e dei debiti derivanti dalle operazioni poste in essere dai Commissari delegati, a qualsiasi titolo, anche in sostituzione di altri soggetti, deve essere rendicontata annualmente, nonche' al termine della gestione, e trasmessa entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT per la valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica la sanzione prevista dall'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ))
».
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. Per l'anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 507 e 508, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e la quota resa indisponibile per detto anno, ai sensi del citato comma 507, e' portata in riduzione delle relative dotazioni di bilancio.
11. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, (( relativa )) all'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e' ridotta di 170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009.
12. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 896, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di 183 milioni di euro per l'anno 2009.
13. All'articolo 1, comma 21, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole «a singoli capitoli,» sono sostituite dalle seguenti: «ai singoli programmi».
14. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 21 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai fini del controllo e monitoraggio della spesa pubblica, la mancata segnalazione da parte del funzionario responsabile dell'andamento della stessa in maniera tale da rischiare di non garantire il rispetto delle originarie previsioni di spesa costituisce evento valutabile ai fini della responsabilita' disciplinare. Ai fini della responsabilita' contabile, il funzionario responsabile risponde del danno derivante dal mancato rispetto dei limiti della spesa originariamente previsti, anche a causa della mancata tempestiva adozione dei provvedimenti necessari ad evitare efficacemente tale esito, nonche' (( delle misure )) occorrenti per ricondurre la spesa entro i predetti limiti.
15. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, le amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della sicurezza e del soccorso, possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unita' previsionale di base, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonche' per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, annualita' relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione del divieto di cui al presente comma rileva agli effetti della responsabilita' contabile.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 68 dell'art. 3 della
gia' citata legge n. 244/2007:
«68. Entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro
trasmette alle Camere, per l'esame da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una
relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia
nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di
rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione
amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai
programmi in cui si articola il bilancio dello Stato. Le
relazioni, predisposte sulla base di un'istruttoria svolta
dai servizi per il controllo interno, segnalano in
particolare, con riferimento all'anno precedente e al primo
quadrimestre dell'anno in corso:
a) lo stato di attuazione delle direttive di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
con riguardo sia ai risultati conseguiti
dall'amministrazione nel perseguimento delle priorita'
politiche individuate dal Ministro, sia al grado di
realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in
relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori
stabiliti, in conformita' con la documentazione di
bilancio, anche alla luce delle attivita' di controllo
interno, nonche' le linee di intervento individuate e
perseguite al fine di migliorare l'efficienza, la
produttivita' e l'economicita' delle strutture
amministrative e i casi di maggior successo registrati;
b) gli adeguamenti normativi e amministrativi
ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla
soppressione o all'accorpamento delle strutture svolgenti
funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute
obsolete;
c) le misure ritenute necessarie ai fini
dell'adeguamento e della progressiva razionalizzazione
delle strutture e delle funzioni amministrative nonche'
della base normativa in relazione alla nuova struttura del
bilancio per missioni e per programmi.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 5 agosto
1978, n. 468, recante «Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233:
«Art. 17 (Assestamento e variazioni di bilancio). -
Entro il mese di giugno di ciascun anno il Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica, presenta al Parlamento un
apposito disegno di legge, ai fini dell'assestamento degli
stanziamenti di bilancio, anche sulla scorta della
consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede
di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre
precedente.
Ulteriori variazioni delle dotazioni di competenza e di
cassa possono essere presentate al Parlamento entro e non
oltre il termine del 31 ottobre.
[Le riassegnazioni ai capitoli di spesa di cui all'art.
5, ultimo comma, della presente legge sono disposte con
decreto del Ministro del tesoro da registrarsi alla Corte
dei conti e riguardano le somme versate all'entrata entro
il 31 ottobre di ciascun anno finanziario. Le somme versate
dopo tale data e comunque entro la chiusura dell'esercizio
sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ai
corrispondenti capitoli di spesa dell'anno successivo].
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere alle
variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei
provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla
presentazione del bilancio di previsione, indicando, per
ciascun capitolo di spesa, sia le dotazioni di competenza
che quelle di cassa.
Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato ad
integrare, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei
conti, le dotazioni di cassa in correlazione al trasporto
all'esercizio successivo di titoli di spesa rimasti
insoluti alla chiusura dell'esercizio precedente,
limitatamente a quei capitoli di spesa le cui dotazioni di
cassa non presentino, nelle more dell'assestamento di cui
al precedente primo comma, sufficienti disponibilita' per
il pagamento dei titoli trasportati.».
- Si riporta il testo del comma 4-quinquies dell'art. 2
della gia' citata legge n. 468/1978:
«4-quinquies. In apposito allegato allo stato di
previsione, le unita' previsionali di base sono ripartite
in capitoli, ai fini della gestione e della
rendicontazione. I capitoli sono determinati in relazione
al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo il contenuto
economico e funzionale per la spesa. La ripartizione e'
effettuata con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con
le amministrazioni interessate. Su proposta del dirigente
responsabile, con decreti del Ministro competente, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministro
del tesoro e alle commissioni parlamentari competenti,
possono essere effettuate variazioni compensative tra
capitoli della medesima unita' previsionale, fatta
eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura
obbligatoria, per le spese in annualita' e a pagamento
differito e per quelle direttamente regolate con legge. Al
fine di favorire una maggiore flessibilita' nell'uso delle
risorse destinate agli investimenti e di consentire la
determinazione delle dotazioni di cassa e di competenza in
misura tale da limitare la formazione di residui di
stanziamento, possono essere effettuate variazioni
compensative, nell'ambito della stessa unita' previsionale
di base, di conto capitale, anche tra stanziamenti disposti
da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che
finanzino o rifinanzino lo stesso intervento. Sono escluse
le variazioni compensative fra le unita' di spesa oggetto
della deliberazione parlamentare. La legge di assestamento
del bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti
legislativi di variazione possono autorizzare compensazioni
tra le diverse unita' revisionali.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 3 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione
delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato,
riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione
del rendiconto generale dello Stato):
«5. Variazioni compensative possono essere disposte, su
proposta del dirigente generale responsabile, con decreti
del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della
medesima unita' previsionale di base. I decreti di
variazione sono comunicati, anche con evidenze
informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per il tramite della competente
ragioneria, nonche' alle commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 27
maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare
il potere di acquisto delle famiglie), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Copertura finanziaria). - 1. Le autorizzazioni
di spesa di cui all'elenco n. 1, allegato al presente
decreto, sono ridotte per gli importi ivi individuati.
2. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle
dotazioni di spesa previste dal comma 1, pari a 1.010,5
milioni di euro per l'anno 2008, 842,3 milioni di euro per
l'anno 2009, 644,5 milioni di euro per l'anno 2010 e 186,5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, nonche' quelle
derivanti dalle modifiche normative previste dai commi 9,
10 e 11, pari a 656,1 milioni di euro per l'anno 2008,
749,1 milioni di euro per l'anno 2009, 213,1 milioni di
euro per l'anno 2010, 124,5 milioni di euro per l'anno
2011, 131,5 milioni di euro per l'anno 2012, 79,5 milioni
di euro per l'anno 2013 e 75,5 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2014, sono iscritte nel "Fondo per interventi
strutturali di politica economica", di cui all'art. 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.
3. (Abrogato).
4. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2008, 100
milioni di euro per l'anno 2009 e 60 milioni di euro per
l'anno 2010, da utilizzare a reintegro delle dotazioni
finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo e'
disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Gli articoli 22-quater e 47-quinquies del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono
abrogati e sono revocati gli eventuali provvedimenti
attuativi.
6. La somma iscritta nel bilancio dello Stato per
l'anno 2008, nell'ambito della missione "Infrastrutture
pubbliche e logistica", programma "Sistemi stradali e
autostradali", in attuazione dell'art. 1, comma 1155, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, affluisce al fondo di cui
al comma 2 per l'intero importo di 1.363,5 milioni di euro.
A valere sulle predette risorse una quota pari a 611
milioni di euro e' versata nell'anno 2008 su apposita
contabilita' speciale, ai fini del riversamento all'entrata
del bilancio dello Stato nell'anno 2009 per 438 milioni di
euro e nell'anno 2010 per 173 milioni di euro.
7. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1 e 2,
nonche' dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno
2008, a 2.449 milioni di euro che aumentano a 2.664,1
milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di
indebitamento netto, pari a 2.201,5 milioni di euro per
l'anno 2009 e pari a 1.760 milioni di euro per l'anno 2010
e a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si
provvede:
a) quanto a 2.494,1 milioni di euro per l'anno 2008,
a 1.763,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.097,6
milioni di euro per l'anno 2010, a 311 milioni di euro per
l'anno 2011, a 318 milioni di euro per l'anno 2012, a 266
milioni di euro per l'anno 2013 e a 262 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2014, mediante utilizzo delle
disponibilita' del fondo di cui al comma 2, come integrato
ai sensi dei commi 6 e 8;
b) quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2010
mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti
dall'art. 2, comma 6;
c) quanto a 438 milioni di euro per l'anno 2009 e 173
milioni di euro per l'anno 2010, mediante utilizzo delle
maggiori entrate rivenienti dal comma 6;
d) quanto a 985,8 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2010, mediante riduzione lineare del 6,78 per
cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle
autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella (( C
))
della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
e) quanto a 170 milioni di euro per l'anno 2008 e a
452,4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente
utilizzando i seguenti accantonamenti:

=====================================================================
| 2008 | 2010 ===================================================================== Ministero dell'economia e delle finanze | 6.158.000| 17.418.000 --------------------------------------------------------------------- Ministero del lavoro e della previdenza | | sociale | - | 29.000 --------------------------------------------------------------------- Ministero della giustizia | 20.490.000| 36.146.000 --------------------------------------------------------------------- Ministero della pubblica istruzione | 19.250.000| - --------------------------------------------------------------------- Ministero dell'interno | 33.000.000| 64.093.000 --------------------------------------------------------------------- Mnistero delle politiche agricole alimentari | | e forestali | 171.000| - --------------------------------------------------------------------- Ministero per i beni e le attivita' culturali| 4.989.000| 11.809.000 --------------------------------------------------------------------- Ministero della salute | 20.670.000|151.682.000 --------------------------------------------------------------------- Ministero dei trasporti | 800.000| 3.120.000 --------------------------------------------------------------------- Ministero dell'universita' e della ricerca | 4.372.000| 2.958.000 --------------------------------------------------------------------- Ministero della solidarieta' sociale | 60.100.000|165.145.000 --------------------------------------------------------------------- Totale . . . |170.000.000|452.400.000

8. Affluiscono, altresi', al fondo di cui al comma 2 le
risorse finanziarie iscritte nel fondo speciale di conto
capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2008-2010,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2008, relative ai seguenti accantonamenti:

=====================================================================
| 2008 | 2009 | 2010 ===================================================================== Ministero dell'economia e delle | | | finanze |65.000.000|128.100.000|198.000.000 --------------------------------------------------------------------- Ministero affari esteri | 2.300.000| 3.000.000| - --------------------------------------------------------------------- Ministero delle politiche | | | agricole, alimentari e forestali | - | - | 200.000 --------------------------------------------------------------------- Ministero per i beni e le | | | attivita' culturali | 7.700.000| 41.000.000| 41.800.000 --------------------------------------------------------------------- Totale . . . |75.000.000|172.100.000|240.000.000

9. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1, i commi da 325 a 334, sono abrogati;
b) all'art. 2 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 57, le parole da: "che per l'anno 2008"
fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "che per
l'anno 2008 e' integrato di 35 milioni di euro.";
2) al comma 60, lettera a) , le parole: "12,5
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "9 milioni"; e
alla lettera b) , le parole: "5,5 milioni" sono sostituite
dalle seguenti: "4 milioni";
3) al comma 61, le parole: "1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010" sono sostituite
dalle seguenti: "500.000 euro per l'anno 2008";
4) al comma 205, le parole da: "14 milioni" fino
alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "8,8 milioni di
euro per l'anno 2008.";
5) al comma 247, le parole da: "35 milioni" fino
alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "17,5 milioni di
euro per l'anno 2008.";
6) al comma 309, le parole da: "2 milioni" fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "1,9
milioni di euro per l'anno 2008.";
7) al comma 310, le parole da: "2 milioni" fino
alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "100 mila euro
per l'anno 2008.";
8) al comma 401, le parole: "All'onere derivante
dai commi da 396 a 400, pari a complessivi euro 3,5 milioni
per l'anno 2008 e ad euro 100.000 annui a decorrere dal
2009," sono sostituite dalle seguenti: "All'onere derivante
dai commi 396 e da 398 a 400, pari a complessivi euro
100.000 a decorrere dal 2008,";
9) al comma 409, le parole: "A decorrere
dall'esercizio finanziario 2008 e' autorizzata la spesa di
3 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "Per
l'esercizio finanziario 2008 e' autorizzata la spesa di 1,5
milioni di euro";
10) al comma 410, le parole: "3 milioni di euro a
decorrere dall'anno" sono sostituite dalle seguenti: "1,5
milioni di euro per l'anno";
11) il comma 437 e' sostituito dal seguente: "437.
L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 8,
della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al fondo
nazionale per le politiche sociali e' ridotta di 1,25
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e
2010.";
12) il comma 519 e' sostituito dal seguente: "519.
L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1209,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di 25
milioni per l'anno 2008 e di 30 milioni per l'anno 2009.
Per l'anno 2010 le risorse del Fondo per l'occupazione di
cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, sono ridotte di 30 milioni di euro
annui.";
13) il comma 535 e' sostituito dal seguente: "535.
L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 151,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' ridotta di 1,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e
2010.";
14) il secondo periodo del comma 1152-bis dell'art.
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' sostituito dal
seguente: "L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' ridotta
di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e
2009.";
15) il secondo periodo del comma 584 e' soppresso.
10. Al decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 6-ter comma 1, le parole: "20 dicembre
2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2008" e al
comma 2 il primo periodo e' sostituito dai seguenti:
"L'onere derivante dal comma 1 e' valutato in 24,8 milioni
di euro per l'anno 2008. L'autorizzazione di spesa di cui
al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come
determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre
2007, n. 244, e' ridotta di 48,8 milioni di euro per l'anno
2008.";
b) all'art. 40, comma 3-bis la lettera b) e'
soppressa;
c) all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 4
maggio 2001, n. 207, le parole: "31 dicembre 2008" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2008".
11. All'art. 1, comma 1267, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, le parole: "50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009" sono sostituite dalle
seguenti: "50 milioni di euro per l'anno 2007 e 5,1 milioni
di euro per l'anno 2008".
12. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili
con la rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di
cui all'elenco 1 allegato al presente decreto. Fermo quanto
previsto dai commi 9, 10 e 11, restano comunque ridotte
tutte le autorizzazioni di spesa utilizzate per la
copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni
legislative rideterminate ai sensi del presente articolo.
Gli eventuali provvedimenti attuativi adottati,
incompatibili con il presente articolo, restano privi di
effetti.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'art. 11-ter della gia'
citata leege n. 468/1978:
«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). - 1.
In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori
spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni
intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si
intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative
previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di
salvaguardia per la compensazione degli effetti che
eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria
delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero
minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le
seguenti modalita':
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti
nei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis restando
precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto
capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni
contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi
internazionali;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero
affluite in conti correnti o in contabilita' speciali
presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale
iscrizione nello stato di previsione della entrata delle
risorse da utilizzare come copertura;
c) (abrogata);
d) mediante modificazioni legislative che comportino
nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la
copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in
conto capitale.
2. I disegni di legge, gli schemi di decreto
legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati
da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica sulla
quantificazione delle entrate e degli oneri recati da
ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture,
con la specificazione, per la spesa corrente e per le
minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa
attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale,
della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli
obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
parlamentari.
3. Le commissioni parlamentari competenti possono
richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per
tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro
esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione
degli oneri da essi recati.
4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del
CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una
relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.
5. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene
un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno
decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate
ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in
materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati
sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni
legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti
appartenenti al settore pubblico allargato la relazione
riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.
6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al
Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture
adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e
sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte
riferisce, inoltre, su richiesta delle commissioni
parlamentari competenti nelle modalita' previste dai
regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le
conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme
di copertura recate dalla legge di delega.
6-bis Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l'anno in corso alla medesima data.
6-ter Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli
uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali
dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui al comma 6-bis Per gli enti ed
organismi pubblici non territoriali gli organi interni di
revisione e di controllo provvedono agli analoghi
adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al
Ministero dell'economia e delle finanze.
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 5 del gia'
citato decreto-legge n. 93 del 2008:
«4. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2008, 100
milioni di euro per l'anno 2009 e 60 milioni di euro per
l'anno 2010, da utilizzare a reintegro delle dotazioni
finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo e'
disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile», cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c) , il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua
delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il
coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli
eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza
conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si
provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare
altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di
pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette
ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei
Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
per il coordinamento della protezione civile, per
l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo, puo' avvalersi di commissari delegati.
Il relativo provvedimento di delega deve indicare il
contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le
modalita' del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere motivate.
5-bis. Al fine del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, la situazione analitica dei crediti e dei debiti
derivanti dalle operazioni poste in essere dai Commissari
delegati, a qualsiasi titolo, anche in sostituzione di
altri soggetti, deve essere rendicontata annualmente,
nonche' al termine della gestione, e trasmessa entro il 31
gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e
all'ISTAT per la valutazione degli effetti sui saldi di
finanza pubblica. Per l'omissione o il ritardo nella
rendicontazione si applica la sanzione prevista dall'art.
337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive
modificazioni.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati
affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma
1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.».
- Si riporta il testo dei commi 507 e 508 dell'art. 1
della gia' citata legge n. 296/2006:
«507. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, e'
accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, con
esclusione degli effetti finanziari derivanti dalla
presente legge, una quota, pari rispettivamente a 4.572
milioni di euro, a 5.031 milioni di euro e a 4.922 milioni
di euro, delle dotazioni delle unita' previsionali di base
iscritte nel bilancio dello Stato, anche con riferimento
alle autorizzazioni di spesa predeterminate
legislativamente, con esclusione del comparto della
radiodiffusione televisiva locale, relative a consumi
intermedi (categoria 2), a trasferimenti correnti ad
amministrazioni pubbliche (categoria 4), con esclusione dei
trasferimenti a favore della protezione civile, del Fondo
ordinario delle universita' statali, degli enti
territoriali, degli enti previdenziali e degli organi
costituzionali, ad altri trasferimenti correnti (categorie
5, 6 e 7), con esclusione dei trasferimenti all'estero
aventi natura obbligatoria, delle pensioni di guerra e
altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di
patronato e di assistenza sociale, nonche' alle confessioni
religiose di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e
successive modificazioni, ad altre uscite correnti
(categoria 12) e alle spese in conto capitale, con
esclusione dei trasferimenti a favore della protezione
civile, di una quota pari al 50 per cento dello
stanziamento del Fondo per le aree sottoutilizzate, dei
limiti di impegno gia' attivati, delle rate di ammortamento
mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle
acquisizioni di attivita' finanziarie. Ai fini degli
accantonamenti complessivi indicati, le dotazioni iscritte
nelle unita' previsionali di base dello stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione sono accantonate e
rese indisponibili, in maniera lineare, per un importo
complessivo di 40 milioni di euro per ciascun anno del
triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare, su proposta dei Ministri
competenti, entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio
2007-2009, possono essere disposte variazioni degli
accantonamenti di cui al primo periodo, anche interessando
diverse unita' previsionali relative alle suddette
categorie con invarianza degli effetti sul fabbisogno e
sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione,
restando preclusa la possibilita' di utilizzo di risorse di
conto capitale per disaccantonare risorse di parte
corrente. Lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento
per l'acquisizione del parere delle commissioni competenti
per le conseguenze di carattere finanziario.
508. Il Ministro competente, di concerto con il
Ministro del-l'economia e delle finanze, puo' comunicare
all'Ufficio centrale del bilancio ulteriori accantonamenti
aggiuntivi delle dotazioni delle unita' previsionali di
parte corrente del proprio stato di previsione, fatta
eccezione per le spese obbligatorie e per quelle
predeterminate legislativamente, da destinare a consuntivo,
per una quota non superiore al 30 per cento, ad appositi
fondi per l'incentivazione, mediante contrattazione
integrativa, del personale dirigente e non dirigente che
abbia contribuito direttamente al conseguimento degli
obiettivi di efficienza e di razionalizzazione dei processi
di spesa.».
- La legge 3 gennaio 1981, n. 7, recante «Stanziamenti
aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via
di sviluppo» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
gennaio 1981, n. 12.
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in
via di sviluppo» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
febbraio 1987, n. 49, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo del comma 896 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296/2006:
«896. Per il finanziamento degli interventi a sostegno
dell'economia nel settore dell'industria nazionale ad
elevato contenuto tecnologico e' istituito un apposito
fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero
della difesa, con una dotazione di 1.700 milioni di euro
per l'anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2008 e
di 1.200 milioni di euro per l'anno 2009, per la
realizzazione di programmi di investimento pluriennale per
esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi
internazionali. Dall'anno 2010, per la dotazione del fondo
si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera (( f)
))
, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Con uno o piu' decreti del Ministro della
difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio
centrale del bilancio, e alla Corte dei conti, sono
individuati, nell'ambito della predetta pianificazione, i
programmi in esecuzione o da avviare con le disponibilita'
del fondo, disponendo delle conseguenti variazioni di
bilancio. Con decreti del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono individuate le modalita' e le procedure di assunzione
di spesa anche a carattere pluriennale per i programmi
derivati da accordi internazionali.».
- Si riporta il testo del comma 21 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2006)», cosi' come modificato
dalla presente legge:
«21. Qualora nel corso dell'esercizio l'Ufficio
centrale del bilancio segnali che l'andamento della spesa,
riferita al complesso dello stato di previsione del
Ministero ovvero ai singoli programmi, sia tale da non
assicurare il rispetto delle originarie previsioni di
spesa, il Ministro dispone con proprio decreto, anche in
via temporanea, la sospensione dell'assunzione di impegni
di spesa o dell'emissione di titoli di pagamento a carico
di uno o piu' capitoli di bilancio, con esclusione dei
capitoli concernenti spese relative agli stipendi, assegni,
pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria,
nonche' spese relative agli interessi, alle poste
correttive e compensative delle entrate, comprese le
regolazioni contabili, ad accordi internazionali, ad
obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle
annualita' relative ai limiti di impegno e alle rate di
ammortamento mutui. Analoga sospensione e' disposta su
segnalazione del servizio di controllo interno quando, con
riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi
assegnati ed al grado di realizzazione dei programmi da
attuare, la prosecuzione dell'attivita' non risponda a
criteri di efficienza e di efficacia. Il decreto del
Ministro e' comunicato, anche con evidenze informatiche, al
Presidente del Consiglio dei Ministri che ne da'
comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze,
per il tramite del rispettivo Ufficio centrale del
bilancio, nonche' alle commissioni parlamentari competenti
ed alla Corte dei conti. Le disponibilita' dei capitoli
interessati dal decreto di sospensione possono essere
oggetto di variazioni compensative a favore di altri
capitoli del medesimo stato di previsione della spesa.».



 
Art. 61.
(( Ulteriori misure di riduzione della spesa
ed abolizione della quota di partecipazione al costo
per le prestazioni di assistenza specialistica ))

(( 1. A decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Autorita' indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le neccesarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa )).
(( 2. Al fine di valorizzare le professionalita' interne alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per studi e consulenze, all'articolo 1, comma 9, della legge23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: ))
(( a) le parole: «al 40 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «al 30 per cento»;
b) in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti». ))

(( 3. Le disposizioni introdotte dal comma 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009 )).
(( 4. All'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza» )).
(( 5. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalita'. La disposizione del presente comma non si applica alle spese per convegni organizzati dalle universita' e dagli enti di ricerca )).
(( 6. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per la medesima finalita' )).
(( 7. Le societa' non quotate a totale partecipazione pubblica ovvero comunque controllate dai soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6 si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicita', nonche' per sponsorizzazioni, desumibile dai predetti commi. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa )).
(( 8. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalita' di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, e' versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato )).
(( 9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attivita' di componente o di segretario del collegio arbitrale e' versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo e' riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
(( 10. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennita' di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilita'. Sino al 2011 e' sospesa la possibilita' di incremento prevista nel comma 10 dell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. ))
(( 11. I contributi ordinari attribuiti dal Ministero dell'interno a favore degli enti locali sono ridotti a decorrere dall'anno 2009 di un importo pari a 200 milioni di euro annui per i comuni ed a 50 milioni di euro annui per le province. ))
(( 12. All'articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole: «all'80 per cento» e le parole: «al 70 per cento» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «al 70 per cento» ed «al 60 per cento»;
b) nel secondo periodo, le parole: «e in misura ragionevole e proporzionata» sono sostituite dalle seguenti: «e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo»;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle societa' indicate nel primo periodo del presente comma» ))
.
(( 13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009 )).
(( 14. A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, e ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 )).
(( 15. Fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano agli enti previdenziali privatizzati )).
(( 16. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro il 31 dicembre 2008, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennita' dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle societa' partecipate, al ridimensionamento delle strutture organizzative ed all'adozione di misure analoghe a quelle previste nel presente articolo. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilita' e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilita' interno, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19 )).
(( 17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria del fondo e' stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009; la predetta dotazione e' incrementata con le somme riassegnate ai sensi del periodo precedente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze una quota del fondo di cui al terzo periodo puo' essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi e nei limiti di cui al comma 22; un'ulteriore quota puo' essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2. Le somme destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le unita' previsionali di base interessate. La quota del fondo eccedente la dotazione di 200 milioni di euro non destinate alle predette finalita' entro il 31 dicembre di ogni anno costituisce economia di bilancio )).
(( 18. Per l'anno 2009 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per la realizzazione, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'interno ed i comuni interessati, delle iniziative urgenti occorrenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma )).
(( 19. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' abolita. Resta fermo quanto previsto dal comma 21 del presente articolo )).
(( 20. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19:
a) il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del presente decreto, e' incrementato di 400 milioni di euro su base annua per gli anni 2009, 2010 e 2011;
b) le regioni:
1) destinano, ciascuna al proprio servizio sanitario regionale, le risorse provenienti dalle disposizioni di cui ai commi 14 e 16;
2) adottano ulteriori misure di incremento dell'efficienza e di razionalizzazione della spesa, dirette a realizzare la parte residuale della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19 ))
.
(( 21. Le regioni, comunque, in luogo della completa adozione delle misure di cui ai commi 14 e 16 ed al numero 2) della lettera b) (( del comma 20 possono decidere di applicare, in misura integrale o ridotta, la quota di partecipazione abolita ai sensi del comma 19, ovvero altre forme di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria di effetto finanziario equivalente. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 20, lettera b) e al primo periodo del presente comma, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, comunica alle regioni, entro il 30 settembre 2008, l'importo che ciascuna di esse deve garantire ai fini dell'equivalenza finanziaria )).
(( 22. Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, Corpo dei vigili del fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, a valere, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2009 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui all'articolo 60, comma 8. Tali risorse sono destinate prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle Forze armate. Alla ripartizione delle predette risorse si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009, secondo le modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni )).
(( 23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche' alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni. Per la gestione delle predette risorse puo' essere utilizzata la societa' di cui all'articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma )).
(( 24. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del comma 23, che sono devoluti insieme ai proventi di cui al secondo periodo del citato comma 23, previa verifica di compatibilita' e ammissibilita' finanziaria delle relative utilizzazioni, per quota parte alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, per altra quota al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, e per la restante parte sono versati all'entrata del bilancio dello Stato )).
(( 25. Sono abrogati i commi 102, 103 e 104 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ))
(( 26. All'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nel comma 1, dopo le parole: «beni mobili» sono inserite le seguenti: «compresi quelli» )).
(( 27. Dopo il comma 345 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' inserito il seguente:
«345-bis. Quota parte del fondo di cui al comma 345, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e' destinata al finanziamento della carta acquisti, di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, finalizzata all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico.». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2005):
«5. Al fine di assicurare il conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione
europea, indicati nel Documento di programmazione
economico-finanziaria e nelle relative note di
aggiornamento, per il triennio 2005-2007 la spesa
complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005
nell'elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni
successivi dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non puo'
superare il limite del 2 per cento rispetto alle
corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno,
come risultanti dalla Relazione previsionale e
programmatica.».
- Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«9. Fermo quanto stabilito dall'art. 1, comma 11, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed
incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei
all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, esclusi le universita', gli enti di ricerca
e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non
potra' essere superiore al 30 per cento di quella sostenuta
nell'anno 2004. Nel limite di spesa stabilito ai sensi del
primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi
e incarichi di consulenza conferiti a pubblici
dipendenti.».
- Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 53 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«14. Al fine della verifica dell'applicazione delle
norme di cui all'art. 1, commi 123 e 127, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e
integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via
telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di
ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti
anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio;
sono altresi' tenute a comunicare semestralmente l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della
ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi
corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante
inserimento nelle proprie banche dati accessibili al
pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri
consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso
dell'incarico. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il
Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte
dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso
di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 92 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):
«5. Una somma non superiore al due per cento
dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un
lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere
direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma
7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le
modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata e assunti in un regolamento adottato
dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento
e gli incaricati della redazione del progetto, del piano
della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo,
nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva,
nel limite massimo del due per cento, e' stabilita dal
regolamento in rapporto all'entita' e alla complessita'
dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle
responsabilita' professionali connesse alle specifiche
prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta
somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai
predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno
all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono
economie. I soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere
b) e c) , possono adottare con proprio provvedimento
analoghi criteri.».
- Si riporta il testo dell'art. 82 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni (testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali):
«Art. 82 (Indennita). - 1. Il decreto di cui al comma 8
del presente articolo determina una indennita' di funzione,
nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco,
il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il
presidente della comunita' montana, i presidenti dei
consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di
provincia, i presidenti dei consigli comunali e
provinciali, nonche' i componenti degli organi esecutivi
dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle
province, delle citta' metropolitane, delle comunita'
montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti
locali. Tale indennita' e' dimezzata per i lavoratori
dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.
2. I consiglieri comunali, provinciali,
circoscrizionali, limitatamente ai comuni capoluogo di
provincia, e delle comunita' montane hanno diritto a
percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone
di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.
In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese
da un consigliere puo' superare l'importo pari ad un quarto
dell'indennita' massima prevista per il rispettivo sindaco
o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna
indennita' e' dovuta ai consiglieri circoscrizionali.
3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative
al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennita'
di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da
lavoro di qualsiasi natura.
4. (Abrogato).
5. Le indennita' di funzione previste dal presente capo
non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la
percezione di una delle due indennita' ovvero per la
percezione del 50 per cento di ciascuna.
6. (Abrogato).
7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta
l'indennita' di funzione prevista dal presente capo non e'
dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli
organi collegiali del medesimo ente, ne' di commissioni che
di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed
esterne.
8. La misura delle indennita' di funzione e dei gettoni
di presenza di cui al presente articolo e' determinata,
senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:
a) equiparazione del trattamento per categorie di
amministratori;
b) articolazione delle indennita' in rapporto con la
dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle
fluttuazioni stagionali della popolazione, della
percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al
totale delle entrate, nonche' dell'ammontare del bilancio
di parte corrente;
c) articolazione dell'indennita' di funzione dei
presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice
presidenti delle province, degli assessori, in rapporto
alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il
presidente della provincia. Al presidente e agli assessori
delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e
delle comunita' montane sono attribuite le indennita' di
funzione nella misura massima del 50 per cento
dell'indennita' prevista per un comune avente popolazione
pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio
fra enti locali o alla popolazione montana della comunita'
montana;
d) definizione di speciali indennita' di funzione per
gli amministratori delle citta' metropolitane in relazione
alle particolari funzioni ad esse assegnate;
e) determinazione dell'indennita' spettante al
presidente della provincia e al sindaco dei comuni con
popolazione superiore a dieci mila abitanti, comunque, non
inferiore al trattamento economico fondamentale del
segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con
popolazione inferiore a dieci mila abitanti, nella
determinazione dell'indennita' si tiene conto del
trattamento economico fondamentale del segretario comunale;
f) previsione dell'integrazione dell'indennita' dei
sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con
una somma pari a una indennita' mensile, spettante per
ciascun anno di mandato.
9. Su richiesta della Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali si puo' procedere alla revisione del
decreto ministeriale di cui al comma 8 con la medesima
procedura ivi indicata.
10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 e'
rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della
misura delle indennita' e dei gettoni di presenza sulla
base della media degli indici annuali dell'ISTAT di
variazione del costo della vita applicando, alle misure
stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi
nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata
dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa
al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine
del biennio.
11. La corresponsione dei gettoni di presenza e'
comunque subordinata alla effettiva partecipazione del
consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne
stabilisce termini e modalita'.».
- Si riporta il testo del comma 725, dell'art. 1, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«725. Nelle societa' a totale partecipazione di comuni
o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo,
attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di
amministrazione, non puo' essere superiore per il
presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per
cento delle indennita' spettanti, rispettivamente, al
sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'art.
82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267. Resta ferma la possibilita' di prevedere
indennita' di risultato solo nel caso di produzione di
utili e in misura comunque non superiore al doppio del
compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche alle
societa' controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice
civile, dalle societa' indicate nel primo periodo del
presente comma.».
- Si riporta il testo del comma 796, lettera p),
dell'art. 1 della gia' citata legge n. 296/2006:
«796. Per garantire il rispetto degli obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del
protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano per un patto
nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle
regioni e delle province autonome, nella riunione del 28
settembre 2006, ha espresso la propria condivisione;
a)-o) (omissis);
p) a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli
assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al
costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla
ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni erogate in
regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da
ricovero, la cui condizione e' stata codificata come codice
bianco, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso
a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli
assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota
fissa pari a 25 euro. La quota fissa per le prestazioni
erogate in regime di pronto soccorso non e', comunque,
dovuta dagli assistiti non esenti di eta' inferiore a 14
anni. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente
assunte dalle regioni che, per l'accesso al pronto soccorso
ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri piu'
elevati;
p-bis)-z) (omissis).».
- Si riporta il testo del comma 3-ter dell'art. 39,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica):
«3-ter Al fine di garantire la coerenza con gli
obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione
funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste
di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da
una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e
riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla
definizione di modelli organizzativi rispondenti ai
principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
compiti e ai programmi, con specifico riferimento,
eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
da fornire all'utenza. Le predette richieste sono
sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini
dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa
istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le
effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e
l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a
procedure di mobilita' o all'adozione di misure di
razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti
pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di
ricerca con organico superiore a duecento unita', i
contratti integrativi sottoscritti, corredati da una
apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
oneri derivanti dall'applicazione della nuova
classificazione del personale, certificata dai competenti
organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, che, entro trenta giorni
dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art.
45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti
riprendono le trattative.».
- La legge 31 maggio 1965, n. 575, recante
«Disposizioni contro la mafia» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 5 giugno 1965, n. 138.
- La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante «Misure
di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per
la sicurezza e per la pubblica moralita» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1956, n. 327.
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
«Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica», a norma dell'art.
11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.
- Si riporta il testo del comma 367, dell'art. 1, della
gia' citata legge 244/2007:
«367. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministero della giustizia
stipula con una societa' interamente posseduta dalla
societa' di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o piu' convenzioni
in base alle quali la societa' stipulante con riferimento
alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, conseguenti ai provvedimenti passati in
giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio
2008, provvede alla gestione del credito, mediante le
seguenti attivita':
a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e
supporto all'attivita' di quantificazione del credito
effettuata dall'ufficio competente;
b) notificazione al debitore di un invito al
pagamento entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla
definitivita' del provvedimento da cui sorge l'obbligo o
dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto;
c) iscrizione al ruolo del credito, scaduto
inutilmente il termine per l'adempimento spontaneo.».
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 301-bis
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 301-bis (Destinazione di beni sequestrati o
confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando). - 1.
I beni mobili, (( compresi quelli )) iscritti in pubblici
registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli
aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia
giudiziaria anticontrabbando, sono affidati dall'autorita'
giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia
che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di
polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi
dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per
finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela
ambientale.».
- Si riporta il testo dell'art. 301-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
(Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 marzo 1973, n. 80, supplemento ordinario, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 301-bis (Destinazione di beni sequestrati o
confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando). - 1.
I beni mobili (( compresi quelli )) iscritti in pubblici
registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli
aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia
giudiziaria anticontrabbando, sono affidati dall'autorita'
giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia
che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di
polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi
dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per
finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela
ambientale.
2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e
all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e
degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando
usuario.
3. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di
affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, i
beni sequestrati sono ceduti ai fini della loro
distruzione, sulla base di apposite convenzioni. In caso di
distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici
registri e' eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o
diritto, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria.
L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato e il
ricevitore capo della dogana, competenti per territorio,
possono stipulare convenzioni per la distruzione, in deroga
alle norme sulla contabilita' generale dello Stato,
direttamente con una o piu' ditte del settore.
4. L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato
o il ricevitore capo della dogana, prima di procedere
all'affidamento in custodia giudiziale o alla distruzione
dei beni mobili di cui ai commi 1 e 3, devono chiedere
preventiva autorizzazione all'organo dell'autorita'
giudiziaria competente per il procedimento, che provvede
entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Nel caso di dissequestro dei beni di cui al comma 1,
per i quali si sia proceduto alla distruzione, all'avente
diritto e' corrisposta una indennita' sulla base delle
quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni
specializzate, tenuto conto dello stato del bene al momento
del sequestro.
6. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo
Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca,
sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne
hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non
presentino richiesta di assegnazione i beni sono distrutti
ai sensi del comma 3.
7. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7, dell'art. 4, del
decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375.
8. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
dettate le disposizioni di attuazione del presente
articolo.».



 
Art. 62.
Contenimento (( dell'uso degli strumenti derivati e ))
dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali
(( 01. Le norme del presente articolo costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione )).
1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali e' fatto divieto di stipulare fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, (( e comunque per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto )) , contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, (( del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al )) decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonche' di ricorrere all'indebitamento attraverso con-tratti che non prevedano modalita' di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi. La durata dei piani di ammortamento non puo' essere superiore a trent'anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge. (( Per gli enti di cui al presente comma, e' esclusa la possibilita' di emettere titoli obbligazionari o altre passivita' con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza )).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la (( Commissione nazionale per le societa' e la borsa )) , con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individua la tipologia (( dei contratti relativi a strumenti finanziari )) derivati che i soggetti di cui al comma 1 possono stipulare e stabilisce i criteri e le condizioni per la conclusione delle relative operazioni.
3. Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo.
(( 3-bis. All'articolo 3, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, dopo le parole: «cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «nonche', sulla base dei criteri definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle Comunita' europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate» )).



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 117, 119 e 120
della Costituzione:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato .
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
«Art. 119. - I comuni, le province, le citta'
metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa.
I comuni, le province, le citta' metropolitane e le
regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai comuni, alle province, alle citta'
metropolitane e alle regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati comuni, province, citta' metropolitane e
regioni.
I comuni, le province, le citta' metropolitane e le
regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti.».
«Art. 120. - La regione non puo' istituire dazi di
importazione o esportazione o transito tra le regioni, ne'
adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la
libera circolazione delle persone e delle cose tra le
regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro in
qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo puo' sostituirsi a organi delle Regioni,
delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni nel
caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l'incolumita' e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo
richiedono la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita'
economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
La legge definisce le procedure atte a garantire che i
poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del
principio di sussidiarieta' e del principio di leale
collaborazione.».
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 1, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52):
«3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono
gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d),
e), f), g), h),i) e j), nonche' gli strumenti finanziari
previsti dal comma 1-bis lettera d) .».
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo del comma 17, dell'art. 3, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge finanziaria 2004), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«17. Per gli enti di cui al comma 16 costituiscono
indebitamento, agli effetti dell'art. 119, sesto comma,
della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di
prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni di flussi
futuri di entrata e le cartolarizzazioni con corrispettivo
iniziale inferiore all'85 per cento del prezzo di mercato
dell'attivita' oggetto di cartolarizzazione valutato da
un'unita' indipendente e specializzata. Costituiscono,
inoltre, indebitamento le operazioni di cartolarizzazione
accompagnate da garanzie fornite da amministrazioni
pubbliche e le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti
vantati verso altre amministrazioni pubbliche nonche',
sulla base dei criteri definiti in sede europea
dall'Ufficio statistico delle Comunita' europee (EUROSTAT),
l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento
delle operazioni derivate. Non costituiscono indebitamento,
agli effetti del citato art. 119, le operazioni che non
comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare,
entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale
vigente, una momentanea carenza di liquidita' e di
effettuare spese per le quali e' gia' prevista idonea
copertura di bilancio. Modifiche alle predette tipologie di
indebitamento sono disposte con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, sulla base
dei criteri definiti in sede europea.».



 
Art. 63.
Esigenze prioritarie
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di euro 90 milioni per l'anno 2008, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine e' integrato l'apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 621, lettera a) , della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica limitatamente all'anno 2008.
3. In relazione alle necessita' connesse alle spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche il «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche» di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e' incrementato dell'importo di euro 200 milioni per l'anno 2008.
4. Per far fronte alle esigenze del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a. e' autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' definita la destinazione del contributo.
5. Per far fronte alle obbligazioni gia' assunte per la realizzazione di interventi previsti nel contratto di programma 2003-2005 e in Accordi pregressi, a valere su residui passivi degli anni 2002 e precedenti, la Societa' ANAS S.p.A. e' autorizzata ad utilizzare, in via di anticipazione, le disponibilita' giacenti sul conto di tesoreria n. 20060, con obbligo di reintegro entro il 31 dicembre 2008, previa presentazione di apposita ricognizione riguardante il fabbisogno correlato all'attuazione degli interventi per il corrente esercizio e per l'anno 2009.
6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relativa al Fondo per l'occupazione e' incrementata di euro 700 milioni per l'anno 2009.
7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al Fondo da ripartire per le politiche sociali, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' integrata di 300 milioni di euro per l'anno 2009.
8. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' costituito un apposito fondo, con una dotazione finanziaria di (( 900 milioni )) di euro per l'anno 2009 e (( 500 milioni a decorrere dall'anno 2010 )) , per il finanziamento, con appositi provvedimenti normativi, delle misure di proroga di agevolazioni fiscali riconosciute a legislazione vigente.
9. All'articolo 1, comma 282, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole «quadriennio 2005-2008» sono sostituite dalle seguenti: «periodo 2005-2011».
(( 9-bis Il contributo al Comitato italiano paraolimpico di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 )).
10. Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali nonche' per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 78, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008, (( di 2.340 milioni )) di euro (( per gli anni 2009 e 2010 e di 2.310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Il predetto Fondo e' altresi' incrementato, a valere, per quanto attiene all'anno 2008, sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 del presente decreto, dei seguenti importi: 0,8 milioni di euro per l'anno 2008, 20,6 milioni di euro per l'anno 2009, 51,7 milioni di euro per l'anno 2010, 24,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 25,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ulteriormente incrementata di 330 milioni di euro per l'anno 2009 e di 430 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011 )).
11. (( (Soppresso). ))
12. Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economico-sociali e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e (( dei )) trasporti, il Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Per gli anni successivi, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Le risorse del Fondo sono destinate alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 306 (( dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 )) , e di cui all'art. 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le procedure e le modalita' previste da tali disposizioni. Gli interventi finanziati, ai sensi e con le modalita' della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cui al presente comma, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e (( dei )) trasporti, sono destinati al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento. Il finanziamento di nuovi interventi e' subordinato all'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che puo' essere finanziata con le risorse di cui al presente comma.
13. La ripartizione delle risorse di cui al comma 12 tra le finalita' ivi previste e' definita con decreto del Ministro delle infrastrutture e (( dei )) trasporti, d'intesa con la (( Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni )). In fase di prima applicazione, per il triennio 2008-2010, le risorse sono ripartite in pari misura tra le finalita' previste. A decorrere dall'anno 2011 la ripartizione delle risorse tra le finalita' di cui al comma 13 e' effettuata con il medesimo decreto, tenendo conto di principi di premialita' che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualita' nell'erogazione dei servizi, la mobilita' pubblica e la tutela ambientale. All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera d) e' abrogata.
(( 13-bis. Per la realizzazione di progetti di settore finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale ed occupazionale e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. All'attuazione degli interventi di cui al presente comma provvede con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali )).
(( 13-ter. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, la lettera a) e' abrogata. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, valutate in 16.700.000 euro per l'anno 2008 e in 66.800.000 euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del citato decreto-legge n. 93 del 2008, come integrata con le risorse di cui all'articolo 60, comma 8, del presente decreto )).



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1240, dell'art. 1,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2007):
«1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il
finanziamento della partecipazione italiana alle missioni
internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze.».
- Si riporta il testo del comma 621, dell'art. 1, della
citata legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2007):
«621. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento
degli obiettivi di risparmio di cui ai commi 483 e 620, in
caso di accertamento di minori economie, si provvede:
a) relativamente al comma 483, alla riduzione delle
dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti
pubblici, ivi comprese quelle determinate ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera d) , della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, in maniera
lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal
medesimo comma 483;
b) relativamente al comma 620, a ridurre le dotazioni
complessive di bilancio del Ministero della pubblica
istruzione, ad eccezione di quelle relative alle competenze
spettanti al personale della scuola e dell'amministrazione
centrale e periferica della pubblica istruzione, in maniera
lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal
medesimo comma 620.».
- Si riporta il testo del comma 601, dell'art. 1, della
gia' citata legge n. 296 del 2006:
«601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare
l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a
favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione, in
apposita unita' previsionale di base, i seguenti fondi:
"Fondo per le competenze dovute al personale delle
istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per
stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato"
e "Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche". Ai predetti fondi affluiscono gli
stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione "Strutture scolastiche"
e "Interventi integrativi disabili", nonche' gli
stanziamenti iscritti nel centro di responsabilita'
"Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del
bilancio" destinati ad integrare i fondi stessi. Con
decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione
diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui
al presente comma. Al fine di avere la completa conoscenza
delle spese effettuate da parte delle istituzioni
scolastiche a valere sulle risorse finanziarie derivanti
dalla costituzione dei predetti fondi, il Ministero della
pubblica istruzione procede a una specifica attivita' di
monitoraggio.».
- Si riporta il testo del comma 7, dell'art. 1, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione):
«7. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al
comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di
cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i
contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al predetto Fondo.».
- Si riporta il testo del comma 8, dell'art. 20, della
legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali):
«8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento
complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
all'art. 11, comma 3, lettera d) , della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando
comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24
della presente legge.».
- Si riporta il testo del comma 282, dell'art. 1, della
gia' citata legge n. 311 del 2004, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«282. Le modalita' operative di determinazione della
base di calcolo delle entrate erariali ed extra-erariali
provenienti dai giochi di cui al comma 281, nonche' le
modalita' di trasferimento periodico dei fondi per il
finanziamento del CONI, sono determinate con provvedimento
del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa
con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
da emanare entro il 31 marzo 2005. Per il periodo
2005-2011, le risorse a favore del CONI sono stabilite in
misura pari a 450 milioni di euro annui, secondo quanto
stabilito dall'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178. Dette risorse sono comprensive del contributo
straordinario finalizzato alla preparazione degli atleti
per i Giochi olimpici invernali di Torino 2006 e per i
Giochi olimpici di Pechino 2008.».
- Si riporta il testo del comma 580, dell'art. 1, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«580. Al Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), cui la
legge 15 luglio 2003, n. 189, ha attribuito compiti
relativi alla promozione dell'attivita' sportiva tra le
persone disabili e di riconoscimento e coordinamento di
tutte le organizzazioni sportive per disabili, e' concesso
un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008, per la promozione della pratica sportiva di
base e agonistica.».
- Si riporta il testo del comma 5, dell'art. 10, del
gia' citato decreto-legge n. 282 del 2004:
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 11, della
legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15, della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a) ;
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter comma
7.».
- Si riporta il testo del comma 1031, dell'art. 1,
della gia' citata legge n. 296 del 2006:
«1031. Al fine di realizzare una migliore correlazione
tra lo sviluppo economico, l'assetto territoriale e
l'organizzazione dei trasporti e favorire il riequilibrio
modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto
pubblico locale attraverso il miglioramento dei servizi
offerti, e' istituito presso il Ministero dei trasporti un
fondo per gli investimenti destinato all'acquisto di
veicoli adibiti a tali servizi. Tale fondo, per il quale e'
autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009, e' destinato a contributi
nella misura massima del 75 per cento:
a) per l'acquisto di veicoli ferroviari da destinare
ai servizi di competenza regionale di cui agli articoli 8 e
9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e
successive modificazioni;
b) per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su
linee metropolitane, tranviarie e filoviarie;
c) per l'acquisto di autobus a minor impatto
ambientale o ad alimentazione non convenzionale.
c-bis) per l'acquisto di elicotteri e di idrovolanti
destinati ad un servizio minimo di trasporto pubblico
locale per garantire collegamenti con isole minori con le
quali esiste un fenomeno di pendolarismo;
c-ter) all'acquisto dei veicoli di cui alle lettere
a) e b) e' riservato almeno il 50 per cento della dotazione
del fondo.».
- Si riporta il testo del comma 306, dell'art. 1, della
gia' citata legge n. 244 del 2007:
«306. All'art. 1, comma 1031, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
"c-bis) per l'acquisto di elicotteri e di idrovolanti
destinati ad un servizio minimo di trasporto pubblico
locale per garantire collegamenti con isole minori con le
quali esiste un fenomeno di pendolarismo;
c-ter) all'acquisto dei veicoli di cui alle lettere
a) e b) e' riservato almeno il 50 per cento della dotazione
del fondo".».
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 26
febbraio 1992, n. 211 (Interventi nel settore dei sistemi
di trasporto rapido di massa):
«Art. 9. - 1. Per la realizzazione degli interventi
previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge,
possono essere corrisposti contributi, in misura non
superiore al 10 per cento dell'investimento, per la durata
massima di trenta anni, in relazione ad operazioni di mutuo
contratte dagli enti locali e dai soggetti attuatori, a
decorrere dal secondo semestre dell'anno 1992, con la Cassa
depositi e prestiti, con istituti di credito abilitati ai
sensi della normativa vigente ovvero con istituti di
credito esteri. A tal fine sono autorizzati limiti di
impegno trentennali di lire 175 miliardi per l'anno 1993 e
di ulteriori 50 miliardi per l'anno 1994.».
- La legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante
«Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di
massa» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1992,
n. 55.
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 vedasi note all'art. 6-quinquies.
- Si riporta il testo del comma 9, dell'art. 5, del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti
per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«9. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) (abrogata);
b) all'art. 2 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 57, le parole da: "che per l'anno 2008"
fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "che per
l'anno 2008 e' integrato di 35 milioni di euro";
2) al comma 60, lettera a) , le parole: "12,5
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "9 milioni"; e
alla lettera b) , le parole: "5,5 milioni" sono sostituite
dalle seguenti: "4 milioni";
3) al comma 61, le parole: "1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010" sono sostituite
dalle seguenti: "500.000 euro per l'anno 2008";
4) al comma 205, le parole da: "14 milioni" fino
alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "8,8 milioni di
euro per l'anno 2008";
5) al comma 247, le parole da: "35 milioni" fino
alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "17,5 milioni di
euro per l'anno 2008";
6) al comma 309, le parole da: "2 milioni" fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "1,9
milioni di euro per l'anno 2008";
7) al comma 310, le parole da: "2 milioni" fino
alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "100 mila euro
per l'anno 2008";
8) al comma 401, le parole: "All'onere derivante
dai commi da 396 a 400, pari a complessivi euro 3,5 milioni
per l'anno 2008 e ad euro 100.000 annui a decorrere dal
2009," sono sostituite dalle seguenti: "All'onere derivante
dai commi 396 e da 398 a 400, pari a complessivi euro
100.000 a decorrere dal 2008,";
9) al comma 409, le parole: "A decorrere
dall'esercizio finanziario 2008 e' autorizzata la spesa di
3 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "Per
l'esercizio finanziario 2008 e' autorizzata la spesa di 1,5
milioni di euro";
10) al comma 410, le parole: "3 milioni di euro a
decorrere dall'anno" sono sostituite dalle seguenti: "1,5
milioni di euro per l'anno";
11) il comma 437 e' sostituito dal seguente: "437.
L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 8,
della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al fondo
nazionale per le politiche sociali e' ridotta di 1,25
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010";
12) il comma 519 e' sostituito dal seguente: "519.
L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1209,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di 25
milioni per l'anno 2008 e di 30 milioni per l'anno 2009.
Per l'anno 2010 le risorse del Fondo per l'occupazione di
cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, sono ridotte di 30 milioni di euro
annui";
13) il comma 535 e' sostituito dal seguente: "535.
L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 151,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' ridotta di 1,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010";
14) il secondo periodo del comma 1152-bis dell'art.
1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' sostituito dal
seguente: "L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' ridotta
di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e
2009";
15) il secondo periodo del comma 584 e' soppresso.».
- Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 5, del
gia' citato decreto-legge n. 93 del 2008:
«4. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2008, 100
milioni di euro per l'anno 2009 e 60 milioni di euro per
l'anno 2010, da utilizzare a reintegro delle dotazioni
finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo e'
disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.».



 
Art. 63-bis.
Cinque per mille
1. Per l'anno finanziario 2009, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2008, sulla base dei criteri e delle modalita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto gia' dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa e' destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalita':
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonche' delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) , del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'universita';
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attivita' sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge.
2. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
3. I soggetti di cui al comma 1 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalita' del riparto delle somme stesse nonche' le modalita' e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 3.
5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' integrata di 20 milioni di euro per l'anno 2010.
6. Le disposizioni che riconoscono contributi a favore di associazioni sportive dilettantistiche a valere sulle risorse derivanti dal 5 mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto previa adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che disciplina le relative modalita' di attuazione, prevedendo particolari modalita' di accesso al contributo, di controllo e di rendicontazione, nonche' la limitazione dell'incentivo nei confronti delle sole associazioni sportive che svolgono una rilevante attivita' di interesse sociale.



Riferimenti normativi:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
20 gennaio 2006, recante «Definizione della modalita' di
destinazione della quota pari al cinque per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in base
alla scelta del contribuente, per finalita' di
volontariato, ricerca scientifica e dell'universita',
ricerca sanitaria e attivita' sociali svolte dal comune di
residenza», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
gennaio 2006, n. 22.
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale):
«Art. 10 (Organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale). - 1. Sono organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le
fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di
carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i
cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei
seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di
solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte
della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalita' associative volte a garantire
l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneita' della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione "organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale" o dell'acronimo "ONLUS".
2. Si intende che vengono perseguite finalita' di
solidarieta' sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attivita' statutarie
nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei
diritti civili non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti, nonche' degli altri soggetti
indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad
arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettivita' estere, limitatamente
agli aiuti umanitari.
3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono
realizzate anche quando tra i beneficiari delle attivita'
statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci,
associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle
condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) , del comma
2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
3, si considerano comunque inerenti a finalita' di
solidarieta' sociale le attivita' statutarie istituzionali
svolte nei settori della assistenza sociale e
sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione
dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di
cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, della ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidate ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, nonche' le attivita' di promozione
della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti
apporti economici da parte dell'amministrazione centrale
dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle
istituzionali le attivita' statutarie di assistenza
sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti
civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma
1, lettera a) , svolte in assenza delle condizioni previste
ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per natura
a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative
delle stesse. L'esercizio delle attivita' connesse e'
consentito a condizione che, in ciascun esercizio e
nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera
a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a
quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino
il 66 per cento delle spese complessive
dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta
di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a
qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a
favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche'
alle societa' da questi direttamente o indirettamente
controllate o collegate, effettuate a condizioni piu'
favorevoli in ragione della loro qualita'. Sono fatti
salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori di cui
ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
aventi significato puramente onorifico e valore economico
modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi
che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al
loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti individuali
annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e
integrazioni, per il presidente del collegio sindacale
delle societa' per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche
e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie,
superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di
salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a
quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le
medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera (( h) )) , del
comma 1, non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui
alle lettere (( h) )) ed (( i) )) del medesimo comma 1, non
si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi
o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto
della loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26
febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381, nonche' i consorzi di cui
all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano
la base sociale formata per il cento per cento da
cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di
maggior favore relative agli organismi di volontariato,
alle organizzazioni non governative e alle cooperative
sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e) , della legge
25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali
siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono
considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle
attivita' elencate alla lettera a) del comma 1; fatta
eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del
comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le
disposizioni anche agevolative del presente decreto, a
condizione che per tali attivita' siano tenute
separatamente le scritture contabili previste all'art.
20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25, comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti
pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle
cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30
luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le
organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di
lavoro e le associazioni di categoria.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 7
dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di
promozione sociale):
«Art. 7 (Registri). - 1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono
iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, costituite ed
operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si
provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e
strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere
nazionale si intendono quelle che svolgono attivita' in
almeno cinque regioni ed in almeno venti province del
territorio nazionale.
3. L'iscrizione nel registro nazionale delle
associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di
automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi
livelli di organizzazione territoriale e dei circoli
affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi
alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala
regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le
associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2,
che svolgono attivita', rispettivamente, in ambito
regionale o provinciale.».
- La legge 20 maggio 1985, n. 222, recante
«Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e
per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle
diocesi», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno
1985, n. 129, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo del comma 8, dell'art. 3, della
gia' citata legge n. 244 del 2007:
«8. Per le finalita' di cui ai commi da 5 a 7 e'
autorizzata la spesa nel limite massimo di 380 milioni di
euro per l'anno 2009.».



 
Art. 64.
Disposizioni in materia di organizzazione scolastica
1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei (( tenendo anche conto delle necessita' relative agli alunni diversamente abili )).
2. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per la realizzazione delle finalita' previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:
a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei docenti;
b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;
c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;
d) rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria (( ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica )) ;
e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;
f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
(( f-bis) definizione di criteri, tempi e modalita' per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;
f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.
4-bis) Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici» sino a: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo».
4-ter) Le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le universita' sono sospese per l'anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4 ))
.
5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilita' dirigenziale previste dalla predetta normativa.
6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' costituito, contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b) , della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi 411 e 412, dell'art. 2,
della gia' citata legge n. 244 del 2007:
«411. Per una maggiore qualificazione dei servizi
scolastici, da realizzare anche attraverso misure di
carattere strutturale, sono adottati i seguenti interventi:
a) a partire dall'anno scolastico 2008/2009, per
l'istruzione liceale, l'attivazione delle classi prime dei
corsi sperimentali passati ad ordinamento, ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica
istruzione 26 giugno 2000, n. 234, e' subordinata alla
valutazione della congruenza dei quadri orari e dei piani
di studio con i vigenti ordinamenti nazionali;
b) il numero delle classi prime e di quelle iniziali
di ciclo dell'istruzione secondaria di secondo grado si
determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni
iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di
studio e sperimentazioni passate ad ordinamento. Negli
istituti in cui sono presenti ordini o sezioni di diverso
tipo, le classi prime si determinano separatamente per ogni
ordine e tipo di sezione;
c) il secondo periodo del comma 1, dell'art. 3, del
decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, e'
sostituito dal seguente: "Incrementi del numero delle
classi, ove necessario, sono disposti dal dirigente
scolastico interessato previa autorizzazione del competente
direttore generale regionale, secondo i parametri di cui al
decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio
1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998";
d) l'assorbimento del personale di cui all'art. 1,
comma 609, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
completato entro il termine dell'anno scolastico 2009/2010,
e la riconversione del suddetto personale e' attuata anche
prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio
richiesto per il reclutamento del personale, tramite corsi
di specializzazione intensivi, compresi quelli di sostegno,
cui e' obbligatorio partecipare.
412. Le economie di spesa di cui all'art. 1, comma 620,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da conseguire ai
sensi dei commi da 605 a 619 del medesimo articolo, nonche'
quelle derivanti dagli interventi di cui al comma 411,
lettere a) , b) , c) e d) , sono complessivamente
determinate come segue: euro 535 milioni per l'anno 2008,
euro 897 milioni per l'anno 2009, euro 1.218 milioni per
l'anno 2010 ed euro 1.432 milioni a decorrere dall'anno
2011. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
obiettivi di risparmio relativi agli interventi di cui al
comma 411, lettere da a) a d) , si applica la procedura
prevista dall'art. 1, comma 621, lettera b) , della legge
27 dicembre 2006, n. 296.».
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, vedasi note all'art. 6-quinquies.
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 17, della
gia' citata legge n. 400 del 1988:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
- Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
recante «Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo
di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge
28 marzo 2003, n. 53», e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dei commi 621 e 622, dell'art. 1,
della gia' citata legge n. 296 del 2006:
«621. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento
degli obiettivi di risparmio di cui ai commi 483 e 620, in
caso di accertamento di minori economie, si provvede:
a) relativamente al comma 483, alla riduzione delle
dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti
pubblici, ivi comprese quelle determinate ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera d) , della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, in maniera
lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal
medesimo comma 483;
b) relativamente al comma 620, a ridurre le dotazioni
complessive di bilancio del Ministero della pubblica
istruzione, ad eccezione di quelle relative alle competenze
spettanti al personale della scuola e dell'amministrazione
centrale e periferica della pubblica istruzione, in maniera
lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal
medesimo comma 620.
622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni e'
obbligatoria ed e' finalizzata a consentire il
conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria
superiore o di una qualifica professionale di durata almeno
triennale entro il diciottesimo anno di eta'. L'eta' per
l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici
a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai sensi
degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo,
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire,
una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del
primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze
previste dai curricula relativi ai primi due anni degli
istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di
un apposito regolamento adottato dal Ministro della
pubblica istruzione ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. L'obbligo di istruzione si
assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione
professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime
delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale di
cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai
rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione,
nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno
scolastico 2007/2008.».



 
Art. 65.
Forze armate
1. (( In coerenza con il )) processo di revisione organizzativa del Ministero della difesa e della politica di riallocazione e ottimizzazione delle risorse, da perseguire anche mediante l'impiego in mansioni tipicamente operative del personale utilizzato per compiti strumentali, gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonche' dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, cosi' come rideterminati dall'articolo 1, comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 2, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti del 7 per cento per l'anno 2009 e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010.
2. A decorrere dall'anno 2010, i risparmi di cui al comma 1 per la parte eccedente il 7 per cento, possono essere conseguiti in alternativa anche parziale alle modalita' ivi previste, mediante specifici piani di razionalizzazione predisposti dal Ministero della difesa in altri settori di spesa.
3. Dall'attuazione del comma 1 devono conseguire economie di spesa per un importo non inferiore a 304 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, in caso di accertamento di minori economie, si provvede a ridurre le dotazioni complessive di parte corrente dello stato di previsione del Ministero della difesa ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale del dicastero medesimo.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo della Tabella A allegata alla
legge 14 novembre 2000, n. 331 (Norme per l'istituzione del
servizio militare professionale):

"Tabella A
Oneri finanziari netti complessivi (in miliardi di lire)

=====================================================================
ANNO | ONERE =====================================================================
2000 | 1.143
2001 | 1.362
2002 | 1.618
2003 | 1.649
2004 | 1.681
2005 | 1.717
2006 | 1.752
2007 | 1.790
2008 | 1.830
2009 | 1.871
2010 | 1.915
2011 | 1.960
2012 | 1.978
2013 | 1.997
2014 | 1.013
2015 | 1.031
2016 | 1.045
2017 | 1.060
2018 | 1.078-
2019 | 1.093
2020 | 1.096".

- Si riporta il testo della tabella C allegata alla
legge 23 agosto 2004, n. 226 (Sospensione anticipata del
servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di
truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per
il conseguente coordinamento con la normativa di settore):

"Tabella C
Oneri finanziari complessivi

=====================================================================
ANNO | ONERE =====================================================================
2005 | 392.999.573,06
2006 | 392.996.596,78
2007 | 392.890.034,23
2008 | 392.845.104,00
2009 | 392.877.594,60
2010 | 389.102.583,23
2011 | 344.176.466,82
2012 | 335.143.557,80
2013 | 331.324.911,14
2014 | 322.232.193,54
2015 | 312.789.792,14
2016 | 304.788.156,21
2017 | 298.898.670,81
2018 | 286.098.679,28
2019 | 267.427.682,18
2020 | 229.046.477,63
2021 | 180.973.393,36".

- Si riporta il testo del comma 570, dell'art. 1, della
gia' citata legge n. 296 del 2006:
«570. Gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla
legge 14 novembre 2000, n. 331, nonche' dalla tabella C
allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, sono ridotti
del 15 per cento in ragione d'anno a decorrere dall'anno
2007.».
- Si riporta il testo del comma 71 dell'art. 2 della
gia' citata legge n. 244 del 2007:
«71. Gli importi previsti dalla tabella A allegata alla
legge 14 novembre 2000, n. 331, nonche' dalla tabella C
allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, cosi' come
rideterminati dall'art. 1, comma 570, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono incrementati di 30 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2008.».



 
Art. 66.
Turn over
1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto.
2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle parole «per l'anno 2008» e le parole «per ciascun anno» sono sostituite dalle parole «per il medesimo anno».
3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente.
4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2008».
5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da stabilizzare non puo' eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente.
6. L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' sostituito dal seguente: «Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».
7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: «Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente.
8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9. Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere il 50 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente.
10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, (( asseverate )) dai relativi organi di controllo.
11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica disciplina di settore.
12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «A decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle parole «A decorrere dall'anno 2013».
13. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il triennio 2009-2011 fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti del personale delle universita'. Nei limiti previsti dal presente comma e' compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle universita' per l'anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) (( della legge 24 dicembre 1993, n. 537 )), concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle universita', e' ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
14. Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643, (( della )) legge 27 dicembre 2006, n. 296. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non puo' eccedere le unita' cessate nell'anno precedente.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 523 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296 del 2006, come modificato dalla
presente legge:
«523. Per l'anno 2008 le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le
agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli
62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici
e gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono procedere, per il medesimo anno, ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di
un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle
cessazioni avvenute nell'anno precedente. Il limite di cui
al presente comma si applica anche alle assunzioni del
personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le
limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle
assunzioni di personale appartenente alle categorie
protette e a quelle connesse con la professionalizzazione
delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n.
331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla
legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 25 della medesima legge n. 226 del 2004.».
- Si riporta il testo del comma 526 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296 del 2006, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«526. Le amministrazioni di cui al comma 523 possono
altresi' procedere, per l'anno 2008, nel limite di un
contingente di personale non dirigenziale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella
relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente,
alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale,
in possesso dei requisiti di cui al comma 519. Nel limite
del predetto contingente, per avviare anche per il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco la trasformazione in
rapporti a tempo indeterminato delle forme di
organizzazione precaria del lavoro, e' autorizzata una
stabilizzazione del personale volontario, di cui agli
articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, che, alla data del 1° gennaio 2007, risulti iscritto
negli appositi elenchi di cui al predetto art. 6 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre
anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di
servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo
restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso
alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti
disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di
selezione, nonche' modalita' abbreviate per il corso di
formazione.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 35 del gia'
citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure
di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base della programmazione triennale del
fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi
compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei
segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non
economici e gli enti di ricerca, con organico superiore
alle 200 unita', l'avvio delle procedure concorsuali e'
subordinato all'emanazione di apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su
proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del gia' citato
decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico). - 1.
In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati
dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori
dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di
Stato, il personale della carriera diplomatica e della
carriera prefettizia nonche' i dipendenti degli enti che
svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate
dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno
1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e
10 ottobre 1990, n. 287.
1-bis In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il rapporto di
impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale
volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il
personale volontario di leva, e' disciplinato in regime di
diritto pubblico secondo autonome disposizioni
ordinamentali.
1-ter In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il personale
della carriera dirigenziale penitenziaria e' disciplinato
dal rispettivo ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari resta disciplinato dalle
disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della
specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in
conformita' ai principi della autonomia universitaria di
cui all'art. 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
cui all'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n.
421.».
- Si riporta il testo del comma 103 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311 del 2004, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«103. A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono, previo esperimento delle procedure
di mobilita', effettuare assunzioni a tempo indeterminato
entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi
nell'anno precedente.».
- Si riporta il testo del comma 105 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311 del 2004:
«105. A decorrere dall'anno 2005, le universita'
adottano programmi triennali del fabbisogno di personale
docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo
determinato e indeterminato, tenuto conto delle risorse a
tal fine stanziate nei rispettivi bilanci. I programmi sono
valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca ai fini della coerenza con le risorse
stanziate nel fondo di finanziamento ordinario, fermo
restando il limite del 90 per cento ai sensi della
normativa vigente.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 5 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza pubblica):
«Art. 5 (Universita). - 1. A decorrere dall'esercizio
finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato
alle universita' sono iscritti in tre distinti capitoli
dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:
a) fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', relativo alla quota a carico del bilancio
statale delle spese per il funzionamento e le attivita'
istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per
il personale docente, ricercatore e non docente, per
l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e
per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota
destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attivita'
previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394;
b) fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi
attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del
bilancio statale per la realizzazione di investimenti per
le universita' in infrastrutture edilizie e in grandi
attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi destinati
alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della
legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8 dell'art. 7
della legge 22 dicembre 1986, n. 910;
c) fondo per la programmazione dello sviluppo del
sistema universitario, relativo al finanziamento di
specifiche iniziative, attivita' e progetti, ivi compreso
il finanziamento di nuove iniziative didattiche.».
- Si riporta il testo del comma 643 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296 del 2006:
«643. Per gli anni 2008 e 2009 gli enti di ricerca
pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite
dell'80 per cento delle proprie entrate correnti
complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo
dell'anno precedente, purche' entro il limite delle risorse
relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo
indeterminato complessivamente intervenute nel precedente
anno.».



 
Art. 67.
Norme in materia di contrattazione integrativa
e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi
1. Le risorse determinate, per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, (( convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, )) e successive modificazioni, sono ridotte del 10% ed un importo pari a 20 milioni di euro e' destinato al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265.
2. Per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino della materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo (( 30 marzo 2001, n. 165, )) rivolta a definire una piu' stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di attivita' di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilita', tutte le disposizioni speciali, di cui all'allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono disapplicate.
3. A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle disposizioni (( di cui all'allegato B, )) che vanno a confluire nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalita' di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette (( disposizioni )).
4. I commi 2 e 3, trovano applicazione nei confronti di ulteriori disposizioni speciali che prevedono risorse aggiuntive a favore dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, va ridotta la consistenza dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente il comma 189, dell'articolo 1 (( della legge 23 dicembre 2005, n. 266, )) e' cosi' sostituito: «189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, (( del decreto legislativo )) 30 marzo 2001, n. 165, e delle universita', determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non puo' eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento.».
6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo sono versate annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria entro il mese di ottobre all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368.
7. All'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Il Presidente dell'ARAN, sentito il Comitato di settore ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini della certificazione. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi puo' essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.»;
b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. L'ipotesi di accordo e' trasmessa dall'ARAN, corredata dalla prescritta relazione tecnica, al comitato di settore ed al Presidente del Consiglio dei Ministri entro sette giorni dalla data di sottoscrizione. Il parere del Comitato di settore e del Consiglio dei Ministri si intende reso favorevolmente trascorsi quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione tecnica da parte dell'ARAN. La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini dell'esame dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei Ministri, il predetto termine puo' essere sospeso una sola volta e per non piu' di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie dei comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'ARAN provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei Ministri deve essere comunque essere adottata entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all'ARAN, fatta salva l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad un'eventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso i contratti per i quali non si sia conclusa la procedura di certificazione divengono efficaci trascorso il cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. Resta escluso comunque dall'applicazione del presente articolo ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche nell'ipotesi in cui i comitati di settore delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo;
c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente comma: «7-bis Tutti i termini indicati dal presente articolo si intendono riferiti a giornate lavorative».
8. In attuazione dei principi di responsabilizzazione e di efficienza della pubblica amministrazione, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, hanno l'obbligo di trasmettere alla Corte dei Conti, tramite il Ministero economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno.
9. A tal fine, d'intesa con la Corte dei conti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il Ministero economia e finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato integra le informazioni annualmente richieste con il modello di cui all'articolo 40-bis comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, predisponendo un'apposita scheda con le ulteriori informazioni di interesse della Corte dei conti volte tra l'altro ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in ordine alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa ed all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialita', al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualita' della prestazione individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonche' a parametri di selettivita', con particolare riferimento alle progressioni economiche.
10. La Corte dei conti utilizza tali informazioni, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini del referto sul costo del lavoro e propone, in caso di esorbitanza delle spese dai limiti imposti dai vincoli di finanza pubblica e dagli indirizzi generali assunti in materia in sede di contrattazione collettiva nazionale, interventi correttivi a livello di comparto o di singolo ente. Fatte salve le ipotesi di responsabilita' previste dalla normativa vigente, in caso di accertato superamento di tali vincoli le corrispondenti clausole contrattuali sono immediatamente sospese ed e' fatto obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.
11. Le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web, con modalita' che garantiscano la piena visibilita' e accessibilita' delle informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessa annualmente all'organo di controllo in materia di contrattazione integrativa.
12. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza, l'organo di controllo interno equivalente vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della
finanza pubblica):
«Art. 12 (Disposizioni per il potenziamento
dell'amministrazione finanziaria e delle attivita' di
contrasto dell'evasione fiscale). - 1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme
riscosse in via definitiva correlabili ad attivita' di
controllo fiscale, dei risparmi di spesa conseguenti a
controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via
definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta,
delle maggiori entrate realizzate con la vendita degli
immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'art. 3, comma
99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' sulla
base dei risparmi di spesa per interessi, calcolati
rispetto alle previsioni definitive di bilancio e connessi
con la gestione della tesoreria e del debito pubblico e con
l'attivita' di controllo e di monitoraggio dell'andamento
della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il
perseguimento degli obiettivi programmatici, determina con
proprio decreto le misure percentuali da applicare su
ciascuna di tali risorse, per l'amministrazione economica e
per quella finanziaria in relazione a quelle di rispettiva
competenza, per gli anni 2004 e 2005, per le finalita' di
cui al comma 2 e per il potenziamento dell'Amministrazione
economica e finanziaria, in misura tale da garantire la
neutralita' finanziaria rispetto al previgente sistema. Con
effetto dall'anno 2006, le predette percentuali sono
determinate ogni anno in misura tale da destinare alle
medesime finalita' un livello di risorse non superiore a
quello assegnato per il 2004, ridotto del 10 per cento.
2. Le somme derivanti dall'applicazione del comma 1,
secondo modalita' determinate con il decreto ivi indicato,
affluiscono ad appositi fondi destinati al personale
dell'Amministrazione economica e finanziaria in servizio
presso gli Uffici adibiti alle attivita' di cui al citato
comma che hanno conseguito gli obiettivi di produttivita'
definiti, anche su base monetaria. In sede di
contrattazione integrativa sono stabiliti i tempi e le
modalita' di erogazione dei fondi determinando le risorse
finanziarie da assegnare a ciascuno dei predetti Uffici in
relazione all'apporto recato dagli Uffici medesimi alle
attivita' di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, tenuto conto
della specificita' dei compiti e delle funzioni inerenti
alle esigenze operative dell'amministrazione finanziaria,
vengono individuate, sentite le organizzazioni sindacali,
le modalita' e i criteri di conferimento delle eventuali
reggenze degli uffici di livello dirigenziale non generale
e definiti i relativi aspetti retributivi in conformita'
con la disciplina introdotta dal contratto collettivo
nazionale di lavoro inerente alle medesime funzioni. Con lo
stesso decreto sono altresi' individuate le condizioni per
il conferimento delle reggenze, per motivate esigenze
funzionali, anche a dipendenti appartenenti alle qualifiche
funzionali nona e ottava, in assenza di personale di
qualifica dirigenziale da utilizzare allo scopo.
4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato
in lire 53 miliardi per l'anno 1997, in lire 77 miliardi
per l'anno 1998 e in lire 92 miliardi per l'anno 1999, si
provvede con quota parte del maggior gettito derivante dal
presente decreto.».
- La legge 20 ottobre 1960, n. 1265 recante
«Istituzione del Fondo di assistenza per i finanzieri», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 1960, n.
274.
- Si riporta il testo dell'art. 45 del gia' citato
decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 45 (Trattamento economico). - 1. Il trattamento
economico fondamentale ed accessorio e' definito dai
contratti collettivi.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri
dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, parita' di
trattamento contrattuale e comunque trattamenti non
inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti
collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri
obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori
collegati:
a) alla produttivita' individuale;
b) alla produttivita' collettiva tenendo conto
dell'apporto di ciascun dipendente;
c) all'effettivo svolgimento di attivita'
particolarmente disagiate obiettivamente ovvero pericolose
o dannose per la salute. Compete ai dirigenti la
valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun
dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla
contrattazione collettiva.
4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei
trattamenti economici accessori.
5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici
accessori del personale non diplomatico del Ministero degli
affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero
presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari
e le istituzioni culturali e scolastiche, sono
disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi
prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' dalle altre
pertinenti normative di settore del Ministero degli affari
esteri.».
- Si riporta il testo dell'art. 47 del gia' citato
decreto legislativo n. 165/2001, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 47 (Procedimento di contrattazione collettiva). -
1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale
sono deliberati dai comitati di settore prima di ogni
rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui e' richiesta
una attivita' negoziale dell'ARAN. Gli atti di indirizzo
delle amministrazioni diverse dallo Stato sono sottoposti
al Governo che, non oltre dieci giorni, puo' esprimere le
sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti
la compatibilita' con le linee di politica economica e
finanziaria nazionale.
2. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e
il Governo sullo svolgimento delle trattative.
3. Raggiunta l'ipotesi di accordo, l'ARAN acquisisce il
parere favorevole del comitato di settore sul testo
contrattuale e sugli, oneri finanziari diretti e indiretti
che ne conseguono a carico dei bilanci delle
amministrazioni interessate. Il comitato di settore
esprime, con gli effetti di cui all'art. 41, comma 1, il
proprio parere entro cinque giorni dalla comunicazione
dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui all'art. 41, comma
2, il parere e' espresso dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, tramite il Ministro per la funzione pubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Per le
amministrazioni di cui all'art. 41, comma 3, l'esame delle
ipotesi di accordo e' effettuato dal competente comitato di
settore e dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che si
esprime attraverso il Ministro per la funzione pubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. In caso di
divergenza nella valutazione degli oneri e ove il comitato
di settore disponga comunque per l'ulteriore corso
dell'accordo, resta in ogni caso escluso qualsiasi concorso
dello Stato alla copertura delle spese derivanti dalle
disposizioni sulle quali il Governo ha formulato
osservazioni.
4. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di
accordo, il giorno successivo l'ARAN trasmette la
quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti
ai fini della certificazione di compatibilita' con gli
strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art.
1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni. La Corte dei conti certifica
l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro
compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di
bilancio, e puo' acquisire a tal fine elementi istruttori e
valutazioni da tre esperti designati dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La
designazione degli esperti, per la certificazione dei
contratti collettivi delle amministrazioni delle regioni e
degli enti locali, avviene previa intesa con la Conferenza
Stato-regioni e con la Conferenza Stato-citta'. Gli esperti
sono nominati prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa
alla Corte dei conti.
5. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni
dalla trasmissione della quantificazione dei costi
contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende
effettuata positivamente. L'esito della certificazione
viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di
settore e al Governo. Se la certificazione e' positiva, il
Presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il
contratto collettivo.
6. In caso di certificazione non positiva della Corte
dei conti le parti contraenti non possono procedere alla
sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Il
Presidente dell'ARAN, sentito il Comitato di settore ed il
Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede alla
riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una
nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai
fini delle certificazioni. In seguito alla sottoscrizione
della nuova ipotesi si riapre la procedura di
certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in
cui la certificazione non positiva sia limitata a singole
clausole contrattuali l'ipotesi puo' essere sottoscritta
definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole
contrattuali non positivamente certificate.
7. L'ipotesi di accordo e' trasmessa dall'ARAN,
corredata dalla prescritta relazione tecnica, al comitato
di settore ed al Presidente del Consiglio dei Ministri
entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione. Il parere del
Comitato di settore e del Consiglio dei Ministri si intende
reso favorevolmente trascorsi quindici giorni dalla data di
trasmissione della relazione tecnica da parte dell'ARAN. La
procedura di certificazione dei contratti collettivi deve
concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione
dell'ipotesi di accordo decorsi i quali i contratti sono
efficaci, fermo restando che, ai fini dell'esame
dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei
Ministri, il predetto termine puo' essere sospeso una sola
volta e per non piu' di quindici giorni, per motivate
esigenze istruttorie dei comitati di settore o del
Presidente del Consiglio dei Ministri. L'ARAN provvede a
fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi sette
giorni. La deliberazione del Consiglio dei Ministri deve
essere comunque adottata entro otto giorni dalla ricezione
dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine
assegnato all'ARAN, fatta salva l'autonomia negoziale delle
parti in ordine ad un'eventuale modifica delle clausole
contrattuali. In ogni caso i contratti per i quali non si
sia conclusa la procedura di certificazione divengono
efficaci trascorso il cinquantacinquesimo giorno dalla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. Resta escluso
comunque dall'applicazione del presente articolo ogni onere
aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche
nell'ipotesi in cui i comitati di settore delle
amministrazioni di cui all'art. 41, comma 3, non si
esprimano entro il termine di cui al comma 3 del presente
articolo.
7-bis. Tutti i termini indicati dal presente articolo
si intendono riferiti a giornate lavorative.
8. I contratti e accordi collettivi nazionali di cui
all'art. 40, commi 2 e 3, sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del gia'
citato decreto legislativo n. 165/2001:
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 40-bis del
gia' citato decreto legislativo n. 165/2001:
«2. Gli organi di controllo interno indicati all'art.
48, comma 6, inviano annualmente specifiche informazioni
sui costi della contrattazione integrativa al Ministero
dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo,
uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica.».
- Il titolo V del gia' citato decreto legislativo n.
165 del 2001, reca: «Controllo della spesa».
- Il testo dell'art. 60, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, e' il seguente:
«Art. 60 (Controllo del costo del lavoro). - 1.
(Omissis).
2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il
mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti, per il
tramite del Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il conto
annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate
secondo il modello di cui al comma 1. Il conto e'
accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni
pubbliche espongono i risultati della gestione del
personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna
amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai
regolamenti e dagli atti di programmazione. La mancata
presentazione del conto e della relativa relazione
determina, per l'anno successivo a quello cui il conto si
riferisce, l'applicazione delle misure di cui all'art. 30,
comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni. Le comunicazioni previste
dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero
dell'economia e delle finanze, anche all'Unione delle
province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni,
comunita', enti montani (UNCEM), per via telematica.



 
Art. 68.
Riduzione degli organismi collegiali
e di duplicazioni di strutture
1. Ai fini dell'attuazione del comma 2-bis dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, improntato a criteri di rigorosa selezione, per la valutazione della perdurante utilita' degli organismi collegiali operanti presso la Pubblica amministrazione e per realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo trasferimento delle attivita' ad essi demandati nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni, vanno esclusi dalla proroga prevista dal comma 2-bis del citato (( articolo 29 del )) decreto-legge n. 223 del 2006 gli organismi collegiali:
istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da disposizioni legislative od atti amministrativi la cui operativita' e' finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi o alla definizione di particolari attivita' previste dai provvedimenti di istituzione e non abbiano ancora conseguito le predette finalita';
istituiti successivamente alla data del 30 giugno 2004 che non operano da almeno due anni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
svolgenti funzioni riconducibili alle competenze previste dai regolamenti di organizzazione per gli uffici di struttura dirigenziale di 1° e 2° livello dell'Amministrazione presso la quale gli stessi operano ricorrendo, ove vi siano competenze di piu' amministrazioni, alla conferenza di servizi.
2. Nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 venga riconosciuta l'utilita' degli organismi collegiali di cui al comma 1, la proroga e' concessa per un periodo non superiore a due anni. In sede di concessione della proroga prevista dal citato comma 2-bis dovranno inoltre prevedersi ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai componenti privilegiando i compensi collegati alla presenza (( rispetto a quelli forfetari od onnicomprensivi e )) stabilendo l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la localita' sede dell'organismo.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, sono individuati gli organismi collegiali ritenuti utili sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, in modo tale da assicurare un ulteriore contenimento della spesa non inferiore a quello conseguito in attuazione del citato articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006.
4. La riduzione di spesa prevista dal comma 1 dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 riferita all'anno 2006 si applica agli organismi collegiali ivi presenti istituiti dopo (( la data di entrata in vigore )) del citato decreto-legge.
5. Al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali nonche' di favorire una maggiore efficienza dei servizi e la razionalizzazione delle procedure, le strutture amministrative che svolgono prevalentemente attivita' a contenuto tecnico e di elevata specializzazione riconducibili a funzioni istituzionali attribuite ad amministrazioni dello Stato centrali o periferiche, sono soppresse e le relative competenze sono trasferite alle Amministrazioni svolgenti funzioni omogenee.
6. In particolare sono soppresse le seguenti strutture:
a) Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni;
b) Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e all'articolo 4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito (( , con modificazioni, )) dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;
c) Commissione per l'inquadramento del personale gia' dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunita' Atlantica di cui all'art. 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98. (( 6-bis. Le funzioni delle strutture di cui al comma 6 lettere a) e b) sono trasferite al Ministro competente che puo' delegare un sottosegretario di Stato. ))
7. Le amministrazioni interessate trasmettono al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - i provvedimenti di attuazione del presente articolo.
8. Gli organi delle strutture soppresse ai sensi del presente articolo rimangono in carica per 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di gestire l'ordinato trasferimento delle funzioni. I risparmi derivanti dal presente articolo sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale):
«Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati
ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto
previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per organi collegiali e altri organismi,
anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle
predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento
rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti
fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e
comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento
ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a
quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23
dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle
spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, al riordino degli organismi,
anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi
previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono
conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto
a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli
organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti
degli organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non
superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza
l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato
sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare
all'amministrazione competente e alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
prima della scadenza del termine di durata degli organismi
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
concerto con l'amministrazione di settore competente, la
perdurante utilita' dell'organismo proponendo le
conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a
provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli
stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura
regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da
sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo
e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove
prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di
risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3
entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i
regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonche' gli
atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono
essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
ovvero per la verifica da parte degli organi interni di
controllo e per l'approvazione da parte
dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28
febbraio 2007.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto
divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai
componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano
diretta applicazione alle regioni, alle province autonome,
agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario
nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai commissari straordinari del Governo di cui
all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli
organi di direzione, amministrazione e controllo.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 16
gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia
di pubblica amministrazione):
«Art. 1 (Alto Commissario per la prevenzione e il
contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito
all'interno della pubblica amministrazione). - 1. E'
istituito l'Alto Commissario per la prevenzione e il
contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito
all'interno della pubblica amministrazione, di seguito
denominato "Alto Commissario", alla diretta dipendenza
funzionale del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la
spesa annua massima di 582.000 euro a decorrere dall'anno
2002.
3. Il Governo adotta, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un regolamento ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, volto a determinare la
composizione e le funzioni dell'Alto Commissario, al fine
di garantirne l'autonomia e l'efficacia operativa.
4. L'Alto Commissario, che si avvale di un vice
Commissario vicario scelto dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, su sua proposta, tra gli appartenenti alle
categorie di personale, nell'ambito delle quali e' scelto
il Commissario, svolge le proprie funzioni nell'osservanza
dei seguenti principi fondamentali:
a) principio di trasparenza e libero accesso alla
documentazione amministrativa, salvo i casi di legittima
opposizione del segreto;
b) libero accesso alle banche dati delle pubbliche
amministrazioni;
c) facolta' di esercitare le proprie funzioni
d'ufficio o su istanza delle pubbliche amministrazioni;
d) obbligo di relazione semestrale al Presidente del
Consiglio dei Ministri, che riferisce periodicamente ai
Presidenti delle Camere;
e) supporto di un vice Commissario aggiunto, nominato
dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Commissario, e cinque esperti, tutti scelti tra i
magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli
avvocati dello Stato, collocati obbligatoriamente fuori
ruolo o in aspettativa retribuita dalle rispettive
amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme
ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti,
ivi inclusi quelli del personale di cui all'art. 2, comma
4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, se
appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, che
abbiano prestato non meno di cinque anni di servizio
effettivo nell'amministrazione di appartenenza, nonche'
altri dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, in posizione di comando
secondo i rispettivi ordinamenti. Per tutto il personale
destinato all'ufficio del Commissario il servizio e'
equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le
amministrazioni di appartenenza;
f) obbligo di rapporto all'autorita' giudiziaria e
alla Corte dei conti nei casi previsti dalla legge;
g) rispetto delle competenze regionali e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'art. 1-quater del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale):
«Art. 1-quater (Alto Commissario per la lotta alla
contraffazione). - 1. E' istituito l'Alto Commissario per
la lotta alla contraffazione con compiti di:
a) coordinamento delle funzioni di sorveglianza in
materia di violazione dei diritti di proprieta' industriale
ed intellettuale;
b) monitoraggio sulle attivita' di prevenzione e di
repressione dei fenomeni di contraffazione.
2-4. (Abrogati).
5. Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 145
del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 della
legge 9 marzo 1971, n. 98 (Provvidenze per il personale
dipendente da organismi militari operanti nel territorio
nazionale nell'ambito della Comunita' atlantica):
«Sul formale inquadramento delibera, entro 120 giorni
dalla data di ricezione della domanda, una apposita
commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, e
composta da un magistrato del Consiglio di Stato, che la
presiede, da sei funzionari delle carriere direttive dello
Stato e da tre rappresentanti del personale interessato. I
provvedimenti della commissione sono definitivi.».
- Il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2 (Interventi urgenti per i settori
dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche'
in materia di fiscalita' d'impresa), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2006, n. 8, e' il seguente:
«Art. 4-bis (Lotta alla contraffazione e misure di
finanziamento. - 1. All'Alto Commissario per la lotta alla
contraffazione, istituito dall'art. 1-quater del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, spetta il
compito di assicurare il monitoraggio, anche nel settore
agroalimentare, dei fenomeni in materia di violazione dei
diritti di proprieta' industriale e di proprieta'
intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure
volte a contrastarli, nonche' di assistenza alle imprese
per la tutela contro le pratiche commerciali sleali.
2. Per il pieno svolgimento delle attribuzioni in
materia di lotta alla contraffazione, l'Alto Commissario si
avvale di un comitato tecnico. Le eventuali spese sono
poste a carico dell'Alto Commissario.
3. E' altresi' assegnato all'Ufficio dell'Alto
Commissario un contingente di quindici unita' di personale,
di cui due con qualifica non inferiore a dirigente. Il
personale appartenente alle amministrazioni di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, e' collocato obbligatoriamente
in posizione di fuori ruolo ovvero di aspettativa
retribuita dalle rispettive amministrazioni di
appartenenza.
4. (Abrogato).
5. I Vice Alto Commissari sono collocati
obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita
da i rispettivi organi di autogoverno anche in deroga alle
norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi
ordinamenti, per un periodo non superiore alla durata di
due mandati.
6. All'art. 1, comma 235, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, dopo le parole: "e' autorizzata la spesa di 1
milione di euro" le parole: "per l'anno 2006" sono
sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2006".
7. Ai maggiori oneri, derivanti dal presente articolo,
pari a 800.000 euro per l'anno 2006 e a 1.800.000 euro a
decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
relativa al «Fondo per interventi strutturali di politica
economica» istituito ai sensi dell'art. 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. In conformita' a quanto previsto dall'Assemblea
generale delle Nazioni Unite nelle risoluzioni 531197 e
581221, per consentire lo sviluppo del programma di
microfinanza, al fine di incentivare la costituzione di
microimprese, anche nel settore agricolo, il Comitato
nazionale italiano per il 2005 - anno internazionale del
Microcredito e' trasformato nel Comitato nazionale italiano
permanente per il Microcredito, senza oneri aggiuntivi per
l'erario. I componenti del Comitato, gia' costituito presso
il Ministero degli affari esteri, durano in carica quattro
anni e possono essere rinnovati una sola volta.».



 
Art. 69.
(( Differimento di dodici mesi degli automatismi stipendiali ))
(( 1. Con effetto dal 1° gennaio 2009, per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio, nei limiti del 2,5 per cento, previsti dai rispettivi ordinamenti e' differita, )) una tantum, (( per un periodo di dodici mesi, alla scadenza del quale e' attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di dodici mesi di differimento e' utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali )).
(( 2. Per il personale che, nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1, effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione economica di anzianita' pregressa, alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento economico spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato.
3. Per il personale che nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1 cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento di pensione, considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato. Il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento.
4. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 11, commi 10 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111 ))
.
(( 5. In relazione ai risparmi lordi relativi al sistema universitario, valutati in 13,5 milioni di euro per l'anno 2009, in 27 milioni di euro per l'anno 2010 e in 13,5 milioni di euro per l'anno 2011, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, tenuto conto dell'articolazione del sistema universitario e della distribuzione del personale interessato, definisce, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modalita' di versamento, da parte delle singole universita', delle relative risorse con imputazione al capo X, capitolo 2368, dello stato di previsione delle entrate del Bilancio dello Stato, assicurando le necessarie attivita' di monitoraggio.
6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede, quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e, quanto a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare dello 0,83 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 ))
.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del gia' citato
decreto legislativo n. 165/2001:
«Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico). - 1.
In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati
dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori
dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di
Stato, il personale della carriera diplomatica e della
carriera prefettizia nonche' i dipendenti degli enti che
svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate
dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno
1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e
10 ottobre 1990, n. 287.
1-bis In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il rapporto di
impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale
volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il
personale volontario di leva, e' disciplinato in regime di
diritto pubblico secondo autonome disposizioni
ordinamentali.
1-ter In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il personale
della carriera dirigenziale penitenziaria e' disciplinato
dal rispettivo ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari resta disciplinato dalle
disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della
specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in
conformita' ai principi della autonomia universitaria di
cui all'art. 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
cui all'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n.
421.».
- Si riporta il testo dei commi 10 e 12 dell'art. 11
del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova
disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia
di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a
norma dell'art. 1, comma 1, lettera a) , della legge 25
luglio 2005, n. 150):
«10. Se il giudizio e' "non positivo", il Consiglio
superiore della magistratura procede a nuova valutazione di
professionalita' dopo un anno, acquisendo un nuovo parere
del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento
economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti
solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il nuovo
giudizio e' "positivo". Nel corso dell'anno antecedente
alla nuova valutazione non puo' essere autorizzato lo
svolgimento di incarichi extragiudiziari.».
«12. La valutazione negativa comporta la perdita del
diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio.
Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante e'
dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza
dalla scadenza del biennio.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 5 del gia'
citato decreto-legge n. 93 del 2008:
«4. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2008, 100
milioni di euro per l'anno 2009 e 60 milioni di euro per
l'anno 2010, da utilizzare a reintegro delle dotazioni
finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo e'
disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.».



 
Art. 70.
Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi
per infermita' dipendente da causa di servizio
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermita' dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al (( testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni )) , fermo restando il diritto all'equo indennizzo e' esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie.
(( 1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa )).
2. Con la decorrenza di cui al comma 1 sono conseguentemente abrogati gli articoli 43 e 44 (( del testo unico di cui al )) regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e gli articoli 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni ed integrazioni.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo della tabella A annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915 (testo unico delle norme in materia di pensioni di
guerra):
"Tabella A
Lesioni ed infermita' che danno diritto a pensione
vitalizia o ad assegno temporaneo
Prima categoria:
1) La perdita dei quattro arti fino al limite della
perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
2) La perdita di tre arti fino al limite della
perdita delle due mani e di un piede insieme.
3) La perdita di ambo gli arti superiori fino al
limite della perdita totale delle due mani.
4) La perdita di due arti, superiore ed inferiore
(disarticolazione o amputazione del braccio e della
coscia).
5) La perdita totale di una mano e dei due piedi.
6) La perdita totale di una mano e di un piede.
7) La disarticolazione di un'anca; l'anchilosi
completa della stessa, se unita a grave alterazione
funzionale del ginocchio corrispondente.
8) La disarticolazione di un braccio o l'amputazione
di esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero.
9) L'amputazione di coscia o gamba a qualunque
altezza, con moncone residuo improtesizzabile in modo
assoluto e permanente.
10) La perdita di una coscia a qualunque altezza con
moncone protesizzabile, ma con grave artrosi dell'anca o
del ginocchio dell'arto superstite.
11) La perdita di ambo gli arti inferiori sino al
limite della perdita totale dei piedi.
12) La perdita totale di tutte le dita delle mani
ovvero la perdita totale dei, due pollici e di altre sette
o sei dita.
13) La perdita totale di un pollice e di altre otto
dita delle mani, ovvero la perdita totale delle cinque dita
di una mano e delle prime due dell'altra.
14) La perdita totale di sei dita delle mani compresi
i pollici e gli indici o la perdita totale di otto dita
delle mani compreso o non uno dei pollici.
15) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei
mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni grave della
faccia e della bocca tali da determinare grave ostacolo
alla masticazione e alla deglutizione si da costringere a
speciale alimentazione.
16) L'anchilosi temporo-mandibolare completa e
permanente.
17) L'immobilita' completa permanente del capo in
flessione o in estensione, oppure la rigidita totale e
permanente del rachide con notevole incurvamento.
18) Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di
natura tubercolare e tutte le altre infermita' organiche e
funzionali permanenti e gravi al punto da determinare una
assoluta incapacita' al lavoro proficuo.
19) Fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso o
stato bronchiectasico e cuore polmonare grave.
20) Cardiopatie organiche in stato di permanente
scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica
ecg. accertata.
21) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo
e del tronco, quando, per sede, volume o grado di
evoluzione determinano assoluta incapacita' lavorativa.
22) Tumori maligni a rapida evoluzione.
23) La fistola gastrica, intestinale, epatica,
pancreatica, splenica, rettovescica ribelle ad ogni cura e
l'ano preternaturale.
24) Incontinenza delle feci grave e permanente da
lesione organica.
25) Il diabete mellito ed il diabete insipido
entrambi di notevole gravita'.
26) Esiti di nefrectomia con grave compromissione
permanente del rene superstite (iperazotemia, ipertensione
e complicazioni cardiache) o tali da necessitare
trattamento emodialitico protratto nel tempo.
27) Castrazione e perdita pressoche' totale del pene.
28) Tutte le alterazioni delle facolta' mentali
(sindrome schizofrenica, demenza paralitica, demenze
traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che
rendano l'individuo incapace a qualsiasi attivita'.
29) Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo
e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di
grado tale da apportare profondi e irreparabili
perturbamenti alle funzioni piu' necessarie alla vita
organica e sociale o da determinare incapacita' a lavoro
proficuo.
30) Sordita' bilaterale organica assoluta e
permanente accertata con esame audiometrico.
31) Sordita' bilaterale organica assoluta e
permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi
gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera
psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.
32) Esiti di laringectomia totale.
33) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo
gli occhi che abbiano prodotto cecita' bilaterale assoluta
e permanente.
34) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo
gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da
1/100 a meno di 1/50.
35) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un
occhio, che ne abbiano prodotto cecita' assoluta e
permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra
1/50 e 3/50 della normale (vedansi avvertenze alle tabelle
A e B-c).
Seconda categoria:
1) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei
mascellari e tutti gli altri esiti di lesione grave della
faccia stessa e della bocca tali da menomare notevolmente
la masticazione, la deglutizione o la favella oppure da
apportare evidenti deformita', nonostante la protesi.
2) L'anchilosi temporo-mandibolare incompleta, ma
grave e permanente con notevole riduzione della funzione
masticatoria.
3) L'artrite cronica che, per la molteplicita' e
l'importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato
gravemente la funzione di due o piu' arti.
4) La perdita di un braccio o avambraccio sopra il
terzo inferiore.
5) La perdita totale delle cinque dita di una mano e
di due delle ultime quattro dita dell'altra.
6) La perdita di una coscia a qualunque altezza.
7) L'amputazione medio tarsica o la sotto astragalica
dei due piedi.
8) Anchilosi completa dell'anca o quella in flessione
del ginocchio.
9) Le affezioni polmonari ed extra polmonari di
natura tubercolare che per la loro gravita' non siano tali
da ascrivere alla prima categoria.
10) Le lesioni gravi e permanenti dell'apparato
respiratorio o di altri apparati organici determinate
dall'azione di gas nocivi.
11) Bronchite cronica diffusa con bronchiestasie ed
enfisema di notevole grado.
12) Tutte le altre lesioni od affezioni organiche
della laringe, della trachea che arrechino grave e
permanente dissesto alla funzione respiratoria.
13) Cardiopatie con sintomi di scompenso di entita'
tali da non essere ascrivibili alla prima categoria.
14) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del
tronco e del collo, quando per la loro gravita' non debbano
ascriversi alla prima categoria.
15) Le affezioni gastro-enteriche e delle ghiandole
annesse con grave e permanente deperimento organico.
16) Stenosi esofagee di alto grado, con deperimento
organico.
17) La perdita della lingua.
18) Le lesioni o affezioni gravi e permanenti
dell'apparato urinario salvo, che per la loro entita', non
siano ascrivibili alla categoria superiore.
19) Le affezioni gravi e permanenti degli organi
emopoietici.
20) Ipoacusia bilaterale superiore al 90% con voce di
conversazione gridata ad concham senza affezioni purulente
dell'orecchio medio.
21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo
gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra
i 1/50 e 3/50 della normale.
22) Castrazione o perdita pressoche' totale del pene.
23) Le paralisi permanenti sia di origine centrale
che periferica interessanti i muscoli o gruppi muscolari
che presiedono a funzioni essenziali della vita e che, per
i caratteri e la durata, si giudichino inguaribili.
Terza categoria:
1) La perdita totale di una mano o delle sue cinque
dita, ovvero la perdita totale di cinque dita tra le mani
compresi i due pollici.
2) La perdita totale del pollice e dell'indice delle
due mani.
3) La perdita totale di ambo gli indici e di altre
cinque dita fra le mani che non siano i pollici.
4) La perdita totale di un pollice insieme con quella
di un indice e di altre quattro dita fra le mani con
integrita' dell'altro pollice.
5) La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.
6) L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.
7) L'anchilosi totale di una spalla in posizione
viziata e non parallela all'asse del corpo.
8) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso
grave e permanente.
9) La perdita o i disturbi gravi della favella.
10) L'epilessia con manifestazioni frequenti.
11) Le alterazioni organiche e irreparabili di un
occhio, che abbiano prodotto cecita' assoluta e permanente,
con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/50 e 1/10
della normale.
Quarta categoria:
1) L'anchilosi totale di una spalla in posizione
parallela all'asse del corpo.
2) La perdita totale delle ultime quattro dita di una
mano o delle prime tre dita di essa.
3) La perdita totale di tre dita tra le due mani
compresi ambo i pollici.
4) La perdita totale di un pollice e dei due indici.
5) La perdita totale di uno dei pollici e di altre
quattro dita fra le due mani esclusi gli indici e l'altro
pollice.
6) La perdita totale di un indice e di altre sei o
cinque dita fra le due mani che noti siano i pollici.
7) La perdita di una gamba al terzo inferiore.
8) La lussazione irriducibile di una delle grandi
articolazioni, ovvero gli esiti permanenti delle fratture
di ossa principali (pseudo artrosi, calli molto deformi,
ecc.) che ledano notevolmente le funzioni di un arto.
9) Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso
evidenti, ma con stato di latente insufficienza del
miocardio.
10) Calcolosi renale e bilaterale con accessi
dolorosi frequenti e con persistente compromissione della
funzione emuntoria.
11) L'epilessia ammenoche' per la frequenza e la
gravita' delle sue manifestazioni non sia da ascriversi a
categorie superiori.
12) Psico-nevrosi gravi (fobie persistenti).
13) Le paralisi periferiche che comportino disturbi
notevoli della zona innervata.
14) Pansinusiti purulente croniche bilaterali con
nevralgia del trigemino.
15) Otite media purulenta cronica bilaterale con voce
di conversazione percepita ad concham.
16) Otite media purulenta cronica bilaterale con
complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella
limitata al manico del martello, coesteatomi,
granulazioni).
17) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso
di media gravita'.
18) Le alterazioni organiche e irreparabili di ambo
gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra
4/50 e 1/10 della normale.
19) Le alterazioni organiche e irreparabili di un
occhio che rie abbiano prodotto cecita' assoluta e
permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra
2/10 e 3/10 della normale.
20) Le alterazioni irreparabili della visione
periferica sotto forma di emianopsia bilaterale.
21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un
occhio che ne abbiano prodotto cecita' assoluta e
permanente, con alterazioni pure irreversibili della
visione periferica dell'altro, sotto forma di
restringimento concentrico del campo visivo di tale grado
da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone
piu' prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di
tale ampiezza da occupare una meta' del campo visivo stesso
o settori equivalenti.
Quinta categoria:
1) L'anchilosi totale di un gomito in estensione
completa o quasi.
2) La perdita totale del pollice e dell'indice di una
mano.
3) La perdita totale di ambo i pollici.
4) La perdita totale di uno dei pollici e di altre
tre dita tra le mani che non siano gli indici e l'altro
pollice.
5) La perdita totale di uno degli indici e di altre
quattro dita fra le mani che non siano il pollice e l'altro
indice.
6) La perdita di due falangi di otto e sette dita fra
le mani che non siano quelle dei pollici.
7) La perdita della falange ungueale di otto dita
compresa quella dei pollici.
8) La perdita di un piede ovvero l'amputazione
unilaterale medio-tarsica o la sotto astragalica.
9) La perdita totale delle dita dei piedi o di nove
od otto dita compresi gli alluci.
10) La tubercolosi polmonare allo stato di esiti
estesi, ma clinicamente stabilizzati, sempre previo
accertamento stratigrafico, quando essi per la loro entita'
non determinino grave dissesto alla funzione respiratoria.
11) Gli esiti di affezione tubercolare extra
polmonare, quando per la loro entita' e localizzazione non
comportino assegnazioni a categoria superiore o inferiore.
12) Le malattie organiche di cuore senza segno di
scompenso.
13) L'arteriosclerosi diffusa e manifesta.
14) Gli aneurismi arteriosi o arterovenosi degli arti
che ne ostacolano notevolmente la funzione.
15) Le nefriti o le nefrosi croniche.
16) Diabete mellito o insipido di media gravita'.
17) L'ernia viscerale molto voluminosa o che, a
prescindere dal suo volume, sia accompagnata da gravi e
permanenti complicazioni.
18) Otite media purulenta cronica bilaterale senza
complicazioni con voce di conversazione percepita a 50 cm
accertata con esame audiometrico. Otite media e cronica
unilaterale con complicazioni (carie degli ossicini,
esclusa quella limitata al manico del martello,
colesteatoma, granulazioni).
19) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito
non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio
medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia
ridotta ad concham.
20) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo
gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare, tra
2/10 e 3/10 della normale.
21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un
occhio, che ne abbiano prodotto cecita' assoluta e
permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra
4/10 e 7/10 della normale.
22) La perdita anatomica di un bulbo oculare, non
protesizzabile, essendo l'altro integro.
23) Le alterazioni organiche ed irreparabili della
visione periferica di entrambi gli occhi, sotto forma di
restringimento concentrico del campo visivo di tale grado
da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone
piu' prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di
tale ampiezza da occupare una meta' del campo visivo stesso
o settori equivalenti.
Sesta categoria:
1) Le cicatrici estese e profonde del cranio con
perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore,
senza disturbi funzionali del cervello.
2) L'anchilosi totale di un gomito in flessione
completa o quasi.
3) La perdita totale di un pollice insieme con quella
del corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita
totale di una delle ultime tre dita della stessa mano.
4) La perdita totale di uno degli indici e di altre
tre dita fra le mani, che non siano i pollici e l'altro
indice.
5) La perdita totale di cinque dita fra le mani che
siano le ultime tre dell'una e due delle ultime tre
dell'altra.
6) La perdita totale di uno dei pollici insieme con
quella di altre due dita fra le mani esclusi gli indici e
l'altro pollice.
7) La perdita totale delle tre ultime dita di una
mano.
8) La perdita delle due ultime falangi delle ultime
quattro dita di una mano, ovvero la perdita delle due
ultime falangi di sei o cinque dita fra le mani, che non
siano quelle dei pollici.
9) La perdita della falange ungueale di sette o sei
dita fra le mani, compresa quella dei due pollici, oppure
la perdita della falange ungueale di otto dita fra le mani
compresa quella di uno dei due pollici.
10) L'amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.
11) La perdita totale di sette o sei dita dei piedi
compresi i due alluci.
12) La perdita totale di nove od otto dita dei piedi
compreso un alluce.
13) La perdita totale dei due alluci e dei
corrispondenti metatarsi.
14) Ulcera gastrica o duodenale, radiologicamente
accertata, o gli esiti di gastroenterostomia con neostoma
ben funzionale.
15) Morbo di Basedow che per la sua entita' non sia
da scrivere a categoria superiore.
16) Nefrectomia con integrita' del rene superstite.
17) Psico-nevrosi di media entita'.
18) Le nevriti ed i loro esiti permanenti.
19) Sinusiti purulente croniche o vegetanti con
nevralgia.
20) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito,
non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio
medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia
ridotta alla distanza di 50 cm.
21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un
occhio che ne abbiano prodotto una riduzione dell'acutezza
visiva al di sotto di 1/50, con l'acutezza visiva
dell'altro normale, o ridotta fino a 7/10 della normale.
Settima categoria:
1) Le cicatrici della faccia che costituiscono
notevole deformita'. Le cicatrici di qualsiasi altra parte
del corpo estese e dolorose o aderenti o retratte che siano
facili ad ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi
funzionali, ammenoche' per la loro gravita' non siano da
equipararsi ad infermita' di cui alle categorie precedenti.
2) L'anchilosi completa dell'articolazione
radiocarpica.
3) La perdita totale di quattro dita fra le mani, che
non siano i pollici ne' gli indici.
4) La perdita totale dei due indici.
5) La perdita totale di un pollice.
6) La perdita totale di uno degli indici e di due
altre dita fra le mani che non siano i pollici o l'altro
indice.
7) La perdita delle due falangi dell'indice e di
quelle di altre tre dita fra le mani che non siano quelle
dei pollici.
8) La perdita della falange ungueale di tutte le dita
di una mano, oppure la perdita della falange ungueale di
sette o sei dita tra le mani compresa quella di un pollice.
9) La perdita della falange ungueale di cinque,
quattro o tre dita delle mani compresa quella dei due
pollici.
10) La perdita della falange ungueale di otto o sette
dita fra le mani che non sia quella dei pollici.
11) La perdita totale da cinque a tre dita dei piedi,
compresi gli alluci.
12) La perdita totale di sette o sei dita tra i
piedi, compreso un alluce, oppure di tutte o delle prime
quattro dita di un piede.
13) La perdita totale di otto o sette dita tra i
piedi, che non siano gli alluci.
14) La perdita delle due falangi o di quella ungueale
dei due alluci insieme con la perdita della falange
ungueale di altre dita comprese fra otto e cinque.
15) L'anchilosi completa dei piedi (tibio-tarsica)
senza deviazione e senza notevole disturbo della
deambulazione.
16) L'anchilosi in estensione del ginocchio.
17) Bronchite cronica diffusa con modico enfisema.
18) Esiti di pleurite basale bilaterale, oppure esiti
estesi di pleurite monolaterale di sospetta natura tbc.
19) Nevrosi cardiaca grave e persistente.
20) Le varici molto voluminose con molteplici grossi
nodi ed i loro esiti, nonche' i reliquati delle flebiti
dimostratisi ribelli alle cure.
21) Le emorroidi voluminose e ulcerate con prolasso
rettale; le fistole anali secernenti.
22) Laparocele voluminoso.
23) Gastroduodenite cronica.
24) Esiti di resezione gastrica.
25) Colecistite cronica con disfunzione epatica
persistente.
26) Calcolosi renale senza compromissione della
funzione emuntoria.
27) Isteronevrosi di media gravita'.
28) Perdita totale di due padiglioni auricolari.
29) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito
non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio
medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia
ridotta ad un metro, accertata con esame audiometrico.
30) Esito di intervento radicale (antroatticotomia)
con voce di conversazione percepita a non meno di un metro.
31) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un
occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza
visiva fra 1/50 e 3/50 della normale.
32) Le alterazioni organiche ed irreparabili della
visione periferica di un occhio (avendo l'altro occhio
visione centrale o periferica normale), sotto forma di
restringimento concentrico del campo visivo di tale grado
da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone
piu' prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di
tale ampiezza da occupare una meta' del capo visivo stesso,
o settori equivalenti.
Ottava categoria:
1) Gli esiti delle lesioni boccali che producano
disturbi della masticazione, della deglutizione o della
parola, congiuntamente o separatamente che per la loro
entita' non siano da ascrivere a categorie superiori.
2) La perdita della maggior parte dei denti oppure la
perdita di tutti i denti della arcata inferiore. La
paradentosi diffusa, ribelle alle cure associata a parziale
perdita dentaria.
3) La perdita della falange ungueale dei due pollici.
4) La perdita totale di tre dita fra le mani che non
siano i pollici ne' gli indici.
5) La perdita totale di uno degli indici e di un dito
della stessa mano escluso il pollice.
6) La perdita di due falangi dell'indice insieme a
quella delle ultime falangi di altre due dita della stessa
mano escluso il pollice.
7) La perdita della falange ungueale delle prime tre
dita di una mano.
8) La perdita totale di cinque o quattro dita fra i
piedi compreso un alluce o delle ultime quattro dita di un
solo piede.
9) La perdita totale di sei o cinque dita fra i piedi
che non siano gli alluci.
10) La perdita di un alluce o della falange ungueale
di esso, insieme con la perdita della falange di altre dita
dei piedi comprese fra otto o sei.
11) La perdita di un alluce e del corrispondente
metatarso.
12) L'anchilosi tibio-tarsica di un solo piede senza
deviazione di esso e senza notevole disturbo della
deambulazione.
13) L'accorciamento non minore di tre centimetri di
un arto inferiore, a meno che non apporti disturbi tali
nella statica o nella deambulazione da essere compreso
nelle categorie precedenti.
14) Bronchite cronica.
15) Gli esiti di pleurite basale o apicale
monolaterali di sospetta natura tubercolare.
16) Gli esiti di empiema non tubercolare.
17) Disturbi funzionali cardiaci persistenti
(nevrosi, tachicardia, extra sistolia).
18) Gastrite cronica.
19) Colite catarrale cronica o colite spastica
postamebica.
20) Varici degli arti inferiori nodose e diffuse.
21) Emorroidi voluminose procidenti.
22) Colecistite cronica o esiti di colecistectomia
con persistente disepatismo.
23) Cistite cronica.
24) Sindromi nevrosiche lievi, ma persistenti.
25) Ritenzione parenchimale o endocavitaria di
proiettile o di schegge senza fatti reattivi apprezzabili.
26) Ernie viscerali non contenibili.
27) Emicastrazione.
28) Perdita totale di un padiglione auricolare.
29) Sordita' unilaterale assoluta e permanente o
ipoacusia unilaterale con perdita uditiva superiore al 90%
(voce gridata ad concham) accertata con esame audiometrico.
30) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito,
non accompagnata da affezione purulenta dell'orecchio
medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia
ridotta a due metri, accertata con esame audiometrico.
31) Otite media purulenta cronica semplice.
32) Stenosi bilaterale del naso di notevole grado.
33) Le alterazioni organiche ed irreparibli di un
occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza
visiva tra 4/50 e 3/10 della normale.
34) Dacriocistite purulenta cronica.
35) Congiuntiviti manifestamente croniche.
36) Le cicatrici delle palpebre congiuntivali,
provocanti disturbi oculari di rilievo (ectropion,
entropion, simblefaron, lagoftalmo).».
- Il Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458
(Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il regio
Esercito) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo
1928, n. 55.



 
Art. 71.
Assenze per malattia e per permesso retribuito
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennita' o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento piu' favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
(( 1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attivita' operative ed addestrative )).
2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.
3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, (( sono )) dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.
4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalita' di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternita', compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternita', le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonche' le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, (( comma 6 )) , della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del gia'
citato decreto legislativo n. 165/2001:
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 della
legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno
della maternita' e della paternita', per il diritto alla
cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi
delle citta):
«Art. 4 (Congedi per eventi e cause particolari). - 1.
La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso
retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di
decesso o di documentata grave infermita' del coniuge o di
un parente entro il secondo grado o del convivente, purche'
la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice
risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei
casi di documentata grave infermita', il lavoratore e la
lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro
diverse modalita' di espletamento dell'attivita'
lavorativa.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 33 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate):
«6. La persona handicappata maggiorenne in situazione
di gravita' puo' usufruire alternativamente dei permessi di
cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile,
la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non
puo' essere trasferita in altra sede, senza il suo
consenso.».



 
Art. 72.
Personale dipendente prossimo al compimento
dei limiti di eta' per il collocamento a riposo
1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Universita', le Istituzioni ed Enti di ricerca nonche' gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo' chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianita' massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianita' contributivo richiesto e non e' revocabile. La disposizione non si applica al personale della Scuola.
2. E' data facolta' all'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorita' al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali e' prevista una riduzione di organico.
3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attivita' di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni (( dalla data di entrata in vigore )) del presente decreto, la misura del predetto trattamento economico temporaneo e' elevata dal cinquanta al settanta per cento. Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalita'.
4. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta' il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.
5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio e' cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o societa' e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non e' consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.
6. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, certificate dai competenti organi di controllo, possono procedere, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l'anno di cessazione dal servizio per limiti di eta' del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomputate da quelle consentite in tale anno.
7. All'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «In tal caso e' data facolta' all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di eta' per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.».
8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore (( del presente decreto e quelli disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto )).
9. Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio gia' adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.
10. I trattenimenti in servizio gia' autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7.
11. Nel caso di compimento dell'anzianita' massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi. (( Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalita' applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarita' ordinamentali. )) Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati e professori universitari.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 70 del gia'
citato decreto legislativo n. 165/2001:
«4. Le aziende e gli enti di cui alla legge 26 dicembre
1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni,
legge 13 luglio 1984, n. 312, legge 30 maggio 1988, n. 186,
legge 11 luglio 1988, n. 266, legge 31 gennaio 1992, n.
138, legge 30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25
luglio 1997, n. 250, decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al
titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti
enti ed aziende nonche' della Cassa depositi e prestiti
sono regolati da contratti collettivi ed individuali in
base alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2,
all'art. 8, comma 2, ed all'art. 60, comma 3. Le predette
aziende o enti e la Cassa depositi e prestiti sono
rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei
contratti collettivi che li riguardano. Il potere di
indirizzo e le altre competenze inerenti alla
contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed
enti predetti e della Cassa depositi e prestiti di intesa
con il Presidente del Consiglio dei Ministri, che la
esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai
sensi dell'art. 41, comma 2. La certificazione dei costi
contrattuali al fine della verifica della compatibilita'
con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con
le procedure dell'art. 47.».
- Per il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto
legislativo n. 165/2001 vedasi in note all'art. 71.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 16 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il
riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori
privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23
ottobre 1992, n. 421):
«Art. 16 (Prosecuzione del rapporto di lavoro). - 1. E'
in facolta' dei dipendenti civili dello Stato e degli enti
pubblici non economici di permanere in servizio, con
effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23
ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio
oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo per
essi previsti. In tal caso e' data facolta'
all'amministrazione, in base alle proprie esigenze
organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in
relazione alla particolare esperienza professionale
acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti
ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La
domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione
di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti
il compimento del limite di eta' per il collocamento a
riposo previsto dal proprio ordinamento.».



 
Art. 73.
Part time
1. All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «avviene automaticamente» sono sostituite dalle seguenti: «puo' essere concessa dall'amministrazione»;
b) al secondo periodo le parole «grave pregiudizio» sono sostituite (( dalla seguente: )) «pregiudizio»;
c) al secondo periodo le parole da: «puo' con provvedimento motivato» fino a «non superiore a sei mesi» sono soppresse;
(( d) all'ultimo periodo, le parole: «il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze» )).
2. All'articolo 1, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «al 50» sono sostituite dalle seguenti: «al 70»;
b) le parole da «puo' essere utilizzata» fino a «dei commi da 45 a 55» sono sostituite dalle seguenti: «e' destinata, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilita' del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilita' e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa»;
c) le parole da «L'ulteriore quota» fino a «produttivita' individuale e collettiva» sono soppresse.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 58 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 662 del 1996:
«58. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale puo' essere concessa
dall'amministrazione entro sessanta giorni dalla domanda,
nella quale e' indicata l'eventuale attivita' di lavoro
subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere.
L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la
trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attivita'
lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un
conflitto di interessi con la specifica attivita' di
servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la
trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla
posizione organizzativa ricoperta dal dipendente,
pregiudizio alla funzionalita' dell'amministrazione stessa.
La trasformazione non puo' essere comunque concessa qualora
l'attivita' lavorativa di lavoro subordinato debba
intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il dipendente
e' tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni,
all'amministrazione nella quale presta servizio,
l'eventuale successivo inizio o la variazione
dell'attivita' lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui
al comma 57, per il restante personale che esercita
competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa
e di sicurezza dello Stato, di ordine e di sicurezza
pubblica, con esclusione del personale di polizia
municipale e provinciale, le modalita' di costituzione dei
rapporti di lavoro a tempo parziale ed i contingenti
massimi del personale che puo' accedervi sono stabiliti con
decreto del Ministro competente, di concerto il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il
Ministro dell'economia e delle finanze.».
- Si riporta il comma 59 dell'art. 1 della gia' citata
legge n. 662 del 1996, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«59. I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione
dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale
costituiscono per il 30 per cento economie di bilancio. Una
quota pari al 70 per cento dei predetti risparmi e'
destinata, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti
dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la
mobilita' del personale esclusivamente per le
amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad
attivare piani di mobilita' e di riallocazione mediante
trasferimento di personale da una sede all'altra
dell'amministrazione stessa. I risparmi eventualmente non
utilizzati per le predette finalita' costituiscono
ulteriori economie di bilancio.».



 
Art. 74.
Riduzione degli assetti organizzativi
1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonche' gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il (( 30 novembre 2008 )) , secondo i rispettivi ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita' ed economicita', operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte:
alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;
all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilita' dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404, lettera a) , della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.
2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche.
3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito (( delle prefetture - uffici territoriali del Governo )) nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 1, comma 404, lettera c) , della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. (( Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a) da parte dei Ministeri possono essere computate altresi' le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno gia' adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilita' di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006 )). In considerazione delle esigenze di compatibilita' generali nonche' degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive integrazioni e modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo.
5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del (( 30 settembre 2008 )). Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
(( 5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 24 dicembre 2006, n. 296 )).
6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.
(( 6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione )).



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 62, 63 e 64 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 62 (Agenzia delle entrate). - 1. All'agenzia
delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti
le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla
competenza di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, enti od organi, con il compito di
perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi
fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia
attraverso i controlli diretti a contrastare gli
inadempimenti e l'evasione fiscale.
2. L'agenzia e' competente in particolare a svolgere i
servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e
al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' di tutte le imposte, diritti o
entrate erariali o locali, entrate anche di natura
extratributaria, gia' di competenza del dipartimento delle
entrate del ministero delle finanze o affidati alla sua
gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni
stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori.
3. In fase di prima applicazione il Ministro delle
finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla
competenza dell'agenzia.».
«Art. 63 (Agenzia delle dogane). - 1. L'agenzia delle
dogane e' competente a svolgere i servizi relativi
all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei
diritti doganali e della fiscalita' interna negli scambi
internazionali, delle accise sulla produzione e sui
consumi, escluse quelle sui tabacchi lavorati, operando in
stretto collegamento con gli organi dell'Unione europea nel
quadro dei processi di armonizzazione e di sviluppo
dell'unificazione europea. All'agenzia spettano tutte le
funzioni attualmente svolte dal dipartimento delle dogane
del ministero delle finanze, incluse quelle esercitate in
base ai trattati dell'Unione europea o ad altri atti e
convenzioni internazionali.
2. L'agenzia gestisce con criteri imprenditoriali i
laboratori doganali di analisi; puo' anche offrire sul
mercato le relative prestazioni.
3. In fase di prima applicazione il Ministro delle
finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla
competenza dell'agenzia.».
«Art. 64 (Agenzia del territorio). - 1. L'agenzia del
territorio e' competente a svolgere i servizi relativi al
catasto, i servizi geotopocartografici e quelli relativi
alle conservatorie dei registri immobiliari, con il compito
di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul
territorio nazionale sviluppando, anche ai fini della
semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione
fra i sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale
ed alle trascrizioni ed iscrizioni in materia di diritti
sugli immobili. L'agenzia opera in stretta collaborazione
con gli enti locali per favorire lo sviluppo di un sistema
integrato di conoscenze sul territorio.
2. L'agenzia costituisce l'organismo tecnico di cui
all'art. 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e
puo' gestire, sulla base di apposite convenzioni stipulate
con i comuni o a livello provinciale con le associazioni
degli enti locali, i servizi relativi alla tenuta e
all'aggiornamento del catasto.
3. L'agenzia gestisce l'osservatorio del mercato
immobiliare ed i connessi servizi estimativi che puo'
offrire direttamente sul mercato.
4. Il comitato di gestione di cui all'art. 67 del
presente decreto legislativo e' integrato, per l'agenzia
del territorio, da due membri nominati su designazione
della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.».
- Per il testo del comma 4 dell'art. 70 del decreto
legislativo n. 165/2001 vedasi in note all'art. 72.
- Si riporta il testo del comma 404 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296 del 2006:
«404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare
l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento
dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30
aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis della legge
23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello
dirigenziale generale e non generale, procedendo alla
riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di
quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla
eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti,
garantendo comunque nell'ambito delle procedure
sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della
immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento
degli uffici dirigenziali;
b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi
comuni anche mediante strumenti di innovazione
amministrativa e tecnologica;
c) alla rideterminazione delle strutture periferiche,
prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la
costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione
presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove
risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base
dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di
valutazione congiunta tra il Ministro competente, il
Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le
riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la
realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni
logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni
e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di
proprieta' pubblica;
d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;
e) alla riduzione degli organismi di analisi,
consulenza e studio di elevata specializzazione;
f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo
da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di
supporto (gestione delle risorse umane, sistemi
informativi, servizi manutentivi e logistici, affari
generali, provveditorati e contabilita) non ecceda comunque
il 15 per cento delle risorse umane complessivamente
utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di
riorganizzazione e di formazione e riconversione del
personale addetto alle predette funzioni che consentano di
ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento
all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;
g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del
Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica,
consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in
particolare all'unificazione dei servizi contabili degli
uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa
citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli
articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano
svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
tutte le rappresentanze medesime.».
- Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n.
205, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo del comma 527 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296/2006:
«527. Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al
comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di
personale a tempo indeterminato, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilita', nel limite di un
contingente complessivo di personale corrispondente ad una
spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal
fine e' istituito un apposito fondo nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari
a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad
assumere sono concesse secondo le modalita' di cui all'art.
39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.».



 
Art. 75.
Autorita' indipendenti
(( Soppresso )).
 
Art. 76.
Spese di personale per gli enti locali
e delle camere di commercio
1. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e' aggiunto alla fine il seguente periodo: «ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente».
(( 2. In attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6, le deroghe previste dall'articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sospese, ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci )).
3. L'articolo 82, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «La corresponsione dei gettoni di presenza e' comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalita».
4. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno nell'esercizio precedente e' fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.
5. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro novanta giorni (( dalla data di entrata in vigore )) del presente decreto, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludersi in sede di conferenza unificata, sono definiti parametri e criteri di virtuosita', con correlati obiettivi differenziati di risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente. In tale sede sono altresi' definiti:
a) criteri e modalita' per estendere la norma anche agli enti non sottoposti al patto di stabilita' interno;
b) criteri e parametri - con riferimento agli articoli 90 e 110 (( del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 )) , e considerando in via prioritaria il rapporto tra la popolazione dell'ente ed il numero dei dipendenti in servizio - volti alla riduzione dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'ente, con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali e alla fissazione di tetti retributivi non superabili in relazione ai singoli incarichi e di tetti di spesa complessivi per gli enti;
c) criteri e parametri - considerando quale base di riferimento il rapporto tra numero dei dirigenti e dipendenti in servizio negli enti - volti alla riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico.
(( 6-bis. Sono ridotti dell'importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle comunita' montane. Alla riduzione si procede intervenendo prioritariamente sulle comunita' che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze )).
7. Fino all'emanazione del decreto di cui al (( comma 6 )) e' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.
8. Il personale delle aziende speciali create dalle camere di commercio, (( industria, artigianato e agricoltura )) non puo' transitare, in caso di cessazione dell'attivita' delle aziende medesime, alle camere di commercio, (( industria, artigianato e agricoltura )) di riferimento, se non previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso, a valere sui contingenti di assunzioni effettuabili in base alla vigente normativa. Sono disapplicate le eventuali disposizioni statutarie o regolamentari in contrasto con il presente articolo.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 557 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296/2006, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di
cui ai commi da 655 a 695, gli enti sottoposti al patto di
stabilita' interno assicurano la riduzione delle spese di
personale, garantendo il contenimento della dinamica
retributiva e occupazionale, anche attraverso la
razionalizzazione delle strutture
burocratico-amministrative. A tale fine, nell'ambito della
propria autonomia, possono fare riferimento ai principi
desumibili dalle seguenti disposizioni: a) commi da 513 a
543 del presente articolo, per quanto attiene al riassetto
organizzativo; b) art. 1, commi 189, 191 e 194, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, per la determinazione dei fondi
per il finanziamento della contrattazione integrativa al
fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi
con l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva di
personale. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 98,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'art. 1, commi
da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fermo
restando quanto previsto dalle disposizioni medesime per
gli anni 2005 e 2006, sono disapplicate per gli enti di cui
al presente comma, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Eventuali deroghe ai sensi
dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, fermi restando i vincoli fissati dal patto di
stabilita' per l'esercizio in corso, devono comunque
assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:
a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilita'
nell'ultimo triennio;
b) che il volume complessivo della spesa per il
personale in servizio non sia superiore al parametro
obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione
di ente strutturalmente deficitario;
c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e
popolazione residente non superi quello determinato per gli
enti in condizioni di dissesto.
Ai fini dell'applicazione della presente norma,
costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per
i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per
la somministrazione di lavoro, per il personale di cui
all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo
utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico
impiego, in strutture e organismi variamente denominati
partecipati o comunque facenti capo all'ente.».
- Si riporta il testo del comma 121 dell'art. 3 della
gia' citata legge n. 244/2007:
«121. All'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Eventuali deroghe ai sensi dell'art. 19, comma 8, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, devono comunque assicurare
il rispetto delle seguenti condizioni:
a) che il volume complessivo della spesa per il
personale in servizio non sia superiore al parametro
obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione
di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per
cento;
b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e
popolazione residente non superi quello determinato per gli
enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per
cento".».
- Si riporta il testo dell'art. 82 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 82 (Indennita). - 1. Il decreto di cui al comma 8
del presente articolo determina una indennita' di funzione,
nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco,
il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il
presidente della comunita' montana, i presidenti dei
consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di
provincia, i presidenti dei consigli comunali e
provinciali, nonche' i componenti degli organi esecutivi
dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle
province, delle citta' metropolitane, delle comunita'
montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti
locali. Tale indennita' e' dimezzata per i lavoratori
dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.
2. I consiglieri comunali, provinciali,
circoscrizionali, limitatamente ai comuni capoluogo di
provincia, e delle comunita' montane hanno diritto a
percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone
di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.
In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese
da un consigliere puo' superare l'importo pari ad un quarto
dell'indennita' massima prevista per il rispettivo sindaco
o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna
indennita' e' dovuta ai consiglieri circoscrizionali.
3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative
al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennita'
di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da
lavoro di qualsiasi natura.
4. [Gli statuti e i regolamenti degli enti possono
prevedere che all'interessato competa, a richiesta, la
trasformazione del gettone di presenza in una indennita' di
funzione, sempre che tale regime di indennita' comporti per
l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di
indennita' di funzione per i consiglieri prevede
l'applicazione di detrazioni dalle indennita' in caso di
non giustificata assenza dalle sedute degli organi
collegiali].
5. Le indennita' di funzione previste dal presente capo
non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la
percezione di una delle due indennita' ovvero per la
percezione del 50 per cento di ciascuna.
6. [Le indennita' di funzione sono cumulabili con i
gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati
elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa
persona].
7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta
l'indennita' di funzione prevista dal presente capo non e'
dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli
organi collegiali del medesimo ente, ne' di commissioni che
di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed
esterne.
8. La misura delle indennita' di funzione e dei gettoni
di presenza di cui al presente articolo e' determinata,
senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:
a) equiparazione del trattamento per categorie di
amministratori;
b) articolazione delle indennita' in rapporto con la
dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle
fluttuazioni stagionali della popolazione, della
percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al
totale delle entrate, nonche' dell'ammontare del bilancio
di parte corrente;
c) articolazione dell'indennita' di funzione dei
presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice
presidenti delle province, degli assessori, in rapporto
alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il
presidente della provincia. Al presidente e agli assessori
delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e
delle comunita' montane sono attribuite le indennita' di
funzione nella misura massima del 50 per cento
dell'indennita' prevista per un comune avente popolazione
pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio
fra enti locali o alla popolazione montana della comunita'
montana;
d) definizione di speciali indennita' di funzione per
gli amministratori delle citta' metropolitane in relazione
alle particolari funzioni ad esse assegnate;
e) determinazione dell'indennita' spettante al
presidente della provincia e al sindaco dei comuni con
popolazione superiore a dieci mila abitanti, comunque, non
inferiore al trattamento economico fondamentale del
segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con
popolazione inferiore a dieci mila abitanti, nella
determinazione dell'indennita' si tiene conto del
trattamento economico fondamentale del segretario comunale;
f) previsione dell'integrazione dell'indennita' dei
sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con
una somma pari a una indennita' mensile, spettante per
ciascun anno di mandato.
9. Su richiesta della Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali si puo' procedere alla revisione del
decreto ministeriale di cui al comma 8 con la medesima
procedura ivi indicata.
10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 e'
rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della
misura delle indennita' e dei gettoni di presenza sulla
base della media degli indici annuali dell'ISTAT di
variazione del costo della vita applicando, alle misure
stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi
nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata
dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa
al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine
del biennio.
«11. La corresponsione dei gettoni di presenza e'
comunque subordinata alla effettiva partecipazione del
consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne
stabilisce termini e modalita'.».
- Si riportano i testi degli articoli 90 e 110 del gia'
citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
«Art. 90 (Uffici di supporto agli organi di direzione
politica). - 1. Il regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi puo' prevedere la costituzione di
uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del
presidente della provincia, della Giunta o degli assessori,
per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo
loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti
dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o
strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con
contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da
una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa
senza assegni.
2. Al personale assunto con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato si applica il contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti
locali.
3. Con provvedimento motivato della Giunta, al
personale di cui al comma 2 il trattamento economico
accessorio previsto dai contratti collettivi puo' essere
sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi
per il lavoro straordinario, per la produttivita'
collettiva e per la qualita' della prestazione
individuale.».
«Art. 110 (Incarichi a contratto). - 1. Lo statuto puo'
prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei
servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di
alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a
tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e
con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi
restando i requisiti richiesti dalla qualifica da
ricoprire.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi, negli enti in cui e' prevista la dirigenza,
stabilisce i limiti, i criteri e le modalita' con cui
possono essere stipulati, al di fuori della dotazione
organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e
le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti
richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti
sono stipulati in misura complessivamente non superiore al
5 per cento del totale della dotazione organica della
dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una
unita'. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e
le modalita' con cui possono essere stipulati, al di fuori
della dotazione organica, solo in assenza di
professionalita' analoghe presenti all'interno dell'ente,
contratti a tempo determinato di dirigenti, alte
specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi
restando i requisiti richiesti per la qualifica da
ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura
complessivamente non superiore al 5 per cento della
dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto
all'unita' superiore, o ad una unita' negli enti con una
dotazione organica inferiore alle 20 unita'.
3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono
avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o
del presidente della provincia in carica. Il trattamento
economico, equivalente a quello previsto dai vigenti
contratti collettivi nazionali e decentrati per il
personale degli enti locali, puo' essere integrato, con
provvedimento motivato della Giunta, da una indennita' ((
ad personam ))
, commisurata alla specifica qualificazione
professionale e culturale, anche in considerazione della
temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato
relative alle specifiche competenze professionali. Il
trattamento economico e l'eventuale indennita' (( ad
personam ))
sono definiti in stretta correlazione con il
bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo
contrattuale e del personale.
4. Il contratto a tempo determinato e' risolto di
diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto
o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente
deficitarie.
5. Il rapporto di impiego del dipendente di una
pubblica amministrazione e' risolto di diritto con effetto
dalla data di decorrenza del contratto stipulato con l'ente
locale ai sensi del comma 2. L'amministrazione di
provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del
posto in organico o dalla data in cui la vacanza si
verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso
ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla
cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o
alla data di disponibilita' del posto in organico.
6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a
termine, il regolamento puo' prevedere collaborazioni
esterne ad alto contenuto di professionalita'.».



 
Art. 77.
Patto di stabilita' interno
1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009/2011 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:
a) il settore regionale per 1.500, 2.300 e 4.060 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011;
b) il settore locale per 1.650, 2.900 e 5.140 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011.
2. Nel caso in cui non fossero approvate entro il 31 luglio 2008 le disposizioni legislative per la disciplina del nuovo patto di stabilita' interno, volta a conseguire gli effetti finanziari di cui al comma 1, gli stanziamenti relativi agli interventi individuati nell'elenco 2 annesso (( al presente decreto )) sono accantonati e possono essere utilizzati solo dopo l'approvazione delle predette disposizioni legislative.
(( 2-bis. Al fine di pervenire alla successiva sostituzione dei trasferimenti statali in coerenza con l'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo unico in cui far confluire tutti i trasferimenti erariali attribuiti alle regioni per finanziare funzioni di competenza regionale.
2-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, procede all'individuazione dei trasferimenti di cui al comma 2-bis. Il fondo e' costituito nell'anno 2010 e i criteri di ripartizione sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio ))
.



Riferimenti normativi:
- Per il testo del secondo comma dell'art. 119 della
Costituzione vedasi in note all'art. 62.
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 vedasi in nota all'art. 6-quinquies.



 
Art. 77-bis.
(( Patto di stabilita' interno per gli enti locali ))
(( 1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 31, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione )).
(( 2. La manovra finanziaria e' fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 )).
(( 3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo dell'anno 2007, calcolato in termini di competenza mista ai sensi del comma 5, le seguenti percentuali:
a) se l'ente ha rispettato il patto di stabilita' per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:
1) per le province: 17 per cento per l'anno 2009, 62 per cento per l'anno 2010 e 125 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 48 per cento per l'anno 2009, 1997 per cento per l'anno 2010 e 165 per cento per l'anno 2011;
b) se l'ente ha rispettato il patto di stabilita' per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:
1) per le province: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
c) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilita' per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:
1) per le province: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
d) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilita' per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:
1) per le province: 22 per cento per l'anno 2009, 80 per cento per l'anno 2010 e 150 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 70 per cento per l'anno 2009, 110 per cento per l'anno 2010 e 180 per cento per l'anno 2011. ))

(( 4. Per gli enti per i quali negli anni 2004-2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilita' interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b) del presente articolo )).
(( 5. Il saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista e' costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.
6. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) e d) devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere a) e d).
7. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) e c) devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere b) e c).
8. Le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di societa' operanti nel settore dei servizi pubblici locali e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilita' interno se destinate alla realizzazione di investimenti infrastrutturali o alla riduzione del debito.
9. Per l'anno 2009, nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere a) e d), sull'importo delle spese finali dell'anno 2007, al netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 20 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilita' interno l'importo corrispondente al 20 per cento della spesa finale ))
.
(( 10. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, le province e i comuni soggetti al patto di stabilita' interno possono aumentare, a decorrere dall'anno 2010, la consistenza del proprio debito al 31 dicembre dell'anno precedente in misura non superiore alla percentuale annualmente determinata, con proiezione triennale e separatamente tra i comuni e le province, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti di programmazione economico-finanziaria. Resta fermo il limite di indebitamento stabilito dall'art. 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni )).
(( 11. Nel caso in cui la provincia o il comune soggetto al patto di stabilita' interno registri per l'anno precedente un rapporto percentuale tra la consistenza complessiva del proprio debito e il totale delle entrate correnti, al netto dei trasferimenti statali e regionali, superiore alla misura determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, la percentuale di cui al comma 10 e' ridotta di un punto. Il rapporto percentuale e' aggiornato con cadenza triennale )).
(( 12. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilita' interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno )).
(( 13. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali e', per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina )).
(( 14. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Con lo stesso decreto e' definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 18, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del presente comma, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilita' interno )).
(( 15. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 e' tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalita' definiti dal decreto di cui al comma 14. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 20, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'art. 76 )).
(( 16. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti )).
(( 17. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze, rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009 )).
(( 18. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. ))
(( 19. Le informazioni previste dai commi 14 e 15 sono messe a disposizione dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalita' e contenuti individuati tramite apposite convenzioni )).
(( 20. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o comune inadempiente sono ridotti del 5 per cento i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non puo', nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione. ))

(( 21. Restano altresi' ferme, per gli enti inadempienti al patto di stabilita' interno, le disposizioni recate dal comma 4 dell'art. 76. ))
(( 22. Le misure di cui ai commi 20, lettera a) e 21 non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono attuate. ))
(( 23. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al settore locale, le province e i comuni virtuosi possono, nell'anno successivo a quello di riferimento, escludere dal computo del saldo di cui al comma 15 un importo pari al 70 per cento della differenza, registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilita' interno e l'obiettivo programmatico assegnato. La virtuosita' degli enti e' determinata attraverso la valutazione della posizione di ciascun ente rispetto ai due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24. L'assegnazione a ciascun ente dell'importo da escludere e' determinata mediante una funzione lineare della distanza di ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori individuato per classe demografica. Le classi demografiche considerate sono:
a) per le province:
1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;
2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;
b) per i comuni:
1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;
2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;
3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. ))

(( 24. Gli indicatori di cui al comma 23 sono finalizzati a misurare il grado di rigidita' strutturale dei bilanci e il grado di autonomia finanziaria degli enti )).
(( 25. Per le province l'indicatore per misurare il grado di autonomia finanziaria non si applica sino all'attuazione del federalismo fiscale )).
(( 26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono definiti i due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24 e i valori medi per fasce demografiche sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilita' interno. Con lo stesso decreto sono definite le modalita' di riparto in base agli indicatori. Gli importi da escludere dal patto sono pubblicati nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dall'anno 2010, l'applicazione degli indicatori di cui ai commi 23 e 24 dovra' tenere conto, oltre che delle fasce demografiche, anche delle aree geografiche da individuare con il decreto di cui al presente comma )).
(( 27. Resta ferma l'applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 685-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'art. 1, comma 379, lettera i), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in relazione all'attivazione di un nuovo sistema di acquisizione dei dati di competenza finanziaria )).
(( 28. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' e crescita )).
(( 29. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano anche ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti )).
(( 30. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU). ))
(( 31. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il periodo rispettivamente previsto, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita' interno nel rispetto dei saldi fissati )).
(( 32. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, entro il 30 aprile 2009, i comuni trasmettono al Ministero dell'interno la certificazione del mancato gettito accertato, secondo modalita' stabilite con decreto del medesimo Ministero )).



Riferimenti normativi:
- Per il riferimento al testo del terzo comma dell'art.
117 della Costituzione vedasi nota all'art. 62
- Per il testo del secondo comma dell'art. 119 della
Costituzione vedasi in note all'art. 62
- Si riporta il testo dell'art. 141 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni (testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali):
«Art. 141 (Scioglimento e sospensione dei consigli
comunali e provinciali). - 1. I consigli comunali e
provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o
per gravi e persistenti violazioni di legge, nonche' per
gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale
funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti
cause:
1) impedimento permanente, rimozione, decadenza,
decesso del sindaco o del presidente della provincia;
2) dimissioni del sindaco o del presidente della
provincia;
3) cessazione dalla carica per dimissioni
contestuali, ovvero rese anche con atti separati purche'
contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente,
della meta' piu' uno dei membri assegnati, non computando a
tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
4) riduzione dell'organo assembleare per
impossibilita' di surroga alla meta' dei componenti del
consiglio;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;
c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al
di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi
strumenti urbanistici generali e non adottino tali
strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli
organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del
consiglio e' adottato su proposta del Ministro dell'interno
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1,
trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere
approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il
relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un
commissario affinche' lo predisponga d'ufficio per
sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il
consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo
schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l'organo
regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera
notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore
a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si
sostituisce, mediante apposito commissario,
all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento
sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la
procedura per lo scioglimento del consiglio.
2-bis Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma
1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti
urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al
prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti
che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel
termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono
attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo
statuto secondo criteri di neutralita', di sussidiarieta' e
di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di
quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo
scioglimento del consiglio.
3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1)
della lettera b) del comma 1, con il decreto di
scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che
esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto
stesso.
4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di
scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale
utile previsto dalla legge.
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello
scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei
successori, gli incarichi esterni loro eventualmente
attribuiti.
6. Al decreto di scioglimento e' allegata la relazione
del Ministro contenente i motivi del provvedimento;
dell'adozione del decreto di scioglimento e' data immediata
comunicazione al parlamento. Il decreto e' pubblicato nella
«Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana.
7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed
in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per
motivi di grave e urgente necessita', puo' sospendere, per
un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i
consigli comunali e provinciali e nominare un commissario
per la provvisoria amministrazione dell'ente.
8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali
le disposizioni di cui al presente articolo si applicano,
in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui
all'art. 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Il
relativo provvedimento di scioglimento degli organi
comunque denominati degli enti locali di cui al presente
comma e' disposto con decreto del Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 204 del gia' citato
decreto legislativo n. 267 del 2000:
«Art. 204 (Regole particolari per l'assunzione di
mutui). - 1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui
all'art. 203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e
accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul
mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a
quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei
prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello
delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante
da garanzie prestate ai sensi dell'art. 207, al netto dei
contributi statali e regionali in conto interessi, non
supera il 15 per cento delle entrate relative ai primi tre
titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno
precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei
mutui. Per le comunita' montane si fa riferimento ai primi
due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova
istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai
corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.
2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa
depositi e prestiti, dall'Istituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dell'amministrazione pubblica e
dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di
nullita', essere stipulati in forma pubblica e contenere le
seguenti clausole e condizioni:
a) l'ammortamento non puo' avere durata inferiore ai
cinque anni;
b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere
fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della
stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza
dell'ammortamento puo' essere posticipata al 1° luglio
seguente o al 1° gennaio dell'anno successivo e, per i
contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, puo'
essere anticipata al 1° luglio dello stesso anno;
c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva,
sin dal primo anno, della quota capitale e della quota
interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento del
mutuo cui si riferiscono devono essere corrisposti gli
eventuali interessi di preammortamento, gravati degli
ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla
data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della
prima rata. Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal
primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui
e' avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di
preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo
dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre
successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario
con la medesima valuta 31 dicembre successivo;
e) deve essere indicata la natura della spesa da
finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo
alla tipologia dell'investimento, dato atto
dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o
esecutivo, secondo le norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima del tasso
di interesse applicabile ai mutui, determinato
periodicamente dal Ministro del tesoro, bilancio e
programmazione economica con proprio decreto.
2-bis Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove
compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l'ente
locale acceda.
3. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo
sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero
sulla base di stati di avanzamento dei lavori. Ai relativi
titoli di spesa e' data esecuzione dai tesorieri solo se
corredati di una dichiarazione dell'ente locale che attesti
il rispetto delle predette modalita' di utilizzo.».
- Si riporta il testo dell'art. 143 del gia' citato
decreto legislativo n. 267 del 2000:
«Art. 143 (Scioglimento dei consigli comunali e
provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di
condizionamento di tipo mafioso). - 1. Fuori dei casi
previsti dall'art. 141, i consigli comunali e provinciali
sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti
effettuati a norma dell'art. 59, comma 7, emergono elementi
su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori
con la criminalita' organizzata o su forme di
condizionamento degli amministratori stessi, che
compromettono la libera determinazione degli organi
elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali
e provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei
servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da
arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della
sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale
o provinciale comporta la cessazione dalla carica di
consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di
componente delle rispettive giunte, anche se diversamente
disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e
funzionamento degli organi predetti, nonche' di ogni altro
incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.
2. Lo scioglimento e' disposto con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal
Consiglio dei Ministri e' trasmesso al Presidente della
Repubblica per l'emanazione del decreto ed e'
contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento e'
avviato dal prefetto della provincia con una relazione che
tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i
poteri delegati dal Ministro dell'interno ai sensi
dell'art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre
1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 1991, n. 410, e successive modificazioni ed
integrazioni. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli
accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia
pendente procedimento penale, il prefetto puo' richiedere
preventivamente informazioni al procuratore della
Repubblica competente, il quale, in deroga all'art. 329 del
codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni
che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze
del procedimento.
3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti
per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino
ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali,
dandone comunicazione alle commissioni parlamentari
competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle
amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad
esse affidati. Il decreto di scioglimento, con allegata la
relazione del Ministro, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale
proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3
e' adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente
la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative
al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le
modalita' stabilite dal comma 2 del presente articolo.
5. Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il
prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende
gli organi dalla carica ricoperta, nonche' da ogni altro
incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria
amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La
sospensione non puo' eccedere la durata di sessanta giorni
e il termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla
data del provvedimento di sospensione.
6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi
a norma del presente articolo quando sussistono le
condizioni indicate nel comma 1, ancorche' ricorrano le
situazioni previste dall'art. 141.».
- Si riporta il testo del comma 685-bis dell'art. 1
della gia' citata legge n. 296 del 2006:
«685-bis Al fine di attivare, con la partecipazione
delle associazioni degli enti locali, un nuovo sistema di
acquisizione di dati riguardanti la competenza finanziaria
dei bilanci degli enti locali che si affianca al Sistema
informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE),
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per
gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti
i contenuti e le modalita' per monitorare, in corso d'anno,
gli accertamenti e gli impegni assunti, secondo
aggregazioni e scansioni temporali adeguate alle esigenze
della finanza pubblica. La concreta realizzazione del
sistema e' effettuata previa quantificazione dei costi e
individuazione della relativa copertura finanziaria.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del gia' citato
decreto-legge n. 93 del 2008:
«Art. 1 (Esenzione ICI prima casa). - 1. A decorrere
dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli
immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo.
2. Per unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo si intende quella
considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonche'
quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento
vigente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1,
A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione
prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, del citato decreto n.
504 del 1992.
3. L'esenzione si applica altresi' nei casi previsti
dall'art. 6, comma 3-bis e dall'art. 8, comma 4, del
decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive
modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4
dell'art. 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'art. 8 del citato
decreto n. 504 del 1992.
4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei
commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2008, e' rimborsata ai singoli comuni, in
aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'art. 8 del
decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'art.
1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale
fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno
l'apposito fondo e' integrato di un importo pari a quanto
sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. In sede di
Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali sono stabiliti,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, criteri e modalita' per la erogazione del
rimborso ai comuni che il Ministro dell'interno provvede ad
attuare con proprio decreto. Relativamente alle regioni a
statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e
Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano,
i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati
enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai
comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli
statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
5. Al fine di garantire il contributo di cui all'art.
3, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17
gennaio 2006, come determinato dall'art. 1, comma 251,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Ministero
dell'interno eroga al soggetto di cui al medesimo decreto
ministeriale 22 novembre 2005, per le medesime finalita',
lo 0,8 per mille dei rimborsi di cui al comma 4.
6. I commi 7, 8 e 287 dell'art. 1 della legge n. 244
del 2007 sono abrogati.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di
stabilita' interno, in funzione della attuazione del
federalismo fiscale, e' sospeso il potere delle regioni e
degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle
addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di
aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello
Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le
disposizioni di cui all'art. 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e
all'art. 1, comma 796, lettera b) , della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, nonche', per gli
enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni gia' previsti
dallo schema di bilancio di previsione presentato
dall'organo esecutivo all'organo consiliare per
l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'art. 174
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.».



 
Art. 77-ter. (( Patto di stabilita' interno delle regioni delle province autonome
))

(( 1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 19, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione )).
(( 2. Continua ad applicarsi la sperimentazione sui saldi di cui all'articolo 1, comma 656, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 )).
(( 3. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 2, per gli anni 2009-2011, il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 4, non puo' essere superiore, per l'anno 2009, al corrispondente complesso di spese finali determinate sulla base dell'obiettivo programmatico per l'anno 2008 diminuito dello 0,6 per cento, e per gli anni 2010 e 2011, non puo' essere rispettivamente superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilita' interno, aumentato dell'1,0 per cento per l'anno 2010 e diminuito dello 0,9 per cento per l'anno 2011. L'obiettivo programmatico per l'anno 2008 e' quello risultante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 657, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 )).
(( 4. Il complesso delle spese finali e' determinato dalla somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle:
a) spese per la sanita', cui si applica la specifica disciplina di settore;
b) spese per la concessione di crediti.
5. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza sia in termini di cassa.
6. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonche' dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2009-2011; a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalita' correlate al patto di stabilita' interno le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali in materia di patto di stabilita' interno.
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 6, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalita' stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalita' e l'entita' dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualita' definite.
8. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2, le norme di attuazione devono altresi' prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento della finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
9. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2 si procede, anche nei confronti di una sola o piu' regioni, a ridefinire con legge le regole del patto di stabilita' interno e l'anno di prima applicazione delle regole. Le nuove regole devono comunque tenere conto del saldo in termini di competenza mista calcolato quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano puo' essere assunto a riferimento, con l'accordo di cui al comma 6, il saldo finanziario anche prima della conclusione del procedimento e dell'approvazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 656, della legge n. 296 del 2006, a condizione che la sperimentazione effettuata secondo le regole stabilite dal presente comma abbia conseguito esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
10. Resta ferma la facolta' delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilita' interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonche' degli enti ad ordinamento regionale o provinciale.
11. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, la regione, sulla base di criteri stabiliti in sede di consiglio delle autonomie locali, puo' adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversita' delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 77-bis per gli enti della regione e risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla regione interessata.
12. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla propria situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
13. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalita' definite dal decreto di cui al comma 12. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76.
14. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma e' tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate ai sensi del comma 8. Fino alla emanazione delle predette norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 6.
15. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo agli anni 2008-2011 la regione o la provincia autonoma inadempiente non puo' nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanita', in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.
16. Restano altresi' ferme per gli enti inadempienti al patto di stabilita' interno le disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 76.
17. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 664, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, introdotto dall'articolo 1, comma 675, della legge n. 296 del 2006.
18. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri che vengono adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' e crescita.
19. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere delle regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuiti con legge dello Stato di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita' interno nel rispetto dei saldi fissati ))
.



Riferimenti normativi:
- Per il testo del terzo comma dell'art. 117 della
Costituzione vedasi in note all'art. 62.
- Per il testo del secondo comma dell'art. 119 della
Costituzione vedasi in note all'art. 62.
- Si riporta il testo dei commi 656, 657 e 664
dell'art. 1 della gia' citata legge n. 296/2006:
«656. A decorrere dall'anno 2007, e' avviata una
sperimentazione, con le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano indicate dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, finalizzata ad assumere,
quale base di riferimento per il patto di stabilita'
interno, il saldo finanziario. I criteri di definizione del
saldo e le modalita' di sperimentazione sono definiti con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie locali, sentita la predetta Conferenza.».
«657. In attesa dei risultati della sperimentazione di
cui al comma 656, per il triennio 2007-2009, il complesso
delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario,
determinato ai sensi del comma 658, non puo' essere
superiore, per l'anno 2007, al corrispondente complesso di
spese finali dell'anno 2005 diminuito dell'1,8 per cento e,
per gli anni 2008 e 2009, non puo' essere superiore al
complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno
precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto
di stabilita' interno, aumentato, rispettivamente, del 2,5
per cento e del 2,4 per cento.».
«664. Ai fini del rispetto del principio del
coordinamento della finanza pubblica, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le
proprie strutture sanitarie alla contrazione di mutui e al
ricorso ad altre forme di indebitamento, secondo quanto
stabilito dall'art. 3, commi da 16 a 21, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, fino ad un ammontare complessivo
delle relative rate, per capitale ed interessi, non
superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti di
tali strutture. Le regioni e le province autonome sono
tenute ad adeguare i rispettivi ordinamenti; e' fatta
comunque salva la facolta' di prevedere un limite inferiore
all'indebitamento.».
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 6 del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni
in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10
della legge 13 maggio 1999, n. 133):
«1-bis Le aliquote e le compartecipazioni definitive di
cui all'art. 5, comma 3, sono rideterminate, a decorrere
dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'adozione dei
provvedimenti di attuazione dell'art. 119 della
Costituzione, al fine di assicurare la copertura degli
oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a
statuto ordinario di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo del comma 675 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296 del 2006:
«675. All'art. 6 del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 56, e' aggiunto il seguente comma: "1-bis Le
aliquote e le compartecipazioni definitive di cui all'art.
5, comma 3, sono rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio
del secondo anno successivo all'adozione dei provvedimenti
di attuazione dell'art. 119 della Costituzione, al fine di
assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni
attribuite alle regioni a statuto ordinario di cui al comma
1".».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 1 del gia'
citato decreto-legge n. 93 del 2008:
«7. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo
patto di stabilita' interno, in funzione della attuazione
del federalismo fiscale, e' sospeso il potere delle regioni
e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi,
delle addizionali, delle aliquote ovvero delle
maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con
legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore
sanitario, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 174,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, e all'art. 1, comma 796, lettera b) , della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
nonche', per gli enti locali, gli aumenti e le
maggiorazioni gia' previsti dallo schema di bilancio di
previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo
consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi
dell'art. 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.».



 
Art. 77-quater.
(( Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione
della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa ))

(( 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, come modificato dal comma 7 del presente articolo, e' estesa:
a) alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni statutarie e con quelle di cui all'articolo 77-ter;
b) a tutti gli enti locali di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assoggettati al sistema di tesoreria unica;
c) alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, compresi le aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e i policlinici universitari a gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali.
2. Le somme che affluiscono mensilmente a titolo di imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai conti correnti di tesoreria di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, intestati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono accreditate, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, presso il tesoriere regionale o provinciale. Resta ferma per le regioni a statuto ordinario, fino alla determinazione definitiva della quota di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e all'articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Conseguentemente le eventuali eccedenze di gettito IRAP e addizionale regionale all'IRPEF - con esclusione degli effetti derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione - rispetto alle previsioni delle imposte medesime effettuate ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato sono riversate all'entrata statale in sede di conguaglio. Resta altresi' ferma, per la Regione siciliana, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ))
.
(( 3. L'anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera d) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a favore delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana, e' accreditata sulle contabilita' speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF e delle somme trasferite ai sensi del comma 4 del presente articolo per le regioni a statuto ordinario e del comma 5 per la Regione siciliana. In caso di necessita' i recuperi delle anticipazioni sono effettuati anche a valere sulle somme affluite nell'esercizio successivo sui conti correnti di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero sulle somme da erogare a qualsiasi titolo a carico del bilancio statale )).
(( 4. Nelle more del perfezionamento del riparto delle somme di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, la compartecipazione IVA e' corrisposta alle regioni a statuto ordinario nella misura risultante dall'ultimo riparto effettuato, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente.
5. Alla Regione siciliana sono erogate le somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall'Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi delle legislazione vigente ))
.
(( 6. Al fine di assicurare un'ordinata gestione degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, in funzione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, all'articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le regioni possono accantonare le somme relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF accertate in eccesso rispetto agli importi delle medesime imposte spettanti a titolo di finanziamento del fabbisogno sanitario dell'anno di riferimento, quale risulta dall'Intesa espressa ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e rispetto agli importi delle medesime imposte derivanti dall'attivazione della leva fiscale regionale per il medesimo anno. A tal fine, con riferimento alle manovre fiscali regionali sull'IRAP e sull'addizionale regionale all'IRPEF, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze quantifica annualmente i gettiti relativi all'ultimo anno consuntivabile indicando contestualmente una stima dei gettiti relativi a ciascuno degli anni compresi nel quadriennio successivo all'anno di consuntivazione e ne da' comunicazione alle regioni )).
(( 7. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e' sostituito dal seguente:
«2. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere versate per le regioni, le province autonome e gli enti locali nelle contabilita' speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi, nonche' quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ))
.».
(( 8. Le risorse trasferite alle strutture sanitarie di cui al comma 1, lettera c) a carico diretto del bilancio statale sono accreditate in apposita contabilita' speciale infruttifera, da aprire presso la sezione di tesoreria provinciale. Le somme giacenti alla data del 31 dicembre 2008 sulle preesistenti contabilita' speciali per spese correnti e per spese in conto capitale, intestate alle stesse strutture sanitarie, possono essere prelevate in quote annuali costanti del venti per cento. Su richiesta della Regione competente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al limite del prelievo annuale del 20 per cento, da riassorbire negli esercizi successivi )).
(( 9. A decorrere dal 1° gennaio 2009 cessano di avere efficacia le disposizioni relative alle sperimentazioni per il superamento della tesoreria unica, attuate con i decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 31855 del 4 settembre 1998 e n. 152772 del 3 giugno 1999 e con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze n. 59453 del 19 giugno 2003 e n. 83361 dell'8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005 )).
(( 10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita' interno nel rispetto dei saldi fissati )).
(( 11. Gli enti pubblici soggetti al Sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e i rispettivi tesorieri o cassieri non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilita' liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le relative modalita' di attuazione. Le sanzioni previste dagli articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978 per il mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE )).



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle
unita' previsionali di base del bilancio dello Stato,
riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione
del rendiconto generale dello Stato):
«Art. 7 (Nuove modalita' di attuazione del sistema di
tesoreria unica). - 1. Il sistema di tesoreria unica
introdotto dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e'
modificato, per le regioni e gli enti locali, secondo le
disposizioni contenute nel presente articolo e nell'art. 8.
2. Le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi
e quanto altro proveniente, direttamente o indirettamente,
dal bilancio dello Stato, devono essere versate, per le
regioni, nei conti correnti infruttiferi ad esse intestati
presso la tesoreria centrale dello Stato e, per gli enti
locali, nelle contabilita' speciali infruttifere ad essi
intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello
Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle
provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in
tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia
in conto capitale che in conto interessi. Per le regioni a
statuto speciale e le province autonome si applicano le
norme statutarie e le relative norme di attuazione.
3. Le disponibilita' derivanti dalle entrate diverse da
quelle indicate nel comma 2, che sono escluse dal
riversamento nella tesoreria statale, devono essere
prioritariamente utilizzate per i pagamenti disposti dagli
enti di cui al comma 1. L'utilizzo delle disponibilita'
vincolate resta disciplinato secondo quanto stabilito dalla
vigente normativa.
4. I tesorieri degli enti di cui al comma 1 sono
direttamente responsabili dei pagamenti eseguiti in
difformita' di quanto disposto dal comma 3. In caso di
inadempienza il tesoriere e' tenuto al riversamento nella
tesoreria statale dell'ammontare del pagamento eseguito in
difformita' ed e' tenuto altresi' a versare ad apposito
capitolo dell'entrata statale l'ammontare corrispondente
all'applicazione dell'interesse legale, sull'importo del
pagamento, calcolato per il periodo intercorrente tra la
data del prelevamento dalla tesoreria statale e la data di
riversamento.
5. Ai fini del rispetto del criterio di prioritario
utilizzo di cui al comma 3 sono comprese, tra le liquidita'
derivanti da entrate proprie depositate presso il sistema
bancario, anche quelle temporaneamente reimpiegate in
operazioni finanziarie con esclusione di quelle concernenti
accantonamenti per i fondi di previdenza a capitalizzazione
per la quiescenza del personale dipendente, previsti e
disciplinati da particolari disposizioni, e con esclusione
altresi' dei valori mobiliari provenienti da atti di
liberalita' di privati destinati a borse di studio.
6. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica sono stabilite le eventuali
ed ulteriori modalita' che si rendesse necessario
disciplinare per l'attuazione delle norme sulla tesoreria
unica.».
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
recante «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
settembre 2000, n. 227, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei
rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed universita', a
norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419):
«Art. 2 (Aziende ospedaliero-universitarie). - 1. La
collaborazione fra Servizio sanitario nazionale e
universita', si realizza, salvo quanto previsto ai commi 4,
ultimo periodo, e 5, attraverso aziende
ospedaliero-universitarie, aventi autonoma personalita'
giuridica, le quali perseguono le finalita' di cui al
presente articolo.
2. Per un periodo transitorio di quattro anni
dall'entrata in vigore del presente decreto, le aziende
ospedaliero-universitarie si articolano, in via
sperimentale, in due tipologie organizzative:
a) aziende ospedaliere costituite in seguito alla
trasformazione dei policlinici universitari a gestione
diretta, denominate aziende ospedaliere universitarie
integrate con il Servizio sanitario nazionale;
b) aziende ospedaliere costituite mediante
trasformazione dei presidi ospedalieri nei quali insiste la
prevalenza del corso di laurea in medicina e chirurgia,
anche operanti in strutture di pertinenza dell'universita',
denominate aziende ospedaliere integrate con l'universita'.
3. A1 termine del quadriennio di sperimentazione, alle
aziende di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista
dal presente decreto, salvo gli adattamenti necessari, in
base anche ai risultati della sperimentazione, per
pervenire al modello aziendale unico di azienda
ospedaliero-universitaria. Gli eventuali adattamenti sono
definiti con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai
sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, su
proposta dei Ministri della sanita' e dell'universita'
della ricerca scientifica e tecnologica e, ove necessario,
con apposito provvedimento legislativo.
4. Per le attivita' assistenziali essenziali allo
svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di
ricerca dell'universita' di cui all'art. 1, la regione e
l'universita' individuano, in conformita' alle scelte
definite dal Piano sanitario regionale, l'azienda di
riferimento di cui ai commi 1 e 2. Tali aziende sono
caratterizzate da unitarieta' strutturale e logistica.
Qualora nell'azienda di riferimento non siano disponibili
specifiche strutture essenziali per l'attivita' didattica,
l'universita' concorda con la regione, nell'ambito dei
protocolli di intesa, l'utilizzazione di altre strutture
pubbliche.
5. Le universita' concordano altresi' con la regione,
nell'ambito dei protocolli d'intesa, ogni eventuale
utilizzazione, tramite l'azienda di riferimento, di
specifiche strutture assistenziali private, purche' gia'
accreditate e qualora non siano disponibili strutture
nell'azienda di riferimento e, in via subordinata, nelle
altre strutture pubbliche di cui al comma 4.
6. Le aziende di cui ai commi 1 e 2 operano nell'ambito
della programmazione sanitaria nazionale e regionale e
concorrono entrambe sia al raggiungimento degli obiettivi
di quest'ultima, sia alla realizzazione dei compiti
istituzionali dell'universita', in considerazione
dell'apporto reciproco tra le funzioni del Servizio
sanitario nazionale e quelle svolte dalle facolta' di
medicina e chirurgia. Le attivita' assistenziali svolte
perseguono l'efficace e sinergica integrazione con le
funzioni istituzionali dell'universita', sulla base dei
principi e delle modalita' proprie dell'attivita'
assistenziale del Servizio sanitario nazionale, secondo le
specificazioni definite nel presente decreto.
7. Le aziende ospedaliere integrate con l'universita'
di cui al comma 2, lettera b) , sono costituite secondo il
procedimento previsto nell'art. 4 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; la
proposta regionale e' formulata d'intesa con l'universita'.
Le modalita' organizzative e gestionali di tali aziende
sono disciplinate dal decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, salve le specifiche
disposizioni contenute nel presente decreto.
8. Le aziende ospedaliere universitarie integrate con
il Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2, lettera
a) sono costituite, con autonoma personalita' giuridica,
dall'universita', d'intesa con la regione, ed operano
secondo modalita' organizzative e gestionali determinate
dall'azienda in analogia alle disposizioni degli articoli
3, 3-bis 3-ter e 4 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, salve le
specifiche disposizioni contenute nel presente decreto.
9. Alle aziende di cui ai commi 1 e 2 si applicano gli
articoli 8-bis 8-ter e 8-quater del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, salvo
quanto previsto dal presente decreto.
10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'art. 4 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 40 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali):
«Art. 40 (Modalita' per il riversamento dell'Irap e
dell'addizionale Irpef). - 1. Ai fini del versamento
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e
dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche di cui all'art. 50 alle regioni, sono
istituiti presso la tesoreria centrale dello Stato
specifici conti correnti infruttiferi intestati alle
regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano e,
presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato
operanti nei capoluoghi di regione e nelle predette
province autonome, specifiche contabilita' speciali di
girofondi intestate alle stesse regioni e province
autonome.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 13 del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni
in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10
della legge 13 maggio 1999, n. 133):
«3. Per il periodo 2001-2004 e' istituito nello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica un fondo di garanzia per
compensare le regioni a statuto ordinario delle eventuali
minori entrate dell'IRAP e dell'addizionale regionale
all'IRPEF, commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento
rispetto alle previsioni delle imposte medesime contenute
nel documento di programmazione economico-finanziaria.».
- Si riporta il testo del comma 321 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 266/2005:
«321. Alla definitiva determinazione delle aliquote e
delle compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, si provvede
nel quadro delle misure adottate per l'attuazione dell'art.
119 della Costituzione; conseguentemente, il fondo di
garanzia di cui all'art. 13 dello stesso decreto
legislativo n. 56 del 2000 e' attribuito fino al predetto
termine tenendo conto che l'aliquota dell'addizionale
regionale all'IRPEF e' commisurata allo 0,9 per cento
dall'anno 2004.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 39 del gia'
citato decreto legislativo n. 446 del 1997:
«Art. 39 (Ripartizione del Fondo sanitario nazionale).
- 1. Il CIPE su proposta del Ministro della sanita',
d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delibera
annualmente l'assegnazione in favore delle regioni, a
titolo di acconto, delle quote del Fondo sanitario
nazionale di parte corrente, tenuto conto dell'importo
complessivo presunto del gettito dell'addizionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui
all'art. 50 e della quota del gettito dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, di cui all'art. 38,
comma 1, stimati per ciascuna regione. Il CIPE con le
predette modalita' provvede entro il mese di febbraio
dell'anno successivo all'assegnazione definitiva in favore
delle regioni delle quote del Fondo sanitario nazionale,
parte corrente, ad esse effettivamente spettanti. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' autorizzato a procedere alle risultanti
compensazioni a valere sulle quote del Fondo sanitario
nazionale, parte corrente, erogate per il medesimo anno.».
- Si riporta il testo della lettera d) del comma 796
dell'art. 1 della gia' citata legge 296/2006:
«796. Per garantire il rispetto degli obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del
protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano per un patto
nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle
regioni e delle province autonome, nella riunione del 28
settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:
lettere da a) a c) (omissis);
d) al fine di consentire in via anticipata
l'erogazione del finanziamento a carico dello Stato:
1) in deroga a quanto stabilito dall'art. 13, comma
6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il
Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2007,
2008 e 2009, e' autorizzato a concedere alle regioni a
statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme
indicate alla lettera a) del presente comma da accreditare
sulle contabilita' speciali di cui al comma 6 dell'art. 66
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le
tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 97
per cento delle somme dovute alle regioni a statuto
ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta
del fabbisogno sanitario, quale risulta dall'intesa
espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione
delle disponibilita' finanziarie complessive destinate al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i
medesimi anni;
2) per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere
alla Regione siciliana anticipazioni nella misura pari al
97 per cento delle somme dovute a tale regione a titolo di
finanziamento della quota indistinta, quale risulta
dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle
partecipazioni della medesima regione;
3) alle regioni che abbiano superato tutti gli
adempimenti dell'ultima verifica effettuata dal Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'art.
12 della citata intesa 23 marzo 2005, si riconosce la
possibilita' di un incremento di detta percentuale
compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;
4) all'erogazione dell'ulteriore 3 per cento nei
confronti delle singole regioni si provvede a seguito
dell'esito positivo della verifica degli adempimenti
previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge;
5) nelle more dell'intesa espressa, ai sensi delle
norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita'
finanziarie complessive destinate al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale, le anticipazioni sono
commisurate al livello del finanziamento corrispondente a
quello previsto dal riparto per l'anno 2006, quale risulta
dall'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e incrementato, a decorrere dall'anno
2008, sulla base del tasso di crescita del prodotto interno
lordo nominale programmato;
6) sono autorizzati, in sede di conguaglio,
eventuali recuperi necessari anche a carico delle somme a
qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi
successivi;
7) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi
titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito
e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma,
connessi alla mobilita' sanitaria interregionale di cui
all'art. 12, comma 3, lettera b) , del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
nonche' alla mobilita' sanitaria internazionale di cui
all'art. 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n.
502 del 1992, e successive modificazioni. I predetti
importi sono definiti dal Ministero della salute di intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
lettere da e) a z) (omissis).».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 2 del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni
in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10
della legge 13 maggio 1999, n. 133):
«4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, sentito il Ministero
della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano sono stabilite annualmente entro il 30
settembre di ciascun anno per il triennio successivo, per
ciascuna regione sulla base dei criteri previsti dall'art.
7:
a) la quota di compartecipazione all'IVA di cui al
comma 3;
b) la quota di concorso alla solidarieta'
interregionale;
c) la quota da assegnare a titolo di fondo
perequativo nazionale;
d) le somme da erogare a ciascuna regione da parte
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 13 del gia'
citato decreto legislativo n. 56 del 2000:
«3. Per il periodo 2001-2004 e' istituito nello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica un fondo di garanzia per
compensare le regioni a statuto ordinario delle eventuali
minori entrate dell'IRAP e dell'addizionale regionale
all'IRPEF, commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento
rispetto alle previsioni delle imposte medesime contenute
nel documento di programmazione economico-finanziaria.».
- Si riporta il testo del comma 321 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 266 del 2005:
«321. Alla definitiva determinazione delle aliquote e
delle compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, si provvede
nel quadro delle misure adottate per l'attuazione dell'art.
119 della Costituzione; conseguentemente, il fondo di
garanzia di cui all'art. 13 dello stesso decreto
legislativo n. 56 del 2000 e' attribuito fino al predetto
termine tenendo conto che l'aliquota dell'addizionale
regionale all'IRPEF e' commisurata allo 0,9 per cento
dall'anno 2004.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 39 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali):
«Art. 39 (Ripartizione del Fondo sanitario nazionale).
- 1. Il CIPE su proposta del Ministro della sanita',
d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delibera
annualmente l'assegnazione in favore delle regioni, a
titolo di acconto, delle quote del Fondo sanitario
nazionale di parte corrente, tenuto conto dell'importo
complessivo presunto del gettito dell'addizionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui
all'art. 50 e della quota del gettito dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, di cui all'art. 38,
comma 1, stimati per ciascuna regione. Il CIPE con le
predette modalita' provvede entro il mese di febbraio
dell'anno successivo all'assegnazione definitiva in favore
delle regioni delle quote del Fondo sanitario nazionale,
parte corrente, ad esse effettivamente spettanti. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' autorizzato a procedere alle risultanti
compensazioni a valere sulle quote del Fondo sanitario
nazionale, parte corrente, erogate per il medesimo anno.».
- Si riporta il testo dell'art. 28 della gia' citata
legge n. 289 del 2002:
«Art. 28 (Acquisizione di informazioni). - 1. Allo
scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica il Ministero dell'economia e delle finanze
provvede all'acquisizione di ogni utile informazione sul
comportamento degli enti ed organismi pubblici di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, anche con riferimento all'obbligo di utilizzo delle
convenzioni CONSIP, avvalendosi dei propri rappresentanti
nei collegi sindacali o di revisione presso i suddetti enti
ed organismi e dei servizi ispettivi di finanza pubblica.
2. Qualora non sia prevista la presenza di un proprio
rappresentante in seno al collegio dei revisori o dei
sindaci, il Ministero dell'economia e delle finanze puo'
acquisire le suddette informazioni avvalendosi, in caso di
mancato o tempestivo riscontro, anche del collegio dei
revisori o dei sindaci ovvero dei nuclei di valutazione o
dei servizi di controllo interno di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
3. Al fine di garantire la rispondenza dei conti
pubblici alle condizioni dell'art. 104 del Trattato
istitutivo della Comunita' europea e delle norme
conseguenti, tutti gli incassi e i pagamenti, e i dati di
competenza economica rilevati dalle amministrazioni
pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono essere codificati
con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.
4. Le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di
cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi
non possono accettare disposizioni di pagamento prive della
codificazione di cui al comma 5.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri
decreti, la codificazione, le modalita' e i tempi per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4;
analogamente provvede, con propri decreti, ad apportare
modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.
6. (Omissis).
7. Il decreto previsto dal comma 6 e' emanato entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.».
- Si riporta il testo degli articoli 30 e 32 della gia'
citata legge 468/1978:
«Art. 30 (Conti di cassa). - 1. Entro il mese di
febbraio di ogni anno, il Ministro del tesoro presenta al
Parlamento una relazione sulla stima del fabbisogno del
settore statale per l'anno in corso, quale risulta delle
previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della
tesoreria, nonche' sul finanziamento di tale fabbisogno, a
raffronto con i corrispondenti risultati verificatisi
nell'anno precedente. Nella stessa relazione sono, altresi'
indicati i criteri adottati per la formulazione delle
previsioni relative ai capitoli di interessi sui titoli del
debito pubblico. Entro la stessa data il Ministro del
bilancio e della programmazione economica invia al
Parlamento una relazione contenente i dati sull'andamento
dell'economia nell'anno precedente e l'aggiornamento delle
previsioni per l'esercizio in corso.
2. Entro i mesi di maggio, agosto e novembre il
Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione
sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del
bilancio statale e della tesoreria, rispettivamente, nel
primo, secondo e terzo trimestre dell'anno in corso, con
correlativo aggiornamento della stima annuale.
3. Con le relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro
del tesoro, presenta altresi' al Parlamento per l'intero
settore pubblico, costituito dal settore statale, dagli
enti di cui all'art. 25 e dalle regioni, rispettivamente,
la stima della previsione di cassa per l'anno in corso, i
risultati riferiti ai trimestri di cui al comma 2 e i
correlativi aggiornamenti della stima annua predetta,
sempre nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziari
e dell'espansione del credito interno.
4. Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2,
il Ministro del tesoro presenta inoltre al Parlamento la
stima sull'andamento dei flussi di entrata e di spesa
relativa al trimestre in corso.
5. Il Ministro del tesoro determina, con proprio
decreto, lo schema tipo dei prospetti contenenti gli
elementi previsionali e i dati periodici della gestione di
cassa dei bilanci che, entro i mesi di gennaio, aprile,
luglio e ottobre, i comuni e le province debbono
trasmettere alla rispettiva regione, e gli altri enti di
cui all'art. 25 al Ministero del tesoro.
6. In detti prospetti devono, in particolare, essere
evidenziati, oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati
nell'anno e nel trimestre precedente, anche le variazioni
nelle attivita' finanziarie (in particolare nei depositi
presso la tesoreria e presso gli istituti di credito) e
nell'indebitamento a breve e medio termine.
7. Le regioni e le province autonome comunicano al
Ministro del tesoro entro il giorno 10 dei mesi di
febbraio, maggio, agosto e novembre i dati di cui sopra
aggregati per l'insieme delle province e per l'insieme dei
comuni e delle unita' sanitarie locali, unitamente agli
analoghi dati relativi all'amministrazione regionale.
8. Nella relazione sul secondo trimestre di cui al
comma 2, il Ministro del tesoro comunica al Parlamento
informazioni, per l'intero settore pubblico, sulla
consistenza dei residui alla fine dell'esercizio
precedente, sulla loro struttura per esercizio di
provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di
smaltimento, in base alla classificazione economica e
funzionale.
9. A tal fine, gli enti di cui al comma 5 con
esclusione dell'ENEL e delle aziende di servizi debbono
comunicare entro il 30 giugno informazioni sulla
consistenza dei residui alla fine dell'esercizio
precedente, sulla loro struttura per esercizio di
provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di
smaltimento, in base alla classificazione economica e
funzionale.
10. I comuni, le province e le unita' sanitarie locali
trasmettono le informazioni di cui al comma 9 alle regioni
entro il 15 giugno. Queste ultime provvederanno ad
aggregare tali dati e ad inviarli entro lo stesso mese di
giugno al Ministero del tesoro insieme ai dati analoghi
relativi alle amministrazioni regionali.
11. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato
puo' essere effettuato agli enti di cui all'art. 25 della
presente legge ed alle regioni se non risultano
regolarmente adempiuti gli obblighi di cui ai precedenti
commi.».
«Art. 32 (Giacenze di tesoreria degli enti pubblici). -
Gli enti pubblici, allo scadere delle convenzioni di
tesoreria, in vigore al 31 gennaio 1978, sono tenuti
all'attuazione delle prescrizioni di cui alla legge 6
agosto 1966, n. 629.
Sono abrogate le norme che derogano, per singoli enti,
alle disposizioni predette.
Non possono essere effettuati pagamenti a valere sui
conti aperti presso la tesoreria dello Stato quando le
disponibilita' depositate dall'ente presso le aziende di
credito superino, la misura massima determinata a norma
dell'art. 4 della legge 6 agosto 1966, n. 629.
Gli enti cui si applica la presente legge devono
produrre alla Direzione generale del tesoro, ogni mese, una
dichiarazione, sottoscritta dal proprio rappresentante
legale, dalla quale risulti l'ammontare delle
disponibilita' depositate presso le aziende di credito.
Le richieste di prelevamento degli enti di cui all'art.
25 devono essere in armonia con le previsioni di cassa
comunicate dagli enti stessi.
In assenza della dichiarazione di cui al precedente
quarto comma, nonche' dei prospetti di cui al precedente
art. 30, non puo' essere effettuato alcun prelevamento dal
conto presso la tesoreria dello Stato da parte dell'ente
interessato.».
- Si riporta il testo del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279 (Individuazione delle unita' previsionali di
base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di
tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale
dello Stato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto
1997, n. 195, supplemento ordinario, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7 (Nuove modalita' di attuazione del sistema di
tesoreria unica). - 1. Il sistema di tesoreria unica
introdotto dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e'
modificato, per le regioni e gli enti locali, secondo le
disposizioni contenute nel presente articolo e nell'art. 8.
2. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e
quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello
Stato devono essere versate per le regioni, le province
autonome e gli enti locali nelle contabilita' speciali
infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate
sono comprese quelle provenienti da operazioni di
indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi
finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto
interessi, nonche' quelle connesse alla devoluzione di
tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di Bolzano.».
3. Le disponibilita' derivanti dalle entrate diverse da
quelle indicate nel comma 2, che sono escluse dal
riversamento nella tesoreria statale, devono essere
prioritariamente utilizzate per i pagamenti disposti dagli
enti di cui al comma 1. L'utilizzo delle disponibilita'
vincolate resta disciplinato secondo quanto stabilito dalla
vigente normativa.
4. I tesorieri degli enti di cui al comma 1 sono
direttamente responsabili dei pagamenti eseguiti in
difformita' di quanto disposto dal comma 3. In caso di
inadempienza il tesoriere e' tenuto al riversamento nella
tesoreria statale dell'ammontare del pagamento eseguito in
difformita' ed e' tenuto altresi' a versare ad apposito
capitolo dell'entrata statale l'ammontare corrispondente
all'applicazione dell'interesse legale, sull'importo del
pagamento, calcolato per il periodo intercorrente tra la
data del prelevamento dalla tesoreria statale e la data di
riversamento.
5. Ai fini del rispetto del criterio di prioritario
utilizzo di cui al comma 3 sono comprese, tra le liquidita'
derivanti da entrate proprie depositate presso il sistema
bancario, anche quelle temporaneamente reimpiegate in
operazioni finanziarie con esclusione di quelle concernenti
accantonamenti per i fondi di previdenza a capitalizzazione
per la quiescenza del personale dipendente, previsti e
disciplinati da particolari disposizioni, e con esclusione
altresi' dei valori mobiliari provenienti da atti di
liberalita' di privati destinati a borse di studio.
6. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica sono stabilite le eventuali
ed ulteriori modalita' che si rendesse necessario
disciplinare per l'attuazione delle norme sulla tesoreria
unica.».



 
Art. 78.
Disposizioni urgenti per Roma capitale
1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica e nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 119 della Costituzione, nelle more dell'approvazione della legge di disciplina dell'ordinamento, anche contabile, di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Sindaco del comune di Roma, (( senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato )) , e' nominato Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle societa' da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) sono individuati gli istituti e gli strumenti disciplinati dal Titolo VIII del (( testo unico di cui al )) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui puo' avvalersi il Commissario straordinario, parificato a tal fine all'organo straordinario di liquidazione, fermo restando quanto previsto al comma 6;
b) su proposta del Commissario straordinario, sono nominati tre subcommissari, ai quali possono essere conferite specifiche deleghe dal Commissario, uno dei quali scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, uno tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato e uno tra gli appartenenti alla carriera prefettizia o dirigenziale del Ministero dell'interno, collocati in posizione di fuori ruolo o di comando per l'intera durata dell'incarico. Per l'espletamento degli anzidetti incarichi gli organi commissariali non hanno diritto ad alcun compenso o indennita', oltre alla retribuzione, anche accessoria, in godimento all'atto della nomina, e si avvalgono delle strutture comunali. I relativi posti di organico sono indisponibili per la durata dell'incarico.
3. La gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008. Le disposizioni dei commi precedenti non incidono sulle competenze ordinarie degli organi comunali relativamente alla gestione del periodo successivo alla data del 28 aprile 2008.
4. Il piano di rientro, con la situazione economico-finanziaria del comune e delle societa' da esso partecipate di cui al comma 1, gestito con separato bilancio, entro il 30 settembre 2008, ovvero entro altro termine indicato nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2, e' presentato dal Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, individuando le coperture finanziarie necessarie per la relativa attuazione nei limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazione vigente. E' autorizzata l'apertura di una apposita contabilita' speciale. Al fine di consentire il perseguimento delle finalita' indicate al comma 1, il piano assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte le somme derivanti da obbligazioni contratte, a qualsiasi titolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche non scadute, e contiene misure idonee a garantire il sollecito rientro dall'indebitamento pregresso. Il Commissario straordinario potra' recedere, entro lo stesso termine di presentazione del piano, dalle obbligazioni contratte dal Comune anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Per l'intera durata del regime commissariale di cui al presente articolo non puo' procedersi alla deliberazione di dissesto di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2 prevedono in ogni caso l'applicazione, per tutte le obbligazioni contratte anteriormente alla data di emanazione del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e del comma 12 dell'articolo 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte le entrate del comune di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni sono attribuite alla gestione corrente, di competenza degli organi istituzionali dell'Ente.
7. Ai fini dei commi precedenti, per il comune di Roma sono prorogati di sei mesi i termini previsti per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2007, per l'adozione della delibera di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio 2008.
8. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro di cui al presente articolo, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. concede al comune di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati introiti di natura tributaria.



Riferimenti normativi:
- Per il testo dell'art. 119 della Costituzione vedasi
in note all'art. 62.
- Si riporta il testo dell'art. 114 della Costituzione:
«Art. 114. - La Repubblica e' costituita dai comuni,
dalle province, dalle citta' metropolitane, dalle regioni e
dallo Stato.
I comuni, le province, le citta' metropolitane e le
regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e
funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma e' la capitale della Repubblica. La legge dello
Stato disciplina il suo ordinamento.».
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
recante «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
settembre 2000, n. 227, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 246 del
gia' citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
«Art. 246 (Deliberazione di dissesto). - 1. La
deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione
di dissesto finanziario e' adottata dal consiglio dell'ente
locale nelle ipotesi di cui all'art. 244 e valuta le cause
che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello
stato di dissesto non e' revocabile. Alla stessa e'
allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione
economico finanziaria che analizza le cause che hanno
provocato il dissesto.
2. La deliberazione dello stato di dissesto e'
trasmessa, entro cinque giorni dalla data di esecutivita',
al Ministero dell'interno ed alla Procura regionale presso
la Corte dei conti competente per territorio, unitamente
alla relazione dell'organo di revisione. La deliberazione
e' pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana a cura del Ministero dell'interno
unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di
nomina dell'organo straordinario di liquidazione.
3. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto
si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario
nominato ai sensi dell'art. 141, comma 3.
4. Se, per l'esercizio nel corso del quale si rende
necessaria la dichiarazione di dissesto, e' stato
validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto
continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero
esercizio finanziario, intendendosi operanti per l'ente
locale i divieti e gli obblighi previsti dall'art. 191,
comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto puo'
essere validamente adottata, esplicando gli effetti di cui
all'art. 248. Gli ulteriori adempimenti e relativi termini
iniziali, propri dell'organo straordinario di liquidazione
e del consiglio dell'ente, sono differiti al 1° gennaio
dell'anno successivo a quello in cui e' stato deliberato il
dissesto. Ove sia stato gia' approvato il bilancio
preventivo per l'esercizio successivo, il consiglio
provvede alla revoca dello stesso.
5. Le disposizioni relative alla valutazione delle
cause di dissesto sulla base della dettagliata relazione
dell'organo di revisione di cui al comma 1 ed ai
conseguenti oneri di trasmissione di cui al comma 2 si
applicano solo ai dissesti finanziari deliberati a
decorrere dal 25 ottobre 1997.».
- Si riporta il testo dell'art. 248 del gia' citato
decreto legislativo n. 267 del 2000:
«Art. 248 (Conseguenze della dichiarazione di
dissesto). - 1. A seguito della dichiarazione di dissesto,
e sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, sono
sospesi i termini per la deliberazione del bilancio.
2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino
all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 non
possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei
confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella
competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le
procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione
di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per
l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa
benche' proposta e' stata rigettata, sono dichiarate
estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa
passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori
e spese.
3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la
deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente
ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i
fini dell'ente e le finalita' di legge.
4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino
all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 i
debiti insoluti a tale data e le somme dovute per
anticipazioni di cassa gia' erogate non producono piu'
interessi ne' sono soggetti a rivalutazione monetaria.
Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti
dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo
straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della
loro liquidita' ed esigibilita'.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la
Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in
primo grado, di danni da loro prodotti, con dolo o colpa
grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del
dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo
di cinque anni, incarichi di assessore, di revisore dei
conti di enti locali e di rappresentante di enti locali
presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e
privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause
che hanno determinato il dissesto, accerti che questo e'
diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali
l'amministratore e' stato riconosciuto responsabile.».
- Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 255 del
gia' citato decreto legislativo n. 267/2000:
«12. Nei confronti della massa attiva determinata ai
sensi del presente articolo non sono ammessi sequestri o
procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente
intraprese non determinano vincoli sulle somme.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 193 del
gia' citato decreto legislativo n. 267/2000:
«2. Con periodicita' stabilita dal regolamento di
contabilita' dell'ente locale, e comunque almeno una volta
entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare
provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo
stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo
consiliare da' atto del permanere degli equilibri generali
di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta
contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano
degli eventuali debiti di cui all'art. 194, per il ripiano
dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal
rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione
finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di
amministrazione o di gestione, per squilibrio della
gestione di competenza ovvero della gestione dei residui,
adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La
deliberazione e' allegata al rendiconto dell'esercizio
relativo.».



 
Art. 79.
Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria
(( 1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato e' confermato in 102.683 milioni di euro per l'anno 2009, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 3, comma 139 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed e' determinato in 103.945 milioni di euro per l'anno 2010 e in 106.265 milioni di euro per l'anno 2011, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale pediatrico Bambino Gesu', preventivamente accantonati ed erogati direttamente allo stesso Ospedale, secondo le modalita' di cui alla legge 18 maggio 1995, n. 187, che ha reso esecutivo l'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede, fatto nella Citta' del Vaticano il 15 febbraio 1995. Restano fermi gli adempimenti regionali previsti dalla legislazione vigente, nonche' quelli derivanti dagli accordi e dalle intese intervenute fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano )).
(( 1-bis. Per gli anni 2010 e 2011 l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto dal comma 1, rispetto al livello di finanziamento previsto per l'anno 2009, e' subordinato alla stipula di una specifica intesa fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sottoscrivere entro il 31 ottobre 2008, che, ad integrazione e modifica dell'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005 e dell'intesa Stato-regioni relativa al Patto per la salute del 5 ottobre 2006, di cui al provvedimento 5 ottobre 2006, n. 2648, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2006, contempli ai fini dell'efficentamento del sistema e del conseguente contenimento della dinamica dei costi, nonche' al fine di non determinare tensioni nei bilanci regionali extrasanitari e di non dover ricorrere necessariamente all'attivazione della leva fiscale regionale:
a) una riduzione dello standard dei posti letto, diretto a promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale;
b) l'impegno delle regioni, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 565, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione e di efficentamento della rete ospedaliera, alla riduzione delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale anche attraverso:
1) la definizione di misure di riduzione stabile della consistenza organica del personale in servizio e di conseguente ridimensionamento dei fondi della contrattazione integrativa di cui ai contratti collettivi nazionali del predetto personale;
2) la fissazione di parametri standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse, nonche' delle posizioni organizzative e di coordinamento rispettivamente delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilita' dei fondi della contrattazione integrativa, cosi' come rideterminati ai sensi di quanto previsto dal numero 1);
c) l'impegno delle regioni, nel caso in cui si profili uno squilibrio di bilancio del settore sanitario, ad attivare anche forme di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, ivi compresi i cittadini a qualsiasi titolo esenti ai sensi della vigente normativa, prevedendo altresi' forme di attivazione automatica in corso d'anno in caso di superamento di soglie predefinite di scostamento dall'andamento programmatico della spesa.
1-ter. Qualora non venga raggiunta l'Intesa di cui al comma 1-bis entro il 31 ottobre 2008, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissati lo standard di dotazione dei posti letto nonche' gli ulteriori standard necessari per promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale nonche' per le finalita' di cui al comma 1-bis, lettera b) del presente articolo.
1-quater. All'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «di criteri e parametri fissati dal Piano stesso» sono sostituite dalle seguenti: «di linee guida proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed approvate con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
b) il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «La predetta modalita' di ammissione al finanziamento e' valida per le linee progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede a ripartire tra le regioni le medesime quote vincolate all'atto dell'adozione della propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento e' subordinata all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente. Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento gia' erogata».
1-quinquies. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8-sexies, comma 5:
1) al primo periodo, le parole da: «in base ai costi standard» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «tenuto conto, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicita' nell'uso delle risorse, anche in via alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualita' dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni gia' disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalita' di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome»;
2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali, nel rispetto del principio del perseguimento dell'efficienza e dei vincoli di bilancio derivanti dalle risorse programmate a livello nazionale e regionale, in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di attivita', verificate in sede di accreditamento delle strutture stesse. Le tariffe massime di cui al presente comma sono assunte come riferimento per la valutazione della congruita' delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e' abrogato il decreto del Ministro della sanita' 15 aprile 1994, recante «Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994»;
b) all'articolo 1, comma 18, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le attivita' e le funzioni assistenziali delle strutture equiparate di cui al citato articolo 4, comma 12, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, sono esercitate esclusivamente nei limiti di quanto stabilito negli specifici accordi di cui all'articolo 8-quinquies»;
c) all'articolo 8-quater, al comma 3, lettera b) dopo le parole: «delle strutture al fabbisogno» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve esser conseguita da parte delle singole strutture sanitarie,»;
d) all'articolo 8-quinquies:
1) al comma 2, alinea, le parole: «accordi con le strutture pubbliche ed equiparate» sono sostituite dalle seguenti: «accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero universitarie,»;
2) al comma 2, lettera b) dopo le parole: «distinto per tipologia e per modalita' di assistenza» e' aggiunto il seguente periodo: «Le regioni possono individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati.»;
3) dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:
«2-quater. Le regioni stipulano accordi con le fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che sono definiti con le modalita' di cui all'articolo 10 comma 2 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le regioni stipulano altresi' accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, che prevedano che l'attivita' assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attivita' predeterminati annualmente dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, nonche' sulla base di funzioni riconosciute dalle regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali risorse gia' attribuite per spese di investimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti accordi e ai predetti contratti si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed e-bis.
2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati e' sospeso».
1-sexies. Al fine di garantire il pieno rispetto degli obiettivi finanziari programmatici di cui al comma 1:
a) sono potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN). A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro il 30 settembre 2008, sono individuate le modalita' con le quali l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del SSN, tramite il sistema della tessera sanitaria, attuativo dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le informazioni utili a consentire la verifica della sussistenza del diritto all'esenzione per reddito del cittadino in base ai livelli di reddito di cui all'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni, individuando l'ultimo reddito complessivo del nucleo familiare, in quanto disponibile al sistema informativo dell'anagrafe tributaria. Per nucleo familiare si intende quello previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle finanze, del 22 gennaio 1993, pubblica nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993, e successive modificazioni;
b) con il medesimo decreto di cui alla lettera a) sono definite le modalita' con cui il cittadino e' tenuto ad autocertificare presso l'azienda sanitaria locale di competenza la sussistenza del diritto all'esenzione per reddito in difformita' dalle predette informazioni, prevedendo verifiche obbligatorie da parte delle aziende sanitarie locali delle informazioni rese dagli assistiti in contrasto con le informazioni rese disponibili al SSN e, in caso di accertata dichiarazione mendace, il recupero delle somme dovute dall'assistito, pena l'esclusione dello stesso dalla successiva prescrivibilita' di ulteriori prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSN;
c) per le regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, hanno sottoscritto l'Accordo per il perseguimento dell'equilibrio economico nel settore sanitario, una quota delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come da ultimo rideterminato dall'articolo 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, puo' essere destinata alla realizzazione di interventi diretti a garantire la disponibilita' di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale, per consentirne la produzione sistematica e l'interpretazione gestionale continuativa, ai fini dello svolgimento delle attivita' di programmazione e di controllo regionale ed aziendale, in attuazione dei piani di rientro. I predetti interventi devono garantire la coerenza e l'integrazione con le metodologie definite nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sulla assistenza sanitaria (SiVeAS), di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e con i modelli dei dati del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS).
1-septies. All'articolo 88 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Al fine di realizzare gli obiettivi di economicita' nell'utilizzazione delle risorse e di verifica della qualita' dell'assistenza erogata, secondo criteri di appropriatezza, le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di almeno il 10 per cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione, in conformita' a specifici protocolli di valutazione. L'individuazione delle cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali. Tali controlli sono estesi alla totalita' delle cartelle cliniche per le prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza individuate delle regioni tenuto conto di parametri definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze ))
.».
2. Al fine di procedere al rinnovo degli accordi collettivi nazionali con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per il biennio economico 2006-2007, il livello del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui al comma 1, e' incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2009 e di 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, anche per l'attuazione del Progetto Tessera Sanitaria e, in particolare, per il collegamento telematico in rete dei medici e la ricetta elettronica, di cui al comma 5-bis (( dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla )) legge 24 novembre 2003, n. 326.
3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il secondo periodo e' soppresso.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo della lettera a) del comma 796
dell'art. 1 della gia' citata legge n. 296/2006:
«796. Per garantire il rispetto degli obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del
protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano per un patto
nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle
regioni e delle province autonome, nella riunione del 28
settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:
a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
cui concorre ordinariamente lo Stato, e' determinato in
96.040 milioni di euro per l'anno 2007, in 99.082 milioni
di euro per l'anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per
l'anno 2009, comprensivi dell'importo di 50 milioni di
euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di
ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale
"Bambino Gesu'", preventivamente accantonati ed erogati
direttamente allo stesso ospedale dallo Stato. All'art. 1,
comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole:
"a decorrere dall'anno 2006" sono sostituite dalle
seguenti: "limitatamente all'anno 2006";
lettere da b) a z) (omissis).».
- Si riporta il testo del comma 139 dell'art. 3 della
gia' citata legge n. 244/2007:
«139. In relazione a quanto previsto dalle intese ed
accordi di cui al comma 131, il concorso dello Stato al
finanziamento della spesa sanitaria e' incrementato, in via
aggiuntiva, di 661 milioni di euro per l'anno 2008 e di 398
milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.».
- La legge 18 maggio 1995, n. 187, recante «Ratifica ed
esecuzione dell'accordo tra il Governo italiano e la Santa
Sede per regolare i rapporti tra l'ospedale pediatrico
"Bambino Gesu'" ed il Servizio sanitario nazionale, fatto
nella Citta' del Vaticano il 15 febbraio 1995», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 1995, n. 118.
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge Cost. 18
ottobre 2001, n. 3):
«6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
- Si riporta il testo del comma 565 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296/2006:
«565. Per garantire il rispetto degli obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del
protocollo d'intesa tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, per un patto
nazionale per la salute, sul quale la Conferenza delle
regioni e delle province autonome, in data 28 settembre
2006, ha espresso la propria condivisione:
a) gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo
restando quanto previsto per gli anni 2005 e 2006 dall'art.
1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e,
per l'anno 2006, dall'art. 1, comma 198, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, concorrono alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a
garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non
superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il
corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4
per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o
che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro
flessibile o con convenzioni;
b) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui alla lettera a) , le spese di personale sono
considerate al netto: 1) per l'anno 2004, delle spese per
arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei
contratti collettivi nazionali di lavoro; 2) per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009, delle spese derivanti dai
rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro
intervenuti successivamente all'anno 2004. Sono comunque
fatte salve, e pertanto devono essere escluse sia per
l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009,
le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti
comunitari o privati nonche' le spese relative alle
assunzioni a tempo determinato e ai contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione
di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art. 12-bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni;
c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui
alla lettera a) , nell'ambito degli indirizzi fissati dalle
regioni nella loro autonomia, per il conseguimento degli
obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla
medesima lettera:
1) individuano la consistenza organica del
personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla
data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa;
2) individuano la consistenza del personale che
alla medesima data del 31 dicembre 2006 presta servizio con
rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme
di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa;
3) predispongono un programma annuale di revisione
delle predette consistenze finalizzato alla riduzione della
spesa complessiva di personale. In tale ambito e nel
rispetto dell'obiettivo di cui alla lettera a) , e'
verificata la possibilita' di trasformare le posizioni di
lavoro gia' ricoperte da personale precario in posizioni di
lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tale fine le
regioni nella definizione degli indirizzi di cui alla
presente lettera possono nella loro autonomia far
riferimento ai principi desumibili dalle disposizioni di
cui ai commi da 513 a 543;
4) fanno riferimento, per la determinazione dei
fondi per il finanziamento della contrattazione
integrativa, alle disposizioni recate dall'art. 1, commi
189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al
fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi
con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva di
personale e di rideterminazione della consistenza organica;
d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge per gli enti del Servizio sanitario
nazionale le misure previste per gli anni 2007 e 2008
dall'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e dall'art. 1, commi da 198 a 206, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, sono sostituite da quelle indicate
nel presente comma;
e) alla verifica dell'effettivo conseguimento degli
obiettivi previsti dalle disposizioni di cui alla lettera
a) per gli anni 2007, 2008 e 2009, nonche' di quelli
previsti per i medesimi enti del Servizio sanitario
nazionale dall'art. 1, commi 98 e 107, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, per gli anni 2005 e 2006 e dall'art.
1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per
l'anno 2006, si provvede nell'ambito del Tavolo tecnico per
la verifica degli adempimenti di cui all'art. 12
dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105
del 7 maggio 2005. La regione e' giudicata adempiente
accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi
previsti. In caso contrario la regione e' considerata
adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio
economico. Nelle procedure di reclutamento della dirigenza
sanitaria, svolte in attuazione della presente legge, il
servizio prestato nelle forme previste dalla lettera a) del
presente comma presso l'azienda che bandisce il concorso e'
valutato ai sensi degli articoli 27, 35, 39, 43, 47 e 55
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.».
- Si riporta il testo del comma 169 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311 del 2004:
«169. Al fine di garantire che l'obiettivo del
raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario da
parte delle regioni sia conseguito nel rispetto della
garanzia della tutela della salute, ferma restando la
disciplina dettata dall'art. 54 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, per le prestazioni gia' definite dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e successive
modificazioni, anche al fine di garantire che le modalita'
di erogazione delle stesse siano uniformi sul territorio
nazionale, coerentemente con le risorse programmate per il
Servizio sanitario nazionale, con regolamento adottato ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, dal Ministro della salute, che si avvale della
commissione di cui all'art. 4-bis comma 10, del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono
fissati gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici,
di processo e possibilmente di esito, e quantitativi di cui
ai livelli essenziali di assistenza, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima
procedura sono individuati le tipologie di assistenza e i
servizi, relativi alle aree di offerta individuate dal
vigente Piano sanitario nazionale. In fase di prima
applicazione gli standard sono fissati entro il 30 giugno
2005.».
- Si riporta il testo del comma 34-bis dell'art. 1
della gia' citata legge n. 662 del 1996, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«34-bis Per il perseguimento degli obiettivi di
carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel
Piano sanitario nazionale le regioni elaborano specifici
progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali e
approvate con accordo in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. La Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della
sanita', individua i progetti ammessi a finanziamento
utilizzando le quote a tal fine vincolate del Fondo
sanitario nazionale ai sensi del comma 34. (( La predetta
modalita' di ammissione al finanziamento e' valida per le
linee progettuali attuative del Piano sanitario nazionale
fino all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica CIPE, su
proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, provvede a ripartire tra
le regioni le medesime quote vincolate all'atto
dell'adozione della propria delibera di ripartizione delle
somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento
della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di
parte corrente. Al fine di agevolare le regioni
nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34, il
Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad
erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo
complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre
l'erogazione del restante 30 per cento e' subordinata
all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, dei progetti
presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione
illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente.
Le mancate presentazione e approvazione dei progetti
comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione
della quota residua del 30 per cento e il recupero, anche a
carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno
successivo, dell'anticipazione del 70 per cento gia'
erogata.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 8-sexies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421), cosi' come modificato
dalla presente legge:
«5. Il Ministro della sanita', sentita l'Agenzia per i
servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'art. 120, comma 1, lettera g), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, con apposito decreto individua i
sistemi di classificazione che definiscono l'unita' di
prestazione o di servizio da remunerare e determina le
tariffe massime da corrispondere alle strutture
accreditate, tenuto conto, nel rispetto dei principi di
efficienza e di economicita' nell'uso delle risorse, anche
in via alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni
calcolati in riferimento a strutture preventivamente
selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e
qualita' dell'assistenza come risultanti dai dati in
possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi
standard delle prestazioni gia' disponibili presso le
regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e
differenti modalita' di remunerazione delle funzioni
assistenziali attuate nelle regioni e nelle province
autonome. Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali,
nel rispetto del principio del perseguimento
dell'efficienza e dei vincoli di bilancio derivanti dalle
risorse programmate a livello nazionale e regionale, in
base ai quali le regioni adottano il proprio sistema
tariffario, articolando tali tariffe per classi di
strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e
di attivita', verificati in sede di accreditamento delle
strutture stesse. Le tariffe massime di cui al presente
comma sono assunte come riferimento per la valutazione
della congruita' delle risorse a carico del Servizio
sanitario nazionale. Gli importi tariffari, fissati dalle
singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a
carico dei bilanci regionali. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione e' abrogato
il decreto del Ministro della sanita' 15 aprile 1994,
recante "Determinazione dei criteri generali per la
fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza
specialistica, riabilitativa ed ospedaliera", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994.».
- Si riporta il testo del comma 18 dell'art. 1 del
citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi'
come modificato dalla presente legge:
«18. Le istituzioni e gli organismi a scopo non
lucrativo concorrono, con le istituzioni pubbliche e quelle
equiparate di cui all'art. 4, comma 12, alla realizzazione
dei doveri costituzionali di solidarieta', dando attuazione
al pluralismo etico-culturale dei servizi alla persona.
Esclusivamente ai fini del presente decreto sono da
considerarsi a scopo non lucrativo le istituzioni che
svolgono attivita' nel settore dell'assistenza sanitaria e
socio-sanitaria, qualora ottemperino a quanto previsto
dalle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, lettere d),
e), f), g), e h), e comma 6 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460; resta fermo quanto disposto
dall'art. 10, comma 7, del medesimo decreto. L'attribuzione
della predetta qualifica non comporta il godimento dei
benefici fiscali previsti in favore delle organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale dal decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460. Le attivita' e le funzioni
assistenziali delle strutture equiparate di cui al citato
art. 4, comma 12, con oneri a carico del Servizio sanitario
nazionale, sono esercitate esclusivamente nei limiti di
quanto stabilito negli specifici accordi di cui all'art.
8-quinquies.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 8-quater
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421), cosi' come modificato
dalla presente legge:
«3. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato, ai
sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sentiti
l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, il Consiglio
superiore di sanita', e, limitatamente all'accreditamento
dei professionisti, la Federazione nazionale dell'ordine
dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sono definiti i
criteri generali uniformi per:
a) la definizione dei requisiti ulteriori per
l'esercizio delle attivita' sanitarie per conto del
Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture
sanitarie e dei professionisti, nonche' la verifica
periodica di tali attivita';
b) la valutazione della rispondenza delle strutture
al fabbisogno, tenendo conto anche del criterio della
soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le
risorse regionali disponibili, deve esser conseguita da
parte delle singole strutture sanitarie ))
, e alla
funzionalita' della programmazione regionale, inclusa la
determinazione dei limiti entro i quali sia possibile
accreditare quantita' di prestazioni in eccesso rispetto al
fabbisogno programmato, in modo da assicurare un'efficace
competizione tra le strutture accreditate;
c) le procedure e i termini per l'accreditamento
delle strutture che ne facciano richiesta, ivi compresa la
possibilita' di un riesame dell'istanza, in caso di esito
negativo e di prescrizioni contestate dal soggetto
richiedente nonche' la verifica periodica dei requisiti
ulteriori e le procedure da adottarsi in caso di verifica
negativa.».
- Si riporta il testo dell'art. 8-quinquies del citato
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 8- (( quinquies (Accordi contrattuali). - 1. Le
regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
definiscono l'ambito di applicazione degli accordi
contrattuali e individuano i soggetti interessati, con
specifico riferimento ai seguenti aspetti:
a) individuazione delle responsabilita' riservate
alla regione e di quelle attribuite alle unita' sanitarie
locali nella definizione degli accordi contrattuali e nella
verifica del loro rispetto;
b) indirizzi per la formulazione dei programmi di
attivita' delle strutture interessate, con l'indicazione
delle funzioni e delle attivita' da potenziare e da
depotenziare, secondo le linee della programmazione
regionale e nel rispetto delle priorita' indicate dal Piano
sanitario nazionale;
c) determinazione del piano delle attivita' relative
alle alte specialita' e alla rete dei servizi di emergenza;
d) criteri per la determinazione della remunerazione
delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di
prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato,
tenuto conto del volume complessivo di attivita' e del
concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la
regione e le unita' sanitarie locali, anche attraverso ed
equiparate valutazioni comparative della qualita' e dei
costi, definiscono (( accordi con le strutture pubbliche,
comprese le aziende ospedaliero-universitarie ))
, e
stipulano contratti con quelle private e con i
professionisti accreditati, anche mediante intese con le
loro organizzazioni rappresentative a livello regionale,
che indicano:
a) gli obiettivi di salute e i programmi di
integrazione dei servizi;
b) il volume massimo di prestazioni che le strutture
presenti nell'ambito territoriale della medesima unita'
sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per
tipologia e per modalita' di assistenza. Le regioni possono
individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali
stabilire la preventiva autorizzazione, da parte
dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione
presso le strutture o i professionisti accreditati;
c) i requisiti del servizio da rendere, con
particolare riguardo ad accessibilita', appropriatezza
clinica e organizzativa, tempi di attesa e continuita'
assistenziale;
d) il corrispettivo preventivato a fronte delle
attivita' concordate, globalmente risultante dalla
applicazione dei valori tariffari e della remunerazione
extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da
verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti
e delle attivita' effettivamente svolte secondo le
indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d);
e) il debito informativo delle strutture erogatrici
per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure
che dovranno essere seguite per il controllo esterno della
appropriatezza e della qualita' della assistenza prestata e
delle prestazioni rese, secondo quanto previsto dall'art.
8-octies;
e-bis) la modalita' con cui viene comunque garantito
il rispetto del limite di remunerazione delle strutture
correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi
della lettera d) , prevedendo che in caso di incremento a
seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso
dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per
la remunerazione delle prestazioni di assistenza
ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, nonche' delle altre prestazioni comunque
remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni
remunerate, di cui alla lettera b) , si intende
rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei
limiti indicati alla lettera d) , fatta salva la possibile
stipula di accordi integrativi, nel rispetto
dell'equilibrio economico-finanziario programmato.
2-bis Con decreto del Ministro della sanita' e del
Ministro della difesa, ai fini di cui al comma 2-ter sono
individuate le categorie destinatarie e le tipologie delle
prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari.
2-ter Con decreto del Ministro della sanita' e del
Ministro della difesa, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, sono individuate, nel rispetto delle
indicazioni degli strumenti di programmazione regionale e
tenendo conto della localizzazione e della disponibilita'
di risorse delle altre strutture sanitarie pubbliche
esistenti, le strutture sanitarie militari accreditabili,
nonche' le specifiche categorie destinatarie e le
prestazioni ai fini della stipula degli accordi
contrattuali previsti dal presente articolo. Gli accordi
contrattuali sono stipulati tra le predette strutture
sanitarie militari e le regioni nel rispetto della
reciproca autonomia.
2-quater. Le regioni stipulano accordi con le
fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che
sono definiti con le modalita' di cui all'art. 10, comma 2,
del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le regioni
stipulano altresi' accordi con gli istituti, enti e
ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni,
che prevedano che l'attivita' assistenziale, attuata in
coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia
finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa e ai
volumi di attivita' predeterminati annualmente dalla
programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di
bilancio, nonche' sulla base di funzioni riconosciute dalle
regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali
risorse gia' attribuite per spese di investimento, ai sensi
dell'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, e successive modificazioni. Ai predetti accordi e
contratti si applicano le disposizioni di cui al comma 2,
lettere a), b), c), e) ed e-bis).
2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi
di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale
di cui all'art. 8-quater delle strutture e dei
professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio
sanitario nazionale interessati e' sospeso.».
- Si riporta il testo dell'art. 50 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire
lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici):
«Art. 50 (Disposizioni in materia di monitoraggio della
spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle
prescrizioni sanitarie). - 1. Per potenziare il
monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario e
delle iniziative per la realizzazione di misure di
appropriatezza delle prescrizioni, nonche' per
l'attribuzione e la verifica del budget di distretto, di
farmacovigilanza e sorveglianza epidemiologica, il
Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto
adottato di concerto con il Ministero della salute e con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie, definisce i parametri della
Tessera sanitaria (TS); il Ministero dell'economia e delle
finanze cura la generazione e la progressiva consegna della
TS, a partire dal 1° gennaio 2004, a tutti i soggetti gia'
titolari di codice fiscale nonche' ai soggetti che fanno
richiesta di attribuzione del codice fiscale ovvero ai
quali lo stesso e' attribuito d'ufficio. La TS reca in ogni
caso il codice fiscale del titolare, anche in codice a
barre nonche' in banda magnetica, quale unico requisito
necessario per l'accesso alle prestazioni a carico del
Servizio sanitario nazionale (SSN).
1-bis Il Ministero dell'economia e delle finanze cura
la generazione e la consegna della tessera sanitaria a
tutti i soggetti destinatari, indicati al comma 1, entro il
31 marzo 2006.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero della salute, entro il 15
dicembre 2003 approva i modelli di ricettari medici
standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica, ne
cura la successiva stampa e distribuzione alle aziende
sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e, ove
autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che
provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i
medici del SSN abilitati dalla regione ad effettuare
prescrizioni, da tale momento responsabili della relativa
custodia. I modelli equivalgono a stampati per il
fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.
3. Il modello di ricetta e' stampato su carta
filigranata ai sensi del decreto del Ministro della sanita'
11 luglio 1988, n. 350, e, sulla base di quanto stabilito
dal medesimo decreto, riproduce le nomenclature e i campi
per l'inserimento dei dati prescritti dalle vigenti
disposizioni in materia. Il vigente codice a barre e'
sostituito da un analogo codice che esprime il numero
progressivo regionale di ciascuna ricetta; il codice a
barre e' stampato sulla ricetta in modo che la sua lettura
ottica non comporti la procedura di separazione del
tagliando di cui all'art. 87 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196. Sul modello di ricetta figura in ogni
caso un campo nel quale, all'atto della compilazione, e'
riportato sempre il numero complessivo dei farmaci ovvero
degli accertamenti specialistici prescritti ovvero dei
dispositivi di assistenza protesica e di assistenza
integrativa. Nella compilazione della ricetta e' sempre
riportato il solo codice fiscale dell'assistito, in luogo
del codice sanitario.
4. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere
e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico ed i policlinici
universitari consegnano i ricettari ai medici del SSN di
cui al comma 2, in numero definito, secondo le loro
necessita', e comunicano immediatamente al Ministero
dell'economia e delle finanze, in via telematica, il nome,
il cognome, il codice fiscale dei medici ai quali e'
effettuata la consegna, l'indirizzo dello studio, del
laboratorio ovvero l'identificativo della struttura
sanitaria nei quali gli stessi operano, nonche' la data
della consegna e i numeri progressivi regionali delle
ricette consegnate. Con provvedimento dirigenziale del
Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' della trasmissione telematica.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura il
collegamento, mediante la propria rete telematica, delle
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei
policlinici universitari di cui al comma 4, delle farmacie,
pubbliche e private, dei presidi di specialistica
ambulatoriale, delle strutture per l'erogazione delle
prestazioni di assistenza protesica e di assistenza
integrativa e degli altri presidi e strutture accreditati
per l'erogazione dei servizi sanitari, di seguito
denominati, ai fini del presente articolo, "strutture di
erogazione di servizi sanitari". Con provvedimento
dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i
parametri tecnici per la realizzazione del software
certificato che deve essere installato dalle strutture di
erogazione di servizi sanitari, in aggiunta ai programmi
informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati, per la
trasmissione dei dati di cui ai commi 6 e 7; tra i
parametri tecnici rientra quello della frequenza temporale
di trasmissione dei dati predetti.
5-bis Per le finalita' di cui al comma 1, a partire dal
1° luglio 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze
rende disponibile il collegamento in rete dei medici del
SSN di cui al comma 2, in conformita' alle regole tecniche
concernenti il Sistema pubblico di connettivita' ed
avvalendosi, ove possibile, delle infrastrutture regionali
esistenti, per la trasmissione telematica dei dati delle
ricette al Ministero dell'economia e delle finanze e delle
certificazioni di malattia all'INPS, secondo quanto
previsto all'art. 1, comma 149, della legge 30 dicembre
2004, n. 311. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro delegato per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare,
entro il 30 aprile 2007, ai sensi del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e
del lavoro e della previdenza sociale, previo parere del
Garante per la protezione dei dati personali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definite le regole tecniche concernenti i dati di cui al
presente comma e le modalita' di trasmissione. Ai fini
predetti, il parere del Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione e' reso entro il 31 marzo
2007; in mancanza, il predetto decreto puo' essere comunque
emanato. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute,
sono emanate le ulteriori disposizioni attuative del
presente comma.
5-ter Per la trasmissione telematica dei dati delle
ricette di cui al comma 5-bis con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della salute, e' definito un contributo da riconoscere ai
medici convenzionati con il SSN, per l'anno 2008, nei
limiti di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede
utilizzando le risorse di cui al comma 12.
6. Le strutture di erogazione di servizi sanitari
effettuano la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati
di cui al comma 7, secondo quanto stabilito nel predetto
comma e in quelli successivi. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro della salute,
stabilisce, con decreto pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, le regioni e le date a partire dalle quali le
disposizioni del presente comma e di quelli successivi
hanno progressivamente applicazione. Per l'acquisto e
l'installazione del software di cui al comma 5, secondo
periodo, alle farmacie private di cui al primo periodo del
medesimo comma e' riconosciuto un contributo pari ad euro
250, sotto forma di credito d'imposta fruibile anche in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla data nella
quale il Ministero dell'economia e delle finanze comunica,
in via telematica alle farmacie medesime avviso di corretta
installazione e funzionamento del predetto software. Il
credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito
imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nonche' del
valore della produzione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di
cui all'art. 63 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere, valutato in 4
milioni di euro per l'anno 2004, si provvede nell'ambito
delle risorse di cui al comma 12.
7. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica
recante la prescrizione di farmaci, sono rilevati
otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo
regionale della ricetta, ai dati delle singole confezioni
dei farmaci acquistati nonche' il codice a barre della TS;
sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione.
All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante
la prescrizione di prestazioni specialistiche ovvero dei
dispositivi di assistenza protesica e di assistenza
integrativa, sono rilevati otticamente i codici a barre
relativi al numero progressivo regionale della ricetta
nonche' il codice a barre della TS; sono comunque rilevati
i dati relativi alla esenzione nonche' inseriti i codici
del nomenclatore delle prestazioni specialistiche ovvero i
codici del nomenclatore delle prestazioni di assistenza
protesica ovvero i codici del repertorio dei prodotti
erogati nell'ambito dell'assistenza integrativa. In ogni
caso, e' previamente verificata la corrispondenza del
codice fiscale del titolare della TS con quello
dell'assistito riportato sulla ricetta; in caso di assenza
del codice fiscale sulla ricetta, quest'ultima non puo'
essere utilizzata, salvo che il costo della prestazione
venga pagato per intero. In caso di utilizzazione di una
ricetta medica senza la contestuale esibizione della TS, il
codice fiscale dell'assistito e' rilevato dalla ricetta.
Per la rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto
attuativo del comma 5 del presente articolo, e'
riconosciuto per gli anni 2006 e 2007 un contributo, nei
limiti di 10 milioni di euro, da definire con apposita
convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze,
il Ministero della salute e le associazioni di categoria
interessate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definite le modalita' erogative. Al relativo onere si
provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12. Il
Ministero dell'economia e delle finanze puo' prevedere
periodi transitori, durante i quali, in caso di riscontro
della mancata corrispondenza del codice fiscale del
titolare della tessera sanitaria con quello dell'assistito
riportato sulla ricetta, tale difformita' non costituisce
impedimento per l'erogazione della prestazione e
l'utilizzazione della relativa ricetta medica ma
costituisce anomalia da segnalare tra i dati di cui al
comma 8.
8. I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono trasmessi
telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze,
entro il giorno 10 del mese successivo a quello di
utilizzazione della ricetta medica, anche per il tramite
delle associazioni di categoria e di soggetti terzi a tal
fine individuati dalle strutture di erogazione dei servizi
sanitari; il software di cui al comma 5 assicura che gli
stessi dati vengano rilasciati ai programmi informatici
ordinariamente utilizzati dalle strutture di erogazione di
servizi sanitari, fatta eccezione, relativamente al codice
fiscale dell'assistito, per le farmacie, pubbliche e
private e per le strutture di erogazione dei servizi
sanitari non autorizzate al trattamento del codice fiscale
dell'assistito. Il predetto software assicura altresi' che
in nessun caso il codice fiscale dell'assistito possa
essere raccolto o conservato in ambiente residente, presso
le farmacie, pubbliche e private, dopo la conferma della
sua ricezione telematica da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze.
8-bis La mancata o tardiva trasmissione dei dati nel
termine di cui al comma 8 e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la
quale la violazione si e' verificata.
8-ter Per le ricette trasmesse nei termini di cui al
comma 8, la mancanza di uno o piu' elementi della ricetta
di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente
articolo e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la
violazione si e' verificata.
8-quater L'accertamento della violazione di cui ai
commi 8-bis e 8-ter e' effettuato dal Corpo della Guardia
di finanza, che trasmette il relativo rapporto, ai sensi
dell'art. 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689, alla direzione provinciale dei servizi vari competente
per territorio, per i conseguenti adempimenti.
Dell'avvenuta apertura del procedimento e della sua
conclusione viene data notizia, a cura della direzione
provinciale dei servizi vari, alla competente ragioneria
provinciale dello Stato.
8-quinquies. Con riferimento alle ricette per le quali
non risulta associato il codice fiscale dell'assistito,
rilevato secondo quanto previsto dal presente articolo,
l'azienda sanitaria locale competente non procede alla
relativa liquidazione, fermo restando che, in caso di
ricette redatte manualmente dal medico, il farmacista non
e' responsabile della mancata rispondenza del codice
fiscale rilevato rispetto a quello indicato sulla ricetta
che fara' comunque fede a tutti gli effetti.
9. Al momento della ricezione dei dati trasmessi
telematicamente ai sensi del comma 5-bis e del comma 8, il
Ministero dell'economia e delle finanze, con modalita'
esclusivamente automatiche, li inserisce in archivi
distinti e non interconnessi, uno per ogni regione, in modo
che sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri,
quello relativo al codice fiscale dell'assistito. Con
provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero della salute,
adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabiliti i dati che le regioni, nonche' i Ministeri e
gli altri enti pubblici di rilevanza nazionale che li
detengono, trasmettono al Ministero dell'economia e delle
finanze, con modalita' telematica, nei trenta giorni
successivi alla data di emanazione del predetto
provvedimento, per realizzare e diffondere in rete, alle
regioni e alle strutture di erogazione di servizi sanitari,
l'allineamento dell'archivio dei codici fiscali con quello
degli assistiti e per disporre le codifiche relative al
prontuario farmaceutico nazionale e al nomenclatore
ambulatoriale nonche' al nomenclatore delle prestazioni di
assistenza protesica e al repertorio dei prodotti erogati
nell'ambito dell'assistenza integrativa.
10. Al Ministero dell'economia e delle finanze non e'
consentito trattare i dati rilevati dalla TS degli
assistiti; allo stesso e' consentito trattare gli altri
dati di cui al comma 7 per fornire periodicamente alle
regioni gli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi
dovuti alle strutture di erogazione di servizi sanitari.
Gli archivi di cui al comma 9 sono resi disponibili
all'accesso esclusivo, anche attraverso interconnessione,
alle aziende sanitarie locali di ciascuna regione per la
verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica
liquidazione definitiva delle somme spettanti, ai sensi
delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di
servizi sanitari. Con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero della salute,
da emanare entro il 31 marzo 2007, sono definiti i dati,
relativi alla liquidazione periodica dei rimborsi erogati
alle strutture di erogazione di servizi sanitari, che le
aziende sanitarie locali di ogni regione trasmettono al
Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' le
modalita' di trasmissione. Con protocollo approvato dal
Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero
della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e dalle regioni, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali, sono stabiliti i dati
contenuti negli archivi di cui al comma 9 che possono
essere trasmessi al Ministero della salute e alle regioni,
nonche' le modalita' di tale trasmissione.
10-bis Fuori dai casi previsti dal presente articolo, i
dati delle ricette resi disponibili ai sensi del comma 10
rilevano a fini di responsabilita', anche amministrativa o
penale, solo previo riscontro del documento cartaceo dal
quale gli stessi sono tratti.
11. L'adempimento regionale, di cui all'art. 52, comma
4, lettera a) , della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai
fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN
per gli anni 2003, 2004 e 2005, si considera rispettato
dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.
Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui
le regioni e le province autonome dimostrino di avere
realizzato direttamente nel proprio territorio sistemi di
monitoraggio delle prescrizioni mediche nonche' di
trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle
finanze di copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui
standard tecnologici e di efficienza ed effettivita',
verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze, risultino non inferiori a quelli realizzati in
attuazione del presente articolo. Con effetto dal 1°
gennaio 2004, tra gli adempimenti cui sono tenute le
regioni, ai fini dell'accesso all'adeguamento del
finanziamento del SSN relativo agli anni 2004 e 2005, e'
ricompresa anche l'adozione di tutti i provvedimenti che
garantiscono la trasmissione al Ministero dell'economia e
delle finanze, da parte delle singole aziende sanitarie
locali e aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma 4.
12. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. Con decreti di natura non regolamentare del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro
dell'interno e con il Ministro della salute, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabilite le modalita' per il successivo e progressivo
assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato, della TS nella carta di identita' elettronica
o nella carta nazionale dei servizi di cui all'art. 52,
comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
13-bis Il contributo di cui al comma 6 e' riconosciuto
anche alle farmacie pubbliche con le modalita' indicate
dallo stesso comma. Al relativo onere, valutato in euro
400.000,00 per l'anno 2005, si provvede utilizzando le
risorse di cui al comma 12.».
- Si riporta il testo del comma 16 dell'art. 8 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza pubblica):
«16. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esentati
dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi
14 e 15 i cittadini di eta' inferiore a sei anni e di eta'
superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo
familiare con un reddito complessivo riferito all'anno
precedente non superiore a lire 70 milioni. A decorrere dal
1° gennaio 1996 sono altresi' esentati dalla partecipazione
alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di
patologie neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di
trapianti di organi, nonche' i titolari di pensioni sociali
ed i familiari a carico di questi ultimi. A partire dalla
stessa data sono inoltre esentati dalla partecipazione alla
spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i disoccupati ed i
loro familiari a carico, nonche' i titolari di pensioni al
minimo di eta' superiore a sessant'anni ed i loro familiari
a carico, purche' appartenenti ad un nucleo familiare con
un reddito complessivo, riferito all'anno precedente,
inferiore a lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22
milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un
ulteriore milione di lire per ogni figlio a carico. Le
esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su
dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare da
apporre sul retro della ricetta. I soggetti affetti dalle
forme morbose e le categorie previste dal decreto del
Ministro della sanita' 1° febbraio 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono esentati dalla
partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15
limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso
decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del
Ministro della sanita' 22 gennaio 1993 (Modalita' di
attestazione del diritto alla fruizione dell'assistenza
sanitaria in regime di partecipazione alla spesa):
«Art. 1 (Individuazione del nucleo familiare). - 1. Ai
fini della individuazione dei limiti di reddito di cui ai
commi 2 e 3 dell'art. 6 della legge 14 novembre 1992, n.
438, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge
19 settembre 1992, n. 384, concorrono i redditi
complessivi, riferiti all'anno precedente, posseduti dai
singoli componenti il nucleo familiare; del nucleo fanno
parte, oltre ai familiari a carico di cui all'art. 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986,
n. 917 (T.U.I.R.) e successive modificazioni e
integrazioni, in ogni caso il coniuge purche' non
legalmente ed effettivamente separato.».
- Si riporta il testo del comma 180 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311 del 2004:
«180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai
commi 174 e 176 nonche' in caso di mancato adempimento per
gli anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del supporto
tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un
programma operativo di riorganizzazione, di
riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario
regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri
della salute e dell'economia e delle finanze e la singola
regione stipulano apposito accordo che individui gli
interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio
economico, nel rispetto dei livelli essenziali di
assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista
dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo e' condizione
necessaria per la riattribuzione alla regione interessata
del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e
graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva
attuazione del programma.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 20 della
legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 1988):
«Art. 20. - 1. E' autorizzata l'esecuzione di un
programma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico
del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di
residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per
l'importo complessivo di 20 miliardi di euro. Al
finanziamento degli interventi si provvede mediante
operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel
limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante
dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti
e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della
sanita'.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 83 della
gia' citata legge n. 388 del 2000:
«3. L'importo di lire 30.000 miliardi di cui all'art.
20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' elevato a
lire 34.000 miliardi.».
- Si riporta il testo del comma 796 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296/2006:
«796. Per garantire il rispetto degli obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del
protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano per un patto
nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle
regioni e delle province autonome, nella riunione del 28
settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:
a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
cui concorre ordinariamente lo Stato, e' determinato in
96.040 milioni di euro per l'anno 2007, in 99.082 milioni
di euro per l'anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per
l'anno 2009, comprensivi dell'importo di 50 milioni di
euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di
ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale
"Bambino Gesu'", preventivamente accantonati ed erogati
direttamente allo stesso ospedale dallo Stato. All'art. 1,
comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole:
"a decorrere dall'anno 2006" sono sostituite dalle
seguenti: "limitatamente all'anno 2006";
b) e' istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo
transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di
850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di
euro per l'anno 2009, la cui ripartizione tra le regioni
interessate da elevati disavanzi e' disposta con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. L'accesso alle
risorse del Fondo di cui alla presente lettera e'
subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo ai
sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un piano
di rientro dai disavanzi. Il piano di rientro deve
contenere sia le misure di riequilibrio del profilo
erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per
renderlo conforme a quello desumibile dal vigente Piano
sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di fissazione dei medesimi
livelli essenziali di assistenza, sia le misure necessarie
all'azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli
obblighi e le procedure previsti dall'art. 8 dell'intesa 23
marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario
n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
Tale accesso presuppone che sia scattata formalmente in
modo automatico o che sia stato attivato l'innalzamento ai
livelli massimi dell'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, fatte salve le
aliquote ridotte disposte con leggi regionali a favore
degli esercenti un'attivita' imprenditoriale, commerciale,
artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o
professione, che abbiano denunciato richieste estorsive e
per i quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 4 della
legge 23 febbraio 1999, n. 44. Qualora nel procedimento di
verifica annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto
di parte degli obiettivi intermedi di riduzione del
disavanzo contenuti nel piano di rientro, la regione
interessata puo' proporre misure equivalenti che devono
essere approvate dai Ministeri della salute e dell'economia
e delle finanze. In ogni caso l'accertato verificarsi del
mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi comporta
che, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio
successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive si applicano oltre i livelli massimi
previsti dalla legislazione vigente fino all'integrale
copertura dei mancati obiettivi. La maggiorazione ha
carattere generalizzato e non settoriale e non e'
suscettibile di differenziazioni per settori di attivita' e
per categorie di soggetti passivi. Qualora invece sia
verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi e'
stato conseguito con risultati ottenuti quantitativamente
migliori, la regione interessata puo' ridurre, con
riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo,
l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive per la quota corrispondente al miglior risultato
ottenuto. Gli interventi individuati dai programmi
operativi di riorganizzazione, qualificazione o
potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari
per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel
rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto
degli accordi di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, come
integrati dagli accordi di cui all'art. 1, commi 278 e 281,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti per
la regione che ha sottoscritto l'accordo e le
determinazioni in esso previste possono comportare effetti
di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi
gia' adottati dalla medesima regione in materia di
programmazione sanitaria. Il Ministero della salute, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
assicura l'attivita' di affiancamento delle regioni che
hanno sottoscritto l'accordo di cui all'art. 1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un
Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del
monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti
regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte
del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e
delle finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle
singole regioni con funzioni consultive di supporto
tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e
controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'art. 1,
comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
c) all'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole:
"all'anno d'imposta 2006" sono sostituite dalle seguenti:
"agli anni di imposta 2006 e successivi". Il procedimento
per l'accertamento delle risultanze contabili regionali, ai
fini dell'avvio delle procedure di cui al citato art. 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, e' svolto dal Tavolo tecnico per
la verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 della
citata intesa 23 marzo 2005;
d) al fine di consentire in via anticipata
l'erogazione del finanziamento a carico dello Stato:
1) in deroga a quanto stabilito dall'art. 13, comma
6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il
Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2007,
2008 e 2009, e' autorizzato a concedere alle regioni a
statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme
indicate alla lettera a) del presente comma da accreditare
sulle contabilita' speciali di cui al comma 6 dell'art. 66
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le
tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 97
per cento delle somme dovute alle regioni a statuto
ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta
del fabbisogno sanitario, quale risulta dall'intesa
espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione
delle disponibilita' finanziarie complessive destinate al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i
medesimi anni;
2) per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere
alla Regione siciliana anticipazioni nella misura pari al
97 per cento delle somme dovute a tale regione a titolo di
finanziamento della quota indistinta, quale risulta
dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle
partecipazioni della medesima regione;
3) alle regioni che abbiano superato tutti gli
adempimenti dell'ultima verifica effettuata dal Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'art.
12 della citata intesa 23 marzo 2005, si riconosce la
possibilita' di un incremento di detta percentuale
compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;
4) all'erogazione dell'ulteriore 3 per cento nei
confronti delle singole regioni si provvede a seguito
dell'esito positivo della verifica degli adempimenti
previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge;
5) nelle more dell'intesa espressa, ai sensi delle
norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita'
finanziarie complessive destinate al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale, le anticipazioni sono
commisurate al livello del finanziamento corrispondente a
quello previsto dal riparto per l'anno 2006, quale risulta
dall'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e incrementato, a decorrere dall'anno
2008, sulla base del tasso di crescita del prodotto interno
lordo nominale programmato;
6) sono autorizzati, in sede di conguaglio,
eventuali recuperi necessari anche a carico delle somme a
qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi
successivi;
7) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi
titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito
e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma,
connessi alla mobilita' sanitaria interregionale di cui
all'art. 12, comma 3, lettera b) , del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
nonche' alla mobilita' sanitaria internazionale di cui
all'art. 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n.
502 del 1992, e successive modificazioni. I predetti
importi sono definiti dal Ministero della salute di intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
e) ai fini della copertura dei disavanzi pregressi
nel settore sanitario, cumulativamente registrati e
certificati fino all'anno 2005, al netto per l'anno 2005
della copertura derivante dall'incremento automatico delle
aliquote, di cui all'art. 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla
lettera c) del presente comma, per le regioni che, al fine
della riduzione strutturale del disavanzo, sottoscrivono
l'accordo richiamato alla lettera b) del presente comma,
risultano idonei criteri di copertura a carattere
pluriennale derivanti da specifiche entrate certe e
vincolate, in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'art.
12 della citata intesa 23 marzo 2005;
f) per gli anni 2007 e seguenti sono confermate le
misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte
dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini del
rispetto dei tetti stabiliti dall'art. 48, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le
deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del 22
dicembre 2005, n. 18 dell'8 giugno 2006, n. 21 del 21
giugno 2006, n. 25 del 20 settembre 2006 e n. 26 del 27
settembre 2006, salvo rideterminazioni delle medesime da
parte dell'AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli
andamenti effettivi della spesa;
g) in riferimento alla disposizione di cui alla
lettera f) del presente comma, per il periodo 1° marzo
2007-29 febbraio 2008 e limitatamente ad un importo di
manovra pari a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a
carico delle aziende farmaceutiche, 178,7 milioni a carico
dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, sulla
base di tabelle di equivalenza degli effetti
economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale,
approvate dall'AIFA e definite per regione e per azienda
farmaceutica, le singole aziende farmaceutiche, entro il
termine perentorio del 30 gennaio 2007, possono chiedere
alla medesima AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i
propri farmaci, della misura della ulteriore riduzione del
5 per cento dei prezzi di cui alla deliberazione del
consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27
settembre 2006. La richiesta deve essere corredata dalla
contestuale dichiarazione di impegno al versamento, a
favore delle regioni interessate, degli importi indicati
nelle tabelle di equivalenza approvate dall'AIFA, secondo
le modalita' indicate nella presente disposizione normativa
e nei provvedimenti attuativi dell'AIFA, per un importo
complessivo equivalente a quello derivante, a livello
nazionale, dalla riduzione del 5 cento dei prezzi dei
propri farmaci. L'AIFA delibera, entro il 10 febbraio 2007,
l'approvazione della richiesta delle singole aziende
farmaceutiche e dispone, con decorrenza 1° marzo 2007, il
ripristino dei prezzi dei relativi farmaci in vigore il 30
settembre 2006, subordinando tale ripristino al versamento,
da parte dell'azienda farmaceutica, degli importi dovuti
alle singole regioni in base alle tabelle di equivalenza,
in tre rate di pari importo da corrispondersi entro i
termini improrogabili del 20 febbraio 2007, 20 giugno 2007
e 20 settembre 2007. Gli atti che attestano il versamento
alle singole regioni devono essere inviati da ciascuna
azienda farmaceutica contestualmente all'AIFA, al Ministero
dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute
rispettivamente entro il 22 febbraio 2007, 22 giugno 2007 e
22 settembre 2007. La mancata corresponsione, nei termini
previsti, a ciascuna regione di una rata comporta, per i
farmaci dell'azienda farmaceutica inadempiente,
l'automatico ripristino, dal primo giorno del mese
successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il 1° ottobre
2006;
h) in coerenza con quanto previsto dalla lettera g),
l'AIFA ridetermina, in via temporanea, le quote di
spettanza dovute al farmacista e al grossista per i farmaci
oggetto delle misure indicate nella medesima disposizione,
in modo tale da assicurare, attraverso la riduzione delle
predette quote e il corrispondente incremento della
percentuale di sconto a favore del Servizio sanitario
nazionale, una minore spesa dello stesso Servizio di
entita' pari a 223,3 milioni di euro, di cui 178,7 milioni
a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei
grossisti;
i) in caso di rideterminazione delle misure di
contenimento della spesa farmaceutica ai sensi di quanto
stabilito nella parte conclusiva della lettera f), l'AIFA
provvede alla conseguente rimodulazione delle disposizioni
attuative di quanto previsto dalle norme di cui alle
lettere g) e h);
l) nei confronti delle regioni che abbiano comunque
garantito la copertura degli eventuali relativi disavanzi,
e' consentito l'accesso agli importi di cui all'art. 1,
comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con
riferimento alla spesa farmaceutica registrata negli
esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni:
1) con riferimento al superamento del tetto del 13
per cento, per la spesa farmaceutica convenzionata, in
assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento
della spesa per la quota a proprio carico, con le misure di
cui all'art. 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405, l'avvenuta applicazione, entro la data del 28
febbraio 2007, nell'ambito della procedura di cui all'art.
1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da
ultimo modificato dalla lettera c) del presente comma, di
una quota fissa per confezione di importo idoneo a
garantire l'integrale contenimento del 40 per cento. Le
regioni interessate, in alternativa alla predetta
applicazione di una quota fissa per confezione, possono
adottare anche diverse misure regionali di contenimento
della spesa farmaceutica convenzionata, purche' di importo
adeguato a garantire l'integrale contenimento del 40 per
cento, la cui adozione e congruita' e' verificata entro il
28 febbraio 2007 dal Tavolo tecnico di verifica degli
adempimenti di cui all'art. 12 della citata intesa del 23
marzo 2005, avvalendosi del supporto tecnico dell'AIFA;
2) con riferimento al superamento della soglia del
3 per cento, per la spesa farmaceutica non convenzionata,
in assenza del rispetto dell'obbligo regionale di
contenimento della spesa per la quota a proprio carico,
l'avvenuta presentazione, da parte della regione
interessata, entro la data del 28 febbraio 2007, ai
Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze di
un Piano di contenimento della spesa farmaceutica
ospedaliera, che contenga interventi diretti al controllo
dei farmaci innovativi, al monitoraggio dell'uso
appropriato degli stessi e degli appalti per l'acquisto dei
farmaci, la cui idoneita' deve essere verificata
congiuntamente nell'ambito del Comitato paritetico
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui alla citata intesa 23
marzo 2005;
m) all'art. 1, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«I percorsi diagnostico-terapeutici sono costituiti dalle
linee-guida di cui all'art. 1, comma 283, terzo periodo,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' da percorsi
definiti ed adeguati periodicamente con decreto del
Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del
Comitato strategico del Sistema nazionale linee-guida, di
cui al decreto del Ministro della salute 30 giugno 2004,
integrato da un rappresentante della Federazione nazionale
degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri»;
2) al terzo periodo, le parole: "Il Ministro della
sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze," e dopo le parole: "di Trento e di Bolzano," sono
inserite le seguenti: "entro il 31 marzo 2007,";
n) ai fini del programma pluriennale di interventi in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico, l'importo fissato dall'art. 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come
rideterminato dall'art. 83, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 23 miliardi di euro,
fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di
programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli
altri enti del settore sanitario interessati, il limite
annualmente definito in base alle effettive disponibilita'
di bilancio. Il maggior importo di cui alla presente
lettera e' vincolato per 100 milioni di euro per
l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, finalizzato
al potenziamento delle "unita' di risveglio dal coma"; per
7 milioni di euro per l'esecuzione di un programma
pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione
edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio
sanitario pubblico, destinati al potenziamento e alla
creazione di unita' di terapia intensiva neonatale (TIN);
per 3 milioni di euro per l'esecuzione di un programma
pluriennale di interventi in materia di ammodernamento
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinati
all'acquisto di nuove metodiche analitiche, basate sulla
spettrometria di "massa tandem", per effettuare screening
neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie,
per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci;
per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e
tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di
radioterapia di interesse oncologico con prioritario
riferimento alle regioni meridionali ed insulari, per 150
milioni di euro ad interventi per la realizzazione di
strutture residenziali e l'acquisizione di tecnologie per
gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative,
ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative
neurologiche croniche invalidanti con prioritario
riferimento alle regioni che abbiano completato il
programma realizzativo di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, e che
abbiano avviato programmi di assistenza domiciliare nel
campo delle cure palliative, per 100 milioni di euro
all'implementazione e all'ammodernamento dei sistemi
informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere e
all'integrazione dei medesimi con i sistemi informativi
sanitari delle regioni e per 100 milioni di euro per
strutture di assistenza odontoiatrica. Nella sottoscrizione
di accordi di programma con le regioni, e' data, inoltre,
priorita' agli interventi relativi ai seguenti settori
assistenziali, tenuto conto delle esigenze della
programmazione sanitaria nazionale e regionale:
realizzazione di strutture sanitarie territoriali,
residenziali e semiresidenziali. Il Ministero della salute,
attraverso la valutazione preventiva dei programmi di
investimento e il monitoraggio della loro attuazione,
assicura il raggiungimento dei predetti obiettivi
prioritari, verificando nella programmazione regionale la
copertura del fabbisogno relativo anche attraverso i
precedenti programmi di investimento. Il riparto fra le
regioni del maggiore importo di cui alla presente lettera
e' effettuato con riferimento alla valutazione dei bisogni
relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie:
1) innovazione tecnologica delle strutture del
Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento
alla diagnosi e terapia nel campo dell'oncologia e delle
malattie rare;
2) superamento del divario Nord-Sud;
3) possibilita' per le regioni che abbiano gia'
realizzato la programmazione pluriennale, di attivare una
programmazione aggiuntiva;
4) messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi
dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n.
42 del 20 febbraio 1997;
5) premialita' per le regioni sulla base della
tempestivita' e della qualita' di interventi di
ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico gia'
eseguiti per una quota pari al 10 per cento;
o) fatto salvo quanto previsto in materia di
aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie
dall'art. 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente
lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della
presente legge le strutture private accreditate, ai fini
della remunerazione delle prestazioni rese per conto del
Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al
2 per cento degli importi indicati per le prestazioni
specialistiche dal decreto del Ministro della sanita' 22
luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150
alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e
pari al 20 per cento degli importi indicati per le
prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo
decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni
provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un
piano di riorganizzazione della rete delle strutture
pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni
specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine
dell'adeguamento degli standard organizzativi e di
personale coerenti con i processi di incremento
dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche
automatizzate. All'art. 1, comma 170, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", sentite le societa' scientifiche e le
associazioni di categoria interessate";
p) a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli
assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al
costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla
ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni erogate in
regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da
ricovero, la cui condizione e' stata codificata come codice
bianco, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso
a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli
assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota
fissa pari a 25 euro. La quota fissa per le prestazioni
erogate in regime di pronto soccorso non e', comunque,
dovuta dagli assistiti non esenti di eta' inferiore a 14
anni. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente
assunte dalle regioni che, per l'accesso al pronto soccorso
ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri piu'
elevati;
p-bis) per le prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, di cui al primo periodo della lettera (( p)
))
, fermo restando l'importo di manovra pari a 811 milioni
di euro per l'anno 2007, 834 milioni di euro per l'anno
2008 e 834 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni,
sulla base della stima degli effetti della complessiva
manovra nelle singole regioni, definita dal Ministero della
salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, anziche' applicare la quota fissa sulla ricetta
pari a 10 euro, possono alternativamente:
1) adottare altre misure di partecipazione al costo
delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella
regione interessata e' subordinata alla certificazione del
loro effetto di equivalenza per il mantenimento
dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo
dell'appropriatezza, da parte del Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 dell'intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005;
2) stipulare con il Ministero della salute e il
Ministero dell'economia e delle finanze un accordo per la
definizione di altre misure di partecipazione al costo
delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo
del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e
del controllo dell'appropriatezza. Le misure individuate
dall'accordo si applicano, nella regione interessata, a
decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione
dell'accordo medesimo;
q) all'art. 1, comma 292, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) con le procedure di cui all'art. 54 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro il 28 febbraio
2007, alla modificazione degli allegati al citato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001,
e successive modificazioni, di definizione dei livelli
essenziali di assistenza, finalizzata all'inserimento,
nell'elenco delle prestazioni di specialistica
ambulatoriale, di prestazioni gia' erogate in regime di
ricovero ospedaliero, nonche' alla integrazione e
modificazione delle soglie di appropriatezza per le
prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di ricovero
ordinario diurno";
r) a decorrere dal 1° gennaio 2007, i cittadini,
anche se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria,
che non abbiano ritirato i risultati di visite o esami
diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per
intero della prestazione usufruita, con le modalita' piu'
idonee al recupero delle somme dovute stabilite dai
provvedimenti regionali;
s) a decorrere dal 1° gennaio 2008, cessano i
transitori accreditamenti delle strutture private gia'
convenzionate, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da accreditamenti
provvisori o definitivi disposti ai sensi dell'art.
8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni;
t) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti
finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2010 cessino gli
accreditamenti provvisori delle strutture private, di cui
all'art. 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti
definitivi di cui all'art. 8-quater, comma 1, del medesimo
decreto legislativo n. 502 del 1992;
u) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti
finalizzati a garantire che, a decorrere dal 1° gennaio
2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti, ai
sensi dell'art. 8-quater del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in
assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e
conseguente determinazione, ai sensi del comma 8 del
medesimo art. 8-quater del decreto legislativo n. 502 del
1992. Il provvedimento di ricognizione e' trasmesso al
Comitato paritetico permanente per la verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui
all'art. 9 della citata intesa 23 marzo 2005. Per le
regioni impegnate nei piani di rientro previsti
dall'accordo di cui alla lettera b) , le date del 1°
gennaio 2008 di cui alla presente lettera e alla lettera s)
sono anticipate al 1° luglio 2007 limitatamente alle
regioni nelle quali entro il 31 maggio 2007 non si sia
provveduto ad adottare o ad aggiornare, adeguandoli alle
esigenze di riduzione strutturale dei disavanzi, i
provvedimenti di cui all'art. 8-quinquies, commi 1 e 2, del
citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni;
v) il Ministero della salute, avvalendosi della
Commissione unica sui dispositivi medici e della
collaborazione istituzionale dell'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, individua, entro il 31 gennaio 2007,
tipologie di dispositivi per il cui acquisto la
corrispondente spesa superi il 50 per cento della spesa
complessiva dei dispositivi medici registrata per il
Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto
previsto dal comma 5 dell'art. 57 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e dal numero 2) della lettera a) del comma
409 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, entro
il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono stabiliti i prezzi dei dispositivi
individuati ai sensi della presente lettera, da assumere,
con decorrenza dal 1° maggio 2007, come base d'asta per le
forniture del Servizio sanitario nazionale. I prezzi sono
stabiliti tenendo conto dei piu' bassi prezzi unitari di
acquisto da parte del Servizio sanitario nazionale
risultanti dalle informazioni in possesso degli osservatori
esistenti e di quelle rese disponibili dall'ottemperanza al
disposto del successivo periodo della presente lettera.
Entro il 15 marzo 2007 le regioni trasmettono al Ministero
della salute - Direzione generale dei farmaci e dei
dispositivi medici, anche per il tramite dell'Agenzia per i
servizi sanitari regionali, i prezzi unitari corrisposti
dalle aziende sanitarie nel corso del biennio 2005-2006;
entro la stessa data le aziende che producono o
commercializzano in Italia dispositivi medici trasmettono
alla predetta Direzione generale, sulla base di criteri
stabiliti con decreto del Ministro della salute, i prezzi
unitari relativi alle forniture effettuate alle aziende
sanitarie nel corso del medesimo biennio. Nelle gare in cui
la fornitura di dispositivi medici e' parte di una piu'
ampia fornitura di beni e servizi, l'offerente deve
indicare in modo specifico il prezzo unitario di ciascun
dispositivo e i dati identificativi dello stesso. Il
Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica
sui dispositivi medici e della collaborazione istituzionale
dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Agenzia per i
servizi sanitari regionali, promuove la realizzazione,
sulla base di una programmazione annuale, di studi
sull'appropriatezza dell'impiego di specifiche tipologie di
dispositivi medici, anche mediante comparazione dei costi
rispetto ad ipotesi alternative. I risultati degli studi
sono pubblicati sul sito INTERNET del Ministero della
salute;
z) la disposizione di cui all'art. 3, comma 2, del
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, non e'
applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico
del Servizio sanitario nazionale, che, nell'ambito dei
presidi ospedalieri o di altre strutture e interventi
sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si
configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione
all'immissione in commercio, quale alternativa terapeutica
rivolta a pazienti portatori di patologie per le quali
risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione
al trattamento. Il ricorso a tali terapie e' consentito
solo nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei
medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
211, e successive modificazioni. In caso di ricorso
improprio si applicano le disposizioni di cui all'art. 3,
commi 4 e 5, del citato decreto-legge 17 febbraio 1998, n.
23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile
1998, n. 94. Le regioni provvedono ad adottare entro il 28
febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie locali,
per le aziende ospedaliere, per le aziende ospedaliere
universitarie e per gli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico volte alla individuazione dei
responsabili dei procedimenti applicativi delle
disposizioni di cui alla presente lettera, anche sotto il
profilo della responsabilita' amministrativa per danno
erariale. Fino alla data di entrata in vigore delle
disposizioni regionali di cui alla presente lettera, tale
responsabilita' e' attribuita al direttore sanitario delle
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle
aziende ospedaliere universitarie e degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico.».
- Si riporta il testo del comma 288 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 266/2005:
«288. Presso il Ministero della salute, al fine di
verificare che i finanziamenti siano effettivamente
tradotti in servizi per i cittadini, secondo criteri di
efficienza ed appropriatezza, e' realizzato un Sistema
nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria
(SiVeAS), che si avvale delle funzioni svolte dal Nucleo di
supporto per l'analisi delle disfunzioni e la revisione
organizzativa (SAR), di cui all'art. 2 del decreto-legge 29
agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 ottobre 1984, n. 733, e all'art. 4 della legge 1°
febbraio 1989, n. 37, ed a cui sono ricondotte le attivita'
di cui all'art. 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, del sistema di garanzia di cui all'art. 9 del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, del sistema di
monitoraggio configurato dall'art. 87 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, nonche' del
Comitato di cui all'art. 9 della citata intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005. Con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da emanare entro il 31 marzo 2006,
sono definite le modalita' di attuazione del SiVeAS.»
- Si riporta il testo dell'art. 88 della gia' citata
legge n. 388/2000, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 88 (Disposizioni per l'appropriatezza
nell'erogazione dell'assistenza sanitaria). - 1. Nella
definizione delle tariffe delle prestazioni di assistenza
ospedaliera, le regioni ove siano assicurati adeguati
programmi di assistenza domiciliare integrata e centri
residenziali per le cure palliative inseriscono un valore
soglia di durata della degenza per i ricoveri ordinari nei
reparti di lungodegenza, oltre il quale si applica una
riduzione della tariffa giornaliera, fatta salva la
garanzia della continuita' dell'assistenza. Il valore
soglia e' fissato in un massimo di sessanta giorni di
degenza; la riduzione tariffaria e' pari ad almeno il 30
per cento della tariffa giornaliera piena.
2. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'art.
72, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo
criteri di appropriatezza, le regioni assicurano, per
ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di
almeno il 2 per cento delle cartelle cliniche e delle
corrispondenti schede di dimissione in conformita' a
specifici protocolli di valutazione. L'individuazione delle
cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo
criteri di campionamento rigorosamente casuali. Tali
controlli sono estesi alla totalita' delle cartelle
cliniche per le prestazioni ad alto rischio di
inappropriatezza individuale delle regioni tenuto conto di
parametri definiti con decreto del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Le regioni applicano abbattimenti sulla
remunerazione complessiva dei soggetti erogatori presso i
quali si registrino frequenze di ricoveri inappropriati
superiori agli standard stabiliti dalla regione stessa.».
- Per il testo del comma 5-bis dell'art. 50 del gia'
citato decreto-legge n. 269/2003 vedasi in note all'art.
79.
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159 recante «Interventi urgenti in materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita'
sociale.», cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Commissari ad acta per le regioni
inadempienti) - 1. Qualora nel procedimento di verifica e
monitoraggio dei singoli Piani di rientro, effettuato dal
Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato
permanente per la verifica dei livelli essenziali di
assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9
dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7
maggio 2005, con le modalita' previste dagli accordi
sottoscritti ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si
prefiguri il mancato rispetto da parte della regione degli
adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione alla
realizzabilita' degli equilibri finanziari nella dimensione
e nei tempi ivi programmati, in funzione degli interventi
di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di
riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche
sotto il profilo amministrativo e contabile, tale da
mettere in pericolo la tutela dell'unita' economica e dei
livelli essenziali delle prestazioni, ferme restando le
disposizioni di cui all'art. 1, comma 796, lettera b) ,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'art. 8,
comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali, diffida la regione ad
adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi,
amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a
garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel
Piano.
2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al
comma 1, ovvero gli atti e le azioni posti in essere,
valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei
o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi
programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad
acta per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di
rientro, con la facolta', fra le altre, di proporre alla
regione la sostituzione dei direttori generali delle
aziende sanitarie locali ovvero delle aziende ospedaliere.
2-bis I crediti interessati dalle procedure di
accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31
dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito dei piani
di rientro dai deficit sanitari di cui all'art. 1, comma
180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i quali sia
stata fatta la richiesta ai creditori della comunicazione
di informazioni, entro un termine definito, sui crediti
vantati dai medesimi, si prescrivono in cinque anni dalla
data in cui sono maturati, e comunque non prima di
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, qualora, alla
scadenza del termine fissato, non sia pervenuta la
comunicazione richiesta. A decorrere dal termine per la
predetta comunicazione, i crediti di cui al presente comma
non producono interessi.».



 
Art. 80.
Piano straordinario di verifica delle invalidita' civili
1. L'Istituto nazionale (( della previdenza )) sociale (INPS) attua, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidita' civile.
2. Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5, del (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.
3. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidita' civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l'I.N.P.S. dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata gia' disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l'I.N.P.S. provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verra' comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potra' sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali e' stata determinata una invalidita' pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidita' necessari per il godimento dei benefici economici.
4. Qualora l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici, eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica, la sospensione dei pagamenti e la revoca del beneficio economico verranno disposte con le medesime modalita' di cui al (( comma 3 )).
5. Ai titolari di patente di guida speciale chiamati a visita per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare un permesso di guida provvisorio, valido sino all'esito finale delle procedure di rinnovo.
6. Nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle commissioni mediche di verifica, finalizzati all'accertamento degli stati di invalidita' civile, cecita' civile e sordomutismo, nonche' ai provvedimenti di revoca emessi dall'I.N.P.S. nella materia di cui al presente articolo la legittimazione passiva spetta all'I.N.P.S. medesimo.
7. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, (( previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano )) , da emanarsi entro trenta giorni (( dalla data di entrata )) in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e modalita' di attuazione del piano straordinario di cui al presente articolo, avuto riguardo, in particolare, alla definizione di criteri selettivi in ragione dell'incidenza territoriale dei beneficiari di prestazioni rispetto alla popolazione residente nonche' alle sinergie con le diverse banche dati presenti nell'ambito (( delle amministrazioni )) pubbliche, tra le quali quelle con l'amministrazione finanziaria e la motorizzazione civile.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994,
n. 698 (Regolamento recante norme sul riordinamento dei
procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni
civili e sulla concessione dei benefici economici):
«5. Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti
prescritti per il godimento dei benefici si da' luogo alla
immediata sospensione cautelativa del pagamento degli
stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del
provvedimento di sospensione. Il successivo formale
provvedimento di revoca produce effetti dalla data
dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti. In
caso di revoca per insussistenza dei requisiti, in cui
vengono rilevati elementi di responsabilita' per danno
erariale, i prefetti sono tenuti ad inviare copia del
provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di
responsabilita'.».



 
Art. 81.
Settori petrolifero e del gas (( 1.-15. (Soppressi).
16. In dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa' di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' applicata con una addizionale di 5,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operano nei settori di seguito indicati:
a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;
c) produzione o commercializzazione di energia elettrica.
Nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), la disposizione del primo periodo si applica qualora i ricavi relativi ad attivita' riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti. La medesima disposizione non si applica ai soggetti che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica.
16-bis. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento ))
.
(( 16-ter. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualita' di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualita' di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 senza tener conto del reddito imputato dalla societa' partecipata )).
17. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dal periodo di imposta (( successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 )).
18. E' fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 16 di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo. (( L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas presenta, entro il 31 dicembre 2008, una relazione al Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di cui al comma 16 )).
19. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'art. 92 e' aggiunto il seguente:
«Art. 92-bis (Valutazione delle rimanenze di alcune categorie di imprese). - 1. La valutazione delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) e' effettuata secondo il metodo della media ponderata o del «primo entrato primo uscito», anche se non adottati in bilancio, dalle imprese il cui volume di ricavi supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore, esercenti le attivita' di:
a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, ed anche a quelli che abbiano esercitato, relativamente alla valutazione dei beni fungibili, l'opzione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1, 5 e 7, dell'articolo 92.».
20. Le disposizioni di cui al comma 19 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
21. Il maggior valore delle rimanenze finali che si determina per effetto della prima applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, anche per le imprese che si sono avvalse dell'opzione di cui all'articolo 13, commi 2 e 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, non concorre alla formazione del reddito in quanto escluso ed e' soggetto ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive con l'aliquota del 16 per cento.
22. L'imposta sostitutiva dovuta e' versata in un'unica soluzione contestualmente al saldo dell'imposta personale dovuta per l'esercizio di prima applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986. Alternativamente, su opzione del contribuente puo' essere versata in tre rate di eguale importo contestualmente al saldo delle imposte sul reddito relative all'esercizio di prima applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986 e dei due esercizi successivi. Sulla seconda e terza rata maturano interessi al tasso annuo semplice del 3 per cento.
23. Il maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva si considera fiscalmente riconosciuto dall'esercizio successivo a quello di prima applicazione dell'articolo 92-bis )) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986; tuttavia fino al terzo esercizio successivo:
a) le svalutazioni determinate in base all'articolo 92, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, fino a concorrenza del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte personali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, ma determinano la riliquidazione della stessa imposta sostitutiva. In tal caso l'importo corrispondente al 16 per cento di tali svalutazioni e' computato in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza e' compensabile a valere sui versamenti a saldo ed in acconto dell'imposta personale sul reddito;
(( a-bis) se la quantita' delle rimanenze finali e' inferiore a quella esistente al termine del periodo d'imposta di prima applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il valore fiscalmente riconosciuto delle quantita' vendute e' ridotto del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva. In tal caso l'importo corrispondente dell'imposta sostitutiva e' computato in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza e' compensabile a valere sui versamenti a saldo e in acconto dell'imposta personale sul reddito; ))
b) nel caso di conferimento dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui all'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, il diritto alla riliquidazione e l'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva si trasferiscono sul conferitario, solo nel caso in cui quest'ultimo non eserciti prima del conferimento le attivita' di cui al predetto articolo 92-bis e adotti lo stesso metodo di valutazione del conferente. In caso contrario, si rende definitiva l'imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior valore delle rimanenze conferite cosi' come risultante dall'ultima riliquidazione effettuata dal conferente; fino a concorrenza di tale maggiore valore le svalutazioni determinate dal conferitario in base all'articolo 92, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, concorrono alla formazione del reddito per il 50 per cento del loro ammontare fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2011.
24. Fino al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2011, nel caso di cessione dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui all'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, l'imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior valore delle rimanenze cedute cosi' come risultante dall'ultima riliquidazione effettuata dal cedente si ridetermina con l'aliquota del 27,5 per cento.
25. L'applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come introdotto dal comma 19, costituisce deroga ai sensi dell'articolo 2423-bis del codice civile. (( 26.-28. (Soppressi). ))
(( 29. E' istituito un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti.
30. Il Fondo e' alimentato:
a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione ai sensi dell'articolo 83, comma 22;
b) dalle somme conseguenti al recupero dell'aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione;
c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualita' prevalente di cui all'articolo 82, commi 25 e 26;
d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato;
e) con versamenti a titolo spontaneo e solidale effettuati da chiunque, ivi inclusi in particolare le societa' e gli enti che operano nel comparto energetico.
31. (Soppresso).
32. In considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, nonche' il costo per la fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di queste, e' concessa ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, individuati ai sensi del comma 33, una carta acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico dello Stato ))
.
(( 33. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono disciplinati, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente:
a) i criteri e le modalita' di individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32, tenendo conto dell'eta' dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti gia' ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonche' di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;
b) l'ammontare del beneficio unitario;
c) le modalita' e i limiti di utilizzo del Fondo di cui al comma 29 e di fruizione del beneficio di cui al comma 32 ))
.
(( 33-bis. Per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce piu' deboli della popolazione, possono essere avviate idonee iniziative di comunicazione )).
(( 34. Ai fini dell'attuazione dei commi 32 e 33, che in ogni caso deve essere conseguita entro il 30 settembre 2008, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' avvalersi di altre amministrazioni, di enti pubblici, di Poste italiane S.p.a., di SOGEI S.p.a. o di CONSIP S.p.a. ))
35. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui questo si avvale ai sensi del comma 34, individua:
a) i titolari del beneficio di cui al comma 32, in conformita' alla disciplina di cui al comma 33;
b) il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della disponibilita' di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresi' di precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici.
36. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che detengono informazioni funzionali all'individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32 o all'accertamento delle dichiarazioni da questi effettuate per l'ottenimento dello stesso, forniscono, in conformita' alle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati, notizie, documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze o dalle amministrazioni o enti di cui questo si avvale, secondo gli indirizzi da questo impartiti.
37. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con apposite convenzioni, promuove il concorso del settore privato al supporto economico in favore dei titolari delle carte acquisti.
38. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 32 a 37 si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui (( al comma 29 )).
(( 38-bis. Entro sei mesi dall'approvazione del decreto di cui al comma 33 e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, il Governo presenta una relazione al Parlamento sull'attuazione della carta acquisti di cui al comma 32 )).
(( 38-ter. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' integrata a valere sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 del presente decreto, dell'importo di 168 milioni di euro per l'anno 2008, 267,3 milioni di euro per l'anno 2009, 71,7 milioni di euro per l'anno 2010 e 77,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Il medesimo fondo e' ridotto di 168 milioni di euro nel 2008 e di 267 milioni di euro nel 2009. ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 75 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, recante «Approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi»:
«Art. 75 (Base imponibile). - 1. L'imposta si applica
sul reddito complessivo netto, determinato secondo le
disposizioni della sezione I del capo II, per le societa' e
gli enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art.
73, del capo III, per gli enti non commerciali di cui alla
lettera c) e dei capi IV e V, per le societa' e gli enti
non residenti di cui alla lettera d) .
2. Le societa' residenti di cui alla lettera a) del
comma 1 dell'art. 73 e quelle non residenti di cui alla
lettera d) possono determinare il reddito secondo le
disposizioni del capo VI .».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 117 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e
successive modificazioni, «testo unico imposte sui
redditi»:
«Art. 117 (Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo
di imprese controllate residenti). - 1. La societa' o
l'ente controllante e ciascuna societa' controllata
rientranti fra i soggetti di cui all'art. 73, comma 1,
lettere a) e b) , fra i quali sussiste il rapporto di
controllo di cui all'art. 2359, comma 1, numero 1), del
codice civile, con i requisiti di cui all'art. 120, possono
congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di
gruppo.
2. I soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d) ,
possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 solo in
qualita' di controllanti ed a condizione:
a) di essere residenti in Paesi con i quali e' in
vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
b) di esercitare nel territorio dello Stato
un'attivita' d'impresa, come definita dall'art. 55,
mediante una stabile organizzazione, come definita
dall'art. 162, nel cui patrimonio sia compresa la
partecipazione in ciascuna societa' controllata.
3. Permanendo il requisito del controllo di cui al
comma 1, l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed e'
irrevocabile. Nel caso venga meno tale requisito si
determinano le conseguenze di cui all'art. 124.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 115 del citato
testo unico imposte sui redditi:
«Art. 115 (Opzione per la trasparenza fiscale). - 1.
Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito
imponibile dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1,
lettera a) , al cui capitale sociale partecipano
esclusivamente soggetti di cui allo stesso art. 73, comma
1, lettera a) , ciascuno con una percentuale del diritto di
voto esercitabile nell'assemblea generale, richiamata
dall'art. 2346 del codice civile, e di partecipazione agli
utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50
per cento, e' imputato a ciascun socio, indipendentemente
dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota
di partecipazione agli utili. Ai soli fini dell'ammissione
al regime di cui al presente articolo, nella percentuale di
partecipazione agli utili di cui al periodo precedente non
si considerano le azioni prive del predetto diritto di voto
e la quota di utili delle azioni di cui all'art. 2350,
secondo comma, primo periodo, del codice civile, si assume
pari alla quota di partecipazione al capitale delle azioni
medesime. I requisiti di cui al primo periodo devono
sussistere a partire dal primo giorno del periodo d'imposta
della partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere
ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione.
L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui:
a) i soci partecipanti fruiscano della riduzione
dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa';
b) la societa' partecipata eserciti l'opzione di cui
agli articoli 117 e 130.
2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al
comma 1 non siano residenti nel territorio dello Stato
l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non
vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili
distribuiti.
3. L'imputazione del reddito avviene nei periodi
d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di
chiusura dell'esercizio della societa' partecipata. Le
ritenute operate a titolo d'acconto sui redditi di tale
societa', i relativi crediti d'imposta e gli acconti
versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
secondo la percentuale di partecipazione agli utili di
ciascuno. Le perdite fiscali della societa' partecipata
relative a periodi in cui e' efficace l'opzione sono
imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di
partecipazione ed entro il limite della propria quota del
patrimonio netto contabile della societa' partecipata. Le
perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori
all'inizio della tassazione per trasparenza non possono
essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle
societa' partecipate.
4. L'opzione e' irrevocabile per tre esercizi sociali
della societa' partecipata e deve essere esercitata da
tutte le societa' e comunicata all'Amministrazione
finanziaria, entro il primo dei tre esercizi sociali
predetti, secondo le modalita' indicate in un provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 4 non
modifica il regime fiscale in capo ai soci di quanto
distribuito dalla societa' partecipata utilizzando riserve
costituite con utili di precedenti esercizi o riserve di
cui all'art. 47, comma 5. Ai fini dell'applicazione del
presente comma, durante i periodi di validita'
dell'opzione, salva una diversa esplicita volonta'
assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti
gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di
coperture di perdite, si considerano prioritariamente
utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1.
6. Nel caso vengano meno le condizioni per l'esercizio
dell'opzione, l'efficacia della stessa cessa dall'inizio
dell'esercizio sociale in corso della societa' partecipata.
Gli effetti dell'opzione non vengono meno nel caso di
mutamento della compagine sociale della societa'
partecipata mediante l'ingresso di nuovi soci con i
requisiti di cui al comma 1 o 2.
7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione gli
obblighi di acconto permangono anche in capo alla
partecipata. Per la determinazione degli obblighi di
acconto della partecipata stessa e dei suoi soci nel caso
venga meno l'efficacia dell'opzione, si applica quanto
previsto dall'art. 124, comma 2. Nel caso di mancato
rinnovo dell'opzione, gli obblighi di acconto si
determinano senza considerare gli effetti dell'opzione sia
per la societa' partecipata, sia per i soci.
8. La societa' partecipata e' solidalmente responsabile
con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e gli
interessi conseguenti all'obbligo di imputazione del
reddito.
9. Le disposizioni applicative della presente norma
sono stabilite dallo stesso decreto ministeriale di cui
all'art. 129.
10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni di cui all'art. 40, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
11. Il socio ridetermina il reddito imponibile oggetto
di imputazione rettificando i valori patrimoniali della
societa' partecipata secondo le modalita' previste
dall'art. 128, fino a concorrenza delle svalutazioni
determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed
accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle
rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal socio
medesimo nel periodo d'imposta antecedente a quello dal
quale ha effetto l'opzione di cui al comma 4 e nei nove
precedenti.
12. Per le partecipazioni in societa' indicate nel
comma 1 il relativo costo e' aumentato o diminuito,
rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai
soci ed e' altresi' diminuito, fino a concorrenza dei
redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3 della legge
27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente»:
«Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). -
1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte
si applicano solo a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui
scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno
dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati.».
- Si riporta il testo dell'art. 117 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
«Art. 117 (Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo
di imprese controllate residenti). - 1. La societa' o
l'ente controllante e ciascuna societa' controllata
rientranti fra i soggetti di cui all'art. 73, comma 1,
lettere a) e b) , fra i quali sussiste il rapporto di
controllo di cui all'art. 2359, comma 1, numero 1), del
codice civile, con requisiti di cui all'art. 120, possono
congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di
gruppo.
2. I soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d) ,
possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 solo in
qualita' di controllanti ed a condizione:
a) di essere residenti in Paesi con i quali e' in
vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
b) di esercitare nel territorio dello Stato
un'attivita' d'impresa, come definita dall'art. 55,
mediante una stabile organizzazione, come definita
dall'art. 162, nel cui patrimonio sia compresa la
partecipazione in ciascuna societa' controllata.
3. Permanendo il requisito del controllo di cui al
comma 1, l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed e'
irrevocabile. Nel caso venga meno tale requisito si
determinano le coseguenze di cui all'art. 124.».
- Si riporta il testo dell'art. 2423-bis del Codice
civile:
«Art. 2423-bis (Principi di redazione del bilancio). -
Nella redazione del bilancio devono essere osservati i
seguenti principi:
1) la valutazione delle voci deve essere fatta
secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attivita', nonche' tenendo conto della funzione
economica dell'elemento dell'attivo o del passivo
considerato;
2) si possono indicare esclusivamente gli utili
realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di
competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento;
4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo;
5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole
voci devono essere valutati separatamente;
6) i criteri di valutazione non possono essere
modificati da un esercizio all'altro.
Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma
precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota
integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza
sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e
finanziaria e del risultato economico.».
- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 10
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e di
finanza pubblica»:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - 1.-4. Omissis.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».



 
Art. 82.
Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari
«familiari» e cooperative
1. All'art. 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 1996 per cento del loro ammontare. Nell'ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti (( di cui al periodo precedente )) partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La societa' o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui al periodo precedente in sede di dichiarazione di cui all'articolo 122, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, come introdotto dal comma 1, si applicano (( a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. )) Limitatamente al medesimo periodo d'imposta gli interessi passivi di cui al citato comma 5-bis sono deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare.
3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.»;
b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.»;
c) all'articolo 7, comma 2, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.».
4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 3 si applicano (( a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 )). Limitatamente al medesimo periodo d'imposta gli interessi passivi di cui al (( comma 3 )) sono deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare.
5. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (( per il medesimo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 )) , in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi precedenti.
6. All'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «pari al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti «pari al 30 per cento»;
b) le parole «nei nove esercizi successivi» sono sostituite dalle seguenti «nei diciotto esercizi successivi»;
c) le parole «il 50 per cento della medesima riserva sinistri» sono sostituite dalle seguenti «il 75 per cento della medesima riserva sinistri».
7. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle variazioni della riserva sinistri di cui all'art. 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che eccede il 60 per cento dell'importo iscritto in bilancio, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello di loro formazione.
8. In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 6 e 7.
9. La percentuale della somma da versare, nei termini e con le modalita' previsti dall'art. 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' elevata al 75 per cento per l'anno 2008, all'85 per cento per il 2009 e al 95 per cento per gli anni successivi.
10. La percentuale della somma da versare nei termini e con le modalita' previsti dall'art. 9, comma 1-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e' elevata al 14 per cento per l'anno 2008, al 30 per cento per il 2009 e al 40 per cento per gli anni successivi.
11. All'art. 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «0,40 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,30 per cento»;
b) le parole «nei nove esercizi successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei diciotto esercizi successivi».
12. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle svalutazioni eccedenti la misura deducibile in ciascun esercizio ai sensi del comma 3 dell'art. 106 del testo unico (( delle imposte sui redditi )) approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello in cui esse si sono formate.
13. In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 11 e 12.
(( 13-bis. All'art. 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
« 2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 e' aumentata allo 0,350 per cento. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 e' aumentata allo 0,390 per cento; per il medesimo periodo d'imposta il versamento e' effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2008, in misura pari allo 0,050 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente al 25 giugno 2008». ))

14. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 5, comma 2, dopo le parole: «ad eccezione delle operazioni (( esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10, primo comma, )) numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies), dello stesso decreto» sono aggiunte le seguenti: «nonche' delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'art. 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e dell'art. 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972»;
b) all'articolo 40, comma 1 dopo le parole «27-quinquies) dello stesso decreto» sono inserite le seguenti: «nonche' delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'art. 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e dell'art. 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972».
15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalita' e i termini degli adempimenti e del versamento dell'imposta commisurata ai canoni di locazione maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i contratti di locazione in corso alla medesima data e per quelli stipulati successivamente.
16. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 262, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009. Conseguentemente nel comma 264, dell'articolo 1, lettera a) , della legge n. 244 del 2007, sono soppresse le parole «, e al comma 262».
17. A partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente (( decreto )) , ai fondi d'investimento immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del (( testo unico di cui al )) decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che presentano i requisiti indicati nelle lettere a) e b) del (( comma 18 del presente articolo )) , si applica un'imposta patrimoniale sull'ammontare del valore netto dei fondi. La societa' di gestione preleva un ammontare pari all'1 per cento a titolo di imposta patrimoniale. Il valore netto del fondo deve essere calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) , numero 3) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, (( ai fini del calcolo della media annua si assumono, rispettivamente, i valori del patrimonio alla data di avvio o di cessazione del fondo )). Ai fini dell'applicazione della presente disposizione non concorre a formare il valore del patrimonio netto l'ammontare dell'imposta patrimoniale dovuta per il periodo d'imposta e accantonata nel passivo. L'imposta e' corrisposta entro il 16 febbraio dell'anno successivo. Per l'accertamento, la riscossione e le sanzioni dell'imposta non dichiarata o non versata si applicano le disposizioni stabilite in materia di imposte sui redditi.
18. L'imposta di cui al comma 17 (( e' dovuta dai fondi per i quali non sia prevista la quotazione dei certificati in un mercato regolamentato e che abbiano un patrimonio inferiore a 400 milioni di euro qualora sussista almeno uno dei seguenti requisiti: ))
a) le quote del fondo siano detenute, da meno di 10 partecipanti salvo che almeno il 50 per cento di tali quote siano detenute da uno o piu' dei soggetti di cui al comma 2 ultimo periodo dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dai soggetti indicati nell'art. 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, da imprenditori individuali, societa' ed enti se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale (( nonche' da enti pubblici, enti di previdenza obbligatoria ed enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; ))
(( b) in ogni caso il fondo sia istituito )) ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, e piu' dei due terzi delle quote siano detenute complessivamente, nel corso del periodo d'imposta, (( da una o piu' persone fisiche )) legate fra loro da rapporti di parentela o affinita' ai sensi dell'art. 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' da societa' ed enti di cui le persone fisiche medesime detengano il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero il diritto di partecipazione agli utili superiore al 50 per cento (( e da trust di cui siano disponenti o beneficiari, salvo che le predette quote siano relative ad imprese commerciali esercitate da soggetti residenti ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti )).
(( 18-bis. L'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, realizzati in dipendenza della cessione o del rimborso di quote di partecipazione in fondi d'investimento immobiliare chiusi soggetti alle disposizioni del comma 18 del presente articolo e' dovuta nella misura del 20 per cento. L'imposta e' applicata nella medesima misura al momento della cessione o del rimborso anche qualora le quote siano immesse nei rapporti sui quali sia stata esercitata l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 461 del 1997, e successive modificazioni.
19. La societa' di gestione del risparmio verifica la sussistenza dei requisiti di cui al comma 18, considerando la media annua del valore delle quote detenute dai partecipanti nel periodo d'imposta. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, i possessori delle quote sono tenuti a rendere apposita comunicazione scritta contenente tutte le informazioni necessarie e aggiornate ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 18. La societa' di gestione del risparmio segnala all'Agenzia delle entrate i casi in cui i partecipanti al fondo hanno omesso, in tutto o in parte, di rendere la comunicazione di cui al presente comma, non consentendo l'applicazione dell'imposta di cui al comma 17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti termini e modalita' per la segnalazione di cui al periodo precedente ))
.
20. La sussistenza (( dei requisiti indicati )) nel comma 18 determina l'applicazione dell'imposta patrimoniale di cui al comma 17 a partire dal periodo d'imposta nel quale esse si verificano. (( Qualora la societa' di gestione del risparmio non abbia potuto applicare l'imposta patrimoniale di cui al comma 17 a seguito della mancata comunicazione delle informazioni di cui al comma 19, l'imposta patrimoniale e' applicata in capo ai partecipanti in proporzione al valore delle quote detenute nel medesimo periodo d'imposta e risultante dai relativi prospetti periodici redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) numero 3), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Per l'accertamento dell'imposta si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e le sanzioni sono applicate ai soli soggetti di cui al comma 19 del presente articolo che hanno omesso, in tutto o in parte, la comunicazione alla societa' di gestione del risparmio )).
21. Nell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: «una ritenuta del 12,50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta del 20 per cento».
(( 21-bis. Nel caso di rimborso delle quote di partecipazione dei fondi comuni di investimento immobiliare la ritenuta prevista dal comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, come modificato dal comma 21 del presente articolo, e' operata sui proventi percepiti con l'aliquota del 12,50 per cento, fino a concorrenza della differenza positiva tra il valore risultante dall'ultimo rendiconto periodico redatto ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) numero 3), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prima della data di entrata in vigore del presente decreto e il costo di sottoscrizione o acquisto )).
22. All'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5-ter e' inserito il seguente:
«5-quater Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti (( il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote di fondi )) di investimento immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del (( testo unico di cui al )) decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di societa' fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo e' individuato ai sensi dell'art. 2359, (( commi primo e secondo )) , del codice civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle societa'.».
23. Nel comma 2 dell'art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, la lettera g-bis) e' abrogata.
24. La disposizione di cui al comma 23 si applica in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
(( 24-bis. Al comma 4 dell'articolo 27 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: ))
(( «g-bis) i redditi da lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di piani di stock option». ))
(( 24-ter. L'esclusione dalla base imponibile contributiva, disposta ai sensi della lettera g-bis) del comma 4 dell'articolo 27 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, introdotta dal comma 24-bis del presente articolo, opera in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ))
25. Le cooperative a mutualita' prevalente di cui all'art. 2512 del codice civile che presentano in bilancio un debito per finanziamento contratto con i soci superiore a 50 milioni di euro, sempre che tale debito sia superiore al patrimonio netto contabile, comprensivo dell'utile d'esercizio, cosi' come risultanti alla data di approvazione del bilancio d'esercizio, destinano il 5 per cento dell'utile netto annuale al fondo di solidarieta' per i cittadini meno abbienti di cui all'articolo (( 81, commi 29 e 30, del presente decreto )) , secondo le modalita' e i termini stabiliti con decreto non regolamentare emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro della giustizia.
26. La disposizione di cui al comma 25 si applica in relazione agli utili evidenziati nei bilanci relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quello successivo.
27. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e' sostituito dal seguente:
«3. Sugli interessi corrisposti dalle societa' cooperative e loro consorzi, (( che non soddisfano i requisiti della definizione di piccole e micro imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 )) , ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento.».
28. Al comma 460 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera b) e' inserita la seguente lettera:
«b-bis) per la quota del 55 per cento degli utili netti annuali delle societa' cooperative di consumo e loro consorzi».
29. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 28 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 28.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 96 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 96 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi
passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi
nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b) ,
dell'art. 110, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta
fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi
assimilati. L'eccedenza e' deducibile nel limite del 30 per
cento del risultato operativo lordo della gestione
caratteristica. La quota del risultato operativo lordo
prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la
deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari
di competenza, puo' essere portata ad incremento del
risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta.
2. Per risultato operativo lordo si intende la
differenza tra il valore e i costi della produzione di cui
alle lettere A) e B) dell'art. 2425 del codice civile, con
esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b)
, e dei canoni di locazione finanziaria di beni
strumentali, cosi' come risultanti dal conto economico
dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in
base ai principi contabili internazionali si assumono le
voci di conto economico corrispondenti.
3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza
gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonche' gli
oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di
mutuo, da contratti di locazione finanziaria,
dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni
altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione
degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura
commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli
derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei
soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si
considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del
presente art. anche quelli virtuali, calcolati al tasso
ufficiale di riferimento aumentato di un punto,
ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.
4. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari
assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta
sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta,
se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli
interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza
eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia
inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di
competenza.
5. Le disposizioni dei commi precedenti non si
applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari
indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, con l'eccezione delle societa' che esercitano
in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di
partecipazioni in societa' esercenti attivita' diversa da
quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di
assicurazione nonche' alle societa' capogruppo di gruppi
bancari e assicurativi. Le disposizioni dei commi
precedenti non si applicano, inoltre, alle societa'
consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o
parziale, dei lavori, ai sensi dell'art. 96 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, alle societa' di progetto costituite
ai sensi dell'art. 156 del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e alle societa'
costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti
di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive
modificazioni, nonche' alle societa' il cui capitale
sociale e' sottoscritto prevalentemente da enti pubblici,
che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di
acqua, energia e teleriscaldamento, nonche' impianti per lo
smaltimento e la depurazione.
5-bis. Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti
indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili
dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del
96 per cento del loro ammontare. Nell'ambito del
consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129,
l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in
capo a soggetti di cui al periodo precedente partecipanti
al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti sono
integralmente deducibili sino a concorrenza dell'ammontare
complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai
soggetti partecipanti a favore di soggetti estranei al
consolidato. La societa' o ente controllante opera la
deduzione integrale degli interessi passivi di cui al
periodo precedente in sede di dichiarazione di cui all'art.
122, apportando la relativa variazione in diminuzione della
somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti
partecipanti.
6. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole
di indeducibilita' assoluta previste dall'art. 90, comma 2,
e dai commi 7 e 10 dell'art. 110 del presente testo unico,
dall'art. 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, in materia di interessi su titoli obbligazionari, e
dall'art. 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle
societa' cooperative.
7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale
di cui alla sezione II del presente capo, l'eventuale
eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati
indeducibili generatasi in capo a un soggetto puo' essere
portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo
se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al
consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un
risultato operativo lordo capiente non integralmente
sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche
alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione
di quelle generatesi anteriormente all'ingresso nel
consolidato nazionale.
8. Ai soli effetti dell'applicazione del comma 7, tra i
soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale
possono essere incluse anche le societa' estere per le
quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni previsti
dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lettere b)
e c) . Nella dichiarazione dei redditi del consolidato
devono essere indicati i dati relativi agli interessi
passivi e al risultato operativo lordo della societa'
estera corrispondenti a quelli indicati nel comma 2.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3 della legge
27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente.»:
«Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). -
1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte
si applicano solo a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui
scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno
dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati.».
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali», come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Determinazione del valore della produzione
netta delle banche e di altri enti e societa' finanziari).
- 1. Per le banche e gli altri enti e societa' finanziari
indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, e successive modificazioni, salvo quanto
previsto nei successivi commi, la base imponibile e'
determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del
conto economico redatto in conformita' agli schemi
risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 9,
comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38:
a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento
dei dividendi;
b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad
uso funzionale per un importo pari al 90 per cento;
c) altre spese amministrative per un importo pari al
90 per cento.
2. Per le societa' di intermediazione mobiliare e gli
intermediari, diversi dalle banche, abilitati allo
svolgimento dei servizi di investimento indicati nell'art.
1 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, iscritti nell'albo previsto
dall'art. 20 dello stesso decreto, assume rilievo la
differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi
assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti
contro termine e le commissioni attive riferite ai servizi
prestati dall'intermediario e la somma degli interessi
passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di
riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive
riferite ai servizi prestati dall'intermediario.
3. Per le societa' di gestione dei fondi comuni di
investimento, di cui al citato testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, si assume la differenza tra le commissioni
attive e passive.
4. Per le societa' di investimento a capitale
variabile, si assume la differenza tra le commissioni di
sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti
collocatori.
5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si
deducono i componenti negativi di cui alle lettere b) e c)
del comma 1 nella misura ivi indicata.
6. I componenti positivi e negativi si assumono cosi'
come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto
secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca
d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai
sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005,
n. 38, e pubblicati rispettivamente nei supplementi
ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006
e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma 4 dell'art.
5.
7. Per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei
cambi, per i quali assumono rilevanza i bilanci compilati
in conformita' ai criteri di rilevazione e di redazione
adottati dalla Banca centrale europea ai sensi dello
Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e
alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la
base imponibile e' determinata dalla somma algebrica delle
seguenti componenti:
a) interessi netti;
b) risultato netto da commissioni, provvigioni e
tariffe;
c) costi per servizi di produzione di banconote;
d) risultato netto della redistribuzione del reddito
monetario;
e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e
immateriali, nella misura del 90 per cento;
f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per
cento.
8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non e'
comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e
degli utili indicati nel comma 1, lettera b) , numeri da 2)
a 5), dell'art. 11; della quota interessi dei canoni di
locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell'imposta
comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504. (( Gli interessi passivi concorrono
alla formazione del valore della produzione nella misura
del 96 per cento del loro ammontare ))
. I contributi
erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per
quelli correlati a costi indeducibili, nonche' le
plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di
immobili che non costituiscono beni strumentali per
l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al
cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono
in ogni caso alla formazione del valore della produzione.
Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento
del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa
e a titolo di avviamento in misura non superiore a un
diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione
al conto economico.
9. Per le societa' la cui attivita' consiste, in via
esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni
in societa' esercenti attivita' diversa da quella
creditizia o finanziaria, per le quali sussista l'obbligo
dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 113 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti
operanti nel settore finanziario, la base imponibile e'
determinata aggiungendo al risultato derivante
dall'applicazione dell'art. 5 la differenza tra gli
interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi
passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi
concorrono alla formazione del valore della produzione
nella misura del 96 per cento del loro ammontare.».
«Art. 7 (Determinazione del valore della produzione
netta delle imprese di assicurazione). - 1. Per le imprese
di assicurazione, la base imponibile e' determinata
apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei
rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita
(voce 80) del conto economico le seguenti variazioni:
a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque
classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24
e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento;
b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura
del 50 per cento.
2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in
deduzione: le spese per il personale dipendente e
assimilato ovunque classificate nonche' i costi, i compensi
e gli utili indicati nel comma 1, lettera b) , numeri da 2)
a 5), dell'art. 11; le svalutazioni, le perdite e le
riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei
canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (( Gli interessi
passivi concorrono alla formazione del valore della
produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare
))
.
3. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta
eccezione per quelli correlati a costi indeducibili,
nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla
cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione
o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa,
concorrono in ogni caso alla formazione del valore della
produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di
ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di
marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non
superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente
dall'imputazione al conto economico.
4. I componenti positivi e negativi si assumono cosi'
come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto
in conformita' ai criteri contenuti nel decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 173, e alle istruzioni impartite
dall'ISVAP con il provvedimento n. 735 del 1° dicembre
1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997.».
- Si riporta il testo dell'art. 111 del citato testo
unico delle imposte sui redditi, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 111 (Imprese di assicurazioni). - 1. Nella
determinazione del reddito delle societa' e degli enti che
esercitano attivita' assicurative concorre a formare il
reddito dell'esercizio la variazione delle riserve tecniche
obbligatorie fino alla misura massima stabilita a norma di
legge, salvo quanto stabilito nei commi successivi.
2. Gli utili di cui all'art. 89, commi 2 e 3, i
maggiori e i minori valori iscritti relativi alle azioni,
alle quote di partecipazione e agli strumenti finanziari di
cui all'art. 85, comma 1, lettere c) e d) , nonche' le
plusvalenze e le minusvalenze che fruiscono del regime
previsto dall'art. 87 concorrono a formare il reddito
qualora siano relativi ad investimenti a beneficio di
assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 165 i predetti utili si
assumono nell'importo che in base all'art. 89 concorre a
formare il reddito.
3. La variazione della riserva sinistri relativa ai
contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte
riferibile alla componente di lungo periodo, e' deducibile
nell'esercizio in misura pari al 30 per cento dell'importo
iscritto in bilancio; l'eccedenza e' deducibile in quote
costanti nei diciotto esercizi successivi. E' considerato
componente di lungo periodo il 75 per cento della medesima
riserva sinistri.
3-bis Per le imprese di assicurazione che gestiscono
sia il ramo danni che il ramo vita, la valutazione dei
titoli e degli strumenti finanziari e' attuata
separatamente per ciascuno di essi.
4. Le provvigioni relative all'acquisizione dei
contratti di assicurazione di durata poliennale stipulati
nel periodo di imposta sono deducibili in quote costanti
nel periodo stesso e nei due successivi; tuttavia per i
contratti di assicurazione sulla vita possono essere
dedotte per l'intero ammontare nel predetto periodo. Le
provvigioni stesse, se iscritte tra gli elementi
dell'attivo a copertura delle riserve tecniche, sono
deducibili nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei
premi e per un periodo massimo pari alla durata di ciascun
contratto e comunque non superiore a dieci anni.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 15-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo.»:
«Art. 15-bis (Versamento dell'acconto sull'imposta di
bollo assolta in modo virtuale). - 1. Poste italiane
S.p.A., le banche e gli altri enti e societa' finanziari
indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, entro il 30 novembre di ogni anno, versano, a
titolo di acconto, una somma pari al settanta per cento
dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'art.
15; per esigenze di liquidita' l'acconto puo' essere
scomputato dai versamenti da effettuare a partire dal
successivo mese di febbraio.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 9 della legge
29 ottobre 1961, n. 1216, recante «Nuove disposizioni
tributarie in materia di assicurazioni private e di
contratti vitalizi.»:
«Art. 9 (Denuncia e versamenti). - 1. Gli assicuratori
debbono versare all'ufficio del registro entro il mese
solare successivo l'imposta dovuta sui premi ed accessori
incassati in ciascun mese solare, nonche' eventuali
conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori
incassati nel secondo mese precedente. Per i premi ed
accessori incassati nel mese di novembre, nonche' per gli
eventuali conguagli relativi al mese di ottobre, l'imposta
deve essere versata entro il 20 dicembre successivo. I
versamenti cosi' effettuati vengono scomputati nella
liquidazione definitiva di cui al comma 4.
1-bis Entro il 30 novembre di ogni anno, gli
assicuratori versano, altresi', a titolo di acconto una
somma pari al 12,5 per cento dell'imposta liquidata per
l'anno precedente, al netto di quella relativa alle
assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore; per esigenze di
liquidita' l'acconto puo' essere scomputato, a partire dal
successivo mese di febbraio, dai versamenti previsti dal
comma 1.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno gli assicuratori
debbono presentare all'ufficio del registro nella cui
circoscrizione hanno la sede o la rappresentanza presso la
quale tengono il registro di cui agli articoli da 5 a 8, la
denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori
incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui e' dovuta
l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni, secondo
le risultanze del registro medesimo.
3. La denuncia di cui al comma 2 deve essere redatta in
conformita' al modello stabilito con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con quello dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
4. Sulla base della denuncia l'ufficio del registro
procede entro il 15 giugno alla liquidazione definitiva
dell'imposta dovuta per l'anno precedente. L'ammontare del
residuo debito o dell'eccedenza di imposta, eventualmente
risultante dalla predetta liquidazione definitiva, deve
essere computato nel primo versamento mensile successivo a
quello della comunicazione della liquidazione da parte
dell'ufficio del registro.
5. L'importo da pagare e' arrotondato alle mille lire
superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento
lire e a quelle inferiori nel caso contrario.».
- Si riporta il testo dell'art. 106 del citato testo
unico delle imposte dirette, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 106 (Svalutazione dei crediti e accantonamenti
per rischi su crediti). - 1. Le svalutazioni dei crediti
risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da
garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni
e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1
dell'art. 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel
limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di
acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si
tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti.
La deduzione non e' piu' ammessa quando l'ammontare
complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha
raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di
acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine
dell'esercizio.
2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1,
determinate con riferimento al valore nominale o di
acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma
dell'art. 101, limitatamente alla parte che eccede
l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli
accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un
esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e
degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del
valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza
concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.
3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni
dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non
coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle
operazioni di erogazione del credito alla clientela,
compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche
centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento
delle esportazioni italiane o delle attivita' ad esse
collegate, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite
dello 0,30 per cento del valore dei crediti risultanti in
bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni
dell'esercizio. L'ammontare complessivo delle svalutazioni
che supera lo 0,30 per cento e' deducibile in quote
costanti nei diciotto esercizi successivi. Ai fini del
presente comma le svalutazioni si assumono al netto delle
rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Se in un
esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e'
inferiore al limite dello 0,30 per cento, sono ammessi in
deduzione, fino al predetto limite, accantonamenti per
rischi su crediti. Gli accantonamenti non sono piu'
deducibili quando il loro ammontare complessivo ha
raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti
in bilancio alla fine dell'esercizio.
4. Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare
dei crediti si comprendono anche quelli impliciti nei
contratti di locazione finanziaria nonche' la rivalutazione
delle operazioni «fuori bilancio» iscritte nell'attivo in
applicazione dei criteri di cui all'art. 112.
5. Le perdite sui crediti di cui al comma 3,
determinate con riferimento al valore di bilancio dei
crediti, sono deducibili, ai sensi dell'art. 101,
limitatamente alla parte che eccede l'ammontare
dell'accantonamento per rischi su crediti dedotto nei
precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare del
predetto accantonamento eccede il 5 per cento del valore
dei crediti risultanti in bilancio, l'eccedenza concorre a
formare il reddito dell'esercizio stesso.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 24
settembre 2002, n. 209, recante «Disposizioni urgenti in
materia di razionalizzazione della base imponibile, di
contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per
le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di
adempimenti per i concessionari della riscossione e di
imposta di bollo», convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 novembre 2002, n. 265, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di fiscalita' di
impresa). - 1. A decorrere dal periodo d'imposta avente
inizio successivamente al 31 dicembre 2001 e chiuso
successivamente al 31 agosto 2002, in deroga alle
disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212:
a) ai fini della determinazione del valore minimo
delle partecipazioni, che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie, in societa' non negoziate in mercati
regolamentati di cui agli articoli 61, comma 3, e 66, comma
1-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, non si tiene conto delle diminuzioni patrimoniali
derivanti dalla distribuzione di riserve di utili e le
perdite prodotte dalle societa' partecipate, a partire
dall'esercizio da cui si applicano le disposizioni del
presente comma, sono rideterminate, senza tenere conto:
1) delle quote di ammortamento dell'avviamento
indeducibile ai fini fiscali;
2) degli accantonamenti diversi da quelli
fiscalmente deducibili;
a-bis) per le partecipazioni in societa' non
residenti la deducibilita' fiscale, ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui ai numeri 1) e
2) della lettera a) , e' determinata in base a quanto
stabilito dall'art. 127-bis comma 6, secondo periodo, del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986;
b) ai soli fini fiscali, le minusvalenze non
realizzate relative a partecipazioni che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in quote
costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei
quattro successivi;
c) ai fini dell'applicazione del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 466, non si tiene conto
dell'incremento percentuale previsto dalla disposizione di
cui all'art. 1, comma 1, dello stesso decreto e la
remunerazione ordinaria della variazione in aumento del
capitale investito di cui alla medesima disposizione e'
pari al saggio degli interessi legali.
1-bis In alternativa a quanto disposto ai sensi del
comma 1, lettera c) , resta salva la possibilita' di
applicare le disposizioni del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 466, vigenti alla data del 24 settembre
2002, con le seguenti modificazioni:
a) la variazione in aumento del capitale investito
non ha ulteriormente effetto fino a concorrenza
dell'incremento della consistenza delle partecipazioni
rispetto a quella risultante dal bilancio relativo
all'esercizio in corso al 30 settembre 1996; il predetto
incremento, nel caso derivi da conferimenti in denaro di
cui all'art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo
n. 466 del 1997, e' ridotto in misura corrispondente;
b) l'aliquota media dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche non puo' essere inferiore al 30 per
cento ovvero, per le societa' di cui all'art. 6 del
predetto decreto legislativo n. 466 del 1997, al 22 per
cento.
2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, le societa' e gli enti che esercitano attivita'
assicurativa sono tenuti al versamento di un'imposta pari
allo 0,20 per cento delle riserve matematiche dei rami vita
iscritte nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di
quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio
di morte o di invalidita' permanente da qualsiasi causa
derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana, nonche' di quelle
relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione
di cui all'art. 9- (( ter )) del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124. Il versamento e' effettuato entro il
termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi e
costituisce credito di imposta, da utilizzare a decorrere
dal 1° gennaio 2005, per il versamento delle ritenute
previste dall'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482,
e dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 26-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600; a decorrere dall'anno 2007, se l'ammontare
complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute
da versare in ciascun anno e' inferiore all'imposta versata
ai sensi del primo periodo del presente comma e del comma
2-bis per il quinto anno precedente, la differenza puo'
essere computata, in tutto o in parte, in compensazione
delle imposte e dei contributi ai sensi dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il
limite previsto dall'art. 34, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, ovvero ceduta a societa' o enti
appartenenti al gruppo con le modalita' previste dall'art.
43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
2-bis A decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data del 31 dicembre 2008, la
percentuale indicata nel comma 2 e' aumentata allo 0,350
per cento. Per il periodo d'imposta in corso alla data del
31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 e'
aumentata allo 0,390 per cento; per il medesimo periodo
d'imposta il versamento e' effettuato, a titolo di acconto,
entro il 30 noovembre 2008, in misura pari allo 0,050 per
cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il
quale il termine di approvazione scade anteriormente al 25
giugno 2008.
2-ter Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e
il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di
imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di
versamento e di dichiarazione delle somme di cui ai commi 2
e 2-bis
2-quater A decorrere dal periodo d'imposta in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, la
variazione della riserva sinistri delle societa' e degli
enti che esercitano attivita' assicurativa danni, per la
parte riferibile alla componente di lungo periodo, e'
deducibile in misura non superiore al 90 per cento.
L'eccedenza e' deducibile in quote costanti nei nove
esercizi successivi. E' considerato componente di lungo
periodo il 50 per cento della medesima riserva sinistri.
2-quinquies. A decorrere dal periodo d'imposta in corso
al l gennaio 2004, le disposizioni di cui ai commi 2 e
2-ter si applicano anche alle imprese di assicurazione
operanti nel territorio dello Stato in regime di liberta'
di prestazione di servizi. L'imposta di cui al comma 2 e'
commisurata al solo ammontare delle riserve matematiche ivi
specificate relativo ai contratti di assicurazione
stipulati da soggetti residenti in Italia. A tale fine essi
adempiono direttamente agli obblighi indicati nei commi 2 e
2-ter ovvero possono nominare un rappresentante fiscale
residente nel territorio dello Stato che risponde in solido
con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e
versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione
annuale delle somme dovute.
3. In funzione delle disposizioni di cui ai commi 1,
1-bis e 2-quater l'acconto dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche per il periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto e'
calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo
1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente
quella che si sarebbe determinata applicando le
disposizioni dei commi 1, 1-bis e 2-quater
4.- 5-bis Omissis.».
- Si riportano i testi degli articoli 5 e 40 del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, modificati dalla presente legge:
«Art. 5 (Registrazione in termine fisso e registrazione
in caso d'uso). - 1. Sono soggetti a registrazione in
termine fisso gli atti indicati nella parte prima della
tariffa e in caso d'uso quelli indicati nella parte
seconda.
2. Le scritture private non autenticate sono soggette a
registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in
esse contemplate sono relative ad operazioni soggette
all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette
all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le
prestazioni per le quali l'imposta non e' dovuta a norma
dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al sesto comma
dell'art. 21 dello stesso decreto ad eccezione delle
operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'art. 10, primo
comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter), e 27-quinquies), dello
stesso decreto nonche' delle locazioni di immobili esenti
ai sensi dell'art. 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e
dell'art. 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633
del 1972.».
«Art. 40 (Atti relativi ad operazioni soggette
all'imposta sul valore aggiunto). - 1. Per gli atti
relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi
soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si
applica in misura fissa. Si considerano soggette
all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le
prestazioni per le quali l'imposta non e' dovuta a norma
dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al sesto comma del
successivo art. 21, ad eccezione delle operazioni esenti ai
sensi dell'art. 10, numeri 8, 8-bis e 27-quinquies, dello
stesso decreto nonche' delle locazioni di immobili esenti
ai sensi dell'art. 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e
dell'art. 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633
del 1972.
1-bis Sono soggette all'imposta proporzionale di
registro le locazioni di immobili strumentali, ancorche'
assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, di cui
all'art. 10, primo comma, numero 8), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Per le operazioni indicate nell'art. 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
l'imposta si applica sulla cessione o prestazione non
soggetta all'imposta sul valore aggiunto.».
- Si riporta il testo vigente del comma 262 dell'art. 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)»:
«262. All'art. 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e
successive modificazioni, i commi da 1 a 3-bis sono
abrogati.»
- Si riporta il teso del comma 264 dell'art. 1 della
citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato
dalla presente legge:
«264. In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000,
n. 212:
a) le disposizioni di cui al comma 261, lettera b),
si applicano a decorrere dal 1° luglio 2008;
b) le disposizioni di cui al comma 261, lettere c) e
d) , si applicano a decorrere dal 1° marzo 2008;
c) le disposizioni di cui al comma 261, lettere a), e
, f) e g), e al comma 263 si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 2008. Tuttavia, per le operazioni relative a
veicoli stradali a motore, le disposizioni di cui alle
lettere a), e) e g) del comma 261 si applicano dal 28
giugno 2007.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 6 e 37 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52):
«Art. 6 (Vigilanza regolamentare). - 01. Nell'esercizio
delle funzioni di vigilanza regolamentare, la Banca
d'Italia e la Consob osservano i seguenti principi:
a) valorizzazione dell'autonomia decisionale dei
soggetti abilitati;
b) proporzionalita', intesa come criterio di
esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine,
con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari;
c) riconoscimento del carattere internazionale del
mercato finanziario e salvaguardia della posizione
competitiva dell'industria italiana;
d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza.
02. Per le materie disciplinate dalla direttiva
2006/73/CE, della Commissione, del 10 agosto 2006, la Banca
d'Italia e la Consob possono mantenere o imporre nei
regolamenti obblighi aggiuntivi a quelli previsti dalla
direttiva medesima solo nei casi eccezionali in cui tali
obblighi sono obiettivamente giustificati e proporzionati,
tenuto conto della necessita' di fare fronte a rischi
specifici per la protezione degli investitori o
l'integrita' del mercato che non sono adeguatamente
considerati dalle disposizioni comunitarie e se almeno una
delle seguenti condizioni e' soddisfatta:
a) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi
sono volti a fare fronte sono particolarmente rilevanti,
considerata la struttura del mercato italiano;
b) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi
sono volti a fare fronte emergono o diventano evidenti dopo
l'emanazione delle disposizioni comunitarie pertinenti per
materia.
03. La Banca d'Italia e la Consob comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni
regolamentari recanti gli obblighi aggiuntivi di cui al
comma 02 ai fini della loro notifica alla Commissione
europea.
1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con
regolamento:
a) gli obblighi delle SIM e delle SGR in materia di
adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle
sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili;
b) gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di
modalita' di deposito e di sub-deposito degli strumenti
finanziari e del denaro di pertinenza della clientela;
c) le regole applicabili agli OICR aventi a oggetto:
1) i criteri e i divieti all'attivita' di
investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo;
2) le norme prudenziali di contenimento e
frazionamento del rischio;
3) gli schemi-tipo e le modalita' di redazione dei
prospetti contabili che le societa' di gestione del
risparmio e le SICAV devono redigere periodicamente;
4) i metodi di calcolo del valore delle quote o
azioni di OICR;
5) i criteri e le modalita' da adottare per la
valutazione dei beni e dei valori in cui e' investito il
patrimonio e la periodicita' della valutazione. Per la
valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati,
la Banca d'Italia puo' prevedere il ricorso a esperti
indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di
acquisto e vendita dei beni da parte del gestore.
1-bis Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) ,
prevedono la possibilita' di adottare sistemi interni di
misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti
patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia,
nonche' di utilizzare valutazioni del rischio di credito
rilasciate da societa' o enti esterni.
2.-.2-sexies: Omissis.».
«Art. 37 (Struttura dei fondi comuni di investimento).
- 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB,
determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi
comuni di investimento con riguardo:
a) all'oggetto dell'investimento;
b) alle categorie di investitori cui e' destinata
l'offerta delle quote;
c) alle modalita' di partecipazione ai fondi aperti e
chiusi, con particolare riferimento alla frequenza di
emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare
minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;
d) all'eventuale durata minima e massima;
d-bis) alle condizioni e alle modalita' con le quali
devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei
beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla
costituzione del fondo, nel caso di fondi che investano
esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti
reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari;
2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce
inoltre:
a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del
fondo chiuso;
b) le cautele da osservare, con particolare
riferimento all'intervento di esperti indipendenti nella
valutazione dei beni, nel caso di cessioni o conferimenti
di beni al fondo chiuso effettuati dai soci della societa'
di gestione o dalle societa' facenti parte del gruppo cui
essa appartiene, comunque prevedendo un limite percentuale
rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso
di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti;
b-bis) i casi in cui e' possibile derogare alle norme
prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio
stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla
qualita' e all'esperienza professionale degli investitori;
nel caso dei fondi previsti alla lettera d-bis) del comma 1
dovra' comunque prevedersi che gli stessi possano assumere
prestiti sino a un valore di almeno il 60 per cento del
valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e
delle partecipazioni in societa' immobiliari e del 20 per
cento per gli altri beni nonche' che possano svolgere
operazioni di valorizzazione dei beni medesimi;
c) le scritture contabili, il rendiconto e i
prospetti periodici che le societa' di gestione del
risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le
imprese commerciali, nonche' gli obblighi di pubblicita'
del rendiconto e dei prospetti periodici;
d) le ipotesi nelle quali la societa' di gestione del
risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in
un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi
delle quote dei fondi;
e) i requisiti e i compensi degli esperti
indipendenti indicati nell'art. 6, comma 1), lettera c) ,
numero 5.
2-bis Con il regolamento previsto dal comma 1, sono
altresi' individuate le materie sulle quali i partecipanti
dei fondi chiusi si riuniscono in assemblea per adottare
deliberazioni vincolanti per la societa' di gestione del
risparmio. L'assemblea delibera in ogni caso sulla
sostituzione della societa' di gestione del risparmio,
sulla richiesta di ammissione a quotazione ove non prevista
e sulle modifiche delle politiche di gestione. L'assemblea
e' convocata dal consiglio di amministrazione della
societa' di gestione del risparmio anche su richiesta dei
partecipanti che rappresentino almeno il 10 per cento del
valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono
approvate con il voto favorevole del 50 per cento piu' una
quota degli intervenuti all'assemblea. Il quorum
deliberativo non potra' in ogni caso essere inferiore al 30
per cento del valore di tutte le quote in circolazione. Le
deliberazioni dell'assemblea sono trasmesse alla Banca
d'Italia per l'approvazione. Esse si intendono approvate
quando il diniego non sia stato adottato entro quattro mesi
dalla trasmissione. All'assemblea dei partecipanti si
applica, per quanto non disciplinato dalla presente
disposizione e dal regolamento previsto dal comma 1, l'art.
46, commi 2 e 3.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in
materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di
investimento immobiliare.», convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7 (Regime tributario dei partecipanti). - 1. Sui
proventi di cui all'art. 41, comma 1, lettera g), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
derivanti dalla partecipazione a fondi comuni
d'investimento immobiliare di cui all'art. 6, comma 1, la
societa' di gestione del risparmio opera una ritenuta del
20 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei
proventi riferibili a ciascuna quota risultanti dai
rendiconti periodici redatti ai sensi dell'art. 6, comma 1,
lettera c) , numero 3), del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, distribuiti in
costanza di partecipazione nonche' sulla differenza tra il
valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed il
costo di sottoscrizione o acquisto. Il costo di
sottoscrizione o acquisto e' documentato dal partecipante.
In mancanza della documentazione il costo e' documentato
con una dichiarazione sostitutiva.
2. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a titolo
d'acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se
le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale; b)
societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed
equiparate; societa' ed enti indicati nelle lettere a) e b)
del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui
alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di
tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi
da imposta sul reddito delle societa', la ritenuta e'
applicata a titolo d'imposta. La ritenuta non e' operata
sui proventi percepiti dalle forme di previdenza
complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e dagli organismi d'investimento collettivo del
risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.
2-bis Qualora le quote dei fondi comuni di investimento
immobiliare di cui all'art. 6, comma 1, siano immesse in un
sistema di deposito accentrato gestito da una societa'
autorizzata ai sensi dell'art. 80 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta di
cui al comma 1 e' applicata, alle medesime condizioni di
cui ai commi precedenti, dai soggetti residenti presso i
quali le quote sono state depositate, direttamente o
indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito
accentrato nonche' dai soggetti non residenti aderenti a
detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi
esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.
2-ter I soggetti non residenti di cui al comma 2-bis
nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una
banca o una societa' di intermediazione mobiliare residente
nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in
Italia di banche o di imprese di investimento non
residenti, ovvero una societa' di gestione accentrata di
strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'art. 80 del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento
dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse
responsabilita' previste per i soggetti di cui al comma
2-bis, residenti in Italia e provvede a:
a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta
dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento
utile per comprovare il corretto assolvimento degli
obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.
3. Non sono assoggettati ad imposizione i proventi di
cui al comma 1 percepiti dai soggetti non residenti come
indicati nell'art. 6 del decreto legislativo 1° aprile
1996, n. 239.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 6 del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante «Modificazioni
al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti
delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.»:
«Art. 6 (Regime fiscale per i soggetti non residenti).
- 1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi
ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui
all'art. 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti in
Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'art. 168-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Non
sono altresi' soggetti ad imposizione gli interessi, premi
ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari
percepiti da :
a) enti od organismi internazionali costituiti in
base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
b) gli investitori istituzionali esteri, ancorche'
privi di soggettivita' tributaria, costituiti in Paesi di
cui al primo periodo;
c) Banche centrali o organismi che gestiscono anche
le riserve ufficiali dello Stato.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 5 del citato
testo unico delle imposte sui redditi:
«Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I
redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in
accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato
sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla
percezione, proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono
proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non
risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o
dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da
altro atto pubblico o scrittura autenticata di data
anteriore all'inizio del periodo di imposta; se il valore
dei conferimenti non risulta determinato, le quote si
presumono uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le societa' di armamento sono equiparate alle
societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita
semplice secondo che siano state costituite all'unanimita'
o a maggioranza;
b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
in nome collettivo o alle societa' semplici secondo che
abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
commerciali;
c) le associazioni senza personalita' giuridica
costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma
associata di arti e professioni sono equiparate alle
societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma
2 puo' essere redatto fino alla presentazione della
dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le societa' e le
associazioni che per la maggior parte del periodo di
imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione
o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.
L'oggetto principale e' determinato in base all'atto
costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base
all'attivita' effettivamente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art.
230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento
dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi
dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che
abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua
attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla
sua quota di partecipazione agli utili. La presente
disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
nominativamente, con l'indicazione del rapporto di
parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto
pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore
all'inizio del periodo di imposta, recante la
sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari
partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli
utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del
lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo
continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria
dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua
attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e
prevalente.
5. Si intendono, per familiari, ai fini delle imposte
sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
gli affini entro il secondo grado.».
- Si riporta il testo dell'art. 73 del citato testo
unico delle imposte sui redditi, come modificato dalla
presete legge:
«Art. 73 (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti
all'imposta sul reddito delle societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per
azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche'
le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
e le societa' cooperative europee di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', nonche' i trust, residenti nel territorio dello
Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', nonche' i trust, residenti nel territorio dello
Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciali;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i
trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti
nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle
persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i
consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad
altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il
presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e
autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
del comma 1 sono comprese anche le societa' e le
associazioni indicate nell'art. 5. Nei casi in cui i
beneficiari del trust siano individuati, i redditi
conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai
beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione
individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri
documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte
del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede
dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio
dello Stato. Si considerano altresi' residenti nel
territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e
gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o
territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art.
168-bis in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei
beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel
territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti
nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato
diverso da quelli di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art.
168-bis quando, successivamente alla loro costituzione, un
soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in
favore del trust un'attribuzione che importi il
trasferimento di proprieta' di beni immobili o la
costituzione o il trasferimento di diritti reali
immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli di
destinazione sugli stessi.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
e' determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o
allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto
principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari indicati dalla legge,
dall'atto costitutivo o dallo statuto.
5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto
nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente
residente e' determinato in base all'attivita'
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale
disposizione si applica in ogni caso agli enti non
residenti.
5-bis Salvo prova contraria, si considera esistente nel
territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di
societa' ed enti, che detengono partecipazioni di
controllo, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, del codice
civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma
1, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi
dell'art. 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti
residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di
amministrazione, o altro organo equivalente di gestione,
composto in prevalenza di consiglieri residenti nel
territorio dello Stato.
5-ter Ai fini della verifica della sussistenza del
controllo di cui al comma 5-bis rileva la situazione
esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti
spettanti ai familiari di cui all'art. 5, comma 5.
5-quater. Salvo prova contraria, si considerano
residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti che
detengano piu' del 50 per cento delle quote dei fondi di
investimento immobiliare chiusi di cui all'art. 37 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e siano
controllati direttamente o indirettamente, per il tramite
di societa' fiduciarie o per interposta persona, da
soggetti residenti in Italia. Il controllo e' individuato
ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile,
anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi
dalle societa'.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 15 e 16
del regolamento del Ministro del tesoro del bilancio e
della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228
(Regolamento recante norme per la determinazione dei
criteri generali cui devono essere uniformati i fondi
comuni di investimento):
«Art. 15 (Fondi riservati). - Le SGR possono istituire
fondi aperti e chiusi la cui partecipazione e' riservata a
investitori qualificati specificando le categorie di
investitori alle quali il fondo e' riservato.
2. Nel regolamento del fondo sono indicati i beni
oggetto dell'investimento tra quelli previsti dall'art. 4,
comma 2, nonche' le modalita' di partecipazione con
riferimento all'adesione dei partecipanti ed al rimborso
delle quote.
3. Nel regolamento possono essere fissati limiti agli
investimenti diversi da quelli stabiliti in via generale
dalle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del
rischio emanate dalla Banca d'Italia.
4. Le quote dei fondi riservati a investitori
qualificati non possono essere collocate, rimborsate o
rivendute da parte di chi le possiede, direttamente o
nell'ambito della prestazione del servizio di cui all'art.
1, comma 5, lettera d) , del testo unico, a soggetti
diversi da quelli indicati nel regolamento del fondo.».
«Art. 16 (Fondi speculativi). - Le SGR possono
istituire fondi speculativi il cui patrimonio e' investito
in beni, anche diversi da quelli individuati nell'art. 4,
comma 2, in deroga alle norme prudenziali di contenimento e
frazionamento dal rischio stabilite dalla Banca d'Italia,
ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) , del testo
unico.
2. Il numero dei soggetti che partecipano a ciascun
fondo speculativo non puo' superare le duecento unita'.
3. L'importo minimo della quota iniziale non puo'
essere inferiore a 500.000 euro. Le quote dei fondi
speculativi non possono essere frazionate in nessun caso.
4. Le quote dei fondi speculativi non possono essere
oggetto di sollecitazione all'investimento.
5. Il regolamento del fondo deve menzionare la
rischiosita' dell'investimento e la circostanza che esso
avviene in deroga ai divieti e alle norme prudenziali di
contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla
Banca d'Italia.
6. Nel regolamento del fondo sono indicati i beni
oggetto dell'investimento e le modalita' di partecipazione
con riferimento all'adesione dei partecipanti ed al
rimborso delle quote.
7. La Banca d'Italia indica i casi in cui i fondi
disciplinati dal presente articolo, in considerazione dei
potenziali effetti sulla stabilita' della societa', possono
essere istituiti o gestiti solo da SGR che abbiano come
oggetto esclusivo l'istituzione o la gestione di tali
fondi.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2359 del codice
civile:
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 5 e 7 del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (Riordino
della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei
redditi diversi, a norma dell'art. 3, comma 160, della L.
23 dicembre 1996, n. 662):
«Art. 5 (Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli
altri redditi diversi di cui alle lettre da c) a
5-quinquies) del comma 1 dell'art. 82 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). - 1. Abrogato.
2. I redditi di cui alle lettere da c-bis) a
c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dall'art. 3, comma 1, determinati secondo i
criteri stabiliti dall'art. 82 del predetto testo unico,
sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi con l'aliquota del 12,50 per cento. L'imposta
sostitutiva non si applica alle plusvalenze derivanti dalla
cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, di
titoli o strumenti finanziari e di contratti, non
qualificati di cui al comma 4, dell'art. 68 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, salvo la dimostrazione, a
seguito di esercizio dell'interpello secondo le modalita'
del comma 5, lettera b) , dell'art. 167, del citato testo
unico del rispetto delle condizioni indicate nella lettera
c) del comma 1 dell'art. 87 del medesimo testo unico.
3. Le plusvalenze e gli altri redditi soggetti
all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 e quelle di cui
alla lettera c) dell'art. 67 del testo unico delle imposte
sui redditi determinate secondo i criteri di cui all'art.
68 sono distintamente indicati nella dichiarazione annuale
dei redditi. Con uno o piu' decreti del Ministro delle
finanze possono essere previsti particolari adempimenti ed
oneri di documentazione per la determinazione dei predetti
redditi. L'obbligo di dichiarazione non sussiste per le
plusvalenze e gli altri proventi per i quali il
contribuente abbia esercitato l'opzione di cui all'art. 6.
4. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2 e'
corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei
modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi
dovute a saldo in base alla dichiarazione. L'eventuale
imposta sostitutiva pagata fino al superamento delle
percentuali di partecipazione o di diritti di voto indicati
nella lettera c-bis) del comma 1, dell'art. 67, e' portata
in detrazione dalle imposte sui redditi.
5. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e
le minusvalenze, nonche' i redditi e le perdite di cui alle
lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, percepiti o
sostenuti da:
a) soggetti residenti all'estero, di cui all'art. 6,
comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e
successive modificazioni.
6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione,
le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di
imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste
in materia di imposte sui redditi.».
«Art. 7 (Imposta sostitutiva sul risultato maturato
delle gestioni individuali di portafoglio). - 1. I soggetti
che hanno conferito a un soggetto abilitato ai sensi del
decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, l'incarico di
gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o
beni non relativi all'impresa, possono optare, con
riferimento ai redditi di capitale e diversi di cui agli
articoli 41 e 81, comma 1, lettere da c-bis) a
c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come modificati, rispettivamente,
dagli articoli 1, comma 3, e 3, comma 1, del presente
decreto, che concorrono alla determinazione del risultato
della gestione ai sensi del comma 4, per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo.
L'opzione non produce effetto per i redditi derivanti dalle
partecipazioni al capitale o al patrimonio, dai titoli o
strumenti finanziari e dai contratti, non qualificati di
cui al comma 4 dell'art. 68 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, salvo la dimostrazione, al
momento del conferimento delle suddette partecipazioni, del
rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) , del
comma 1, dell'art. 87, del citato testo unico a seguito
dell'esercizio dell'interpello secondo le modalita' del
comma 5, lettera b) , dello stesso art. 167, del medesimo
testo unico.
2. Il contribuente puo' optare per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva mediante comunicazione
sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto della
stipula del contratto e, nel caso dei rapporti in essere,
anteriormente all'inizio del periodo d'imposta. L'opzione
ha effetto per il periodo d'imposta e puo' essere revocata
solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto
per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti
del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro novanta giorni dalla data di pubblicazione
del presente decreto, sono stabilite le modalita' per
l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente
articolo.
3. Qualora sia stata esercitata l'opzione di cui al
comma 2 i redditi che concorrono a formare il risultato
della gestione, determinati secondo i criteri stabiliti
dagli articoli 42 e 82 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono soggetti alle
imposte sui redditi, nonche' all'imposta sostitutiva di cui
al comma 2 all'art. 5. Sui redditi di capitale derivanti
dalle attivita' finanziarie comprese nella massa
patrimoniale affidata in gestione non si applicano:
a) l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, commi 1 e
1-bis del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
b) la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art. 26 del
decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre
1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti
correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua
non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito;
qualora la banca depositaria sia soggetto diverso dal
gestore quest'ultimo attesta la sussistenza delle
condizioni ivi indicate per ciascun mandante;
c) le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi
3 e 3-bis dell'art. 26 del predetto decreto n. 600 del 1973
;
d) le ritenute previste dai commi 1 e 4, primo
periodo, dell'art. 27 del medesimo decreto, con esclusione
delle ritenute sugli utili derivanti dalle partecipazioni
in societa' estere qualificate ai sensi della lettera c)
del comma 1 dell'art. 67 del testo unico delle imposte sui
redditi;
e) la ritenuta prevista dal comma 1 dell'art. 10-ter
della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato dall'art.
8, comma 5.
4. Il risultato maturato della gestione e' soggetto ad
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con
l'aliquota del 12,50 per cento. Il risultato della gestione
si determina sottraendo dal valore del patrimonio gestito
al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta
sostitutiva, aumentato dei prelievi e diminuito di
conferimenti effettuati nell'anno, i redditi maturati nel
periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a
formare il reddito complessivo del contribuente, i redditi
esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati nel
periodo, i proventi derivanti da quote di organismi di
investimento collettivo mobiliare soggetti all'imposta
sostitutiva di cui al successivo art. 8, nonche' da fondi
comuni di investimento immobiliare di cui alla legge 25
gennaio 1994, n. 86, il 60 per cento dei proventi derivanti
dalla partecipazione ad organismi di investimento
collettivo del risparmio di cui al quarto periodo, del
comma 1, dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77,
ed il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il
risultato e' computato al netto degli oneri e delle
commissioni relative al patrimonio gestito.
5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio ed
alla fine di ciascun periodo d'imposta e' effettuata
secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa in
attuazione del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 .
Tuttavia nel caso dei titoli, quote, partecipazioni,
certificati o rapporti non negoziati in mercati
regolamentati, il cui valore complessivo medio annuo sia
superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito, essi
sono valutati secondo il loro valore normale, ferma
restando la facolta' del contribuente di revocare l'opzione
limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni,
certificati o rapporti. Con uno o piu' decreti del Ministro
delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa, sono stabilite le modalita' e i
criteri di attuazione del presente comma.
6. Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi
in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio
dell'anno si assume il patrimonio alla data di stipula del
contratto ovvero in luogo del patrimonio al termine
dell'anno si assume il patrimonio alla chiusura del
contratto.
7. Il conferimento di titoli, quote, certificati o
rapporti in una gestione per la quale sia stata esercitata
l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo
oneroso ed il soggetto gestore applica le disposizioni dei
commi 5, 6, 9 e 12 dell'art. 6. Tuttavia nel caso di
conferimento di strumenti finanziari che formavano gia'
oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata
esercitata l'opzione di cui al comma 2, si assume quale
valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai
fini della determinazione del patrimonio alla conclusione
del precedente contratto di gestione; nel caso di
conferimento di strumenti finanziari per i quali sia stata
esercitata l'opzione di cui all'art. 6, si assume quale
costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione
del comma 6 del citato articolo.
8. Nel caso di prelievo di titoli, quote, valute,
certificati e rapporti o di loro trasferimento ad altro
deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione
di cui all'art. 6 ed al comma 1 del presente articolo,
salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione
o per donazione, e comunque di revoca dell'opzione di cui
al precedente comma 2, ai fini della determinazione del
risultato della gestione nel periodo in cui gli stessi sono
stati eseguiti, e' considerato il valore dei medesimi il
giorno del prelievo, adottando i criteri di valutazione
previsti al comma 5.
9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo
della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi
ai titoli, quote, certificati, valute e rapporti prelevati
o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata
l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote,
certificati, valute e rapporti che ha concorso a
determinare il risultato della gestione assoggettato ad
imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il
soggetto gestore rilascia al mandante apposita
certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli,
quote, certificati, valute e rapporti.
10. Se in un anno il risultato della gestione e'
negativo, il corrispondente importo e' computato in
diminuzione del risultato della gestione dei periodi
d'imposta successivi ma non oltre il quarto per l'intero
importo che trova capienza in essi.
11. L'imposta sostitutiva di cui al comma 4 e'
prelevata dal soggetto gestore ed e' versata al
concessionario della riscossione ovvero alla sezione di
tesoreria provinciale dello Stato entro il 16 febbraio di
ciascun anno, ovvero entro il sedicesimo giorno del secondo
mese successivo a quello in cui e' stato revocato il
mandato di gestione. Il soggetto gestore puo' effettuare,
anche in deroga al regolamento di gestione, i
disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo
che il contribuente non fornisca direttamente le somme
corrispondenti entro il quindicesimo giorno del mese nel
quale l'imposta stessa e' versata; nelle ipotesi previste
al comma 8 il soggetto gestore puo' sospendere l'esecuzione
delle prestazioni fino a che non ottenga dal contribuente
provvista per il versamento dell'imposta dovuta.
12. Contestualmente alla presentazione della
dichiarazione dei redditi propri il soggetto gestore
presenta la dichiarazione relativa alle imposte prelevate
sul complesso delle gestioni. I soggetti diversi dalle
societa' ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e
d) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 presentano la predetta dichiarazione entro il
termine stabilito per la presentazione della dichiarazione
dei sostituti d'imposta. Le modalita' di effettuazione dei
versamenti e la presentazione della dichiarazione prevista
nel presente comma sono disciplinate dalle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 e del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
13. Nel caso in cui alla conclusione del contratto il
risultato della gestione sia negativo, il soggetto gestore
rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale
risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del
comma 4 dell'art. 82, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito
dall'art. 4, comma 1, lettera b) , o, nel caso di esistenza
od apertura di depositi o rapporti di custodia,
amministrazione o gestione di cui all'art. 6 e al comma 1,
intestati al contribuente e per i quali sia esercitata
l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi del
comma 5 dell'art. 6 o del comma 10 del presente articolo.
Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il
risultato negativo e' computabile in diminuzione si tiene
conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato
negativo e' maturato.
14. L'opzione non puo' essere esercitata e, se
esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di
diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle
partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti
dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al
comma 1 o all'art. 6, siano superiori a quelle indicate
nella lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera a) . Se il
superamento delle percentuali e' avvenuto successivamente
all'esercizio dell'opzione, per la determinazione dei
redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del
comma 1 dell'art. 5 si applica il comma 9. Il contribuente
comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle
percentuali entro quindici giorni dalla data in cui sia
avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione,
ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle
informazioni in loro possesso, non siano in grado di
verificare il superamento. Nel caso di indebito esercizio
dell'opzione o di omessa comunicazione si applica a carico
del contribuente la sanzione amministrativa dal 2 al 4 per
cento del valore delle partecipazioni, titoli o diritti
posseduti alla data della violazione.
15. Abrogato.
16. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in
materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
previste in materia di imposte sui redditi.
17. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui
all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e' approvato il modello di
dichiarazione di cui al comma 12.».
- Il titolo IV del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni
in materia di accertamento delle imposte sui redditi), reca
disposizioni in materia di «Accertamento e controlli.».
- Si riporta il testo dell'art. 51 del citato testo
unico delle imposte sui redditi, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro
dipendente). - 1. Il reddito di lavoro dipendente e'
costituito da tutte le somme e i valori in genere, a
qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche
sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al
rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo
d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti
dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio
del periodo d'imposta successivo a quello cui si
riferiscono.
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati
dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a
disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o
casse aventi esclusivamente fine assistenziale in
conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale, che operino negli ambiti di
intervento stabiliti con il decreto del Ministro della
salute di cui all'art. 10, comma 1, lettera e-ter), per un
importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai
fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche
dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi
dell'art. 10, comma 1, lettera e-ter);
b) le erogazioni liberali concesse in occasione di
festivita' o ricorrenze alla generalita' o a categorie di
dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a lire
500.000, nonche' i sussidi occasionali concessi in
occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del
dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime
dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o
ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive
ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172;
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore
di lavoro, nonche' quelle in mense organizzate direttamente
dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino
all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240, le
prestazioni e le indennita' sostitutive corrisposte agli
addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a
carattere temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone
dove manchino strutture o servizi di ristorazione;
d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo
alla generalita' o a categorie di dipendenti; anche se
affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi
pubblici;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed
f) del comma 1 dell'art. 50;
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui
al comma 1 dell'art. 100 da parte dei dipendenti e dei
soggetti indicati nell'art. 12;
f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla
generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti per
frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte
dei familiari indicati nell'art. 12, nonche' per borse di
studio a favore dei medesimi familiari;
g) il valore delle azioni offerte alla generalita'
dei dipendenti per un importo non superiore
complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a
condizione che non siano riacquistate dalla societa'
emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima
che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione;
qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine,
l'importo che non ha concorso a formare il reddito al
momento dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel
periodo d'imposta in cui avviene la cessione;
g-bis) (abrogata);
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui
all'art. 10 e alle condizioni ivi previste, nonche' le
erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a
fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso art. 10,
comma 1, lettera b) . Gli importi delle predette somme ed
erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle
case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del
riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno
dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare
percepito nel periodo d'imposta;
i-bis) le quote di retribuzione derivanti
dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta' di
rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive
della medesima, per il periodo successivo alla prima
scadenza utile per il pensionamento di anzianita', dopo
aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente
normativa.
2-bis Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis)
del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse
dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il
rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse da societa' che
direttamente o indirettamente, controllano la medesima
impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla
stessa societa' che controlla l'impresa. La disposizione di
cui alla lettera (( g-bis) )) del comma 2 si rende
applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente
le seguenti condizioni:
a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano
scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
b) che, al momento in cui l'opzione e' esercitabile,
la societa' risulti quotata in mercati regolamentati;
c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque
anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento
nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza
tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e
l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti
titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in
garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro
assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il
reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione
e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui
avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.
3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di
cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei
servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari
indicati nell'art. 12, o il diritto di ottenerli da terzi,
si applicano le disposizioni relative alla determinazione
del valore normale dei beni e dei servizi contenute
nell'art. 9. Il valore normale dei generi in natura
prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e' determinato
in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa
azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare
il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati
se complessivamente di importo non superiore nel periodo
d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore e'
superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente
a formare il reddito.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
a) per gli autoveicoli indicati nell'art. 54, comma
1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso
promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo
corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila
chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di
esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che
l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30
novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle
finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31
dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al
netto degli ammontari eventualmente trattenuti al
dipendente;
b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50
per cento della differenza tra l'importo degli interessi
calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine
di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al
tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si
applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1°
gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi
concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di
lavoro ai dipendenti in contratto di solidarieta' o in
cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime
dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o
ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive
ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
n. 172;
c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o
in comodato, si assume la differenza tra la rendita
catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese
inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a
carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il
godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi
in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio
stesso, si assume il 30 per cento della predetta
differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti
nel catasto si assume la differenza tra il valore del
canone di locazione determinato in regime vincolistico o,
in mancanza, quello determinato in regime di libero
mercato, e quanto corrisposto per il godimento del
fabbricato;
c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di
persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli
ammontari eventualmente trattenuti, l'importo
corrispondente all'introito medio per
passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei
trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media
convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui
al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il 31
dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta
successivo a quello in corso alla data della sua
emanazione.
5. Le indennita' percepite per le trasferte o le
missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare
il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno,
elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al
netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di
rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di
vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il
limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due
terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che
di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle
spese per trasferte o missioni fuori del territorio
comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di
spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al
viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese,
anche non documentabili, eventualmente sostenute dal
dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o
missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire
30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.
Le indennita' o i rimborsi di spese per le trasferte
nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di
spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal
vettore, concorrono a formare il reddito.
6. Le indennita' e le maggiorazioni di retribuzione
spettanti ai lavoratori tenuti per contratto
all'espletamento delle attivita' lavorative in luoghi
sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con
carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
volo previste dalla legge o dal contratto collettivo,
nonche' le indennita' di cui all'art. 133 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229,
concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per
cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, possono essere individuate categorie di
lavoratori e condizioni di applicabilita' della presente
disposizione.
7. Le indennita' di trasferimento, quelle di prima
sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a
formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro
ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a
lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del
territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal
territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se
le indennita' in questione, con riferimento allo stesso
trasferimento, sono corrisposte per piu' anni, la presente
disposizione si applica solo per le indennita' corrisposte
per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle
dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, e
di trasporto delle cose, nonche' le spese e gli oneri
sostenuti dal dipendente in qualita' di conduttore, per
recesso dal contratto di locazione in dipendenza
dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se
rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente
documentate, non concorrono a formare il reddito anche se
in caso di contemporanea erogazione delle suddette
indennita'.
8. Gli assegni di sede e le altre indennita' percepite
per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella
misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati
all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la
legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di
maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il
reddito la sola indennita' base nella misura del 50 per
cento. Qualora l'indennita' per servizi prestati all'estero
comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento
all'attivita' prestata nel territorio nazionale, la
riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti
predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude
l'applicabilita' di quella di cui al comma 5.
8-bis In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8,
il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da
dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello
Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, e'
determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali
definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale di cui all'art. 4, comma 1, del
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del
presente articolo non concorrono a formare il reddito di
lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, quando la variazione
percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al
periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2
per cento rispetto al valore medio del medesimo indice
rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno
1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla
ricognizione della predetta percentuale di variazione.
Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha
effetto il suddetto decreto si fara' fronte all'onere
derivante dall'applicazione del medesimo decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 27 del testo unico
delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.
797, come modificato dalla presente legge:
«Art. 27. - Art. 12 regio decreto-legge 17 giugno 1937,
n. 1048 - Art. 1, decreto luogotenenziale 1° agosto 1945,
n. 692 - (Determinazione del reddito da lavoro dipendente
ai fini contributivi). - 1. Costituiscono redditi di lavoro
dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'art. 46,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento.
2. Per il calcolo dei contributi di previdenza e
assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute
nell'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, salvo quanto specificato nei
seguenti commi.
3. Le somme e i valori di cui al comma 1 dell'art. 48
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, si intendono al lordo di qualsiasi contributo e
trattenuta, ivi comprese quelle di cui al comma 2, lettera
(( h) )) , dello stesso art. 48.
4. Sono esclusi dalla base imponibile:
a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di
fine rapporto;
b) le somme corrisposte in occasione della cessazione
del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei
lavoratori, nonche' quelle la cui erogazione trae origine
dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilita'
dell'indennita' sostitutiva del preavviso;
c) i proventi e le indennita' conseguite, anche in
forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni;
d) le somme poste a carico di gestioni assistenziali
e previdenziali obbligatorie per legge; le somme e le
provvidenze erogate da casse, fondi e gestioni di cui al
successivo punto f) e quelle erogate dalle Casse edili di
cui al comma 4; i proventi derivanti da polizze
assicurative; i compensi erogati per conto di terzi non
aventi attinenza con la prestazione lavorativa;
e) (abrogata);
f) i contributi e le somme a carico del datore di
lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma, a
finanziamento delle forme pensionistiche complementari di
cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni e integrazioni, e a casse, fondi,
gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da
regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni
integrative previdenziali o assistenziali a favore del
lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo
la sua cessazione. I contributi e le somme predetti,
diverse dalle quote di accantonamento al TFR, sono
assoggettati al contributo di solidarieta' del 10 per cento
di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno
1991, n. 166, e al citato decreto legislativo n. 124 del
1993, e successive modificazioni e integrazioni, a carico
del datore di lavoro e devoluto alle gestioni
pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori.
Resta fermo l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel
regime obbligatorio di appartenenza delle quote ed elementi
retributivi a carico del lavoratore destinati al
finanziamento delle forme pensionistiche complementari e
alle casse, fondi e gestioni predetti. Resta fermo,
altresi', il contributo di solidarieta' a carico del
lavoratore nella misura del 2 per cento di cui all'art. 1,
comma 5, lettera b) , del decreto legislativo 14 dicembre
1995, n. 579;
g) i trattamenti di famiglia di cui all'art. 3, comma
3, lettera d) , del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;
g-bis) i redditi da lavoro dipendente derivanti
dall'esercizio di piani di stock option.
5. L'elencazione degli elementi esclusi dalla base
imponibile e' tassativa.
6-10. (Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2512 del codice
civile:
«Art. 2512 (Cooperativa a mutualita' prevalente). -
Sono societa' cooperative a mutualita' prevalente, in
ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:
1) svolgono la loro attivita' prevalentemente in
favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento
della loro attivita', delle prestazioni lavorative dei
soci;
3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento
della loro attivita', degli apporti di beni o servizi da
parte dei soci.
Le societa' cooperative a mutualita' prevalente si
iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano
annualmente i propri bilanci.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, recante «Disposizioni finanziarie e
fiscali urgenti in materia di riscossione,
razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei
prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti
comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del
patrimonio e finanziamento delle infrastrutture.»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112, come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Progressivo adeguamento ai principi comunitari
del regime tributario delle societa' cooperative). - 1.
L'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, si applica
in ogni caso alla quota degli utili netti annuali destinati
alla riserva minima obbligatoria.
2. Le somme di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) ,
della legge 3 aprile 2001, n. 142, e all'art. 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, destinate ad aumento del capitale sociale, non
concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle
imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei
soci. Le stesse somme, se imponibili al momento della loro
attribuzione, sono soggette ad imposta secondo la
disciplina dell'art. 7, comma 3, della legge 31 gennaio
1992, n. 59. Le disposizioni del presente comma si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2001.
3. Sugli interessi corrisposti dalle societa'
cooperative e loro consorzi, che non soddisfano i requisiti
della definizione di piccole e micro imprese di cui alla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003, ai propri soci persone fisiche residenti nel
territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati
alle condizioni stabilite dall'art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si
applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del
20 per cento.
4. In attesa di un piu' compiuto riordino del
trattamento tributario delle societa' cooperative e loro
consorzi, in coerenza con la generale riforma della
disciplina delle societa' cooperative di cui al titolo VI
del libro V del codice civile, per i due periodi d'imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2001:
a) l'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904,
salvo quanto previsto dal comma 1, si applica al 39 per
cento della rimanente quota degli utili netti annuali
destinati a riserva indivisibile;
b) per le cooperative agricole e della piccola pesca
e loro consorzi la quota di cui alla lettera a) e' elevata
al 60 per cento;
c) non si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 10, limitatamente alle precedenti lettere a) e b)
, e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601; per le cooperative di produzione e
di lavoro e loro consorzi resta ferma l'applicazione del
predetto art. 11 relativamente al reddito imponibile
derivante dall'indeducibilita' dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive.
5. Per il periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2001, l'acconto dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche dovuto dalle societa'
cooperative e loro consorzi e' calcolato, in base alle
disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo
come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe
applicata in conformita' alle disposizioni del comma 4.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle cooperative e loro consorzi soggetti alla disciplina
di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, ad eccezione dei
commi 4 e 5 che non si applicano alle cooperative e loro
consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. In ogni
caso, le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle societa' cooperative di garanzia collettiva
fidi di primo e secondo grado e loro consorzi, previste
dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
iscritte nell'apposita sezione dell'elenco previsto
dall'art. 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385.».
- Si riporta il testo del comma 460 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, recente «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2005)», come modificato dalla
presente legge:
«460. Fermo restando quanto disposto dall'art. 6, commi
1, 2 e 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112, l'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non
si applica alle societa' cooperative e loro consorzi a
mutualita' prevalente di cui al libro V, titolo VI, capo I,
sezione I, del codice civile, e alle relative disposizioni
di attuazione e transitorie, e che sono iscritti all'Albo
delle cooperative sezione cooperative a mutualita'
prevalente di cui all'art. 223-sexiesdecies delle
disposizioni di attuazione del codice civile:
a) per la quota del 20 per cento degli utili netti
annuali delle cooperative agricole e loro consorzi di cui
al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, delle
cooperative della piccola pesca e loro consorzi;
b) per la quota del 30 per cento degli utili netti
annuali delle altre cooperative e loro consorzi;
b-bis) per la quota del 55 per cento degli utili
netti annuali delle societa' cooperative di consumo e loro
consorzi.».



 
Art. 83.
Efficienza dell'Amministrazione finanziaria
1. Al fine di garantire maggiore efficacia ai controlli sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva a carico dei soggetti non residenti e di quelli residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni, l'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate predispongono di comune accordo appositi piani di controllo anche sulla base dello scambio reciproco dei dati e delle informazioni in loro possesso. (( L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate attivano altresi' uno scambio telematico mensile delle posizioni relative ai titolari di partita IVA e dei dati annuali riferiti ai soggetti che percepiscono utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto e' costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro )).
2. L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate determinano le modalita' di attuazione della disposizione di cui al comma 1 con apposita convenzione.
3. Nel triennio 2009-2011 l'Agenzia delle entrate realizza un piano di ottimizzazione dell'impiego delle risorse finalizzato ad incrementare la capacita' operativa destinata alle attivita' di prevenzione e repressione della evasione fiscale, rispetto a quella media impiegata agli stessi fini nel biennio 2007-2008, in misura pari ad almeno il 10 per cento.
4. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente:
«2-ter Il Dipartimento delle finanze con cadenza semestrale fornisce ai comuni, anche per il tramite dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito ai sensi dei commi precedenti.».
5. Ai fini di una piu' efficace prevenzione e repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza incrementano la capacita' operativa destinata a tali attivita' anche orientando appositamente loro funzioni o strutture al fine di assicurare:
a) l'analisi dei fenomeni e l'individuazione di specifici ambiti di indagine;
b) la definizione di apposite metodologie di contrasto;
c) la realizzazione di specifici piani di prevenzione e contrasto dei fenomeni medesimi;
d) il monitoraggio dell'efficacia delle azioni poste in essere.
6. Il coordinamento operativo tra i soggetti istituzionali di cui al comma 5 e' assicurato mediante un costante scambio informativo anche allo scopo di consentire la tempestiva emissione degli atti di accertamento e l'adozione di eventuali misure cautelari.
7. Gli esiti delle attivita' svolte (( in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 )) formano oggetto di apposite relazioni annuali al Ministro dell'economia e delle finanze.
8. Nell'ambito della programmazione dell'attivita' di accertamento relativa agli anni 2009, 2010 e 2011 e' pianificata l'esecuzione di un piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sulla base di elementi e circostanze di fatto certi desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria nonche' acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori e in particolare a quelli acquisiti ai sensi dell'articolo 32, primo comma, (( numero 7) )) , del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
9. Nella selezione delle posizioni ai fini dei controlli di cui al comma 8 e' data priorita' ai contribuenti che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun debito d'imposta e per i quali esistono (( elementi indicativi )) di capacita' contributiva.
10. Coerentemente con quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la Guardia di finanza contribuisce al piano straordinario di cui al comma 8 destinando una adeguata quota della propria capacita' operativa alle attivita' di acquisizione degli elementi e circostanze di fatto certi necessari per la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza definiscono annualmente, d'intesa tra loro, le modalita' della loro cooperazione al piano.
11. Ai fini della realizzazione del piano di cui al comma 8 ed in attuazione della previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni segnalano all'Agenzia delle entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza.
12. Al fine di favorire lo scambio di esperienze professionali e amministrative tra le Agenzie fiscali attraverso la mobilita' dei loro dirigenti generali di prima fascia, nonche' di contribuire al perseguimento della maggiore efficienza e funzionalita' di tali Agenzie, su richiesta nominativa del direttore di una Agenzia fiscale, che indica altresi' l'alternativa fra almeno due incarichi da conferire, il Ministro dell'economia e delle finanze assegna a tale Agenzia il dirigente generale di prima fascia in servizio presso altra Agenzia fiscale, sentito il direttore della Agenzia presso la quale e' in servizio il dirigente generale richiesto. Qualora per il nuovo incarico sia prevista una retribuzione complessivamente inferiore a quella percepita dal dirigente generale in relazione all'incarico gia' ricoperto, per la differenza sono fatti salvi gli effetti economici del contratto individuale di lavoro in essere presso l'Agenzia fiscale di provenienza fino alla data di scadenza di tale contratto, in ogni caso senza maggiori oneri rispetto alle risorse assegnate a legislazione vigente alla Agenzia fiscale richiedente. In caso di rifiuto ad accettare gli incarichi alternativamente indicati nella richiesta, il dirigente generale e' in esubero ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
13. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (( sono apportate le seguenti modificazioni: ))
a) nel comma 1, lettera b), la parola «sei» e' sostituita dalla seguente: «quattro»;
b) nel comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Meta' dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia».
14. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 13 i comitati di gestione delle Agenzie fiscali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente il trentesimo giorno successivo.
15. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, i diritti dell'azionista della societa' di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto di cinque componenti, e' conseguentemente rinnovato entro il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile.
16. Al fine di assicurare maggiore effettivita' alla previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermano all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta di iscrizione la effettivita' della cessazione della residenza nel territorio nazionale e' sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, la quale si avvale delle facolta' istruttorie di cui al Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
17. In fase di prima attuazione delle disposizioni (( del )) comma 16, la specifica vigilanza ivi prevista da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate viene esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a far corso dal 1° gennaio 2006. L'attivita' dei comuni e' anche in questo caso incentivata con il riconoscimento della quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
18. Allo scopo di semplificare la gestione dei rapporti con l'Amministrazione fiscale, ispirandoli a principi di reciproco affidamento ed agevolando il contribuente mediante la compressione dei tempi di definizione, nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Adesione ai verbali di constatazione). - 1. Il contribuente puo' prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che consentano l'emissione di accertamenti parziali previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. L'adesione di cui al comma 1 puo' avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i trenta giorni successivi (( alla data della consegna )) del verbale medesimo mediante comunicazione (( al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate ed all'organo )) che ha redatto il verbale. Entro i sessanta giorni successivi (( alla comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, lo stesso )) notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste (( dall'articolo 7 )).
3. In presenza dell'adesione di cui al comma 1 la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, e' ridotta alla meta' (( e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale )).
(( 4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 3 il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 )).».
(( 18-bis. L'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, si applica con riferimento ai verbali di constatazione consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto )).
(( 18-ter. In sede di prima applicazione dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218: ))
(( a) il termine per la comunicazione dell'adesione da parte del contribuente ai verbali consegnati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' comunque prorogato fino al 30 settembre 2008; ))
(( b) il termine per la notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale relativo ai verbali consegnati al contribuente fino al 31 dicembre 2008 e' comunque prorogato al 30 giugno 2009 )).
(( 18-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di effettuazione della comunicazione dell'adesione da parte del contribuente prevista dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 )).
19. In funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, (( a decorrere )) dal 1° gennaio 2009 gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, vengono elaborati, (( sentite le associazioni professionali e di categoria )) , anche su base regionale o comunale, ove cio' sia compatibile con la metodologia prevista dal (( comma 1 )) , secondo periodo, dello stesso articolo 62-bis.
20. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione del comma 19, prevedendo che la elaborazione su base regionale o comunale avvenga con criteri di gradualita' entro il 31 dicembre 2013 e garantendo che alla stessa possano partecipare anche i comuni, in attuazione della previsione di cui articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
21. All'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis In caso di versamento di somme eccedenti almeno cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste dall'agente della riscossione, quest'ultimo ne offre la restituzione all'avente diritto notificandogli una comunicazione delle modalita' di restituzione dell'eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza che l'avente diritto abbia accettato la restituzione, ovvero, per le eccedenze inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l'agente della riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore ovvero, se tale ente non e' identificato ne' facilmente identificabile, all'entrata del bilancio dello Stato, ad esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce ad apposita contabilita' speciale. Il riversamento e' effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno.
1-ter La restituzione ovvero il riversamento sono effettuati al netto dell'importo delle spese di notificazione, determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 7-ter trattenute dall'agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la notificazione.
1-quater Resta fermo il diritto di chiedere, entro l'ordinario termine di prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti di cui al comma 1-bis all'ente creditore ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le somme occorrenti per la restituzione sono prelevate dalla contabilita' speciale prevista dal comma 1-bis e riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».
22. Le somme eccedenti di cui all'articolo 22, comma 1-bis del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, incassate anteriormente al quinto anno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto, sono versate entro il 20 dicembre 2008 ed affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al (( Fondo speciale istituito con l'articolo 81, comma 29, del presente decreto )).
23. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, sono soppresse le parole da «Se» a «cancellazione dell'ipoteca»;
b) nel comma 4, le parole da «l'ultimo» a «mese» sono sostituite dalle seguenti: «nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione»;
c) il comma 4-bis e' abrogato. In ogni caso le sue disposizioni continuano a trovare applicazione nei riguardi delle garanzie prestate ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
(( 23-bis. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il pagamento effettuato con i mezzi diversi dal contante individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso:
a) in caso di utilizzazione di un assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile;
b) in caso di utilizzazione di una carta di credito, se il gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria.». ))

(( 23-ter. All'articolo 47-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: «concessionari» sono inserite le seguenti: «e ai soggetti da essi incaricati» )).
24. All'articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola «131», sono inserite le seguenti: «, moltiplicato per tre».
(( 25. E' istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia, con compiti di analisi, indirizzo, supporto e coordinamento nel campo dei fenomeni economici complessi propri della globalizzazione quali l'influenza dei fondi sovrani e lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo. La composizione del Comitato, ai cui lavori partecipano qualificati rappresentanti di Ministeri, nonche' alte professionalita' ed esperienze tecniche nei suoi settori di intervento, e' definita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stabilite altresi' le disposizioni generali del suo funzionamento. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, dalle strutture del Ministero degli affari esteri. La partecipazione al Comitato e' gratuita.
26.-28. (Soppressi).
28-bis. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali» sono soppresse.
28-ter. Le disposizioni di cui al comma 28-bis si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° settembre 2008.
28-quater. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 109, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento»;
b) all'articolo 54, comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.».
28-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 28-quater entrano in vigore a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. Nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo d'imposta, l'imposta del periodo precedente e' determinata applicando le disposizioni del comma 28-quater.
28-sexies. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gli enti locali e i soggetti di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, accedono ai dati e alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, ivi compresi quelli di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2000. Le facolta' ivi previste possono essere esercitate solo dopo la notifica dell'ingiunzione prevista dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Il riferimento al numero identificativo del ruolo, contenuto nell'articolo 2 del citato decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 2000, e' sostituito con il riferimento alla data di notifica dell'ingiunzione e alla relativa causale. Il dirigente o responsabile dell'ufficio, nel caso degli enti locali, e il legale rappresentante o direttore generale, nel caso dei soggetti di cui alla citata lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, autorizzano preventivamente l'accesso in forma scritta e individuano in via generale i dipendenti destinati a provvedervi, scegliendoli tra quelli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno due anni. I nominativi di tali dipendenti sono comunicati all'Agenzia delle entrate. A decorrere dall'anno 2009 l'elenco di tali nominativi e' trasmesso entro il 31 marzo di ogni anno. E' esclusa, quanto all'accesso, ogni discriminazione tra i soggetti di cui alla citata lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, e gli agenti della riscossione. ))

(( 28-septies. All'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni: ))
(( a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sulla quale svolge attivita' di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio»; ))
(( b)al comma 14, le parole da: «i risultati» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «gli elementi acquisiti nello svolgimento dell'attivita' di coordinamento prevista dal comma 1». ))
(( 28-octies. In attuazione della decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione, i soggetti che si sono avvalsi del regime d'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono tenuti alla restituzione dell'aiuto fruito nei termini e con le modalita' previsti dai commi da 28-novies a 28-undecies del presente articolo )).
(( 28-novies. L'importo dell'aiuto oggetto di recupero e' determinato secondo i seguenti criteri:
a) applicazione, in luogo del regime d'imposta sostitutiva con aliquota del 9 per cento di cui al comma 28-octies, dichiarato incompatibile con il mercato comune, del regime d'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 25, della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di rivalutazione dei beni;
b) applicazione dell'aliquota del 19 per cento sulle differenze di valore riallineate relative a beni ammortizzabili e del 15 per cento su quelle relative a beni non ammortizzabili;
c) esclusione dal regime d'imposta sostitutiva delle differenze di valore relative alle partecipazioni detenute nella Banca d'Italia, in quanto fruenti del regime di esenzione previsto dall'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
d) attualizzazione alla data del 20 giugno 2004 delle somme versate in applicazione del regime dichiarato incompatibile e decorrenza del calcolo degli interessi dovuti sugli importi oggetto di recupero a decorrere dalla stessa data;
e) determinazione degli interessi secondo le disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, e successive modificazioni. ))

(( 28-decies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' approvato l'apposito modello per la dichiarazione dei maggiori importi oggetto di restituzione. Il modello di dichiarazione dei maggiori importi dovuti deve essere presentato da parte dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto all'Agenzia delle entrate entro quindici giorni dalla emanazione del predetto provvedimento. ))
(( 28-undecies. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle dichiarazioni predisposte ai sensi del comma 28-decies e trasmesse da ciascun soggetto beneficiario dell'aiuto, liquida gli importi dovuti, comprensivi degli interessi, ed entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione notifica apposita comunicazione contenente l'ingiunzione di pagamento, con l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, si procede, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate, nonche' degli ulteriori interessi dovuti )).
(( 28-duodecies. L'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' abrogato )).



Riferimenti normativi:
-- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante «Misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria», convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Partecipazione dei comuni al contrasto
all'evasione fiscale). - 1. Per potenziare l'azione di
contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei principi
di economicita', efficienza e collaborazione
amministrativa, la partecipazione dei comuni
all'accertamento fiscale e' incentivata mediante il
riconoscimento di una quota pari al 30 per cento delle
maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo
definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia
contribuito all'accertamento stesso.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, emanato, entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite
le modalita' tecniche di accesso alle banche dati e di
trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia
delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi
residenti, nonche' quelle della partecipazione dei comuni
all'accertamento fiscale di cui al comma 1 anche attraverso
societa' ed enti partecipati dai comuni e comunque da essi
incaricati per le attivita' di supporto ai controlli
fiscali sui tributi comunali. Con il medesimo provvedimento
sono altresi' individuate le ulteriori materie per le quali
i comuni partecipano all'accertamento fiscale; in tale
ultimo caso, il provvedimento, adottato d'intesa con il
direttore dell'Agenzia del territorio per i tributi di
relativa competenza, puo' prevedere anche una applicazione
graduale in relazione ai diversi tributi.
2-bis Nelle province autonome di Trento e di Bolzano
rimane fermo quanto previsto dallo statuto speciale e dalle
relative norme di attuazione, ed in particolare dall'art.
13 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.
2-ter Il Dipartimento delle finanze con cadenza
semestrale fornisce ai comuni, anche per il tramite
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'elenco
delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da
accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito ai sensi
dei commi precedenti.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 38 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi».
«Art. 38 (Rettifica delle dichiarazioni delle persone
fisiche). - L'ufficio delle imposte procede alla rettifica
delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando
il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a
quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto
o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni
d'imposta indicate nella dichiarazione.
La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli
effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell'imposta locale sui redditi, ma con riferimento
analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'art.
6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597.
L'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza dei dati
indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito
nell'art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione
stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni
precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo
precedente anche sulla base di presunzioni semplici,
purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate
dai commi precedenti e dall'art. 39, puo', in base ad
elementi e circostanze di fatto certi, determinare
sinteticamente il reddito complessivo netto del
contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali
elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto
accertabile si discosta per almeno un quarto da quello
dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono
stabilite le modalita' in base alle quali l'ufficio puo'
determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito
in relazione ad elementi indicativi di capacita'
contributiva individuati con lo stesso decreto quando il
reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti
elementi per due o piu' periodi di imposta.
Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito
complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi
patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova
contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti,
nell'anno in cui e' stata effettuata e nei quattro
precedenti.
Il contribuente ha facolta' di dimostrare, anche prima
della notificazione dell'accertamento, che il maggior
reddito determinato o determinabile sinteticamente e'
costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da
redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
L'entita' di tali redditi e la durata del loro possesso
devono risultare da idonea documentazione.
Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non
sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del decreto
indicato nel secondo comma. Agli effetti dell'imposta
locale sui redditi il maggior reddito accertato
sinteticamente e' considerato reddito di capitale salva la
facolta' del contribuente di provarne l'appartenenza ad
altre categorie di redditi.
Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano
anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti
disposti dagli uffici ai sensi dell'art. 32, primo comma,
numeri 2), 3) e 4).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 32 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973:
«Art. 32 (Poteri degli uffici). - Per l'adempimento dei
loro compiti gli uffici delle imposte possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e
verifiche a norma del successivo art. 33;
2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a
comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per
fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento
nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle
operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati
acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma
dell'art. 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi
dell'art. 18, comma 3, lettera b) , del decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai
rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati
rispettivamente a norma del numero 7) e dell'art. 33,
secondo e terzo comma o acquisiti ai sensi dell'art. 18,
comma 3, lettera b) , del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli
accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il
contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la
determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non
hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni
sono altresi' posti come ricavi o compensi a base delle
stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non
ne indica il soggetto beneficiario e sempreche' non
risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli
importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od
operazioni. Le richieste fatte e le risposte ricevute
devono risultare da verbale sottoscritto anche dal
contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve
essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il
contribuente ha diritto ad avere copia del verbale;
3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a
esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti
di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla
tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del
titolo III puo' essere richiesta anche l'esibizione dei
bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle
disposizioni tributarie. L'ufficio puo' estrarne copia
ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo
non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non
possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;
4) inviare ai contribuenti questionari relativi a
dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti nonche' nei confronti
di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto
rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni
dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle
societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti
che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti
per conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a
contrarie disposizioni legislative, statutarie o
regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti
indicati singolarmente o per categorie. Alle societa' ed
enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con
gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
e notizie attinenti esclusivamente alla durata del
contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le
informazioni sulla categoria devono essere fornite, a
seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente
per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non
si applica all'Istituto centrale di statistica, agli
ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni
loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del numero
7), alle banche, alla societa' Poste italiane S.p.A., per
le attivita' finanziarie e creditizie, agli intermediari
finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di
investimento collettivo del risparmio, alle societa' di
gestione del risparmio e alle societa' fiduciarie;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei
documenti depositati presso i notai, i procuratori del
registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli
altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con
l'attestazione di conformita' all'originale, devono essere
rilasciate gratuitamente;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della Guardia di finanza, del comandante regionale, ai
soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica
il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione
della natura, del numero e degli estremi identificativi dei
rapporti intrattenuti con le banche, la societa' Poste
italiane S.p.A., gli intermediari finanziari, le imprese di
investimento, gli organismi di investimento collettivo del
risparmio, le societa' di gestione del risparmio e le
societa' fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero
estinti da non piu' di cinque anni dalla data della
richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso
dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele
necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, alle
banche, alla societa' Poste italiane S.p.A., per le
attivita' finanziarie e creditizie, agli intermediari
finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di
investimento collettivo del risparmio, alle societa' di
gestione del risparmio e alle societa' fiduciarie, dati,
notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto
intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i
servizi prestati, con i loro clienti, nonche' alle garanzie
prestate da terzi. Alle societa' fiduciarie di cui alla
legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella
sezione speciale dell'albo di cui all'art. 20 del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, puo' essere richiesto, tra l'altro,
specificando i periodi temporali di interesse, di
comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei quali
esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni,
strumenti finanziari e partecipazioni in imprese,
inequivocamente individuati. La richiesta deve essere
indirizzata al responsabile della struttura accentrata,
ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio
destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto
interessato; la relativa risposta deve essere inviata al
titolare dell'ufficio procedente;
8) richiedere ai soggetti indicati nell'art. 13 dati,
notizie e documenti relativi ad attivita' svolte in un
determinato periodo d'imposta, rilevanti ai fini
dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori
e prestatori di lavoro autonomo;
8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o
trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti
fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti
intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti
relativi;
8-ter) richiedere agli amministratori di condominio
negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla
gestione condominiale.
Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo
devono essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data
di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per
l'adempimento, che non puo' essere inferiore a quindici
giorni, ovvero per il caso di cui al n. 7) a trenta giorni.
Il termine puo' essere prorogato per un periodo di venti
giorni su istanza dell'operatore finanziario, per
giustificati motivi, dal competente direttore centrale o
direttore regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero,
per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante
regionale.
Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonche'
le relative risposte, anche se negative, devono essere
effettuate esclusivamente in via telematica. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le disposizioni attuative e le modalita' di
trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche' dei
dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
indicati nel citato numero 7.
Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i
documenti, i libri ed i registri non esibiti o non
trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono
essere presi in considerazione a favore del contribuente,
ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e
contenziosa. Di cio' l'ufficio deve informare il
contribuente contestualmente alla richiesta.
Le cause di inutilizzabilita' previste dal terzo comma
non operano nei confronti del contribuente che depositi in
allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i
libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di
non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per
causa a lui non imputabile.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 33 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973:
«Art. 33 (Accessi, ispezioni e verifiche). - Per la
esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano
le disposizioni dell'art. 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Gli uffici delle imposte hanno facolta' di disporre
l'accesso di propri impiegati muniti di apposita
autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli
enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare
direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le
aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale
allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie
relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma
del n. 7) dello stesso art. 32 e non trasmessa entro il
termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo e allo
scopo di rilevare direttamente la completezza o la
esattezza, allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che
le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella
copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti
intrattenuti dal contribuente con la azienda o istituto di
credito o l'Amministrazione postale.
La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle
imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi
utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la
repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte
dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta
degli uffici secondo le norme e con le facolta' di cui
all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa
autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, che puo' essere
concessa anche in deroga all'art. 329 del codice di
procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici delle
imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o
riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia,
nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.
Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della
guardia di finanza con quella degli uffici finanziari
saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si
debba procedere ad indagini sistematiche tra la Direzione
generale delle imposte dirette e il comando generale della
guardia di finanza e, nell'ambito delle singole
circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici
e comandi territoriali.
Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di
finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono
dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e
verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la
comunicazione puo' richiedere all'organo che sta eseguendo
la ispezione o la verifica l'esecuzione di specifici
controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve
trasmettere i risultati dei controlli eventualmente gia'
eseguiti o gli elementi eventualmente gia' acquisiti, utili
ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e
delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti
deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi
richiedenti.
Gli accessi presso le aziende e istituti di credito e
l'Amministrazione postale debbono essere eseguiti, previa
autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte
dirette ovvero, per la Guardia di finanza, dal comandante
di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con
qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario
e da ufficiali della guardia di finanza di grado non
inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono
essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o
dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di
esse e' data immediata notizia a cura del predetto
responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono
le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei
dati raccolti devono assumere direttamente le cautele
necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti. Con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono determinate le modalita' di
esecuzione degli accessi con particolare riferimento al
numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da
impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle
caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di
autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono
coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico,
in cui gli accessi possono essere espletati e alla
redazione dei processi verbali.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 63 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto»:
«Art. 63 (Collaborazione della Guardia di finanza). -
La Guardia di finanza coopera con gli uffici dell'imposta
sul valore aggiunto per l'acquisizione e il reperimento
degli elementi utili ai fini dell'accertamento della
imposta e per la repressione delle violazioni del presente
decreto, procedendo di propria iniziativa o su richiesta
degli uffici, secondo le norme e con le facolta' di cui
agli articoli 51 e 52, alle operazioni ivi indicate e
trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e
rapporti. Essa inoltre, previa autorizzazione
dell'autorita' giudiziaria, che puo' essere concessa anche
in deroga all'art. 329 del codice di procedura penale,
utilizza e trasmette agli uffici documenti, dati e notizie
acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre
Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia
giudiziaria.
Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della
guardia di finanza con quella degli uffici finanziari
saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si
debba procedere ad indagini sistematiche, tra la Direzione
generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari
e il Comando generale della guardia di finanza e,
nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli
ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali.
Gli uffici finanziari e i comandi della guardia di
finanza, per evitare la reiterazione di accessi presso gli
stessi contribuenti, devono darsi reciprocamente tempestiva
comunicazione delle ispezioni e verifiche intraprese.
L'ufficio o il comando che riceva la comunicazione puo'
richiedere all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la
verifica, l'esecuzione di determinati controlli e
l'acquisizione di determinati elementi utili ai fini
dell'accertamento.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 33 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»:
«Art. 33 (Eccedenze di personale e mobilita'
collettiva). - 1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino
eccedenze di personale sono tenute ad informare
preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma
3 e ad osservare le procedure previste dal presente
articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente
articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991,
n. 223, ed in particolare l'art. 4, comma 11 e l'art. 5,
commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente articolo trova applicazione quando
l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il
numero di dieci unita' si intende raggiunto anche in caso
di dichiarazione di eccedenza distinte nell'arco di un
anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10
unita' agli interessati si applicano le disposizioni
previste dai commi 7 e 8.
3. La comunicazione preventiva di cui all'art. 4, comma
2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle
rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del
comparto o area. La comunicazione deve contenere
l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di
eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali
si ritiene di non poter adottare misure idonee a
riassorbire le eccedenze all'interno della medesima
amministrazione; del numero, della collocazione, delle
qualifiche del personale eccedente, nonche' del personale
abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per
risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi
di attuazione, delle eventuali misure programmate per
fronteggiare le conseguenze sul piano sociale
dell'attuazione delle proposte medesime.».
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle
organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede
all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare
l'eccedenza del personale e delle possibilita' di diversa
utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte.
L'esame e' diretto a verificare le possibilita' di
pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o
parziale del personale eccedente o nell'ambito della stessa
amministrazione, anche mediante il ricorso a forme
flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di
solidarieta', ovvero presso altre amministrazioni comprese
nell'ambito della Provincia o in quello diverso determinato
ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che
partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in
relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le
informazioni necessarie ad un utile confronto.
5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque
giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di
cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel
quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In
caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono
richiedere che il confronto prosegua, per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con l'assistenza dell'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni -
ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli
articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, e successive modificazioni ed integrazioni. La
procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni
dalla comunicazione di cui al comma 1.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire
criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto
delle caratteristiche del comparto, la gestione delle
eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad
altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in
quello diverso che, in relazione alla distribuzione
territoriale delle amministrazioni o alla situazione del
mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi
nazionali. Si applicano le disposizioni dell'art. 30.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5,
l'amministrazione colloca in disponibilita' il personale
che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito
della medesima amministrazione e che non possa essere
ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non
abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che,
secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi
precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano
sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di
lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennita' pari
all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita'
integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro
emolumento retributivo comunque denominato, per la durata
massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento
dell'indennita' sono riconosciuti ai fini della
determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e
della misura della stessa. E' riconosciuto altresi' il
diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art.
2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e
successive modificazioni ed integrazioni.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 67 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 67 (Organi). - 1. Sono organi delle agenzie
fiscali:
a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a
criteri di alta professionalita', di capacita' manageriale
e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni
attinenti al settore operativo dell'agenzia;
b) il comitato di gestione, composto da quattro
membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il direttore e' nominato con decreto del Presidente
della Repubblica previa deliberazione del consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentita
la conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali.
L'incarico ha la durata massima di tre anni, e' rinnovabile
ed e' incompatibile con altri rapporti di lavoro
subordinato e con qualsiasi altra attivita' professionale
privata.
3. Il comitato di gestione e' nominato per la durata di
tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Meta' dei componenti sono scelti tra i dipendenti
di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse
esterni dotati di specifica competenza professionale
attinente ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti
componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia.
4. Il collegio dei revisori dei conti e' composto dal
presidente, da due membri effettivi e due supplenti
iscritti al registro dei revisori contabili, nominati con
decreto del Ministro delle finanze di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. I revisori durano in carica tre anni e possono
essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori
dei conti esercita le funzioni di cui all'art. 2403 del
codice civile, in quanto applicabile.
5. I componenti del comitato di gestione non possono
svolgere attivita' professionale, ne' essere amministratori
o dipendenti di societa' o imprese, nei settori di
intervento dell'agenzia.
6. I compensi dei componenti degli organi collegiali
sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e sono posti a carico del bilancio
dell'agenzia.».
- Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'art. 22
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante «Disposizioni
per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare,
facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento;
disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni
immobili delle imprese, nonche' per riformare il
contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti
tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica
per la concessione di amnistia per reati tributari;
istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto
fiscale»:
«4. Le attivita' di manutenzione, conduzione e sviluppo
del sistema informativo del Ministero delle finanze possono
essere affidate in concessione, in conformita' alle
disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge 11
marzo 1988, n. 66, a societa' specializzate aventi
comprovata esperienza pluriennale nella realizzazione e
conduzione tecnica dei sistemi informativi complessi, con
particolare riguardo al preminente interesse dello Stato
alla sicurezza e segretezza.».
- Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'art. 6
del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio
2008, n. 43, recante «Regolamento di riorganizzazione del
Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art.
1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»:
«Art. 6 (Attribuzioni delle direzioni del Dipartimento
del tesoro). - (Omissis).
7. La Direzione VII - finanza e privatizzazioni - si
articola in 5 uffici dirigenziali non generali e svolge le
seguenti funzioni:
a) monitoraggio e gestione delle partecipazioni
azionarie dello Stato;
b) esercizio dei diritti dell'azionista;
c) gestione dei processi di societarizzazione,
privatizzazione e dismissione, compresa la relativa
attivita' istruttoria e preparatoria;
d) regolamentazione dei settori in cui operano le
societa' partecipate in relazione all'impatto su queste
ultime.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2383 del codice
civile:
«Art. 2383 (Nomina e revoca degli amministratori). - La
nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta
eccezione per i primi amministratori, che sono nominati
nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli
2351, 2449 e 2450.
Gli amministratori non possono essere nominati per un
periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa
disposizione dello statuto, e sono revocabili
dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati
nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore
al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza
giusta causa.
Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli
amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro
delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e
il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la
cittadinanza, nonche' a quali tra essi e' attribuita la
rappresentanza della societa', precisando se disgiuntamente
o congiuntamente.
Le cause di nullita' o di annullabilita' della nomina
degli amministratori che hanno la rappresentanza della
societa' non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento
della pubblicita' di cui al quarto comma, salvo che la
societa' provi che i terzi ne erano a conoscenza.».
- Titolo IV del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973 reca norme in materia di
«Accertamento e controlli».
- Il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, reca
«Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di
conciliazione giudiziale».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 62-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante
«Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte
sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche,
sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate
da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la
disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le
procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR
dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre
disposizioni tributarie», convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427:
«Art. 62-bis (Studi di settore). - 1. Gli uffici del
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze,
sentite le associazioni professionali e di categoria,
elaborano, entro il 31 dicembre 1995, in relazione ai vari
settori economici, appositi studi di settore al fine di
rendere piu' efficace l'azione accertatrice e di consentire
una piu' articolata determinazione dei coefficienti
presuntivi di cui all'art. 11 del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni. A tal fine
gli stessi uffici identificano campioni significativi di
contribuenti appartenenti ai medesimi settori da sottoporre
a controllo allo scopo di individuare elementi
caratterizzanti l'attivita' esercitata. Gli studi di
settore sono approvati con decreti del Ministro delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31
dicembre 1995, possono essere soggetti a revisione ed hanno
validita' ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo
di imposta 1995.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 22 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante «Riordino del
servizio nazionale della riscossione, in attuazione della
delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 22 (Termini di riversamento delle somme
riscosse). - 1. Il concessionario riversa all'ente
creditore le somme riscosse entro il decimo giorno
successivo alla riscossione. Per le somme riscosse
attraverso le agenzie postali e le banche il termine di
riversamento decorre, dal giorno individuato con decreto
del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Per gli enti diversi dallo Stato e da quelli previdenziali
il termine di riversamento decorre dal giorno successivo
allo scadere di ogni decade di ciascun mese.
1-bis. In caso di versamento di somme eccedenti almeno
cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste
dall'agente della riscossione, quest'ultimo ne offre la
restituzione all'avente diritto notificandogli una
comunicazione delle modalita' di restituzione
dell'eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza
che l'avente diritto abbia accettato la restituzione,
ovvero, per le eccedenze inferiori a cinquanta euro,
decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l'agente della
riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore
ovvero, se tale ente non e' identificato ne' facilmente
identificabile, all'entrata del bilancio dello Stato, ad
esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce
ad apposita contabilita' speciale. Il riversamento e'
effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di
ciascun anno.
1-ter. La restituzione ovvero il riversamento sono
effettuati al netto dell'importo delle spese di
notificazione, determinate ai sensi dell'art. 17, comma
7-ter, trattenute dall'agente della riscossione a titolo di
rimborso delle spese sostenute per la notificazione.
1-quater. Resta fermo il diritto di chiedere, entro
l'ordinario termine di prescrizione, la restituzione delle
somme eccedenti di cui al comma 1-bis all'ente creditore
ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le
somme occorrenti per la restituzione sono prelevate dalla
contabilita' speciale prevista dal comma 1-bis e riversate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Per le somme versate con mezzi diversi dal contante
la decorrenza dei termini di riversamento di cui al comma 1
e' determinata con decreto del Ministero delle finanze, di
concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
3. Il comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge 8 agosto
1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
ottobre 1996, n. 556, e' abrogato.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 19 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito», come modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Dilazione del pagamento). - 1. L'agente della
riscossione, su richiesta del contribuente, puo' concedere,
nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva
difficolta' dello stesso, la ripartizione del pagamento
delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di
settantadue rate mensili.
2. (Abrogato).
3. In caso di mancato pagamento della prima rata o,
successivamente, di due rate:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio
della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e'
immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica
soluzione;
c) il carico non puo' piu' essere rateizzato.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato
dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di
ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento
dell'istanza di dilazione.
4-bis (Abrogato).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 28 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 28 (Modalita' di pagamento). - 1. Il pagamento
delle somme iscritte a ruolo puo' essere effettuato presso
gli sportelli del concessionario, le agenzie postali e le
banche. In caso di versamento presso le agenzie postali e
le banche i costi dell'operazione sono a carico del
contribuente.
2. Fuori del territorio nazionale, il pagamento puo'
essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto
corrente bancario indicato dal concessionario nella
cartella di pagamento.
3. Con decreto del Ministero delle finanze sono
stabilite le modalita' di pagamento, anche con mezzi
diversi dal contante; in ogni caso, tali modalita' devono
essere tali da assicurare l'indicazione del codice fiscale
del contribuente e gli estremi identificativi dell'imposta
pagata.
3-bis. Il pagamento effettuato con i mezzi diversi dal
contante individuati ai sensi del comma 3 si considera
omesso:
a) in caso di utilizzazione di un assegno, se
l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile;
b) in caso di utilizzazione di una carta di credito,
se il gestore della carta non fornisce la relativa
provvista finanziaria.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 47-bis del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del
1973, come modificato dalla presente legge:
«Art. 47-bis (Gratuita' di altre attivita' e misura
dell'imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni
mobili). - 1. I competenti uffici dell'Agenzia del
territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari e ai
soggetti da essi incaricati le visure ipotecarie e
catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a
ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le
attivita' di cui all'art. 79, comma 2.
2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non
registrati, la cui vendita e' curata dai concessionari,
l'imposta di registro si applica nella misura fissa di
dieci euro.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 79 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 79 (Prezzo base e cauzione). - 1. Il prezzo base
dell'incanto e' pari all'importo stabilito a norma
dell'art. 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
moltiplicato per tre.
2. Se non e' possibile determinare il prezzo base
secondo le disposizioni del comma 1, il concessionario
richiede l'attribuzione della rendita catastale del bene
stesso al competente ufficio del territorio, che provvede
entro centoventi giorni; se si tratta di terreni per i
quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione
edificatoria, il prezzo e' stabilito con perizia
dell'ufficio del territorio.
3. La cauzione prevista dall'art. 580 del codice di
procedura civile e' prestata al concessionario ed e'
fissata, per ogni incanto, nella misura del dieci per cento
del prezzo base.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 19-bis1, comma
1, lettera e) , del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 19-bis1 (Esclusione o riduzione della detrazione
per alcuni beni e servizi). - 1. In deroga alle
disposizioni di cui all'art. 19:
(omissis);
e) salvo che formino oggetto dell'attivita' propria
dell'impresa, non e' ammessa in detrazione l'imposta
relativa a prestazioni di trasporto di persone;
(omissis.».
- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 109
del citato testo unico delle imposte sui redditi, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 109 (Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa). - (Omissis).
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'art. 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95,
sono deducibili nella misura del 75 per cento.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 54
del citato testo unico delle imposte sui redditi, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 54 (Determinazione del reddito di lavoro
autonomo). - (Omissis).
5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a
somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili
nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un
importo complessivamente non superiore al 2 per cento
dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di
imposta. Le predette spese sono integralmente deducibili se
sostenute dal committente per conto del professionista e da
questi addebitate nella fattura. Le spese di rappresentanza
sono deducibili nei limiti dell'1 per cento dei compensi
percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese
di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o
l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da
collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per
l'esercizio dell'arte o professione, nonche' quelle
sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati
ad essere ceduti a titolo gratuito; le spese di
partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di
aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e
soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del
loro ammontare.
Omissis.».
- Si riporta il testo vigente del comma 225 dell'art. 1
della citata legge n. 244 del 2007, legge finanziaria per
il 2008:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di entrata, nonche'
disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi
costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
Consiglio dei Ministri; Relazioni finanziarie con le
autonomie territoriali). - (Omissis).
225. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuati i
casi e le modalita' attraverso le quali, previa
autorizzazione del direttore dell'Agenzia delle entrate, ai
soli fini della riscossione delle entrate degli enti
locali, i soggetti di cui alla lettera b) del comma 5
dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, come sostituita dal comma 224, lettera a) , del
presente articolo, possono accedere a dati e informazioni
disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia
delle entrate e prendere visione di atti riguardanti i beni
dei debitori e dei coobbligati.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali»:
«Art. 52 (Potesta' regolamentare generale delle
province e dei comuni). - 1. Le province ed i comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate,
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,
dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del
comune e della provincia non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto
prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti
sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla
relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle
finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono
divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle
finanze e della giustizia e' definito il modello al quale i
comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via
telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle
entrate tributarie, nonche' di ogni altra deliberazione
concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di
tributi.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i
regolamenti sono adottati in conformita' alle disposizioni
dello statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i
regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di
legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e
alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono
informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato
dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli
articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142
;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche
disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi
e di tutte le entrate, le relative attivita' sono affidate,
nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle
procedure vigenti in materia di affidamento della gestione
dei servizi pubblici locali, a:
1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.
53, comma 1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un
Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate
attivita', i quali devono presentare una certificazione
rilasciata dalla competente autorita' del loro Stato di
stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di
requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa
italiana di settore;
3) la societa' a capitale interamente pubblico, di
cui all'art. 113, comma 5, lettera c) , del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, mediante convenzione, a
condizione: che l'ente titolare del capitale sociale
eserciti sulla societa' un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi la
parte piu' importante della propria attivita' con l'ente
che la controlla; che svolga la propria attivita' solo
nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la
controlla;
4) le societa' di cui all'art. 113, comma 5,
lettera b) , del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui
all'art. 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci
privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei
principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e
2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento
dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e
delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza
pubblica;
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b)
non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la
riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto,
in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
della relativa gestione.
6. Abrogato.
7. Abrogato.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
recante «Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al
codice fiscale dei contribuenti»:
«Art. 7 (Comunicazioni all'anagrafe tributaria). - Gli
uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i
dati e le notizie contenuti negli atti di cui alle lettere
e-bis) e g) del primo comma dell'art. 6.
A partire dal 1° luglio 1989 le camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare
mensilmente all'anagrafe tributaria i dati e le notizie
contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e
cancellazione di cui alla lettera f) dell'art. 6, anche se
relative a singole unita' locali. Le comunicazioni delle
iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi degli
artigiani saranno omesse dalle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura che provvedono alla
iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei registri delle
ditte.
Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici
preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, che
verranno indicati con decreto del Ministro per le finanze,
devono comunicare alla anagrafe tributaria le iscrizioni,
variazioni e cancellazioni.
Le comunicazioni di cui ai commi precedenti, con
esclusione di quelle effettuate dalle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura, devono essere
eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente
agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e
cancellazioni intervenute nell'anno precedente.
Le aziende, gli istituti, gli enti e le societa' devono
comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie
riguardanti i contratti di cui alla lettera g-ter) del
primo comma dell'art. 6. Al fine dell'emersione delle
attivita' economiche, con particolare riferimento
all'applicazione dei tributi erariali e locali nel settore
immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati
catastali identificativi dell'immobile presso cui e'
attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti.
Le banche, la societa' Poste italiane S.p.a., gli
intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli
organismi di investimento collettivo del risparmio, le
societa' di gestione del risparmio, nonche' ogni altro
operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal
secondo comma dell'art. 6 per i soggetti non residenti,
sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati
identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni
soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o
effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di
terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad
esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto
corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500
euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi
operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di
fuori di un rapporto continuativo, nonche' la natura degli
stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed
archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati
anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono
con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o
effettuano operazioni al di fuori di un rapporto
continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di
terzi, compreso il codice fiscale.
Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici
preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui
alla lettera f) dell'art. 6, ai quali l'anagrafe tributaria
trasmette la lista degli esercenti attivita' professionale
devono comunicare all'anagrafe tributaria medesima i dati
necessari per il completamento o l'aggiornamento della
lista, entro sei mesi dalla data di ricevimento della
stessa.
I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle
persone fisiche, che non siano tenuti a presentare la
dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 o dall'art. 36 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono
comunicare all'anagrafe tributaria, entro trenta giorni,
l'avvenuta estinzione e le avvenute operazioni di
trasformazione, concentrazione o fusione.
Gli amministratori di condominio negli edifici devono
comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare
dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati
identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del
Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le
modalita' e i termini delle comunicazioni.
Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono
indicare il numero di codice fiscale dei soggetti cui le
comunicazioni stesse si riferiscono e devono essere
sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dalla
persona che ne e' autorizzata secondo l'ordinamento
dell'ente stesso. Per le amministrazioni dello Stato la
comunicazione e' sottoscritta dalla persona preposta
all'ufficio che ha emesso il provvedimento.
Le comunicazioni di cui ai commi dal primo al quinto e
dal settimo all'ottavo del presente articolo sono trasmesse
esclusivamente per via telematica. Le modalita' e i termini
delle trasmissioni nonche' le specifiche tecniche del
formato dei dati sono definite con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le rilevazioni e le
evidenziazioni, nonche' le comunicazioni di cui al sesto
comma sono utilizzate ai fini delle richieste e delle
risposte in via telematica di cui all'art. 32, primo comma,
numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e
all'art. 51, secondo comma, numero 7), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni. Le informazioni comunicate sono
altresi' utilizzabili per le attivita' connesse alla
riscossione mediante ruolo, nonche' dai soggetti di cui
all'art. 4, comma 2, lettere a) , b) , c) ed e) , del
regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n.
269, ai fini dell'espletamento degli accertamenti
finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e
delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale,
sia ai fini delle indagini preliminari e dell'esercizio
delle funzioni previste dall'art. 371-bis del codice di
procedura penale sia nelle fasi processuali successive,
ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le
finalita' di prevenzione previste da specifiche
disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di
prevenzione.
Ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei
contribuenti, il Direttore dell'Agenzia delle entrate puo'
richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici,
organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari
categorie, di effettuare comunicazioni all'Anagrafe
tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta
deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalita'
delle comunicazioni.
Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri
operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in
ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo,
somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei
danneggiati, comunicano in via telematica all'anagrafe
tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni
legislative, l'ammontare delle somme liquidate, il codice
fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le
cui prestazioni sono state valutate ai fini della
quantificazione della somma liquidata. La presente
disposizione si applica con riferimento alle somme erogate
a decorrere dal 1° ottobre 2006. I dati acquisiti ai sensi
del presente comma sono utilizzati prioritariamente
nell'attivita' di accertamento effettuata nei confronti dei
soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini
della quantificazione della somma liquidata.
Il contenuto, le modalita' ed i termini delle
trasmissioni, nonche' le specifiche tecniche del formato,
sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate.».
- Il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, reca
«Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge
relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato».
- Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 14
dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 203 del 2005
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005,
come modificati dalla presente legge:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di servizio nazionale
della riscossione). - 1. A decorrere dal 1° ottobre 2006,
e' soppresso il sistema di affidamento in concessione del
servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative
alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia
delle entrate, che le esercita mediante la societa' di cui
al comma 2, sulla quale svolge attivita' di coordinamento,
attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del
giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e
delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio.
(Omissis).
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze rende
annualmente al Parlamento una relazione sullo stato
dell'attivita' di riscossione; a tale fine, l'Agenzia delle
entrate fornisce allo stesso Ministro dell'economia e delle
finanze gli elementi acquisiti nello svolgimento
dell'attivita' di coordinamento prevista dal comma 1.
(Omissis).».
- Il comma 26 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, legge finanziaria per il 2004, abrogato dal
successivo comma 28-duodecies del presente articolo,
prevedeva la possibilita' di riallineamento i valori
civilistici emersi per effetto del conferimento delle
aziende bancarie, con il pagamento di un imposta
sostitutiva da versare in tre rate annuali, senza pagamento
di interessi, entro il termine di versamento del saldo
delle imposte sui redditi, rispettivamente nelle seguenti
misure: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25
per cento nel 2006. L'applicazione dell'imposta sostitutiva
doveva essere richiesta nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta in cui era effettuato
l'affrancamento dei valori.
- Si riporta il testo vigente del comma 25 dell'art. 2
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, legge finanziaria per
il 2004:
«Art. 2 (Disposizioni in materia di entrate). -
(Omissis).
25. Nell'art. 10, comma 1, della legge 21 novembre
2000, n. 342, le parole: «chiuso entro il 31 dicembre 1999»
sono sostituite dalle seguenti: «chiuso entro il 31
dicembre 2002». L'imposta sostitutiva dovuta in base alle
disposizioni di cui al presente comma deve essere versata
in tre rate annuali, entro il termine di versamento del
saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i
seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel
2005 e 25 per cento nel 2006.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 87 del citato
testo unico delle imposte sui redditi:
«Art. 87 (Plusvalenze esenti). - 1. Non concorrono alla
formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella
misura del 95 per cento le plusvalenze realizzate e
determinate ai sensi dell'art. 86, commi 1, 2 e 3,
relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in
societa' ed enti indicati nell'art. 5, escluse le societa'
semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell'art. 73,
comprese quelle non rappresentate da titoli, con i seguenti
requisiti:
a) ininterrotto possesso dal primo giorno del
dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione
considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite
in data piu' recente;
b) classificazione nella categoria delle
immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso
durante il periodo di possesso;
c) residenza fiscale della societa' partecipata in
uno Stato o territorio di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art.
168-bis o, alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a
seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalita'
di cui al comma 5, lettera b) , dell'art. 167, che dalle
partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio
del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi
in Stati o territori diversi da quelli individuati nel
medesimo decreto di cui all'art. 168-bis;
d) esercizio da parte della societa' partecipata di
un'impresa commerciale secondo la definizione di cui
all'art. 55. Senza possibilita' di prova contraria si
presume che questo requisito non sussista relativamente
alle partecipazioni in societa' il cui valore del
patrimonio e' prevalentemente costituito da beni immobili
diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio
e' effettivamente diretta l'attivita' dell'impresa, dagli
impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente
nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente
utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi
in locazione finanziaria e i terreni su cui la societa'
partecipata svolge l'attivita' agricola.
1-bis Le cessioni delle azioni o quote appartenenti
alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di
quelle appartenenti alla categoria dell'attivo circolante
vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna
categoria.
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d) ,
devono sussistere ininterrottamente, al momento del
realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta
anteriore al realizzo stesso.
3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle
stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate
e determinate ai sensi dell'art. 86, commi 1, 2 e 3,
relativamente alle partecipazioni al capitale o al
patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari similari
alle azioni ai sensi dell'art. 44, comma 2, lettera a) ed
ai contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b) .
Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il
loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di
cui all'art. 109, comma 9, lettera b) , che non soddisfano
le condizioni di cui all'art. 44, comma 2, lettera a) ,
ultimo periodo.
4. Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a) , b) e
c) , il requisito di cui alla lettera d) del comma 1 non
rileva per le partecipazioni in societa' i cui titoli sono
negoziati nei mercati regolamentati. Alle plusvalenze
realizzate mediante offerte pubbliche di vendita si applica
l'esenzione di cui ai commi 1 e 3 indipendentemente dal
verificarsi del requisito di cui alla predetta lettera d) .
5. Per le partecipazioni in societa' la cui attivita'
consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di
partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere c) e d) del
comma 1 si riferiscono alle societa' indirettamente
partecipate e si verificano quando tali requisiti
sussistono nei confronti delle partecipate che
rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio
sociale della partecipante.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle plusvalenze di cui all'art. 86, comma 5-bis».
- Il Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione,
del 21 aprile 2004, detta le disposizioni di esecuzione del
regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante
modalita' di applicazione dell'art. 93 del trattato CE ed
e' pubblicato nella G.U.U.E. serie L n. 140 del 30 aprile
2004.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, reca «Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito», come modificato
dalla presente legge.



 
Art. 83-bis.
(( Tutela della sicurezza stradale e della regolarita' del mercato
dell'autotrasporto di cose per conto di terzi ))

(( 1. L'Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sulla base di un'adeguata indagine a campione e tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, determina mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli, e la relativa incidenza.
2. Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle tipologie dei veicoli, determina, il quindicesimo giorno dei mesi di giugno e di dicembre, la quota, espressa in percentuale, dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai costi del carburante ))
.
(( 3. Le disposizioni dei commi da 4 a 11 del presente articolo sono volte a disciplinare i meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente per i costi del carburante sostenuti dal vettore e sono sottoposte a verifica, con riferimento all'impatto sul mercato, dopo un anno dalla data della loro entrata in vigore )).
(( 4. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, lo stesso contratto, ovvero la fattura emessa dal vettore per le prestazioni ivi previste, evidenzia, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico determinato ai sensi del comma 1, nel mese precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, moltiplicato per il numero dei chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nel contratto o nella fattura )).
(( 5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, cosi' come gia' individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, e' adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione accertato ai sensi del comma 1, laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato )).
(( 6. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico determinato, per la classe cui appartiene il veicolo utilizzato per il trasporto, ai sensi del comma 1, nel mese precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, per il numero di chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nella fattura )).
(( 7. La parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 6, deve corrispondere a una quota dello stesso corrispettivo che, fermo restando quanto dovuto dal mittente a fronte del costo del carburante, sia almeno pari a quella identificata come corrispondente a costi diversi dai costi del carburante nel provvedimento di cui al comma 2 )).
(( 8. Laddove la parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 6, risulti indicata in un importo inferiore a quello indicato al comma 7, il vettore puo' chiedere al mittente il pagamento della differenza. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stato stipulato in forma scritta, l'azione del vettore si prescrive decorsi cinque anni dal giorno del completamento della prestazione di trasporto. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, l'azione del vettore si prescrive in un anno ai sensi dell'articolo 2951 del codice civile )).
(( 9. Se il committente non provvede al pagamento entro i quindici giorni successivi, il vettore puo' proporre, entro i successivi quindici giorni, a pena di decadenza, domanda d'ingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice competente, ai sensi dell'articolo 638 del codice di procedura civile, producendo la documentazione relativa alla propria iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la carta di circolazione del veicolo utilizzato per l'esecuzione del trasporto, la fattura per i corrispettivi inerenti alla prestazione di trasporto, la documentazione relativa all'avvenuto pagamento dell'importo indicato e i calcoli con cui viene determinato l'ulteriore corrispettivo dovuto al vettore ai sensi dei commi 7 e 8. Il giudice, verificata la regolarita' della documentazione e la correttezza dei calcoli prodotti, ingiunge al committente, con decreto motivato, ai sensi dell'articolo 641 del codice di procedura civile, di pagare l'importo dovuto al vettore senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile e fissando il termine entro cui puo' essere fatta opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo I, capo I, del medesimo codice )).
(( 10. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui ai commi 1 e 2, l'importo dell'adeguamento automatico del corrispettivo dovuto dal committente per l'incremento dei costi del carburante sostenuto dal vettore e' calcolato sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello sviluppo economico e si applica ai corrispettivi per le prestazioni di trasporto pattuite nei mesi precedenti qualora le variazioni intervenute nel prezzo del gasolio superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della conclusione del contratto. Inoltre, la quota di cui al comma 2 e' pari al 30 per cento per i veicoli di massa complessiva pari o superiore a 20 tonnellate, al 20 per cento per i veicoli di massa complessiva inferiore a 20 tonnellate e pari o superiore a 3,5 tonnellate e al 10 per cento per i veicoli di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate )).
(( 11. Le disposizioni dei commi da 3 a 10 del presente articolo trovano applicazione con riferimento agli aumenti intervenuti nel costo del gasolio a decorrere dal 1° luglio 2008 o dall'ultimo adeguamento effettuato )).
(( 12. Il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada, nei quali siano parte i soggetti che svolgono professionalmente operazioni di trasporto, e' fissato in trenta giorni dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, salva diversa pattuizione scritta fra le parti, in applicazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 )).
(( 13. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. ))
(( 14. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 consegue la sanzione dell'esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonche' la sanzione dell'esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge )).
(( 15. Le sanzioni indicate al comma 14 sono applicate dall'autorita' competente )).
(( 16. Non si da' luogo all'applicazione delle sanzioni introdotte dal comma 14 nel caso in cui le parti abbiano stipulato un contratto di trasporto conforme a un accordo volontario concluso, tra la maggioranza delle organizzazioni associative dei vettori e degli utenti dei servizi di trasporto rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, per disciplinare lo svolgimento dei servizi di trasporto in uno specifico settore merceologico )).
(( 17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti ne' al rispetto di vincoli, con finalita' commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilita' di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attivita' e servizi integrativi )).
(( 18. Le disposizioni di cui al comma 17 costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione )).
(( 19. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: «iscritto al relativo albo professionale» sono sostituite dalle seguenti: «abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea» )).
(( 20. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: «e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono soppresse )).
(( 21. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei propri poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-compatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualita' del servizio per i cittadini, nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti dal comma 17 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza )).
(( 22. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri di vettoriamento del gas per autotrazione attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale )).
(( 23. Le somme disponibili per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto sul fondo di cui all'articolo 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto delle misure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono destinate, in via prioritaria e per gli importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28 del presente articolo, a interventi in materia di riduzione dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, con particolare riferimento al limite di esenzione contributiva e fiscale delle indennita' di trasferta e all'imponibilita', ai fini del reddito da lavoro dipendente, delle maggiorazioni corrisposte per le prestazioni di lavoro straordinario, nonche' a incentivi per la formazione professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale. ))
(( 24. Nel limite di spesa di complessivi 30 milioni di euro, sono rideterminati:
a) la quota di indennita' percepita nell'anno 2008 dai prestatori di lavoro addetti alla guida, dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale effettuate nel medesimo anno, di cui al comma 5 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, ferme restando le ulteriori disposizioni del medesimo comma 5;
b) l'importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate fuori del territorio comunale nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previsto dall'articolo 95, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al netto delle spese di viaggio e trasporto ))
.
(( 25. Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, e' fissata la percentuale delle somme percepite nel 2008 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo precedente rilevano nella loro interezza )).
(( 26. Per l'anno 2008, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, e' riconosciuto un credito di imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2008 per ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attivita'. La misura del credito d'imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d'imposta e' usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non e' rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni )).
(( 27. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa indicati nei commi 24, 25 e 26, con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e, limitatamente a quanto previsto dal comma 25, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti la quota di indennita' non imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la misura del credito d'imposta, previsti dai medesimi commi, nonche' le eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 29 )).
(( 28. Agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali e alla formazione professionale sono destinate risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di euro. Con regolamenti governativi, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di erogazione delle risorse di cui al presente comma )).
(( 29. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 24, 25, 26 e 28, pari a complessivi 116 milioni di euro, di cui 106,5 milioni di euro per l'anno 2008 e 9,5 milioni di euro per l'anno 2009, si fa fronte con le risorse disponibili sul fondo di cui al comma 918 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 )).
(( 30. Le misure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono estese all'anno 2009, nell'ambito degli interventi consentiti in attuazione dell'articolo 9 del presente decreto, previa autorizzazione della Commissione europea )).
(( 31. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, tra le misure del presente articolo, quelle relativamente alle quali occorre la previa verifica della compatibilita' con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunita' europea )).



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il
riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata
dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore.):
«Art. 9 (Usi e consuetudini per i contratti non
scritti). - 1. Nelle controversie aventi ad oggetto
contratti di trasporto di merci su strada stipulati non in
forma scritta, sono applicati gli usi e le consuetudini
raccolti nei bollettini predisposti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. Ai fini dell'aggiornamento degli usi e delle
consuetudini di cui al comma 1 allo stato esistenti,
l'Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto, istituito
presso la Consulta generale per l'autotrasporto, raccoglie
gli elementi dai quali, tenuto conto delle condizioni di
mercato e dei costi medi delle imprese, e constatati i
prezzi medi unitari praticati per i servizi di trasporto su
base territoriale e settoriale, sono desunti gli usi e
consuetudini e li trasmette alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
3. In sede di prima applicazione, l'Osservatorio
provvede ad elaborare gli elementi necessari ai fini di cui
al comma 2 entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo. L'ulteriore aggiornamento
degli usi e consuetudini e' effettuato con cadenza annuale,
mediante la procedura di cui al comma 2.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del suddetto decreto
legislativo 286 del 2005:
«Art. 6 (Forma dei contratti). - 1. Il contratto di
trasporto di merci su strada e' stipulato, di regola, in
forma scritta per favorire la correttezza e la trasparenza
dei rapporti fra i contraenti, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge.
2. Con decreto dirigenziale della competente struttura
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono
determinati modelli contrattuali tipo per facilitare l'uso
della forma scritta dei contratti di trasporto di merci su
strada.
3. Elementi essenziali dei contratti stipulati in forma
scritta sono:
a) nome e sede del vettore e del committente e, se
diverso, del caricatore;
b) numero di iscrizione del vettore all'Albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi;
c) tipologia e quantita' della merce oggetto del
trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella
carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto
stesso;
d) corrispettivo del servizio di trasporto e
modalita' di pagamento;
e) luoghi di presa in consegna della merce da parte
del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario.
4. Elementi eventuali dei contratti stipulati in forma
scritta sono:
a) termini temporali per la riconsegna della merce;
b) istruzioni aggiuntive del committente o dei
soggetti di cui alla lettera a) del comma 3.
5. Per i trasporti eseguiti in regime di cabotaggio
stradale, il contratto di autotrasporto deve contenere gli
elementi di cui al comma 3 ed alla lettera a) del comma 4,
nonche' gli estremi della licenza comunitaria e di ogni
altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti
disposizioni.
6. In assenza di anche uno degli elementi indicati al
comma 3, il contratto di trasporto si considera non
stipulato in forma scritta.».
- Si riporta il testo dell'art. 2951 del codice civile:
«Art. 2951 (Prescrizione in materia di spedizione e di
trasporto). - Si prescrivono in un anno i diritti derivanti
dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto.
La prescrizione si compie con il decorso di diciotto
mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa.
Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della
persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo,
ovvero dal giorno in cui e' avvenuta o sarebbe dovuta
avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione.
Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del
trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di
linea indicati dall'art. 1679.».
- Si riporta il testo dell'art. 638 del Codice di
procedura civile:
«Art. 638 (Forma della domanda e deposito). - La
domanda d'ingiunzione si propone con ricorso contenente,
oltre i requisiti indicati nell'art. 125, l'indicazione
delle prove che si producono. Il ricorso deve contenere
altresi' l'indicazione del procuratore del ricorrente
oppure, quando e' ammessa la costituzione di persona, la
dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel
comune dove ha sede il giudice adito.
Se manca l'indicazione del procuratore oppure la
dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le
notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la
cancelleria.
Il ricorso e' depositato in cancelleria insieme con i
documenti che si allegano; questi non possono essere
ritirati fino alla scadenza del termine stabilito nel
decreto d'ingiunzione a norma dell'art. 641.».
- Si riportano i testi degli articoli 641 e 642 del
Codice di procedura civile:
«Art. 641 (Accoglimento della domanda). - Se esistono
le condizioni previste nell'art. 633, il giudice, con
decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal
deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la
somma o di consegnare la cosa o la quantita' di cose
chieste o invece di queste la somma di cui all'art. 639 nel
termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che
nello stesso termine puo' essere fatta opposizione a norma
degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione,
si procedera' a esecuzione forzata.
Quando concorrono giusti motivi, il termine puo' essere
ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta. Se
l'intimato risiede in uno degli altri Stati dell'Unione
europea, il termine e' di cinquanta giorni e puo' essere
ridotto fino a venti giorni. Se l'intimato risiede in altri
Stati, il termine e' di sessanta giorni, e, comunque, non
puo' essere inferiore a trenta ne' superiore a centoventi
Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di
titoli che hanno gia' efficacia esecutiva secondo le
vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le
competenze e ne ingiunge il pagamento.».
«642 (Esecuzione provvisoria). - Se il credito e'
fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare,
certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da
notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il
giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di
pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in
mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il
termine ai soli effetti dell'opposizione.
L'esecuzione provvisoria puo' essere concessa anche se
vi e' pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se
il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal
debitore, comprovante il diritto fatto valere; il giudice
puo' imporre al ricorrente una cauzione.
In tali casi il giudice puo' anche autorizzare
l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui all'art.
482.».
- Il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 recante
«Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
ottobre 2002, n. 249.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del succitato decreto
legislativo 231 del 2002:
«Art. 5 (Saggio degli interessi). - 1. Salvo diverso
accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini
del presente decreto, e' determinato in misura pari al
saggio d'interesse del principale strumento di
rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla
sua piu' recente operazione di rifinanziamento principale
effettuata il primo giorno di calendario del semestre in
questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio
di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della
Banca centrale europea del semestre in questione si applica
per i successivi sei mesi.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze da'
notizia del saggio di cui al comma 1, al netto della
maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel
quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.».
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge 6 giugno
1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina
degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di
tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada):
«Art. 26 (Esercizio abusivo dell'autotrasporto). -
Chiunque esercita l'attivita' di cui all'art. 1 senza
essere iscritto nell'albo, ovvero continua ad esercitare
l'attivita' durante il periodo di sospensione o dopo la
radiazione o la cancellazione dall'albo, e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinque milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei
cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione
delle disposizioni del presente articolo o dell'art. 46,
accertata con provvedimento esecutivo.
Chiunque affida l'effettuazione di un autotrasporto di
cose per conto di terzi a chi esercita abusivamente
l'attivita' di cui all'art. 1 o ai soggetti di cui all'art.
46 della presente legge, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire tre
milioni a lire diciotto milioni.
Alle violazioni di cui al primo comma consegue la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione
delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo, con l'osservanza delle norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del gia' citato
decreto legislativo 286 del 2005:
«Art. 7 (Responsabilita' del vettore, del committente
del caricatore e del proprietario della merce). - 1.
Nell'effettuazione dei servizi di trasporto di merci su
strada, il vettore e' tenuto al rispetto delle disposizioni
legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza
della circolazione stradale e della sicurezza sociale, e
risponde della violazione di tali disposizioni.
2. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di
cui all'art. 26, commi 1 e 3, della legge 6 giugno 1974, n.
298, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti
che esercitano abusivamente l'attivita' di autotrasporto,
le sanzioni di cui all'art. 26, comma 2, della legge 6
giugno 1974, n. 298, si applicano al committente, al
caricatore ed al proprietario della merce che affidano il
servizio di trasporto ad un vettore che non sia provvisto
del necessario titolo abilitativo, ovvero che operi
violando condizioni e limiti nello stesso prescritti,
oppure ad un vettore straniero che non sia in possesso di
idoneo titolo che lo ammetta ad effettuare nel territorio
italiano la prestazione di trasporto eseguita. Alla
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della confisca delle merci trasportate, ai sensi dell'art.
20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. Gli organi di polizia stradale di cui
all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, procedono al sequestro della
merce trasportata, ai sensi dell'art. 19 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
3. In presenza di un contratto di trasporto di merci su
strada stipulato in forma scritta, laddove il conducente
del veicolo con il quale e' stato effettuato il trasporto
abbia violato le norme sulla sicurezza della circolazione
stradale, di cui al comma 6, il vettore, il committente,
nonche' il caricatore ed il proprietario delle merci
oggetto del trasporto che abbiano fornito istruzioni al
conducente in merito alla riconsegna delle stesse, sono
obbligati in concorso con lo stesso conducente, ai sensi
dell'art. 197 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, qualora le modalita' di
esecuzione della prestazione, previste nella documentazione
contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto, da
parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della
circolazione stradale violate, e la loro responsabilita',
nei limiti e con le modalita' fissati dal presente decreto
legislativo, sia accertata dagli organi preposti
all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui
all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Sono nulli e privi di effetti gli atti ed i comportamenti
diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche
delle sanzioni applicate al committente, al caricatore ed
al proprietario della merce in conseguenza della violazione
delle norme sulla sicurezza della circolazione.
4. Quando il contratto di trasporto non sia stato
stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un
accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'art. 5,
in caso di accertato superamento, da parte del conducente
del veicolo con cui e' stato effettuato il trasporto, dei
limiti di velocita' di cui all'art. 142 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, o di mancata osservanza dei tempi di guida e
di riposo di cui all'art. 174 dello stesso decreto
legislativo, a richiesta degli organi di polizia stradale
che hanno accertato le violazioni, il committente, o, in
mancanza, il vettore, sono tenuti a produrre la
documentazione dalla quale risulti la compatibilita' delle
istruzioni trasmesse al vettore medesimo in merito alla
esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il
rispetto della disposizione di cui e' stata accertata la
violazione. Qualora non venga fornita tale documentazione,
il vettore ed il committente sono sempre obbligati in
concorso con l'autore della violazione.
5. In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza
sociale, quando il contratto di trasporto non sia stato
stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un
accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'art. 5,
il committente e' tenuto ad acquisire la fotocopia della
carta di circolazione del veicolo adibito al trasporto e la
dichiarazione, sottoscritta dal vettore, circa la
regolarita' dell'iscrizione all'Albo nazionale degli
autotrasportatori, nonche' dell'esercizio dell'attivita' di
autotrasporto e degli eventuali servizi accessori. Qualora
non sia stata acquisita tale documentazione, al committente
e' sempre applicata la sanzione amministrativa pecuniaria
di cui all'art. 26, comma 2, della legge 6 giugno 1974, n.
298, e successive modificazioni.
6. Ai fini dell'accertamento della responsabilita' di
cui ai commi da 1 a 5, sono rilevanti le violazioni delle
seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, inerenti la
sicurezza della circolazione:
a) art. 61 (sagoma limite);
b) art. 62 (massa limite);
c) art. 142 (limiti di velocita);
d) art. 164 (sistemazione del carico sui veicoli);
e) art. 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e
sui rimorchi), anche nei casi diversi da quello di cui al
comma 9 dello stesso articolo;
f) art. 174 (durata della guida degli autoveicoli
adibiti al trasporto di persone e cose).
7. Il caricatore e' in ogni caso responsabile laddove
venga accertata la violazione delle norme in materia di
massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, e di quelle relative alla corretta
sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei citati
articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del
sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art.
4, comma 4, lettera c) , della legge 15 marzo 1997, n. 59),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Norme per liberalizzare la distribuzione dei
carburanti). - 1. L'installazione e l'esercizio di impianti
di distribuzione dei carburanti, di seguito denominati
"impianti", sono attivita' liberamente esercitate sulla
base dell'autorizzazione di cui al comma 2 e con le
modalita' di cui al presente decreto. Il regime di
concessione di cui all'art. 16, comma 1, del decreto-legge
26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, cessa dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano
provvedono a quanto disposto dal presente decreto secondo
le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme
di attuazione.
2. L'attivita' di cui al comma 1 e' soggetta
all'autorizzazione del comune in cui essa e' esercitata.
L'autorizzazione e' subordinata esclusivamente alla
verifica della conformita' alle disposizioni del piano
regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle
concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale,
alle disposizioni per la tutela dei beni storici e
artistici, nonche' alle norme di indirizzo programmatico
delle regioni. Insieme all'autorizzazione il comune
rilascia le concessioni edilizie necessarie ai sensi
dell'art. 2. L'autorizzazione e' subordinata al rispetto
delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le
procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica
12 gennaio 1998, n. 37.
3. Il richiedente trasmette al comune, unitamente alla
domanda di autorizzazione, un'analitica autocertificazione
corredata della documentazione prescritta dalla legge e di
una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro
tecnico competente per la sottoscrizione del progetto
presentato, (( abilitato ai sensi delle specifiche
normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea ))
,
attestanti il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2
e dei criteri di cui all'art. 2, comma 1. Trascorsi novanta
giorni dal ricevimento degli atti, la domanda si considera
accolta se non e' comunicato al richiedente il diniego. Il
sindaco, sussistendo ragioni di pubblico interesse, puo'
annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che
l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine
fissato dal comune stesso.
4. In caso di trasferimento della titolarita' di un
impianto, le parti ne danno comunicazione al comune, alla
regione e all'ufficio tecnico di finanza entro quindici
giorni.
5. Le concessioni di cui all'art. 16, comma 1, del
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono
convertite di diritto in autorizzazione ai sensi del comma
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 2, i
soggetti gia' titolari di concessione, senza necessita' di
alcun atto amministrativo, possono proseguire l'attivita',
dandone comunicazione al comune, alla regione e al
competente ufficio tecnico di finanza. Le verifiche
sull'idoneita' tecnica degli impianti ai fini della
sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento
del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente
verifica. Gli impianti in esercizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo sono sottoposti dal
comune a verifica, comprendente anche i profili di
incompatibilita' di cui all'art. 3, comma 2, entro e non
oltre il 30 giugno 1998. Le risultanze concernenti tali
verifiche sono comunicate all'interessato e trasmesse alla
regione, al competente ufficio tecnico di finanza, al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ed al Ministero dell'ambiente, anche ai fini di quanto
previsto dall'art. 3, comma 2. Restano esclusi dalle
verifiche di cui al presente comma gli impianti inseriti
dal titolare nei programmi di chiusura e smantellamento di
cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3, fermi restando i poteri di
intervento in caso di rischio sanitario o ambientale. Il
controllo, la verifica e la certificazione concernenti la
sicurezza sanitaria necessaria per le autorizzazioni
previste dal presente articolo sono effettuati dall'azienda
sanitaria locale competente per territorio, ai sensi
dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modifiche e integrazioni.
6. La gestione degli impianti puo' essere affidata dal
titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, di seguito
denominati gestori, mediante contratti di durata non
inferiore a sei anni aventi per oggetto la cessione
gratuita dell'uso di tutte le attrezzature fisse e mobili
finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di
autotrazione, secondo le modalita' e i termini definiti
dagli accordi interprofessionali stipulati fra le
associazioni di categoria piu' rappresentative, a livello
nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione.
Gli altri aspetti contrattuali e commerciali sono regolati
in conformita' con i predetti accordi interprofessionali. I
medesimi accordi interprofessionali si applicano ai
titolari di autorizzazione e ai gestori; essi sono
depositati presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato che ne assicura la
pubblicita'. Gli accordi interprofessionali di cui al
presente comma prevedono un tentativo obbligatorio di
conciliazione delle controversie contrattuali individuali
secondo le modalita' e i termini ivi definiti. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su
richiesta di una delle parti, esperisce un tentativo di
mediazione delle vertenze collettive.
6-bis Il contratto di cessione gratuita di cui al comma
6 comporta la stipula di un contratto di fornitura, ovvero
di somministrazione, dei carburanti.
7. I contratti di affidamento in uso gratuito di cui
all'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
1970, n. 1034, tra concessionari e gestori esistenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
restano in vigore fino alla loro scadenza, anche in caso di
trasferimento della titolarita' del relativo impianto. A
tali contratti si applicano le norme contenute nel comma 6
per quanto riguarda la conciliazione delle controversie.
8. Gli aspetti relativi agli acquisti in esclusiva sono
disciplinati in conformita' alle disposizioni adottate
dall'Unione europea.
9. Nell'area dell'impianto possono essere
commercializzati, previa comunicazione al comune, alle
condizioni previste dai contratti di cui al comma 6 e nel
rispetto delle vigenti norme in materia sanitaria e
ambientale, altri prodotti secondo quanto previsto con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
Gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e
riparazione dei veicoli a motore di cui agli articoli 1,
comma 2, secondo periodo, e 6 della legge 5 febbraio 1992,
n. 122, possono essere effettuati dai gestori degli
impianti.
10. Ogni pattuizione contraria al presente articolo e'
nulla di diritto. Le clausole previste dal presente
articolo sono di diritto inserite nel contratto di
gestione, anche in sostituzione delle clausole difformi
apposte dalle parti.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del gia' citato
decreto legislativo 32 del 1998, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 7 (Orario di servizio). - 1. A decorrere dalla
scadenza dei termini per i comuni capoluogo di provincia e
per gli altri comuni di cui all'art. 3, comma 2, l'orario
massimo di servizio puo' essere aumentato dal gestore fino
al cinquanta per cento dell'orario minimo stabilito.
Ciascun gestore puo' stabilire autonomamente la modulazione
dell'orario di servizio e del periodo di riposo, nei limiti
prescritti dal presente articolo, previa comunicazione al
comune.
2. Esclusi gli impianti funzionanti con sistemi
automatici di pagamento anticipato rispetto alla erogazione
del carburante, per gli impianti assistiti da personale
restano ferme le vigenti disposizioni sull'orario minimo
settimanale, le modalita' necessarie a garantire il
servizio nei giorni festivi e nel periodo notturno,
stabilite dalle regioni alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, nonche' la disciplina vigente
per gli impianti serventi le reti autostradali e quelle
assimilate.».
- Si riporta il testo del comma 918 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296 del 2006:
«918. Per il proseguimento degli interventi a favore
dell'autotrasporto di merci, nonche', ove si individuino
misure compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art.
87 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, per
interventi di riduzione del costo del lavoro delle imprese
di autotrasporto di merci relativo all'anno 2006, al fondo
istituito dall'art. 1, comma 108, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e' assegnata la somma di euro 186 milioni per
l'anno 2007. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro per le
politiche europee, sono disciplinate le modalita' di
utilizzazione del fondo di cui al primo periodo.
L'efficacia delle modalita' di utilizzazione di tale fondo
e' comunque subordinata, ai sensi dell'art. 88, paragrafo
3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla
autorizzazione della Commissione europea.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 2007, n. 273 recante «Regolamento recante la
modalita' di erogazione del Fondo per il proseguimento
degli interventi a favore dell'autotrasporto per l'acquisto
di veicoli di ultima generazione, a norma dell'art. 1,
comma 919, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 2008, n.
36.
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 51 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni (Approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi):
«Art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro
dipendente). - 1. Il reddito di lavoro dipendente e'
costituito da tutte le somme e i valori in genere, a
qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche
sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al
rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo
d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti
dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio
del periodo d'imposta successivo a quello cui si
riferiscono.
2.
2-bis Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis)
del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse
dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il
rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse da societa' che
direttamente o indirettamente, controllano la medesima
impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla
stessa societa' che controlla l'impresa. La disposizione di
cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile
esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti
condizioni:
a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano
scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
b) che, al momento in cui l'opzione e' esercitabile,
la societa' risulti quotata in mercati regolamentati;
c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque
anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento
nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza
tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e
l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti
titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in
garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro
assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il
reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione
e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui
avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.
3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di
cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei
servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari
indicati nell'art. 12, o il diritto di ottenerli da terzi,
si applicano le disposizioni relative alla determinazione
del valore normale dei beni e dei servizi contenute
nell'art. 9. Il valore normale dei generi in natura
prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e' determinato
in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa
azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare
il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati
se complessivamente di importo non superiore nel periodo
d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore e'
superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente
a formare il reddito.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
a) per gli autoveicoli indicati nell'art. 54, comma
1, lettere a) , c) e m), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso
promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo
corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila
chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di
esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che
l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30
novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle
finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31
dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al
netto degli ammontari eventualmente trattenuti al
dipendente;
b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50
per cento della differenza tra l'importo degli interessi
calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine
di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al
tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si
applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1°
gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi
concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di
lavoro ai dipendenti in contratto di solidarieta' o in
cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime
dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o
ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive
ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
n. 172;
c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o
in comodato, si assume la differenza tra la rendita
catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese
inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a
carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il
godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi
in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio
stesso, si assume il 30 per cento della predetta
differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti
nel catasto si assume la differenza tra il valore del
canone di locazione determinato in regime vincolistico o,
in mancanza, quello determinato in regime di libero
mercato, e quanto corrisposto per il godimento del
fabbricato;
c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di
persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli
ammontari eventualmente trattenuti, l'importo
corrispondente all'introito medio per
passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei
trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media
convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui
al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il 31
dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta
successivo a quello in corso alla data della sua
emanazione.
5. Le indennita' percepite per le trasferte o le
missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare
il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno,
elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al
netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di
rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di
vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il
limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due
terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che
di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle
spese per trasferte o missioni fuori del territorio
comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di
spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al
viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese,
anche non documentabili, eventualmente sostenute dal
dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o
missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire
30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.
Le indennita' o i rimborsi di spese per le trasferte
nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di
spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal
vettore, concorrono a formare il reddito.
6. Le indennita' e le maggiorazioni di retribuzione
spettanti ai lavoratori tenuti per contratto
all'espletamento delle attivita' lavorative in luoghi
sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con
carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
volo previste dalla legge o dal contratto collettivo,
nonche' le indennita' di cui all'art. 133 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229,
concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per
cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, possono essere individuate categorie di
lavoratori e condizioni di applicabilita' della presente
disposizione.
7. Le indennita' di trasferimento, quelle di prima
sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a
formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro
ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a
lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del
territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal
territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se
le indennita' in questione, con riferimento allo stesso
trasferimento, sono corrisposte per piu' anni, la presente
disposizione si applica solo per le indennita' corrisposte
per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle
dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, e
di trasporto delle cose, nonche' le spese e gli oneri
sostenuti dal dipendente in qualita' di conduttore, per
recesso dal contratto di locazione in dipendenza
dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se
rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente
documentate, non concorrono a formare il reddito anche se
in caso di contemporanea erogazione delle suddette
indennita'.
8. Gli assegni di sede e le altre indennita' percepite
per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella
misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati
all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la
legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di
maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il
reddito la sola indennita' base nella misura del 50 per
cento. Qualora l'indennita' per servizi prestati all'estero
comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento
all'attivita' prestata nel territorio nazionale, la
riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti
predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude
l'applicabilita' di quella di cui al comma 5.
8-bis In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8,
il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da
dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello
Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, e'
determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali
definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale di cui all'art. 4, comma 1, del
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del
presente articolo non concorrono a formare il reddito di
lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, quando la variazione
percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al
periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2
per cento rispetto al valore medio del medesimo indice
rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno
1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla
ricognizione della predetta percentuale di variazione.
Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha
effetto il suddetto decreto si fara' fronte all'onere
derivante dall'applicazione del medesimo decreto.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 95 del gia'
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986:
«4. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci,
in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese
sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal
proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono
dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a
euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle
spese di viaggio e di trasporto.».
- Il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 recante
«Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva
2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione
dell'orario di lavoro» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 27
maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare
il potere di acquisto delle famiglie), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126:
«Art. 2 (Misure sperimentali per l'incremento della
produttivita' del lavoro). - 1. Salva espressa rinuncia
scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal 1° luglio
2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per
cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro
lordi, le somme erogate a livello aziendale:
a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi
del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate
nel periodo suddetto;
b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per
prestazioni rese in funzione di clausole elastiche
effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento
a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima
della data di entrata in vigore del presente provvedimento;
c) in relazione a incrementi di produttivita',
innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di
competitivita' e redditivita' legati all'andamento
economico dell'impresa.
2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini
fiscali e della determinazione della situazione economica
equivalente alla formazione del reddito complessivo del
percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite
massimo di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti
redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali
e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento
sulla base del reddito di cui al comma 5.
3. L'imposta sostitutiva e' applicata dal sostituto
d'imposta. Se quest'ultimo non e' lo stesso che ha
rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2007,
il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito
da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2007.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il
contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le
ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 hanno
natura sperimentale e trovano applicazione con esclusivo
riferimento al settore privato e per i titolari di reddito
da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a
30.000 euro. Trenta giorni prima del termine della
sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali procede, con le organizzazioni
sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale,
a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso
contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, al fine di
valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni.
6. Nell'art. 51, comma 2, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b) e'
soppressa.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni (Norme di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato,
delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ;
d-bis) all'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche];
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a) , del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche.
2-bis».
- Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, supplemento
ordinario.
- Si riporta il testo degli articoli 61 e 109, comma 5
del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986:
«Art. 61 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi
passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili
per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'art. 15.».
«5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'art. 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente.».
- Si riporta il testo del comma 918, dell'art. 1, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«918. Per il proseguimento degli interventi a favore
dell'autotrasporto di merci, nonche', ove si individuino
misure compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art.
87 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, per
interventi di riduzione del costo del lavoro delle imprese
di autotrasporto di merci relativo all'anno 2006, al fondo
istituito dall'art. 1, comma 108, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e' assegnata la somma di euro 186 milioni per
l'anno 2007. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro per le
politiche europee, sono disciplinate le modalita' di
utilizzazione del fondo di cui al primo periodo.
L'efficacia delle modalita' di utilizzazione di tale fondo
e' comunque subordinata, ai sensi dell'art. 88, paragrafo
3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla
autorizzazione della Commissione europea.».
- Per il riferimento all'art. 87 del Trattato che
istituisce la Comunita' europea vedasi nei riferimenti
normativi all'art. 11.



 
Art. 84.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 14, 19, 22, (( 60, comma 8 )) , 63, commi 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 12, 72, commi da 7 a 11, (( 79, comma 2 )) , 81, 82, (( comma 16 )) , del presente decreto-legge, pari a 1.520,5 milioni di euro per l'anno 2008, a 5.569,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 4.203,2 milioni di euro per l'anno 2010 e a 4.486,3 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento.
(( 1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 63, comma 9-bis, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta' sociale )).
(( 1-ter. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 63-bis, comma 5, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 )).
(( 1-quater. Agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 82, comma 27, pari a 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244. All'onere derivante dall'articolo 70, comma 1-bis, e 71, comma 1-bis, rispettivamente pari a 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 e a 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 )).
(( 1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 19 dell'articolo 61, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, che aumentano a 530 milioni di euro per l'anno 2009 e a 450 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:
a) quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti: ))


(( Ministero dell'economia e delle finanze 846.000; )) (( Ministero del lavoro e della previdenza sociale 519.000; )) (( Ministero della giustizia 10.000; )) (( Ministero degli affari esteri 7.800.000; )) (( Ministero dell'interno 39.700.000; )) (( Ministero per i beni e le attività culturali 1.568.000; )) (( Ministero della salute 13.000.000; )) (( Ministero dei trasporti 67.000; )) (( Ministero dell'università e della ricerca 1.490.000; )) (( Ministero della solidarietà sociale 55.000.000; ))

(( b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
c) quanto a 50 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, mediante utilizzo di quota delle risorse di cui al comma 11 dell'articolo 61 del presente decreto;
d) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2009 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. A tal fine quota parte della riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2009 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, affluisce nel Fondo di cui al primo periodo. ))

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 5 del gia'
citato decreto-legge n. 93/2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126:
«4. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2008, 100
milioni di euro per l'anno 2009 e 60 milioni di euro per
l'anno 2010, da utilizzare a reintegro delle dotazioni
finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo e'
disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307:
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».



 
Art. 85.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Avvertenza;
Si omette la riproposizione dell'Allegato A
(disposizioni abrogate ex art. 24), perche' riformulato
dalla legge di conversione e dell'Elenco 1 (previsto
dall'art. 60, comma 1 del decreto-legge), in quanto
integralmente sostituito. Entrambi sono riportati,
rispettivamente, alle pagine 94 e 318 di questo stesso
supplemento ordinario.
 
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